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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/12/2024, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2707/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Dino Caudullo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.7.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e rappresentava di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici dal
2017/2018 al 2020/2021 in qualità di docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato deducendo di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
1 formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per
l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le CP_2 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 di complessivi € 2000 [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 e aderendo alla domanda attorea in relazione alle annualità per le quali non era maturata la prescrizione del diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 3.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
2 scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente immesso in ruolo dal giorno 01/09/2021 - è stato (anche) destinatario di incarichi annuali o fino al termine delle attività scolastiche (ossia sino al 30
3 giugno), deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua.
Deve, tuttavia, precisarsi che il diritto qui azionato non può essere riconosciuto in relazione a tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
Ed invero, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto sollevata dal CP_1 convenuto, cui aderisce peraltro anche parte ricorrente con note scritte depositate in data 30.9.2024, coglie nel segno poiché in tali annualità gli incarichi a termine sono stati conferiti, rispettivamente, il 30.10.2017 per l'anno scolastico 2017/2018 ed il 01.10.2018 per l'anno scolastico 2018/2019
(cfr. stato matricolare e contratti in atti) sicchè alla data del ricorso (depositato il 9.7.2024) il termine quinquennale era ormai spirato, non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione.
Il diritto fatto valere può, conclusivamente, essere riconosciuto soltanto con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a provvedere in tal senso;
compensa le spese di Controparte_1 lite.
Così deciso in Cosenza, 3 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2707/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Dino Caudullo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.7.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e rappresentava di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici dal
2017/2018 al 2020/2021 in qualità di docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato deducendo di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
1 formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per
l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le CP_2 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 di complessivi € 2000 [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 e aderendo alla domanda attorea in relazione alle annualità per le quali non era maturata la prescrizione del diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 3.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
2 scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente immesso in ruolo dal giorno 01/09/2021 - è stato (anche) destinatario di incarichi annuali o fino al termine delle attività scolastiche (ossia sino al 30
3 giugno), deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua.
Deve, tuttavia, precisarsi che il diritto qui azionato non può essere riconosciuto in relazione a tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
Ed invero, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto sollevata dal CP_1 convenuto, cui aderisce peraltro anche parte ricorrente con note scritte depositate in data 30.9.2024, coglie nel segno poiché in tali annualità gli incarichi a termine sono stati conferiti, rispettivamente, il 30.10.2017 per l'anno scolastico 2017/2018 ed il 01.10.2018 per l'anno scolastico 2018/2019
(cfr. stato matricolare e contratti in atti) sicchè alla data del ricorso (depositato il 9.7.2024) il termine quinquennale era ormai spirato, non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione.
Il diritto fatto valere può, conclusivamente, essere riconosciuto soltanto con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a provvedere in tal senso;
compensa le spese di Controparte_1 lite.
Così deciso in Cosenza, 3 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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