Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.5690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa CR SA Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.5690/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Flavia Lenhardy, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Cuma, n. 6;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Clemente Controparte_1 C.F._2
Crisci, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Felice a Cancello (CE), alla via
Napoli, n. 194;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25.05.2022, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) il 15.03.2003 con
, che dalla loro unione erano nate due figlie, (nata il [...]) ed Controparte_1 Per_1
(nata il [...]), e che la prosecuzione della convivenza con il resistente era Per_2 divenuta intollerabile, in conseguenza della violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri
1
Con decreto depositato in data 10.06.2022 il Presidente fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 07.12.2022, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data Controparte_1
24.11.2022 a mezzo della quale contestava le avverse pretese e chiedeva pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui alla memoria.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 07.12.2022 innanzi al Presidente, il quale, all'esito dell'audizione dei coniugi, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in atti in data
03.01.2023, qui di seguito integralmente trascritti:
2 Designato, poi, il giudice istruttore, fissava al 26.04.2023 (rinviata d'ufficio al 03.05.2023)
l'udienza di comparizione e trattazione, sostituendola ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, nelle more, il presidente, in accoglimento dell'istanza di correzione materiale dell'ordinanza presidenziale depositata da parte ricorrente, con ordinanza depositata in data 20.04.2023 disponeva la correzione del dispositivo dell'ordinanza presidenziale nel senso che “avuto riguardo agli aspetti economici, tenuto conto della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dalle parti innanzi al
Presidente, allo stato determina in complessivi euro 600,00 (300,00 euro per ciascuna figlia)
l'assegno da porre a carico del coniuge resistente in favore della ricorrente quale contributo al mantenimento delle figlie minori e di € 150,00 per il mantenimento della da Parte_1 versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente presso il domicilio della madre ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla “. Parte_1
Depositate le note scritte in sostituzione d'udienza, all'udienza del 03.05.2023 il g.i. rigettava le istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale e, vista l'istanza di parte ricorrente, riservava in decisione al collegio per la pronuncia sullo status riservandosi
3 all'esito sulle richieste ex art. 183 c.p.c.
Emessa sentenza non definitiva sullo status (sentenza n. 2805/2023) in data 04.07.2023, il collegio, con contestuale ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo, concedendo alle parti i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissava l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 02.01.2024.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del 02.01.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il g.i. disponeva, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., la comparizione personale dei coniugi per il 23.04.2024.
All'udienza che precede, il g.i., preso atto della congiunta richiesta di rinvio per valutare il bonario componimento della lite, rinviava all'udienza del 21.05.2024.
Alla predetta udienza, il g.i., stante la mancata comparizione di parte resistente per legittimo impedimento ed il dedotto fallimento dei tentativi di definizione bonaria, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il g.i., con ordinanza depositata in data
22.05.2024, formulava proposta conciliativa alle parti, rinviando all'udienza del
19.11.2024 per la comparizione personale delle parti e le determinazioni delle stesse in ordine alla proposta formulata.
All'udienza del 19.11.2024 le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal g.i. rinunciando alle ulteriori e diverse domande, ed il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c. vista la rinuncia.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, occorre in questa sede esaminare le statuizioni accessorie alla separazione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore con ordinanza depositata in data 22.05.2024, qui di seguito trascritta:
“modifica dei provvedimenti provvisori nei termini che seguono: euro 500,00 a titolo di mantenimento delle minori, nulla a titolo di assegno coniugale, conferma quanto al resto dei provvedimenti vigenti” rinunciando alle ulteriori e diverse domande (cfr. verbale d'udienza del 19.11.2024).
Le predette condizioni relative all'affidamento delle figlie ed , alla Per_1 Per_2 regolamentazione del diritto di visita del coniuge “non collocatario” ed agli obblighi di mantenimento, non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse delle minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
4 Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, in ordine alle statuizioni accessorie alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ed accettata dalle parti, come in parte motiva riportata;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti all'avv. Flavia
Lenhardy ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14.1.25
Il giudice estensore
Dott.ssa CR SA
Il presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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