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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4452/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/03/2024 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Castano Primo presso lo studio degli Parte_1
avv.ti Roberto Colombo e Francesca Purcaro, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
Contro
elettivamente domiciliata in Samarate presso lo studio dell'avv. Giuseppe Controparte_1
Provasoli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pagina 1 di 3 • dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio con rito concordatario il 30.08.2003 in Castano Primo (MI), in regime di separazione dei beni (atto n. 22, Parte 2, Serie A, anno 2003 Registro Atti di Matrimonio Comune di
Castano Primo), autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, autorizzandoli a vivere separate nel reciproco rispetto;
• collocare il figlio , disabile, presso il padre;
Persona_1
• assegnare la casa coniugale al marito;
Parte_1
• la sig.ra asporterà dalla casa coniugale tutti i suoi beni ed effetti personali entro Controparte_1
45 giorni dalla data di udienza di comparizione (05.03.2025);
• stabilire che la madre, sig.ra contribuirà alle esigenze per il figlio Controparte_1 Per_1
versando la sua quota di mutuo e delle utenze domestiche;
• la madre, inoltre, contribuirà versando il 50% delle spese straordinarie sostenute per;
al fine Per_1
di conseguire dalla resistente il rimborso delle spese straordinarie sanitarie il ricorrente dovrà allegare (e documentare) il dettaglio dei costi sostenuti per l'assistenza domiciliare, i farmaci, le cure, i presidi sanitari, le visite mediche e gli esami diagnostici del giovane onde dimostrare l'insufficienza delle somme percepite a titolo di misura B1 e la necessità di integrare con il concorso paritario della madre;
questo meccanismo sarà applicato per sei mesi in caso di regolare andamento delle spese;
in caso di irregolarità, la questione sarà risolta davanti al Giudice Tutelare;
in ogni caso, il rendiconto annuale dovuto al Giudice Tutelare sarà trasmesso anche alla ricorrente;
• a seguito dell'estinzione del mutuo, la sig.ra verserà un contributo al mantenimento del CP_1 figlio di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, previo utilizzo della misura B1, se ancora erogata;
• l'assegno unico verrà interamente percepito dal sig. ; Parte_1
• la madre potrà far visita ad liberamente tra le ore 10.00 e le ore 15.00, o tra le ore 17.30 e le Per_1
ore 22.00;
• spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi
[...]
è fondata e meritevole di accoglimento. Parte_2
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve, altresì, prendersi atto che su sollecitazione del Giudice delegato le parti sono addivenute ad un pagina 2 di 3 accordo sulle condizioni della separazione, al cui recepimento in sentenza nulla osta in relazione all'assenza di motivi di contrasto con norme di ordine pubblico ovvero con l'interesse del figlio, maggiorenne ma affetto da disabilità.
In considerazione del raggiunto accordo, deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in conformità, peraltro, alla loro istanza sul punto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_3
2) Prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4452/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/03/2024 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Castano Primo presso lo studio degli Parte_1
avv.ti Roberto Colombo e Francesca Purcaro, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
Contro
elettivamente domiciliata in Samarate presso lo studio dell'avv. Giuseppe Controparte_1
Provasoli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pagina 1 di 3 • dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio con rito concordatario il 30.08.2003 in Castano Primo (MI), in regime di separazione dei beni (atto n. 22, Parte 2, Serie A, anno 2003 Registro Atti di Matrimonio Comune di
Castano Primo), autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, autorizzandoli a vivere separate nel reciproco rispetto;
• collocare il figlio , disabile, presso il padre;
Persona_1
• assegnare la casa coniugale al marito;
Parte_1
• la sig.ra asporterà dalla casa coniugale tutti i suoi beni ed effetti personali entro Controparte_1
45 giorni dalla data di udienza di comparizione (05.03.2025);
• stabilire che la madre, sig.ra contribuirà alle esigenze per il figlio Controparte_1 Per_1
versando la sua quota di mutuo e delle utenze domestiche;
• la madre, inoltre, contribuirà versando il 50% delle spese straordinarie sostenute per;
al fine Per_1
di conseguire dalla resistente il rimborso delle spese straordinarie sanitarie il ricorrente dovrà allegare (e documentare) il dettaglio dei costi sostenuti per l'assistenza domiciliare, i farmaci, le cure, i presidi sanitari, le visite mediche e gli esami diagnostici del giovane onde dimostrare l'insufficienza delle somme percepite a titolo di misura B1 e la necessità di integrare con il concorso paritario della madre;
questo meccanismo sarà applicato per sei mesi in caso di regolare andamento delle spese;
in caso di irregolarità, la questione sarà risolta davanti al Giudice Tutelare;
in ogni caso, il rendiconto annuale dovuto al Giudice Tutelare sarà trasmesso anche alla ricorrente;
• a seguito dell'estinzione del mutuo, la sig.ra verserà un contributo al mantenimento del CP_1 figlio di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, previo utilizzo della misura B1, se ancora erogata;
• l'assegno unico verrà interamente percepito dal sig. ; Parte_1
• la madre potrà far visita ad liberamente tra le ore 10.00 e le ore 15.00, o tra le ore 17.30 e le Per_1
ore 22.00;
• spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi
[...]
è fondata e meritevole di accoglimento. Parte_2
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve, altresì, prendersi atto che su sollecitazione del Giudice delegato le parti sono addivenute ad un pagina 2 di 3 accordo sulle condizioni della separazione, al cui recepimento in sentenza nulla osta in relazione all'assenza di motivi di contrasto con norme di ordine pubblico ovvero con l'interesse del figlio, maggiorenne ma affetto da disabilità.
In considerazione del raggiunto accordo, deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in conformità, peraltro, alla loro istanza sul punto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_3
2) Prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3