Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, all'udienza del 10 giugno 2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11167/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Strano, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti nn. 37875/7313 del
22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza Persona_1
della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
-resistente-
Avente ad oggetto: maggiorazione sociale pensione - accertamento indebito -
Conclusioni: all'udienza del 10 giugno 2025 le parti concludevano come in atti.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'atto di accertamento di indebito datato 11.3.2024 pervenuto il 5.4.2024, con cui l' di Catania aveva richiesto il pagamento della somma di € 5.551,41, e avverso la delibera CP_1 del Comitato Provinciale dell' di Catania del 29.5.2024 n. 2415717, con cui era stato respinto il CP_1
ricorso amministrativo presentato dallo stesso.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente adduceva di avere ricevuto in data 5.4.2024 una comunicazione dell' con cui gli era stato richiesto di pagare la somma di € 5.551,41, quale CP_1
1
Riferiva che nel 2012 l' aveva riscontrato l'indebito pensionistico relativo alla posizione di CP_1
e aveva autorizzato la richiesta di rateizzazione del debito presentata dall'allora debitore. Persona_2
Precisava che dal 9.10.2012 al 14.3.2014 erano state pagate n. 17 rate, ciascuna dell'importo di €
133,58, tutte recanti come causale il numero identificativo della pratica di rimborso di indebito, ovvero R.I.N. 1059964, e sottolineava che a seguito del decesso di , avvenuto nel Persona_2
dicembre 2013, le successive rate erano state materialmente pagate dalla coniuge del predetto, pur senza certezza del debito residuo.
Aggiungeva che l' , a distanza di oltre 10 anni dall'ultimo pagamento avvenuto in data CP_1
14.3.2014, aveva a lui richiesto, in qualità di erede del de cuius , il versamento della Persona_2 somma di € 5.551,41, quale importo residuo sul preteso indebito pensionistico relativo alla posizione del padre.
Riferiva di avere presentato al Comitato Provinciale ricorso ex articolo 46 della Legge n. 88/1989, eccependo la prescrizione decennale del presunto indebito e che il Comitato con delibera del
29.5.2024 n. 2415717 aveva rigettato il predetto ricorso rilevando che: “….nel caso di specie, la prescrizione risulta interrotta, ai sensi dell'art. 2994 c.c., avendo il dante causa pagato il debito fino al 24/09/2015…”.
Riferiva di avere presentato istanza di accesso agli atti per avere contezza dell'atto interruttivo rappresentato dal pagamento a dire dell effettuato il 24.9.2015 e di avere ricevuto dall' , CP_1 CP_1
in riscontro alla suddetta istanza, un mero elenco dei pagamenti in formato Excel rappresentante la contabilizzazione della posizione dei pagamenti di . Persona_2
A tal proposito rilevava la genericità e la mancata precisione dell'elenco fornito dall' , stante la CP_1
mancata indicazione dei bollettini con cui erano stati effettuati i pagamenti.
Evidenziava, altresì, che il pagamento del 27.4.2015 (contabilizzato in data 24.9.2015) era stato effettuato da (coniuge del de cuius al fine di estinguere un proprio Controparte_2 Persona_2 debito nei confronti dell' , tenuto conto che anche essa era stata destinataria di altra e differente CP_1
richiesta di rimborso di indebito pensionistico, che stava esitando mediante il pagamento di rate dell'importo di € 192,64 ciascuna, diverso da quello oggetto della rateazione del R_
Sottolineava che il bollettino del 27.4.2015, ove risultava riportato nell'ultima parte dello stesso per mero errore materiale il numero della posizione debitoria del predetto, anziché quella propria della
, non era imputabile a pagamento delle rate dovute dal l'errore commesso nella CP R_
indicazione nel numero di pratica essendo facilmente evincibile dall'ente previdenziale, atteso che le
2 altre indicazioni contenute nel bollettino, e segnatamente l'importo versato, non potevano riferirsi alla posizione debitoria del di lui padre.
Lamentava, pertanto, la superficialità con cui l'ente aveva condotto l'accertamento, poiché da un semplice riscontro testuale sarebbe stato possibile avvedersi dell'equivoco.
Ribadiva, dunque, che essendo stato effettuato in data 14.3.2014 l'ultimo effettivo pagamento riconducibile alla posizione debitoria del la richiesta di rimborso avanzata dall' nei R_ CP_1
suoi confronti doveva ritenersi prescritta.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… -in accoglimento del presente ricorso e delle ragioni esposte, dichiari che le somme richieste dall' non sono dovute, con consequenziale annullamento e/o comunque CP_1 privazione di efficacia degli atti impugnati”.
1.2. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 14 febbraio 2025, si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso perché Controparte_3
infondato in fatto ed in diritto.
Rilevava, in particolare, la mancata contestazione da parte del ricorrente sia della sussistenza dell'indebito maturato sulla pensione del de cuius che del quantum indicato nella richiesta restitutoria notificatagli dall'ente.
Contestava la fondatezza dell'unica eccezione sollevata dalla parte ricorrente in seno al ricorso, ovvero quella di prescrizione decennale del credito, sottolineando che l'ultimo versamento di €
192,64 riportava la data del 27.4.2015 con conseguente slittamento del termine prescrizionale al
27.4.2025.
Concludeva ribadendo la legittimità del pagamento suindicato, perché validamente attuato da un soggetto (erede) legittimato a compierlo.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di
Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, rigettare il ricorso poiché infondato per tutte le ragioni esposte in premessa, accertando e dichiarando che il ricorrente, nella sua qualità di erede del de cuius , è tenuto a restituire all' la somma indebita residua di € 5.551,41, con vittoria Persona_2 CP_1 delle spese di lite”.
1.3. Con ordinanza del 26.2.2025 l' onerava la parte più diligente a produrre in giudizio il Pt_2
piano di rateizzazione e le relative scadenze.
1.4. La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
1.5. All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
3 2. L'oggetto del presente procedimento è l'accertamento della legittimità del provvedimento di indebito notificato dall'ente previdenziale a in data 5.4.2024, avente ad Parte_1 oggetto la richiesta di pagamento di € 5.551,41 quale importo residuo sul preteso indebito pensionistico relativo alla posizione del padre, . Persona_2
2.1. L'indebito per cui è causa deriva dal fatto che nel periodo compreso tra l'1.1.2010 e il 30.6.2012
è stato corrisposto un pagamento non dovuto a titolo di maggiorazione sociale della pensione a
, essendo stato acclarato il possesso da parte del titolare della pensione di redditi di Persona_2
importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, sì come incontestato.
2.2 Si rileva preliminarmente che la documentazione richiesta con ordinanza del 26.2.2025 non è stata depositata da nessuna delle parti in causa.
3. Ciò posto, non si discute in ordine alla regolare notifica dell'atto di accertamento dell'indebito dell'importo di euro 8.014,92 a - titolare della prestazione - in data 2.7.2012. Persona_2
È, altresì, incontestato tra le parti che l'importo in questione sia stato parzialmente restituito per effetto dell'adempimento in forma rateale delle somme dovute a rimborso dell'indebito, mediante il versamento di 16 rate di euro 133,58 cadauna, mentre è contestata l'imputazione dell'ultimo versamento di euro 192,64 effettuato il 24.9.2015.
Va detto che il pagamento di parte delle suddette rate è stato effettuato anche dopo il decesso del titolare della prestazione - avvenuto nel dicembre 2013 - così come si evince dai bollettini depositati in atti dal ricorrente (cfr. doc. n. 3 fascicolo ricorrente).
L' , a seguito della interruzione dei pagamenti, ha notificato in data 5.4.2024 all'odierno CP_1
ricorrente, in qualità di erede, il provvedimento di accertamento dell'indebito, chiedendo la restituzione della residua somma di euro 5.551,41 (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente nonché doc. n. 2 CP_ e 2a fascicolo .
3.1 Come dedotto in fatto il ha eccepito la prescrizione del credito, stante l'avvenuto decorso R_ decennale tra la notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 5.4.2024 e il pagamento dell'ultima rata a suo dire avvenuta in data 14.3.2014.
Di contro l'ente previdenziale ribadisce la legittimità del proprio operato, evidenziando che l'ultimo pagamento relativo alla posizione debitoria di risale in realtà al 27.4.2015 con Persona_2
conseguente slittamento della scadenza del termine di prescrizione al 27.4.2025.
Ebbene, con riguardo all'unica eccezione sollevata dalla parte ricorrente, va in primo luogo rilevato che l'istanza di rateazione del versamento delle somme dovute, con il pagamento in tempi diversi di vari acconti, implica il riconoscimento del diritto altrui con conseguente interruzione della prescrizione per i crediti non ancora prescritti (cfr. a tal proposito l'art. 2944 c.c. il quale dispone che
4 “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “il riconoscimento non è soggetto a una forma vincolata e può estrinsecarsi sia in una dichiarazione scritta o verbale, sia in qualunque fatto che dimostri in modo inequivoco l'ammissione dell'esistenza del diritto”. Pertanto, l'effetto interruttivo della prescrizione: “può derivare da un qualsiasi comportamento che risulti incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore o anche da una manifestazione tacita di volontà”
(cfr. Cassazione n. 19401/2022; Cassazione n. 5549/2021; Cassazione n. 24555/2010; Cassazione n.
18904/2007).
Nel caso in esame, il pagamento delle rate, effettuato anche dagli eredi a seguito del decesso del titolare della prestazione, integra un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria.
In verità, l'odierno ricorrente nemmeno contesta la fondatezza e l'ammontare della richiesta creditoria, piuttosto deducendo che l'ultimo pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione decennale è quello del 14 marzo 2014.
3.2 Deve tuttavia considerarsi che dalla documentazione in atti si rinviene, oltre ai pagamenti effettuati negli anni 2012, 2013 e 2014, anche un versamento di € 192,64 avvenuto in data 27.4.2015, effettuato sempre per conto di . Persona_2
Risulta infatti indicata nella causale della ricevuta di accredito la posizione debitoria del predetto, ovvero “R.I.N. 1059964” (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente).
Sostiene l'odierno ricorrente che il versamento darebbe stato effettuato dalla coniuge del R_
, la quale avrebbe versato la cifra precisata – differente da quella normalmente Controparte_2
pagata di euro 133,58 - al fine di estinguere il debito relativo ad altra sua personale posizione “R.I.N.
1059963”.
Tuttavia deve in proposito rilevarsi che tale tesi difensiva non trova alcun riscontro documentale.
Nessun atto risulta prodotto a riprova della ulteriore e diversa posizione debitoria della CP
, che possa giustificare il diverso importo pagato di € 192,64 e il numero di posizione R.I.N.
[...]
5 Circostanza decisiva è poi quella della mancanza di riscontro della assunta esistenza di altra posizione debitoria in capo alla , restando mera allegazione labiale la affermazione secondo la quale CP
l'imputazione del pagamento del 27.4.2015 non sarebbe quella dall' ritenuta, piuttosto dovendo CP_1
concludersi nel senso che il predetto versamento costituisca ulteriore atto interruttivo del termine di prescrizione nella specie decennale, non decorso al momento della notifica dell'avviso di accertamento qui impugnato, avvenuta il 5 aprile 2024.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite, pur non irripetibili (cfr. Cass., n. 16676/2020), in ragione della peculiarità del caso e della qualità delle parti possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1059963 - riportato nella ricevuta di versamento pure riportato nel bollettino del 27.4.2015 in uno alla indicazione del riferimento a ““R.I.N. 1059964”.
Pur avendo la parte dedotto che aveva presentato un piano di dilazione, nonostante Persona_2
l'ordinanza a tale scopo emessa, non è stata prodotta documentazione afferente l'esistenza stessa di tale rateizzazione e l'ammontare delle singole rate previsto
L'elenco dei pagamenti proveniente a dire del ricorrente dall' (cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso), CP_1
riporta invero anche date in parte diverse di quelle risultanti dalle ricevute dei versamenti in atti.