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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8184 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49740/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa NT AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49740 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa per la decisione giusta ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., in data
15.05.2025 e vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli Avv.ti Emanuela A. Barison e Manuela
Caporale del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, via
Pietro Palmieri n. 25, giusta procura in atti
ATTORE
E
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTO
OGGETTO: azione di accertamento della illegittimità di provvedimento di revoca di contributi pubblici pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: come da note e memorie ex art. 189 cpc e note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 30.10.2023, la società Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: dichiarare l'illegittimità della revoca disposta dal nei confronti della per insussistenza dei Controparte_1 Pt_3 presupposti di cui all'art. 6 Decreto Concessorio e per i motivi tutti dedotti in atto e, per l'effetto, dichiarare tenuto il alla corresponsione delle restanti somme destinate alla in CP_1 Pt_3 forza del Decreto Concessorio 5800/2019. Con vittoria di spese legali”.
A tal fine esponeva che: - in data 18/10/2016, la società attrice (all'epoca denominata
, nella qualità di capofila di un RTI composto Parte_2
da e MICROPI ELETTRONICA, aveva presentato domanda di agevolazione Controparte_2 per la realizzazione di prototipi tecnologici all'interno del Programma operativo nazionale
“Imprese e competitività” 2014 – 2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del territorio nazionale;
- con Decreto Dirigenziale n. 5800 del 11/04/2019, era concessa l'agevolazione, ripartita fra le componenti del RTI;
- il programma di progettazione iniziava in data 14/6/2019 e doveva terminare in data 14/3/2022; - nei primi mesi dell'anno 2021, Contr le Società e MICROPI esprimevano la volontà di rinunciare all'agevolazione; - la intendendo proseguire nel progetto, in data 20/12/2021 presentava Controparte_3
istanza di proroga del termine (di 12 mesi), rappresentando altresì la possibilità di utilizzare soluzioni tecnologiche nuove rispetto a quelle previste nel progetto iniziale;
- con pec del
Parte 26/12/2021, l'Esperto tecnico scientifico incaricato comunicava all di avere provveduto a convalidare la richiesta che era inviata alla banca per procedere con il;
- non perveniva CP_1
altra comunicazione sino al 19/12/2022, quando con nota prot. n. 425780 veniva reso noto ad
Parte
che, in data 15/11/2022 con nota prot. n. 390100 e nota prot. n. 403696 del 1/12/2022, la
Banca concessionaria, “ha comunicato l'esito negativo delle Parte_4
pagina 2 di 14 verifiche effettuate congiuntamente con l'Esperto Scientifico incaricato, ai sensi ai sensi della
Circolare n. 1447 del 14 maggio 2018, in ordine alla richiesta di variazione progettuale avanzata da codesta capofila a seguito della e in relazione all'effettivo mantenimento delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità ai benefici provvisoriamente concessi”; - a seguito di istanza di accesso agli atti, veniva a conoscenza che la si esprimeva negativamente sia sulla richiesta di CP_4
proroga che sulla rimodulazione del progetto, ma solo in data 15/11/2022, ovvero un anno dopo la richiesta (a soli due mesi dalla scadenza del termine finale); - era avviato il procedimento di revoca del contributo, nonostante il progetto avesse ottenuto una importante accelerazione, stante il tempo trascorso;
- infatti nelle more dell'avvio del procedimento di revoca, tutti e 3 i prototipi risultavano realizzati e la forza lavoro aveva riportato un incremento nel mese di Maggio
2022, da 2 a 14 unità in Campania (divenuta nel frattempo unica sede del progetto); -
l'attivazione del procedimento di revoca aveva imposto alla ATS un blocco del prosieguo dei test
(attività che avrebbe comportato un dispendio economico considerevole); - l'ATS, proprio in forza Co del parere espresso da chiedeva l'archiviazione del provvedimento di revoca e una breve proroga per l'ultimazione del progetto;
- tuttavia, a distanza di 6 mesi, con Decreto n. 2479 emesso in data 7/8/2023, il convenuto revocava l'agevolazione concessa in via CP_1 provvisoria;
- la revoca era giustificata attraverso il richiamo al contenuto della “nota prot. n.
0273017 del 18/07/2023 con la quale il Soggetto Gestore ha ribadito il mancato superamento delle criticità già espresse con nota di aggiornamento istruttorio acquisita in data 15/11/2022, prot. n. 390100 ed integrata con successiva nota in data 01/12/2022 prot. n. 403696 con cui il citato Soggetto Gestore ha comunicato l'esito negativo delle verifiche effettuate congiuntamente con l'Esperto Scientifico incaricato rilevando preminentemente le criticità di avvio e completamento di varie linee di attività, per la maggior parte originariamente in capo a MICROPI Contr ELETTRONICA e e migrate a carico di nonché le criticità in ordine al numero di Pt_3
risorse mobilitate per il progetto, con riferimento alle varie fasi dello stesso e rappresentando che il progetto non è risultato pienamente rispondente al rispetto delle condizioni poste dal citato
Decreto di concessione”; - la revoca era ritenuta, erroneamente, “atto dovuto” ai sensi dell'art. 6
pagina 3 di 14 comma 1 Lett. c) e d) del Decreto concessorio;
- il provvedimento era illegittimo per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, in violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza;
- il si era limitato a recepire pedissequamente il parere della Banca, senza valutare in CP_1 alcun modo la validità del progetto e l'innovazione dello stesso e senza valutare il ritardo contestato in rapporto al momento storico attuale (pandemia e conflitto ); -l'avvio Persona_1
Parte del procedimento di revoca era stato inviato alla sola (non quale Società capofila del RTI), ma quale titolare del progetto, circostanza questa che presupponeva l'accettazione tacita da parte del subentro della società attrice nella gestione totale del progetto sotteso CP_1 all'agevolazione (in luogo delle altre imprese componenti dell'ATI e rinuncianti), in mancanza di un provvedimento espresso di diniego, anche riguardo alla richiesta di proroga;
- non sussisteva il ritardo contestato dal , in quanto a fronte del parere positivo dell'ES del 21/12/2021, il CP_1
termine doveva intendersi prorogato al 14/3/2023; - era stato proprio il sopraggiunto provvedimento di revoca ad eliminare la possibilità di raggiungere l'obiettivo che entrambe le parti si erano prefissate, in quanto il progetto sarebbe stato terminato con soli 2 mesi di ritardo, - la condizione di revoca si era verificata per fatto e colpa di controparte;
- la fuoriuscita delle due
Società partners e il particolare momento storico costituivano evento imprevedibile e causa di forza maggiore che legittimava il mancato raggiungimento dell'obiettivo nei termini prefissati;
-
l'asserita inadeguatezza del numero dei dipendenti occupati, al secondo semestre 2021, non era prevista contrattualmente come causa di revoca dell'agevolazione, non era stata contestata e comunque costituiva circostanza non veritiera;
- la contestata mancata comunicazione al
Ministero del contratto di affitto di azienda sottoscritto dall'ATI in data 4/4/22 era irrilevante perché il contratto era stato risolto già in data 13/5/2022 e nella sostanza era privo di efficacia, anche tenuto conto che la revoca non era stata disposta a causa della mancanza di tale comunicazione. Chiedeva quindi che fosse accertata l'insussistenza dei presupposti per la revoca disposta dal , con conseguente accertamento dell'obbligo di quest'ultimo al CP_1 pagamento delle “restanti somme destinate alla in forza del Decreto Concessorio Pt_3
5800/2019”.
pagina 4 di 14 Il , dichiarato contumace con il decreto ex art. 171 bis cpc, si costituiva in data CP_1
11.01.2024, contestando analiticamente i motivi di opposizione e la fondatezza della domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A tal fine deduceva che: - il provvedimento di revoca era legittimo e motivato per relationem, sulla base degli accertamenti istruttori svolti dal soggetto gestore a ciò deputato dalla normativa di riferimento e in particolare dal D.M. 1.06.2016 (cfr. doc. 24 del ) che, in particolare, CP_1 all'art.13 prevedeva che “Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del , adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto CP_1 gestore”; - nella specie il soggetto gestore, con la nota del 28.10.2022 e con la successiva puntualizzazione del 30.11.2022, aveva espresso parere negativo, sia riguardo alla possibilità da parte della società attrice di assumere il ruolo di beneficiaria unica del programma a seguito della rinuncia delle iniziali co-proponenti, sia riguardo alla concessione della proroga;
- la valutazione in ordine alla realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto ammesso al beneficio doveva essere effettuata con riferimento alla data di avvio del 14.6.2019 e secondo la durata prevista in
30 mesi dal decreto di concessione, - successivamente all'avvio, le aziende proponenti avevano chiesto due volte una sospensione straordinaria del progetto per emergenza VI (dal
25.3.2020 al 31.5.2020 per sospensione totale e dal 1.6.2020 al 30.6.2020 per sospensione parziale), per cui nel complesso il termine del progetto, comprensivo di sospensioni, risultava fissato al 14.3.2022; - sussistevano i motivi di revoca di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) per
“mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo” e d) per “mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili”; - la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 19.12.2022 era stata notificata alla sola ATS sulla base della visura
Contr CCIAA, mentre alle coproponenti rinunciatarie ( e MICROPI Elettronica) era stato notificato un separato decreto di revoca, non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;
-
pagina 5 di 14 l'unico ente preposto all'accoglimento della istanza di proroga era il , attraverso CP_1
l'assunzione di uno specifico e formale decreto di proroga, mai concesso;
- lo stesso ETS, a fronte di un iniziale, ma non definitivo, parere favorevole indirizzato al soggetto gestore (
[...]
) e dei preannunciati controlli sullo stato di avanzamento del progetto stesso, nel Parte_4
corso del 2022, aveva comunque rilevato con chiarezza il mancato raggiungimento di alcuni dei risultati previsti in concomitanza della scadenza intermedia;
- il completamento del supplemento istruttorio, relativo alla rinuncia delle due coproponenti e al subentro della capofila nella titolarità delle agevolazioni concesse in via provvisoria (comportante una modifica straordinaria del progetto) era preliminare alla valutazione dell'istanza di proroga;
- inoltre non erano state rispettate le disposizioni previste dal provvedimento di concessione riguardo alle risorse umane da occupare nell'ambito del progetto, da intendersi riferite al personale con una stabile assegnazione presso la unità operativa di Fisciano (SA), ovvero la sede in zona obiettivo 1 per tutta la durata del progetto;
- il Decreto di concessione n.5800 dell'11.4.2019, all'art.3, comma 1, lettera f), stabiliva l'obbligo di comunicare tempestivamente al soggetto gestore le variazioni inerenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività di ricerca e sviluppo agevolata (compreso quindi il contratto di affitto di azienda del 4.4.2022, avente ad oggetto l'intero complesso aziendale trasferito a favore della società in Controparte_6
qualità di cessionaria); - non poteva configurarsi alcuna lesione del legittimo affidamento in danno della società attrice, essendo state riscontrate irregolarità per le quali la normativa di cui al
D.M.
1.6.2016 prevedeva la revoca delle agevolazioni (art. 13, comma 1, lett. c e d) e tenuto conto che il procedimento di concessione degli incentivi non era stato ancora definito;
-pertanto non poteva ritenersi consolidata alcuna situazione giuridica tale da far ritenere ingenerato un legittimo affidamento tutelabile.
La causa, istruita mediante produzione documentale (giusta ordinanza del 30.09.2024 da intendersi qui richiamata e trascritta), era rimessa in decisione all'esito della scadenza del termine ex art. 189 cpc per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 6 di 14 La domanda proposta, nell'odierno giudizio, da parte attrice ha ad oggetto l'accertamento della insussistenza dei presupposti e delle condizioni per disporre la revoca del contributo erogato con tutte le conseguenziali statuizioni.
Giova ricostruire brevemente le vicende sottese alla odierna domanda.
L'agevolazione oggetto di causa è stata concessa in via provvisoria in applicazione dei criteri e disposizioni indicati nel bando di selezione di cui al D.M. 01.06.2026 (cfr. doc. 24 del fascicolo di parte convenuta) e in virtù del Decreto dirigenziale dell'11.04.2019 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte convenuta); nel decreto di concessione provvisoria, all'art. 1 si specificava che “Le agevolazioni, previste all'articolo 6 del decreto 1 giugno 2016, a valere sull'Asse 1, azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR, sono concesse, per la realizzazione del progetto congiunto di ricerca e sviluppo dal titolo «EPLUS -
Electrified Power Link for Unified traction Systems», individuato con il numero F/050358/01-
03/X32, avente le caratteristiche indicate al successivo articolo 2, come di seguito indicato….”:
Per ciascuna impresa costituente il Raggruppamento era previsto un finanziamento agevolato, un contributo diretto di spesa e una maggiorazione del contributo diretto di spesa in rapporto all'attività di ricerca industriale svolta, in conformità a quanto indicato nel bando che prevedeva la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante. Il progetto di ricerca e sviluppo doveva svolgersi nelle sedi delle Imprese riunite di NO (SA),
TORINO e SAVIANO. Era previsto originariamente un termine di durata di 30 mesi e un costo complessivo agevolabile pari ad € 3.981.977,50 distribuito specificamente per aree, attività e tipologia di spesa. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto, tra gli impegni assunti dai beneficiari, era previsto che “2. Ciascuno dei Soggetti beneficiari delle agevolazioni, ivi compreso il capofila, si impegna a: a) realizzare il progetto secondo le modalità indicate nel presente decreto, nel piano di sviluppo allegato e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto 1 giugno 2016, e rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte da soggetti terzi;
b) garantire, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
pagina 7 di 14 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato e, nell'ambito della stessa, a rilevare separatamente i costi sostenuti per le attività di sviluppo sperimentale rispetto a quelli sostenuti per le attività di ricerca industriale, ferme restando le norme contabili nazionali;
c) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del Soggetto gestore, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016; d) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale, dei controlli e delle ispezioni da parte del nonché CP_1 dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi dell'Unione europea competenti in materia;
e) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del Decreto 1 giugno 2016, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), dello stesso Decreto … l) non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o non rilocalizzare la stessa al di fuori dell'area del Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività»
2014-2020 FESR, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni…..” . L'art. 6 prevedeva espressamente (in conformità all'art. 13 del bando) le ipotesi di revoca dell'agevolazione, in presenza di una sola delle seguenti ipotesi, tra le quali: “c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili”
E' pacifico e documentato che le imprese proponenti avevano chiesto, e ottenuto, due sospensioni dei termini di ultimazione del progetto per l'emergenza VI, per cui il termine finale doveva intendersi fissato al 14.3.2022.
Il , all'esito dell'istruttoria svolta tramite l'istituto bancario (ente gestore), emetteva il CP_1
D.D. n. 2479 del 7.8.2023 (cfr. doc. 23 del fascicolo di parte convenuta) di revoca delle agevolazioni concesse provvisoriamente, disponendo il recupero di quanto erogato (euro pagina 8 di 14 414.174,90). La revoca era disposta ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere c), d) del decreto di concessione provvisoria, in ragione dell'esito negativo delle verifiche effettuate dal Soggetto
Gestore congiuntamente con l'Esperto Tecnico Scientifico (ETS) incaricato, che avevano rilevato criticità nell'avvio e nel completamento delle varie linee di attività, nonché criticità in ordine al numero di risorse mobilitate per il progetto (con riferimento alle varie fasi dello stesso) e quindi il mancato rispetto delle condizioni previste dal decreto di concessione.
Parte attrice censura il provvedimento di revoca, contestandone la legittimità per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.
Al riguardo, deve osservarsi che il presente giudizio (proprio perché dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) si svolge non sull'atto, bensì sul rapporto. Il sindacato del Giudice ordinario, con riferimento all'agire della P.A., attiene esclusivamente alla validità sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della decisione assunta dall'Amministrazione. Ne consegue che, nella presente sede, di nessun rilievo, ai fini del decidere, appaiono eventuali vizi del provvedimento amministrativo (come quelli nel caso di specie dianzi indicati), atteso che è devoluta al Giudice la cognizione piena dell'intero rapporto;
il privato, quindi, potrà (come in concreto ha fatto) far valere dinanzi al Giudice tutte le proprie argomentazioni difensive, anche se non proposte dinanzi all'Autorità Amministrativa e, a sua volta, il Giudice potrà e dovrà valutare tutte le argomentazioni difensive proposte dal privato decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che investano questioni di diritto che questioni di fatto.
Non sussiste, in ogni caso, alcun difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il provvedimento di revoca è stato emesso all'esito delle verifiche previste dal bando, tramite il Soggetto Gestore.
L'art. 13 del bando prevede infatti che “
1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del , adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal CP_1
Soggetto gestore”.
Ora, dalle indagini svolte dal gestore, tramite l'ETS è emersa (cfr. docc. 20 e 21 del fascicolo di parte convenuta) l'impossibilità del raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti. Nei
pagina 9 di 14 documenti richiamati (cfr. docc. 20 e 21 cit.) si evidenzia che “in data 27/04/2021, la capofila trasmetteva la relazione di metà periodo in cui si comunicava la fuoriuscita dalla compagine delle due co-proponenti CDM e Micropi, evidenziando ritardi nello sviluppo del progetto. Nella relazione si evidenziava altresì la sostituzione del responsabile tecnico del progetto, senza peraltro averlo comunicato né all'ETS, né alla Banca. d) In data 27/07/2021 si è svolto il sopralluogo di metà periodo via web da parte dell'ETS, a cui è seguita la redazione della relazione di metà periodo, in data 28/09/2021, nella quale l'ETS evidenziava che le attività non erano in linea con il piano di sviluppo approvato. In particolare, si riscontrava il mancato completamento della fase di validazione progettuale (attività 3.4), dovuto alla rinuncia del co- beneficiario CMS, da cui ne conseguiva un ritardo nella fase di lancio della prototipazione a carico della (attività 7.2). In particolare, nella relazione si indicava che “l'ETS si Pt_2
riserva di effettuare una verifica dello stato di avanzamento della realizzazione del prototipo integrato corrispondente al periodo M22-M24”.
E' pacifico che il progetto ammesso a finanziamento, all'esito di una selezione specificamente disciplinata dal bando (cfr. artt. 7 e ss doc. 24 cit.), non è stato realizzato nei tempi previsti. Parte
Co attrice contesta le verifiche e l'istruttoria svolta dall' e dall'ente gestore perché, a suo dire, erroneamente effettuate con riferimento al periodo previsto per lo svolgimento del progetto pianificato dal bando e in virtù dei vincoli in esso indicati, e non con riferimento alla situazione successiva determinatasi a fronte di una accelerazione impressa al progetto dopo il subentro della sola società mandataria (odierna attrice) in qualità di unico proponente del progetto (stante
Par la rinuncia delle società componenti dell' e in ragione della istanza di proroga di 12 mesi presentata il 20.12.2021 (e valutata positivamente dall'ETS). Le censure non sono tuttavia apprezzabili perché nessuna autorizzazione al subentro della sola società mandataria nella realizzazione del progetto risulta concessa dal (unico soggetto legittimato CP_1 all'emanazione del provvedimento), né tanto meno risulta autorizzata la proroga del termine di ultimazione del progetto.
pagina 10 di 14 Deve darsi atto che il 26.12.2021 l'ES, a fronte dell'istanza di proroga del 20.12.2021, riteneva
“concedibile la proroga del progetto in quanto sussistono ancora i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi. Nel corso del 2022, l'esperto scientifico intensificherà il controllo sullo stato di avanzamento per monitorare con maggior frequenza il perseguimento degli obiettivi finali” (cfr. doc. 28 del fascicolo della convenuta). Tuttavia, nessuna proroga poteva concedere l'ETS, né la società poteva riporre un legittimo affidamento riguardo all'esito positivo dell'istanza in virtù della valutazione, solo provvisoria, dell'ETS (che si era riservato di svolgere ulteriori controlli e monitoraggi).
All'esito di tali controlli, lo stesso ETS ha ritenuto l'impossibilità del raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti, evidenziando che “la rimodulazione proposta dalla capofila in data 21 12 2021 prevedeva la conclusione di tutti gli OR da 1 a 7 entro il 30 Settembre 2022, ed alla data dell'ultimo incontro tecnico (11 03 2022), come riportato al punto f), la capofila indicava diverse attività ancora totalmente da svolgere, soprattutto quelle dalla 7.2 alla 7.10. Risulta evidente
l'incongruenza delle tempistiche indicate nella richiesta, nonché l'elevato ritardo già accumulato alla data dell'incontro tecnico, che, a parere dell'ETS non poteva essere più recuperato a causa dell'affitto totale della azienda.
2. In merito allo stato di completamento dell'OR 8 ed alla realizzazione dei tre prototipi, richiamati rispettivamente al punto 2 e 3, tenuto conto del fatto che nella riunione del marzo 2022 tali attività non risultavano eseguite, e che da aprile a luglio 2022 l'azienda era stata conferita a terzi, risulta evidente che non vi erano materialmente i tempi per l'esecuzione di tali attività nelle tempistiche dichiarate dall'azienda. Non è superfluo osservare che in questa sede si discute la possibilità di esecuzione del progetto nelle tempistiche di normativa, mentre l'eventuale completamento delle attività in questione in tempi successivi non costituisce oggetto della valutazione attuale.
3. In merito alla dichiarazione di completamento di tutti gli OR da 1 a 6 nel Dicembre 2022, si ribadiscono le considerazioni già espresse al precedente p.to 2.
pagina 11 di 14
4. Allo stesso modo, in merito al punto 5 riferito allo stato di avanzamento dell'OR7 descritto nella memoria, si ribadiscono le considerazioni già espresse al precedente p.to 2.
5. In merito alle motivazioni sinteticamente descritte ai punti 6 e 7 del precedente elenco, la ATS evidenzia esplicitamente la realizzazione di tutti e tre i prototipi ed un parziale completamento dell'ultimo OR8, ad indicare un raggiungimento parziale di tutti gli obiettivi del progetto, ma, ancora una volta, si ribadiscono le considerazioni già espresse al precedente p.to 2….”.
Ad avviso del Tribunale, devono ritenersi sussistenti i presupposti della revoca del contributo, in quanto non è previsto dal bando alcun obbligo del di consentire una variazione del CP_1 progetto sotto il profilo soggettivo, oggettivo e temporale. Al contrario l'art. 11 del bando prevede che “1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. 2.
Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al al fine CP_1 dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal , il Soggetto gestore CP_1 sospende l'erogazione delle agevolazioni. 4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il , procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo”. CP_1
Il progetto ammesso provvisoriamente all'agevolazione è stato scelto all'esito di un procedimento di selezione disciplinato dal bando, che ha fissato precisi limiti riguardo alle competenze delle società proponenti, alle caratteristiche del progetto, agli obiettivi da raggiungere e ai tempi di ultimazione e pertanto ogni variazione necessitava di una specifica approvazione del Ministero che non risulta intervenuta.
pagina 12 di 14 Né può ragionevolmente ritenersi che il abbia implicitamente accettato il subentro CP_1
Par dell' nella posizione delle altre imprese proponenti per il solo fatto che il procedimento di revoca sia stato attivato nei confronti della sola mandataria, in quanto nessun procedimento doveva svolgersi nei confronti delle imprese già rinuncianti all'agevolazione. Tale rinuncia non può poi essere considerata un evento eccezionale e/o imprevisto, idoneo a giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto del finanziamento, essendo un rischio che l'ATI ha assunto nel partecipare alla selezione disciplinata dal d.m. 01.06.2016. Le disposizioni del bando erano conosciute dalla società attrice nei cui confronti non è configurabile alcuna lesione
“del legittimo affidamento” nella erogazione delle sovvenzioni poi legittimamente revocate. Il
ha poi concesso due sospensioni a fronte del noto evento pandemico del 2020, mentre CP_1
il generico richiamo al conflitto tra Russia e Ucraina non consente di ritenere giustificato l'inadempimento ascritto alla società attrice.
Ne consegue che, a prescindere dalla rilevanza e/o fondatezza delle ulteriori contestazioni attinenti al numero delle unità lavorative impiegate nel progetto e al contratto di affitto di azienda, poi risolto dalla società attrice, il provvedimento di revoca non risulta illegittimo e la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata.
Invero, la mancata realizzazione del progetto come previsto nel decreto di concessione del beneficio costituisce condizione necessaria e sufficiente imposta dalla normativa di riferimento per la revoca del beneficio pubblico, atteso che la sua mancata realizzazione - a prescindere dalla cause che l'hanno determinata, siano o meno esse imputabili alla parte beneficiata che si assume i rischi di impresa relativi alla completa esecuzione del progetto del quale ha richiesto il finanziamento pubblico- non consente certamente il raggiungimento dello scopo e degli obiettivi cui il predetto finanziamento era destinato e quindi comporta il venire meno del presupposto per la sua erogazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i criteri di liquidazione di cui al dm 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022 (scaglione tra euro 260,001,00 ed euro 520.000,00), tenuto conto dell'attività svolta.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 12.000,00, oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Roma 03.06.2025
Il Giudice
NT AN
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa NT AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49740 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 rimessa per la decisione giusta ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., in data
15.05.2025 e vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli Avv.ti Emanuela A. Barison e Manuela
Caporale del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, via
Pietro Palmieri n. 25, giusta procura in atti
ATTORE
E
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTO
OGGETTO: azione di accertamento della illegittimità di provvedimento di revoca di contributi pubblici pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: come da note e memorie ex art. 189 cpc e note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 30.10.2023, la società Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: dichiarare l'illegittimità della revoca disposta dal nei confronti della per insussistenza dei Controparte_1 Pt_3 presupposti di cui all'art. 6 Decreto Concessorio e per i motivi tutti dedotti in atto e, per l'effetto, dichiarare tenuto il alla corresponsione delle restanti somme destinate alla in CP_1 Pt_3 forza del Decreto Concessorio 5800/2019. Con vittoria di spese legali”.
A tal fine esponeva che: - in data 18/10/2016, la società attrice (all'epoca denominata
, nella qualità di capofila di un RTI composto Parte_2
da e MICROPI ELETTRONICA, aveva presentato domanda di agevolazione Controparte_2 per la realizzazione di prototipi tecnologici all'interno del Programma operativo nazionale
“Imprese e competitività” 2014 – 2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del territorio nazionale;
- con Decreto Dirigenziale n. 5800 del 11/04/2019, era concessa l'agevolazione, ripartita fra le componenti del RTI;
- il programma di progettazione iniziava in data 14/6/2019 e doveva terminare in data 14/3/2022; - nei primi mesi dell'anno 2021, Contr le Società e MICROPI esprimevano la volontà di rinunciare all'agevolazione; - la intendendo proseguire nel progetto, in data 20/12/2021 presentava Controparte_3
istanza di proroga del termine (di 12 mesi), rappresentando altresì la possibilità di utilizzare soluzioni tecnologiche nuove rispetto a quelle previste nel progetto iniziale;
- con pec del
Parte 26/12/2021, l'Esperto tecnico scientifico incaricato comunicava all di avere provveduto a convalidare la richiesta che era inviata alla banca per procedere con il;
- non perveniva CP_1
altra comunicazione sino al 19/12/2022, quando con nota prot. n. 425780 veniva reso noto ad
Parte
che, in data 15/11/2022 con nota prot. n. 390100 e nota prot. n. 403696 del 1/12/2022, la
Banca concessionaria, “ha comunicato l'esito negativo delle Parte_4
pagina 2 di 14 verifiche effettuate congiuntamente con l'Esperto Scientifico incaricato, ai sensi ai sensi della
Circolare n. 1447 del 14 maggio 2018, in ordine alla richiesta di variazione progettuale avanzata da codesta capofila a seguito della e in relazione all'effettivo mantenimento delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità ai benefici provvisoriamente concessi”; - a seguito di istanza di accesso agli atti, veniva a conoscenza che la si esprimeva negativamente sia sulla richiesta di CP_4
proroga che sulla rimodulazione del progetto, ma solo in data 15/11/2022, ovvero un anno dopo la richiesta (a soli due mesi dalla scadenza del termine finale); - era avviato il procedimento di revoca del contributo, nonostante il progetto avesse ottenuto una importante accelerazione, stante il tempo trascorso;
- infatti nelle more dell'avvio del procedimento di revoca, tutti e 3 i prototipi risultavano realizzati e la forza lavoro aveva riportato un incremento nel mese di Maggio
2022, da 2 a 14 unità in Campania (divenuta nel frattempo unica sede del progetto); -
l'attivazione del procedimento di revoca aveva imposto alla ATS un blocco del prosieguo dei test
(attività che avrebbe comportato un dispendio economico considerevole); - l'ATS, proprio in forza Co del parere espresso da chiedeva l'archiviazione del provvedimento di revoca e una breve proroga per l'ultimazione del progetto;
- tuttavia, a distanza di 6 mesi, con Decreto n. 2479 emesso in data 7/8/2023, il convenuto revocava l'agevolazione concessa in via CP_1 provvisoria;
- la revoca era giustificata attraverso il richiamo al contenuto della “nota prot. n.
0273017 del 18/07/2023 con la quale il Soggetto Gestore ha ribadito il mancato superamento delle criticità già espresse con nota di aggiornamento istruttorio acquisita in data 15/11/2022, prot. n. 390100 ed integrata con successiva nota in data 01/12/2022 prot. n. 403696 con cui il citato Soggetto Gestore ha comunicato l'esito negativo delle verifiche effettuate congiuntamente con l'Esperto Scientifico incaricato rilevando preminentemente le criticità di avvio e completamento di varie linee di attività, per la maggior parte originariamente in capo a MICROPI Contr ELETTRONICA e e migrate a carico di nonché le criticità in ordine al numero di Pt_3
risorse mobilitate per il progetto, con riferimento alle varie fasi dello stesso e rappresentando che il progetto non è risultato pienamente rispondente al rispetto delle condizioni poste dal citato
Decreto di concessione”; - la revoca era ritenuta, erroneamente, “atto dovuto” ai sensi dell'art. 6
pagina 3 di 14 comma 1 Lett. c) e d) del Decreto concessorio;
- il provvedimento era illegittimo per assoluta carenza di istruttoria e motivazione, in violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza;
- il si era limitato a recepire pedissequamente il parere della Banca, senza valutare in CP_1 alcun modo la validità del progetto e l'innovazione dello stesso e senza valutare il ritardo contestato in rapporto al momento storico attuale (pandemia e conflitto ); -l'avvio Persona_1
Parte del procedimento di revoca era stato inviato alla sola (non quale Società capofila del RTI), ma quale titolare del progetto, circostanza questa che presupponeva l'accettazione tacita da parte del subentro della società attrice nella gestione totale del progetto sotteso CP_1 all'agevolazione (in luogo delle altre imprese componenti dell'ATI e rinuncianti), in mancanza di un provvedimento espresso di diniego, anche riguardo alla richiesta di proroga;
- non sussisteva il ritardo contestato dal , in quanto a fronte del parere positivo dell'ES del 21/12/2021, il CP_1
termine doveva intendersi prorogato al 14/3/2023; - era stato proprio il sopraggiunto provvedimento di revoca ad eliminare la possibilità di raggiungere l'obiettivo che entrambe le parti si erano prefissate, in quanto il progetto sarebbe stato terminato con soli 2 mesi di ritardo, - la condizione di revoca si era verificata per fatto e colpa di controparte;
- la fuoriuscita delle due
Società partners e il particolare momento storico costituivano evento imprevedibile e causa di forza maggiore che legittimava il mancato raggiungimento dell'obiettivo nei termini prefissati;
-
l'asserita inadeguatezza del numero dei dipendenti occupati, al secondo semestre 2021, non era prevista contrattualmente come causa di revoca dell'agevolazione, non era stata contestata e comunque costituiva circostanza non veritiera;
- la contestata mancata comunicazione al
Ministero del contratto di affitto di azienda sottoscritto dall'ATI in data 4/4/22 era irrilevante perché il contratto era stato risolto già in data 13/5/2022 e nella sostanza era privo di efficacia, anche tenuto conto che la revoca non era stata disposta a causa della mancanza di tale comunicazione. Chiedeva quindi che fosse accertata l'insussistenza dei presupposti per la revoca disposta dal , con conseguente accertamento dell'obbligo di quest'ultimo al CP_1 pagamento delle “restanti somme destinate alla in forza del Decreto Concessorio Pt_3
5800/2019”.
pagina 4 di 14 Il , dichiarato contumace con il decreto ex art. 171 bis cpc, si costituiva in data CP_1
11.01.2024, contestando analiticamente i motivi di opposizione e la fondatezza della domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A tal fine deduceva che: - il provvedimento di revoca era legittimo e motivato per relationem, sulla base degli accertamenti istruttori svolti dal soggetto gestore a ciò deputato dalla normativa di riferimento e in particolare dal D.M. 1.06.2016 (cfr. doc. 24 del ) che, in particolare, CP_1 all'art.13 prevedeva che “Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del , adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto CP_1 gestore”; - nella specie il soggetto gestore, con la nota del 28.10.2022 e con la successiva puntualizzazione del 30.11.2022, aveva espresso parere negativo, sia riguardo alla possibilità da parte della società attrice di assumere il ruolo di beneficiaria unica del programma a seguito della rinuncia delle iniziali co-proponenti, sia riguardo alla concessione della proroga;
- la valutazione in ordine alla realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto ammesso al beneficio doveva essere effettuata con riferimento alla data di avvio del 14.6.2019 e secondo la durata prevista in
30 mesi dal decreto di concessione, - successivamente all'avvio, le aziende proponenti avevano chiesto due volte una sospensione straordinaria del progetto per emergenza VI (dal
25.3.2020 al 31.5.2020 per sospensione totale e dal 1.6.2020 al 30.6.2020 per sospensione parziale), per cui nel complesso il termine del progetto, comprensivo di sospensioni, risultava fissato al 14.3.2022; - sussistevano i motivi di revoca di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) per
“mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo” e d) per “mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili”; - la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 19.12.2022 era stata notificata alla sola ATS sulla base della visura
Contr CCIAA, mentre alle coproponenti rinunciatarie ( e MICROPI Elettronica) era stato notificato un separato decreto di revoca, non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;
-
pagina 5 di 14 l'unico ente preposto all'accoglimento della istanza di proroga era il , attraverso CP_1
l'assunzione di uno specifico e formale decreto di proroga, mai concesso;
- lo stesso ETS, a fronte di un iniziale, ma non definitivo, parere favorevole indirizzato al soggetto gestore (
[...]
) e dei preannunciati controlli sullo stato di avanzamento del progetto stesso, nel Parte_4
corso del 2022, aveva comunque rilevato con chiarezza il mancato raggiungimento di alcuni dei risultati previsti in concomitanza della scadenza intermedia;
- il completamento del supplemento istruttorio, relativo alla rinuncia delle due coproponenti e al subentro della capofila nella titolarità delle agevolazioni concesse in via provvisoria (comportante una modifica straordinaria del progetto) era preliminare alla valutazione dell'istanza di proroga;
- inoltre non erano state rispettate le disposizioni previste dal provvedimento di concessione riguardo alle risorse umane da occupare nell'ambito del progetto, da intendersi riferite al personale con una stabile assegnazione presso la unità operativa di Fisciano (SA), ovvero la sede in zona obiettivo 1 per tutta la durata del progetto;
- il Decreto di concessione n.5800 dell'11.4.2019, all'art.3, comma 1, lettera f), stabiliva l'obbligo di comunicare tempestivamente al soggetto gestore le variazioni inerenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività di ricerca e sviluppo agevolata (compreso quindi il contratto di affitto di azienda del 4.4.2022, avente ad oggetto l'intero complesso aziendale trasferito a favore della società in Controparte_6
qualità di cessionaria); - non poteva configurarsi alcuna lesione del legittimo affidamento in danno della società attrice, essendo state riscontrate irregolarità per le quali la normativa di cui al
D.M.
1.6.2016 prevedeva la revoca delle agevolazioni (art. 13, comma 1, lett. c e d) e tenuto conto che il procedimento di concessione degli incentivi non era stato ancora definito;
-pertanto non poteva ritenersi consolidata alcuna situazione giuridica tale da far ritenere ingenerato un legittimo affidamento tutelabile.
La causa, istruita mediante produzione documentale (giusta ordinanza del 30.09.2024 da intendersi qui richiamata e trascritta), era rimessa in decisione all'esito della scadenza del termine ex art. 189 cpc per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 6 di 14 La domanda proposta, nell'odierno giudizio, da parte attrice ha ad oggetto l'accertamento della insussistenza dei presupposti e delle condizioni per disporre la revoca del contributo erogato con tutte le conseguenziali statuizioni.
Giova ricostruire brevemente le vicende sottese alla odierna domanda.
L'agevolazione oggetto di causa è stata concessa in via provvisoria in applicazione dei criteri e disposizioni indicati nel bando di selezione di cui al D.M. 01.06.2026 (cfr. doc. 24 del fascicolo di parte convenuta) e in virtù del Decreto dirigenziale dell'11.04.2019 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte convenuta); nel decreto di concessione provvisoria, all'art. 1 si specificava che “Le agevolazioni, previste all'articolo 6 del decreto 1 giugno 2016, a valere sull'Asse 1, azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR, sono concesse, per la realizzazione del progetto congiunto di ricerca e sviluppo dal titolo «EPLUS -
Electrified Power Link for Unified traction Systems», individuato con il numero F/050358/01-
03/X32, avente le caratteristiche indicate al successivo articolo 2, come di seguito indicato….”:
Per ciascuna impresa costituente il Raggruppamento era previsto un finanziamento agevolato, un contributo diretto di spesa e una maggiorazione del contributo diretto di spesa in rapporto all'attività di ricerca industriale svolta, in conformità a quanto indicato nel bando che prevedeva la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante. Il progetto di ricerca e sviluppo doveva svolgersi nelle sedi delle Imprese riunite di NO (SA),
TORINO e SAVIANO. Era previsto originariamente un termine di durata di 30 mesi e un costo complessivo agevolabile pari ad € 3.981.977,50 distribuito specificamente per aree, attività e tipologia di spesa. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto, tra gli impegni assunti dai beneficiari, era previsto che “2. Ciascuno dei Soggetti beneficiari delle agevolazioni, ivi compreso il capofila, si impegna a: a) realizzare il progetto secondo le modalità indicate nel presente decreto, nel piano di sviluppo allegato e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto 1 giugno 2016, e rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte da soggetti terzi;
b) garantire, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
pagina 7 di 14 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato e, nell'ambito della stessa, a rilevare separatamente i costi sostenuti per le attività di sviluppo sperimentale rispetto a quelli sostenuti per le attività di ricerca industriale, ferme restando le norme contabili nazionali;
c) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del Soggetto gestore, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016; d) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale, dei controlli e delle ispezioni da parte del nonché CP_1 dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi dell'Unione europea competenti in materia;
e) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del Decreto 1 giugno 2016, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), dello stesso Decreto … l) non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o non rilocalizzare la stessa al di fuori dell'area del Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività»
2014-2020 FESR, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni…..” . L'art. 6 prevedeva espressamente (in conformità all'art. 13 del bando) le ipotesi di revoca dell'agevolazione, in presenza di una sola delle seguenti ipotesi, tra le quali: “c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili”
E' pacifico e documentato che le imprese proponenti avevano chiesto, e ottenuto, due sospensioni dei termini di ultimazione del progetto per l'emergenza VI, per cui il termine finale doveva intendersi fissato al 14.3.2022.
Il , all'esito dell'istruttoria svolta tramite l'istituto bancario (ente gestore), emetteva il CP_1
D.D. n. 2479 del 7.8.2023 (cfr. doc. 23 del fascicolo di parte convenuta) di revoca delle agevolazioni concesse provvisoriamente, disponendo il recupero di quanto erogato (euro pagina 8 di 14 414.174,90). La revoca era disposta ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere c), d) del decreto di concessione provvisoria, in ragione dell'esito negativo delle verifiche effettuate dal Soggetto
Gestore congiuntamente con l'Esperto Tecnico Scientifico (ETS) incaricato, che avevano rilevato criticità nell'avvio e nel completamento delle varie linee di attività, nonché criticità in ordine al numero di risorse mobilitate per il progetto (con riferimento alle varie fasi dello stesso) e quindi il mancato rispetto delle condizioni previste dal decreto di concessione.
Parte attrice censura il provvedimento di revoca, contestandone la legittimità per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.
Al riguardo, deve osservarsi che il presente giudizio (proprio perché dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) si svolge non sull'atto, bensì sul rapporto. Il sindacato del Giudice ordinario, con riferimento all'agire della P.A., attiene esclusivamente alla validità sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della decisione assunta dall'Amministrazione. Ne consegue che, nella presente sede, di nessun rilievo, ai fini del decidere, appaiono eventuali vizi del provvedimento amministrativo (come quelli nel caso di specie dianzi indicati), atteso che è devoluta al Giudice la cognizione piena dell'intero rapporto;
il privato, quindi, potrà (come in concreto ha fatto) far valere dinanzi al Giudice tutte le proprie argomentazioni difensive, anche se non proposte dinanzi all'Autorità Amministrativa e, a sua volta, il Giudice potrà e dovrà valutare tutte le argomentazioni difensive proposte dal privato decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che investano questioni di diritto che questioni di fatto.
Non sussiste, in ogni caso, alcun difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il provvedimento di revoca è stato emesso all'esito delle verifiche previste dal bando, tramite il Soggetto Gestore.
L'art. 13 del bando prevede infatti che “
1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del , adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal CP_1
Soggetto gestore”.
Ora, dalle indagini svolte dal gestore, tramite l'ETS è emersa (cfr. docc. 20 e 21 del fascicolo di parte convenuta) l'impossibilità del raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti. Nei
pagina 9 di 14 documenti richiamati (cfr. docc. 20 e 21 cit.) si evidenzia che “in data 27/04/2021, la capofila trasmetteva la relazione di metà periodo in cui si comunicava la fuoriuscita dalla compagine delle due co-proponenti CDM e Micropi, evidenziando ritardi nello sviluppo del progetto. Nella relazione si evidenziava altresì la sostituzione del responsabile tecnico del progetto, senza peraltro averlo comunicato né all'ETS, né alla Banca. d) In data 27/07/2021 si è svolto il sopralluogo di metà periodo via web da parte dell'ETS, a cui è seguita la redazione della relazione di metà periodo, in data 28/09/2021, nella quale l'ETS evidenziava che le attività non erano in linea con il piano di sviluppo approvato. In particolare, si riscontrava il mancato completamento della fase di validazione progettuale (attività 3.4), dovuto alla rinuncia del co- beneficiario CMS, da cui ne conseguiva un ritardo nella fase di lancio della prototipazione a carico della (attività 7.2). In particolare, nella relazione si indicava che “l'ETS si Pt_2
riserva di effettuare una verifica dello stato di avanzamento della realizzazione del prototipo integrato corrispondente al periodo M22-M24”.
E' pacifico che il progetto ammesso a finanziamento, all'esito di una selezione specificamente disciplinata dal bando (cfr. artt. 7 e ss doc. 24 cit.), non è stato realizzato nei tempi previsti. Parte
Co attrice contesta le verifiche e l'istruttoria svolta dall' e dall'ente gestore perché, a suo dire, erroneamente effettuate con riferimento al periodo previsto per lo svolgimento del progetto pianificato dal bando e in virtù dei vincoli in esso indicati, e non con riferimento alla situazione successiva determinatasi a fronte di una accelerazione impressa al progetto dopo il subentro della sola società mandataria (odierna attrice) in qualità di unico proponente del progetto (stante
Par la rinuncia delle società componenti dell' e in ragione della istanza di proroga di 12 mesi presentata il 20.12.2021 (e valutata positivamente dall'ETS). Le censure non sono tuttavia apprezzabili perché nessuna autorizzazione al subentro della sola società mandataria nella realizzazione del progetto risulta concessa dal (unico soggetto legittimato CP_1 all'emanazione del provvedimento), né tanto meno risulta autorizzata la proroga del termine di ultimazione del progetto.
pagina 10 di 14 Deve darsi atto che il 26.12.2021 l'ES, a fronte dell'istanza di proroga del 20.12.2021, riteneva
“concedibile la proroga del progetto in quanto sussistono ancora i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi. Nel corso del 2022, l'esperto scientifico intensificherà il controllo sullo stato di avanzamento per monitorare con maggior frequenza il perseguimento degli obiettivi finali” (cfr. doc. 28 del fascicolo della convenuta). Tuttavia, nessuna proroga poteva concedere l'ETS, né la società poteva riporre un legittimo affidamento riguardo all'esito positivo dell'istanza in virtù della valutazione, solo provvisoria, dell'ETS (che si era riservato di svolgere ulteriori controlli e monitoraggi).
All'esito di tali controlli, lo stesso ETS ha ritenuto l'impossibilità del raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti, evidenziando che “la rimodulazione proposta dalla capofila in data 21 12 2021 prevedeva la conclusione di tutti gli OR da 1 a 7 entro il 30 Settembre 2022, ed alla data dell'ultimo incontro tecnico (11 03 2022), come riportato al punto f), la capofila indicava diverse attività ancora totalmente da svolgere, soprattutto quelle dalla 7.2 alla 7.10. Risulta evidente
l'incongruenza delle tempistiche indicate nella richiesta, nonché l'elevato ritardo già accumulato alla data dell'incontro tecnico, che, a parere dell'ETS non poteva essere più recuperato a causa dell'affitto totale della azienda.
2. In merito allo stato di completamento dell'OR 8 ed alla realizzazione dei tre prototipi, richiamati rispettivamente al punto 2 e 3, tenuto conto del fatto che nella riunione del marzo 2022 tali attività non risultavano eseguite, e che da aprile a luglio 2022 l'azienda era stata conferita a terzi, risulta evidente che non vi erano materialmente i tempi per l'esecuzione di tali attività nelle tempistiche dichiarate dall'azienda. Non è superfluo osservare che in questa sede si discute la possibilità di esecuzione del progetto nelle tempistiche di normativa, mentre l'eventuale completamento delle attività in questione in tempi successivi non costituisce oggetto della valutazione attuale.
3. In merito alla dichiarazione di completamento di tutti gli OR da 1 a 6 nel Dicembre 2022, si ribadiscono le considerazioni già espresse al precedente p.to 2.
pagina 11 di 14
4. Allo stesso modo, in merito al punto 5 riferito allo stato di avanzamento dell'OR7 descritto nella memoria, si ribadiscono le considerazioni già espresse al precedente p.to 2.
5. In merito alle motivazioni sinteticamente descritte ai punti 6 e 7 del precedente elenco, la ATS evidenzia esplicitamente la realizzazione di tutti e tre i prototipi ed un parziale completamento dell'ultimo OR8, ad indicare un raggiungimento parziale di tutti gli obiettivi del progetto, ma, ancora una volta, si ribadiscono le considerazioni già espresse al precedente p.to 2….”.
Ad avviso del Tribunale, devono ritenersi sussistenti i presupposti della revoca del contributo, in quanto non è previsto dal bando alcun obbligo del di consentire una variazione del CP_1 progetto sotto il profilo soggettivo, oggettivo e temporale. Al contrario l'art. 11 del bando prevede che “1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. 2.
Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al al fine CP_1 dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal , il Soggetto gestore CP_1 sospende l'erogazione delle agevolazioni. 4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il , procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo”. CP_1
Il progetto ammesso provvisoriamente all'agevolazione è stato scelto all'esito di un procedimento di selezione disciplinato dal bando, che ha fissato precisi limiti riguardo alle competenze delle società proponenti, alle caratteristiche del progetto, agli obiettivi da raggiungere e ai tempi di ultimazione e pertanto ogni variazione necessitava di una specifica approvazione del Ministero che non risulta intervenuta.
pagina 12 di 14 Né può ragionevolmente ritenersi che il abbia implicitamente accettato il subentro CP_1
Par dell' nella posizione delle altre imprese proponenti per il solo fatto che il procedimento di revoca sia stato attivato nei confronti della sola mandataria, in quanto nessun procedimento doveva svolgersi nei confronti delle imprese già rinuncianti all'agevolazione. Tale rinuncia non può poi essere considerata un evento eccezionale e/o imprevisto, idoneo a giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto del finanziamento, essendo un rischio che l'ATI ha assunto nel partecipare alla selezione disciplinata dal d.m. 01.06.2016. Le disposizioni del bando erano conosciute dalla società attrice nei cui confronti non è configurabile alcuna lesione
“del legittimo affidamento” nella erogazione delle sovvenzioni poi legittimamente revocate. Il
ha poi concesso due sospensioni a fronte del noto evento pandemico del 2020, mentre CP_1
il generico richiamo al conflitto tra Russia e Ucraina non consente di ritenere giustificato l'inadempimento ascritto alla società attrice.
Ne consegue che, a prescindere dalla rilevanza e/o fondatezza delle ulteriori contestazioni attinenti al numero delle unità lavorative impiegate nel progetto e al contratto di affitto di azienda, poi risolto dalla società attrice, il provvedimento di revoca non risulta illegittimo e la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata.
Invero, la mancata realizzazione del progetto come previsto nel decreto di concessione del beneficio costituisce condizione necessaria e sufficiente imposta dalla normativa di riferimento per la revoca del beneficio pubblico, atteso che la sua mancata realizzazione - a prescindere dalla cause che l'hanno determinata, siano o meno esse imputabili alla parte beneficiata che si assume i rischi di impresa relativi alla completa esecuzione del progetto del quale ha richiesto il finanziamento pubblico- non consente certamente il raggiungimento dello scopo e degli obiettivi cui il predetto finanziamento era destinato e quindi comporta il venire meno del presupposto per la sua erogazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i criteri di liquidazione di cui al dm 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022 (scaglione tra euro 260,001,00 ed euro 520.000,00), tenuto conto dell'attività svolta.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 12.000,00, oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Roma 03.06.2025
Il Giudice
NT AN
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