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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6907 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 3161/2024
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 11:10
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti BOLOGNA ANTONINO;
presente, ; CP_1
Appellato/i
Controparte_2
Avv./Avv.ti ; Avv. Bartelli, in sost. Controparte_3
Controparte_4
Avv./Avv.ti;
Controparte_5
Avv./Avv.ti;
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, contestando ogni avverso dedotto.
La Corte
decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Maria Grazia Serafin La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del 20 novembre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3161/24 r.g.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 1766/2023 il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha accertato la responsabilità concorrente al 50% di Parte_1 [...]
nella qualità di conducente della vettura LA SA targata EG504FG, e Controparte_4 dell'attrice, nella verificazione del sinistro avvenuto in Albano Laziale il 19 agosto 2016, e ha rimesso la causa sul ruolo per l'accertamento del danno patito.
Con sentenza definitiva n. 1097/2024, il Tribunale di Velletri ha condannato Controparte_4
la proprietaria dell'auto e l' in solido tra
[...] Controparte_5 Controparte_6 loro, al pagamento in favore di della somma di € 1.882,04 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale e di € 9.835,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, già detratto l'importo di € 15.000,00 versato dall'Assicurazione, con interessi e rivalutazione;
ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e ha condannato i convenuti, in via solidale, alla rifusione del restante 50%.
che aveva espresso riserva di appello in relazione alla sentenza non definitiva, ha Parte_1 impugnato entrambe le pronunce e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Adita Corte di Appello in riforma della impugnata sentenza: a.- riconoscere il Sig.
[...]
unico ed esclusivo responsabile del sinistro oggetto di causa;
b.- accertato che Parte_2 la Sig.ra a seguito di detto sinistro ha riportato una invalidità permanente del 18% (di Parte_1 cui 6% quale danno estetico e 12% quale danno biologico), riconoscerle: - Euro 41.186,00 quale risarcimento danno biologico - Euro 12.355,00 a titolo di personalizzazione del danno biologico da inabilità permanente - Euro 18.000,00 a titolo danno da inabilità temporanea assoluta come sopra
“personalizzato” e quindi la complessiva somma di Euro 71.541,00. Detratte quindi le somme già corrisposte dalla euro 15.000,00 in data 3 novembre 2017 ed Euro 9.835,00 a seguito CP_2 della sentenza di primo grado) condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 46.706,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì Pt_1 del sinistro al saldo;
c.- ritenuto che la Sig.ra ha sopportato spese mediche per Euro 3.764,08, Pt_1 di cui il 50% già riconosciute dal Tribunale con la impugnata sentenza, condannare gli appellati in solido al pagamento in favore della appellante della residua somma di Euro 1.882,04 oltre interessi legali dalla domanda (gennaio 2018); d.- condannare ghi appellati a corrispondere alla Sig.ra Pt_1
Euro 2.880,00 a titolo di spese mediche future;
e.- autorizzare il deposito dell'incarico di mediazione immobiliare allegato alle comparse conclusionali, nonchè ex art. 345 cpc il deposito delle contabili dei bonifici relativi al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile di via Colle Nasone 63 dal gennaio 2024 alla data odierna (doc. 8 fasc. di appello) e condannare gli appellati, in solido, al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 50.000,00 ovvero della diversa somma Pt_1 da quantificarsi anche secondo equità, a titolo di risarcimento danno da minore realizzo per la vendita dell'immobile di Via Campania. In subordine, disporre la rinnovazione della CTU medico legale, già chiesta in sede di precisazione delle conclusioni del 8 gennaio 2024. f.- Condannare gli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da parametrare entrambe quanto meno al valore superiore ad Euro 52.000,00 da porre per intero a carico degli appellati e da distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari (detratte, quanto al giudizio di primo grado, le somme già liquidate con la impugnata sentenza)”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' che ha concluso come Controparte_2 segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE disporre lo stralcio della documentazione nuova versata in atti dalla controparte e consistente in ricevute di bonifico che non possono essere ritenute documenti nuovi in quanto già formati al momento della celebrazione e conclusione del giudizio di primo grado;
NEL MERITO: rigettare l'appello proposto avverso le sentenze n. 1766/2023 e 1097/2024 del Tribunale di Velletri che dovranno essere confermate in ogni loro statuizione per quanto meglio esposto nella parte motiva del presente atto. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede il rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU poiché non motivata e strumentale per le ragioni espresse nella parte motiva della presente comparsa di costituzione Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
e non si sono costituiti in giudizio e sono rimasti Controparte_4 Controparte_5 contumaci.
La causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da Parte_1 che - secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione - il 19 agosto 2016 alle ore 19.00 circa, mentre stava attraversando a piedi in modo perpendicolare da destra a sinistra Via Rocca di Papa in Albano Laziale, era stata investita dall'auto LA SA tg. EG 504 FG, di proprietà di e condotta da il quale - percorrendo Via Controparte_5 Controparte_4
Campania - giunto all'altezza con Via Rocca di Papa vi aveva svoltato ad elevata velocità, scaraventando l'attrice addosso al marciapiede posto alla destra della direzione di marcia dell'auto e cagionandole gravi lesioni.
Il Tribunale - con la sentenza non definitiva - ha accertato che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in pari misura al conducente della vettura e al pedone, sul presupposto che la Pt_1 aveva attraversato la strada in prossimità di un'intersezione “a gomito” e in assenza di strisce pedonali.
Con la pronuncia definitiva, Il Tribunale ha dichiarato che l'attrice ha subito un danno biologico permanente pari al 13%, “comprensivo del pregiudizio estetico (per il 6%) e del danno biologico ulteriore (pari al 7%) oltre ad un danno da inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e relativa al 50% di 50 giorni”; ha, quindi, riconosciuto a la somma complessiva di € 41.220,00 (dei Parte_1 quali € 32.805,00 per il danno biologico e € 8.415,00 per il danno da inabilità temporanea assoluta e parziale) e - previa detrazione dell'acconto di € 15.000,00 versato dall' in Controparte_6 data 3 novembre 2017 - ha rideterminato in € 19.910,54 il danno non patrimoniale e in € 3.764.09 il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute;
per effetto, della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c., in base alla percentuale di responsabilità addebitabile all'attrice, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento degli importi - rispettivamente - di € 9.835,00 e di € 1.882,04, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alla rifusione del 50% delle spese di lite.
L'appello proposto da non è fondato e deve essere respinto. Parte_1
La prima censura, con la quale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro, va disattesa. Controparte_4
Ed invero, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione - anche di recente ribadito - secondo cui “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente ”(Cass. 20137/23; Cass. 21761/2025).
Ferma restando la responsabilità del conducente della vettura, che al momento della svolta doveva prestare attenzione ed arrestare la marcia alla presenza del pedone, la condotta colposa tenuta dalla ha avuto un'incidenza causale nell'investimento atteso la stessa, pur essendo a conoscenza Pt_1 dello stato dei luoghi nelle cui immediate vicinanze abitava, ha pacificamente intrapreso l'attraversamento in assenza di strisce pedonali, in prossimità dell'intersezione stradale e in corrispondenza di una curva a gomito, tale da rendere la sua presenza meno percepibile per l'automobilista in arrivo.
Tale condotta, tenuta in spregio al disposto dell'art.190 C.d.S., che impone ai pedoni di servirsi degli appositi attraversamenti e, in mancanza, di dare la precedenza alle vetture in transito, nonché in violazione delle normali regole di cautela da osservare in presenza di condizioni di oggettiva pericolosità della strada, ha contribuito alla causazione del sinistro nella misura stimata correttamente dal giudice di primo grado nella percentuale del 50%, in ossequio al criterio per cui occorre “a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (Cass. 2241/2019).
La seconda doglianza, con la quale la lamenta il mancato riconoscimento del danno biologico Pt_1 nella misura del 12% (escluso il danno estetico), è del pari infondata.
Dalla Consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze appaiono il frutto di un lavoro puntuale e accurato, è emerso che all'esito del sinistro l'originaria attrice ha riportato i seguenti postumi:
“ginocchio sx trattata con riduzione innesti ed applicazione di placca e viti ginocchio sx (24.08.2016). - esito cicatriziale di 14 cm a bastone di hokey, discromici, adesi ai piani sottostanti con reazione cheloidea configuranti danno estetico, decorrenti in senso verticale, dolenti alla palpazione”, cui sono conseguiti i periodi di “inabilita' temporanea assoluta al 100 % : 60 ( sessanta ) - inabilita' temporanea relativa al 50 % : 50 ( cinquanta )”, nonché una percentuale di danno permanente pari al 12%, nell'ambito della quale il Consulente tecnico ha collocato il pregiudizio di carattere estetico, assegnando la misura del 5%.
Chiamato a chiarimenti, il C.t.u. ha ribadito le considerazioni e le conclusioni già espresse, rappresentando (per il profilo che rileva in questa sede) di avere formulato le proprie valutazioni sulla base dei seguenti parametri: “la limitazione funzionale, il tonotrofismo muscolare, la presenza o assenza di lesione dei menischi e dei legamenti”; sul presupposto che “la limitazione del movimento di flessione con escursione articolare possibile oltre i 90^ gradi ed estensione completa” è “valutabile dal 2% al 9%”, ha fissato la percentuale (nell'ambito del citato range di riferimento) nella misura del 7%.
Il Tribunale ha, quindi, quantificato nell'ammontare del 13% il danno complessivo patito dalla con l'aumento di un punto del pregiudizio estetico (dal 5% al 6%), così recependo le istanze Pt_1 rappresentate dall'attrice che aveva sottolineato come la cicatrice, oltre a essere discromica, fosse qualche centimetro più lunga rispetto ai parametri indicati per i danni lievissimi.
Quanto al danno ascrivibile alla frattura (ossia quello oggetto della censura) in assenza di concreti rilievi che consentano di pervenire ad un risultato diverso e in mancanza di appello incidentale da parte dell' resta, quindi, ferma la liquidazione operata dal giudice di primo Controparte_6 grado che - detratto il danno estetico - ha stimato il danno biologico residuo nella misura del 7%.
La terza e la quarta censura, con le quali l'appellante lamenta la mancata “personalizzazione” - rispettivamente - del danno biologico permanente e del danno da inabilità temporanea, possono essere trattate congiuntamente, per l'identità delle questioni ivi rappresentate, e vanno disattese.
La decisione assunta dal Tribunale, che ha escluso la sussistenza di “pregiudizi eccezionali rispetto a quelli che qualunque altra vittima in analoga situazione avrebbe patito”, appare del tutto conforme al principio dettato dalla Corte di Cassazione alla stregua del quale “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. 5984/25).
Nel caso in esame, l'originaria parte attrice non ha allegato (e ancor meno dimostrato) di trovarsi in una situazione peculiare, tale da rendere in concreto il danno patito più grave - rispetto a quello subito nella medesima percentuale da una persona della stessa età - e da assicurarle il diritto ad una maggiorazione rispetto alla misura standardizzata che le Tabelle assegnano, proprio al fine di garantire un'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
La personalizzazione non può, quindi, essere accordata.
Del pari infondata è la quinta censura afferente al mancato riconoscimento delle spese mediche future, delle quali - come correttamente rilevato dal giudice di primo grado - è mancata qualsiasi domanda, sia in sede di atto di citazione (ove sono stati espressamente richiesti i soli esborsi già sostenuti) che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 1 c.p.c., contenente il richiamo alle conclusioni già svolte nell'atto introduttivo del giudizio, senza ulteriori specificazioni.
Va, altresì, respinta la censura relativa al rigetto della pretesa afferente ai danni conseguenti alla forzata vendita dell'immobile di Via Campania 8, ove l'attrice viveva all'epoca dei fatti.
Ora, premesso che l'immobile non risulta ancora venduto, come attestato dalla documentazione depositata dalla parte appellante in sede di gravame, il pregiudizio lamentato appare del tutto ipotetico, in quanto risulta riferito alla “notoria e gravissima crisi del settore immobiliare, particolarmente accentuata nei piccoli centri quali Albano Laziale”, e indimostrato, non apparendo a tal fine sufficiente il dedotto progressivo abbassamento del prezzo di vendita.
In ogni caso, riveste carattere dirimente la circostanza che non risulta che le lesioni riportate dalla non le consentano di vivere nell'immobile, che si compone di quattro piani, e di salire le Pt_1 scale, cosicché la decisione di alienare il bene non appare causalmente riconducibile al sinistro né possono essere addossate agli appellati le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla decisione dell'appellante di prendere in locazione un'altra abitazione;
di qui, l'irrilevanza della documentazione di formazione successiva depositata, sempre in questa sede, al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento dei relativi canoni.
Infine, l'ultima censura, afferente alla regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale, è infondata.
A fronte dell'accertato concorso di colpa della nella misura del 50% e del ridimensionamento Pt_1 delle pretese avanzate, oltre che del pagamento eseguito dall'Assicurazione in data antecedente all'avvio del giudizio, la compensazione delle spese nella misura del 50% appare del tutto corretta;
quanto allo scaglione di riferimento, il Tribunale ha fatto corretto riferimento a quello compreso tra
€ 5.201,00 e € 26.000,00, che corrisponde all'importo accordato, in ossequio al principio per cui la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata con riferimento al decisum (Cass. 23875/25))
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima si è svolta con un solo rinvio e la seconda non è stata espletata affatto.
Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in relazione alle parti rimaste contumaci.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; 3) nulla per le spese in relazione alle parti rimaste contumaci;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
Sezione V civile
R.G. 3161/2024
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 11:10
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti BOLOGNA ANTONINO;
presente, ; CP_1
Appellato/i
Controparte_2
Avv./Avv.ti ; Avv. Bartelli, in sost. Controparte_3
Controparte_4
Avv./Avv.ti;
Controparte_5
Avv./Avv.ti;
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, contestando ogni avverso dedotto.
La Corte
decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Maria Grazia Serafin La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del 20 novembre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3161/24 r.g.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 1766/2023 il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha accertato la responsabilità concorrente al 50% di Parte_1 [...]
nella qualità di conducente della vettura LA SA targata EG504FG, e Controparte_4 dell'attrice, nella verificazione del sinistro avvenuto in Albano Laziale il 19 agosto 2016, e ha rimesso la causa sul ruolo per l'accertamento del danno patito.
Con sentenza definitiva n. 1097/2024, il Tribunale di Velletri ha condannato Controparte_4
la proprietaria dell'auto e l' in solido tra
[...] Controparte_5 Controparte_6 loro, al pagamento in favore di della somma di € 1.882,04 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale e di € 9.835,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, già detratto l'importo di € 15.000,00 versato dall'Assicurazione, con interessi e rivalutazione;
ha disposto la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e ha condannato i convenuti, in via solidale, alla rifusione del restante 50%.
che aveva espresso riserva di appello in relazione alla sentenza non definitiva, ha Parte_1 impugnato entrambe le pronunce e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Adita Corte di Appello in riforma della impugnata sentenza: a.- riconoscere il Sig.
[...]
unico ed esclusivo responsabile del sinistro oggetto di causa;
b.- accertato che Parte_2 la Sig.ra a seguito di detto sinistro ha riportato una invalidità permanente del 18% (di Parte_1 cui 6% quale danno estetico e 12% quale danno biologico), riconoscerle: - Euro 41.186,00 quale risarcimento danno biologico - Euro 12.355,00 a titolo di personalizzazione del danno biologico da inabilità permanente - Euro 18.000,00 a titolo danno da inabilità temporanea assoluta come sopra
“personalizzato” e quindi la complessiva somma di Euro 71.541,00. Detratte quindi le somme già corrisposte dalla euro 15.000,00 in data 3 novembre 2017 ed Euro 9.835,00 a seguito CP_2 della sentenza di primo grado) condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 46.706,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì Pt_1 del sinistro al saldo;
c.- ritenuto che la Sig.ra ha sopportato spese mediche per Euro 3.764,08, Pt_1 di cui il 50% già riconosciute dal Tribunale con la impugnata sentenza, condannare gli appellati in solido al pagamento in favore della appellante della residua somma di Euro 1.882,04 oltre interessi legali dalla domanda (gennaio 2018); d.- condannare ghi appellati a corrispondere alla Sig.ra Pt_1
Euro 2.880,00 a titolo di spese mediche future;
e.- autorizzare il deposito dell'incarico di mediazione immobiliare allegato alle comparse conclusionali, nonchè ex art. 345 cpc il deposito delle contabili dei bonifici relativi al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile di via Colle Nasone 63 dal gennaio 2024 alla data odierna (doc. 8 fasc. di appello) e condannare gli appellati, in solido, al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 50.000,00 ovvero della diversa somma Pt_1 da quantificarsi anche secondo equità, a titolo di risarcimento danno da minore realizzo per la vendita dell'immobile di Via Campania. In subordine, disporre la rinnovazione della CTU medico legale, già chiesta in sede di precisazione delle conclusioni del 8 gennaio 2024. f.- Condannare gli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da parametrare entrambe quanto meno al valore superiore ad Euro 52.000,00 da porre per intero a carico degli appellati e da distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari (detratte, quanto al giudizio di primo grado, le somme già liquidate con la impugnata sentenza)”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' che ha concluso come Controparte_2 segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE disporre lo stralcio della documentazione nuova versata in atti dalla controparte e consistente in ricevute di bonifico che non possono essere ritenute documenti nuovi in quanto già formati al momento della celebrazione e conclusione del giudizio di primo grado;
NEL MERITO: rigettare l'appello proposto avverso le sentenze n. 1766/2023 e 1097/2024 del Tribunale di Velletri che dovranno essere confermate in ogni loro statuizione per quanto meglio esposto nella parte motiva del presente atto. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede il rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU poiché non motivata e strumentale per le ragioni espresse nella parte motiva della presente comparsa di costituzione Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
e non si sono costituiti in giudizio e sono rimasti Controparte_4 Controparte_5 contumaci.
La causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da Parte_1 che - secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione - il 19 agosto 2016 alle ore 19.00 circa, mentre stava attraversando a piedi in modo perpendicolare da destra a sinistra Via Rocca di Papa in Albano Laziale, era stata investita dall'auto LA SA tg. EG 504 FG, di proprietà di e condotta da il quale - percorrendo Via Controparte_5 Controparte_4
Campania - giunto all'altezza con Via Rocca di Papa vi aveva svoltato ad elevata velocità, scaraventando l'attrice addosso al marciapiede posto alla destra della direzione di marcia dell'auto e cagionandole gravi lesioni.
Il Tribunale - con la sentenza non definitiva - ha accertato che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in pari misura al conducente della vettura e al pedone, sul presupposto che la Pt_1 aveva attraversato la strada in prossimità di un'intersezione “a gomito” e in assenza di strisce pedonali.
Con la pronuncia definitiva, Il Tribunale ha dichiarato che l'attrice ha subito un danno biologico permanente pari al 13%, “comprensivo del pregiudizio estetico (per il 6%) e del danno biologico ulteriore (pari al 7%) oltre ad un danno da inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e relativa al 50% di 50 giorni”; ha, quindi, riconosciuto a la somma complessiva di € 41.220,00 (dei Parte_1 quali € 32.805,00 per il danno biologico e € 8.415,00 per il danno da inabilità temporanea assoluta e parziale) e - previa detrazione dell'acconto di € 15.000,00 versato dall' in Controparte_6 data 3 novembre 2017 - ha rideterminato in € 19.910,54 il danno non patrimoniale e in € 3.764.09 il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute;
per effetto, della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c., in base alla percentuale di responsabilità addebitabile all'attrice, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento degli importi - rispettivamente - di € 9.835,00 e di € 1.882,04, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché alla rifusione del 50% delle spese di lite.
L'appello proposto da non è fondato e deve essere respinto. Parte_1
La prima censura, con la quale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro, va disattesa. Controparte_4
Ed invero, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione - anche di recente ribadito - secondo cui “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente ”(Cass. 20137/23; Cass. 21761/2025).
Ferma restando la responsabilità del conducente della vettura, che al momento della svolta doveva prestare attenzione ed arrestare la marcia alla presenza del pedone, la condotta colposa tenuta dalla ha avuto un'incidenza causale nell'investimento atteso la stessa, pur essendo a conoscenza Pt_1 dello stato dei luoghi nelle cui immediate vicinanze abitava, ha pacificamente intrapreso l'attraversamento in assenza di strisce pedonali, in prossimità dell'intersezione stradale e in corrispondenza di una curva a gomito, tale da rendere la sua presenza meno percepibile per l'automobilista in arrivo.
Tale condotta, tenuta in spregio al disposto dell'art.190 C.d.S., che impone ai pedoni di servirsi degli appositi attraversamenti e, in mancanza, di dare la precedenza alle vetture in transito, nonché in violazione delle normali regole di cautela da osservare in presenza di condizioni di oggettiva pericolosità della strada, ha contribuito alla causazione del sinistro nella misura stimata correttamente dal giudice di primo grado nella percentuale del 50%, in ossequio al criterio per cui occorre “a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (Cass. 2241/2019).
La seconda doglianza, con la quale la lamenta il mancato riconoscimento del danno biologico Pt_1 nella misura del 12% (escluso il danno estetico), è del pari infondata.
Dalla Consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze appaiono il frutto di un lavoro puntuale e accurato, è emerso che all'esito del sinistro l'originaria attrice ha riportato i seguenti postumi:
“ginocchio sx trattata con riduzione innesti ed applicazione di placca e viti ginocchio sx (24.08.2016). - esito cicatriziale di 14 cm a bastone di hokey, discromici, adesi ai piani sottostanti con reazione cheloidea configuranti danno estetico, decorrenti in senso verticale, dolenti alla palpazione”, cui sono conseguiti i periodi di “inabilita' temporanea assoluta al 100 % : 60 ( sessanta ) - inabilita' temporanea relativa al 50 % : 50 ( cinquanta )”, nonché una percentuale di danno permanente pari al 12%, nell'ambito della quale il Consulente tecnico ha collocato il pregiudizio di carattere estetico, assegnando la misura del 5%.
Chiamato a chiarimenti, il C.t.u. ha ribadito le considerazioni e le conclusioni già espresse, rappresentando (per il profilo che rileva in questa sede) di avere formulato le proprie valutazioni sulla base dei seguenti parametri: “la limitazione funzionale, il tonotrofismo muscolare, la presenza o assenza di lesione dei menischi e dei legamenti”; sul presupposto che “la limitazione del movimento di flessione con escursione articolare possibile oltre i 90^ gradi ed estensione completa” è “valutabile dal 2% al 9%”, ha fissato la percentuale (nell'ambito del citato range di riferimento) nella misura del 7%.
Il Tribunale ha, quindi, quantificato nell'ammontare del 13% il danno complessivo patito dalla con l'aumento di un punto del pregiudizio estetico (dal 5% al 6%), così recependo le istanze Pt_1 rappresentate dall'attrice che aveva sottolineato come la cicatrice, oltre a essere discromica, fosse qualche centimetro più lunga rispetto ai parametri indicati per i danni lievissimi.
Quanto al danno ascrivibile alla frattura (ossia quello oggetto della censura) in assenza di concreti rilievi che consentano di pervenire ad un risultato diverso e in mancanza di appello incidentale da parte dell' resta, quindi, ferma la liquidazione operata dal giudice di primo Controparte_6 grado che - detratto il danno estetico - ha stimato il danno biologico residuo nella misura del 7%.
La terza e la quarta censura, con le quali l'appellante lamenta la mancata “personalizzazione” - rispettivamente - del danno biologico permanente e del danno da inabilità temporanea, possono essere trattate congiuntamente, per l'identità delle questioni ivi rappresentate, e vanno disattese.
La decisione assunta dal Tribunale, che ha escluso la sussistenza di “pregiudizi eccezionali rispetto a quelli che qualunque altra vittima in analoga situazione avrebbe patito”, appare del tutto conforme al principio dettato dalla Corte di Cassazione alla stregua del quale “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. 5984/25).
Nel caso in esame, l'originaria parte attrice non ha allegato (e ancor meno dimostrato) di trovarsi in una situazione peculiare, tale da rendere in concreto il danno patito più grave - rispetto a quello subito nella medesima percentuale da una persona della stessa età - e da assicurarle il diritto ad una maggiorazione rispetto alla misura standardizzata che le Tabelle assegnano, proprio al fine di garantire un'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
La personalizzazione non può, quindi, essere accordata.
Del pari infondata è la quinta censura afferente al mancato riconoscimento delle spese mediche future, delle quali - come correttamente rilevato dal giudice di primo grado - è mancata qualsiasi domanda, sia in sede di atto di citazione (ove sono stati espressamente richiesti i soli esborsi già sostenuti) che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 1 c.p.c., contenente il richiamo alle conclusioni già svolte nell'atto introduttivo del giudizio, senza ulteriori specificazioni.
Va, altresì, respinta la censura relativa al rigetto della pretesa afferente ai danni conseguenti alla forzata vendita dell'immobile di Via Campania 8, ove l'attrice viveva all'epoca dei fatti.
Ora, premesso che l'immobile non risulta ancora venduto, come attestato dalla documentazione depositata dalla parte appellante in sede di gravame, il pregiudizio lamentato appare del tutto ipotetico, in quanto risulta riferito alla “notoria e gravissima crisi del settore immobiliare, particolarmente accentuata nei piccoli centri quali Albano Laziale”, e indimostrato, non apparendo a tal fine sufficiente il dedotto progressivo abbassamento del prezzo di vendita.
In ogni caso, riveste carattere dirimente la circostanza che non risulta che le lesioni riportate dalla non le consentano di vivere nell'immobile, che si compone di quattro piani, e di salire le Pt_1 scale, cosicché la decisione di alienare il bene non appare causalmente riconducibile al sinistro né possono essere addossate agli appellati le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla decisione dell'appellante di prendere in locazione un'altra abitazione;
di qui, l'irrilevanza della documentazione di formazione successiva depositata, sempre in questa sede, al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento dei relativi canoni.
Infine, l'ultima censura, afferente alla regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale, è infondata.
A fronte dell'accertato concorso di colpa della nella misura del 50% e del ridimensionamento Pt_1 delle pretese avanzate, oltre che del pagamento eseguito dall'Assicurazione in data antecedente all'avvio del giudizio, la compensazione delle spese nella misura del 50% appare del tutto corretta;
quanto allo scaglione di riferimento, il Tribunale ha fatto corretto riferimento a quello compreso tra
€ 5.201,00 e € 26.000,00, che corrisponde all'importo accordato, in ossequio al principio per cui la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata con riferimento al decisum (Cass. 23875/25))
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima si è svolta con un solo rinvio e la seconda non è stata espletata affatto.
Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in relazione alle parti rimaste contumaci.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; 3) nulla per le spese in relazione alle parti rimaste contumaci;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin