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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2024, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale, Presidente relatore
Silvia Carosio, giudice
Monica Mastrandrea, giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2949/2024 promossa da:
[CUI nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Afouzar Bahija e dall'Avv. Preziosi del Foro di Roma
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 Controparte_2 in persona del Questore pro tempore, rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data 22.11.2023 notificato CP_2
in data 21.01.2024, Cat.A12 Imm. nr. 356/2023 (all. 1), con richiesta in via subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte ricorrente ha così concluso:
«nel merito: in via principale disporre l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data CP_2
22.11.2023 e notificato in data 21.01.2024, Cat.A12 Imm. nr. 356/2023.
Per l'effetto, all'esito dell'istruttoria, riconosciute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 5, comma 5 e 6, 18 bis, 19 comma 1 e 1.1 d. l.vo 286/98, disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali, convertibile in motivi di lavoro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, come da allegata nota spese».
Parte resistente ha così concluso:
«rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo – in principalità – l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato o un permesso di soggiorno per casi speciali.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo che il rigetto del ricorso.
Fissata udienza, il Tribunale ha effettuato l'interrogatorio libero della ricorrente all'udienza del
20.6.2024.
All'udienza del 3.10.2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. – le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
I fatti della procedura amministrativa
1. La ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data 12.3.2023, con visto di ingresso per motivi familiari. In data 29.3.2023, la ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari presso la Questura di CP_2
2. Con il provvedimento impugnato, il Questore ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione della interruzione della convivenza con il marito Per_1
2 Per_2
3. La circostanza dell'interruzione della convivenza era peraltro stata resa nota dalla stessa ricorrente in occasione del fotosegnalamento del 22.9.2023.
4. Va anche precisato che la ricorrente – una volta ricevuta la notifica del preavviso di rigetto, prodromico all'emissione del provvedimento impugnato – aveva anche chiesto (per il tramite di un professionista) il trasferimento della pratica amministrativa dalla Questura di a quella CP_2
di Rimini (ove, nel frattempo, la sig.ra aveva avviato una attività lavorativa Pt_1
subordinata).
5. Il Questore di Novara – senza disporre il trasferimento della pratica a Rimini – ha però rigettato l'istanza, rilevando l'assenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di coesione familiare (stante l'interruzione della convivenza) e ritenendo che nemmeno sussistessero i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato, essendo state eluse «le disposizioni disciplinanti l'ingresso ed il soggiorno per motivi di lavoro».
Le vicende familiari della ricorrente
1. La sig.ra nel corso del 2019 ha sposato in Marocco il sig. Pt_1 CP_3
2. In data 12.3.2023 la sig.ra fa ingresso in Italia e il 29.3.2023 avanza la domanda di Pt_1
rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, per ricongiungimento con CP_3
cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia.
[...]
3. Sennonché, risulta non controverso che la convivenza tra la ricorrente e il marito si sia poi interrotta, già a maggio 2023. Il vincolo coniugale è poi addirittura venuto meno in data
26.6.2024 [cfr. sentenza di divorzio giudiziario, apostillata e tradotta, allegato 21 prodotto dalla ricorrente].
4. È bene precisare che, nonostante l'interruzione della convivenza appena un paio di mesi dopo l'ingresso in Italia della ricorrente e nonostante l'intervenuto divorzio, non emergono elementi sintomatici del carattere simulato del matrimonio intercorso tra e (né Pt_1 CP_3
l'amministrazione resistente deduce alcunché per porre in discussione l'autenticità del vincolo
3 coniugale).
5. Ambedue i fatti (l'interruzione della convivenza e il successivo divorzio giudiziario) trovano infatti razionale spiegazione nelle vicende esposte da parte ricorrente. Risulta infatti che la sig.ra abbia denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia in data Pt_1 CP_3
23.5.2023, presentando poi un'integrazione di denuncia in data 25.7.2023 [cfr. prod. ricorrente, all. 6]. In tali atti dichiarativi, la sig.ra ascrive al (allora) marito Pt_1 CP_3
comportamenti maltrattanti, come le percosse (che vi sarebbero state già a fine marzo 2023 e in data 23.4.2023), gli insulti, la violenza privata (avendo costretto la donna a restare in casa, dopo averla privata del cellulare e trattenendole il passaporto – poi riconsegnato – ed altri documenti ed effetti personali di sua proprietà). Tali fatti hanno indotto la sig.ra ad allontanarsi Pt_1
dal domicilio, per trovare ospitalità presso una cugina, dimorante nei dintorni di Milano;
in seguito, la donna si sarebbe poi trasferita in Emilia Romagna, trovando anche lavoro nel settore alberghiero. Nonostante l'interruzione della convivenza, nel luglio 2023, il sig. si è CP_3 più volte messo in contatto con la sig.ra rimproverandola per l'abbandono della casa Pt_1 familiare, ascrivendole l'esistenza di relazioni extraconiugali e di fatto pretendendo – con modo di fare aggressivo e minaccioso – di conservare un controllo sulla condotta di vita della ricorrente.
6. In relazione ai fatti descritti nella denuncia appena riassunta, presso la Procura di Verbania è pendente un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia (pendente in fase di indagini;
proc. n. 1349/23). La Procura di Verbania ha altresì attestato che, viceversa, non pendono indagini per calunnia nei confronti della sig.ra [cfr. certificati di iscrizione ex art. 335 Pt_1
c.p.p.; prod. ricorrente, allegato 15 alla memoria depositata il 14.6.2024]. Risulta altresì che la sig.ra sia stata presa in carico da una associazione che si occupa del supporto delle Pt_1
donne vittime di violenza domestica [cfr. dichiarazione di presa in carico;
prod. 13 parte ricorrente, allegato a memoria 12.3.2024; relazione di aggiornamento, all. 20 alla memoria
1.10.2024].
7. Tali circostanze portano ad escludere che l'ingresso in Italia per ragioni di coesione familiare sia avvenuto strumentalmente e simulando l'esistenza di un legame matrimoniale in realtà
4 inesistente.
Sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari.
1. Nondimeno, il venir meno della convivenza (e il venir meno dello stesso vincolo coniugale) prima del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce ostacolo al rilascio del relativo permesso di soggiorno [il caso in esame è evidentemente diverso da quello considerato dall'art. 30, co. 5, d. lgs. n. 286 del 1998 che consente – in caso di decesso o separazione dal familiare – la conversione del già rilasciato permesso di soggiorno per motivi familiari in altro tipo di permesso di soggiorno].
Sulle richieste avanzate in via subordinata
1. Nel ricorso introduttivo e nelle conclusioni rassegnate, la ricorrente sollecita – in via subordinata – il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali.
2. L'amministrazione resistente ha eccepito che tali domande non erano state formulate in sede amministrativa, aggiungendo che nemmeno la ricorrente ha prodotto documentazione che l'amministrazione avrebbe potuto/dovuto considerare ai fini del rilascio di un diverso tipo di permesso di soggiorno.
3. L'obiezione dell'amministrazione resistente non risulta decisiva, alla luce del dettato dell'art. 5, co. 5, secondo periodo, d. lgs. n. 286 del 1998 [secondo il quale «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale»]. Si tratta di un'indicazione normativa che impone
– anche nelle successive scansioni procedimentali e giudiziarie – di considerare se la richiedente abbia o meno diritto al rilascio di un altro permesso di soggiorn (in termini: Cass. Sez. VI, ordinanza n. 631/2023).
5 4. Tralasciando la domanda sulla richiesta subordinata di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (in relazione alla quale difetta la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria), occorre considerare se la ricorrente abbia o meno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per i c.d. casi speciali.
Sulla richiesta subordinata di permesso di soggiorno per c.d. casi speciali
1. Sul punto è necessario dare conto delle modifiche normative intervenute in materia nel corso degli anni. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso,
Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
2. Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l.
n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
3. Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
4. Nel caso in esame, la sig.ra ha fatto ingresso in Italia in data 12.3.2023 e ha Pt_1
presentato la domanda di rilascio di permesso di soggiorno in data 29.3.2023. Sicché deve trovare
6 applicazione la disciplina del permesso di soggiorno per c.d. casi speciali risultante dalle modifiche al TU immigrazione apportate dal decreto legge n. 20/2023.
5. Nonostante l'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n.
286 del 1998 continua ad assumere rilievo – nell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale – la necessità di assicurare che un eventuale diniego di permesso di soggiorno non comprometta il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu. Ciò in ragione del dettato dell'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998
(richiamato dall'art. 19, co. 1.1) che fa «salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» (obblighi internazionali tra i quali rientra, evidentemente, la necessità di rispettare il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu).
Del resto, non si può trascurare, in adesione a quanto affermato dall'Ordinanza della Corte di
Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU [Conf. Cass. Sez. I, ordinanza n. 28162/2023, che fonda l'argomentazione proprio sul dettato dell'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998].
6. Ciò posto occorre considerare gli elementi di fatto che giustificano l'accoglimento della domanda – avanzata in via subordinata – così assicurando tutela al diritto alla vita privata della ricorrente.
7. Anzitutto, giova considerare la situazione di vulnerabilità della ricorrente. Si tratta di una donna che è stata verosimilmente bersaglio di condotte violente e offensive da parte del marito.
Seppure i fatti descritti nella denuncia querela siano ancora all'esame degli inquirenti, qui si può evidenziare che la tempistica con cui è stata presentata la denuncia (nell'immediatezza dei fatti e ponendo a repentaglio la stessa possibilità di accoglimento della domanda di permesso di soggiorno per motivi di famiglia all'epoca pendente) portano a ritenere non implausibili i fatti in essa descritti (a prescindere dal fatto che essi possano essere qualificati come maltrattamenti in famiglia o come altre ipotesi di reato, come la violenza privata, le percosse e le minacce). Che vi sia una situazione di vulnerabilità è confermato anche dal fatto che si è resa necessaria l'attivazione di un supporto per persone vittime di violenza domestica. Si rimanda alla relazione
7 redatta dal Centro antiviolenza, che ben descrive la situazione di vulnerabilità in cui versa la ricorrente [allegato 20].
8. A ciò si deve aggiungere che la sig.ra ha – qui in Italia – anche alcuni riferimenti Pt_1 familiari (si allude alla cugina che l'ha ospitata dopo la fuga da casa e con cui si è poi trasferita in
Emilia Romagna alla ricerca di lavoro).
9. La sig.ra ha poi dimostrato di sapersi procurare una soluzione abitativa in Pt_1
autonomia (cfr. dichiarazione di ospitalità; allegato 9).
10. Particolare rilievo assume poi la evidente volontà di integrazione della ricorrente sul territorio nazionale. Immediatamente dopo l'ingresso in Italia la sig.ra ha – ininterrottamente – Pt_1
trovato occupazioni lavorative: inizialmente con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato con buone retribuzioni [cfr. contratti di lavoro e buste paga depositate con memoria del 14.6.2024, all.10-11, 16-17]; quindi – a decorrere dal 23.9.2024 – ottenendo la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato [allegato 23 depositato con memoria 1.10.2024].
Evidente, dunque, la volontà di integrazione lavorativa, l'impegno profuso in tale ambito (anche partecipando a corsi di formazione e iscrivendosi al centro per l'impiego; cfr. doc. 19 e 22) e i risultati di integrazione così conseguiti. Il mancato rilascio di un permesso di soggiorno interromperebbe tale positivo percorso di integrazione in atto.
11. La sig.ra ha poi manifestato una seria volontà di integrazione nel tessuto socio- Pt_1
culturale italiano, come risulta attestato dal fatto che la donna si è iscritta ad un corso di lingua italiana (pur non avendo ancora sostenuto il test), manifestando comunque una buona capacità comunicativa nel corso dell'interrogatorio libero (svoltosi in lingua italiana) sostenuto all'udienza del 20.6.2024.
12. Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
8 13. Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
14. Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanata oramai da più di un anno e in cui minori sono le possibilità – soprattutto per una donna divorziata – di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali e sociali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale in Pt_1
Italia.
15. Deve dunque essere accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. È il caso di svolgere un'ultima considerazione: il divieto di convertire il permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è stato introdotto solo in sede di conversione (con entrata in vigore dal 6.5.2023, come disposto dall'art. 1 della legge n.
50/2023, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 20/2023).
16. Ciò posto, occorre considerare che – al momento in cui la sig.ra ha formulato la Pt_1
domanda di permesso di soggiorno, tale preclusione non sussisteva ancora. Sicché occorre dare atto del fatto che la sig.ra ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi Pt_1
speciali convertibile in permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato.
Sulle spese
9 Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in ragione del rigetto della domanda principale e in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda subordinata si fonda anche su elementi sopravvenuti nel corso del giudizio e successivamente alla emissione del decreto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda principale di annullamento del decreto impugnato e dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19
D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[CUI nata in [...] il [...] del permesso di Parte_1 C.F._1
soggiorno per protezione speciale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione in vigore prima dell'entrata in vigore della legge n. 50/2023, di conversione del d.l. n. 20/2023
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
Torino, 1 novembre 2024
Il Presidente estensore
Andrea Natale
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale, Presidente relatore
Silvia Carosio, giudice
Monica Mastrandrea, giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2949/2024 promossa da:
[CUI nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Afouzar Bahija e dall'Avv. Preziosi del Foro di Roma
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 Controparte_2 in persona del Questore pro tempore, rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data 22.11.2023 notificato CP_2
in data 21.01.2024, Cat.A12 Imm. nr. 356/2023 (all. 1), con richiesta in via subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte ricorrente ha così concluso:
«nel merito: in via principale disporre l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data CP_2
22.11.2023 e notificato in data 21.01.2024, Cat.A12 Imm. nr. 356/2023.
Per l'effetto, all'esito dell'istruttoria, riconosciute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 5, comma 5 e 6, 18 bis, 19 comma 1 e 1.1 d. l.vo 286/98, disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali, convertibile in motivi di lavoro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, come da allegata nota spese».
Parte resistente ha così concluso:
«rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo – in principalità – l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato o un permesso di soggiorno per casi speciali.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo che il rigetto del ricorso.
Fissata udienza, il Tribunale ha effettuato l'interrogatorio libero della ricorrente all'udienza del
20.6.2024.
All'udienza del 3.10.2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. – le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
I fatti della procedura amministrativa
1. La ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data 12.3.2023, con visto di ingresso per motivi familiari. In data 29.3.2023, la ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari presso la Questura di CP_2
2. Con il provvedimento impugnato, il Questore ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione della interruzione della convivenza con il marito Per_1
2 Per_2
3. La circostanza dell'interruzione della convivenza era peraltro stata resa nota dalla stessa ricorrente in occasione del fotosegnalamento del 22.9.2023.
4. Va anche precisato che la ricorrente – una volta ricevuta la notifica del preavviso di rigetto, prodromico all'emissione del provvedimento impugnato – aveva anche chiesto (per il tramite di un professionista) il trasferimento della pratica amministrativa dalla Questura di a quella CP_2
di Rimini (ove, nel frattempo, la sig.ra aveva avviato una attività lavorativa Pt_1
subordinata).
5. Il Questore di Novara – senza disporre il trasferimento della pratica a Rimini – ha però rigettato l'istanza, rilevando l'assenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di coesione familiare (stante l'interruzione della convivenza) e ritenendo che nemmeno sussistessero i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato, essendo state eluse «le disposizioni disciplinanti l'ingresso ed il soggiorno per motivi di lavoro».
Le vicende familiari della ricorrente
1. La sig.ra nel corso del 2019 ha sposato in Marocco il sig. Pt_1 CP_3
2. In data 12.3.2023 la sig.ra fa ingresso in Italia e il 29.3.2023 avanza la domanda di Pt_1
rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, per ricongiungimento con CP_3
cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia.
[...]
3. Sennonché, risulta non controverso che la convivenza tra la ricorrente e il marito si sia poi interrotta, già a maggio 2023. Il vincolo coniugale è poi addirittura venuto meno in data
26.6.2024 [cfr. sentenza di divorzio giudiziario, apostillata e tradotta, allegato 21 prodotto dalla ricorrente].
4. È bene precisare che, nonostante l'interruzione della convivenza appena un paio di mesi dopo l'ingresso in Italia della ricorrente e nonostante l'intervenuto divorzio, non emergono elementi sintomatici del carattere simulato del matrimonio intercorso tra e (né Pt_1 CP_3
l'amministrazione resistente deduce alcunché per porre in discussione l'autenticità del vincolo
3 coniugale).
5. Ambedue i fatti (l'interruzione della convivenza e il successivo divorzio giudiziario) trovano infatti razionale spiegazione nelle vicende esposte da parte ricorrente. Risulta infatti che la sig.ra abbia denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia in data Pt_1 CP_3
23.5.2023, presentando poi un'integrazione di denuncia in data 25.7.2023 [cfr. prod. ricorrente, all. 6]. In tali atti dichiarativi, la sig.ra ascrive al (allora) marito Pt_1 CP_3
comportamenti maltrattanti, come le percosse (che vi sarebbero state già a fine marzo 2023 e in data 23.4.2023), gli insulti, la violenza privata (avendo costretto la donna a restare in casa, dopo averla privata del cellulare e trattenendole il passaporto – poi riconsegnato – ed altri documenti ed effetti personali di sua proprietà). Tali fatti hanno indotto la sig.ra ad allontanarsi Pt_1
dal domicilio, per trovare ospitalità presso una cugina, dimorante nei dintorni di Milano;
in seguito, la donna si sarebbe poi trasferita in Emilia Romagna, trovando anche lavoro nel settore alberghiero. Nonostante l'interruzione della convivenza, nel luglio 2023, il sig. si è CP_3 più volte messo in contatto con la sig.ra rimproverandola per l'abbandono della casa Pt_1 familiare, ascrivendole l'esistenza di relazioni extraconiugali e di fatto pretendendo – con modo di fare aggressivo e minaccioso – di conservare un controllo sulla condotta di vita della ricorrente.
6. In relazione ai fatti descritti nella denuncia appena riassunta, presso la Procura di Verbania è pendente un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia (pendente in fase di indagini;
proc. n. 1349/23). La Procura di Verbania ha altresì attestato che, viceversa, non pendono indagini per calunnia nei confronti della sig.ra [cfr. certificati di iscrizione ex art. 335 Pt_1
c.p.p.; prod. ricorrente, allegato 15 alla memoria depositata il 14.6.2024]. Risulta altresì che la sig.ra sia stata presa in carico da una associazione che si occupa del supporto delle Pt_1
donne vittime di violenza domestica [cfr. dichiarazione di presa in carico;
prod. 13 parte ricorrente, allegato a memoria 12.3.2024; relazione di aggiornamento, all. 20 alla memoria
1.10.2024].
7. Tali circostanze portano ad escludere che l'ingresso in Italia per ragioni di coesione familiare sia avvenuto strumentalmente e simulando l'esistenza di un legame matrimoniale in realtà
4 inesistente.
Sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari.
1. Nondimeno, il venir meno della convivenza (e il venir meno dello stesso vincolo coniugale) prima del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce ostacolo al rilascio del relativo permesso di soggiorno [il caso in esame è evidentemente diverso da quello considerato dall'art. 30, co. 5, d. lgs. n. 286 del 1998 che consente – in caso di decesso o separazione dal familiare – la conversione del già rilasciato permesso di soggiorno per motivi familiari in altro tipo di permesso di soggiorno].
Sulle richieste avanzate in via subordinata
1. Nel ricorso introduttivo e nelle conclusioni rassegnate, la ricorrente sollecita – in via subordinata – il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per casi speciali.
2. L'amministrazione resistente ha eccepito che tali domande non erano state formulate in sede amministrativa, aggiungendo che nemmeno la ricorrente ha prodotto documentazione che l'amministrazione avrebbe potuto/dovuto considerare ai fini del rilascio di un diverso tipo di permesso di soggiorno.
3. L'obiezione dell'amministrazione resistente non risulta decisiva, alla luce del dettato dell'art. 5, co. 5, secondo periodo, d. lgs. n. 286 del 1998 [secondo il quale «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale»]. Si tratta di un'indicazione normativa che impone
– anche nelle successive scansioni procedimentali e giudiziarie – di considerare se la richiedente abbia o meno diritto al rilascio di un altro permesso di soggiorn (in termini: Cass. Sez. VI, ordinanza n. 631/2023).
5 4. Tralasciando la domanda sulla richiesta subordinata di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (in relazione alla quale difetta la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria), occorre considerare se la ricorrente abbia o meno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per i c.d. casi speciali.
Sulla richiesta subordinata di permesso di soggiorno per c.d. casi speciali
1. Sul punto è necessario dare conto delle modifiche normative intervenute in materia nel corso degli anni. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso,
Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
2. Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l.
n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
3. Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
4. Nel caso in esame, la sig.ra ha fatto ingresso in Italia in data 12.3.2023 e ha Pt_1
presentato la domanda di rilascio di permesso di soggiorno in data 29.3.2023. Sicché deve trovare
6 applicazione la disciplina del permesso di soggiorno per c.d. casi speciali risultante dalle modifiche al TU immigrazione apportate dal decreto legge n. 20/2023.
5. Nonostante l'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n.
286 del 1998 continua ad assumere rilievo – nell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale – la necessità di assicurare che un eventuale diniego di permesso di soggiorno non comprometta il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu. Ciò in ragione del dettato dell'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998
(richiamato dall'art. 19, co. 1.1) che fa «salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» (obblighi internazionali tra i quali rientra, evidentemente, la necessità di rispettare il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu).
Del resto, non si può trascurare, in adesione a quanto affermato dall'Ordinanza della Corte di
Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU [Conf. Cass. Sez. I, ordinanza n. 28162/2023, che fonda l'argomentazione proprio sul dettato dell'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998].
6. Ciò posto occorre considerare gli elementi di fatto che giustificano l'accoglimento della domanda – avanzata in via subordinata – così assicurando tutela al diritto alla vita privata della ricorrente.
7. Anzitutto, giova considerare la situazione di vulnerabilità della ricorrente. Si tratta di una donna che è stata verosimilmente bersaglio di condotte violente e offensive da parte del marito.
Seppure i fatti descritti nella denuncia querela siano ancora all'esame degli inquirenti, qui si può evidenziare che la tempistica con cui è stata presentata la denuncia (nell'immediatezza dei fatti e ponendo a repentaglio la stessa possibilità di accoglimento della domanda di permesso di soggiorno per motivi di famiglia all'epoca pendente) portano a ritenere non implausibili i fatti in essa descritti (a prescindere dal fatto che essi possano essere qualificati come maltrattamenti in famiglia o come altre ipotesi di reato, come la violenza privata, le percosse e le minacce). Che vi sia una situazione di vulnerabilità è confermato anche dal fatto che si è resa necessaria l'attivazione di un supporto per persone vittime di violenza domestica. Si rimanda alla relazione
7 redatta dal Centro antiviolenza, che ben descrive la situazione di vulnerabilità in cui versa la ricorrente [allegato 20].
8. A ciò si deve aggiungere che la sig.ra ha – qui in Italia – anche alcuni riferimenti Pt_1 familiari (si allude alla cugina che l'ha ospitata dopo la fuga da casa e con cui si è poi trasferita in
Emilia Romagna alla ricerca di lavoro).
9. La sig.ra ha poi dimostrato di sapersi procurare una soluzione abitativa in Pt_1
autonomia (cfr. dichiarazione di ospitalità; allegato 9).
10. Particolare rilievo assume poi la evidente volontà di integrazione della ricorrente sul territorio nazionale. Immediatamente dopo l'ingresso in Italia la sig.ra ha – ininterrottamente – Pt_1
trovato occupazioni lavorative: inizialmente con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato con buone retribuzioni [cfr. contratti di lavoro e buste paga depositate con memoria del 14.6.2024, all.10-11, 16-17]; quindi – a decorrere dal 23.9.2024 – ottenendo la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato [allegato 23 depositato con memoria 1.10.2024].
Evidente, dunque, la volontà di integrazione lavorativa, l'impegno profuso in tale ambito (anche partecipando a corsi di formazione e iscrivendosi al centro per l'impiego; cfr. doc. 19 e 22) e i risultati di integrazione così conseguiti. Il mancato rilascio di un permesso di soggiorno interromperebbe tale positivo percorso di integrazione in atto.
11. La sig.ra ha poi manifestato una seria volontà di integrazione nel tessuto socio- Pt_1
culturale italiano, come risulta attestato dal fatto che la donna si è iscritta ad un corso di lingua italiana (pur non avendo ancora sostenuto il test), manifestando comunque una buona capacità comunicativa nel corso dell'interrogatorio libero (svoltosi in lingua italiana) sostenuto all'udienza del 20.6.2024.
12. Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
8 13. Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
14. Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanata oramai da più di un anno e in cui minori sono le possibilità – soprattutto per una donna divorziata – di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali e sociali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale in Pt_1
Italia.
15. Deve dunque essere accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. È il caso di svolgere un'ultima considerazione: il divieto di convertire il permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è stato introdotto solo in sede di conversione (con entrata in vigore dal 6.5.2023, come disposto dall'art. 1 della legge n.
50/2023, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 20/2023).
16. Ciò posto, occorre considerare che – al momento in cui la sig.ra ha formulato la Pt_1
domanda di permesso di soggiorno, tale preclusione non sussisteva ancora. Sicché occorre dare atto del fatto che la sig.ra ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi Pt_1
speciali convertibile in permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato.
Sulle spese
9 Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in ragione del rigetto della domanda principale e in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda subordinata si fonda anche su elementi sopravvenuti nel corso del giudizio e successivamente alla emissione del decreto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda principale di annullamento del decreto impugnato e dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19
D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[CUI nata in [...] il [...] del permesso di Parte_1 C.F._1
soggiorno per protezione speciale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione in vigore prima dell'entrata in vigore della legge n. 50/2023, di conversione del d.l. n. 20/2023
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
Torino, 1 novembre 2024
Il Presidente estensore
Andrea Natale
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