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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/11/2024, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4702/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice on.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 26/07/2024 da:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
e
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(BG) alla via B. Colleoni n. 11
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Masseroli, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Bergamo alla via Sant'Orsola n. 31.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.,
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia minore (n. 14/01/2017), da entrambi riconosciuta, hanno chiesto al Per_1
Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Spese compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 31/10/2024
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice on.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 26/07/2024 da:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
e
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(BG) alla via B. Colleoni n. 11
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Masseroli, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Bergamo alla via Sant'Orsola n. 31.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.,
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia minore (n. 14/01/2017), da entrambi riconosciuta, hanno chiesto al Per_1
Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Spese compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 31/10/2024
Il Presidente
Cesare de Sapia