Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2289 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 2289 del 2024 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Venezuela) in data 04.01.80, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FEDERICO
IMMACOLATA, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , parte nata a Controparte_1 C.F._2
AR (Venezuela) in data 13.11.79, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BELLINTANI LIBERO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi.
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 27.12.24, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto di aver convissuto sino al giugno del 2024 e che dalla loro unione sono nate le figlie minori e , riconosciute da entrambi i genitori. Persona_1 Persona_2
Cessata la convivenza, le parti hanno chiesto di regolare i rapporti tra di loro e con le figlie nei termini indicati congiuntamente in ricorso, come specificati alla udienza del 14.1.25. Visto il ricorso ex art. 337 ter c.c. e 473 bis.47 c.p.c., ai sensi del comma secondo dell'art. 473bis.51 sono state sentite le parti all'udienza del 14.1.25.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è cessata la convivenza tra le parti del presente giudizio.
Le condizioni pattuite dalle parti non sono contrarie ad alcuna norma imperativa e appaiono conformi all'interesse delle figlie minori. Le stesse possono essere quindi recepite nei termini indicati di seguito indicati. In particolare:
1) le minori e saranno affidate in regime di affido Persona_1 Persona_2 condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2) si conviene che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
- i genitori concordemente stabiliranno le visite che il genitore non collocatario potrà volgere alle minori, con preavviso telefonico alla madre di 24 ore;
- in ogni caso, il padre terrà con sé le minori, a fine settimana alterni, il sabato dalle ore 16.00, con facoltà di pernottamento, fino alle 12.00 della Domenica per poi riaccompagnarle presso l'abitazione o dimora della madre;
-le vacanze natalizie, pasquali e i ponti per le eventuali festività civili, saranno previste a giorni alterni, invertendo annualmente i giorni di festa, da ciascun genitore;
-le vacanze estive, da programmare entro il 15 giugno di ogni anno, saranno suddivise come segue: le minori trascorreranno 7 giorni nel mese di agosto con il padre;
-In ogni caso in cui le minori si trovino con uno dei genitori potrà sempre sentire telefonicamente l'altro in qualsiasi momento ne abbia desiderio.
3) In ordine al mantenimento delle figlie, le parti così statuiscono: il sig. Parte_1 provvederà al pagamento mensile di Euro 350,00 a titolo di mantenimento in favore delle minori, da versare alla IG.ra , entro i primi 10 giorni di ogni mese, sul conto corrente bancario CP_1 cointestato avente IBAN [...]. L'importo verrà rivalutato in base agli indici ISTAT;
4) le parti si impegnano a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno nell'interesse delle figlie, preventivamente concordate e documentate. Tali spese comprendono tutte le spese mediche, libri scolastici, materiale didattico, retta e buoni pasto, cure mediche, tasse di iscrizione a scuola, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, iscrizione e frequentazione ai corsi sportivi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc..;
Tali spese saranno corrisposte a mezzo bonifico in favore del genitore che le sostiene entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate. 5)Le parti si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed all'iscrizione sullo stesso delle loro figlie. Qualora ciò non fosse sufficiente le parti prestano sin d'ora il consenso e autorizzano l'Autorità Amministrativa competente al rilascio di un valido documento di riconoscimento di valido per l'espatrio;
6) in ogni caso i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione nei documenti di espatrio;
7) i ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
8) i sigg. e chiedono, altresì, di darsi atto che essi hanno già Parte_1 CP_1 regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
9) i sigg. e dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, Parte_1 CP_1 di aver adempiuto ai sensi di legge, a rendere ogni informazione utile alla esatta, veritiera e completa, ricostruzione delle proprie condizioni economiche.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, secondo quanto
[...] indicato in ricorso e riprodotto in motivazione;
B. Diritto di visita del padre come riprodotto in motivazione;
C. DISPONE che corrisponda a Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 350,00 mensili quale contributo al mantenimento delle
[...] figlie, oltre Istat annuale, da versarsi il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto in ricorso e riprodotto in motivazione;
D. DISPONE, in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in ricorso e riprodotto in motivazione.
E. sulle spese. CP_2
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. R.G. 2289 del 2024
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Beatrice Magarò
Il giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia