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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2024, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.16705/2022 R.G. promossa da
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, nata a [...] il [...] e deceduta il 24.03.2022 – C.F.
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. LAUDANDO C.F._1
ANTONIO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- resistente contumace
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 10.10.2024 la trattazione scritta e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 27.12.2022 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento).
L' non si costituiva ed il giudizio proseguiva in sua contumacia. CP_1
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 16.12.2022 e l'opposizione depositata in data 27.12.2022 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della
2 contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. In questa fase, tenuto conto delle doglianze specifiche formulate dalla parte, il
Tribunale ha ordinato la rinnovazione delle operazioni peritali nominando un nuovo CTU.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, (cfr. consulenza in Persona_2
atti), dopo una ampia e motivata valutazione medico legale, ha concluso accertando la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3 In particolare il CTU ha precisato: ”Il complesso menomativo della signora Per_1 determinava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i seguenti
[...] motivi: -ella aveva delle difficoltà deambulatorie di grado moderato-severo causate da: età avanzata (ha presentato la domanda amministrativa ad 88 anni), artrosi polidistrettuale
(v. esami strumentali in atti + prescrizione carrozzina) e parkinsonismo (che compromette la destrezza motoria). Questa polimorfa compromissione della funzionalità dell'apparato locomotore impediva all'istante di espletare in autonomia tutti gli atti elementari dell'esistenza che prevedevano il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari.”
Inoltre il CTU, in relazione alla decorrenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha altresì evidenziato: “La prestazione va ancorata all'ottobre 2021, cioè 5 mesi prima dell'exitus. Si giunge a questa conclusione rilevando che la documentazione medica in atti è terribilmente lacunosa;
dal gennaio 2020 si annota la presenza di Parkinson (senza precisare l'espressività invalidante della patologia, eventuali fenomeni on-off) che è una condizione, così come declinata, non sufficiente all'attribuzione della prestazione richiesta. Paradossalmente
l'accesso in P.S. dell'ottobre 2021, ed in particolare la consulenza neurologica di cui al predetto accesso, fornisce preziose informazioni riguardanti la terapia medica Si prende atto dell'assunzione di neurolettici (PI e RI) ed una non perfetta aderenza al piano terapeutico. E' questa indicazione da ritenersi cruciale per il riconoscimento della prestazione richiesta, ragion per cui la decorrenza è stata ancorata a tale data.”
In punto di diritto si osserva che, quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di atp e la seconda in sede di opposizione), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno
4 contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili (cfr.
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4850 del 27/02/2009).
Le motivate conclusioni del CTU nominato nella presente fase trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e pertanto possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sulla base degli esiti dell'accertamento peritale, pertanto, la domanda volta al riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento in favore della de cuius va accolta, con decorrenza dal mese di ottobre 2021 sino alla data del decesso (24.03.2022).
6. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse vengono compensate nella misura del 50% in considerazione dell'esito complessivo di entrambe le fasi e del consolidamento del quadro invalidante in data successiva alla trasmissione della domanda amministrativa ma antecedente alla proposizione del ricorso di ATP.
La restante parte segue, liquidata nella misura già ridotta, la soccombenza e si liquida nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in atti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di con Persona_1
decorrenza dal mese di ottobre 2021 sino alla data del decesso (24.03.2022);
- condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 1.260,00 oltre IVA, CPA e rimb. forf. al 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente;
- compensa per il resto le spese di lite;
5 - pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento CP_1
peritale, liquidato in atti.
Aversa, 11.10.2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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