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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29124/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Susa, 56 Parte_1 C.F._1
Torino presso lo studio dell'avv. SAVIO ERIKA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in Piazza Controparte_1 C.F._2 Caduti per la Libertà e l'Indipendenza n.3, Moncalieri presso lo studio dell'avv. FICINI STEFANO ALESSANDRO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 05/06/2025 per parte e del 06/06/2025 per parte . Pt_1 CP_1
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e ono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 12/12/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, disponendo che i medesimi Per_1 Per_2
mantengano residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre corrente in Grugliasco (TO) –
10095, Via Sabaudia n. 156, int. 3, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa tenere seco i minori, salvo diverso accordo tra le parti, con la seguente calendarizzazione: fine settimana: il padre potrà tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica sera ore 21,30; giorni infrasettimanali: nelle settimane con week-end di pertoccanza paterna un pomeriggio infrasettimanale, che salvo diverso accordo si indica nella giornata del mercoledì, dall'uscita della scuola (o in assenza di scuola dalle ore 16,30) e sino alle ore 21,30; nelle settimane con week-end di pertoccanza materna, due pomeriggi infrasettimanali, che salvo diverso accordo si indicano nella giornata del martedì e giovedì, dall'uscita della scuola (o in assenza di scuola dalle ore 16,30) e sino alle ore 21,30; vacanze estive (nei mesi di luglio e/o agosto): il padre terrà con sé i figli minori due settimane, che valutato il gradimento dei minori potranno essere anche consecutive, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno;
in difetto di accordo il padre terrà con sé i minori i primi quindici giorni di agosto (dal 01 mattino al 15/8 sera) negli anni dispari e gli ultimi quindici giorni di agosto (dal 15/8 sera al 31/8 sera) negli anni pari.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare il luogo di soggiorno e fornire i recapiti telefonici di contatto.
Vacanze di Natale: ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore e il 25 e 26 dicembre (dalle ore
10,00 del 24/12 alle ore 10,00 del 25/12 e dalle ore 10,00 del 25/12 alle ore 21,30 del 26/12) con l'altro; sempre ad anni alterni il 31 Dicembre e il giorno 01 Gennaio (dalle ore 10,00 del 31/12 alle ore 21,30 del giorno 01 gennaio) con un genitore ed il giorno 6 Gennaio (dalle ore 10,00 alle ore
21,30) con l'altro; gli altri giorni seguiranno la normale calendarizzazione.
Vacanze di Pasqua (da intendersi il giorno di Pasqua e di Pasquetta): verranno trascorse dal genitore a cui è di pertoccanza il week-end di festività; per tutte le altre festività: varrà il criterio dell'alternanza.
Qualora la festività sia unita ad un fine settimana (ovvero preceda o segua il fine settimana di spettanza di uno dei genitori), essa verrà trascorsa con il genitore a cui spetta tenere i figli minori per il fine settimana.
DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Ciascun genitore provvederà alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé, le seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che i medesimi si troveranno ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarli agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovranno sottoporsi.
DISPONE che il padre provvederà al mantenimento dei figli quando questi si troveranno presso di lui.
DISPONE che il signor corrisponda alla GN , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), che comprende quota parte vitto, concorso spese casa e utenze, abbigliamento ordinario, spese di cancelleria corrente, medicinali da banco, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie, concordate e tutte necessariamente documentate, così come indicato nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del
Tribunale di Torino del 15/3/2016, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e che quivi viene parzialmente trascritto: - sono da intendersi spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso sede universitaria;
- sono da intendersi spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, ma che in ogni caso devono essere documentate: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad ogni inizio anno scolastico riferito al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico;
- sono da intendersi spese extra-scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, ma che in ogni caso devono essere documentate: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario, spese per la patente;
- sono da intendersi spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo e che devono essere documentate: corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature oltre ad uno all'anno, spese di custodia e baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, centri ricreativi estivi e gruppi estivi, soggiorni estivi, di studio, sportivi o stage sportivi, spese per acquisto mezzi di locomozione;
- sono da intendersi spese medico-sanitarie che NON richiedono il preventivo accordo, ma che in ogni caso devono essere documentate (con indicazione della prescrizione medica e della ricevuta/scontrino con indicazione del codice fiscale del minore): spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra e/o dal medico di base, tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Sarà onere del genitore anticipatario della spesa trasmettere all'altro genitore entro il 30 di ogni mese copia dei giustificativi delle spese affinché l'altro genitore possa rifondere le spese entro il 15 del mese successivo.
Qualora il singolo capitolo di spesa (medica /scolastica, ecc) sia superiore ad € 500,00 al fine di evitare di onerare il genitore collocatario di anticipare integralmente tale importo sarà onere del genitore convivente con il minore comunicare l'importo di spesa mediante raccomandata a.r. e entro il termine di 10 giorni dalla ricezione sarà onere del genitore non collocatario mettere a disposizione la sua quota del 50%.
DA' ATTO che le parti concordano espressamente che il signor corrisponderà il 50% Parte_1
della mensa scolastica e si impegna annualmente a corrispondere alla GN il 50% delle CP_1 spese dalla stessa sostenute per l'acquisto dell'abbigliamento relativo ai cambi di stagione nei limiti massimi della somma annuale complessiva di € 300,00 (per entrambi i figli); tali spese dovranno essere comunque sempre essere opportunamente comprovate con i rispettivi giustificativi di spesa.
DA' ATTO che l'Assegno unico verrà percepito integralmente dalla GN , Controparte_1
quale genitore collocatario.
DA' ATTO che i genitori si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo per i minori del passaporto e/o documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 29124/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Susa, 56 Parte_1 C.F._1
Torino presso lo studio dell'avv. SAVIO ERIKA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in Piazza Controparte_1 C.F._2 Caduti per la Libertà e l'Indipendenza n.3, Moncalieri presso lo studio dell'avv. FICINI STEFANO ALESSANDRO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 05/06/2025 per parte e del 06/06/2025 per parte . Pt_1 CP_1
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e ono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 12/12/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, disponendo che i medesimi Per_1 Per_2
mantengano residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre corrente in Grugliasco (TO) –
10095, Via Sabaudia n. 156, int. 3, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa tenere seco i minori, salvo diverso accordo tra le parti, con la seguente calendarizzazione: fine settimana: il padre potrà tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica sera ore 21,30; giorni infrasettimanali: nelle settimane con week-end di pertoccanza paterna un pomeriggio infrasettimanale, che salvo diverso accordo si indica nella giornata del mercoledì, dall'uscita della scuola (o in assenza di scuola dalle ore 16,30) e sino alle ore 21,30; nelle settimane con week-end di pertoccanza materna, due pomeriggi infrasettimanali, che salvo diverso accordo si indicano nella giornata del martedì e giovedì, dall'uscita della scuola (o in assenza di scuola dalle ore 16,30) e sino alle ore 21,30; vacanze estive (nei mesi di luglio e/o agosto): il padre terrà con sé i figli minori due settimane, che valutato il gradimento dei minori potranno essere anche consecutive, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno;
in difetto di accordo il padre terrà con sé i minori i primi quindici giorni di agosto (dal 01 mattino al 15/8 sera) negli anni dispari e gli ultimi quindici giorni di agosto (dal 15/8 sera al 31/8 sera) negli anni pari.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare il luogo di soggiorno e fornire i recapiti telefonici di contatto.
Vacanze di Natale: ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore e il 25 e 26 dicembre (dalle ore
10,00 del 24/12 alle ore 10,00 del 25/12 e dalle ore 10,00 del 25/12 alle ore 21,30 del 26/12) con l'altro; sempre ad anni alterni il 31 Dicembre e il giorno 01 Gennaio (dalle ore 10,00 del 31/12 alle ore 21,30 del giorno 01 gennaio) con un genitore ed il giorno 6 Gennaio (dalle ore 10,00 alle ore
21,30) con l'altro; gli altri giorni seguiranno la normale calendarizzazione.
Vacanze di Pasqua (da intendersi il giorno di Pasqua e di Pasquetta): verranno trascorse dal genitore a cui è di pertoccanza il week-end di festività; per tutte le altre festività: varrà il criterio dell'alternanza.
Qualora la festività sia unita ad un fine settimana (ovvero preceda o segua il fine settimana di spettanza di uno dei genitori), essa verrà trascorsa con il genitore a cui spetta tenere i figli minori per il fine settimana.
DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Ciascun genitore provvederà alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé, le seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che i medesimi si troveranno ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarli agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovranno sottoporsi.
DISPONE che il padre provvederà al mantenimento dei figli quando questi si troveranno presso di lui.
DISPONE che il signor corrisponda alla GN , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), che comprende quota parte vitto, concorso spese casa e utenze, abbigliamento ordinario, spese di cancelleria corrente, medicinali da banco, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie, concordate e tutte necessariamente documentate, così come indicato nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del
Tribunale di Torino del 15/3/2016, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e che quivi viene parzialmente trascritto: - sono da intendersi spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso sede universitaria;
- sono da intendersi spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, ma che in ogni caso devono essere documentate: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad ogni inizio anno scolastico riferito al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico;
- sono da intendersi spese extra-scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo, ma che in ogni caso devono essere documentate: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario, spese per la patente;
- sono da intendersi spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo e che devono essere documentate: corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature oltre ad uno all'anno, spese di custodia e baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, centri ricreativi estivi e gruppi estivi, soggiorni estivi, di studio, sportivi o stage sportivi, spese per acquisto mezzi di locomozione;
- sono da intendersi spese medico-sanitarie che NON richiedono il preventivo accordo, ma che in ogni caso devono essere documentate (con indicazione della prescrizione medica e della ricevuta/scontrino con indicazione del codice fiscale del minore): spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra e/o dal medico di base, tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Sarà onere del genitore anticipatario della spesa trasmettere all'altro genitore entro il 30 di ogni mese copia dei giustificativi delle spese affinché l'altro genitore possa rifondere le spese entro il 15 del mese successivo.
Qualora il singolo capitolo di spesa (medica /scolastica, ecc) sia superiore ad € 500,00 al fine di evitare di onerare il genitore collocatario di anticipare integralmente tale importo sarà onere del genitore convivente con il minore comunicare l'importo di spesa mediante raccomandata a.r. e entro il termine di 10 giorni dalla ricezione sarà onere del genitore non collocatario mettere a disposizione la sua quota del 50%.
DA' ATTO che le parti concordano espressamente che il signor corrisponderà il 50% Parte_1
della mensa scolastica e si impegna annualmente a corrispondere alla GN il 50% delle CP_1 spese dalla stessa sostenute per l'acquisto dell'abbigliamento relativo ai cambi di stagione nei limiti massimi della somma annuale complessiva di € 300,00 (per entrambi i figli); tali spese dovranno essere comunque sempre essere opportunamente comprovate con i rispettivi giustificativi di spesa.
DA' ATTO che l'Assegno unico verrà percepito integralmente dalla GN , Controparte_1
quale genitore collocatario.
DA' ATTO che i genitori si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo per i minori del passaporto e/o documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/06/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.