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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1474 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
C.F./P. I. ), in persona del Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., (C.F. ) E Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Francesco Crispi n. C.F._2
166, presso lo studio dell'avv. Aldo Costa, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTI CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la P.IVA_2 [...] elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Controparte_3 via Nicotera n. 86, presso lo studio legale , rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Controparte_4
Larussa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA E CON (C.F. ,), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Controparte_5 P.IVA_3 mandataria la (C.F. ), rappresentata da Controparte_6 P.IVA_4
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_7 P.IVA_5
Napoli, via Francesco Crispi n. 87, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio CE e Maria IE CE, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 189/2014 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme, il 21.5.2014, depositato in data 24.5.2014 e notificato il 19.6.2014.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe proponevano opposizione avverso il d.i. del Tribunale di Lamezia Terme del 21.5.2014, n. 189/2014, emesso nei loro confronti ed in
1 favore della per il pagamento di somme derivanti da Controparte_3 rapporti di conto corrente con la della quale Controparte_8 Parte_2
e si erano costituiti fideiussori. Parte_3
Gli attori esponevano, in particolare, che il d.i. doveva essere revocato o dichiarato nullo, in primo luogo, in quanto il credito azionato non sarebbe supportato da idonea prova scritta;
in secondo luogo, in quanto le somme richieste sarebbero frutto di clausole nulle, quali quelle che impongono interessi anatocistici, interessi usurari e addebito illegittimo della c.s.m.. In terzo luogo gli attori adducevano l'illegittimità delle spese di tenuta del conto. Infine, eccepivano la nullità dei contratti di fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1938 c.c.. Sulla scorta di tali deduzioni gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione: - annullare e\o revocare il decreto ingiuntivo n. 189 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 21\24.5.2014; - accertare l'illegittimità della clausola riportata nel contratto di conto corrente per la determinazione del tasso di interesse debitore in quanto indeterminata e, per l'effetto, dichiarare illegittima e, come tale, non dovuta la somma riportata nella certificazione della banca allegata agli atti;
- all'esito dell'istruttoria, accertato l'intervenuto superamento del tasso soglia, l'errata applicazione delle commissioni di massimo scoperto, interessi, ecc. nei contestati rapporti bancari, condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli
[...] opponenti delle somme indebitamente e\o illegittimamente addebitate sul conto corrente di corrispondenza e sul rapporto di anticipo fatture nella misura risultante dalla richiesta CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio” da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario. Si costituiva in giudizio la (poi incorporata nella Controparte_3 [...]
), la quale contestava tutti i motivi di opposizione Controparte_2 ex adverso formulati, chiedendone il rigetto nel merito con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio delle spese di processo. Con ordinanza del 6.2.2015 il Tribunale concedeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla banca convenuta. Con comparsa del 18.3.2021 interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la e Controparte_5 per essa la rappresentata da quale Controparte_6 Controparte_7 cessionaria del credito oggetto di causa da parte della banca opposta, che ribadiva le conclusioni e difese rassegnate dall'istituto di credito convenuto. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso CTU contabile ed era trattenuta in decisione, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 18.11.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta con note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.), previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dato atto che con comparsa d'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., depositata in data 18.3.2021, è intervenuta in giudizio la e per essa la Controparte_5 Controparte_6
rappresentata da in qualità di cessionaria dei rapporti bancari
[...] Controparte_7 oggetto di causa, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositate dalla
[...]
[..
[...] (poi ) e Controparte_9 Controparte_2 reiterandone le richieste e domande. A seguito della allegata cessione dei rapporti bancari de quibus e del relativo credito, si è verificata una successione a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso ciò comportando, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario anche nel caso, come quello in esame, di intervento da parte di quest'ultimo. Infatti, non essendo stato formalizzato nel corso del giudizio alcun consenso delle altre parti alla estromissione del cedente, la detta estromissione non può essere attuata con la presente sentenza che, pertanto, viene pronunciata nei confronti delle parti originarie del rapporto (in caso simile v. Tribunale Catanzaro sez. II, 26/09/2023, (ud. 25/09/2023, dep. 26/09/2023), n.1520), salvo quanto si dirà infra con riguardo alla domanda riconvenzionale degli opponenti. Ciò detto in via preliminare, nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta con revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto;
inoltre va accolta pure la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito degli opponenti per le ragioni dappresso illustrate. Va rammentato brevemente, ai fini del presente giudizio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011). Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto. Deve essere ricordato, poi, che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass. 20613/2011); quindi, nella richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto opposto vi è implicita la richiesta di condanna alla somma accertata come dovuta, senza necessità per l'opposto di formulare una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria. Orbene, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006,
3 n. 2421): va anzitutto accertata, quindi, la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34). Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari (come nella fattispecie de qua), il correntista, con l'opposizione, mette in discussione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, credito che quindi va rideterminato. Particolare importanza rileva l'onere della prova gravante sull'attore, in questo caso sulla banca, attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa, mentre sarà onere della parte che eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi del proprio diritto o di fatti estintivi dell'altrui pretesa (pagamento di interessi usurari, anatocismo ecc.) dare contezza e dimostrazione di tali fatti. Pertanto, in materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato. Quando invece la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto, che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692). Quindi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal correntista la banca è tenuta a produrre in giudizio (oltre al contratto) anche gli estratti conto integrali (non scalari) a partire dall'apertura del conto corrente non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
4 Per la determinazione del saldo del conto corrente non sono invece necessari nè sufficienti gli estratti conto scalari, in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire così esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato (vedi Corte Appello Milano n. 4548 del 26.11.2015). Mentre, infatti, in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cassazione civile, sez. 3, 03/05/2011, n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non è sufficiente l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n.14640). Recentemente la Suprema Corte ha precisato che “nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15148). Ancora, “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito;
una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione stessa, o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa prescritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2017, n. 13258). Come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ex multiis, Cass. Civ., n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31/10/2008, n. 26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000; Cassazione civile, n. 12169/2000; Cassazione civile, n. 9579/2000). Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che “detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la
5 disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016; Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del 24 novembre 2014). La produzione in giudizio degli estratti conto impone poi al correntista l'onere di muovere contestazioni specifiche (Cass. 28.7.2006 n. 17242, 15.9.2000 n. 12169, 21.7.2000 n. 9579). Tanto detto in termini generali, si rileva che la parte opposta ha prodotto i documenti necessari al fine di comprovare il proprio credito e, soprattutto, l'esistenza di rapporti obbligatori tra l'istituto di credito che ha agito in monitorio e la società opponente, nonché il corretto adempimento, da parte della banca convenuta, delle prestazioni dedotte nel negozio stipulato con la obbligata e la sussistenza della obbligazione di garanzia dei fideiussori. In particolare, risultano depositati agli atti di causa il contratto del conto corrente n. 807460 acceso il 5.5.1999, le condizioni economiche di tale rapporto di conto corrente, il contratto di apertura di credito n. 5299255 del 18.4.2012, la fideiussione del 18.4.2012, n. 5 fatture (08/2012, 16/2012, 17/2012, 21/2012, 25/2012) anticipate insolute e tutti gli estratti conto del c/c n. 807460. Purtuttavia, a fronte della prova della pretesa dell'istituto di credito, gli opponenti hanno dimostrato l'inesistenza del fatto costitutivo della domanda del creditore o, comunque, l'esistenza di un fatto impeditivo od estintivo del diritto fatto valere, contestando fondatamente (per come si vedrà), il credito della parte opposta oggetto del decreto ingiuntivo. Infatti, i motivi di opposizione formulati sono caratterizzati da pregio giuridico e argomentativo. Gli opponenti, in particolare, hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'usura nonché la illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta del conto. Orbene, in materia di anatocismo bancario, punto di partenza non può che essere l'art. 1283 c.c. (rubricato, appunto, "anatocismo"), secondo il quale "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi". Dal dettato codicistico, dunque, si desume un generale divieto posto dal nostro ordinamento per le operazioni anatocistiche ad eccezione di tre casi (ed a condizione che gli interessi scaduti siano dovuti per almeno 6 mesi): il c.d. "anatocismo usuario", quando usi aventi valore normativo con rango di fonte del diritto ex artt. 1 e 8 disp. prel. c.c. preesistano all'entrata del vigore del codice civile del 1942; un "anatocismo convenzionale", allorchè le parti del rapporto obbligatorio espressamente pattuiscano l'adozione degli interessi;
il c.d. "anatocismo giudiziale o legale", nel caso in cui la pretesa degli interessi capitalizzati si fondi su un'apposita domanda giudiziale proposta successivamente alla scadenza degli interessi già previsti sul capitale. Alla luce di tale necessaria premessa, si coglie il problema interpretativo venutosi a creare con riferimento all'anatocismo bancario, ossia alla prassi bancaria di capitalizzare con criteri diversi gli interessi maturati sul conto corrente, e cioè con cadenza trimestrale gli interessi a debito, e con cadenza semestrale o annuale quelli a credito. La legittimità della esposta prassi – in contrasto con l'art. 1283 c.c. – era inizialmente giustificata da una particolare impostazione interpretativa – avallata da una giurisprudenza sostanzialmente
6 uniforme - secondo la quale la previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi inserita dagli istituti di credito nei contratti di conto corrente era compatibile con il citato disposto normativo, attesa l'operatività della clausola di salvezza ivi contenuta e relativa agli usi contrari. Invero, secondo la ricordata lettura ermeneutica, la sistematica riproduzione nei rapporti con la clientela della clausola anatocistica trimestrale degli interessi a debito costituiva una consuetudine avente valore normativo - e pertanto derogatoria del divieto di cui all'art. 1283 c.c. - in quanto, per un verso, prassi significativamente reiterata anteriormente all'entrata in vigore del codice civile, e, dunque, recante il carattere della diuturnitas;
nonchè, per altro verso, contraddistinta dai crismi dell'opinio iuris ac necessitatis. Tuttavia, la giurisprudenza con diverse pronunce intervenute alla fine degli anni '90 (cfr. ex multiis, Cass. 30 marzo 1999, n. 3096), ha progressivamente mutato orientamento sul punto, affermando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca non costituisce uso normativo bensì negoziale: la relativa clausola è, dunque, illegittima perchè in contrasto col divieto di cui all'art. 1283 c.c.. La Corte ha osservato, in primo luogo, che tale diversa periodicità della capitalizzazione è stata adottata per la prima volta in via generale, e su iniziativa dell' solo a CP_10 partire dagli anni '50 (e dunque ben dopo l'entrata in vigore del codice civile); nonchè, in secondo luogo, che l'apposizione di tale clausola non era di certo connotata dal requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, in quanto percepita dai clienti come vera e propria "coercizione" da parte del contraente "forte". A fronte della dichiarata nullità delle clausole anatocistiche, il legislatore è intervenuto con il D. Lgs. n. 342/1999, introducendo una disciplina pro futuro (con la modifica dell'art. 120 T.U.B.), sancendo che nelle operazioni di conto corrente dovesse essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio sia degli interessi debitori, sia di quelli creditori;
nonchè una disciplina per il passato (dettata dall'art. 25, co. 3, del citato d.lgs.), la quale prevedeva che tutte le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuite fino alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. si dovessero considerare valide ed efficaci, sancendo l'inefficacia delle pattuizioni successive al provvedimento amministrativo e divergenti dalla relativa disciplina. Tuttavia, subito dopo, è intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 425) dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999 per contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto la relativa delega legislativa non conteneva una disciplina di sanatoria per il passato e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto delegato e quella della prevista delibera del C.I.C.R.) di clausole anatocistiche bancarie. In seguito al decisum della Corte Costituzionale e del relativo vuoto normativo venutosi a creare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata (Cass. Sez. Un. n. 21095/2004) sancendo che "l'uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte di Cassazione ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito, l'inesistenza di tale uso normativo, difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti". Se ne desume, pertanto, che nell'ambito dei rapporti bancari regolati in conto corrente, relativamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000, sono nulle – in quanto contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c. – le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista. Ad oggi, l'illegittimità della capitalizzazione degli
7 interessi bancari per contrarietà alla norma imperativa è ormai un principio acquisito, tanto da poter essere ormai considerato vero e proprio "diritto vivente". Peraltro, non può sottacersi che sull'argomento è intervenuta anche Cass., 20 agosto 2003, n. 12222, la quale ha confermato detto indirizzo (inaugurato da Cass, 16 marzo 1999, n. 2374), che ha ormai acquisito valore nomofilattico (in virtù della citata Cass., Sez. Un., n. 21095/2004), ribadendo in modo granitico una serie di altre pronunce conformi (Cass., 30.3.1999, n. 3096; Cass., 11.11.1999, n. 12507; Cass., 13.6.2002, n. 8442; Cass., 28.3.2002, n. 4490; Cass., 6.12.2002, n. 17338; Cass. 20.2.2003, n. 2953). Tale indirizzo, dunque, non può che essere condiviso e trovare ulteriore applicazione in questa sede. Quanto, poi, alla questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi, consistente nello stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto), va evidenziato, che, alla luce della pronuncia n. 24418/2010 delle Sezioni Unite della S.C., il problema possa ritenersi definitivamente risolto. In proposito, invero, le Sezioni Unite hanno affermato che "detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perchè abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio uris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori. Ne segue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna". Non vi è, dunque, possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria - soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse. In applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, come accertato dalla CTU in atti, risulta fondata la deduzione di parte attrice avente ad oggetto l'illegittima previsione della clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale, contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti, con la naturale conseguenza che la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa deve essere dichiarata illegittima e, conseguentemente, non deve essere applicata alcuna capitalizzazione.
8 Pertanto, alla stregua dei principi anzidetti, va dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenute nel del contratto di conto corrente acceso dalla CP_8 presso la e di cui e sono Controparte_3 Parte_2 Parte_3 fideiussori. Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati, come detto, senza operare alcuna capitalizzazione. Non convince, infatti, l'assunto secondo cui, per il periodo successivo al primo luglio 2000 sarebbe divenuta legittima la capitalizzazione trimestrale essendosi la banca opposta adeguata a quanto previsto dalla delibera CICR del 09 febbraio 2000. Depongono in senso contrario alcuni argomenti. L'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 342/1999 attribuiva al CICR la potestà di stabilire le modalità ed i temi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della emananda delibera. Con delibera del 9 febbraio 2000, all'art. 7 "Disposizioni transitorie", il Comitato stabiliva al comma 2, con riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 6, che "Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e comunque entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000, abrogava per eccesso di delega il citato terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 342/99. A seguito dell'abrogazione della norma, è venuto meno anche l'art. 7 della delibera CICR del 2000, anch'esso travolto dalla declaratoria di incostituzionalità in quanto atto regolamentare di attuazione di una norma divenuta, appunto, incostituzionale. In ogni caso il comma 2 dell'art. 7 della delibera prevede che l'adeguamento senza nuova pattuizione sia possibile solo se le condizioni applicate dalla banca non risultino essere peggiorative rispetto alle precedenti, mentre, l'introduzione della capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 2000 è sicuramente peggiorativa rispetto al divieto legislativo precedente. Tale indirizzo è stato avallato recentemente dalla Cassazione la quale ha evidenziato che la comunicazione dell'adeguamento da parte della banca non è comunque sufficiente per legittimare la protrazione nel tempo della capitalizzazione, a condizione della pari periodicità di quest'ultima, risolvendosi in ogni caso tale disciplina in un peggioramento rispetto a quella ritenuta operante per il periodo precedente, di totale assenza dell'anatocismo, rimosso per effetto dell'accertamento dell'illegittimità della relativa pattuizione. Così Cass. ordinanza del 21 ottobre 2019 n. 266779 in motivazione: "Con sentenza…..del ….. la Corte d'Appello di ….. ha confermato l'impugnata decisione di primo grado – rideterminando tuttavia l'ammontare del dovuto – con cui il locale Tribunale, accogliendo la domanda del … nei confronti della banca …., aveva dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori risultante dal contratto di apertura di credito già in essere tra le parti ed aveva condannato la a ripetere in favore della società attrice le somme indebitate introitate al detto CP_3
9 titolo. Era nell'occasione opinione del decidente che la banca non potesse invocare a proprio vantaggio la norma transitoria contenuta nell'articolo 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 con cui si era data attuazione alle prescrizioni introdotte, aggiungendo all'articolo 120 TUB il comma 2, dall'articolo 25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342 – giusta la quale l'adeguamento dei rapporti in essere alle disposizioni recate della delibera in punto di interessi anatocistici poteva aver luogo anche a mezzo di pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale – dato che nella specie non era stato assolto nel termine pure previsto dall'articolo 7 l'obbligo di fornire al cliente opportuna notizia dell'avvenuta variazione;
omissis. Per la cassazione di detta sentenza la banca si affida a tre motivi di ricorso. Omissis. Il primo motivo di ricorso è infondato. Sostiene la ricorrente che l'impugnata decisione sarebbe, insieme, viziata da un errore di diritto e da un errore motivazionale. Sotto la prima angolazione essa violerebbe gli artt. 1283 e 1284 cod. civ. e l'art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000, avendo la corte territoriale divisato l'illegittimità della pattuizione in punto di anatocismo, quantunque, non comportando essa un peggioramento delle condizioni contrattuali antevigenti, si fosse provveduto ad adeguare il rapporto alle condizioni imposte dalla citata delibera mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fermo, in ogni caso, che se ne sarebbe dovuta riconoscere l'efficacia a partire dal primo estratto conto in cui ne era stata data notizia alla correntista, piuttosto che escluderla con riferimento all'intero rapporto. Sotto la seconda angolazione non avrebbe considerato sia il dettato della norma di secondo livello che gli effetti seguiti all'inoltro del primo estratto conto utile....Il ragionamento così dispiegato è frutto, tuttavia, di un evidente errore di impostazione. Si omette infatti di considerare che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 codice civile e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state travolte della nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che "in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione" (Cass. Sez. I 13/10/2017 n. 24.156; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24.153; Cass., Sez. I, 17/08/2016,n. 17.150). E questo è quanto ha rettamente sancito sul punto la decisione impugnata. ...Oppone, tuttavia, la banca, svolgendo la prima obiezione in diritto, di aver proceduto ad adeguare le condizioni contrattuali applicate al rapporto con la ….., secondo le disposizioni recate dalla ricordata delibera del CICR, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'obiezione si rivela però di poco momento alla luce della premessa di cui si è fatto cenno. Intanto occorre dire che l'art. 7 della citata delibera CICR, cui si riporta la ricorrente, è una norma transitoria che, ancorchè inserita nel contesto di un atto deliberativo assunto dal CICR a mente dell'art. 120, comma 2, TUB, come aggiunto dall'art. 25, comma 2, d.ls 342/1999, si correla, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.ls 342/1999, introduttivo nel medesimo art. 120 TUB del comma 3, sicchè, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n.425 del 2000, la detta norma è stata privata di efficacia e la nullità dell'anatocismo bancario per come praticata, che, con l'art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999 si era tentato di comprimere, ha ripreso tutto il suo innato vigore. E questo non è senza riflessi circa il merito dell'obiezione, giacchè, a parte il rilievo ostativo opposto dal decidente – che non è perciò incorso nell'omesso esame del fatto, ma ne
10 ha solo emendata la lettura compiutane dalla banca –, se la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali. Ed allora la norma applicabile non sarà quella del comma 2 dell'articolo 7 della delibera CICR – già di per sè qui caducata di ogni efficacia per quanto osservato in precedenza – ma quella del comma 3 del medesimo articolo 7 (" nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comporti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela "), con la conseguenza – che perime anche la seconda obiezione in diritto – che, non essendo stata approvata dalla…., l'operata variazione contrattuale, pur se in linea con le altre disposizioni della delibera, è inefficace nei suoi confronti e non impedisce alla nullità di dispiegare ogni suo più ampio rispetto con riguardo all'intera durata del rapporto." Il principio che precede è stato ribadito dalla Suprema Corte con successiva recente ordinanza n. 12.03.2020 n. 7105, secondo cui "l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, al D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, che come detto ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicchè, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò "difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali" (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019). .... In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicchè, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui "nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela") sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale". Tale indirizzo è stato condiviso da autorevole giurisprudenza di merito (Tribunale Roma sez. XVI, 10/09/2020, (ud. 04/09/2020, dep. 10/09/2020), n.12154; v. Corte Appello Brescia sez. I, 15/06/2020, (ud. 13/05/2020, dep. 15/06/2020), n.623; cfr. Corte Appello Torino sez. I, 28/04/2020, n.423). Peraltro, ancora più recentemente si vedano Cass. civ. n. 11725/2024 e Cass. civ. n. 28215/2024 che hanno confermato l'orientamento prevalente che esclude la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista ritenendo invece necessaria una specifica pattuizione, con il superamento di quello che sembrava essere stato un mutamento di giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nn. 5054 e 5064 del 2024). Ciò posto, può dirsi che la eventuale pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi) nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione delle modifiche in estratto conto (condizione che non risulta neanche verificatasi
11 come attestato dal CTU a pag. 14 della perizia) non costituiscono dati sufficienti per pervenire all'affermazione della legittimità dell'adeguamento e della conseguente applicazione - per il periodo successivo al 30 giugno 2000 - dell'anatocismo trimestrale, richiedendosi invece a tale fine la specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica da parte del debitore principale, il che non si è verificato nella fattispecie, non essendo stata dimostrata la conclusione di un nuovo accordo tra la banca e il cliente. Gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi devono pertanto essere rimossi dal conteggio ai fini della rideterminazione del saldo secondo quanto asseverato anche dal CTU dott. n risposta ai quesiti formulati dal Tribunale (e che qui di seguito verrà trascritto). Per_1
In ossequio ai sopra esposti principi, pertanto, deve dichiararsi l'illiceità della pratica operata dalla Banca per violazione del divieto stabilito dall'art. 1283 Cod. Civ., ed operante fuori delle ipotesi in cui tale divieto può essere derogato. Conseguentemente, deve procedersi alla rideterminazione del saldo dei rapporti controversi al netto degli addebiti derivanti dalle suindicate clausole nulle. Quanto alla censura relativa alla applicazione di cms si osserva quanto segue. Nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 (art.
2-bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, D.L. n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, D.L. n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale relative alla commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, posto che a tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento). In tal senso occorre, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico. In mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo. Tale clausola deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca. Orbene, prima degli interventi normativi succedutisi tra il 2009 e il 2012, l'espressione «commissione di massimo scoperto» è stata utilizzata nella prassi bancaria per individuare una pluralità di fattispecie che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata
12 sull'affidamento accordato dalla banca e non utilizzato dal cliente (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di un corrispettivo alla banca per aver tenuto a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo (commissione di affidamento), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione di massimo scoperto), fino alla molteplice combinazione di tali modelli, in cui la commissione era calcolata o meno in funzione di una durata minima di utilizzo del fido - anche con riferimento ai c.d. fidi di fatto derivanti da sconfinamenti di conto corrente (c.d. scoperture) – e applicata, in aggiunta agli interessi, sul picco massimo di prelievi effettuati a valere su una determinata apertura di credito ovvero su una somma pari alla media del suo effettivo utilizzo. Ciò detto quanto alla mancanza di una nozione unitaria di commissione di massimo scoperto, si osserva che mentre una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che le clausole che prevedono il pagamento della commissione di massimo scoperto sono nulle per difetto di causa, altra più condivisibile giurisprudenza di merito ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto abbia per certo una sua causa legittima, in quanto, come pure riconosciuto dalla corte di legittimità, costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. ex multis Cass. n. 870/2006): la commissione in parola si risolve, quindi, nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro. Nella prassi bancaria la commissione di massimo scoperto è quantificata attraverso il limite massimo della somma utilizzata nel periodo: ciò è perfettamente in linea con lo schema causale sopra indicato giacché l'impiego di tale importo trova ragione proprio nel fatto che questo sia stato messo a disposizione del cliente. Quanto all'oggetto della prestazione, la giurisprudenza ha ritenuto che tali clausole possano essere validamente pattuite dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, a condizione che: a) l'onere aggiuntivo che viene posto a carico del cliente risulti determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.), ciò che accade quando siano noti la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo della commissione e la sua periodicità (v. Corte di Appello Torino, Sez. I, 04.12.2018, n. 2058: “La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento
“X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto”; b) la pattuizione risponda ai requisiti di forma previsti dall'art. 117, comma 4, TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
13 In assenza di tali requisiti non si potrebbe ravvisare l'esistenza di un accordo tra le parti su tale pattuizione accessoria (non potendosi ritenere che il cliente abbia prestato un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e delle sue conseguenze economiche) e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca priva di base giuridica, così come è stato sostanzialmente accertato, nel caso di specie, dal perito d'ufficio e su cui a breve si tornerà. Infondate, a prescindere da quanto osservato dal CTU sulla mancanza in atti dei relativi decreti ministeriali, sono le eccezioni avanzate dalla parte opponente in punto di asserita usurarietà dei tassi applicati dalla banca opposta, per non aver parte attrice dato adempimento all'onus probandi sulla medesima gravante. Infatti, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta". Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 18/09/2020), n. 19597 (cfr. "onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto"). Tali principi non sono stati osservati dalla parte attrice potendosi affermare, oltretutto, che le eccezioni degli opponenti relative alla presunta nullità degli interessi per usurarietà appaiono assolutamente generiche laddove invece la giurisprudenza ha chiarito che “la contestazione concernente il superamento del tasso soglia relativo al periodo di riferimento è del tutto indeterminata ove l'attore si limiti a sollevare contestazioni meramente generiche deducendo l'illegittimità del tasso pattuito ed applicato dalla banca, omettendo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento” (cfr. Tribunale di Napoli 25.7.2016).
14 Dunque, la censura relativa all'applicazione di interessi usurari appare troppo generica per essere correttamente valutata, dal momento che è stata dedotta la violazione dei precetti della legge n. 108 del 1996 senza neanche indicare i periodi di riferimento e i limiti superati. Ed invero, nel caso di specie, difetta completamente negli atti l'indicazione dei tassi di interesse applicati, dei tassi soglia nei vari periodi, del periodo di asserito superamento del tasso soglia, degli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito. Quanto alle altre spese di conto e alle valute il fiduciario del Tribunale ha osservato che le medesime non erano state riportate per iscritto, per cui le stesse sono state espunte dalla rielaborazione del rapporto (cfr. pag. 12 CTU dott. in atti). Persona_2
Tanto sintetizzato, va ribadito che nel corso del giudizio è stata svolta una CTU contabile su tutte le contestazioni mosse dagli opponenti e in relazione ai vari rapporti contrattuali tra le parti a cui può certamente farsi riferimento trattandosi di elaborato tecnico il quale appare pienamente condivisibile in quanto basato su un esame obiettivo di tutta la copiosa documentazione di qualsiasi tipo allegata dalle parti e su calcoli fondati su principi contabili condivisibili, ed immune da errori e vizi logici e di giudizio. Ebbene il CTU con riferimento al QUESITO “A” (“Accerti il C.T.U., sulla base dei documenti presenti nei fascicoli di parte la completezza della documentazione giustificativa il credito dedotto da parte della banca;
in particolare, dica il C.T.U. se sono stati depositati nei termini concessi dal G.I. ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.: 1) il contratto di conto corrente e le variazioni nel tempo;
2) integralmente gli estratti conto relativi al rapporto tra istituto bancario e cliente, precisando, in caso di produzione parziale, il periodo di riferimento con indicazione di mese, anno, saldo iniziale e saldo finale”) ha rilevato quanto segue: “Preliminarmente, si rileva che il credito dedotto dalla banca risultava oggetto di decreto ingiuntivo, il cui ricorso era fondato sull'esposizione debitoria complessiva dei seguenti rapporti finanziari: · conto corrente bancario n. 807460 acceso in data 05/05/1999; · affidamento per anticipi fatture (regolato sul rapporto n. 810062). In ordine alle verifiche richieste dal presente quesito, è necessario accertare se i documenti contrattuali e gli estratti conto siano presenti in fascicolo e se siano stati depositati entro la data limite indicata, che deve essere individuata in conformità all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 183 co. 6, su richiesta di una o entrambe le Parti, il Giudice concede i termini fissati dalla norma stessa per il possibile deposito di tre memorie, con decorrenza dalla data dell'udienza in cui sono assegnati: in particolare, i numeri 1 e 2 del citato comma 6 prevedono termini perentori di 30+30 giorni ed essendo stati assegnati all'udienza del 05/09/2016, tali termini spiravano rispettivamente il 5.10.2016 ed il 4.11.2016: quest'ultima, dunque, è la data limite cui è richiesto riferirsi. Dall'analisi degli atti di causa, si riscontra la presenza, fra gli altri, dei documenti sotto elencati, all'interno del fascicolo monitorio depositato dalla banca già in sede di costituzione: · contratto del conto corrente n. 807460 acceso il 05/05/1999; · condizioni economiche del conto corrente n. 807460, del 05/05/1999; · contratto di apertura di credito n. 5299255 del 18/04/2012; · contratto fideiussioni del 18/04/2012; · n. 5 fatture (08/2012, 16/2012, 17/2012, 21/2012, 25/2012) anticipate insolute;
· estratti conto del c/c n. 807460, integralmente dalla data di apertura fino a quella di chiusura. Non risultano depositati separati documenti afferenti alle variazioni delle condizioni economiche/contrattuali nel tempo;
si riscontrano, però, delle comunicazioni di variazioni riportate direttamente in calce agli estratti conto. Non risulta depositato alcun contratto di finanziamento (mutui, prestiti, e simili). Si può concludere, pertanto, che nei fascicoli sono presenti i documenti
15 sopra elencati e questi sono stati depositati entro i termini concessi dal G.I. ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.” (v. pagg.
1-3 CTU in atti). In merito al QUESITO B, il perito, rappresentando che lo stesso è articolato in diversi criteri, lo ha suddiviso in più parti asseverando quanto segue: “(QUESITO “B” (parte I): “In caso di risposta positiva al quesito precedente, fornisca il C.T.U. completa ricognizione dei rapporti oggetto di indagine;
in particolare, il C.T.U. effettui una ricognizione del rapporto di indagine e, pertanto indichi in un apposito paragrafo: 1) tutti gli elementi essenziali dei contratti depositati (oggetto del contratto, data del contratto, principali condizioni contrattuali e quindi, TAEG, CMS, capitalizzazione etc.); 2) per i contratti di conto corrente indichi qualora siano chiusi, la data di chiusura e il relativo saldo di estinzione;
qualora ancora aperti, indichi l'ultimo saldo contabile rinvenuto nella documentazione agli atti”). Si procede all'illustrazione di quanto richiesto. Elementi essenziali del contratto di conto corrente e delle condizioni economiche: Si tratta di un contratto di conto corrente ordinario identificato con il n. 807460, stipulato in data 5.5.1999 e disciplinato, in sintesi, dalle seguenti principali condizioni economiche e contrattuali: Tasso a credito: TAN 1,000%; Tasso a debito: TAN 5,875% - Maggiorazione per scoperti e/o sconfinamenti: + 2,00%; Capitalizzazione interessi a credito: annuale;
Capitalizzazione interessi a debito: trimestrale;
Commissione Massimo Scoperto: 0,225% trimestrale - CMS su scoperti e/o sconfinamenti: 0,750%; Spese conto: non presenti;
Valute: non presenti Elementi essenziali del contratto di apertura di credito: si tratta di un contratto di affidamento bancario identificato con il n. 5299255, stipulato il 18/04/2012, che prevede un'apertura di credito di euro 50.000,00 sul conto corrente n. 807460 ed un'apertura di credito di euro 40.000,00 per anticipi su fatture regolata sul rapporto n. 810062; tali affidamenti risultano disciplinati, in sintesi, dalle seguenti principali condizioni economiche e contrattuali: Rapporto c/c n. 807460 - Apertura di credito in c/c: euro 50.000,00 - Tasso a credito: non presente - Tasso a debito entro fido: TAN 8,25% TAE 8,5088% - Tasso a debito oltre fido: TAN 9,15% TAE 9,4688% - Capitalizzazione interessi a debito: trimestrale - Comm. Disponibilità Fondi: 0,50% trimestrale;
Rapporto anticipi fatture n. 810062 - Apertura di credito per anticipi fatture: euro 40.000,00 - Tasso a credito: non presente - Tasso a debito entro fido: TAN 8,15% TAE 8,4025% - Tasso a debito oltre fido: TAN 8,80% TAE 9,0947% - Capitalizzazione interessi a debito: trimestrale - Comm. Disponibilità Fondi: 0,50% trimestrale;
Altre condizioni economiche comuni - Spese invio comunicazioni: euro 0,90 - Spese istruttoria: euro 0,00. Elementi essenziali del contratto di fideiussione: si tratta del contratto di fideiussione prestata a garanzia nell'interesse di disciplinato, in sintesi, dalle seguenti principali condizioni economiche e contrattuali: CP_8
Fideiussori: ; Importo massimo: euro 117.000,00; Spese invio Parte_2 Parte_3 comunicazioni: euro 0,90 Elementi specifici del contratto di conto corrente: Sulla base degli estratti conto depositati in fascicolo, si rileva in data 03/12/2013 (data valuta 04/12/2013) un saldo apparente pari ad euro -54.414,81 a debito del cliente con contestuale azzeramento saldo per passaggio del rapporto a contenzioso” (cfr. pagg.
3-6 CTU in atti). Sempre in merito al QUESITO “B” (parte II) (“Per quel che riguarda in modo specifico i contratti di conto corrente: - indichi la data di stipula, le principali condizioni contrattuali e qualora siano chiusi, la data di chiusura e i relativi saldi di estinzione;
qualora ancora aperti, indichi gli ultimi saldi contabili rinvenuti nella documentazione agli atti;
- ricalcoli, in primo luogo il saldo finale dei conti correnti in quesitone applicando in concreto le competenze passive come regolate dalle convenzioni scritte prodotte in atti, in particolare distinguendo, in caso di modificazione unilaterale delle condizioni da parte dell'istituto bancario: a) le condizioni peggiorative, evidenziando il motivo
16 addotto dalla banca per l'esercizio dello jus variandi e se lo stesso sia stato comunicato al cliente, con la conseguente elaborazione di due diversi prospetti, nel primo non applicando le nuove condizioni contrattuali e nel secondo applicando le nuove condizioni contrattuali;
b) le condizioni migliorative, rispetto alla convenzione originaria applicate in concreto;
in caso di produzione parziale degli estratti di conto corrente, proceda alla conciliazione del conto tra due periodi il saldo iniziale distinguendo: b1) se l'estratto conto relativo al nuovo periodo è stato prodotto dal cliente, riprenda il saldo iniziale come indicato nello stesso estratto conto;
b2) se l'estratto conto relativo al nuovo periodo è prodotto dalla banca, modifichi l'eventuale saldo positivo in saldo “zero”) il fiduciario del Tribunale ha asseverato nel modo seguente: “Come già riferito prima, il conto corrente risulta aperto in data 5.5.1999, con saldo inziale pari a zero, ed in data 3.12.2013 (data valuta 4.12.2013) si rileva un saldo apparente pari ad euro -54.414,81 a debito del cliente con contestuale azzeramento saldo per passaggio del rapporto a contenzioso;
le principali condizioni contrattuali sono già state illustrate in risposta alla prima parte del quesito B, cui si rinvia, gli e/c sono tutti presenti, dall'apertura del conto fino alla chiusura, pertanto, non è necessario intervenire sulla conciliazione del saldo tra periodi frammentati. In merito all'esercizio dello jus variandi, dall'analisi dei documenti si osserva che la banca ha effettivamente variato in continuazione le condizioni economiche applicate al rapporto praticamente in tutti i trimestri con rarissime eccezioni, tuttavia, non si riscontrano in atti separate comunicazioni al cliente relative a tali variazioni contrattuali, mentre sono presenti comunicazioni di questo genere in calce agli stessi estratti conto, ma solo dal IV trim. 2006 e non in tutti i trimestri successivi. Dalla loro analisi, emerge che le motivazioni addotte dall'istituto di credito sono prevalentemente le seguenti: “aumento indice prezzi al consumo”, “aumento costo raccolta e rischi di credito”, “mutate condizioni di mercato”,
“accresciuti rischi di credito e di mercato”. Il quesito, poi, richiede che i ricalcoli peritali siano effettuati, in sintesi, sulla base delle convenzioni contrattuali e nel rispetto dei diversi criteri dallo stesso dettagliati, inoltre, sviluppando i ricalcoli sia con l'applicazione che con la disapplicazione delle condizioni peggiorative attuate dalla banca nel corso del rapporto, nonché sia con l'applicazione che con la disapplicazione della CMS. E' necessario, pertanto, procedere innanzitutto con l'analisi dei vari criteri dettati dal G.I.” (v. pagg. 5 e 6 CTU in atti). Ancora circa il QUESITO “B” ((parte III - Usura) “Per quel che riguarda in modo specifico i contratti di conto corrente: accerti se nella concreta esecuzione del rapporto sono state rispettate le condizioni contrattuali di cui al punto A e le disposizioni in tema di anatocismo e commissione massimo scoperto, attenendosi ai criteri di seguito indicati: per quel che riguarda l'usura solo se risultano depositati in atti i D.M. vigenti pro tempore: 1) determini il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca, seguendo i criteri stabiliti dalla legge n. 108/1996 e i D.M. vigenti pro tempore, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito, ad eccezione di imposte e tasse. Evidenzi, per ciascun periodo, se tutti i costi e le remunerazioni collegate all'erogazione del credito previste nel contratto siano state considerate dai D.M. per la determinazione del TEG, indicando quelle che non sono contemplate (es. interessi di mora che non sono considerati direttamente ai fini del calcolo del TEG); 2) Verifichi se i tassi, determinati secondo il punto precedente (al momento della pattuizione degli interessi oppure al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca) abbiano superato i tassi soglia previsti dall'art. 2 co. 4 della l. 108/1996; 3) nel caso in cui il TEG ecceda il tasso soglia applicabile ratione temporis calcolato in base all'art. 2 co. 4 L. 108/96, provveda il C.T.U. al ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti: - azzerando gli
17 interessi ex art. 1815 co. 2 c.c. se il tasso risulta usurario già al momento della conclusione del contratto o sua modifica;
- riducendo il tasso contrattuale nei limiti del tasso soglia se il tasso è divenuto usurario in epoca successiva alla conclusione del contratto (c.d. usura sopravvenuta)” QUESITO “B” (parte III - CMS): per quel che riguarda la Commissione di Massimo Scoperto: 1) distingua il periodo compreso tra la stipula del contratto e l'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. 185/08 convertito con L. n. 2/09 epurando la C.M.S. se con il contratto sono violati i seguenti principi: “per ritenere valida una clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, non è sufficiente che il contratto ne preveda la percentuale, ma è necessario che essa indichi quale sia la base di calcolo, quali siano le modalità di computo e quali siano i criteri e la periodicità di addebito”; se è previsto in relazione alla somma massima utilizzata rispetto al fido accordato dalla banca in modo cumulativo agli interessi corrispettivi. Nel caso in cui siano violati i principi indicati la c.m.s. deve essere considerata nulla, quindi il C.T.U. produrrà un doppio conteggio, includendo in uno la CMS ed escludendola nell'altro; 2) distingua il periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. 185/08 e l'art. 6 bis D.L.
6.12.11. n. 201 verificando la conformità della clausola relativa alla C.M.S. all'art. 2 bis cit. e, in caso di difformità, epuri la C.M.S.; 3) distingua il periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'art. 6 bis D.L.
6.12.11. n. 201, conv. in L. 22.12.2011 n. 214, che ha introdotto l'art. 117 bis TUB e la data di presentazione della domanda giudiziale, verificando la conformità della clausola relativa alla C.M.S. all'art. 117 bis TUB e successive modifiche, e, in caso di difformità epuri la C.M.S.”.) l'ausiliario del Giudice ha chiarito quanto dappresso:
“Dall'analisi degli atti di causa, si è accertato che non sono presenti i D.M. vigenti pro tempore relativi alla determinazione del TEG, pertanto, come disposto dal quesito, non si può procedere agli accertamenti peritali riguardanti il profilo dell'usura”), il CTU ha osservato che “ricordando che il conto corrente è stato di fatto chiuso in data 03/12/2013 (valuta 04/12/2013), sulla base del presente criterio, è necessario distinguere fra i seguenti tre periodi e determinare la corrispondente epurazione o meno della Commissione di in funzione delle indicazioni stabilite: Parte_4
1) 5.5.1999 (stipula) – 28.1.2009 (giorno antecedente all'entrata in vigore dell'art.
2-bis DL 185/2008 conv. in L. 2/2009): Dall'analisi dei documenti contrattuali, risulta che la CMS è prevista dalle condizioni economiche del conto corrente bancario, tuttavia, di essa è indicata solo l'aliquota ordinaria e l'aliquota diversa in caso di scoperti e/o sconfinamenti, mentre non sono disciplinate le modalità ed i criteri di calcolo, inoltre, dagli estratti conto emerge il suo addebito fin dall'inizio del rapporto, in aggiunta agli interessi corrispettivi: risultano così violati i principi indicati dal punto 1 del presente criterio, di conseguenza, tale commissione deve considerarsi nulla in questo intervallo;
2) 29.1.2009 (entrata in vigore dell'art.
2-bis DL 185/2008 conv. in L. 2/2009) – 27.12.2011 (giorno antecedente all'entrata in vigore dell'art.
6-bis DL 201/2011 conv. in L. 214/2011, che ha introdotto nuovo art. 117-bis TUB): L'art.
2-bis del DL 185/2008 conv. in L. 2/2009 ha stabilito, in sintesi, la nullità delle Commissioni di Massimo Scoperto se il saldo del conto corrente è a debito per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi o se il cliente non ha un fido, inoltre, ha sancito la nullità delle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione per la banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, salvo che tale corrispettivo sia predeterminato con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento. Dall'analisi dei dati presenti sugli e/c, emerge l'esistenza di un fido e l'addebito della CMS ancora per il I e II trim. 2009, inoltre, in questi due trimestri, risultano saldi debitori per un periodo consecutivo pari o superiore a 30 giorni, pertanto, la CMS deve considerarsi valida in tale periodo. Dal III trim. 2009,
18 invece, la CMS non è più presente ed è sostituita dalla Commissione Disponibilità Fondi (CDF), addebitata in misura percentuale e proporzionale al fido. Di tale nuovo corrispettivo, tuttavia, non vi sono in fascicolo documenti attestanti la pattuizione con il cliente o la relativa comunicazione di proposta di modifica unilaterale del contratto. Oltre quanto previsto dal comma 1 del predetto art.
2- bis DL 185/2008 circa la forma scritta delle clausole di remunerazione, infatti, il comma 3 preveda l'obbligo di adeguamento dei contratti in essere mediante il ricorso alle modalità dell'art. 118 TUB (rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”) entro il termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della medesima Legge 02/2009, dunque, entro il 28/06/2009. In mancanza di convenzione scritta o della disposta comunicazione ex art. 118 TUB, secondo quanto indicato dal quesito, anche la commissione disponibilità fondi deve considerarsi inizialmente non valida (successivamente, infatti, è presente la sua pattuizione nel contratto anticipi del 18.4.2012). In conclusione, la CDF deve considerarsi non valida in questo periodo;
3) 28.12.2011 (entrata in vigore dell'art.
6-bis DL 201/2011 conv. in L. 214/2011, che ha introdotto nuovo art. 117-bis TUB)
– 3.12.2013 (chiusura conto): L'art.
6-bis DL 201/2011, che ha introdotto il nuovo art. 117-bis TUB, ha sostanzialmente stabilito che per i conti correnti affidati possono essere addebitati una commissione sull'accordato (comprensiva di tutte le spese di fido e per un massimo trimestrale dello 0,50% dell'importo del fido), una commissione di istruttoria veloce (non in percentuale, ma fissa quando il conto sconfina oltre fido) ed un tasso sullo sconfinamento (tasso debitore per i saldi oltre fido); per i conti correnti non affidati, invece, possono essere addebitati solo la commissione di istruttoria veloce ed il tasso sullo sconfinamento;
inoltre, è sancita la nullità delle clausole che prevedono a carico del cliente oneri ulteriori rispetto a quelli consentiti, ovvero oneri che abbiano un contenuto parzialmente o totalmente difforme da quelli stabiliti dalle legge. I successivi interventi normativi approdano infine all'emanazione della Delibera C.I.C.R. n. 644 del 30/06/2012, pubblicata in G.U. il 5.7.2012 ed in vigore dalla medesima data, la quale fissa le caratteristiche della commissione di istruttoria veloce (CIV) e stabilisce l'obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data del 1 luglio 2012 entro il 1 ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis TUB ed alla delibera stessa, secondo le modalità previste dall'articolo 118 TUB. Dall'analisi degli estratti conto, in questo periodo si rileva la prosecuzione dell'addebito della commissione disponibilità fondi e, a decorrere dalla liquidazione periodica del IV trimestre 2012, anche l'addebito della commissione di istruttoria veloce (CIV). In merito al primo dei due oneri, questo risulta convenuto nel contratto anticipi del 18.4.2012, pertanto, la CDF deve considerarsi valida da tale data (18.4.2012); in merito al secondo onere, invece, anche in questo caso non si rinviene in atti il prescritto adeguamento contrattuale, di conseguenza, non appare conforme al dettato normativo e perciò, secondo quanto indicato dal quesito, la CIV deve considerarsi non valida” (cfr. pagg.
7-11 CTU in atti). Relativamente all'ulteriore QUESITO “B” (parte III - Spese) (“per quanto riguarda le spese tenuta conto: Escluda, in assenza di pattuizione, dal calcolo tutte le spese di tenuta conto ad eccezione delle imposte di bollo previste dalla legge”), il perito ha accertato che “le spese di tenuta conto non sono previste da alcuno dei contratti depositati, pertanto, secondo quanto indicato dal presente criterio, nel ricalcolo peritale devono essere escluse, mentre saranno mantenute le imposte di bollo” (cfr. pag. 12 CTU in atti). In merito sempre al QUESITO “B” (parte III - Capitalizzazione) (“per quel che riguarda la capitalizzazione degli interessi: 1) distingua il periodo compreso tra la data di stipula del contratto di conto corrente e il 22.04.2000, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione (trimestrale,
19 semestrale ed annuale) degli interessi passivi per il cliente, quand'anche specificamente pattuita, dall'inizio del documentato rapporto;
2) distingua il periodo compreso tra il 22.04.00 fino al 31.12.2013, verificando: - la conformità della pattuizione degli interessi anatocistici alle condizioni fissate con la delibera del CICR del 9.2.2000; - che il tasso pattuito in contratto comprenda l'effetto dell'anatocismo; - che gli interessi debitori siano stati capitalizzati con la stessa periodicità di quelli creditori;
- che gli interessi debitori siano stati capitalizzati con le stesse modalità degli interessi creditori;
- che la banca abbia specificamente comunicato ai clienti l'adeguamento delle condizioni e le stesse siano state specificamente rinegoziate tra le parti. In caso di riscontro positivo di ognuna delle condizioni indicate, il C.T.U. calcoli (S.U.
2.12.2010 n. 24418) la capitalizzazione periodica degli interessi specificamente rinegoziata dalle parti dal 1.7.2000 sino alla data del 31.12.2013. 3) distingua il periodo compreso tra l'1.01.2014, data di entrata in vigore dell'art. 1 co. 629 L. 27.12.13 n. 147 che ha modificato l'art. 120 TUB e la data di presentazione della domanda (ovvero il 1° ottobre 2016 data di applicazione del DM 3 agosto 2016 che ha dato attuazione all'art. 120 TUB in base alla riforma di cui all'art. 17 bis DL 18/16 conv. con L. 49/16) eliminando ogni forma di capitalizzazione;
4) distingua il periodo successivo al 1° ottobre 2016 data di applicazione del DM 3 agosto 2016 che ha dato attuazione all'art. 120 TUB in base alla riforma di cui all'art. 17 bis DL 18/16 conv. con L. 49/164 verificando il rispetto delle prescrizioni dettate da questa normativa”), il dott. ha osservato che “ricordando che il contratto di conto corrente è stato Per_1 stipulato in data 5.5.1999 e che è stato di fatto chiuso in data 3.12.2013 (valuta 4.12.2013), gli intervalli da considerare in base alle indicazioni del quesito sono i seguenti: · 5.5.1999 (stipula) – 21.4.2000 (giorno antecedente entrata in vigore Delibera CICR 9.2.2000): come da indicazioni, sarà applicata nessuna capitalizzazione · 22.4.2000 – 3.12.2013 (chiusura): la Delibera C.I.C.R.
9.2.2000 ha reso legittime le clausole anatocistiche preventive nei contratti bancari a condizione che rispettino i seguenti i criteri vincolanti: pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
indicazione del Tasso Annuale Nominale (TAN) e del Tasso Annuale Effettivo (TAE), quindi, con espressione dell'effetto anatocistico;
specifica approvazione scritta della clausola anatocistica da parte del cliente. Dall'analisi dei contratti in fascicolo vigenti in tale periodo, si rileva che il contratto di c/c e le relative condizioni economiche del 5.5.1999 non rispettano le condizioni poste dal quesito e non risultano in atti specifiche comunicazioni al cliente di adeguamento e rinegoziazione delle condizioni economiche, mentre il contratto anticipi del 18.4.2012 risulta conforme alle disposizioni della predetta delibera, pertanto, la capitalizzazione trimestrale deve ritenersi valida solo dal 18.4.2012. Di conseguenza, è necessario distinguere due periodi nel presente intervallo: 22.4.2000 – 17.4.2012: nessuna capitalizzazione;
18.4.2012 – 3.12.2013: capitalizzazione trimestrale” (cfr. pagg. 12-14 CTU in atti). Quanto al QUESITO “B” (parte III – assenza pattuizione tasso passivo) (“per quanto riguarda gli interessi nel caso in cui difetti la pattuizione del tasso di interesse passivo: calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto: 1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale;
2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10)”, il perito ha accertato che “i contratti in fascicolo disciplinano la pattuizione del tasso di interessi passivo, pertanto, non si rende necessaria l'applicazione dei criteri indicati da questa parte del quesito” (cfr. pag. 14 CTU in atti).
20 Relativamente al QUESITO “B” (parte III - Valuta) (“Per quanto riguarda la Valuta: proceda il C.T.U. a distinguere: 1) Per gli assegni bancari e circolari: - il periodo compreso tra la data di stipula del contratto fino alla data di entrata in vigore del testo dell'art. 120 TUB novellato dall'art. 4 D.Lgs. 13.08.2010 n. 141 (pubblicato in G.U. il 4.09.10 ed entrato in vigore, ai sensi dell'ar.t 6 del medesimo decreto legislativo il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione) applicando: a) le regole eventualmente pattuite;
b) in assenza di specifica pattuizione applichi la c.d. valuta reale (e cioè il conteggio degli interessi dal giorno di effettivo versamento o prelevamento); - per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del testo dell'art. 120 TUB come novellato dall'art. 4 D.Lgs. 13.8.2010 n. 141 (pubblicato in G.U. il 4.9.2010 ed entrato in vigore, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione) e la data di presentazione della domanda giudiziale, verificando la conformità ai criteri indicati dall'art. 120 TUB delle operazioni compiute e, in caso di riscontro negativo, proceda alla rideterminazione del saldo applicando la disposizione in esame;
2) Per tutte le altre operazioni: - per il periodo compreso tra la data di stipula del contratto e la data di entrata in vigore degli artt., 19-23 del D.Lgs. 27.01.10 n. 11 (pubblicato in G.U. il 13.02.2010 ed entrato in vigore, in base all'art. 43 dello stesso D.Lgs. il primo lunedì successivo al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) applicando: a) le regole eventualmente pattuite;
b) in assenza di specifica pattuizione applichi la c.d. valuta reale- il periodo successivo all'entrata in vigore degli artt. 19-23 D.Lgs. 27.01.10 n. 11 applicando i criteri di calcolo valuta ivi stabiliti”), il fiduciario del Tribunale ha chiarito che “tenendo presente che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 5.5.1999 ed il rapporto è stato di fatto chiuso in data 3.12.2013 (valuta 4.12.2013), il quesito richiede di effettuare una distinzione in base alle seguenti tipologie di operazioni e periodi di tempo: 1) Assegni bancari e circolari: 5.5.1999 (stipula) – 1.1.2011 (giorno antecedente all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB novellato dall'art. 4 D.Lgs. 141/2010 pubblicato in data 4.9.2010, entrato in vigore come da termine previsto da art. 6 co. 2 stesso D.Lgs. pari a 120gg. successivi alla pubblicazione): le valute non risultano disciplinate nel contratto di c/c, pertanto, saranno escluse;
2.1.2011 (entrata in vigore dell'art. 120 TUB novellato dall'art. 4 D.Lgs. 141/2010 pubblicato in data 4.9.2010, entrato in vigore come da termine previsto da art. 6 co. 2 stesso D.Lgs. pari a 120gg. successivi alla pubblicazione) – 3.12.2013 (chiusura conto): le valute sono adeguate alle indicazioni dell'art. 120 TUB;
2) Altre operazioni: 5.5.1999 (stipula) – 28.2.2010 (giorno antecedente all'entrata in vigore artt. 19-23 D.Lgs. 11/2010, pubblicato in data 13.2.2010 ed entrato in vigore, in base all'art. 42 dello stesso, il lunedì 1.3.2010): le valute non risultano disciplinate nel contratto di c/c, pertanto, saranno escluse. o 1.3.2010 (entrata in vigore degli artt. 19-23 D.Lgs. 11/2010, pubblicato in data 13.2.2010 ed entrato in vigore, in base all'art. 42 dello stesso, il lunedì 1.3.2010) – 3.12.2013 (chiusura conto): le valute sono adeguate in conformità al D.Lgs. 11/2010” (v. pagg. 15-16 CTU in atti). Con riferimento al QUESITO “B” (parte III – Conti di appoggio) (“ Per quanto riguarda i Conti Connessi ed appoggiati (ove esistenti): elimini dalla ricostruzione del conto principale l'addebito di interessi e competenze relativi ad altri conti rispetto ai quali non sussista autorizzazione del correntista al giroconto e non sia stato prodotto in atti valido contratto intervenuto tra le parti”), il perito del Tribunale ha evidenziato che “Gli addebiti sul conto corrente principale provenienti da altri rapporti finanziari sono dovuti ad interessi e competenze relativi al conto anticipi regolato sul rapporto 810062. Il presente criterio comporta innanzitutto l'indagine in merito alla presenza o meno dell'autorizzazione del cliente all'addebito di tali oneri sul conto corrente principale. Al
21 riguardo, si osserva che dai contratti presenti in fascicolo non emerge alcuna autorizzazione del correntista al giroconto di interessi e competenze, di conseguenza, tali addebiti dovranno essere espunti dal ricalcolo peritale” (cfr. pag. 16 CTU in atti). Con riguardo al QUESITO “B” (parte III – Conto anticipi) (“Per il conto anticipi (ove esitente): - precisi se le operazioni erano contabilizzate esclusivamente sul conto corrente ovvero se erano autonomi il conto corrente e il conto anticipi. In particolare precisi se le operazioni di addebito per insoluti sono state contabilizzate nel conto corrente con annotazione di contropartita nel conto anticipi;
- verifichi se rispetto ai singoli addebiti sul conto ci sia dimostrazione della richiesta di pagamento ovvero dell'escussione del debitore ceduto procedendo, in mancanza, ad eliminare le relative annotazioni contabili di segno negativo”), il CTU ha evidenziato che “i rapporti bancari documentati in fascicolo sono uno di conto corrente ordinario ed uno di appoggio per anticipi fatture. Il conto corrente ordinario è documentato in fascicolo dai relativi estratti conto;
il rapporto per operazioni di anticipi fatture è documentato in fascicolo solo dagli effetti rimasti insoluti. Di conseguenza, sulla base dei documenti in atti, si deve constatare che non sono presenti estratti conto relativi ad un distinto conto-anticipi, pertanto, non è possibile procedere alle ulteriori verifiche analitiche richieste dal quesito. Sempre sulla base dei documenti in fascicolo, ciò che si può rilevare è che il conto corrente con i relativi estratti conto è quello ordinario e ad esso è collegato anche l'altro rapporto, formalmente distinto: le operazioni di anticipi fatture regolate sul rapporto di appoggio, infatti, costituiscono separate ed autonome operazioni e quelle rimaste insolute (documentate in fascicolo) risultano contabilizzate nel c/c ordinario solo per l'accredito dell'anticipo, ma non per il riaddebito dell'insoluto…..” (v. pagg. 17 e 18 CTU in atti). Infine, circa il QUESITO “B” (parte IV) relativo ad eventuali contratti di finanziamento il CTU ha constatato “che nella causa che ci occupa non sono presenti rapporti del genere, non vi sono indagini peritali da espletare” (cfr. pag. 19 CTU in atti). Il CTU prima di concludere e di stabilire in concreto i rapporti di dare e avere tra le parti ha sottolineato che “dopo avere analizzato distintamente i quesiti ed i criteri in essi indicati, prima di procedere all'esposizione dei risultati dei ricalcoli peritali richiesti, si devono precisare i seguenti ulteriori aspetti: - in merito alle osservazioni preliminari inviate dal CTP di (allegate al CP_11 verbale di inizio operazioni peritali), cui si rinvia per la relativa lettura integrale, si rileva che non è possibile darvi uno specifico seguito in quanto le questioni ivi sollevate sono in realtà già oggetto delle specifiche indicazioni formulate dal G.I. nei quesiti peritali, pertanto, è a queste ultime che bisogna attenersi nel presente elaborato tecnico;
- In merito, poi, al fido sul conto corrente, dall'esame degli estratti conto del c/c ordinario, è possibile rilevare la presenza di un fido sotto forma di apertura di credito su tale conto. Di esso non vi sono documenti contrattuali in fascicolo fino al contratto di apertura di credito del 18.4.2012; tuttavia, in base alla presenza di elementi precisi quali i tassi degli interessi passivi, i tassi della CMS entro-fido ed extra-fido, l'addebito di commissioni per affidamento e l'addebito delle Commissioni Disponibilità Fondi (CDF), è possibile affermare che nel corso del rapporto tale fido abbia avuto il seguente andamento del quale, evidentemente, si dovrà tenere conto nelle rielaborazioni peritali: o dal 5.5.1999 (apertura): nessuno;
dal 1.1.2000: £ 50.000.000; dal 25.11.2001: euro 25.822,84 (per conversione del conto in euro); dal 1.1.2003: euro 30.000,00; o dal 22.12.2008: euro 50.000,00; o dal 30.3.2009: euro 80.000,00; o dal 18.4.2012: euro 50.000,00 fino alla chiusura. - In merito, in ultimo, al saldo finale dell'estratto conto, dato che esso al momento dell'azzeramento per passaggio a sofferenza (3.12.2013 euro -54.414,81) non comprendeva la
22 liquidazione di interessi e competenze dell'ultimo trimestre in corso (IV 2013), anche di questi costi si dovrà correttamente tenere conto nelle rielaborazioni peritali, pertanto, essi sono stati appositamente registrati con data e valuta 31.12.2013; di conseguenza, si evidenzia che nei risultati conclusivi peritali tutti i saldi saranno esposti escludendo l'azzeramento per passaggio a contenzioso e comprendendo la liquidazione dell'ultimo trimestre, avvertendo che, in tal modo, il saldo finale da estratto conto a debito del cliente diviene pari ad euro -55.741,29” (cfr. pagg. 19 e 20 CTU in atti). Ebbene, le risultanze della perizia sono assolutamente condivisibili ed esaustive emergendo dalle medesime: 1) che il compendio documentale allegato agli atti di causa dalla parte opposta è sufficiente ed adeguato a determinare i rapporti di dare e avere tra le parti;
2) che nei rapporti oggetto di causa non è stata rilevata alcuna usura originaria non essendo stati prodotti dalla parte opponente i D.M. vigenti pro tempore relativi alla determinazione del TEG (ad ogni modo, come detto, le relative doglianze degli opponenti erano generiche); 3) che le commissioni di massimo scoperto (commissione disponibilità Fondi e commissione di istruttoria veloce) erano nulle e non valide per la gran parte del rapporto intercorso tra le parti dovendo essere disapplicate;
4) che alcune valute non risultano essere state disciplinate dal contratto con conseguente esclusione dal ricalcolo a differenza di altre che risultano regolari;
5) che è stato riscontrato l'anatocismo dal perito che ha distinto, in particolare, due periodi nel presente intervallo: 22.4.2000 – 17.4.2012: nessuna capitalizzazione;
18.4.2012 – 3.12.2013: capitalizzazione trimestrale;
6) che le spese di tenuta conto non sono state previste da alcuno dei contratti depositati, pertanto, nel ricalcolo peritale sono state escluse;
7) che la banca ha variato le condizioni economiche applicate al rapporto in tutti i trimestri con poche eccezioni, ma non si riscontrano in atti separate comunicazioni al cliente relative a tali variazioni contrattuali;
8) che oltre al saldo ricalcolato del conto corrente, va computato anche l'importo totale delle fatture anticipate e rimaste insolute, pari ad euro -47.928,59 a debito del cliente. Sulla scorta delle suesposte osservazioni e dei quesiti formulati il CTU ha effettuato i ricalcoli peritali sviluppandoli sia con l'applicazione che con la disapplicazione delle condizioni peggiorative attuate dalla banca nel corso del rapporto, e sia con l'applicazione che con la disapplicazione della CMS. Tra i vari conteggi effettuati dal CTU va preso come riferimento quello di pag. 24 che prevede la non applicazione delle condizioni peggiorative ed applicazione delle condizioni migliorative e la disapplicazione CMS. Invero la legge consente alla banca e alle società finanziarie di variare unilateralmente le condizioni economiche concordate con i propri clienti, ma a due precise condizioni: 1) deve sussistere un giustificato motivo;
2) si deve inviare al cliente di una proposta di modificazione. Tale proposta non è stata comunicata alla società opponente correntista sicchè la mancata osservanza delle regole appena descritte da parte della banca comporta l'inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli per il cliente. Ebbene, secondo il suindicato conteggio “il saldo conclusivo ricalcolato del conto corrente n. 807460 è pari ad euro 64.543,98 a credito del cliente, con una differenza rispetto al saldo conto originario di euro 120.285,27 a favore del cliente. Considerando oltre al saldo ricalcolato del conto corrente, anche l'importo totale delle fatture anticipate e rimaste insolute, pari ad euro -47.928,59 a debito del cliente, si giunge ad un saldo dare/avere finale pari ad euro 16.615,39 a credito del cliente” (vedi pag. 24 CTU in atti).
23 Come già illustrato, nessun elemento di segno contrario rispetto a quelli finora illustrati è emerso nel corso dell'istruttoria svolta durante il giudizio. Il CTU dott. infatti, ha risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi critici Per_1 sollevati dalle parti potendosi per ragioni di brevità richiamare per relationem il contenuto delle
“chiarimenti del CTU alle osservazioni dei CTP” del 30.7.2021. Infatti, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147, rv. 649560-01; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n. 11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31142; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, n. 6970). Pertanto, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Sull'ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App. Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647, rv. 628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7364 (rv. 622900)). Conseguentemente, può dirsi in sostanza sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio. Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904; Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080). L'opposizione, pertanto, è fondata. Conseguentemente, per effetto del ricalcolo dei reciproci rapporti di dare-avere tra le parti relativi ai rapporti per cui è causa, effettuato in ossequio ai principi sopra richiamati, deriva che il saldo epurato degli addebiti illegittimi risulta a credito del correntista di euro 16.615,39. Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene pertanto necessario, da una parte, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto non risulta dovuta alcuna somma dagli opponenti alla banca opposta per via delle illegittimità riscontrate all'esito del presente giudizio, mentre, dall'altra, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di parte opponente di ripetizione dell'indebito.
24 Resta inteso, in ogni caso, che la condanna al pagamento del saldo positivo potrà esser emessa a beneficio esclusivo della società correntista - non avendo i fideiussori alcun titolo ad ottenere il saldo attivo di un rapporto rispetto al quale si sono costituiti esclusivamente quali garanti – ed a carico della sola cessionaria del rapporto controverso. Controparte_5
A tale ultimo riguardo, infatti, basti ricordare che in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" (stipulato ai sensi del suddetto art. 58 TUB), la società cessionaria acquista dalla società cedente (banca) la titolarità di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti dai contratti di finanziamento e linee di credito ceduti e succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. In ragione di tale cessione (e successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio), tutte le azioni afferenti ai crediti ceduti (ivi compresa l'eventuale azione ripetitoria di somme indebitamente versate ex art. 2033 c.c.) non possono che essere fatte valere nei confronti del solo soggetto titolare sostanziale del rapporto, ovvero il creditore cessionario (cfr. Tribunale Teramo sez. I, 05/02/2020, n.103; v. anche Tribunale Catania 19.03.2018, n.1242; Tribunale Milano 12.1.2016; Tribunale Pavia 12.10.2016; Tribunale Napoli Nord 10.11.2016; Tribunale Rieti 18.4.2017). Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e dell'intervenuta e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da 5.000,00 a 26.000,00 in ragione della somma concretamente riconosciuta alla parte vincitrice, cfr. art. 5 D.M. cit.), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi, in ragione dell'attività difensiva prestata, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate, ex artt. art.
4.1 D.M. cit. e senza alcun aumento per la difesa di più parti, non essendo apprezzabile un aggravio di attività difensiva rispetto alla difesa di un solo soggetto e stante la natura discrezionale dell'aumento ex art.
4.2 D.M. cit. (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 30/10/2017, n. 25803 e Cassazione civile , sez. VI , 20/10/2017, n. 24934). Restano a carico della banca opposta e della terza interveniente, in via definitiva e solidale, le spese di CTU come liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Regasto, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta dagli opponenti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 189/2014 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 21.5.2014, notificato il 19.6.2014; 2) accoglie nei limiti di ragione la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti per le ragioni espresse in motivazione e, per l'effetto, condanna la a corrispondere in favore della Controparte_5
l'importo di euro 16.615,39, oltre interessi legali dalla data Controparte_8 Controparte_1 della domanda e sino al soddisfo;
3) condanna la banca opposta e la società terza intervenuta, in solido tra loro, a corrispondere in favore degli opponenti le spese del procedimento, liquidate in euro 252,00 per esborsi ed euro
25 5.077,00 per compensi professionali al procuratore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti sugli importi liquidati a titolo di compenso per il difensore, da distrarsi a favore dell'avv. Aldo Costa dichiaratosi difensore antistatario;
4) pone le spese della CTU contabile espletata nel corso del presente giudizio definitivamente e solidalmente a carico della parte opposta e di quella terza intervenuta per come liquidate con separato decreto, detratti gli acconti già eventualmente corrisposti;
5) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 24 febbraio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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