Ordinanza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
3920 - 1 /2025
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Lavoro
Il giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza dell'11.04.25, assunta nella controversa tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , rappresentati e difesi come in atti,
[...] Controparte_1
e
, rappresentata e difesa come in atti, CP_2
fa presente quanto segue.
Parti ricorrenti hanno adito questo Tribunale chiedendo di:
- disporre l'immediata sospensione degli atti impugnati [nota prot. n. 0013504 del
24 gennaio 2025, avente ad oggetto "Situazione Pronto Soccorso” emessa nei confronti di tutti i ricorrenti, nonché della disposizione di servizio prot. n.
0032933 del 21 febbraio 2025, a firma del Direttore Medico DMPO del P.O. di
Copertino, Dr. ] per le ragioni meglio indicate nel presente atto, Per_1
adottando, in ogni caso, ogni atto ritenuto utile al fine di garantire il diritto dei ricorrenti ad essere adibiti esclusivamente alle mansioni tipiche del loro profilo
specialistico di appartenenza.
In punto di fatto hanno rappresentato:
- sono tutti Dirigenti Medici in servizio presso l'Unità Operativa di Geriatria e di
Medicina Interna del P.O. di Copertino, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato;
- con nota prot. n. 0013504 del 24 gennaio 2025, avente ad oggetto: "Situazione
Pronto Soccorso" ed indirizzata ai Dirigenti Medici delle UU.OO di Medicina
Interna, Geriatria, Chirurgia Generale e Cardiologia, nel richiamare, appunto, la “grave carenza di personale medico strutturatasi presso il Pronto Soccorso”, la Direzione del predetto nosocomio ha stabilito autoritativamente che “tutte le
1
Medicina Interna) debbano contribuire nello spirito di una reciproca, fattiva collaborazione. Per tali motivi questa Direzione, in accordo con il Sig. Direttore
Generale, ha programmato l'emissione di ordini di servizio, della durata non superiore a trenta giorni, che coinvolgeranno, a rotazione, tutti i Dirigenti
Medici inquadrati presso codeste UU.OO. di discipline affini e/o equipollenti”
(DOC.7);
- All'indomani della comunicazione di tale provvedimento, stante la gravità ed evidente illegittimità dello stesso sotto molteplici profili, con distinti atti del 28
gennaio 2025, 10 e 11 febbraio 2025, i ricorrenti, per il tramite degli scriventi procuratori, invitavano la Direzione Generale dell' a voler desistere Parte_6
dall'annunciata adozione degli imminenti ordini di servizio (DOCC. 8, 8A e 8B);
- Tali diffide, tuttavia, non solo rimanevano prive di riscontro, ma anzi, in esecuzione del citato provvedimento, con disposizione di servizio prot. n.
0032933 del 21 febbraio 2025, a firma del Direttore Medico DMPO del P.O. di
Copertino, Dr. la Dott.ssa veniva Per_1 Parte_2
temporaneamente assegnata, per 30 giorni, a far data dal 1/3/2025 al
30/03/2025, presso la U.O.S.V.D. Pronto Soccorso del PO di Copertino (DOC.
9);
- La Dott.ssa , una volta ricevuta tale disposizione di servizio, inviava Pt_2
Con un'ulteriore nota, per il tramite del suo procuratore, in data 26/02/2025, all resistente…
- l'Azienda datoriale non ha dato alcun riscontro, cosicché la Dott.ssa si è Pt_2
vista costretta, a partire dal 1° marzo 2025, a prendere servizio presso il Pronto
soccorso di Copertino con tutti i rischi (a suo esclusivo carico) derivanti da tale illogica scelta dell' . Parte_7
Hanno contestato l'illegittimità dei provvedimenti in quanto violerebbe l'art. 97 della Costituzione, la legge n. 24/2017, l'art. 19 comma 3 e ss del CCNL Area
Sanità del 23/01/2024 e l'art. 16 comma 3 del CCNL Integrativo del 10/02/2004, del
CCNL Area della Dirigenza.
In merito al periculum in mora (fumus boni iuris assorbito nell'esposizione in diritto) hanno precisato una esposizione al “pericolo di un indubitabile pregiudizio
2 grave ed irreparabile derivante dalla perdurante durata dei provvedimenti impugnati”.
nel costituirsi, ha contestato la sussistenza dei suddetti requisiti Parte_6
cautelari. In particolare, con riferimento al periculum in mora ha ribadito la mancanza di un danno allegato e provato nonché carente sotto il profilo della gravità
e irreparabilità per necessario collegamento con diritti di natura assoluta e non ricollegabili ad “eventi futuri solo potenzialmente problematici”, non potendo configurare neanche un pregiudizio “concreto, imminente e irreparabile”.
***
La normativa di riferimento è da ravvisarvi nell'istituto della mobilità interna d'urgenza, fatto non contestato, nella specie l'art. 16 del CCNL integrativo richiamato.
Preliminarmente alla analisi di tale disciplina, si ritiene tuttavia infondata la invocata tutela cautelare per difetto di periculum in mora. Invero viene meno ogni interesse delle parti a richiedere una sospensione dei provvedimenti citati alla luce del fatto
Parte che Le ha definito il reclutamento di personale medico in quiescenza da assegnare al Pronto Soccorso di Copertino, nel numero di tre medici (cfr. pag. 15 costituzione resistente), per cui l'azienda resistente non avrà verosimilmente necessità di dare seguito alla disposizione del 24.01.25, ciò facendo venir meno l'imminenza e l'attualità del pregiudizio invocato.
Tale circostanza, non apparsa contestata neanche dalle parti ricorrenti, assorbe tutte le altre questioni e rimette le parti al già fissato merito, per il quale si rende necessario disporne anticipazione. Infatti, è anche emerso in sede di discussione che interesse delle parti è l'accertamento della non legittimità della condotta e la necessità di tale accertamento risiede nella potenziale reiterazione di tale condotta.
Orbene, va precisato che lo strumento cautelare ha fondamenti ben precisi e che –
per quanto forte sia l'interesse delle parti – non può il requisito del pericolo essere degradato sino a ricomprendervi un timore, eventuale, di future violazioni della norma pattizia.
3 Pertanto, non sussiste un periculum in mora rilevante ai sensi dell'art. 700 cpc;
tuttavia, alla luce dell'interesse dimostrato dalle parti all'accertamento del diritto volto ad una definizione nel merito della controversia e di una necessaria esigenza di certezza del diritto, si ritiene di poter disporre anticipazione della già fissata udienza di merito al 20/06/2025.
Pqm
rigetta per quanto in motivazione la domanda cautelare.
Dispone anticipazione della già fissata udienza di merito al 20/06/2025.
Spese al merito.
Si comunichi.
Lecce, 14/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
4