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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3002/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Rossella Di Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3002/2014 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola, come da procura in atti;
Attore
CONTRO
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Giovanni Actis, come da procura in atti;
Convenuto
Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate dalle parti all'udienza cd cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., l' Parte_1
conveniva in giudizio rappresentando che, in data 2.7.2009,
[...] CP_1
l'allora direttore generale comunicava a parte convenuta di volere affidare alla stessa la gestione di distributori automatici di bevande all'Interno dell;
che, in riscontro alla predetta nota, parte Pt_2
convenuta rappresentava la disponibilità ad assumere la gestione di distributori automatici precisando tuttavia di subappaltare a terzi;
che, nonostante non vi fosse una procedura o una delibera di affidamento, parte convenuta procedeva all'istallazione dei distributori incamerando gli introiti pagina 1 di 6 senza provvedere al pagamento del consumo di energia né del suolo illegittimamente occupato;
che l' prima- erroneamente- con determinazione n° 9 del 23.5.2012 intimava alla Parte_1
società subappaltata IVS dii pagare il costo relativo al consumo di energia e poi – correttamente- in data 4.4.2013 effettuava la predetta richiesta alla ditta Palombi, la quale si rendeva disponibile al pagamento chiedendo una dilazione dell'importo; che il vincolo contrattuale tra attrice e convenuto era affetto da nullità sia perché sarebbe stato necessario espletare una gara sia perché privo della forma scritta così come era illegittimo il contratto di subappalto posto in essere dal convenuto.
Pertanto, chiedeva di condannare parte convenuta al rilascio degli spazi illegittimamente occupati e al pagamento di una somma per occupazione illegittima.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio la ditta Palombi, che affermava come il contratto di subappalto intercorso tra la stessa e la IVS Italia s.p.a era stato recepito da parte attrice con determina n° 9 del 23.5.2012. Eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Amministrativo trattandosi di concessione di servizio pubblico ed in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse infondata la proposta eccezione preliminare, chiedeva fosse mutato il rito atteso che non sussisteva tra le parti alcun rapporto di natura locatizia.
Evidenziava infine la carenza di legittimazione passiva della convenuta in merito alla richiesta di pagamento di somme per il consumo di energia e per l'occupazione del suolo in ragione della determina n° 9 /2012 mai revocata dall' e chiedeva la chiamata in causa della Parte_1
società IVS Italia s.p.a
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, provvedeva al mutamento del rito rilevando che la controversia non rientrava tra quelle annoverate dall'art. 447 bis c.p.c.
La causa era istruita con l'espletamento della prova testimoniale.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, parte attrice precisava che, nelle more del giudizio, parte convenuta aveva provveduto a rimuovere i distributori dai luoghi in cui erano allocati, pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di rimozione dei medesimi, tuttavia insisteva affinché il
Tribunale condannasse il sig. al pagamento dell'importo dovuto per occupazione illegittima CP_1
del suolo dal momento dell'occupazione all'effettivo rilascio ovvero dal 06.07.2009 al 06.02.2015.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, parte convenuta rappresentava di avere depositato sentenza della Corte D'Appello di Napoli n°
4580/2023 con la quale era stata confermata la sentenza parziale di I grado n° 1957/2021 del pagina 2 di 6 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa all'interno dei giudizi riuniti N° 4360/2015 e
5263/2015, che aveva accolto l'eccezione preliminare sul difetto di giurisdizione in favore del G.A.; si opponeva al deposito dell'ordinanza n. 11.454 resa il 25.01.2021 e depositata l'08.04.2022 dalla Corte di Cassazione in quanto tardivo perché non depositato dall' nella prima difesa Parte_1
utile successiva alla pubblicazione del provvedimento;
si riportava a tutte le richieste già effettuate ed in particolare, all'eccezione sul difetto di giurisdizione, al difetto di legittimazione passiva della ditta essendo tenuto al pagamento delle somme per occupazione suolo la IVS Italia s.pa. CP_1
con vittoria di spese ed onorario in favore del difensore antistatario.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione. Invero, nel caso in esame, l'oggetto del contendere è la richiesta formulata da parte attrice di condannare il sig. al pagamento dell'importo dovuto per occupazione illegittima del suolo dal momento CP_1
dell'occupazione all'effettivo rilascio ovvero dal 06.07.2009 al 06.02.2015. A tal riguardo, l'art. 133 codice del proc.amm. dispone che “ sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:… b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche
e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
..”. La Corte di Legittimità chiamata a pronunciarsi nell'ambito di controversie sorte nell'ambito di rapporti concessori ha in più occasioni dichiarato che le stesse sono devolute alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo con la sola eccezione dei rapporti inerenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ( Cfr. Sez. U, Ordinanza n. 15980 del 2011 ).
D'altronde, il Tribunale adito, chiamato a pronunciarsi sulla questione della giurisdizione nei procedimenti parzialmente connessi al presente, in particolare in merito alle controversie aventi ad oggetto inadempimento e risarcimento dei danni relativi al contratto di subappalto tra IVS Italia S.P.A.
e con sentenza n° 1957/2021, poi confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, ha CP_1
dichiarato che rimangono nella giurisdizione del go le questioni relative ai canoni ed indennità.
Nel merito, deve essere dichiarata, per come richiesto da parte attrice, la cessata materia del contendere relativamente alla domanda formulata dalla stessa di rilascio dei locali avendo l'
[...]
rappresentato che i locali sono liberi dal 6.2.2015, circostanza, tra l'altro, non contestata Parte_1
da parte convenuta.
Quanto, infine, alla domanda formulata da parte attrice e volta ad ottenere il pagamento di una somma per illegittima occupazione occorre osservare quanto segue. Parte attrice, con ricorso ai sensi pagina 3 di 6 dell'art. 447 bis c.p.c , rappresentava la nullità del vincolo contrattuale posto in essere con parte convenuta atteso che il contratto di concessione del servizio pubblico non era avvenuto all'esito di una regolare procedura ad evidenza pubblica e neppure era stato stipulato un contratto avente forma scritta, ma tra le parti vi era stato un mero scambio di note , in particolare, una nota del 2.7.2009 con la quale parte attrice comunicava l'intenzione di affidare la gestione dei distributori automatici a parte convenuta e una nota del 6.7.2009, con cui parte convenuta manifestava l'intenzione di accettare nonché di subappaltare. Parte convenuta asseriva che il giudizio era stato erroneamente introdotto con rito locatizio atteso che non era stato stipulato alcun contratto di locazione tra le parti e l'asserita eccezione era accolta dal giudice istruttore, il quale, all'esito della prima udienza, procedeva al mutamento del rito. Parte convenuta insisteva inoltre perché fosse dichiarato il difetto di legittimazione della stessa in ragione di una determina con cui parte attrice aveva richiesto alla società subappaltata IVS Italia S.P.A. il pagamento delle stesse somme. Orbene, la domanda formulata da parte attrice e poi precisata nei successivi atti ha ad oggetto la richiesta di un risarcimento per asserita occupazione illegittima del suolo e dunque non è sovrapponibile all'oggetto della determina su richiamata. Invero, parte convenuta fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n° 9 del 23.5.2012 con il quale l' imponeva ad IVS il pagamento del costo di locazione delle Pt_2
macchine distributrici, oltre che il costo annuo dell'energia elettrica mentre parte attrice con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 15.4.2015 conclude affinché il Tribunale adito voglia determinare, anche equitativamente, l'importo dovuto per la illegittima occupazione del suolo e, per l'effetto, condannare il sig. l pagamento dello stesso. CP_1
Ciò precisato, la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Ebbene, la consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare dopo l'importante arresto delle
Sezioni Unite, n. 26972/08, ha negato che possa, in questa come in altre ipotesi, ritenersi sussistente un danno in re ipsa. Diversamente opinando, infatti, sarebbe elisa la distinzione fra danno – evento e danno – conseguenza, indentificando il secondo nel primo e obliterando tutta la ricostruzione dogmatica dell'illecito aquiliano, corrente nell'attuale giurisprudenza. Inoltre, si attribuirebbe impropriamente all'obbligazione risarcitoria una funzione punitiva che le è estranea e si finirebbe per porre a carico del preteso danneggiato la prova – per di più, negativa – dell'inesistenza di un effettivo pregiudizio, invertendo le ordinarie posizioni processuali del preteso danneggiato e della sua controparte. Dunque, non è possibile, neanche nell'ipotesi de qua, ricorrere alla figura del danno in re ipsa, che andrà, invece, debitamente allegato e dimostrato dall'istante.“Nel caso di occupazione
pagina 4 di 6 illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero
e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n.
16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.” (Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13071, Rv.
648709 - 01) “(v. Cass., Sez. III, n. 13071/18).
Orbene, nel caso in esame, parte attrice non ha assolto in alcun modo all'onere della prova sulla stessa gravante limitandosi a chiedere la quantificazione del danno tramite C.T.U. senza allegare nulla in merito al danno subito. Ed invero anche con le memorie istruttorie ed in particolare con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co VI n°2 c.p.c. parte attrice articolava prova testimoniale sulla circostanza volta a dimostrare che, nel periodo indicato, fossero stati installati nei locali dell'
[...]
i distributori automatici di bevande mentre alcun riferimento veniva effettuato in merito Parte_1
al danno subito dalla . Pt_1
Pertanto, la domanda formulata da parte attrice deve essere rigettata.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Rigetta l'eccezione formulata da parte convenuta relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda formulata da parte attrice di liberazione dei locali;
Rigetta la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento per occupazione illegittima del suolo.
Spese compensate
Santa Maria Capua Vetere, 9.9.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Rossella Di Palo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Rossella Di Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3002/2014 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola, come da procura in atti;
Attore
CONTRO
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Giovanni Actis, come da procura in atti;
Convenuto
Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate dalle parti all'udienza cd cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., l' Parte_1
conveniva in giudizio rappresentando che, in data 2.7.2009,
[...] CP_1
l'allora direttore generale comunicava a parte convenuta di volere affidare alla stessa la gestione di distributori automatici di bevande all'Interno dell;
che, in riscontro alla predetta nota, parte Pt_2
convenuta rappresentava la disponibilità ad assumere la gestione di distributori automatici precisando tuttavia di subappaltare a terzi;
che, nonostante non vi fosse una procedura o una delibera di affidamento, parte convenuta procedeva all'istallazione dei distributori incamerando gli introiti pagina 1 di 6 senza provvedere al pagamento del consumo di energia né del suolo illegittimamente occupato;
che l' prima- erroneamente- con determinazione n° 9 del 23.5.2012 intimava alla Parte_1
società subappaltata IVS dii pagare il costo relativo al consumo di energia e poi – correttamente- in data 4.4.2013 effettuava la predetta richiesta alla ditta Palombi, la quale si rendeva disponibile al pagamento chiedendo una dilazione dell'importo; che il vincolo contrattuale tra attrice e convenuto era affetto da nullità sia perché sarebbe stato necessario espletare una gara sia perché privo della forma scritta così come era illegittimo il contratto di subappalto posto in essere dal convenuto.
Pertanto, chiedeva di condannare parte convenuta al rilascio degli spazi illegittimamente occupati e al pagamento di una somma per occupazione illegittima.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio la ditta Palombi, che affermava come il contratto di subappalto intercorso tra la stessa e la IVS Italia s.p.a era stato recepito da parte attrice con determina n° 9 del 23.5.2012. Eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Amministrativo trattandosi di concessione di servizio pubblico ed in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse infondata la proposta eccezione preliminare, chiedeva fosse mutato il rito atteso che non sussisteva tra le parti alcun rapporto di natura locatizia.
Evidenziava infine la carenza di legittimazione passiva della convenuta in merito alla richiesta di pagamento di somme per il consumo di energia e per l'occupazione del suolo in ragione della determina n° 9 /2012 mai revocata dall' e chiedeva la chiamata in causa della Parte_1
società IVS Italia s.p.a
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, provvedeva al mutamento del rito rilevando che la controversia non rientrava tra quelle annoverate dall'art. 447 bis c.p.c.
La causa era istruita con l'espletamento della prova testimoniale.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, parte attrice precisava che, nelle more del giudizio, parte convenuta aveva provveduto a rimuovere i distributori dai luoghi in cui erano allocati, pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di rimozione dei medesimi, tuttavia insisteva affinché il
Tribunale condannasse il sig. al pagamento dell'importo dovuto per occupazione illegittima CP_1
del suolo dal momento dell'occupazione all'effettivo rilascio ovvero dal 06.07.2009 al 06.02.2015.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, parte convenuta rappresentava di avere depositato sentenza della Corte D'Appello di Napoli n°
4580/2023 con la quale era stata confermata la sentenza parziale di I grado n° 1957/2021 del pagina 2 di 6 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa all'interno dei giudizi riuniti N° 4360/2015 e
5263/2015, che aveva accolto l'eccezione preliminare sul difetto di giurisdizione in favore del G.A.; si opponeva al deposito dell'ordinanza n. 11.454 resa il 25.01.2021 e depositata l'08.04.2022 dalla Corte di Cassazione in quanto tardivo perché non depositato dall' nella prima difesa Parte_1
utile successiva alla pubblicazione del provvedimento;
si riportava a tutte le richieste già effettuate ed in particolare, all'eccezione sul difetto di giurisdizione, al difetto di legittimazione passiva della ditta essendo tenuto al pagamento delle somme per occupazione suolo la IVS Italia s.pa. CP_1
con vittoria di spese ed onorario in favore del difensore antistatario.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione. Invero, nel caso in esame, l'oggetto del contendere è la richiesta formulata da parte attrice di condannare il sig. al pagamento dell'importo dovuto per occupazione illegittima del suolo dal momento CP_1
dell'occupazione all'effettivo rilascio ovvero dal 06.07.2009 al 06.02.2015. A tal riguardo, l'art. 133 codice del proc.amm. dispone che “ sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:… b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche
e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
..”. La Corte di Legittimità chiamata a pronunciarsi nell'ambito di controversie sorte nell'ambito di rapporti concessori ha in più occasioni dichiarato che le stesse sono devolute alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo con la sola eccezione dei rapporti inerenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ( Cfr. Sez. U, Ordinanza n. 15980 del 2011 ).
D'altronde, il Tribunale adito, chiamato a pronunciarsi sulla questione della giurisdizione nei procedimenti parzialmente connessi al presente, in particolare in merito alle controversie aventi ad oggetto inadempimento e risarcimento dei danni relativi al contratto di subappalto tra IVS Italia S.P.A.
e con sentenza n° 1957/2021, poi confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, ha CP_1
dichiarato che rimangono nella giurisdizione del go le questioni relative ai canoni ed indennità.
Nel merito, deve essere dichiarata, per come richiesto da parte attrice, la cessata materia del contendere relativamente alla domanda formulata dalla stessa di rilascio dei locali avendo l'
[...]
rappresentato che i locali sono liberi dal 6.2.2015, circostanza, tra l'altro, non contestata Parte_1
da parte convenuta.
Quanto, infine, alla domanda formulata da parte attrice e volta ad ottenere il pagamento di una somma per illegittima occupazione occorre osservare quanto segue. Parte attrice, con ricorso ai sensi pagina 3 di 6 dell'art. 447 bis c.p.c , rappresentava la nullità del vincolo contrattuale posto in essere con parte convenuta atteso che il contratto di concessione del servizio pubblico non era avvenuto all'esito di una regolare procedura ad evidenza pubblica e neppure era stato stipulato un contratto avente forma scritta, ma tra le parti vi era stato un mero scambio di note , in particolare, una nota del 2.7.2009 con la quale parte attrice comunicava l'intenzione di affidare la gestione dei distributori automatici a parte convenuta e una nota del 6.7.2009, con cui parte convenuta manifestava l'intenzione di accettare nonché di subappaltare. Parte convenuta asseriva che il giudizio era stato erroneamente introdotto con rito locatizio atteso che non era stato stipulato alcun contratto di locazione tra le parti e l'asserita eccezione era accolta dal giudice istruttore, il quale, all'esito della prima udienza, procedeva al mutamento del rito. Parte convenuta insisteva inoltre perché fosse dichiarato il difetto di legittimazione della stessa in ragione di una determina con cui parte attrice aveva richiesto alla società subappaltata IVS Italia S.P.A. il pagamento delle stesse somme. Orbene, la domanda formulata da parte attrice e poi precisata nei successivi atti ha ad oggetto la richiesta di un risarcimento per asserita occupazione illegittima del suolo e dunque non è sovrapponibile all'oggetto della determina su richiamata. Invero, parte convenuta fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n° 9 del 23.5.2012 con il quale l' imponeva ad IVS il pagamento del costo di locazione delle Pt_2
macchine distributrici, oltre che il costo annuo dell'energia elettrica mentre parte attrice con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 15.4.2015 conclude affinché il Tribunale adito voglia determinare, anche equitativamente, l'importo dovuto per la illegittima occupazione del suolo e, per l'effetto, condannare il sig. l pagamento dello stesso. CP_1
Ciò precisato, la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Ebbene, la consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare dopo l'importante arresto delle
Sezioni Unite, n. 26972/08, ha negato che possa, in questa come in altre ipotesi, ritenersi sussistente un danno in re ipsa. Diversamente opinando, infatti, sarebbe elisa la distinzione fra danno – evento e danno – conseguenza, indentificando il secondo nel primo e obliterando tutta la ricostruzione dogmatica dell'illecito aquiliano, corrente nell'attuale giurisprudenza. Inoltre, si attribuirebbe impropriamente all'obbligazione risarcitoria una funzione punitiva che le è estranea e si finirebbe per porre a carico del preteso danneggiato la prova – per di più, negativa – dell'inesistenza di un effettivo pregiudizio, invertendo le ordinarie posizioni processuali del preteso danneggiato e della sua controparte. Dunque, non è possibile, neanche nell'ipotesi de qua, ricorrere alla figura del danno in re ipsa, che andrà, invece, debitamente allegato e dimostrato dall'istante.“Nel caso di occupazione
pagina 4 di 6 illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero
e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n.
16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.” (Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13071, Rv.
648709 - 01) “(v. Cass., Sez. III, n. 13071/18).
Orbene, nel caso in esame, parte attrice non ha assolto in alcun modo all'onere della prova sulla stessa gravante limitandosi a chiedere la quantificazione del danno tramite C.T.U. senza allegare nulla in merito al danno subito. Ed invero anche con le memorie istruttorie ed in particolare con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co VI n°2 c.p.c. parte attrice articolava prova testimoniale sulla circostanza volta a dimostrare che, nel periodo indicato, fossero stati installati nei locali dell'
[...]
i distributori automatici di bevande mentre alcun riferimento veniva effettuato in merito Parte_1
al danno subito dalla . Pt_1
Pertanto, la domanda formulata da parte attrice deve essere rigettata.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Rigetta l'eccezione formulata da parte convenuta relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda formulata da parte attrice di liberazione dei locali;
Rigetta la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento per occupazione illegittima del suolo.
Spese compensate
Santa Maria Capua Vetere, 9.9.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Rossella Di Palo
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