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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3355/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3355/2024 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla Via Fleming n. 14 presso lo studio dell'avvocato
DA TI che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione. ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 in Palermo alla Via Marchese di Villabianca n. 126, presso lo studio dell'avvocato Alfonso
Lucia che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: indebito oggettivo e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI:
Convenuta: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da nei confronti di CP_1
e per l'effetto, rigettare la domanda di condanna ex adverso Parte_1 formulata;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato in data 11-7-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, ha chiesto: 1) accertarsi l'illegittimità del pagamento di una Parte_1 penale per l'esercitato recesso e conseguentemente condannare la alla CP_1 restituzione, in suo favore, della somma di euro 10.000,00, indebitamente percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertarsi l'illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'interruzione dell'attività aziendale, quantificato in euro 1.357,40 o in quella diversa ritenuta congrua, anche in ragione dei propri poteri equitativi;
3) in subordine, la riduzione dell'entità della somma corrisposta per la facoltà di recesso da essa esercitata, con restituzione di quella introitata in eccesso.
A tal fine premetteva che: in data 18-4-2015, la società nella propria CP_1 qualità di Concessionaria e la denominata “Punto vendita”, Parte_1 sottoscrivevano un “contratto per la commercializzazione di giochi pubblici e scommesse su eventi sportivi”, predisposto dalla prima su modelli cd. per adesione, da esercitare presso il locale commerciale in locazione all'attrice e sito in Frattamaggiore (NA) al C.so V.
MA II, con scadenza naturale per la data del 30-6-2016, salvo proroghe e rinnovi;
nel contratto risultava prevista la possibilità di proroga e rinnovo, dopo la prima scadenza fissata, però a esclusiva discrezione e decisione della sola Concessionaria laddove il Punto
Vendita poteva solo subire la relativa avversa decisione;
mentre in favore della convenuta risultava previsto un diritto di recesso libero, per l'esercizio del medesimo CP_2 diritto in capo all'attrice risultavano previsti una serie di limiti e penali;
la Parte_1
solo successivamente alla scadenza naturale del termine del contratto,
[...] convenzionalmente stabilita per la data del 30-6-2016, nel perdurare di una delle proroghe imposte dalla controparte contrattuale, comunicava, con lettera p.e.c. del 9-2-2022 la propria volontà di recesso, all'uopo assolvendo anche all'onere del preavviso semestrale;
faceva seguito comunicazione di riscontro del Concessionario del 1°-6-2022, il quale si rendeva disponibile a rinunciare ad asserite penali conseguenti al comunicato recesso ma solo a condizione che le venisse trasferito il contratto di locazione dell'immobile di C.so
Vittorio MA II in Frattamaggiore, dove risultavano allocate le apparecchiature telematiche e così ivi continuare, in proprio, l'esercizio dell'attività commerciale;
seguiva riscontro del 5-7-2022 a mezzo del quale si chiariva che la non aveva alcun CP_2 diritto di ricevere una penale per l'esercitato recesso, invero comunicato a distanza di circa pag. 2 anni 6 (sei) dopo la scadenza del contratto, al momento in costanza di proroga;
contrariamente alla evidenza di quanto sopra chiarito alla Concessionaria, ed in riscontro agli inviti al ritiro delle apparecchiature e di richiesta di chiusura delle contabilità del 3-8 e
8-8-2022, questa ultima comunicava a mezzo filo e p.e.c. del 10-8-2022 che, in difetto della corresponsione di tutte le somme dovute, e tra esse una penale pari ad euro
10.000,00, non avrebbe provveduto al ritiro delle apparecchiature dall'esercizio e, soprattutto, non avrebbe consentito lo svincolo del titolo autorizzativo di
“commercializzazione di giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali”; con comunicazione all' la SUN BET, in qualità di nuovo concessionario, richiedeva di CP_3 attivare tra gli altri anche il Punto vendita di Frattamaggiore in Via Vittorio MA II nn. 115/117, richiesta che, tuttavia, veniva rigettata con la conseguente motivazione: “Per quanto riguarda la richiesta relativa al diritto 37967, da ubicare in Frattamaggiore (NA), in
Via Vittorio MA II, 115-117, la stessa non può essere accolta in quanto presso detto indirizzo risulta attualmente collocato un diritto di altro Concessionario. Si procede, pertanto, alla sua esclusione.”; l'attività aziendale è stata interrotta, per fatto illecito imputabile alla convenuta, dal 9-8-2022 al 9-9-2022, poiché, in detto periodo, non è stato possibile raccogliere le scommesse per tutti gli eventi sportivi tenutesi, tra gli altri la I e II giornata dei campionati di calcio di seria A e B, nonché per la mancata raccolta delle scommesse virtuali e di ippica, danni qui quantificati nella somma di euro 1.357,40 oltre interessi e rivalutazione;
con p.e.c. dell'11-10-2022, veniva costituito in mora il
Concessionario per la restituzione delle somme indebitamente percette a titolo di penale da recesso nonché di quelle arbitrariamente trattenute a titolo cauzionale, ed era stato richiesto il ristoro dei danni, richiesta che tuttavia risultava limitatamente soddisfatta solo in ordine alle restituzione delle somme costituenti il deposito cauzionale corrisposto al momento della stipula contrattuale;
era stato inviato alla convenuta un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita al fine di ottenere la ripetizione della predetta somma di euro 10.000,00, indebitamente pretesa, oltre al ristoro dei danni ma senza riscontro.
Instaurato il contraddittorio, ha contestato le avverse deduzioni. CP_1
In particolare, ha replicato osservando che: era una società concessionaria per la raccolta del gioco pubblico in virtù di un rapporto concessorio con l' Parte_2
essa aveva affidato un proprio diritto di raccolta del gioco (Cod. ADM) alla
[...]
pag. 3 società attrice per il locale commerciale sito in Frattamaggiore (NA) al C.so V. MA
II, con contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici e scommesse virtuali del
18-4-2015; attesa la stipula del contratto di gestione e l'instaurazione di solido rapporto di collaborazione, aveva provveduto all'integrale adeguamento ed allestimento CP_1 dei locali commerciali in titolarità alla aveva anticipato i costi per la Parte_1 dotazione tecnologica per euro 27.401,55, per come risultante dall'elenco allegato D al contratto di commercializzazione, acquistando e consegnando alla controparte vari beni (n.
3 Terminali Advance del valore di euro 2.850,00 ciascuno per un importo complessivo di euro 8.550,00; n. 3 decoder del valore di euro 624,00 per un totale di euro 1.872,00; n. 2
Server del valore di euro 970,00 per complessivi euro 1.940,00; n. 10 TV Monitor 23” del valore di euro 250,00 per un totale di euro 2.500,00; n. 3 TV Monitor 40” del valore di euro 600,00 per un totale di euro 1.800,00; n. 3 Decoder del valore di euro 624,00 per un totale di euro 1,872,00 n. 10 PC EMBEDED del valore di euro 200,00 per un complessivo di euro 2.000,00) per un totale fornitura di euro 24.601,55 a cui dovevano essere sommati come da allegato D del contratto anche i costi di allestimento per euro 2.800,00; in data 9-
2-2022, l'attrice aveva comunicato a mezzo p.e.c. la propria intenzione di recedere dal contratto a partire dal sesto mese successivo alla comunicazione;
con lettera inviata a mezzo p.e.c. in data 1-6-2022, la convenuta aveva riscontrato la suddetta comunicazione rilevando che, ai sensi del contratto, era disposta il subentro nella conduzione dell'esercizio commerciale dove operava la unica ipotesi che avrebbe escluso Parte_1
l'applicazione delle penali;
scelta che era dettata dalla volontà di voler scongiurare che l'avviamento del punto, faticosamente generato con ingenti investimenti sia economici che commerciali, potesse finire sotto la concessione di altro operatore, per altro in evidente violazione del divieto di concorrenza, di cui all'art. 17 del contratto vigente tra le parti.
Pertanto, ha chiesto il rigetto delle domande proposte dalla attrice.
2. Le domande proposte dalla attrice sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente, va osservato che il rapporto giuridico pacificamente intercorrente tra la società attrice e la società convenuta è inquadrabile in un contratto di concessione che, per la sua struttura e la sua funzione economico sociale, presenta aspetti che lo avvicinano al contratto di somministrazione che non può, però essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si pag. 4 caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto avente ad oggetto la commercializzazione di giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali.
La relativa regolamentazione è stata compiutamente disciplinata dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, senza alcuna possibilità di integrazione legale ai sensi dell'art. 1374 c.c., la cui regola opera – in via suppletiva - esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l'abbiano espressa in modo ambiguo o lacunoso;
la stessa va, quindi, esclusa quando le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto e del contenuto delle loro prestazioni, come nel caso di specie (cfr. Cass., 17-6-1994, n. 5862).
Invero, l'attrice ha qualificato il proprio recesso configurandolo come diritto soggettivo potestativo che, in mancanza di disciplina convenzionale, non era sottoposto ad un termine di preavviso prefissato, invocando l'applicabilità dell'art. 1659, rectius, 1569 c.c. in tema di somministrazione, sulla scorta della lamentata e presupposta inefficacia delle clausole nn. 10 e 12 del contratto per vessatorietà, in ragione della loro mancata specifica approvazione per iscritto (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione).
In particolare, la società attrice ha eccepito la nullità degli artt. 10 e 12 del contratto, per violazione della disciplina inerente le clausole vessatorie e ciò in quanto nel contratto, le predette clausole erano state richiamate “in blocco”, determinandone la loro invalidità, anche in considerazione della circostanza secondo la quale solo il recesso della società attrice (e non, diversamente, della convenuta), sarebbe stato esercitabile dietro pagamento di una penale.
Tali doglianze non meritano condivisione, giacché né la previsione contrattuale di cui all'art. 10 e neppure quella prevista dal successivo art. 12 – per la loro esplicita formulazione - sono da ritenersi particolarmente onerose, con la conseguenza che il rapporto intercorrente tra le parti è compiutamente ed integralmente regolato dal contratto di concessione in esame, con esclusione del sindacato giurisdizionale in ordine alle scelte imprenditoriali delle parti in causa che siano soggetti economici (cfr. Cass., 18-
9-2009, n. 20106).
In punto di diritto va osservato che con l'espressione di clausole vessatorie si fa riferimento a clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di pag. 5 un'altra, la cui disciplina è contenuta sia nel codice civile, sia nel codice del consumo (artt.
33 ss. d. lgs. 205/2006).
A livello codicistico, le norme che vengono in rilievo sono essenzialmente due: l'art. 1341 c.c. rubricato “condizioni generali di contratto” e l'art. 1342 c.c. rubricato “contratto concluso mediante moduli o formulari”, che rinvia alla disciplina dell'articolo precedente.
Giova rimarcare come la disciplina codicistica non ricorra al sintagma “clausole vessatorie”, sicché in dottrina e giurisprudenza è preferita l'espressione “clausole onerose”.
Rientrano, dunque, nella casistica del codice civile – considerata tassativa dalla giurisprudenza – le seguenti clausole: clausole contenenti limitazioni di responsabilità; clausole contenenti la facoltà di recedere dal contratto;
clausole contenenti facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto;
clausole che sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze;
clausole contenenti limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
clausole contenenti restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;
clausole contenenti clausole compromissorie;
clausole contenenti deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria;
clausole contenenti tacita proroga o rinnovazione del contratto.
Con particolare riferimento alle clausole contrattuali che prevedono la facoltà di recesso, la S.C. è consolidata nell'affermarne l'onerosità solo nel caso in cui esse siano previste a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., 22-3-
2006 n. 6314).
In altri termini, sono considerate vessatorie le clausole che attribuiscono la facoltà di recesso al solo predisponente, ossia al soggetto che ha predisposto il regolamento contrattuale;
per contro, qualora la clausola attribuisca la facoltà di recesso ad ambo le parti, non può considerarsi vessatoria.
Quanto poi, specificamente, alla previsione di un corrispettivo per il recesso (art. 1373 comma e, cd. “multa penitenziale”), deve evidenziarsi che tale disposizione non è da ricondursi tra le clausole di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. (per la cui validità è richiesta la specifica approvazione per iscritto da parte di entrambi i contraenti), bensì nella vincolatività dello stesso accordo negoziale.
Secondo la S.C., invero, “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo pag. 6 natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. civ., 18550/2021; Cass. civ., 6558/2010).
Le clausole che escludono il diritto di recesso non sono, invece, considerate vessatorie, in quanto tale eventualità non è contemplata nell'elencazione tassativa dell'art. 1341 c. 2
c.c. (Cass. civ., 14038/2013).
Parimenti, la clausola che stabilisce la durata del contratto non rientra tra le clausole che pongono in capo all'aderente “limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto”
(art. 1342 c.2 c.c.).
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “La clausola di durata del contratto con divieto di recesso anticipato, pur inserita nelle condizioni generali predisposte da una delle parti in relazione ad un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, non è particolarmente onerosa ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché non sancisce la tacita proroga o rinnovazione del contratto, né limita la facoltà di opporre eccezioni, concernendo la pattuizione di un termine, anche non suscettibile di deroga, alla normale disciplina dei contratti di durata” (Cass. civ, 17579/2015); parimenti, secondo la S.C., “In tema di condizioni generali di contratto, la clausola apposta a un contratto di durata, che ne preveda il divieto di rinnovazione tacita alla scadenza, non può considerarsi vessatoria, dal momento che non determina un vantaggio unilaterale a favore del predisponente, avendo ad oggetto un contegno riferibile ad entrambe le parti” (Cass. civ., 6307/2023).
Dalla valutazione di particolare onerosità, ovvero dall'accertata natura vessatoria, di una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto (contratti standard) o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari discende che, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., le stesse sono efficaci nei confronti dell'aderente se formulate per iscritto e specificatamente approvate per iscritto (dall'aderente).
In mancanza di espressa sottoscrizione, tali clausole si considerano inefficaci, ancorché la giurisprudenza qualifichi come nulle le clausole prive di approvazione specifica (Cass. civ., 16394/2009; Cass. civ., 547/2002).
L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica pag. 7 redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (Cass. civ., ordinanza n. 20606/2016).
Ne consegue che, la specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 c.c. per le clausole contrattuali onerose deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario che la sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo una indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore (Cass. civ., 2-2-2005, n. 2077;
Cass. civ., 9-12-1997, n. 12455).
Dall'applicazione congiunta di tali principi discende che le clausole contrattuali previste dagli artt. 10 e 12 non sono da includere nell'elenco tassativo di clausole vessatorie di cui all'art. 1341, co. 2, c.c. e, quindi, non necessitano ai fini della loro validità e/o efficacia della specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente.
L'art. 10 del contratto rubricato “durata, revoca e decadenza” dispone che: “Il contratto avrà durata pari a quella della concessione cui afferisce il diritto fino al 30 giugno 2016, salvi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previste o disposte da ADM che si impegna a comunicare al Punto entro 60 CP_1 CP_4 giorni dalla relativa comunicazione di ADM” (cfr. pag. 7 del contratto in atti).
È, dunque, evidente che la clausola in questione afferisca alla durata del contratto e che non preveda – contrariamente a quanto dedotto da parte attrice – alcun diritto di proroga del contratto all'infinito e a discrezione della sola concessionaria (cfr. pag. 6 atto di citazione); viceversa, la previsione contrattuale in esame si limita a prefissare la durata del contratto fino al 30 giugno 2016, con la previsione di eventuali rinnovi, proroghe e/o gestioni obbligatorie previste dalla legge o disposte da Parte_2 [...]
Pt_2
Orbene, la clausola che stabilisce la durata del contratto non rientra tra le clausole che pongono in capo all'aderente «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto»
(art. 1342 c.2 c.c.). Secondo la S.C., infatti, l'indicazione della durata in un contratto ad esecuzione continuata o periodica non rientra tra le clausole particolarmente onerose. Essa non attiene alla «tacita proroga o rinnovazione del contratto», poiché riguarda la durata, e pag. 8 non si tratta neppure di una clausola che imponga «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (cfr. Cass. civ., 3-9-2015, n. 17579).
La resistente ha lamentato la nullità dell'art. 12 del contratto, sul recesso, per violazione della disciplina inerente le clausole vessatorie e ciò in quanto nel contratto, le predette clausole erano state richiamate “in blocco”, determinandone la sua invalidità, anche in considerazione della circostanza secondo la quale solo il recesso della società attrice (e non, diversamente, della ricorrente), sarebbe stato esercitabile dietro pagamento di una penale.
L'eccezione è parimenti infondata e ciò in considerazione del principio consolidato secondo cui le clausole che prevedono la facoltà di recesso in favore di entrambe le parti – come nel caso di specie – non sono particolarmente onerose e non necessitano di approvazione specifica ex art. 1341 c.c., nonché di quanto prima già evidenziato circa la esclusione della natura vessatoria della cd. “multa penitenziale”, quale corrispettivo per il recesso.
2.3. Deve essere respinta anche la richiesta dell'attrice di risarcimento del danno da interruzione dell'attività aziendale, imputabile a fatto illecito della convenuta.
Invero, nella fattispecie non è ravvisabile né una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., né una responsabilità extracontrattuale della società convenuta, giacché non vengono in rilievo né un inadempimento contrattuale e neppure un fatto illecito ex art. 2043 c.c. che possano giustificare la richiesta risarcitoria.
Difatti, la dichiarata interruzione aziendale è semmai ascrivibile al recesso esercitato dalla stessa società attrice.
Per cui ogni questione in proposito è assorbita.
2.4. Infondata è infine la domanda di riduzione per eccessiva onerosità, proposta in subordine, della somma corrisposta dall'attrice in favore di a titolo di CP_1 corrispettivo per l'esercitato recesso.
Tale somma non è infatti assimilabile ad una clausola penale e, quindi, non è riducibile ai sensi dell'art. 1384 c.c. ove manifestamente eccessiva, trattandosi di una multa penitenziale ex art. 1373, co. 3 c.c., che assolve alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente (cfr.
Cass., 18-3-2010, n. 6558).
pag. 9 La disposizione di cui all'art. 1384 c.c. è pacificamente di natura eccezionale, e non applicabile, per analogia, al di fuori della clausola penale (cfr. Cass. civ., sentenza n.
17715 del 25-8-2020).
2.5. Per tutto quanto esposto, le domande proposte dalla attrice devono essere respinte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., le domande proposte contro la stessa persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale, per cui alla domanda di restituzione della somma di euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione deve essere sommata quella di risarcimento del danno di valore indeterminato, avendo l'attrice chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 1.357,40 o di quella ritenuta congrua.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta le domande proposte da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 10
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3355/2024 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla Via Fleming n. 14 presso lo studio dell'avvocato
DA TI che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione. ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 in Palermo alla Via Marchese di Villabianca n. 126, presso lo studio dell'avvocato Alfonso
Lucia che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: indebito oggettivo e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI:
Convenuta: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da nei confronti di CP_1
e per l'effetto, rigettare la domanda di condanna ex adverso Parte_1 formulata;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 1. Con atto di citazione notificato in data 11-7-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, ha chiesto: 1) accertarsi l'illegittimità del pagamento di una Parte_1 penale per l'esercitato recesso e conseguentemente condannare la alla CP_1 restituzione, in suo favore, della somma di euro 10.000,00, indebitamente percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertarsi l'illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'interruzione dell'attività aziendale, quantificato in euro 1.357,40 o in quella diversa ritenuta congrua, anche in ragione dei propri poteri equitativi;
3) in subordine, la riduzione dell'entità della somma corrisposta per la facoltà di recesso da essa esercitata, con restituzione di quella introitata in eccesso.
A tal fine premetteva che: in data 18-4-2015, la società nella propria CP_1 qualità di Concessionaria e la denominata “Punto vendita”, Parte_1 sottoscrivevano un “contratto per la commercializzazione di giochi pubblici e scommesse su eventi sportivi”, predisposto dalla prima su modelli cd. per adesione, da esercitare presso il locale commerciale in locazione all'attrice e sito in Frattamaggiore (NA) al C.so V.
MA II, con scadenza naturale per la data del 30-6-2016, salvo proroghe e rinnovi;
nel contratto risultava prevista la possibilità di proroga e rinnovo, dopo la prima scadenza fissata, però a esclusiva discrezione e decisione della sola Concessionaria laddove il Punto
Vendita poteva solo subire la relativa avversa decisione;
mentre in favore della convenuta risultava previsto un diritto di recesso libero, per l'esercizio del medesimo CP_2 diritto in capo all'attrice risultavano previsti una serie di limiti e penali;
la Parte_1
solo successivamente alla scadenza naturale del termine del contratto,
[...] convenzionalmente stabilita per la data del 30-6-2016, nel perdurare di una delle proroghe imposte dalla controparte contrattuale, comunicava, con lettera p.e.c. del 9-2-2022 la propria volontà di recesso, all'uopo assolvendo anche all'onere del preavviso semestrale;
faceva seguito comunicazione di riscontro del Concessionario del 1°-6-2022, il quale si rendeva disponibile a rinunciare ad asserite penali conseguenti al comunicato recesso ma solo a condizione che le venisse trasferito il contratto di locazione dell'immobile di C.so
Vittorio MA II in Frattamaggiore, dove risultavano allocate le apparecchiature telematiche e così ivi continuare, in proprio, l'esercizio dell'attività commerciale;
seguiva riscontro del 5-7-2022 a mezzo del quale si chiariva che la non aveva alcun CP_2 diritto di ricevere una penale per l'esercitato recesso, invero comunicato a distanza di circa pag. 2 anni 6 (sei) dopo la scadenza del contratto, al momento in costanza di proroga;
contrariamente alla evidenza di quanto sopra chiarito alla Concessionaria, ed in riscontro agli inviti al ritiro delle apparecchiature e di richiesta di chiusura delle contabilità del 3-8 e
8-8-2022, questa ultima comunicava a mezzo filo e p.e.c. del 10-8-2022 che, in difetto della corresponsione di tutte le somme dovute, e tra esse una penale pari ad euro
10.000,00, non avrebbe provveduto al ritiro delle apparecchiature dall'esercizio e, soprattutto, non avrebbe consentito lo svincolo del titolo autorizzativo di
“commercializzazione di giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali”; con comunicazione all' la SUN BET, in qualità di nuovo concessionario, richiedeva di CP_3 attivare tra gli altri anche il Punto vendita di Frattamaggiore in Via Vittorio MA II nn. 115/117, richiesta che, tuttavia, veniva rigettata con la conseguente motivazione: “Per quanto riguarda la richiesta relativa al diritto 37967, da ubicare in Frattamaggiore (NA), in
Via Vittorio MA II, 115-117, la stessa non può essere accolta in quanto presso detto indirizzo risulta attualmente collocato un diritto di altro Concessionario. Si procede, pertanto, alla sua esclusione.”; l'attività aziendale è stata interrotta, per fatto illecito imputabile alla convenuta, dal 9-8-2022 al 9-9-2022, poiché, in detto periodo, non è stato possibile raccogliere le scommesse per tutti gli eventi sportivi tenutesi, tra gli altri la I e II giornata dei campionati di calcio di seria A e B, nonché per la mancata raccolta delle scommesse virtuali e di ippica, danni qui quantificati nella somma di euro 1.357,40 oltre interessi e rivalutazione;
con p.e.c. dell'11-10-2022, veniva costituito in mora il
Concessionario per la restituzione delle somme indebitamente percette a titolo di penale da recesso nonché di quelle arbitrariamente trattenute a titolo cauzionale, ed era stato richiesto il ristoro dei danni, richiesta che tuttavia risultava limitatamente soddisfatta solo in ordine alle restituzione delle somme costituenti il deposito cauzionale corrisposto al momento della stipula contrattuale;
era stato inviato alla convenuta un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita al fine di ottenere la ripetizione della predetta somma di euro 10.000,00, indebitamente pretesa, oltre al ristoro dei danni ma senza riscontro.
Instaurato il contraddittorio, ha contestato le avverse deduzioni. CP_1
In particolare, ha replicato osservando che: era una società concessionaria per la raccolta del gioco pubblico in virtù di un rapporto concessorio con l' Parte_2
essa aveva affidato un proprio diritto di raccolta del gioco (Cod. ADM) alla
[...]
pag. 3 società attrice per il locale commerciale sito in Frattamaggiore (NA) al C.so V. MA
II, con contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici e scommesse virtuali del
18-4-2015; attesa la stipula del contratto di gestione e l'instaurazione di solido rapporto di collaborazione, aveva provveduto all'integrale adeguamento ed allestimento CP_1 dei locali commerciali in titolarità alla aveva anticipato i costi per la Parte_1 dotazione tecnologica per euro 27.401,55, per come risultante dall'elenco allegato D al contratto di commercializzazione, acquistando e consegnando alla controparte vari beni (n.
3 Terminali Advance del valore di euro 2.850,00 ciascuno per un importo complessivo di euro 8.550,00; n. 3 decoder del valore di euro 624,00 per un totale di euro 1.872,00; n. 2
Server del valore di euro 970,00 per complessivi euro 1.940,00; n. 10 TV Monitor 23” del valore di euro 250,00 per un totale di euro 2.500,00; n. 3 TV Monitor 40” del valore di euro 600,00 per un totale di euro 1.800,00; n. 3 Decoder del valore di euro 624,00 per un totale di euro 1,872,00 n. 10 PC EMBEDED del valore di euro 200,00 per un complessivo di euro 2.000,00) per un totale fornitura di euro 24.601,55 a cui dovevano essere sommati come da allegato D del contratto anche i costi di allestimento per euro 2.800,00; in data 9-
2-2022, l'attrice aveva comunicato a mezzo p.e.c. la propria intenzione di recedere dal contratto a partire dal sesto mese successivo alla comunicazione;
con lettera inviata a mezzo p.e.c. in data 1-6-2022, la convenuta aveva riscontrato la suddetta comunicazione rilevando che, ai sensi del contratto, era disposta il subentro nella conduzione dell'esercizio commerciale dove operava la unica ipotesi che avrebbe escluso Parte_1
l'applicazione delle penali;
scelta che era dettata dalla volontà di voler scongiurare che l'avviamento del punto, faticosamente generato con ingenti investimenti sia economici che commerciali, potesse finire sotto la concessione di altro operatore, per altro in evidente violazione del divieto di concorrenza, di cui all'art. 17 del contratto vigente tra le parti.
Pertanto, ha chiesto il rigetto delle domande proposte dalla attrice.
2. Le domande proposte dalla attrice sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente, va osservato che il rapporto giuridico pacificamente intercorrente tra la società attrice e la società convenuta è inquadrabile in un contratto di concessione che, per la sua struttura e la sua funzione economico sociale, presenta aspetti che lo avvicinano al contratto di somministrazione che non può, però essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si pag. 4 caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto avente ad oggetto la commercializzazione di giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali.
La relativa regolamentazione è stata compiutamente disciplinata dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, senza alcuna possibilità di integrazione legale ai sensi dell'art. 1374 c.c., la cui regola opera – in via suppletiva - esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l'abbiano espressa in modo ambiguo o lacunoso;
la stessa va, quindi, esclusa quando le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto e del contenuto delle loro prestazioni, come nel caso di specie (cfr. Cass., 17-6-1994, n. 5862).
Invero, l'attrice ha qualificato il proprio recesso configurandolo come diritto soggettivo potestativo che, in mancanza di disciplina convenzionale, non era sottoposto ad un termine di preavviso prefissato, invocando l'applicabilità dell'art. 1659, rectius, 1569 c.c. in tema di somministrazione, sulla scorta della lamentata e presupposta inefficacia delle clausole nn. 10 e 12 del contratto per vessatorietà, in ragione della loro mancata specifica approvazione per iscritto (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione).
In particolare, la società attrice ha eccepito la nullità degli artt. 10 e 12 del contratto, per violazione della disciplina inerente le clausole vessatorie e ciò in quanto nel contratto, le predette clausole erano state richiamate “in blocco”, determinandone la loro invalidità, anche in considerazione della circostanza secondo la quale solo il recesso della società attrice (e non, diversamente, della convenuta), sarebbe stato esercitabile dietro pagamento di una penale.
Tali doglianze non meritano condivisione, giacché né la previsione contrattuale di cui all'art. 10 e neppure quella prevista dal successivo art. 12 – per la loro esplicita formulazione - sono da ritenersi particolarmente onerose, con la conseguenza che il rapporto intercorrente tra le parti è compiutamente ed integralmente regolato dal contratto di concessione in esame, con esclusione del sindacato giurisdizionale in ordine alle scelte imprenditoriali delle parti in causa che siano soggetti economici (cfr. Cass., 18-
9-2009, n. 20106).
In punto di diritto va osservato che con l'espressione di clausole vessatorie si fa riferimento a clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di pag. 5 un'altra, la cui disciplina è contenuta sia nel codice civile, sia nel codice del consumo (artt.
33 ss. d. lgs. 205/2006).
A livello codicistico, le norme che vengono in rilievo sono essenzialmente due: l'art. 1341 c.c. rubricato “condizioni generali di contratto” e l'art. 1342 c.c. rubricato “contratto concluso mediante moduli o formulari”, che rinvia alla disciplina dell'articolo precedente.
Giova rimarcare come la disciplina codicistica non ricorra al sintagma “clausole vessatorie”, sicché in dottrina e giurisprudenza è preferita l'espressione “clausole onerose”.
Rientrano, dunque, nella casistica del codice civile – considerata tassativa dalla giurisprudenza – le seguenti clausole: clausole contenenti limitazioni di responsabilità; clausole contenenti la facoltà di recedere dal contratto;
clausole contenenti facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto;
clausole che sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze;
clausole contenenti limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
clausole contenenti restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;
clausole contenenti clausole compromissorie;
clausole contenenti deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria;
clausole contenenti tacita proroga o rinnovazione del contratto.
Con particolare riferimento alle clausole contrattuali che prevedono la facoltà di recesso, la S.C. è consolidata nell'affermarne l'onerosità solo nel caso in cui esse siano previste a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., 22-3-
2006 n. 6314).
In altri termini, sono considerate vessatorie le clausole che attribuiscono la facoltà di recesso al solo predisponente, ossia al soggetto che ha predisposto il regolamento contrattuale;
per contro, qualora la clausola attribuisca la facoltà di recesso ad ambo le parti, non può considerarsi vessatoria.
Quanto poi, specificamente, alla previsione di un corrispettivo per il recesso (art. 1373 comma e, cd. “multa penitenziale”), deve evidenziarsi che tale disposizione non è da ricondursi tra le clausole di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. (per la cui validità è richiesta la specifica approvazione per iscritto da parte di entrambi i contraenti), bensì nella vincolatività dello stesso accordo negoziale.
Secondo la S.C., invero, “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo pag. 6 natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. civ., 18550/2021; Cass. civ., 6558/2010).
Le clausole che escludono il diritto di recesso non sono, invece, considerate vessatorie, in quanto tale eventualità non è contemplata nell'elencazione tassativa dell'art. 1341 c. 2
c.c. (Cass. civ., 14038/2013).
Parimenti, la clausola che stabilisce la durata del contratto non rientra tra le clausole che pongono in capo all'aderente “limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto”
(art. 1342 c.2 c.c.).
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “La clausola di durata del contratto con divieto di recesso anticipato, pur inserita nelle condizioni generali predisposte da una delle parti in relazione ad un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, non è particolarmente onerosa ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché non sancisce la tacita proroga o rinnovazione del contratto, né limita la facoltà di opporre eccezioni, concernendo la pattuizione di un termine, anche non suscettibile di deroga, alla normale disciplina dei contratti di durata” (Cass. civ, 17579/2015); parimenti, secondo la S.C., “In tema di condizioni generali di contratto, la clausola apposta a un contratto di durata, che ne preveda il divieto di rinnovazione tacita alla scadenza, non può considerarsi vessatoria, dal momento che non determina un vantaggio unilaterale a favore del predisponente, avendo ad oggetto un contegno riferibile ad entrambe le parti” (Cass. civ., 6307/2023).
Dalla valutazione di particolare onerosità, ovvero dall'accertata natura vessatoria, di una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto (contratti standard) o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari discende che, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., le stesse sono efficaci nei confronti dell'aderente se formulate per iscritto e specificatamente approvate per iscritto (dall'aderente).
In mancanza di espressa sottoscrizione, tali clausole si considerano inefficaci, ancorché la giurisprudenza qualifichi come nulle le clausole prive di approvazione specifica (Cass. civ., 16394/2009; Cass. civ., 547/2002).
L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica pag. 7 redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (Cass. civ., ordinanza n. 20606/2016).
Ne consegue che, la specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 c.c. per le clausole contrattuali onerose deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario che la sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo una indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore (Cass. civ., 2-2-2005, n. 2077;
Cass. civ., 9-12-1997, n. 12455).
Dall'applicazione congiunta di tali principi discende che le clausole contrattuali previste dagli artt. 10 e 12 non sono da includere nell'elenco tassativo di clausole vessatorie di cui all'art. 1341, co. 2, c.c. e, quindi, non necessitano ai fini della loro validità e/o efficacia della specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente.
L'art. 10 del contratto rubricato “durata, revoca e decadenza” dispone che: “Il contratto avrà durata pari a quella della concessione cui afferisce il diritto fino al 30 giugno 2016, salvi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previste o disposte da ADM che si impegna a comunicare al Punto entro 60 CP_1 CP_4 giorni dalla relativa comunicazione di ADM” (cfr. pag. 7 del contratto in atti).
È, dunque, evidente che la clausola in questione afferisca alla durata del contratto e che non preveda – contrariamente a quanto dedotto da parte attrice – alcun diritto di proroga del contratto all'infinito e a discrezione della sola concessionaria (cfr. pag. 6 atto di citazione); viceversa, la previsione contrattuale in esame si limita a prefissare la durata del contratto fino al 30 giugno 2016, con la previsione di eventuali rinnovi, proroghe e/o gestioni obbligatorie previste dalla legge o disposte da Parte_2 [...]
Pt_2
Orbene, la clausola che stabilisce la durata del contratto non rientra tra le clausole che pongono in capo all'aderente «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto»
(art. 1342 c.2 c.c.). Secondo la S.C., infatti, l'indicazione della durata in un contratto ad esecuzione continuata o periodica non rientra tra le clausole particolarmente onerose. Essa non attiene alla «tacita proroga o rinnovazione del contratto», poiché riguarda la durata, e pag. 8 non si tratta neppure di una clausola che imponga «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (cfr. Cass. civ., 3-9-2015, n. 17579).
La resistente ha lamentato la nullità dell'art. 12 del contratto, sul recesso, per violazione della disciplina inerente le clausole vessatorie e ciò in quanto nel contratto, le predette clausole erano state richiamate “in blocco”, determinandone la sua invalidità, anche in considerazione della circostanza secondo la quale solo il recesso della società attrice (e non, diversamente, della ricorrente), sarebbe stato esercitabile dietro pagamento di una penale.
L'eccezione è parimenti infondata e ciò in considerazione del principio consolidato secondo cui le clausole che prevedono la facoltà di recesso in favore di entrambe le parti – come nel caso di specie – non sono particolarmente onerose e non necessitano di approvazione specifica ex art. 1341 c.c., nonché di quanto prima già evidenziato circa la esclusione della natura vessatoria della cd. “multa penitenziale”, quale corrispettivo per il recesso.
2.3. Deve essere respinta anche la richiesta dell'attrice di risarcimento del danno da interruzione dell'attività aziendale, imputabile a fatto illecito della convenuta.
Invero, nella fattispecie non è ravvisabile né una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., né una responsabilità extracontrattuale della società convenuta, giacché non vengono in rilievo né un inadempimento contrattuale e neppure un fatto illecito ex art. 2043 c.c. che possano giustificare la richiesta risarcitoria.
Difatti, la dichiarata interruzione aziendale è semmai ascrivibile al recesso esercitato dalla stessa società attrice.
Per cui ogni questione in proposito è assorbita.
2.4. Infondata è infine la domanda di riduzione per eccessiva onerosità, proposta in subordine, della somma corrisposta dall'attrice in favore di a titolo di CP_1 corrispettivo per l'esercitato recesso.
Tale somma non è infatti assimilabile ad una clausola penale e, quindi, non è riducibile ai sensi dell'art. 1384 c.c. ove manifestamente eccessiva, trattandosi di una multa penitenziale ex art. 1373, co. 3 c.c., che assolve alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente (cfr.
Cass., 18-3-2010, n. 6558).
pag. 9 La disposizione di cui all'art. 1384 c.c. è pacificamente di natura eccezionale, e non applicabile, per analogia, al di fuori della clausola penale (cfr. Cass. civ., sentenza n.
17715 del 25-8-2020).
2.5. Per tutto quanto esposto, le domande proposte dalla attrice devono essere respinte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., le domande proposte contro la stessa persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale, per cui alla domanda di restituzione della somma di euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione deve essere sommata quella di risarcimento del danno di valore indeterminato, avendo l'attrice chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 1.357,40 o di quella ritenuta congrua.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta le domande proposte da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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