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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/11/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 781/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a Torino (TO) in [...] Parte_1 C.F._1
20/09/1975 e residente in [...] con l'avv. Della Corte Mariarosaria
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] con l'avv. Terzolo Simone
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 12/11/2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Affidamento condiviso del figlio minore e sua collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; Parte_1 regime di incontri tra il sig. ed il figlio secondo i desideri del figlio stesso, alla luce della sua CP_1 età adolescenziale;
contributo a carico del sig. per il mantenimento del figlio di euro 450,00 mensili annualmente CP_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle c.d. spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
contributo a carico del sig. per il mantenimento della moglie di euro 300,00 mensili annualmente CP_1 rivalutabili secondo gli indici Istat;
Assegno Unico tutto in favore della signora;
Parte_1 rinuncia alle reciproche domande di addebito;
Spese compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/08/2000 Parte_1 Controparte_1 in San Giorgio AL (CS), trascritto presso i Registri di Stato Civile del predetto Comune all'atto n.
3, Parte II - Serie A, anno 2000. Dalla loro unione è nato, in data 08/05/2009, il figlio , ancora Per_1 minore.
Con ricorso presentato in data 03/06/2025 la sig.ra ha domandato la pronuncia di separazione Parte_1 dal marito, con affidamento condiviso del figlio minore e assegno di mantenimento per il figlio in capo al padre pari a euro 800,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie e in favore della moglie pari a euro 1000,00 mensili.
In data 25/09/2025 si costituiva in giudizio il sig. , aderendo alla domanda di separazione ma CP_1 contestando quelle in punto mantenimento.
pagina 2 di 5 Alla prima udienza innanzi al Presidente relatore in data 12/11/2025 lo stesso ha formulato proposta conciliativa che è stata infine accettata dalle parti, le quali hanno concluso come riportato in epigrafe, rinunciando alle reciproche domande di addebito.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre.
Il padre sig. potrà incontrare il figlio secondo i desideri dello stesso, alla luce della sua età CP_1
adolescenziale.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Crescentino (VC), via Cinico Angelini 4, di proprietà dei genitori della sig.ra sarà assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla stessa, quale genitore collocatario della prole Parte_1
minorenne.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna pagina 3 di 5 gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre versi alla madre un contributo al mantenimento del figlio pari a euro 450,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle c.d. spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'Assegno Unico potrà essere richiesto e percepito per l'intero dalla madre, come da accordo tra le parti.
Su accordo delle parti viene altresì disposto un mantenimento in capo al sig. e in favore della CP_1
sig.ra pari a euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT. Parte_1
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 781/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/08/2000 in San Giorgio Controparte_1
AL (CS), trascritto presso i Registri di Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 3, Parte II -
Serie A, anno 2000;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di San Giorgio AL (CS) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) AFFIDA il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
regime di incontri con il padre secondo i desideri del figlio stesso, alla luce della sua età adolescenziale;
4) ASSEGNA ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare sita in Crescentino (VC), via Cinico Angelini 4, di proprietà dei genitori della sig.ra alla stessa, quale genitore collocatario della prole Parte_1
minorenne;
5) PONE a carico del padre sig. un assegno per il mantenimento del figlio di euro 450,00 CP_1
mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle c.d. spese extra come da pagina 4 di 5 Protocollo del Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA la sig.ra a richiedere e percepire Parte_1 interamente l'Assegno Unico;
6) PONE a carico del sig. un assegno per il mantenimento della sig.ra pari a euro CP_1 Parte_1
300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 781/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a Torino (TO) in [...] Parte_1 C.F._1
20/09/1975 e residente in [...] con l'avv. Della Corte Mariarosaria
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] con l'avv. Terzolo Simone
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 12/11/2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Affidamento condiviso del figlio minore e sua collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; Parte_1 regime di incontri tra il sig. ed il figlio secondo i desideri del figlio stesso, alla luce della sua CP_1 età adolescenziale;
contributo a carico del sig. per il mantenimento del figlio di euro 450,00 mensili annualmente CP_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle c.d. spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
contributo a carico del sig. per il mantenimento della moglie di euro 300,00 mensili annualmente CP_1 rivalutabili secondo gli indici Istat;
Assegno Unico tutto in favore della signora;
Parte_1 rinuncia alle reciproche domande di addebito;
Spese compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/08/2000 Parte_1 Controparte_1 in San Giorgio AL (CS), trascritto presso i Registri di Stato Civile del predetto Comune all'atto n.
3, Parte II - Serie A, anno 2000. Dalla loro unione è nato, in data 08/05/2009, il figlio , ancora Per_1 minore.
Con ricorso presentato in data 03/06/2025 la sig.ra ha domandato la pronuncia di separazione Parte_1 dal marito, con affidamento condiviso del figlio minore e assegno di mantenimento per il figlio in capo al padre pari a euro 800,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie e in favore della moglie pari a euro 1000,00 mensili.
In data 25/09/2025 si costituiva in giudizio il sig. , aderendo alla domanda di separazione ma CP_1 contestando quelle in punto mantenimento.
pagina 2 di 5 Alla prima udienza innanzi al Presidente relatore in data 12/11/2025 lo stesso ha formulato proposta conciliativa che è stata infine accettata dalle parti, le quali hanno concluso come riportato in epigrafe, rinunciando alle reciproche domande di addebito.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre.
Il padre sig. potrà incontrare il figlio secondo i desideri dello stesso, alla luce della sua età CP_1
adolescenziale.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Crescentino (VC), via Cinico Angelini 4, di proprietà dei genitori della sig.ra sarà assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla stessa, quale genitore collocatario della prole Parte_1
minorenne.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna pagina 3 di 5 gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre versi alla madre un contributo al mantenimento del figlio pari a euro 450,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle c.d. spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'Assegno Unico potrà essere richiesto e percepito per l'intero dalla madre, come da accordo tra le parti.
Su accordo delle parti viene altresì disposto un mantenimento in capo al sig. e in favore della CP_1
sig.ra pari a euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT. Parte_1
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 781/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/08/2000 in San Giorgio Controparte_1
AL (CS), trascritto presso i Registri di Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 3, Parte II -
Serie A, anno 2000;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di San Giorgio AL (CS) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) AFFIDA il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
regime di incontri con il padre secondo i desideri del figlio stesso, alla luce della sua età adolescenziale;
4) ASSEGNA ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare sita in Crescentino (VC), via Cinico Angelini 4, di proprietà dei genitori della sig.ra alla stessa, quale genitore collocatario della prole Parte_1
minorenne;
5) PONE a carico del padre sig. un assegno per il mantenimento del figlio di euro 450,00 CP_1
mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle c.d. spese extra come da pagina 4 di 5 Protocollo del Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA la sig.ra a richiedere e percepire Parte_1 interamente l'Assegno Unico;
6) PONE a carico del sig. un assegno per il mantenimento della sig.ra pari a euro CP_1 Parte_1
300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
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