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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/05/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N.R.G. 2796/2024 avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lodovico Di Brita, giusta procura alle Parte_1
liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Basile, giusta procura alle liti in atti CP_1
ed elettivamente domiciliato come in atti;
resistente
con l'intervento delP.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.7.2024 la ricorrente, dato atto che con precedente ricorso congiunto depositato il 15.05.2020 le odierne parti in causa chiedevano al Tribunale adìto di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] Per_1
dalla loro relazione sentimentale, alle condizioni dalle medesime formalizzate;
che il Tribunale di
Nocera Inferiore, con decreto collegiale reso a conclusione del procedimento iscritto al n.r.g.v.g.
533/2020, accoglieva il ricorso alle condizioni espressamente riportate nel presente atto introduttivo;
che il resistente, nel corso del tempo, mai aveva ottemperato a quanto disposto dal Tribunale, disinteressandosi al mantenimento ed all'assistenza morale e materiale della figlia minore;
chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni di affidamento della piccola minore disponendo l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, ai sensi dell'art. Persona_2
337-quater, comma 2, c.c.. Vinte le spese di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta il resistente non si opponeva alla richiesta di affido esclusivo formulata dalla ricorrente dal momento che, già da diversi anni, il medesimo risiedeva a Cassano Spinola (AL), impossibilitato a fornire la necessaria assistenza morale e spirituale alla figlia;
che, nondimeno, per quanto concerne la corresponsione delle somme a titolo di spese straordinarie per la figlia, era sempre stato disponibile al versamento, precisando che alcuna richiesta, in tal senso, fosse mai stata formulata da controparte;
rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “chiede che il Tribunale di Nocera Inferiore, previo esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, voglia: 1) Accogliere la domanda di affidamento esclusivo della minore;
2) Fissare l'importo delle spese straordinarie.”.
Fissata l'udienza del 6.5.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, da celebratasi secondo la modalità cartolare, giusto decreto del 30.12.2024, alla predetta udienza le parti, mediante deposito telelmatico delle note di trattazione scritta, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni ed il procedimento era rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto ( Cass. civ. n. 25055/2017).
La realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invero, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso di specie, a fronte della richiesta di affido esclusivo formulata dalla ricorrente, controparte non vi si è opposto, precisando, al riguardo, che l'assenza morale e relazionale nei confronti della figlia sia dovuta alla distanza intercorrente tra il luogo di propria residenza, rispetto a quello della minore, oltre che a ragioni lavorative.
Sebbene non possa pretendersi da parte di un genitore, il quale, per motivi di lavoro, dimori fuori
Regione, di dover assicurare al figlio una costante presenza fisica, oltre che vicinanza affettiva ed un impegno accuditivo, è, nondimeno, censurabile, come nel caso di specie, l'atteggiamento, di prolungato e reiterato disinteresse manifestato dal genitore nei confronti del minore senza, al contrario, valorizzare modalità alternative di contatto e frequentazione idonee ad assicurare, in ogni caso, un effettivo legame affettivo relazionale con il proprio figlio.
Alla luce delle conclusioni rassegante dalle parti il ricorso va accolto.
Va rigettata, in quanto genericamente formulata, nè altrimenti circostanziata, la richiesta di quantificazione delle spese straordinarie formulata dal resistente.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone:
accoglie il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N.R.G. 2796/2024 avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lodovico Di Brita, giusta procura alle Parte_1
liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Basile, giusta procura alle liti in atti CP_1
ed elettivamente domiciliato come in atti;
resistente
con l'intervento delP.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.7.2024 la ricorrente, dato atto che con precedente ricorso congiunto depositato il 15.05.2020 le odierne parti in causa chiedevano al Tribunale adìto di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] Per_1
dalla loro relazione sentimentale, alle condizioni dalle medesime formalizzate;
che il Tribunale di
Nocera Inferiore, con decreto collegiale reso a conclusione del procedimento iscritto al n.r.g.v.g.
533/2020, accoglieva il ricorso alle condizioni espressamente riportate nel presente atto introduttivo;
che il resistente, nel corso del tempo, mai aveva ottemperato a quanto disposto dal Tribunale, disinteressandosi al mantenimento ed all'assistenza morale e materiale della figlia minore;
chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni di affidamento della piccola minore disponendo l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, ai sensi dell'art. Persona_2
337-quater, comma 2, c.c.. Vinte le spese di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta il resistente non si opponeva alla richiesta di affido esclusivo formulata dalla ricorrente dal momento che, già da diversi anni, il medesimo risiedeva a Cassano Spinola (AL), impossibilitato a fornire la necessaria assistenza morale e spirituale alla figlia;
che, nondimeno, per quanto concerne la corresponsione delle somme a titolo di spese straordinarie per la figlia, era sempre stato disponibile al versamento, precisando che alcuna richiesta, in tal senso, fosse mai stata formulata da controparte;
rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “chiede che il Tribunale di Nocera Inferiore, previo esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, voglia: 1) Accogliere la domanda di affidamento esclusivo della minore;
2) Fissare l'importo delle spese straordinarie.”.
Fissata l'udienza del 6.5.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, da celebratasi secondo la modalità cartolare, giusto decreto del 30.12.2024, alla predetta udienza le parti, mediante deposito telelmatico delle note di trattazione scritta, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni ed il procedimento era rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto ( Cass. civ. n. 25055/2017).
La realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invero, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso di specie, a fronte della richiesta di affido esclusivo formulata dalla ricorrente, controparte non vi si è opposto, precisando, al riguardo, che l'assenza morale e relazionale nei confronti della figlia sia dovuta alla distanza intercorrente tra il luogo di propria residenza, rispetto a quello della minore, oltre che a ragioni lavorative.
Sebbene non possa pretendersi da parte di un genitore, il quale, per motivi di lavoro, dimori fuori
Regione, di dover assicurare al figlio una costante presenza fisica, oltre che vicinanza affettiva ed un impegno accuditivo, è, nondimeno, censurabile, come nel caso di specie, l'atteggiamento, di prolungato e reiterato disinteresse manifestato dal genitore nei confronti del minore senza, al contrario, valorizzare modalità alternative di contatto e frequentazione idonee ad assicurare, in ogni caso, un effettivo legame affettivo relazionale con il proprio figlio.
Alla luce delle conclusioni rassegante dalle parti il ricorso va accolto.
Va rigettata, in quanto genericamente formulata, nè altrimenti circostanziata, la richiesta di quantificazione delle spese straordinarie formulata dal resistente.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone:
accoglie il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire