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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1397/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ANTICHI ALESSANDRO Parte_1 CodiceFiscale_1 e dell'Avv. ANTICHI GIOVANNI NICCOLÒ
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. COroparte_1 P.IVA_1 CONTENTO ROBERTA (CF ) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 377/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 07/05/2021
CONCLUSIONI
In data 2-15.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, giudice unico in funzione monocratica dott.ssa Emilia Grasso, n. 377/2021 del 07.05.2021, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 10.05.2021, notificata il 28.06.2021, pronunziata nella causa civile iscritta al n. 2151/2019 R.G., in accoglimento dell'appello proposto dal sig. , così provvedere: - dichiarare che il diritto di Pt_1 credito portato dalla bolletta n. 2018/0539307 emessa da in data 15^ ottobre 2018 CP_1 a titolo di conguaglio consumi dal 22^ gennaio 2002 al 19 settembre 2018 per la fornitura n.
pagina 1 di 12 2775186 per l'importo di Euro 15.498,74= è prescritto per il periodo compreso tra il 22.01.2002 e il 19.09.2013 con conseguente debenza della minor somma di Euro 2.731,10= a titolo di conguaglio per il periodo 20.09.2013– 19.09.2018; - in ogni caso, condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire tutti gli importi nelle more di questo giudizio versati dal sig. . Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati;
2) Rigettare comunque nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Livorno n. 377/2021 del 07.05.2021; 3) In via istruttoria ammettere le prove orali richieste nelle memorie istruttorie ex art. 183 6° comma N. 2 e 3 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, (di seguito anche solo COroparte_1 CO
“ ), proponendo gravame avverso la sentenza n. 377/2021, emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 07/05/2021, che aveva rigettato la domanda proposta dal medesimo e, in Pt_1 CO parziale accoglimento della riconvenzionale formulata da lo aveva condannato al pagamento della somma di € 8.739,45, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
aveva, inoltre, compensato per ½ le spese di lite, ponendo il rimanente ½ a carico del . Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado. CO 1.1. – aveva convenuto in giudizio , premettendo in fatto: Parte_1
-) che, a fine 2018, gli era stata recapitata la bolletta n. 2018/0539307, emessa da CP_1 in data 15 ottobre 2018, a titolo di conguaglio dei consumi d'acqua dal 22 gennaio 2002 al 19 settembre 2018, per l'importo di € 15.498,74;
-) che tale richiesta di pagamento era stata contestata prontamente dal medesimo il Pt_1 quale aveva introdotto il procedimento obbligatorio di conciliazione dinanzi all'ARERA, nell'ambito del quale le parti, di comune accordo, aveva deciso di sottoporre a verifica il contatore;
-) all'esito di tali operazioni, era stato appurato che il predetto contatore presentava dei CO malfunzionamenti, ragion per cui ne aveva disposto la sostituzione, procedendo, altresì, ad emettere bolletta di conguaglio sulla media ponderata dei consumi, per complessivi € 8.739,45;
-) il aveva preso atto della circostanza e si era reso disponibile a versare la quota dei Pt_1 CO consumi, per come calcolata da tenuto conto dell'intervenuta prescrizione di alcune annualità; CO
-) la proposta era stata rifiutata da , il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
Ciò premesso, l'attore, in punto di diritto, rilevava che: pagina 2 di 12 -) in forza dell'art. 1, comma 4, della l.n. 205/2017, il diritto del fornitore al corrispettivo si prescriveva in due anni, laddove la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non fosse dipesa da responsabilità dell'utente, altrimenti in cinque anni;
-) nella specie, la mancata rilevazione dei dati di consumo per il periodo 22.1.2002-19.9.2018 non CO dipendeva da responsabilità dell'attore, bensì era imputabile esclusivamente ad , che avrebbe potuto attivare i rilevatori di misurazione in telecontrollo ovvero accedere al contatore (peraltro riconosciuto come non funzionante dalla medesima azienda) per procedere alla sua lettura;
-) pertanto, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione di una parte del credito, l'importo ancora dovuto era pari ad € 1.092,43, a titolo di conguaglio per il periodo 20.9.2016-19.9.2018. CO Concludeva, quindi, chiedendo di accertare che il credito vantato da si era prescritto per il periodo compreso tra il 22.1.2002 ed il 19.9.2016 e si era estinto per il pagamento della minor somma di € 1.092,43, che veniva offerta banco iudicis. CO 1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda avversaria;
in particolare, la convenuta rilevava: i) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dal momento che la stessa decorreva dall'emissione della fattura di conguaglio e non già dalla data del consumo dell'acqua (ex artt. 1562 e 2935 c.c.); ii) che essa si era trovata nell'impossibilità di far valere prima il suo diritto, stante l'inaccessibilità del contatore per fatto dell'utente (essendo lo stesso stato occultato alla vista perché ricoperto da terra e detriti), con conseguente violazione degli obblighi di cui agli artt. 24, 25 e 27 del regolamento di somministrazione del servizio idrico integrato;
iii) peraltro, il non aveva mai eseguito CP_2
l'autolettura del contatore, nonostante i numerosi inviti ad esso indirizzati;
iv) in ogni caso,
l'esecuzione di pagamenti parziali in acconto aveva interrotto il decorso della prescrizione ex art. 2944 c.c.; v) inoltre, tutte le bollette contenevano il seguente avviso: “la informiamo che l'ultima lettura rilevata è 1.463 del 22/01/2002, La invitiamo a fornire il dato aggiornato utilizzando il servizio ASATEL n°800.445691 con il codice 27751866”, con la specificazione “Dettaglio fattura fornitura servizi idrici: Acconto consumi”, di talché il era sicuramente consapevole del Pt_1 fatto che le bollette ricevute erano in acconto dei maggiori consumi;
vi) infine, il termine di prescrizione biennale non era applicabile, in quanto la l.n. 205/2017 valeva solo per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, mentre quella in questione era stata emessa in data anteriore.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di un importo superiore a quello di € 8.739,45, deducendo un uso non domestico della fornitura idrica, considerato che presso l'utenza risultava esservi non solo la residenza dell'attore, bensì anche la sede di una società con attività di pesca nonché quella di un ristorante. pagina 3 di 12 1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l'eccezione di prescrizione biennale non era fondata, dal momento che l'art. 1, commi 5 e 10, della l. n. 205/2017, stabiliva che la stessa si applicava soltanto alle fatture la cui scadenza era successiva al 1° gennaio 2020;
-) nella specie, invece, le fatture relative alla somministrazione d'acqua in questione erano state emesse in epoca antecedente e, in particolare, nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2002 e il 19 settembre 2018, di talché il termine di prescrizione era quello quinquennale ex art. 2948, comma
1, n.
4. c.c.;
-) ora, il decorso della prescrizione risultava interrotto per effetto dei pagamenti in acconto eseguiti dal , il quale, in tal modo, aveva tenuto un comportamento incompatibile con la Pt_1 CO volontà di disconoscere il credito vantato da essendo consapevole del fatto che il pagamento delle singole fatture emesse in acconto non estingueva il debito maturato nei confronti della sua controparte;
-) inoltre, l'attore aveva il dovere di controllare periodicamente il contatore, ai sensi del regolamento di somministrazione del servizio idrico integrato, e, pertanto, di verificare la CO corrispondenza dei consumi stimati da con quelli registrati, anche al fine di segnalare guasti o anomalie nella registrazione dei consumi;
-) pertanto, non era credibile l'affermazione del secondo cui egli era convinto che i Pt_1 pagamenti delle singole fatture fossero a saldo, anche perché su ciascuna di essa era riportata la dicitura “in acconto”;
-) d'altra parte, la società convenuta aveva anche fornito la prova della non accessibilità del contatore, in quanto dalla documentazione fotografica versata in atti si evinceva che lo stesso, benché collocato sulla pubblica via, era coperto da terra e detriti, così da essere occultato alla vista e non accessibile, in violazione dell'obbligo a carico dell'utente di “mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua” (ex art. 24 del regolamento citato);
-) quindi, la domanda riconvenzionale, nella parte in cui era volta ad ottenere la condanna del Pt_1 al pagamento della somma di € 8.739,45, doveva essere accolta, mentre andava respinta
[...] nella parte in cui era diretta ad ottenere il pagamento di una somma superiore, sul presupposto dell'uso non domestico della fornitura, in quanto non provata.
In ragione della reciproca soccombenza, ricorrevano i presupposti per la compensazione per ½ delle spese di lite che, per il restante ½, andavano poste a carico del . Pt_1
2 – Il giudizio di secondo grado. pagina 4 di 12 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione gravata per aver rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, non avendo il primo giudice considerato che, al momento della ricezione della bolletta, erano trascorsi oltre cinque anni da quando il diritto poteva essere fatto CO valere dall la quale, in tale lasso di tempo, ben avrebbe potuto procedere alla lettura del contatore.
Ciò anche in conformità ai principi rinvenibili nella Legge 27dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di
Bilancio 2018), che aveva ridotto a due anni il termine di prescrizione dei crediti relativi ai contratti per la fornitura dei servizi elettrici e gas nonché per la fornitura dei servizi idrici (con riferimento alle fatture la cui scadenza era successiva al 1° gennaio 2020), nonché tenuto conto delle deliberazioni dell'ARERA 97/2018 e 264/2018, secondo cui “la facoltà di eccepire la prescrizione del diritto al corrispettivo, che decorre dal momento del consumo, deve essere riconosciuta ai clienti finali, purché non responsabili del ritardo” (cfr. atto di appello, pag. 6).
2) Con il secondo, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il pagamento delle fatture emesse in acconto costituisse atto idoneo all'interruzione della prescrizione.
Invero, il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che, secondo la disciplina della somministrazione, ogni prestazione di fornitura idrica era distinta ed autonoma dalle altre, con la conseguenza che le bollette dovevano essere “notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio cui i crediti specificamente si riferiscono, anche alfine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi
a periodi di consumo pluriennale” (cfr. atto di appello, pag. 8).
In ogni caso, in mancanza di un manifesto ed inequivoco riconoscimento del debito da parte dell'utente, il pagamento delle fatture in acconto non poteva essere considerato come un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, anche perché il era convinto che il pagamento Pt_1 delle bollette avvenisse a saldo dei consumi.
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che il contatore fosse CO inaccessibile al personale di stante anche la mancata produzione in giudizio di eventuali verbali relativi all'effettuazione di tentativi di lettura dei consumi.
Del resto, il contatore si trovava sul ciglio di una strada vicinale di uso pubblico, all'interno di apposito alloggio, facilmente visibile nonché liberamente accessibile ed ispezionabile.
pagina 5 di 12 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi COroparte_1 in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 11.1.2023, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.5. – Indi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 2-15.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare
3.1. – È da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del
18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Vanno, poi, disattese le istanze istruttorie reiterate dall'appellata (mediante il mero rinvio a quelle formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), essendosi la parte limitata unicamente a riproporle in questo grado, senza allegare alcunché in punto di loro decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566). pagina 6 di 12 Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Deve, in ordine logico, essere affrontato il terzo motivo di appello.
4.1.1. – In primo luogo, ribadendo quanto già esposto al § 3.1., giova considerare che la censura in disamina, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, non può essere CO considerata generica, avendo il evidenziato come non avesse dimostrato “di essere Pt_1 stata impossibilitata ad eseguire le letture per colpa della comparente” e come fosse “pacifico e non contestato che il contatore sia collocato in una strada vicinale di uso pubblico (art. 2, 7 comma, d.lgs. n. 285/1992), in Località Vignale 18 (Piombino), sul ciglio della stessa, all'interno del suo apposito alloggio (piano strada) visibile ad occhio nudo, liberamente accessibile ed ispezionabile”, soggiungendo “il fatto che il tombino di alloggiamento fosse ricoperto di terra non è veritiero poiché sono le stesse fotografie prodotte in atti a smentirlo e comunque non è tale da inficiare il concetto di accessibilità (che è limitato solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il contatore si trovi in proprietà privata)” (cfr. atto di appello, pag. 10-11).
La doglianza, quindi, investe specificamente i passaggi del percorso argomentativo del tribunale, anche con riferimento alla valutazione del materiale probatorio fatta dal primo giudice, esprimendo le relative ragioni di dissenso, sicché è dotata di un contenuto sufficientemente critico che consente di contrapporre un ragionamento alternativo a quello esposto in sentenza.
4.1.2. – Ciò posto, il motivo è fondato.
4.1.2.a. – La decisione impugnata, infatti, non è meritevole di condivisione nella parte in cui ha CO ritenuto che avesse fornito la prova “della non accessibilità del contatore, desumendosi dalle fotografie prodotte in atti, ed in particolare dalla prima delle fotografie prodotte sub 2), che il contatore, benchè collocato sulla pubblica via, era coperto da terra e detriti e di fatto occultato alla vista e non accessibile, e ciò in violazione dell'obbligo a carico dell'utente di “mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua” (art.
24 del regolamento citato)” (cfr. pag. 4-5).
In realtà, non è stato in alcun modo allegato quando la fotografia, a cui fa il riferimento il primo giudice (e che ritrae l'alloggiamento del contatore, collocato al di sotto del piano stradale, appena visibile perché coperto da terriccio e detriti), sia stata scattata, né è possibile risalire alla sua datazione in altro modo.
Sul punto, non rileva che tale fotografia non sia stata contestata, in quanto: “il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove
pagina 7 di 12 assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (cfr. Cass. civ., n. 17261/2025).
Ne consegue che non si può ritenere che tale situazione si sia protratta, ininterrottamente, per CO tutto l'arco temporale (2002-2018) cui si riferiscono le fatture azionate da così da impedire al suo personale di procedere alla rilevazione dei consumi e perciò inibendo il decorso della prescrizione (ex art. 2935 c.c. onde “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”).
4.1.2.b. – Né è stato provato che sia stato il ad “occultare” il contatore al fine di non Pt_1 CO consentire l'accertamento del suo debito, anche perché non risulta che, nel corso degli anni, gli abbia mai richiesto informazioni circa la sua collocazione.
Al riguardo, come condivisibilmente osservato dall'appellante, si presenta significativa la mancata produzione, da parte della società appellata, dei verbali relativi ad eventuali sopralluoghi del suo personale per eseguire la lettura del contatore. CO Senza pretermettere che è davvero arduo immaginare che non fosse al corrente dell'ubicazione del contatore, giacché la sua installazione rientrava nella propria sfera di competenza, stante quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del regolamento di somministrazione del servizio idrico integrato (secondo cui “i contatori sono forniti ed installati esclusivamente da restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall'Azienda in CP_1 relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario”).
In proposito, è emblematico che il comma 9 della menzionata disposizione si limiti a prevedere l'obbligo dell'utente di “mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua”, e non già anche di rendere tali alloggiamenti “visibili”, proprio CO perché non può non essere a conoscenza del loro posizionamento.
Inoltre, è pacifico che il contatore fosse stato installato sul ciglio di una strada vicinale ad uso pubblico, con la conseguenza che lo stesso era liberamente accessibile da parte del personale di CO e non necessitava di alcuna autorizzazione da parte del . Pt_1 CO Quindi, non conferente è il riferimento, da parte della difesa di né al principio di buona fede contrattuale né all'ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.
4.2. – Vanno, a questo punto, esaminati il primo ed il secondo motivo di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.2.1. – Orbene, è senz'altro pertinente l'arresto giurisprudenziale, citato dall'appellante, secondo cui “il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" pagina 8 di 12 di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale” (cfr. Cass. civ., n. 1442/2015).
Si tratta, dunque, di stabilire se la prescrizione quinquennale sia, nella specie, maturata, non investendo l'appello la decisione di primo grado nella parte in cui ha correttamente escluso l'applicabilità della prescrizione biennale di cui alla l.n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
Al riguardo, il tribunale, nel recepire le argomentazioni difensive dell'originaria convenuta, ha CO ritenuto che il pagando le bollette “in acconto” emesse da avrebbe tenuto un Pt_1
“comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa” della società somministratrice di acqua, in quanto “consapevole del fatto che il pagamento delle singole fatture emesse in acconto non estingueva il debito maturato nei confronti della controparte”; inoltre, secondo il primo giudice, “l'attore aveva invero il dovere di controllare periodicamente il contatore, ai sensi del regolamento citato, e pertanto di verificare la corrispondenza dei consumi stimati da CO
con quelli registrati, anche al fine di segnalare guasti o anomalie nella registrazione dei consumi” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).
Si dissente.
4.2.1.a. – Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di
"parzialità" riscontrabile” (cfr. Cass. civ., n. 4324/2010).
Nella specie, il comportamento del debitore non può ritenersi “obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, per la valenza non univoca della dicitura
“acconto consumi” apposte sulle fatture, le quali contenevano anche l'avviso “Modalità di fatturazione: La fatturazione è effettuata, di norma, con periodicità trimestrale, la Società potrà emettere, tra una lettura effettiva e l'altra, fatture di acconto determinate sulla base dei consumi storici del Cliente relativi all'ultimo anno, o in mancanza di tali dati, sulla base dei consumi medi attribuibili alla tipologia contrattuale di appartenenza. Gli importi calcolati in acconto verranno detratti dalla successiva fattura di conguaglio”.
Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del regolamento di somministrazione, secondo cui:
“la fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di pagina 9 di 12 riferimento, determinati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale validata dal gestore, oppure sulla base di consumi stimati”. CO Pertanto, in mancanza sia della lettura di che dell'autolettura da parte del cliente, la fattura, in quanto basata sui consumi stimati, era in acconto solo di un eventuale maggiore consumo di cui, al momento della sua emissione, non si aveva alcuna contezza.
Va da sé che la fattura a conguaglio ben poteva essere di importo negativo, nel caso in cui il consumo effettivo fosse stato inferiore a quello stimato.
Quindi, viene meno il primo presupposto del ragionamento del tribunale secondo cui il Pt_1 sarebbe stato “consapevole del fatto che il pagamento delle singole fatture emesse in acconto non estingueva il debito maturato nei confronti della controparte”, giacché, in mancanza della rilevazione effettiva del consumo, egli ben poteva confidare, con il pagamento delle fatture che nel corso degli anni gli sono state recapitate, di estinguere, di volta in volta, il suo debito.
4.2.1.b. – Si tratta, a questo punto, di stabilire se il avesse però l'obbligo di eseguire Pt_1
l'autolettura dei consumi.
Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nessuna disposizione del regolamento di somministrazione prevede l'obbligo del cliente di eseguire l'autolettura.
Difatti, il primo giudice si è limitato solo ad affermare che “l'attore aveva invero il dovere di controllare periodicamente il contatore, ai sensi del regolamento citato” senza, tuttavia, indicare quali norme del suddetto regolamento prevedessero tale obbligo.
In proposito, non pertinente si presenta il riferimento, da parte dell'appellata, all'art. 27 del regolamento, in quanto esso, rubricato “manutenzione del contatore”, sancisce il “dovere dell'utente di verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie”.
Pertanto, l'obbligo di verificare periodicamente il contatore è imposto al fine di segnalare eventuali suoi malfunzionamenti ma non per comunicare l'autolettura. CO Parimenti non pertinente è il riferimento, fatto da in memoria di replica, agli art. 24 e 25 del menzionato regolamento, che disciplinano rispettivamente le diverse ipotesi della “installazione” e della “custodia” del contatore.
Ne consegue che l'autolettura costituisce una mera facoltà per il cliente, dal cui mancato esercizio non possono derivare, per lo stesso, conseguenze pregiudizievoli.
Del resto, l'art. 37, comma 2, del regolamento stabilisce: “nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità: a) dati di lettura;
b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura;
c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati”.
pagina 10 di 12 Perciò, in mancanza della lettura del contatore da parte del gestore (che, alla stregua della citata disposizione, costituisce il primo strumento di rilevazione dei consumi), il cliente non può ritenersi gravato dell'obbligo di procedere, a sua volta, all'autolettura, dal momento che la disposizione in CO parola ha valenza impositiva esclusivamente nei confronti di (“il gestore è tenuto…”).
Non a caso, infatti, le fatture per cui è causa contengono solo l'invito ad eseguire l'autolettura (“la informiamo che l'ultima lettura rilevata è 1.463 del 22/01/2002, La invitiamo a fornire il dato aggiornato utilizzando il servizio ASATEL n°800.445691 con il codice 27751866”), senza alcun riferimento a presunti obblighi imposti dal regolamento di somministrazione. CO 5 – L'appello si presenta, allora, fondato, con la conseguenza che il credito di deve essere rideterminato, in assenza di contestazioni in ordine alla sua quantificazione, nella minor somma di
€ 2.731,10, a titolo di conguaglio per il periodo 20.09.2013– 19.09.2018, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale sino al saldo.
6 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, si rinvengono i presupposti per compensare integralmente le spese doppio grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c., giacché la domanda di accertamento del credito, proposta dal a seguito del rigetto Pt_1 dell'eccezione di prescrizione biennale, è stata accolta solo in parte e, corrispondentemente, la CO domanda riconvenzionale proposta da si è rivelata, in parte, fondata.
7 – Non vi è luogo a provvedere sulla domanda, proposta dall'appellante, di restituzione degli eventuali importi versati in esecuzione della sentenza impugnata, non avendo documentato i relativi esborsi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
377/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 07/05/2021, così provvede:
pagina 11 di 12 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento del minor importo di € 2.731,10, oltre interessi legali nei termini di cui Parte_1 in motivazione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1397/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ANTICHI ALESSANDRO Parte_1 CodiceFiscale_1 e dell'Avv. ANTICHI GIOVANNI NICCOLÒ
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. COroparte_1 P.IVA_1 CONTENTO ROBERTA (CF ) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 377/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 07/05/2021
CONCLUSIONI
In data 2-15.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, giudice unico in funzione monocratica dott.ssa Emilia Grasso, n. 377/2021 del 07.05.2021, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 10.05.2021, notificata il 28.06.2021, pronunziata nella causa civile iscritta al n. 2151/2019 R.G., in accoglimento dell'appello proposto dal sig. , così provvedere: - dichiarare che il diritto di Pt_1 credito portato dalla bolletta n. 2018/0539307 emessa da in data 15^ ottobre 2018 CP_1 a titolo di conguaglio consumi dal 22^ gennaio 2002 al 19 settembre 2018 per la fornitura n.
pagina 1 di 12 2775186 per l'importo di Euro 15.498,74= è prescritto per il periodo compreso tra il 22.01.2002 e il 19.09.2013 con conseguente debenza della minor somma di Euro 2.731,10= a titolo di conguaglio per il periodo 20.09.2013– 19.09.2018; - in ogni caso, condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire tutti gli importi nelle more di questo giudizio versati dal sig. . Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati;
2) Rigettare comunque nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Livorno n. 377/2021 del 07.05.2021; 3) In via istruttoria ammettere le prove orali richieste nelle memorie istruttorie ex art. 183 6° comma N. 2 e 3 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, (di seguito anche solo COroparte_1 CO
“ ), proponendo gravame avverso la sentenza n. 377/2021, emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 07/05/2021, che aveva rigettato la domanda proposta dal medesimo e, in Pt_1 CO parziale accoglimento della riconvenzionale formulata da lo aveva condannato al pagamento della somma di € 8.739,45, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
aveva, inoltre, compensato per ½ le spese di lite, ponendo il rimanente ½ a carico del . Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado. CO 1.1. – aveva convenuto in giudizio , premettendo in fatto: Parte_1
-) che, a fine 2018, gli era stata recapitata la bolletta n. 2018/0539307, emessa da CP_1 in data 15 ottobre 2018, a titolo di conguaglio dei consumi d'acqua dal 22 gennaio 2002 al 19 settembre 2018, per l'importo di € 15.498,74;
-) che tale richiesta di pagamento era stata contestata prontamente dal medesimo il Pt_1 quale aveva introdotto il procedimento obbligatorio di conciliazione dinanzi all'ARERA, nell'ambito del quale le parti, di comune accordo, aveva deciso di sottoporre a verifica il contatore;
-) all'esito di tali operazioni, era stato appurato che il predetto contatore presentava dei CO malfunzionamenti, ragion per cui ne aveva disposto la sostituzione, procedendo, altresì, ad emettere bolletta di conguaglio sulla media ponderata dei consumi, per complessivi € 8.739,45;
-) il aveva preso atto della circostanza e si era reso disponibile a versare la quota dei Pt_1 CO consumi, per come calcolata da tenuto conto dell'intervenuta prescrizione di alcune annualità; CO
-) la proposta era stata rifiutata da , il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
Ciò premesso, l'attore, in punto di diritto, rilevava che: pagina 2 di 12 -) in forza dell'art. 1, comma 4, della l.n. 205/2017, il diritto del fornitore al corrispettivo si prescriveva in due anni, laddove la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non fosse dipesa da responsabilità dell'utente, altrimenti in cinque anni;
-) nella specie, la mancata rilevazione dei dati di consumo per il periodo 22.1.2002-19.9.2018 non CO dipendeva da responsabilità dell'attore, bensì era imputabile esclusivamente ad , che avrebbe potuto attivare i rilevatori di misurazione in telecontrollo ovvero accedere al contatore (peraltro riconosciuto come non funzionante dalla medesima azienda) per procedere alla sua lettura;
-) pertanto, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione di una parte del credito, l'importo ancora dovuto era pari ad € 1.092,43, a titolo di conguaglio per il periodo 20.9.2016-19.9.2018. CO Concludeva, quindi, chiedendo di accertare che il credito vantato da si era prescritto per il periodo compreso tra il 22.1.2002 ed il 19.9.2016 e si era estinto per il pagamento della minor somma di € 1.092,43, che veniva offerta banco iudicis. CO 1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda avversaria;
in particolare, la convenuta rilevava: i) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dal momento che la stessa decorreva dall'emissione della fattura di conguaglio e non già dalla data del consumo dell'acqua (ex artt. 1562 e 2935 c.c.); ii) che essa si era trovata nell'impossibilità di far valere prima il suo diritto, stante l'inaccessibilità del contatore per fatto dell'utente (essendo lo stesso stato occultato alla vista perché ricoperto da terra e detriti), con conseguente violazione degli obblighi di cui agli artt. 24, 25 e 27 del regolamento di somministrazione del servizio idrico integrato;
iii) peraltro, il non aveva mai eseguito CP_2
l'autolettura del contatore, nonostante i numerosi inviti ad esso indirizzati;
iv) in ogni caso,
l'esecuzione di pagamenti parziali in acconto aveva interrotto il decorso della prescrizione ex art. 2944 c.c.; v) inoltre, tutte le bollette contenevano il seguente avviso: “la informiamo che l'ultima lettura rilevata è 1.463 del 22/01/2002, La invitiamo a fornire il dato aggiornato utilizzando il servizio ASATEL n°800.445691 con il codice 27751866”, con la specificazione “Dettaglio fattura fornitura servizi idrici: Acconto consumi”, di talché il era sicuramente consapevole del Pt_1 fatto che le bollette ricevute erano in acconto dei maggiori consumi;
vi) infine, il termine di prescrizione biennale non era applicabile, in quanto la l.n. 205/2017 valeva solo per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, mentre quella in questione era stata emessa in data anteriore.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di un importo superiore a quello di € 8.739,45, deducendo un uso non domestico della fornitura idrica, considerato che presso l'utenza risultava esservi non solo la residenza dell'attore, bensì anche la sede di una società con attività di pesca nonché quella di un ristorante. pagina 3 di 12 1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l'eccezione di prescrizione biennale non era fondata, dal momento che l'art. 1, commi 5 e 10, della l. n. 205/2017, stabiliva che la stessa si applicava soltanto alle fatture la cui scadenza era successiva al 1° gennaio 2020;
-) nella specie, invece, le fatture relative alla somministrazione d'acqua in questione erano state emesse in epoca antecedente e, in particolare, nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2002 e il 19 settembre 2018, di talché il termine di prescrizione era quello quinquennale ex art. 2948, comma
1, n.
4. c.c.;
-) ora, il decorso della prescrizione risultava interrotto per effetto dei pagamenti in acconto eseguiti dal , il quale, in tal modo, aveva tenuto un comportamento incompatibile con la Pt_1 CO volontà di disconoscere il credito vantato da essendo consapevole del fatto che il pagamento delle singole fatture emesse in acconto non estingueva il debito maturato nei confronti della sua controparte;
-) inoltre, l'attore aveva il dovere di controllare periodicamente il contatore, ai sensi del regolamento di somministrazione del servizio idrico integrato, e, pertanto, di verificare la CO corrispondenza dei consumi stimati da con quelli registrati, anche al fine di segnalare guasti o anomalie nella registrazione dei consumi;
-) pertanto, non era credibile l'affermazione del secondo cui egli era convinto che i Pt_1 pagamenti delle singole fatture fossero a saldo, anche perché su ciascuna di essa era riportata la dicitura “in acconto”;
-) d'altra parte, la società convenuta aveva anche fornito la prova della non accessibilità del contatore, in quanto dalla documentazione fotografica versata in atti si evinceva che lo stesso, benché collocato sulla pubblica via, era coperto da terra e detriti, così da essere occultato alla vista e non accessibile, in violazione dell'obbligo a carico dell'utente di “mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua” (ex art. 24 del regolamento citato);
-) quindi, la domanda riconvenzionale, nella parte in cui era volta ad ottenere la condanna del Pt_1 al pagamento della somma di € 8.739,45, doveva essere accolta, mentre andava respinta
[...] nella parte in cui era diretta ad ottenere il pagamento di una somma superiore, sul presupposto dell'uso non domestico della fornitura, in quanto non provata.
In ragione della reciproca soccombenza, ricorrevano i presupposti per la compensazione per ½ delle spese di lite che, per il restante ½, andavano poste a carico del . Pt_1
2 – Il giudizio di secondo grado. pagina 4 di 12 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione gravata per aver rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, non avendo il primo giudice considerato che, al momento della ricezione della bolletta, erano trascorsi oltre cinque anni da quando il diritto poteva essere fatto CO valere dall la quale, in tale lasso di tempo, ben avrebbe potuto procedere alla lettura del contatore.
Ciò anche in conformità ai principi rinvenibili nella Legge 27dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di
Bilancio 2018), che aveva ridotto a due anni il termine di prescrizione dei crediti relativi ai contratti per la fornitura dei servizi elettrici e gas nonché per la fornitura dei servizi idrici (con riferimento alle fatture la cui scadenza era successiva al 1° gennaio 2020), nonché tenuto conto delle deliberazioni dell'ARERA 97/2018 e 264/2018, secondo cui “la facoltà di eccepire la prescrizione del diritto al corrispettivo, che decorre dal momento del consumo, deve essere riconosciuta ai clienti finali, purché non responsabili del ritardo” (cfr. atto di appello, pag. 6).
2) Con il secondo, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il pagamento delle fatture emesse in acconto costituisse atto idoneo all'interruzione della prescrizione.
Invero, il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che, secondo la disciplina della somministrazione, ogni prestazione di fornitura idrica era distinta ed autonoma dalle altre, con la conseguenza che le bollette dovevano essere “notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio cui i crediti specificamente si riferiscono, anche alfine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi
a periodi di consumo pluriennale” (cfr. atto di appello, pag. 8).
In ogni caso, in mancanza di un manifesto ed inequivoco riconoscimento del debito da parte dell'utente, il pagamento delle fatture in acconto non poteva essere considerato come un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, anche perché il era convinto che il pagamento Pt_1 delle bollette avvenisse a saldo dei consumi.
3) Con il terzo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che il contatore fosse CO inaccessibile al personale di stante anche la mancata produzione in giudizio di eventuali verbali relativi all'effettuazione di tentativi di lettura dei consumi.
Del resto, il contatore si trovava sul ciglio di una strada vicinale di uso pubblico, all'interno di apposito alloggio, facilmente visibile nonché liberamente accessibile ed ispezionabile.
pagina 5 di 12 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi COroparte_1 in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 11.1.2023, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.5. – Indi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 2-15.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare
3.1. – È da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del
18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Vanno, poi, disattese le istanze istruttorie reiterate dall'appellata (mediante il mero rinvio a quelle formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), essendosi la parte limitata unicamente a riproporle in questo grado, senza allegare alcunché in punto di loro decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566). pagina 6 di 12 Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Deve, in ordine logico, essere affrontato il terzo motivo di appello.
4.1.1. – In primo luogo, ribadendo quanto già esposto al § 3.1., giova considerare che la censura in disamina, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, non può essere CO considerata generica, avendo il evidenziato come non avesse dimostrato “di essere Pt_1 stata impossibilitata ad eseguire le letture per colpa della comparente” e come fosse “pacifico e non contestato che il contatore sia collocato in una strada vicinale di uso pubblico (art. 2, 7 comma, d.lgs. n. 285/1992), in Località Vignale 18 (Piombino), sul ciglio della stessa, all'interno del suo apposito alloggio (piano strada) visibile ad occhio nudo, liberamente accessibile ed ispezionabile”, soggiungendo “il fatto che il tombino di alloggiamento fosse ricoperto di terra non è veritiero poiché sono le stesse fotografie prodotte in atti a smentirlo e comunque non è tale da inficiare il concetto di accessibilità (che è limitato solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il contatore si trovi in proprietà privata)” (cfr. atto di appello, pag. 10-11).
La doglianza, quindi, investe specificamente i passaggi del percorso argomentativo del tribunale, anche con riferimento alla valutazione del materiale probatorio fatta dal primo giudice, esprimendo le relative ragioni di dissenso, sicché è dotata di un contenuto sufficientemente critico che consente di contrapporre un ragionamento alternativo a quello esposto in sentenza.
4.1.2. – Ciò posto, il motivo è fondato.
4.1.2.a. – La decisione impugnata, infatti, non è meritevole di condivisione nella parte in cui ha CO ritenuto che avesse fornito la prova “della non accessibilità del contatore, desumendosi dalle fotografie prodotte in atti, ed in particolare dalla prima delle fotografie prodotte sub 2), che il contatore, benchè collocato sulla pubblica via, era coperto da terra e detriti e di fatto occultato alla vista e non accessibile, e ciò in violazione dell'obbligo a carico dell'utente di “mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua” (art.
24 del regolamento citato)” (cfr. pag. 4-5).
In realtà, non è stato in alcun modo allegato quando la fotografia, a cui fa il riferimento il primo giudice (e che ritrae l'alloggiamento del contatore, collocato al di sotto del piano stradale, appena visibile perché coperto da terriccio e detriti), sia stata scattata, né è possibile risalire alla sua datazione in altro modo.
Sul punto, non rileva che tale fotografia non sia stata contestata, in quanto: “il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove
pagina 7 di 12 assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (cfr. Cass. civ., n. 17261/2025).
Ne consegue che non si può ritenere che tale situazione si sia protratta, ininterrottamente, per CO tutto l'arco temporale (2002-2018) cui si riferiscono le fatture azionate da così da impedire al suo personale di procedere alla rilevazione dei consumi e perciò inibendo il decorso della prescrizione (ex art. 2935 c.c. onde “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”).
4.1.2.b. – Né è stato provato che sia stato il ad “occultare” il contatore al fine di non Pt_1 CO consentire l'accertamento del suo debito, anche perché non risulta che, nel corso degli anni, gli abbia mai richiesto informazioni circa la sua collocazione.
Al riguardo, come condivisibilmente osservato dall'appellante, si presenta significativa la mancata produzione, da parte della società appellata, dei verbali relativi ad eventuali sopralluoghi del suo personale per eseguire la lettura del contatore. CO Senza pretermettere che è davvero arduo immaginare che non fosse al corrente dell'ubicazione del contatore, giacché la sua installazione rientrava nella propria sfera di competenza, stante quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del regolamento di somministrazione del servizio idrico integrato (secondo cui “i contatori sono forniti ed installati esclusivamente da restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall'Azienda in CP_1 relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario”).
In proposito, è emblematico che il comma 9 della menzionata disposizione si limiti a prevedere l'obbligo dell'utente di “mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua”, e non già anche di rendere tali alloggiamenti “visibili”, proprio CO perché non può non essere a conoscenza del loro posizionamento.
Inoltre, è pacifico che il contatore fosse stato installato sul ciglio di una strada vicinale ad uso pubblico, con la conseguenza che lo stesso era liberamente accessibile da parte del personale di CO e non necessitava di alcuna autorizzazione da parte del . Pt_1 CO Quindi, non conferente è il riferimento, da parte della difesa di né al principio di buona fede contrattuale né all'ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.
4.2. – Vanno, a questo punto, esaminati il primo ed il secondo motivo di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.2.1. – Orbene, è senz'altro pertinente l'arresto giurisprudenziale, citato dall'appellante, secondo cui “il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" pagina 8 di 12 di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale” (cfr. Cass. civ., n. 1442/2015).
Si tratta, dunque, di stabilire se la prescrizione quinquennale sia, nella specie, maturata, non investendo l'appello la decisione di primo grado nella parte in cui ha correttamente escluso l'applicabilità della prescrizione biennale di cui alla l.n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
Al riguardo, il tribunale, nel recepire le argomentazioni difensive dell'originaria convenuta, ha CO ritenuto che il pagando le bollette “in acconto” emesse da avrebbe tenuto un Pt_1
“comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa” della società somministratrice di acqua, in quanto “consapevole del fatto che il pagamento delle singole fatture emesse in acconto non estingueva il debito maturato nei confronti della controparte”; inoltre, secondo il primo giudice, “l'attore aveva invero il dovere di controllare periodicamente il contatore, ai sensi del regolamento citato, e pertanto di verificare la corrispondenza dei consumi stimati da CO
con quelli registrati, anche al fine di segnalare guasti o anomalie nella registrazione dei consumi” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).
Si dissente.
4.2.1.a. – Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di
"parzialità" riscontrabile” (cfr. Cass. civ., n. 4324/2010).
Nella specie, il comportamento del debitore non può ritenersi “obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, per la valenza non univoca della dicitura
“acconto consumi” apposte sulle fatture, le quali contenevano anche l'avviso “Modalità di fatturazione: La fatturazione è effettuata, di norma, con periodicità trimestrale, la Società potrà emettere, tra una lettura effettiva e l'altra, fatture di acconto determinate sulla base dei consumi storici del Cliente relativi all'ultimo anno, o in mancanza di tali dati, sulla base dei consumi medi attribuibili alla tipologia contrattuale di appartenenza. Gli importi calcolati in acconto verranno detratti dalla successiva fattura di conguaglio”.
Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del regolamento di somministrazione, secondo cui:
“la fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di pagina 9 di 12 riferimento, determinati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale validata dal gestore, oppure sulla base di consumi stimati”. CO Pertanto, in mancanza sia della lettura di che dell'autolettura da parte del cliente, la fattura, in quanto basata sui consumi stimati, era in acconto solo di un eventuale maggiore consumo di cui, al momento della sua emissione, non si aveva alcuna contezza.
Va da sé che la fattura a conguaglio ben poteva essere di importo negativo, nel caso in cui il consumo effettivo fosse stato inferiore a quello stimato.
Quindi, viene meno il primo presupposto del ragionamento del tribunale secondo cui il Pt_1 sarebbe stato “consapevole del fatto che il pagamento delle singole fatture emesse in acconto non estingueva il debito maturato nei confronti della controparte”, giacché, in mancanza della rilevazione effettiva del consumo, egli ben poteva confidare, con il pagamento delle fatture che nel corso degli anni gli sono state recapitate, di estinguere, di volta in volta, il suo debito.
4.2.1.b. – Si tratta, a questo punto, di stabilire se il avesse però l'obbligo di eseguire Pt_1
l'autolettura dei consumi.
Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nessuna disposizione del regolamento di somministrazione prevede l'obbligo del cliente di eseguire l'autolettura.
Difatti, il primo giudice si è limitato solo ad affermare che “l'attore aveva invero il dovere di controllare periodicamente il contatore, ai sensi del regolamento citato” senza, tuttavia, indicare quali norme del suddetto regolamento prevedessero tale obbligo.
In proposito, non pertinente si presenta il riferimento, da parte dell'appellata, all'art. 27 del regolamento, in quanto esso, rubricato “manutenzione del contatore”, sancisce il “dovere dell'utente di verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie”.
Pertanto, l'obbligo di verificare periodicamente il contatore è imposto al fine di segnalare eventuali suoi malfunzionamenti ma non per comunicare l'autolettura. CO Parimenti non pertinente è il riferimento, fatto da in memoria di replica, agli art. 24 e 25 del menzionato regolamento, che disciplinano rispettivamente le diverse ipotesi della “installazione” e della “custodia” del contatore.
Ne consegue che l'autolettura costituisce una mera facoltà per il cliente, dal cui mancato esercizio non possono derivare, per lo stesso, conseguenze pregiudizievoli.
Del resto, l'art. 37, comma 2, del regolamento stabilisce: “nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità: a) dati di lettura;
b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura;
c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati”.
pagina 10 di 12 Perciò, in mancanza della lettura del contatore da parte del gestore (che, alla stregua della citata disposizione, costituisce il primo strumento di rilevazione dei consumi), il cliente non può ritenersi gravato dell'obbligo di procedere, a sua volta, all'autolettura, dal momento che la disposizione in CO parola ha valenza impositiva esclusivamente nei confronti di (“il gestore è tenuto…”).
Non a caso, infatti, le fatture per cui è causa contengono solo l'invito ad eseguire l'autolettura (“la informiamo che l'ultima lettura rilevata è 1.463 del 22/01/2002, La invitiamo a fornire il dato aggiornato utilizzando il servizio ASATEL n°800.445691 con il codice 27751866”), senza alcun riferimento a presunti obblighi imposti dal regolamento di somministrazione. CO 5 – L'appello si presenta, allora, fondato, con la conseguenza che il credito di deve essere rideterminato, in assenza di contestazioni in ordine alla sua quantificazione, nella minor somma di
€ 2.731,10, a titolo di conguaglio per il periodo 20.09.2013– 19.09.2018, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale sino al saldo.
6 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, si rinvengono i presupposti per compensare integralmente le spese doppio grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c., giacché la domanda di accertamento del credito, proposta dal a seguito del rigetto Pt_1 dell'eccezione di prescrizione biennale, è stata accolta solo in parte e, corrispondentemente, la CO domanda riconvenzionale proposta da si è rivelata, in parte, fondata.
7 – Non vi è luogo a provvedere sulla domanda, proposta dall'appellante, di restituzione degli eventuali importi versati in esecuzione della sentenza impugnata, non avendo documentato i relativi esborsi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
377/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 07/05/2021, così provvede:
pagina 11 di 12 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento del minor importo di € 2.731,10, oltre interessi legali nei termini di cui Parte_1 in motivazione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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