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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1048/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 1048/2023 RG avverso la sentenza n. 24/2022 del Giudice di Pace di Spezzano della Sila, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ennio Claudio Tocci;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Spezzano della Sila n. 24/2022, depositata il 6.8.2022;
Conclusioni: come in atti. MOTIVAZIONE CONTESTUALE IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. con ricorso depositato il 6.2.2023 ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
24/2022 del Giudice di Pace di Cosenza, depositata il 6.8.2022, con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale di accertamento di violazione n. 221/2020 Bolletta n. 4913, notificato il 12.1.2021, con cui gli é stato contestato che “Il giorno 16/8/2020 alle ore 17:37 in Via Omiccioli snc Frazione di Camigliatello, Comune di Spezzano della Sila il Sig. Pt_1
nato a [...] il [...] e residente a [...] ha violato
[...] l'art. 7 comma 1 e 14 DL.vo 285/92 perché quale proprietario del veicolo Mercedes targa CX008KF non rispettava le prescrizioni imposte dalla segnaletica verticale. Nella fattispecie il veicolo sostava lungo il margine della carreggiata dove vige “Divieto di fermata” regolarmente segnalato dall'apposito segnale”, deducendo di avere impugnato il detto verbale, non contestato personalmente, dinanzi il Giudice di Pace di Spezzano della Sila, poiché nello stesso non era riportato il numero civico della Via Omiccioli dove era stata constatata la sosta del veicolo di sua proprietà, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, chiedendo lo svolgimento di attività istruttoria, quale il sopralluogo finalizzato a verificare le caratteristiche della strada denominata Via Omiccioli, e l'audizione del V.U. verbalizzante Tes_1
pagina 1 di 4 Il si è costituito nel giudizio di primo grado depositando in data Controparte_1
21.5.2021 comparsa di costituzione e gli atti relativi alla contestazione -verbale di accertata violazione notificato il 30.11.2020, delibera di GC e due rilievi fotografici- (pagg. 21-30 del fascicolo d'ufficio, come da elenco degli atti del fascicolo) e resistendo all'opposizione, evidenziando la mancanza di fabbricati con accessi diretti sulla Via Omiccioli e la conseguente assenza di numeri civici lungo il tratto di strada di interesse, dove insiste segnaletica verticale di divieto di fermata.
Il Giudice di Pace, disattese le richieste istruttorie del ricorrente, ha deciso la causa con la sentenza impugnata, rigettando il ricorso e confermando il verbale impugnato e compensando le spese di lite. Il Sig. con il presente atto di appello ha dedotto l'omesso esame della documentazione Parte_1 prodotta dal ricorrente rappresentata da foto che riproducono mappe della zona comprendenti la via
Omiccioli e la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.
Ha evidenziato che dalle mappe allegate al ricorso emerge che la Via Omiccioli è una strada lunghissima e costeggiata da diversi fabbricati sul lato sinistro ed ha ulteriormente stigmatizzato la mancata indicazione del numero civico o di un punto di riferimento idonei ad individuare esattamente il luogo della violazione. Ha dedotto essere erronea l'affermazione del Giudice di Pace in ordine al fatto che le parti concorderebbero sul fatto che non su tutta la via insisterebbero fabbricati e, quindi, si rinverrebbero numeri civici, atteso che nessuna dichiarazione in tal senso sarebbe stata espressa dal ricorrente, ne ha tratto che “il mancato esame della documentazione prodotta, ha condizionato il procedimento logico giuridico adottato dal Giudice per addivenire al rigetto dell'opposizione non tenendo conto delle caratteristiche della strada” ed ha censurato la sentenza anche nella parte in cui il Giuddcie di Pace ha affermato che “Gli agenti fin da subito hanno verbalizzato che il punto in cui veniva lasciato il mezzo in sosta, era senza numero civico”, posto che dalla lettura del verbale non risulta tale precisazione. Ha eccepito quindi che il Giudice di Pace era incorso nella violazione dell'art. 258 c.p.c.per non avere proceduto alla ispezione dei luoghi, quale “accertamento utile ed indispensabile ai fini di far emergere e provare le caratteristiche della strada onde fornire al Giudice quelle nozioni e quelle cognizioni tali da poter decidere compiutamente e conformemente al diritto, la fattispecie portata alla sua conoscenza” ed ha contestato la affermazione del Giudice di prime cure secondo cui presupposto per procedere alla chiesta ispezione dei luoghi sia che tale mezzo di prova sia l''unico mezzo utilizzabile per l'accertamento dei fatti dedotti, ed ha rilevato che il sopralluogo appariva indispensabile alla luce della richiamata produzione documentale.
Ha chiesto pertanto che sia il Giudice di Appello a disporre ispezione ed alla audizione del verbalizzante. Ha inoltre dedotto l'inconferenza delle pronunce di legittimità richiamate dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, relative a fattispecie diverse da quella in oggetto ed a sua volta ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, sez .II Civ., 29 settembre 2011, n. 19902 in cui si afferma che la mancata indicazione del numero civico è motivo di nullità del verbale. Ha esposto che il verbale in ogni caso deve contenere, indipendentemente dal numero civico, gli elementi necessari e sufficienti al fine di consentire al contravventore di esercitare il proprio diritto di difesa ed ha censurato la sentenza impugnata in quanto carente sul punto. Ha concluso chiedendo “….in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità del verbale n. 211/2020 - Bolletta n. 4913 notificato il 12/1/2021 elevato dalla Polizia Locale di Spezzano della Sila, conseguentemente, annullare il verbale medesimo in accoglimento dei motivi di impugnazione sopra enunciati. Gradatamente, in via istruttoria,
pagina 2 di 4 ammettere le richieste rigettate dal Giudice di primo grado e per l'effetto disporre l'ispezione dei luoghi per come richiesto in primo grado, nonché disporre l'audizione del verbalizzante, per i chiarimenti del caso. Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale e di legge. Con la condanna dell'ente convenuto alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con ogni salvezza e riserva”. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, all'udienza del 19.9.2023 è stata dichiarata la nullità della notifica del ricorso alla parte appellata e ne è stata disposta la rinnovazione. All'udienza del_23.1.2024, avendo parte appellante provveduto alla rinnovazione della notifica, è stata dichiarata la contumacia dell'appellato e, visto l'art. 7 D.lgs 150/2011 e Controparte_1 l'art. 421 cpc è stata disposta l'audizione del verbalizzante in servizio presso la polizia Municipale del per l'udienza del 11 giugno 2024 poi differita all 15.10.2024, atteso il Controparte_1 decreto del Presidente reggente del Tribunale n. 33/2024, con il quale, in concomitanza con la costituzione -per le consultazioni dell'8 e del 9 giugno 2024 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in diversi Comuni del circondario di questo Tribunale- dell'Ufficio Provinciale Elettorale, è stata disposta la sospensione di tutte le udienze civili dal 10 al 14 giugno 2024, con esclusione delle udienze di Lavoro e
Previdenza, di Esecuzione Immobiliare e Mobiliare, delle procedure concorsuali, dei procedimenti cautelari, e di tutti quelli che rivestono carattere dell'urgenza. All'udienza del 15.10.2024 si è proceduto a sentire, quale teste, il verbalizzante Istruttore Sig. Tes_1 Vice Comandante della Polizia Municipale del Comune di Spezzano Della Sila e, all'esito la
[...] causa è stata rinviata per la discussione alla odierna data del 27.5.2025. All'udienza odierna il procuratore di parte appellante ha discusso la causa riportandosi all'atto di appello, insistendo nella nullità del verbale di contestazione della violazione e chiedendo accogliersi l'atto di appello. All'esito della camera di consiglio questo giudice pronuncia sentenza come di seguito.
************************* Giova ricordare che “Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1982, è regolato, ove non diversamente disposto, dal rito del lavoro, a mente dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e, pertanto, in base all'art. 421 c.p.c., non sussiste alcuna preclusione istruttoria a procedere d'ufficio all'ascolto dei verbalizzanti ogni qual volta ciò si renda necessario ai fini di un approfondimento funzionale alla decisione sull'opposizione” (Cass. 25690/2020). Nel caso di specie, l'audizione del verbalizzante, già sollecitata da parte ricorrente dinanzi il giudice di primo grado, è stata disposta da questo giudice al fine di chiarire lo stato dei luoghi e verificare la fondatezza delle eccezioni di parte ricorrente in ordine alla nullità del verbale di contestazione di infrazione stradale.
Il teste Vice Comandante della Polizia Municipale del Comune di Spezzano della Sila, in Tes_1 proposito ha riferito che “ Via Omiccioli è una strada piuttosto lunga però il tratto sul quale vige il divieto di fermata è lungo circa 80 mt. e così anche all'epoca dei fatti. Il divieto di fermata è segnalato, vi sono 4 segnali di divieto di fermata, due per ogni senso di marcia…..”; mostrate al teste le due foto allegate ai documenti trasmessi all'ufficio del Giudice di Pace dal numerati ai fogli 29 e 30, ha CP_1 dichiarato “la foto ritrae la via Omiccioli e le foto ritraggono l'unico tratto in cui vige il divieto di fermata”; mostrata al teste la documentazione allegata da parte appellante, foto presa da Google Maps della zona e stampa tratta da Tuttocittà della zona, ha dichiarato “…sulla foto tratta da Google Maps si vede il percorso della via Omiccioli però il divieto di fermata è solo sul piccolo tratto che ho detto
pagina 3 di 4 prima, su questo tratto di strada affacciano due abitazioni , ma il numero civico delle stesse è segnato su Piazza Misasi. Su questo tratto di strada non ci sono numeri civici….. sul resto di via Omiccioli ci sono abitazioni che recano il numero civico sulla via Omiccioli, preciso che il divieto di fermata su quel tratto nasce dall'esigenza di lasciare libero il transito poiché vi è vicina la Caserma dei Carabinieri….. questo tratto di strada con divieto di fermata si trova distante circa 200 mt dalla caserma dei Carabinieri”. Le dichiarazioni rese dal teste sono tali da consentire di accertare la brevità del tratto di strada sul quale vige il divieto di fermata;
la adeguata segnalazione del divieto di fermata;
la circostanza che su quel tratto di strada non vi è indicazione di numeri civici, poiché il numero civico delle due abitazioni costeggiate da quel tratto di strada è esposto sulla piazza Misasi. Il luogo dell'infrazione, pertanto, deve ritenersi correttamente individuato nel verbale di contestazione, atteso il limitato tratto della Via Omiccioli sul quale vige il divieto di fermata. Non è pertanto necessario ulteriore approfondimento istruttorio mediante sopralluogo richiesto dal ricorrente già in primo grado e nel quale ha insistito con l'atto di appello. Deve, in conclusione, escludersi che ricorra nullità del verbale di contestazione. L'appello proposto pertanto deve essere rigettato, in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite, essendo rimasta contumace la parte vittoriosa, restano non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così provvede:
-Rigetta l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Spezzano della Sila n. 24/2022 (RG 8/2021), qui impugnata;
-Spese di lite di questo grado di giudizio non ripetibili. Cosenza, letta all'udienza del 27.5.2025 ore 12,42.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 1048/2023 RG avverso la sentenza n. 24/2022 del Giudice di Pace di Spezzano della Sila, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ennio Claudio Tocci;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Spezzano della Sila n. 24/2022, depositata il 6.8.2022;
Conclusioni: come in atti. MOTIVAZIONE CONTESTUALE IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. con ricorso depositato il 6.2.2023 ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
24/2022 del Giudice di Pace di Cosenza, depositata il 6.8.2022, con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale di accertamento di violazione n. 221/2020 Bolletta n. 4913, notificato il 12.1.2021, con cui gli é stato contestato che “Il giorno 16/8/2020 alle ore 17:37 in Via Omiccioli snc Frazione di Camigliatello, Comune di Spezzano della Sila il Sig. Pt_1
nato a [...] il [...] e residente a [...] ha violato
[...] l'art. 7 comma 1 e 14 DL.vo 285/92 perché quale proprietario del veicolo Mercedes targa CX008KF non rispettava le prescrizioni imposte dalla segnaletica verticale. Nella fattispecie il veicolo sostava lungo il margine della carreggiata dove vige “Divieto di fermata” regolarmente segnalato dall'apposito segnale”, deducendo di avere impugnato il detto verbale, non contestato personalmente, dinanzi il Giudice di Pace di Spezzano della Sila, poiché nello stesso non era riportato il numero civico della Via Omiccioli dove era stata constatata la sosta del veicolo di sua proprietà, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, chiedendo lo svolgimento di attività istruttoria, quale il sopralluogo finalizzato a verificare le caratteristiche della strada denominata Via Omiccioli, e l'audizione del V.U. verbalizzante Tes_1
pagina 1 di 4 Il si è costituito nel giudizio di primo grado depositando in data Controparte_1
21.5.2021 comparsa di costituzione e gli atti relativi alla contestazione -verbale di accertata violazione notificato il 30.11.2020, delibera di GC e due rilievi fotografici- (pagg. 21-30 del fascicolo d'ufficio, come da elenco degli atti del fascicolo) e resistendo all'opposizione, evidenziando la mancanza di fabbricati con accessi diretti sulla Via Omiccioli e la conseguente assenza di numeri civici lungo il tratto di strada di interesse, dove insiste segnaletica verticale di divieto di fermata.
Il Giudice di Pace, disattese le richieste istruttorie del ricorrente, ha deciso la causa con la sentenza impugnata, rigettando il ricorso e confermando il verbale impugnato e compensando le spese di lite. Il Sig. con il presente atto di appello ha dedotto l'omesso esame della documentazione Parte_1 prodotta dal ricorrente rappresentata da foto che riproducono mappe della zona comprendenti la via
Omiccioli e la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.
Ha evidenziato che dalle mappe allegate al ricorso emerge che la Via Omiccioli è una strada lunghissima e costeggiata da diversi fabbricati sul lato sinistro ed ha ulteriormente stigmatizzato la mancata indicazione del numero civico o di un punto di riferimento idonei ad individuare esattamente il luogo della violazione. Ha dedotto essere erronea l'affermazione del Giudice di Pace in ordine al fatto che le parti concorderebbero sul fatto che non su tutta la via insisterebbero fabbricati e, quindi, si rinverrebbero numeri civici, atteso che nessuna dichiarazione in tal senso sarebbe stata espressa dal ricorrente, ne ha tratto che “il mancato esame della documentazione prodotta, ha condizionato il procedimento logico giuridico adottato dal Giudice per addivenire al rigetto dell'opposizione non tenendo conto delle caratteristiche della strada” ed ha censurato la sentenza anche nella parte in cui il Giuddcie di Pace ha affermato che “Gli agenti fin da subito hanno verbalizzato che il punto in cui veniva lasciato il mezzo in sosta, era senza numero civico”, posto che dalla lettura del verbale non risulta tale precisazione. Ha eccepito quindi che il Giudice di Pace era incorso nella violazione dell'art. 258 c.p.c.per non avere proceduto alla ispezione dei luoghi, quale “accertamento utile ed indispensabile ai fini di far emergere e provare le caratteristiche della strada onde fornire al Giudice quelle nozioni e quelle cognizioni tali da poter decidere compiutamente e conformemente al diritto, la fattispecie portata alla sua conoscenza” ed ha contestato la affermazione del Giudice di prime cure secondo cui presupposto per procedere alla chiesta ispezione dei luoghi sia che tale mezzo di prova sia l''unico mezzo utilizzabile per l'accertamento dei fatti dedotti, ed ha rilevato che il sopralluogo appariva indispensabile alla luce della richiamata produzione documentale.
Ha chiesto pertanto che sia il Giudice di Appello a disporre ispezione ed alla audizione del verbalizzante. Ha inoltre dedotto l'inconferenza delle pronunce di legittimità richiamate dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, relative a fattispecie diverse da quella in oggetto ed a sua volta ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, sez .II Civ., 29 settembre 2011, n. 19902 in cui si afferma che la mancata indicazione del numero civico è motivo di nullità del verbale. Ha esposto che il verbale in ogni caso deve contenere, indipendentemente dal numero civico, gli elementi necessari e sufficienti al fine di consentire al contravventore di esercitare il proprio diritto di difesa ed ha censurato la sentenza impugnata in quanto carente sul punto. Ha concluso chiedendo “….in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità del verbale n. 211/2020 - Bolletta n. 4913 notificato il 12/1/2021 elevato dalla Polizia Locale di Spezzano della Sila, conseguentemente, annullare il verbale medesimo in accoglimento dei motivi di impugnazione sopra enunciati. Gradatamente, in via istruttoria,
pagina 2 di 4 ammettere le richieste rigettate dal Giudice di primo grado e per l'effetto disporre l'ispezione dei luoghi per come richiesto in primo grado, nonché disporre l'audizione del verbalizzante, per i chiarimenti del caso. Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale e di legge. Con la condanna dell'ente convenuto alle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con ogni salvezza e riserva”. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, all'udienza del 19.9.2023 è stata dichiarata la nullità della notifica del ricorso alla parte appellata e ne è stata disposta la rinnovazione. All'udienza del_23.1.2024, avendo parte appellante provveduto alla rinnovazione della notifica, è stata dichiarata la contumacia dell'appellato e, visto l'art. 7 D.lgs 150/2011 e Controparte_1 l'art. 421 cpc è stata disposta l'audizione del verbalizzante in servizio presso la polizia Municipale del per l'udienza del 11 giugno 2024 poi differita all 15.10.2024, atteso il Controparte_1 decreto del Presidente reggente del Tribunale n. 33/2024, con il quale, in concomitanza con la costituzione -per le consultazioni dell'8 e del 9 giugno 2024 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in diversi Comuni del circondario di questo Tribunale- dell'Ufficio Provinciale Elettorale, è stata disposta la sospensione di tutte le udienze civili dal 10 al 14 giugno 2024, con esclusione delle udienze di Lavoro e
Previdenza, di Esecuzione Immobiliare e Mobiliare, delle procedure concorsuali, dei procedimenti cautelari, e di tutti quelli che rivestono carattere dell'urgenza. All'udienza del 15.10.2024 si è proceduto a sentire, quale teste, il verbalizzante Istruttore Sig. Tes_1 Vice Comandante della Polizia Municipale del Comune di Spezzano Della Sila e, all'esito la
[...] causa è stata rinviata per la discussione alla odierna data del 27.5.2025. All'udienza odierna il procuratore di parte appellante ha discusso la causa riportandosi all'atto di appello, insistendo nella nullità del verbale di contestazione della violazione e chiedendo accogliersi l'atto di appello. All'esito della camera di consiglio questo giudice pronuncia sentenza come di seguito.
************************* Giova ricordare che “Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1982, è regolato, ove non diversamente disposto, dal rito del lavoro, a mente dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e, pertanto, in base all'art. 421 c.p.c., non sussiste alcuna preclusione istruttoria a procedere d'ufficio all'ascolto dei verbalizzanti ogni qual volta ciò si renda necessario ai fini di un approfondimento funzionale alla decisione sull'opposizione” (Cass. 25690/2020). Nel caso di specie, l'audizione del verbalizzante, già sollecitata da parte ricorrente dinanzi il giudice di primo grado, è stata disposta da questo giudice al fine di chiarire lo stato dei luoghi e verificare la fondatezza delle eccezioni di parte ricorrente in ordine alla nullità del verbale di contestazione di infrazione stradale.
Il teste Vice Comandante della Polizia Municipale del Comune di Spezzano della Sila, in Tes_1 proposito ha riferito che “ Via Omiccioli è una strada piuttosto lunga però il tratto sul quale vige il divieto di fermata è lungo circa 80 mt. e così anche all'epoca dei fatti. Il divieto di fermata è segnalato, vi sono 4 segnali di divieto di fermata, due per ogni senso di marcia…..”; mostrate al teste le due foto allegate ai documenti trasmessi all'ufficio del Giudice di Pace dal numerati ai fogli 29 e 30, ha CP_1 dichiarato “la foto ritrae la via Omiccioli e le foto ritraggono l'unico tratto in cui vige il divieto di fermata”; mostrata al teste la documentazione allegata da parte appellante, foto presa da Google Maps della zona e stampa tratta da Tuttocittà della zona, ha dichiarato “…sulla foto tratta da Google Maps si vede il percorso della via Omiccioli però il divieto di fermata è solo sul piccolo tratto che ho detto
pagina 3 di 4 prima, su questo tratto di strada affacciano due abitazioni , ma il numero civico delle stesse è segnato su Piazza Misasi. Su questo tratto di strada non ci sono numeri civici….. sul resto di via Omiccioli ci sono abitazioni che recano il numero civico sulla via Omiccioli, preciso che il divieto di fermata su quel tratto nasce dall'esigenza di lasciare libero il transito poiché vi è vicina la Caserma dei Carabinieri….. questo tratto di strada con divieto di fermata si trova distante circa 200 mt dalla caserma dei Carabinieri”. Le dichiarazioni rese dal teste sono tali da consentire di accertare la brevità del tratto di strada sul quale vige il divieto di fermata;
la adeguata segnalazione del divieto di fermata;
la circostanza che su quel tratto di strada non vi è indicazione di numeri civici, poiché il numero civico delle due abitazioni costeggiate da quel tratto di strada è esposto sulla piazza Misasi. Il luogo dell'infrazione, pertanto, deve ritenersi correttamente individuato nel verbale di contestazione, atteso il limitato tratto della Via Omiccioli sul quale vige il divieto di fermata. Non è pertanto necessario ulteriore approfondimento istruttorio mediante sopralluogo richiesto dal ricorrente già in primo grado e nel quale ha insistito con l'atto di appello. Deve, in conclusione, escludersi che ricorra nullità del verbale di contestazione. L'appello proposto pertanto deve essere rigettato, in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite, essendo rimasta contumace la parte vittoriosa, restano non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così provvede:
-Rigetta l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Spezzano della Sila n. 24/2022 (RG 8/2021), qui impugnata;
-Spese di lite di questo grado di giudizio non ripetibili. Cosenza, letta all'udienza del 27.5.2025 ore 12,42.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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