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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 360/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti GIUSEPPE Parte_1
LABATE e SABINA PIZZUTO, giusta procura in atti;
- reclamante–
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_1
dagli avv.ti DANIELE FUMAGALLI e ROBERTA RUSSO, giusta procura in atti;
- reclamato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi in data 18 novembre 2022, Pt_1
proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. 92/2012, avverso l'ordinanza
[...]
pronunciata in data 26/10/2022, con cui il Tribunale aveva rigettato il ricorso da egli proposto, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, intimatogli con provvedimento del 27/10/2020, e la reintegrazione nel posto di lavoro. Contestava la motivazione dell'ordinanza, nella parte in cui era stato ritenuto non contestato il fatto materiale oggetto di addebito, ovvero l'aver movimentato n. 4,47 contenitori ogni ora, lamentando altresì l'assenza di una connessione causale tra tale movimentazione e i ritardi addebitati.
Lamentava la violazione del principio di immediatezza.
Evidenziava che tra gli episodi di ritardo, molti erano uguali o minori di 3 minuti Ancora, la contestazione relativa al ritardo/anticipo nell'attivazione/disattivazione dell'apparecchio che consentiva di verificare l'inizio o la fine della prestazione lavorativa risultava priva di pregio in quanto anche tali ritardi erano quasi tutti di pochi minuti e per quelli più significativi , la violazione perpetrata dalla società del principio di immediatezza, non consentiva adeguata difesa.
Gli stessi inoltre erano imputabili sia all'aumento delle corse che trasportavano i lavoratori presso la loro postazione, in ragione dell'emergenza Covid – 19, sia alla circostanza che spesso il mezzo pianificato in un luogo per il cambio turno si trovava a centinaia di metri dallo stesso.
I ritardi non potevano giustificare il licenziamento, in quanto puniti con sanzione conservativa dall'art. 34 CCNL di categoria.
Sosteneva l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari sui quali si fondava la recidiva e contestava la violazione del principio di proporzionalità rispetto ai fatti globalmente considerati.
Costituitasi la resisteva all'opposizione, chiedendo la Controparte_1 conferma dell'ordinanza opposta.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Palmi.
Con sentenza n. 836/2023 pubblicata il 4 luglio 2023, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e condannava l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio.
Il Giudice, riportandosi all'ordinanza emessa in fase sommaria, dopo aver premesso che il aveva subìto ben 68 procedimenti disciplinari nell'arco della sua carriera, precisava che Pt_1 oggetto di giudizio era l'accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato al con provvedimento del 27/10/2020, basato sullo scarso rendimento Pt_1
del lavoratore, posto che, nel periodo di riferimento 1° maggio 2020/18 agosto 2020, aveva movimentato una media di contenitori inferiori rispetto all'attività resa dagli altri dipendenti e nelle occasioni, espressamente indicate nella predetta lettera, e aveva ritardato ingiustificatamente la prestazione o aveva, senza alcun motivo, cessato in anticipo l'attività lavorativa.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria compiuta era ravvisabile il giustificato motivo soggettivo posto a fondamento del recesso, avendo la condotta del comportato un notevole Pt_1
inadempimento degli obblighi contrattuali.
Il datore di lavoro aveva provato l'inadempimento tramite la produzione documentale, da cui si evinceva che il lavoratore in numerose occasioni non aveva rispettato l'orario di lavoro ed aveva ritardato o interrotto in anticipo la prestazione senza alcuna giustificazione.
Il lavoratore aveva reso una prestazione quantitativamente inferiore rispetto a quella dei colleghi che operavano nelle medesime condizioni, avendo movimentato ogni ora n. 4,47 containers a fronte di una media di n. 6,3 degli altri lavoratori e tale fatto materiale non era stato in alcuna maniera contestato dallo stesso.
Dunque, risultava provato che il mancato raggiungimento del risultato da parte del ricorrente derivava da una negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa, in quanto era pacifico
(non essendo contestato dall'istante) che nei giorni indicati dalla società nel provvedimento di contestazione dell'addebito disciplinare il dipendente avesse, senza alcun giustificato motivo, ritardato l'inizio dell'attività lavorativa o anticipato l'interruzione della stessa. In particolare, appariva rilevante il fatto che in taluni giorni i predetti ritardi erano stati notevoli.
Tale circostanza, era , quindi, idonea a giustificare il raggiungimento da parte del ricorrente di valori anomali di produttività rispetto a quelli dei terminal analoghi gestiti dallo stesso gruppo, dal momento che, sebbene le condizioni di lavoro fossero le medesime, il , per effetto dei Pt_1
numerosi ritardi, aveva di fatto osservato un orario di lavoro ridotto rispetto a quello dei propri colleghi. Il , in un arco temporale di cinque mesi, aveva dimostrato di non volersi adeguare Pt_1 alle istruzioni del datore di lavoro che regolavano l'orario lavorativo, risultando irrilevante la circostanza che in alcuni casi il discostamento fosse risultato di pochi minuti, dal momento che dall'interruzione anticipata o dall'avvio oltre l'orario concordato dell'attività lavorativa, anche se esiguo, emergeva una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., potendosi affermare che il lavoratore aveva disatteso il dovere di osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.
Tale dato non poteva considerarsi svincolato dalla circostanza che, nel medesimo periodo, il dipendente avesse reso una prestazione quantitativamente inferiore rispetto a quella dei colleghi, essendo verosimile che la condotta di un lavoratore che non rispettava l'orario di lavoro e, quindi, rendeva una prestazione di durata inferiore rispetto a quella dei colleghi, potesse incidere negativamente sulla performance e sull'organizzazione aziendale.
Tali ritardi, inoltre, non potevano ritenersi giustificati dalla circostanza che il mezzo necessario per espletare l'attività lavorativa era posizionato in un luogo diverso da quello abituale e difficilmente raggiungibile, in quanto tale circostanza doveva essere segnalata agli uffici direttivi e comportava la perdita di qualche minuto nell'inizio della prestazione.
Né a diverse conclusioni si poteva pervenire sulla base delle contestazioni, relative al rifacimento del capannone ed al parcheggio dei carrelli, in quanto i lavori di rifacimento del capannone officina risultava che fossero iniziati il 20 luglio 2020 e si fossero conclusi il 30 ottobre
2020, come risultava dai documenti versati in atti dalla società resistente e che pertanto essendo stato contestato il ritardo nell' inizio attività nel periodo che va dal 1° maggio al 18 agosto 2020, 11 episodi di ritardo di inizio attività riguardano giornate antecedenti rispetto al 20 luglio 2020, non potendo in alcun modo essere giustificati dall'eventuale posizionamento dei carrelli vicino alla recinzione a causa dei lavori stessi.
Non poteva essere accolta l'eccezione di violazione del principio di immediatezza sollevata dal ricorrente, dal momento che la società non aveva contestato immediatamente i ritardi nell'esecuzione in quanto gli stessi, essendo rappresentati per la maggior parte da un discostamento di pochi minuti, avevano assunto rilievo significativo soltanto nel momento in cui si erano ripetuti nel tempo.
Andavano confermate, quindi, le conclusioni rese nell'ordinanza opposta giacché il fatto contestato si configurava come fatto grave e idoneo a ledere l'affidamento del datore di lavoro in ordine alla futura correttezza della prestazione, non solo in sé considerato, ma altresì apprezzato in una valutazione globale dello svolgimento del rapporto di lavoro, in ossequio al principio di proporzionalità tra fatto e sanzione.
Pertanto, il licenziamento risultava proporzionato, emergendo una scarsa inclinazione dell'istante ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
L'opposizione andava rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Con il reclamo proposto, ex art. 1, comma 57, L. 92/2012, il , dopo aver denunciato in Pt_1 via preliminare l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure affermando che, nel giudizio di opposizione ex art. commi 51 e ss., non è possibile estendere le ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione del licenziamento, vigendo in materia il motivo esattamente opposto, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva errato, ritenendo che non fosse stato contestato il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, per due ordini di ragioni.
In primis in quanto egli aveva contestato espressamente il suddetto fatto materiale, in secondo luogo in quanto la mancata contestazione poteva assumere rilievo solo con riferimento ai fatti noti alla parte, ed egli non aveva alcuna conoscenza della media oraria di container da lui movimentati, né tantomeno di quella dei colleghi: solo in sede di contestazione d'addebito aveva appreso che la Parte_ sua prestazione media era pari a 4,26 contenitori/ora e che la considerava quale media del rendimento quello di 6,3 contenitori/ora. In definitiva il Giudice aveva operato un'inversione dell'onere della prova, ponendo carico del lavoratore un onere di contestazione di fatti la cui prova ed il cui correspettivo onere di allegazione incombevano sul datore di lavoro
Appariva impossibile individuare una prestazione tipo, in termini quantitativi di container movimentati all'ora, per le caratteristiche proprie della mansione, soggetta a condizioni di lavoro differenti, quali tipologia di navi, collocazione nel porto, condizioni metereologiche e ambientali, e che dipendevano dal rendimento generale non del singolo dipendente, ma dell'intera squadra (cd. mano) che doveva collaborare alle operazioni.
Non vi era stata alcuna pattuizione individuale o collettiva su obiettivi di prestazione, né la società aveva mai formalmente comunicato ai dipendenti un obiettivo minimo di movimentazione container.
I calcoli esibiti dal datore di lavoro contenevano degli errori di fondo: prendevano a riferimento una prestazione lavorativa singola, quando invece essa era a squadre;
postulavano una prestazione semplice quando invece essa era particolarmente complessa (ben dodici processi lavorativi); presupponevano la piena efficienza del mezzo meccanico e la perfetta forza fisica del lavoratore;
non tenevano conto dei fattori esogeni (tipologia delle navi, caldo / freddo, giorno / notte, precipitazioni meteorologiche, distanza da percorrere); prendevano a riferimento un periodo di tempo troppo limitato per essere statisticamente rilevante.
Non sussisteva il fatto contestato, atteso che non risultava provato nella sua interezza e comunque, quand'anche esistente, non raggiungeva quel minimum che lo rendeva giuridicamente esistente con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, IV comma, Legge n°
300/70.
In ordine al presunto mancato rispetto dell'orario di lavoro, la società aveva individuato due fatti disciplinarmente rilevanti: il primo costituito dal presunto scarso rendimento, il secondo costituito da una serie di ritardi/anticipi nell'effettuazione dei turni di lavoro.
Si trattava di due distinti fatti che andavano considerati separatamente, così come aveva fatto la società resistente che, nella lettera di contestazione, aveva affermato che “in aggiunta a quanto precede, abbiamo altresì rilevato che” e non “in relazione a quanto precede”, rendendo evidente che nessun rapporto di causalità era stato postulato tra le due condotte.
Il Tribunale, compiendo una forzatura, aveva messo in relazione i due fatti, affermando che lo scarso rendimento era l'effetto della prestazione lavorativa resa dal in quantità inferiore Pt_1
rispetto a quella dei colleghi, giungendo a conclusioni cui neppure il datore di lavoro era pervenuto, laddove l'esiguità, a fronte del presunto scostamento della performance, consentiva di escludere che vi fosse un rapporto di causalità fra i due eventi e, come si evinceva dalla lettera di contestazione, la stessa società non aveva inteso contestare i ritardi come causa della performance ritenuta insufficiente.
Andava poi considerato che solo in 7 casi erano stati contestati ritardi nell'accesso al terminal, ossia ritardi sull'orario di lavoro in senso proprio: di questi alcuni corrispondevano ad un ritardo estremamente contenuto, (1 minuto, 2 minuti e 3minuti)
Gli altri episodi non facevano riferimento ad un ritardo sull'orario di lavoro, ma ad una ritardata accensione del mezzo, ovvero un ritardo rispetto ai 20 minuti che la società riteneva necessari per arrivare al mezzo assegnato dall'inizio del turno.
Era decisamente verosimile che il lavoratore, per le difficoltà organizzative della società in un momento particolarmente complesso determinato dalle misure di contenimento COVID 19, avesse avuto oggettive difficoltà nel raggiungimento del mezzo.
Mentre erano solo sette gli episodi di effettivo ritardo sull'orario di lavoro, la sentenza aveva valorizzato i ritardi nell'accensione del mezzo e gli anticipi nella disconnessione, quale elemento di negligenza che aveva causato lo scarso rendimento e giustificato il licenziamento.
Anche dando per presupposto che l'apparecchio denominato avesse sempre CP_2
correttamente funzionato, appariva strano che un lavoratore che si presentava puntuale al lavoro ritardasse l'inizio della prestazione lavorativa.
Ciò era avvenuto per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e riconducibili ancora una volta alla tipologia del lavoro e del luogo di lavoro.
Il periodo cui faceva riferimento la contestazione disciplinare, dal 1° maggio al 18 agosto 2020, era quello di maggior diffusione del COVID 19.
I verbali di incontri sindacali documentavano gli accordi con la società, che già a decorrere dal
25.03.2020, aveva accolto le richieste delle OO. SS. ed aveva autorizzato nei confronti degli operatori di piazzale l'uscita anticipata di 15 minuti per evitare assembramenti durante il cambio turno.
Pertanto, tutte le contestazioni relative alle uscite anticipate non erano da prendere in considerazione poiché tutte le “uscite anticipate” erano inferiori ai 15 minuti.
Inoltre, a causa dell'emergenza COVID, le corse dei pullman che conducevano i lavoratori ai piazzali erano state raddoppiate e a volte anche triplicate e a volte non era possibile prendere né la prima corsa del pullman, né la seconda corsa;
pertanto, il ritardo era stato determinato da circostanze non imputabili al lavoratore.
Oltre a ciò, nell'anno 2020, anche a causa del rifacimento del capannone della manutenzione, i carrelli venivano posizionati tutti in fila vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione e quindi, il lavoratore per raggiungere quello a lui assegnato doveva percorrere a piedi un lungo tratto di strada.
Ancora, capitava sovente che il carrello dietro la gru non era presente poiché veniva parcheggiato molto distante e il carrellista, non trovando il mezzo, doveva aspettare la navetta per cercare di raggiungerlo o doveva contattare gli uffici per conoscere la sua ubicazione ovvero, ancora, per sapere se venisse assegnato un altro mezzo e ciò comportava un notevole ritardo per iniziare l'attività lavorativa.
Il Giudice, inoltre, non aveva ammesso prova testimoniale sul punto, mentre in analogo giudizio era stata assunta prova testimoniale che aveva dato esito positivo per il lavoratore;
i relativi verbali sono stati depositati in giudizio dal reclamante per “sollecitare una nuova valutazione circa la prova già chiesta in primo grado ed inspiegabilmente non ammessa dal giudicante.”
L'esito di quella prova testimoniale, infatti, non era stato negativo per il lavoratore, atteso che era stato provato che i ritardi nell'inizio della prestazione ed anche le uscite anticipate erano stati determinati dal periodo di emergenza COVID, a causa di difficoltà a raggiungere il mezzo, a causa della riduzione delle corse dei pullman, a causa dei lavori per il rifacimento del piazzale, a causa del posizionamento dei carrelli presso il capannone della manutenzione e quindi, a cause non imputabili al lavoratore
A nulla rilevava che non fossero state accertate segnalazioni da parte del ricorrente in merito alla necessità di reperire il mezzo che non si trovava nel luogo ordinario, in quanto il lavoratore non poteva provare di aver effettuato le stesse, dato il lungo tempo trascorso e l'assenza di qualsiasi documentazione scritta in merito alle segnalazioni inviate.
Il reclamante contestava, inoltre, la violazione del principio di immediatezza, non potendosi esigere che un soggetto potesse ricordare un ritardo avvenuto a distanza di alcuni mesi e potesse su di esso giustificarsi, trattandosi di fatti di poco conto il cui ricordo sbiadiva in breve tempo.
Quanto al tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, si trattava di illecito a Parte_ consumazione istantanea, che non richiedeva particolari accertamenti: peraltro, la disponeva di sofisticati software in grado di registrare automaticamente i ritardi.
Nel caso degli anticipi nella disconnessione sarebbe addirittura bastato un immediato richiamo orale da parte del coordinatore operativo per porre fine alla condotta.
La sentenza risulta altresì erronea nella parte in cui aveva omesso di considerare che il giudice era vincolato alle previsioni del contratto collettivo e non gli era consentito ritenere la legittimità del licenziamento qualora il C.C.N.L. prevedeva per la stessa infrazione una sanzione disciplinare conservativa.
Il ritardo nell'accensione del non poteva essere in alcun modo equiparato al ritardo CP_2
sull'orario di lavoro, giacché questo iniziava e finiva con la timbratura del badge all'ingresso del terminal e la fattispecie non rientrava nella previsione dell'art. 34 CCNL lett. B.
Comunque, a tutto concedere, i ritardi non potevano condurre al licenziamento posto che essi erano puniti con sanzione conservativa dall'art. 34 CCNL (ammonizione scritta o multa), essendo la sospensione riservata ad ipotesi ben più gravi (simulazione di malattia o con sotterfugi sottrazione agli obblighi di lavoro, stato di ubriachezza in servizio, entro il trimestre si assenti senza giustificazione ecc.).
Il lavoratore lamentava, infine. l'erroneità della sentenza nella valutazione della proporzionalità tra infrazione e sanzione irrogata.
Il giudizio espresso era generico e avulso dalla considerazione dal fatto concreto.
Tenuto conto che non era stato previsto il raggiungimento della performance e che i ritardi erano esigui e verosimilmente dovuti a motivi tecnici, il licenziamento era sproporzionato.
Parte_ Quanto alla recidiva, osservava che nella lettera di contestazione addebiti la aveva contestato la recidiva, elencando i provvedimenti disciplinari irrogati in data 11.12.2019,
16.3.2020,13.7.20.
Di essi non poteva tenersene alcun conto, posto che l'insussistenza del c.d. scarso rendimento e l'inesistenza dei ritardi, punibili con sanzione conservativa, rendevano del tutto superflua l'analisi dei fatti e dei provvedimenti indicati dal datore quale "recidiva".
In ogni caso tali provvedimenti disciplinari erano illegittimi.
L'impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative non era soggetta, a differenza del licenziamento, a decadenza ed era consentita finché non si fosse consumato il termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 cc (Cass. Civ. Sez. Lav. 21.05.2008 n° 12.958; Cass. Civ. Sez.
Lav. 30.03.2006 n. 7546).
Con il primo procedimento disciplinare aperto con la contestazione del 22.11.2019 (Prot.
PER/ADT/adt/2019/487),, il datore di lavoro aveva contestato il rendimento tenuto dal lavoratore e alcuni ritardi in ingresso al terminal e nell'inizio della prestazione lavorativa.
Lo scarso rendimento era da escludersi per i motivi già ampiamente dedotti , il ritardo contestato era contenuto e come tale non passibile, ai sensi dell'art. 34, della sanzione irrogata.
La sanzione era illegittima per insussistenza del fatto contestato ed era viziata per sproporzione.
Considerazioni analoghe valevano per il secondo procedimento disciplinare aperto con la Parte_ contestazione del 05.03.2020 con la quale la aveva contestato che “a fronte della Sua comunicazione di assenza per malattia del 25 febbraio 2020 non ha fornito la relativa certificazione medica. Pertanto, la Sua assenza dal lavoro del 25.02.2020 è da noi considerata ingiustificata”.
Con il terzo provvedimento disciplinare del 15 giugno 2020, era stato contestato che egli “pianificato di primo turno (00.45 - 07.00), alle ore 22.16 Lei ha comunicato il Suo stato di malattia e, di conseguenza, la sua indisponibilità al lavoro senza fornire la relativa certificazione medica”.
Veniva contestata anche la recidiva e fatto riferimento al precedente provvedimento del
05.03.2020 e ad altri due provvedimenti disciplinari.
La sanzione della sospensione era illegittima per inidoneità del fatto ad essere valutato disciplinarmente e per sproporzione.
Chiedeva la riforma della sentenza e rassegnava le seguenti conclusioni: 2) ritenere e dichiarare il provvedimento di licenziamento intimato al ricorrente dalla Controparte_1
con lettera Prot. n° del 27.10.2020 illegittimo, inefficace, invalido e/o nullo CodiceFiscale_1
e, pertanto, annullarlo a seconda del motivo ritenuto meritevole di accoglimento;
3) nel caso in cui sia ritenuto il fatto insussistente, ovvero ove il fatto sia ritenuto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo, applicare le sanzioni previste al comma 4 dell' Art. 18 e, cioè, annullare il licenziamento e condannare la , in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore) alla reintegrazione del ricorrente nel posto precedentemente occupato e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro –tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale;
4) nelle altre ipotesi in cui dovesse emergere in giudizio che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo, e, in particolare, ove il licenziamento non sia ritenuto proporzionato,
o sia violato il principio di tempestività nell'irrogazione della sanzione, alle caratteristiche del comportamento ascritto, applicare le sanzioni previste al comma 4 dell'18 e, cioè, annullare il licenziamento e condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, alla reintegrazione del Sig. nel posto Parte_1
precedentemente occupato e a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al versamento dei Controparte_1
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale ovvero, in via subordinata, applicare le sanzioni di cui al comma 5 dell'Art. 18 Legge n° 300/70 e dichiarare risolto il rapporto dalla data del licenziamento, e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti;
5) nel caso in cui dovesse essere ritenuta viziata la procedura di cui all'Art. 7 Legge n° 300/70, applicare le sanzioni previste al comma 4 dell' Art. 18 e, cioè, annullare il licenziamento e condannare la , in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto precedentemente occupato e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, al versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale ovvero, in via subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti;
6) previa declaratoria di nullità / illegittimità / inefficacia di una o di tutte le sanzioni conservative presupposte e contestate con la recidiva, ritenere e dichiarare il provvedimento di licenziamento intimato al Sig. dalla con Parte_1 Controparte_1
lettera del 27.10.2020 illegittimo, inefficace, invalido e/o nullo e, pertanto, annullarlo e condannare
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla Controparte_1
reintegrazione del ricorrente nel posto precedentemente occupato e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale ovvero, in via subordinata, applicare le sanzioni di cui al comma 5 dell'Art. 18 Legge n°
300/70 e dichiarare risolto il rapporto dalla data del licenziamento, e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento, nei Controparte_1 confronti del Sig. di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra Parte_1
un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti;
7) in ogni caso, condannare la società reclamata, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese, compensi e competenze professionali del presente giudizio di reclamo nonché di quello del giudizio della fase sommaria e di opposizione, di cui si chiede la distrazione: per il giudizio di reclamo, in favore dei sottoscritti procuratori costituiti che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
- per il giudizio di fase sommaria e di opposizione (di primo grado), con distrazione, in favore dell' Avv. Sabina Pizzuto che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi per entrambi i gradi di giudizio.
Riproponeva infine le istanze istruttorie già articolate in primo grado.
Parte_
3.2. Costituitasi la resisteva al reclamo e ne chiedeva il rigetto
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'errore denunciato nell'incipit del reclamo, ovvero l'affermazione del giudice di prime cure relativa ad una presunta immutabilità della causa petendi, nel giudizio di opposizione , è sussistente ma irrilevante, posto che anche il reclamante concorda che non sia stato articolato alcun nuovo motivo di doglianza nella fase di opposizione rispetto alla fase sommaria.
Ciò posto, si dà atto di condividere e fare proprio ex art 118 c.p.c. il percorso motivazionale già seguito da questa Corte in analoga controversia( giudizio iscritto al n.2233/24),di cui vengono riportati i passi salienti, con la precisazione che i passaggi motivazionali fondati sull'istruttoria espletata in quel giudizio sono aderenti anche alla presente fattispecie, in quanto l'appellante ha depositato in giudizio i verbali della prova testi espletata - ritenendo che dagli stessi potessero trarsi argomenti a suo favore e chiedendo, su tale presupposto, che, anche in questo giudizio, si svolgesse analoga istruttoria- che sono stati condivisibilmente valutati come non probanti delle giustificazioni rese dal lavoratore.
Nel merito, deve essere esaminata la doglianza avente ad oggetto l'insussistenza di alcuna
Parte_ pattuizione individuale o collettiva su obiettivi di prestazione e/o di alcun risultato minimo e aveva omesso di provare i dati necessari all'individuazione di una performance tipo: la media di 6,3 container/ora appariva quantificata in modo arbitrario e non riscontrato, considerando altresì che il periodo di riferimento era molto contenuto: dal 1° maggio al 18 agosto.
Inoltre, era stata presa a riferimento una prestazione lavorativa singola, quando invece essa era a squadre ed era complessa (ben dodici processi lavorativi),. Non sussisteva il fatto contestato e, ove esistente, non raggiungeva quel minimum che lo rendeva giuridicamente esistente con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18,
IV comma, Legge 300/1970.
5.1. La doglianza è fondata.
Appare incontroverso che lo standard di prestazione, media di 6,3 container/ora, non sia stato mai oggetto di pattuizione privata o collettiva e, ove ritenuto tale dalla società, non sia stato mai comunicato al prestatore di lavoro.
Ciò, tuttavia, non impedisce al datore di lavoro di poter riscontrare lo scarso rendimento e anche procedere al licenziamento, posto che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 4.9.2014, n.
18678).
Ciò perché “il licenziamento per scarso rendimento è riconducibile ad una ipotesi di recesso per giustificato motivo soggettivo che, per essere legittimo, deve consistere in una condotta imputabile al lavoratore la quale, complessivamente valutata e sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, manifesti una violazione della diligente collaborazione del dipendente con conseguente sproporzione tra gli obiettivi fissati e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione con conseguente grave inadempimento del lavoratore dei compiti a lui affidati. Infatti, la nozione di scarso rendimento è legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile e non piuttosto al dato obiettivo della inidoneità della prestazione al conseguimento degli obiettivi aziendali. …”
(Cass. civ. sez. lav., 27/04/2023, n. 11174).
Conformemente Cass. civ. sez. lav., 06/04/2023, n. 9453, secondo cui “il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. c.c. sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un apprezzabile periodo di tempo. Pertanto è stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento nell'ipotesi in cui sia provata, sulla base della valutazione complessiva dell'attività svolta dal lavoratore ed in base agli elementi provati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento”.
È, dunque, ben possibile che, pur in assenza di una performance pattuita collettivamente o individualmente e pur in assenza di una predeterminazione da parte del datore di lavoro, possa esser contestato al lavoratore di avere, per fatto a lui imputabile, conseguito un risultato inferiore alla media delle prestazioni rese dai colleghi con la medesima mansione.
Ciò che è, invece, decisivo è che lo scarso rendimento, per essere rilevante, deve essere registrato per un apprezzabile periodo di tempo ed integrare una “enorme sproporzione” tra i risultati dei vari dipendenti così confrontati (cfr. Cass. n. 1632/19; conf. Cass. n. 7522/17).
Orbene, l'arco temporale di rilevazione non appare particolarmente ampio, risultando circoscritto al periodo 1° maggio 2020/18 agosto 2020, ma soprattutto la prestazione resa dal
, 4,47 container/ora in luogo che 6,3 container/ora, non può qualificarsi come Pt_1 inadempimento notevole o integrare un'enorme sproporzione rispetto alle prestazioni rese dai colleghi, come richiesto, invece, dal giudice di legittimità.
Secondo la percentuale quantificata dalla stessa società, la prestazione resa dal reclamante si attesta sul 30% in meno rispetto alla media degli operatori del terminal: questa misura percentuale non integra la necessaria abnormità e, per conseguenza, non può ritenersi sussistente lo scarso rendimento rilevante ai fini per i quale si procede.
Né tale insufficienza può mutare connotazione e divenire rilevante ove valutata congiuntamente con i ritardi/anticipi di cui si è detto
Anche in questo caso, infatti, una prestazione inadeguata, pur se consequenziale anche ai ritardi/anticipi, può acquisire valenza di scarso rendimento ai fini del recesso del datore di lavoro, allorquando una tale valenza essa ex se non possieda.
La percentuale di rendimento inferiore del 30% rispetto alla media degli altri operatori
(accertata in un periodo di poco più di tre mesi, quand'anche consequenziale al mancato rispetto degli orari di lavoro (anche di inizio dell'attività lavorativa, oltre che di accesso al luogo di lavoro) non integra, da qualunque causa determinata, lo scarso rendimento che giustifica il recesso del datore di lavoro.
Deve, ora, procedersi alla valutazione delle condotte, anch'esse poste a fondamento della lettera di contestazione del 17/10/20, costituenti ritardi/anticipi rispetto all'orario di lavoro, mancanze contemplate dall'art. 33 CCNL, rispetto alle quali è stata contestata la recidiva contemplata alla lett. l) dell'art. 35 (licenziamento disciplinari) CCNL.
Anche tali condotte sono state poste a fondamento del licenziamento disciplinare ex art. 35 A lett. l CCNL Lavoratori Portuali del 27.10.2020, norma che prevede il licenziamento con preavviso per recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente, salvo quanto disposto dall'art. 33 ultimo comma (Provvedimenti disciplinari) (previsione che dispone: “Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione”, n.d.e.).
La lettera di contestazione disciplinare del i7/10/20, riporta in dettaglio le condotte riscontrate e contestate:
1.In data 2 maggio 2020, il Reclamante addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00). registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:48 e – una volta a bordo del mezzo assegnato
(SC106) – anziché avviare l'attività alle ore 19:05 ed interromperla alle ore 00:30 del 3.5.2020
(come da richiamata istruzione operativa), la avviava alle ore 19:22, interrompendola alle ore 00:03
50.
2.In data 9 maggio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 (come da richiamata istruzione operativa), la avviava alle ore
7:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC105).
3. In data 21 maggio 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:56 e , una volta a bordo del mezzo assegnato
(SC193), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 ed interromperla alle ore 12:30 (come da richiamata istruzione operativa), la avviava alle ore 7:09, interrompendola alle ore 12:23.
4. In data 24 maggio 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché interrompere l'attività alle ore 6:30 (come da richiamata istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 6:24, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato (SC195).
5. In data 25 maggio 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 ed interromperla alle ore 6:30 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 1:12, interrompendola alle ore 6:23.
6. In data 3 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 19:19, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio a bordo del mezzo CP_2
assegnato (SC184).
7. In data 8 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
7:13, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC171).
8. In data 11 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
1:18, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC193).
9. In data 12 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
1:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC94).
10. In data 15 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:47, e, anziché avviare l'attività alle ore 7:05
(come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 7:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo a Lei assegnato (SC82).
11. In data 28 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da richiamata istruzione operativa, l'avviava alle ore
19:27, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio a bordo del mezzo assegnato CP_2
(SC147). 12. In data 29 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 30 luglio 2020 (come da richiamata istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 00:19, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio Modat a bordo del mezzo a assegnato (SC107).
13. In data 30 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 31 luglio 2020 (come da richiamata avviare l'attività alle ore 7:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 7:13, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato(SC171).
14. In data 11 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
1:18, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC193).
15. In data 12 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
1:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC94).
16. In data 15 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:4 e, anziché avviare l'attività alle ore 7:05
(come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 7:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato (SC82).
17. In data 28 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
19:27, quando provvedeva alla connession dell'apparecchio a bordo del mezzo assegnato CP_2
(SC147).
18. In data 29 luglio 2020, il Reclamante, era addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 30 luglio 2020 (come da richiamata istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 00:19, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio Modat a bordo del mezzo assegnato (SC107). 19. In data 30 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 31 luglio 2020 (come da richiamata istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 00:24, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio Modat a bordo del mezzo assegnato(SC145).
20. Inoltre, in data 13 agosto 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore
7:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 00:48.
21. In data 14 agosto 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 00:46. 65.
22. In data 24 agosto 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:52.
23. In data 30 agosto 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:47.
24. In data 1° settembre 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:47.
25. In data 5 settembre 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:56.
26. In data 18 settembre 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:46.
26. In data 21 settembre 2020, il Reclamante, addetto al 3° turno (i.e. dalle ore 12:45 alle ore
19:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 12:48.
27. In data 2 ottobre 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:46.
Il reclamante ha dedotto che degli episodi di ritardo solo pochi avevano riguardato ritardi nell'accesso al terminal, ossia ritardi sull'orario di lavoro in senso proprio ed alcuni corrispondevano ad un ritardo estremamente contenuto, di appena due o tre minuti, segnatamente quelli che riguardavano episodi che si erano verificati in data 10.07.2020 (ritardo di 3 minuti), in data
7.08.2020 (ritardo di 2 minuti).
Il reclamante ha dedotto che degli episodi di ritardo solo pochi avevano riguardato ritardi nell'accesso al terminal, ossia ritardi sull'orario di lavoro in senso proprio ed alcuni corrispondevano ad un ritardo estremamente contenuto, di appena uno, due o tre minuti.
Tutti gli altri episodi non facevano riferimento ad un ritardo sull'orario di lavoro, ma ad una ritardata accensione del mezzo, ovvero un ritardo rispetto ai 20 minuti che la società riteneva necessari per arrivare al mezzo assegnato dall'inizio del turno.
La società ha evidenziato, invece, che tali condotte integravano la violazione dell'istruzione aziendale 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011, che disciplinava la gestione del cambio turno e che prevedeva che l'avvio delle attività alla guida del carrello doveva avvenire entro le ore XX:05 mentre l'interruzione, stante l'emergenza sanitaria COVID 19, doveva avvenire entro le ore XX:30, tale che il lavoratore aveva ritardato ingiustificatamente la prestazione o interrotto ingiustificatamente la prestazione in anticipo sulle tempistiche id cui all'istruzione.
Ritiene la Corte che la distinzione operata dal reclamante fra ritardi sull'orario di lavoro e ritardi sull'accensione del mezzo non sia decisiva, posto che non v'è dato normativo o pattizio che possa far ritenere irrilevante la seconda e rilevante la prima.
L'istruzione aziendale 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011 disciplinava con precisa parametrazione oraria il cambio turno, con indicazione dell'orario di inizio e di cessazione dell'attività - avvio dell'attività alla guida del carrello entro le ore xx:05 (1:05 per il primo turno, 7:05 per il secondo il turno, 13:05 per il terzo turno e 19:05 per il quarto turno) e interruzione dell'attività, in ragione dell'emergenza sanitaria alle ore xx:30 (6:30 per il primo turno, 12:30 per il secondo il turno, 18:30 per il terzo turno e 00:30 per il quarto turno - tale che la reiterata violazione degli orari regolamentati integra una violazione dell'obbligo di collaborazione all'organizzazione aziendale di cui all'art. 2094 c.c. e del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., per aver reiteratamente omesso l'osservanza delle disposizioni impartite per l'esecuzione del lavoro.
Non appare infine l'evidenza, ai fini per i quali in questa sede si procede, dell'affermazione del reclamante, secondo cui tutti gli episodi relativi ai ritardi nell'accensione o anticipi nello spegnimento del on comportavano alcun effetto sul complessivo orario di lavoro. CP_2
Sicuramente, tali ritardi non mutavano l'orario di lavoro, inteso come orario di ingresso e uscita dal luogo di lavoro, ma sicuramente incidevano sulla complessiva durata della prestazione e quantità della prestazione che, secondo contratto, il lavoratore era tenuto a rendere e, quindi, assumono rilevanza.
Contrariamente all'assunto del reclamante, l'art. 34 del CCNL prevede, quale condotta disciplinarmente rilevante, la condotta del lavoratore che senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione.
La norma pattizia contempla come comportamento rilevante anche il ritardo nell'inizio del lavoro, con ciò dovendosi intendere non solo l'arrivo al luogo di lavoro, ma anche l'effettivo avvio della prestazione lavorativa, e l'anticipata cessazione.
Con l'applicazione della formulata riportata in calce alla pag. 16 della memoria di costituzione in fase di opposizione, la società ha calcolato che il numero di ore lavorate in meno era pari a 43,06: si trattava di ore di totale improduttività che, raffrontate al numero di ore teoriche di operatività per ogni turno (5,5), corrispondeva a n. 7,81 turni teorici di operatività in meno nel periodo dal 1° maggio 2020 al 18 agosto 2020.
Il rilievo del reclamante è, dunque, per la pluralità dei motivi esposti, infondato.
Quanto alle modifiche degli orari di lavoro dovute alle misure preventive adottate in costanza di emergenza pandemica di cui ai verbali di incontri sindacali, invocati dal reclamante a sostegno della legittimità del proprio comportamento, la società, in ciò non contestata dal lavoratore, ha fatto notare che gli orari, dei quali era stata riscontrata l'inosservanza, già tenevano conto dei mutamenti concordati quali misure di prevenzione al contagio Covid, come segnalato nella memoria difensiva della fase sommaria, richiamando l'istruzione 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011: “Tale istruzione, in particolare, prevede che l'avvio dell'attività alla guida del carrello debba avvenire entro le ore xx:05
(1:05 per il primo turno, 7:05 per il secondo il turno, 13:05 per il terzo turno e 19:05 per il quarto turno), mentre l'interruzione della suddetta attività, in ragione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria (presente anche all'epoca dei fatti) e delle azioni di prevenzione adottate, deve avvenire alle ore xx:30 (6:30 per il primo turno, 12:30 per il secondo il turno, 18:30 per il terzo turno e 00:30 per il quarto turno)”.
Nel prosieguo, va considerato che le ragioni che il reclamante ha addotto a giustificazione del proprio operato - corse dei pullman raddoppiate e a volte anche triplicate, sì che a volte non era possibile prendere né la prima, né la seconda corsa;
limitazione al n. di 20 di passeggeri a bordo del pullman;
carrello non posizionato dietro la gru, bensì parcheggiato molto distante e il carrellista doveva aspettare la navetta per cercare di raggiungerlo o doveva contattare gli uffici per conoscere la sua ubicazione o per sapere se veniva assegnato un altro mezzo, con ritardato inizio dell'attività lavorativa;
carrelli posizionati tutti in fila vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione e quindi, il lavoratore per raggiungere quello a lui assegnato doveva percorrere a piedi un lungo tratto di strada - non appaiono dirimenti, posto che esse si sostanziano nella mera prospettazione di evenienze verificabili, ma della cui effettiva verificazione non è stata offerta prova.
Inoltre, esse sono state smentite dalla società, la quale ha fatto notare che era vero che per far fronte dell'emergenza COVID su ogni pullman potevano salire massimo 20 persone, ma era altrettanto vero che erano stati aggiunti n. 3 pullman, che partivano insieme a quelli che già operavano prima dell'inizio del COVID;
la seconda corsa del pullman era stata inserita solo a partire dal 19 agosto 2020, giorno successivo al periodo preso a riferimento per la verifica e, anzi,
“la limitazione alla data del 18 agosto 2020 è conseguenza della variazione dell'organizzazione dei turni in concomitanza di tale data”.
Il teste ha riferito: “nel periodo covid sono state aumentate le corse dell'autobus, ma le Tes_1
tempistiche sono state sempre le stesse. Non è cambiato nulla in termine di raggiungimento del mezzo e di tempistica, sono stati previsti solo più autobus”.
Ha osservato la società che secondo giro di bus per accompagnare i lavoratori in servizio, con possibilità di “iniziare il servizio anche un'ora dopo” di cui alle dichiarazioni del teste Tes_2
Parte_ doveva collocarsi successivamente al 19 agosto 2020, non preso in considerazione da proprio per tali motivi.
I lavori di rifacimento del capannone officina erano iniziati il 20 luglio 2020 e si erano conclusi il 30 ottobre 2020, per come risultava dal giornale lavori redatto dal Direttore Lavori ing. Parte_3
mentre le contestazioni per ritardato inizio attività riguardavano il periodo che andava dal 3
[...]
maggio al 18 agosto 2020, quindi 21 episodi di ritardo di inizio attività in giornate antecedenti rispetto al 20 luglio 2020.
La società ha, infine, segnalato che i carrelli adibiti a ciclo nave erano parcheggiati di norma sottobordo, in prossimità della gru di riferimento, disponibili per inizio attività; poteva accadere che i carrelli assegnati agli operatori ad inizio turno, oltre che sottobordo, potevano trovarsi in un'area dedicata in prossimità della bitta 71; più raramente il carrello si trovava posizionato vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione.
Queste possibilità, tuttavia, non potevano esser cause dei ritardi, posto che, nell'area vicino alla recinzione, il lavoratore arrivava con l'autobus (o anche a piedi) ancor prima rispetto a colui che doveva essere assegnato a un mezzo posizionato sottobordo oppure alla bitta 71, trovandosi l'area nella prima parte del percorso dell'autobus.
Ciò posto, non può comunque la Corte esimersi dal prendere atto che, secondo quanto risultante dalla prova testimoniale, se il mezzo non veniva trovato nell'area indicata sul turno di lavoro
(visualizzato sul monitor), il lavoratore era tenuto a segnalarlo al coordinatore nave che gestiva la sostituzione, al fine di consentire all'operatore di iniziare l'attività sul mezzo.
Ebbene, dalla prova testimoniale non è emersa alcuna indicazione che il lavoratore in una o più occasioni abbia operato segnalazione alcuna.
Contrariamente all'assunto del reclamante, la deposizione del teste non offre la prova Tes_3 dell'assunto da questi rassegnato, posto che il teste ha riferito: “a me non è arrivata alcuna segnalazione da parte del in merito a qualche problematica, non so se ha segnalato Parte_4 qualcosa non ricordo alcun evento”, sì che deve prendersi atto che il teste ha, in via di principalità, escluso che a lui fosse giunta una qualche segnalazione dal , affermando comunque di Parte_4
non ricordare alcun evento in tal senso.
Comunque si voglia interpretare l'assenza di ricordo riferita dal , a fini probatori, il Tes_3
risultato è sempre il medesimo: il lavoratore non ha provato che i ritardi, tutti o soltanto alcuni di essi, fossero imputabili non a lui, bensì all'organizzazione aziendale.
Al medesimo fine, priva di conferenza si rileva l'osservazione del reclamante a tenore della quale il medesimo teste poco prima aveva dichiarato che il lavoratore, in caso di difficoltà a reperire il mezzo era tenuto a “segnalarlo al coordinatore che si trova sotto le navi”, non quindi al , Tes_3
che ammissione svolgeva il ruolo di responsabile dei capi turno.
Il rilievo non è dirimente, posto che gravava sul lavoratore l'onere di provare di aver operato le segnalazioni al coordinatore e la precisazione del nulla apporta dalla tesi del reclamante, Tes_3
non protendo consentire di ritenere provato un fatto che provato non è.
Da ultimo, l'elevato numero di ritardi nell'inizio dell'attività e di interruzioni anticipate, nel ristretto arco temporale circoscritto dal 1° maggio 2020 al 18 agosto 2020, rendere davvero arduo poter ritenere che essi fossero stati tutti causati da un deficit dell'organizzazione aziendale, deficit del quale non è stata raggiunta la prova.
7. Con altro motivo, il ha contestato la violazione del principio dell'immediatezza Pt_1
nella contestazione, osservando che non poteva esigersi che un soggetto potesse ricordare un ritardo avvenuto a distanza di alcuni mesi e potesse su di esso giustificarsi, trattandosi di fatti di poco conto il cui ricordo sbiadiva in breve tempo.
Il principio di immediatezza della contestazione rispondeva all'esigenza sia all'esercizio di difesa e alla possibilità di verifica giudiziale della fondatezza degli addebiti ascritti al lavoratore, sia alla tutela dell'affidamento del lavoratore in merito alla tolleranza da parte del datore di lavoro della condotta posta in essere o, comunque, alla rinuncia al potere sanzionatorio. Pertanto, la contestazione dell'illecito disciplinare al dipendente doveva avvenire in stretta connessione temporale con il fatto disciplinarmente rilevante, onde consentire all'interessato di predisporre validamente le proprie giustificazioni e di non ledere il suo diritto di difesa.
Proprio il tipo di infrazione, puntuale e di modesto rilievo, avrebbe imposto al datore di lavoro un intervento rapido e l'irrogazione di una sanzione conservativa, che avrebbe consentito al lavoratore di riconoscere i suoi eventuali errori e modificare il suo comportamento.
Nel caso negli anticipi nella disconnessione poi sarebbe addirittura bastato un immediato richiamo orale da parte del coordinatore operativo per porre fine alla condotta.
Il motivo è infondato.
Il principio di immediatezza e tempestività della contestazione deve intendersi in senso
“relativo”, ben potendo essere compatibile anche con un intervallo di tempo più o meno lungo, laddove l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore.
È principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che la regola di immediatezza della contestazione deve essere intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (Cass.,
1 aprile 2000, n. 3948; Cass., 6 settembre 2007, n. 18711; Cass., 22 ottobre 2007, n. 22066; Cass.,
17 settembre 2008, n. 23739; Cass., 21 febbraio 2008, n. 4502; da ultimo, Cass., 19 giugno 2014, n.
13955). La prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (così Cass., n. 23739/2008, cit., che richiama Cass., 11 gennaio 2006,
n. 241, e Cass., 18 gennaio 2007, n. 1101).." (così, ad es., Cass. n. 26304 del 15/12/2014). Proprio per queste ragioni, "La regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi dell'illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni...può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore (Cass. 22 febbraio 1995 n. 2108, 27 marzo 2008 n. 7983). In altre parole la complessità della fattispecie da accertare rende possibile una formazione progressiva della conoscenza, che legittimamente distoglie il datore di lavoro da una formulazione di capi d'incolpazione prematura, ossia inutilmente pregiudizievole per l'interesse dell'incolpato, e lo induce piuttosto ad attendere l'acquisizione di dati più sicuri prima di assumere iniziative disciplinari" (così, Cass. n. 21439 del 21/10/2015).
La “conoscenza” del fatto presuppone, infatti, la valutazione di tutte le circostanze concrete, che consentano di verificarne non solo l'imputabilità, ma anche la gravità. Ciò che rileva non è tanto il momento di possibile e immediata conoscenza di anomalie e irregolarità nel comportamento del dipendente, quanto la consapevolezza "piena ed effettiva" di esse. Peraltro, i ritardi/anticipi riguardavano il periodo 1° maggio 2020 -18 agosto 2020, sì che il divario temporale rispetto alla lettera di contestazione, 17.10.2020, non è ampio e non può ritenersi tale da violare il principio in esame, posto che la rilevanza delle condotte assumeva vieppiù pregnanza in raffronto alla reiterazione delle stesse, trattandosi di violazioni non isolate o circoscritte a qualche episodio, ma in numero elevato e necessitava di un minimo di spatium deliberandi, anche ai fini di una valutazione complessiva delle stesse.
8. Il reclamante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che il giudice era vincolato alle previsioni del contratto collettivo e non era consentito di ritenere la legittimità del licenziamento qualora il C.C.N.L. prevedesse per la stessa infrazione una sanzione disciplinare conservativa.
Il ritardo nell'accensione del Modat non poteva essere equiparato al ritardo sull'orario di lavoro, giacché questo iniziava e finiva con la timbratura del badge all'ingresso del terminal e, comunque, la fattispecie non rientrava nella previsione dell'art. 34 CCNL lett. B che prevedeva la sanzione per chi “senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione”.
I ritardi non potevano condurre al licenziamento poiché puniti con sanzione conservativa dall'art. 34 CCNL (ammonizione scritta o multa), impedendo che potesse irrogarsi il licenziamento.
Il motivo è infondato, posto che, lo si è già riportato, è stata fatta applicazione della previsione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 35 A lett. l CCNL Lavoratori Portuali del 22.10.2020, laddove è previsto il licenziamento con preavviso per recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente, salvo quanto disposto dall'art. 33 ultimo comma (Provvedimenti disciplinari) (previsione che dispone: “Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione”, n.d.e.).
Nella fattispecie in esame, oltre ai numerosi ritardi contestati, hanno assunto rilievo le sospensioni disposte nel corso dell'ultimo anno: 1) sospensione nella misura di 1 giorno all'esito del procedimento disciplinare avviato in data 22/11/20 e concluso con sanzione comminata in data11/12/12; 2) sospensione nella misura di 1 giorno all'esito del procedimento disciplinare avviato in data 5/3/20 e concluso con sanzione comminata in data 16/3/20 ; 3) sospensione nella misura di 10 giorni all'esito del procedimento disciplinare avviato in data 15/6/20 e concluso con sanzione comminata in data 13/7/20.
Il reclamante ha avversato anche la contestata recidiva, affermando che dei provvedimenti disciplinari irrogati in data 11/12/20, 16/3/20, 13/7/2020, non poteva tenersene conto, posta l'insussistenza del c.d. scarso rendimento e l'inesistenza dei ritardi, comunque, punibili con sanzione conservativa, rendendo del tutto superflua l'analisi dei fatti e dei provvedimenti indicati dal datore quale recidiva.
Il rilievo non è assistito da , posto che, pur escluso, ai fini in esame, lo scarso CP_3
rendimento, rilevano le reiterate condotte di ritardi anticipi, punite ex se con sanzione conservativa, ma che, in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 35 A lett. l CCNL Lavoratori Portuali, giustificano il licenziamento con preavviso.
Con il reclamo è stato affermato che, comunque, l'impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative non era soggetta, a differenza del licenziamento, a termini se non quello di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lav. 21.05.2008 n° 12.958; Cass. Civ. Sez.
Lav. 30.03.2006 n. 7546), illegittimi erano i provvedimenti disciplinari irrogati in data11.1/12/2012,
5/3/2020,13/7/2020.
Sul punto sosteneva che:
il primo provvedimento disciplinare, con il quale il datore di lavoro aveva sanzionato il lavoratore per il rendimento tenuto dallo stesso e per alcuni ritardi in ingresso al terminal e nell'inizio della prestazione lavorativa, era illegittimo per insussistenza del fatto e sproporzione ai sensi dell'art 34 CCNL;
il secondo provvedimento disciplinare procedimento disciplinare, con il quale la società aveva sanzionato il lavoratore per la mancata produzione del certificato medico relativo all'assenza del 25 febbraio 2020 ,era illegittimo in quanto sproporzionato;
il terzo provvedimento disciplinare, con il quale il datore di lavoro aveva sanzionato il lavoratore per mancata produzione del certificato medico relativo all'assenza del 26 maggio 2020, era illegittimo, in quanto il fatto non era sussistente, posto il certificato medico era stato redatto in forma cartacea e non telematica per mancato “per non connessione telematica” e la sanzione sproporzionata.
Le doglianze sono infondate.
I ritardi le assenze ingiustificate sono provati documentalmente ( la redazione di un certificato in forma cartacea non esime il lavoratore dall'attivarsi per far pervenire lo stesso al datore di lavoro)
Si è consumata, dunque, la condotta sanzionata dall'art. 34 CCNL, secondo cui incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che, salvo il caso di impedimento giustificato e senza giustificato motivo - il mancato accertamento dello stato di malessere per fatto imputabile esclusivamente al lavoratore integra l'assenza di giustificato motivo - ritardi l'inizio del lavoro.
Le sanzioni, poi, non sono certamente sproporzionate, se sol si tiene mente alla circostanza che il lavoratore è stato destinatario nella sua carriera di ben 68 procedimenti disciplinari.. A tal proposito si ricorda il consolidato e risalente principio di diritto “secondo cui i fatti non tempestivamente contestati "possono esser considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni"; con la conseguenza che "sotto tale profilo può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7,
u.c."(ex multis Cass. n. 8803/20)
Correttamente, dunque, è stata contestata la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo precedente quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente (così art. 35 CCNL) e il licenziamento appare conforme ai principi di proporzionalità e correttezza, in costanza di comportamenti reiterati e contrattualmente rilevanti del lavoratore.
Peraltro “la molteplicità degli episodi, oltre ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinea una persistenza che costituisce ulteriore negazione degli obblighi del dipendente ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento degli obblighi stessi” (Cass.
14/09/2007 n. 19232).
Tutte le condotte, complessivamente considerate, determinano a concludere per un comportamento del lavoratore in violazione dell'obbligo di collaborare con il datore di lavoro, rispettandone le direttive e rendendo la prestazione con la dovuta diligenza, compromettendo, non foss'altro che per la reiterazione, l'elemento fiduciario e porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.
Peraltro, la reiterazione della condotte di rilievo disciplinare è sintomatica di un atteggiamento del dipendente connotato da intensità dell'elemento intenzionale e colposo.
Per i motivi esposti, il reclamo è infondato e deve essere confermata l'impugnata sentenza.
La soccombenza del reclamante ne impone la condanna, in favore della società resistente, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 836/2023 emessa dal Tribunale di
Palmi, pubblicata il 4 luglio 2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta il reclamo.
2. Condanna il reclamante alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 360/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti GIUSEPPE Parte_1
LABATE e SABINA PIZZUTO, giusta procura in atti;
- reclamante–
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_1
dagli avv.ti DANIELE FUMAGALLI e ROBERTA RUSSO, giusta procura in atti;
- reclamato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi in data 18 novembre 2022, Pt_1
proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. 92/2012, avverso l'ordinanza
[...]
pronunciata in data 26/10/2022, con cui il Tribunale aveva rigettato il ricorso da egli proposto, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, intimatogli con provvedimento del 27/10/2020, e la reintegrazione nel posto di lavoro. Contestava la motivazione dell'ordinanza, nella parte in cui era stato ritenuto non contestato il fatto materiale oggetto di addebito, ovvero l'aver movimentato n. 4,47 contenitori ogni ora, lamentando altresì l'assenza di una connessione causale tra tale movimentazione e i ritardi addebitati.
Lamentava la violazione del principio di immediatezza.
Evidenziava che tra gli episodi di ritardo, molti erano uguali o minori di 3 minuti Ancora, la contestazione relativa al ritardo/anticipo nell'attivazione/disattivazione dell'apparecchio che consentiva di verificare l'inizio o la fine della prestazione lavorativa risultava priva di pregio in quanto anche tali ritardi erano quasi tutti di pochi minuti e per quelli più significativi , la violazione perpetrata dalla società del principio di immediatezza, non consentiva adeguata difesa.
Gli stessi inoltre erano imputabili sia all'aumento delle corse che trasportavano i lavoratori presso la loro postazione, in ragione dell'emergenza Covid – 19, sia alla circostanza che spesso il mezzo pianificato in un luogo per il cambio turno si trovava a centinaia di metri dallo stesso.
I ritardi non potevano giustificare il licenziamento, in quanto puniti con sanzione conservativa dall'art. 34 CCNL di categoria.
Sosteneva l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari sui quali si fondava la recidiva e contestava la violazione del principio di proporzionalità rispetto ai fatti globalmente considerati.
Costituitasi la resisteva all'opposizione, chiedendo la Controparte_1 conferma dell'ordinanza opposta.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Palmi.
Con sentenza n. 836/2023 pubblicata il 4 luglio 2023, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e condannava l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio.
Il Giudice, riportandosi all'ordinanza emessa in fase sommaria, dopo aver premesso che il aveva subìto ben 68 procedimenti disciplinari nell'arco della sua carriera, precisava che Pt_1 oggetto di giudizio era l'accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato al con provvedimento del 27/10/2020, basato sullo scarso rendimento Pt_1
del lavoratore, posto che, nel periodo di riferimento 1° maggio 2020/18 agosto 2020, aveva movimentato una media di contenitori inferiori rispetto all'attività resa dagli altri dipendenti e nelle occasioni, espressamente indicate nella predetta lettera, e aveva ritardato ingiustificatamente la prestazione o aveva, senza alcun motivo, cessato in anticipo l'attività lavorativa.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria compiuta era ravvisabile il giustificato motivo soggettivo posto a fondamento del recesso, avendo la condotta del comportato un notevole Pt_1
inadempimento degli obblighi contrattuali.
Il datore di lavoro aveva provato l'inadempimento tramite la produzione documentale, da cui si evinceva che il lavoratore in numerose occasioni non aveva rispettato l'orario di lavoro ed aveva ritardato o interrotto in anticipo la prestazione senza alcuna giustificazione.
Il lavoratore aveva reso una prestazione quantitativamente inferiore rispetto a quella dei colleghi che operavano nelle medesime condizioni, avendo movimentato ogni ora n. 4,47 containers a fronte di una media di n. 6,3 degli altri lavoratori e tale fatto materiale non era stato in alcuna maniera contestato dallo stesso.
Dunque, risultava provato che il mancato raggiungimento del risultato da parte del ricorrente derivava da una negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa, in quanto era pacifico
(non essendo contestato dall'istante) che nei giorni indicati dalla società nel provvedimento di contestazione dell'addebito disciplinare il dipendente avesse, senza alcun giustificato motivo, ritardato l'inizio dell'attività lavorativa o anticipato l'interruzione della stessa. In particolare, appariva rilevante il fatto che in taluni giorni i predetti ritardi erano stati notevoli.
Tale circostanza, era , quindi, idonea a giustificare il raggiungimento da parte del ricorrente di valori anomali di produttività rispetto a quelli dei terminal analoghi gestiti dallo stesso gruppo, dal momento che, sebbene le condizioni di lavoro fossero le medesime, il , per effetto dei Pt_1
numerosi ritardi, aveva di fatto osservato un orario di lavoro ridotto rispetto a quello dei propri colleghi. Il , in un arco temporale di cinque mesi, aveva dimostrato di non volersi adeguare Pt_1 alle istruzioni del datore di lavoro che regolavano l'orario lavorativo, risultando irrilevante la circostanza che in alcuni casi il discostamento fosse risultato di pochi minuti, dal momento che dall'interruzione anticipata o dall'avvio oltre l'orario concordato dell'attività lavorativa, anche se esiguo, emergeva una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., potendosi affermare che il lavoratore aveva disatteso il dovere di osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.
Tale dato non poteva considerarsi svincolato dalla circostanza che, nel medesimo periodo, il dipendente avesse reso una prestazione quantitativamente inferiore rispetto a quella dei colleghi, essendo verosimile che la condotta di un lavoratore che non rispettava l'orario di lavoro e, quindi, rendeva una prestazione di durata inferiore rispetto a quella dei colleghi, potesse incidere negativamente sulla performance e sull'organizzazione aziendale.
Tali ritardi, inoltre, non potevano ritenersi giustificati dalla circostanza che il mezzo necessario per espletare l'attività lavorativa era posizionato in un luogo diverso da quello abituale e difficilmente raggiungibile, in quanto tale circostanza doveva essere segnalata agli uffici direttivi e comportava la perdita di qualche minuto nell'inizio della prestazione.
Né a diverse conclusioni si poteva pervenire sulla base delle contestazioni, relative al rifacimento del capannone ed al parcheggio dei carrelli, in quanto i lavori di rifacimento del capannone officina risultava che fossero iniziati il 20 luglio 2020 e si fossero conclusi il 30 ottobre
2020, come risultava dai documenti versati in atti dalla società resistente e che pertanto essendo stato contestato il ritardo nell' inizio attività nel periodo che va dal 1° maggio al 18 agosto 2020, 11 episodi di ritardo di inizio attività riguardano giornate antecedenti rispetto al 20 luglio 2020, non potendo in alcun modo essere giustificati dall'eventuale posizionamento dei carrelli vicino alla recinzione a causa dei lavori stessi.
Non poteva essere accolta l'eccezione di violazione del principio di immediatezza sollevata dal ricorrente, dal momento che la società non aveva contestato immediatamente i ritardi nell'esecuzione in quanto gli stessi, essendo rappresentati per la maggior parte da un discostamento di pochi minuti, avevano assunto rilievo significativo soltanto nel momento in cui si erano ripetuti nel tempo.
Andavano confermate, quindi, le conclusioni rese nell'ordinanza opposta giacché il fatto contestato si configurava come fatto grave e idoneo a ledere l'affidamento del datore di lavoro in ordine alla futura correttezza della prestazione, non solo in sé considerato, ma altresì apprezzato in una valutazione globale dello svolgimento del rapporto di lavoro, in ossequio al principio di proporzionalità tra fatto e sanzione.
Pertanto, il licenziamento risultava proporzionato, emergendo una scarsa inclinazione dell'istante ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
L'opposizione andava rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Con il reclamo proposto, ex art. 1, comma 57, L. 92/2012, il , dopo aver denunciato in Pt_1 via preliminare l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure affermando che, nel giudizio di opposizione ex art. commi 51 e ss., non è possibile estendere le ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione del licenziamento, vigendo in materia il motivo esattamente opposto, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva errato, ritenendo che non fosse stato contestato il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, per due ordini di ragioni.
In primis in quanto egli aveva contestato espressamente il suddetto fatto materiale, in secondo luogo in quanto la mancata contestazione poteva assumere rilievo solo con riferimento ai fatti noti alla parte, ed egli non aveva alcuna conoscenza della media oraria di container da lui movimentati, né tantomeno di quella dei colleghi: solo in sede di contestazione d'addebito aveva appreso che la Parte_ sua prestazione media era pari a 4,26 contenitori/ora e che la considerava quale media del rendimento quello di 6,3 contenitori/ora. In definitiva il Giudice aveva operato un'inversione dell'onere della prova, ponendo carico del lavoratore un onere di contestazione di fatti la cui prova ed il cui correspettivo onere di allegazione incombevano sul datore di lavoro
Appariva impossibile individuare una prestazione tipo, in termini quantitativi di container movimentati all'ora, per le caratteristiche proprie della mansione, soggetta a condizioni di lavoro differenti, quali tipologia di navi, collocazione nel porto, condizioni metereologiche e ambientali, e che dipendevano dal rendimento generale non del singolo dipendente, ma dell'intera squadra (cd. mano) che doveva collaborare alle operazioni.
Non vi era stata alcuna pattuizione individuale o collettiva su obiettivi di prestazione, né la società aveva mai formalmente comunicato ai dipendenti un obiettivo minimo di movimentazione container.
I calcoli esibiti dal datore di lavoro contenevano degli errori di fondo: prendevano a riferimento una prestazione lavorativa singola, quando invece essa era a squadre;
postulavano una prestazione semplice quando invece essa era particolarmente complessa (ben dodici processi lavorativi); presupponevano la piena efficienza del mezzo meccanico e la perfetta forza fisica del lavoratore;
non tenevano conto dei fattori esogeni (tipologia delle navi, caldo / freddo, giorno / notte, precipitazioni meteorologiche, distanza da percorrere); prendevano a riferimento un periodo di tempo troppo limitato per essere statisticamente rilevante.
Non sussisteva il fatto contestato, atteso che non risultava provato nella sua interezza e comunque, quand'anche esistente, non raggiungeva quel minimum che lo rendeva giuridicamente esistente con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, IV comma, Legge n°
300/70.
In ordine al presunto mancato rispetto dell'orario di lavoro, la società aveva individuato due fatti disciplinarmente rilevanti: il primo costituito dal presunto scarso rendimento, il secondo costituito da una serie di ritardi/anticipi nell'effettuazione dei turni di lavoro.
Si trattava di due distinti fatti che andavano considerati separatamente, così come aveva fatto la società resistente che, nella lettera di contestazione, aveva affermato che “in aggiunta a quanto precede, abbiamo altresì rilevato che” e non “in relazione a quanto precede”, rendendo evidente che nessun rapporto di causalità era stato postulato tra le due condotte.
Il Tribunale, compiendo una forzatura, aveva messo in relazione i due fatti, affermando che lo scarso rendimento era l'effetto della prestazione lavorativa resa dal in quantità inferiore Pt_1
rispetto a quella dei colleghi, giungendo a conclusioni cui neppure il datore di lavoro era pervenuto, laddove l'esiguità, a fronte del presunto scostamento della performance, consentiva di escludere che vi fosse un rapporto di causalità fra i due eventi e, come si evinceva dalla lettera di contestazione, la stessa società non aveva inteso contestare i ritardi come causa della performance ritenuta insufficiente.
Andava poi considerato che solo in 7 casi erano stati contestati ritardi nell'accesso al terminal, ossia ritardi sull'orario di lavoro in senso proprio: di questi alcuni corrispondevano ad un ritardo estremamente contenuto, (1 minuto, 2 minuti e 3minuti)
Gli altri episodi non facevano riferimento ad un ritardo sull'orario di lavoro, ma ad una ritardata accensione del mezzo, ovvero un ritardo rispetto ai 20 minuti che la società riteneva necessari per arrivare al mezzo assegnato dall'inizio del turno.
Era decisamente verosimile che il lavoratore, per le difficoltà organizzative della società in un momento particolarmente complesso determinato dalle misure di contenimento COVID 19, avesse avuto oggettive difficoltà nel raggiungimento del mezzo.
Mentre erano solo sette gli episodi di effettivo ritardo sull'orario di lavoro, la sentenza aveva valorizzato i ritardi nell'accensione del mezzo e gli anticipi nella disconnessione, quale elemento di negligenza che aveva causato lo scarso rendimento e giustificato il licenziamento.
Anche dando per presupposto che l'apparecchio denominato avesse sempre CP_2
correttamente funzionato, appariva strano che un lavoratore che si presentava puntuale al lavoro ritardasse l'inizio della prestazione lavorativa.
Ciò era avvenuto per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e riconducibili ancora una volta alla tipologia del lavoro e del luogo di lavoro.
Il periodo cui faceva riferimento la contestazione disciplinare, dal 1° maggio al 18 agosto 2020, era quello di maggior diffusione del COVID 19.
I verbali di incontri sindacali documentavano gli accordi con la società, che già a decorrere dal
25.03.2020, aveva accolto le richieste delle OO. SS. ed aveva autorizzato nei confronti degli operatori di piazzale l'uscita anticipata di 15 minuti per evitare assembramenti durante il cambio turno.
Pertanto, tutte le contestazioni relative alle uscite anticipate non erano da prendere in considerazione poiché tutte le “uscite anticipate” erano inferiori ai 15 minuti.
Inoltre, a causa dell'emergenza COVID, le corse dei pullman che conducevano i lavoratori ai piazzali erano state raddoppiate e a volte anche triplicate e a volte non era possibile prendere né la prima corsa del pullman, né la seconda corsa;
pertanto, il ritardo era stato determinato da circostanze non imputabili al lavoratore.
Oltre a ciò, nell'anno 2020, anche a causa del rifacimento del capannone della manutenzione, i carrelli venivano posizionati tutti in fila vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione e quindi, il lavoratore per raggiungere quello a lui assegnato doveva percorrere a piedi un lungo tratto di strada.
Ancora, capitava sovente che il carrello dietro la gru non era presente poiché veniva parcheggiato molto distante e il carrellista, non trovando il mezzo, doveva aspettare la navetta per cercare di raggiungerlo o doveva contattare gli uffici per conoscere la sua ubicazione ovvero, ancora, per sapere se venisse assegnato un altro mezzo e ciò comportava un notevole ritardo per iniziare l'attività lavorativa.
Il Giudice, inoltre, non aveva ammesso prova testimoniale sul punto, mentre in analogo giudizio era stata assunta prova testimoniale che aveva dato esito positivo per il lavoratore;
i relativi verbali sono stati depositati in giudizio dal reclamante per “sollecitare una nuova valutazione circa la prova già chiesta in primo grado ed inspiegabilmente non ammessa dal giudicante.”
L'esito di quella prova testimoniale, infatti, non era stato negativo per il lavoratore, atteso che era stato provato che i ritardi nell'inizio della prestazione ed anche le uscite anticipate erano stati determinati dal periodo di emergenza COVID, a causa di difficoltà a raggiungere il mezzo, a causa della riduzione delle corse dei pullman, a causa dei lavori per il rifacimento del piazzale, a causa del posizionamento dei carrelli presso il capannone della manutenzione e quindi, a cause non imputabili al lavoratore
A nulla rilevava che non fossero state accertate segnalazioni da parte del ricorrente in merito alla necessità di reperire il mezzo che non si trovava nel luogo ordinario, in quanto il lavoratore non poteva provare di aver effettuato le stesse, dato il lungo tempo trascorso e l'assenza di qualsiasi documentazione scritta in merito alle segnalazioni inviate.
Il reclamante contestava, inoltre, la violazione del principio di immediatezza, non potendosi esigere che un soggetto potesse ricordare un ritardo avvenuto a distanza di alcuni mesi e potesse su di esso giustificarsi, trattandosi di fatti di poco conto il cui ricordo sbiadiva in breve tempo.
Quanto al tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, si trattava di illecito a Parte_ consumazione istantanea, che non richiedeva particolari accertamenti: peraltro, la disponeva di sofisticati software in grado di registrare automaticamente i ritardi.
Nel caso degli anticipi nella disconnessione sarebbe addirittura bastato un immediato richiamo orale da parte del coordinatore operativo per porre fine alla condotta.
La sentenza risulta altresì erronea nella parte in cui aveva omesso di considerare che il giudice era vincolato alle previsioni del contratto collettivo e non gli era consentito ritenere la legittimità del licenziamento qualora il C.C.N.L. prevedeva per la stessa infrazione una sanzione disciplinare conservativa.
Il ritardo nell'accensione del non poteva essere in alcun modo equiparato al ritardo CP_2
sull'orario di lavoro, giacché questo iniziava e finiva con la timbratura del badge all'ingresso del terminal e la fattispecie non rientrava nella previsione dell'art. 34 CCNL lett. B.
Comunque, a tutto concedere, i ritardi non potevano condurre al licenziamento posto che essi erano puniti con sanzione conservativa dall'art. 34 CCNL (ammonizione scritta o multa), essendo la sospensione riservata ad ipotesi ben più gravi (simulazione di malattia o con sotterfugi sottrazione agli obblighi di lavoro, stato di ubriachezza in servizio, entro il trimestre si assenti senza giustificazione ecc.).
Il lavoratore lamentava, infine. l'erroneità della sentenza nella valutazione della proporzionalità tra infrazione e sanzione irrogata.
Il giudizio espresso era generico e avulso dalla considerazione dal fatto concreto.
Tenuto conto che non era stato previsto il raggiungimento della performance e che i ritardi erano esigui e verosimilmente dovuti a motivi tecnici, il licenziamento era sproporzionato.
Parte_ Quanto alla recidiva, osservava che nella lettera di contestazione addebiti la aveva contestato la recidiva, elencando i provvedimenti disciplinari irrogati in data 11.12.2019,
16.3.2020,13.7.20.
Di essi non poteva tenersene alcun conto, posto che l'insussistenza del c.d. scarso rendimento e l'inesistenza dei ritardi, punibili con sanzione conservativa, rendevano del tutto superflua l'analisi dei fatti e dei provvedimenti indicati dal datore quale "recidiva".
In ogni caso tali provvedimenti disciplinari erano illegittimi.
L'impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative non era soggetta, a differenza del licenziamento, a decadenza ed era consentita finché non si fosse consumato il termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 cc (Cass. Civ. Sez. Lav. 21.05.2008 n° 12.958; Cass. Civ. Sez.
Lav. 30.03.2006 n. 7546).
Con il primo procedimento disciplinare aperto con la contestazione del 22.11.2019 (Prot.
PER/ADT/adt/2019/487),, il datore di lavoro aveva contestato il rendimento tenuto dal lavoratore e alcuni ritardi in ingresso al terminal e nell'inizio della prestazione lavorativa.
Lo scarso rendimento era da escludersi per i motivi già ampiamente dedotti , il ritardo contestato era contenuto e come tale non passibile, ai sensi dell'art. 34, della sanzione irrogata.
La sanzione era illegittima per insussistenza del fatto contestato ed era viziata per sproporzione.
Considerazioni analoghe valevano per il secondo procedimento disciplinare aperto con la Parte_ contestazione del 05.03.2020 con la quale la aveva contestato che “a fronte della Sua comunicazione di assenza per malattia del 25 febbraio 2020 non ha fornito la relativa certificazione medica. Pertanto, la Sua assenza dal lavoro del 25.02.2020 è da noi considerata ingiustificata”.
Con il terzo provvedimento disciplinare del 15 giugno 2020, era stato contestato che egli “pianificato di primo turno (00.45 - 07.00), alle ore 22.16 Lei ha comunicato il Suo stato di malattia e, di conseguenza, la sua indisponibilità al lavoro senza fornire la relativa certificazione medica”.
Veniva contestata anche la recidiva e fatto riferimento al precedente provvedimento del
05.03.2020 e ad altri due provvedimenti disciplinari.
La sanzione della sospensione era illegittima per inidoneità del fatto ad essere valutato disciplinarmente e per sproporzione.
Chiedeva la riforma della sentenza e rassegnava le seguenti conclusioni: 2) ritenere e dichiarare il provvedimento di licenziamento intimato al ricorrente dalla Controparte_1
con lettera Prot. n° del 27.10.2020 illegittimo, inefficace, invalido e/o nullo CodiceFiscale_1
e, pertanto, annullarlo a seconda del motivo ritenuto meritevole di accoglimento;
3) nel caso in cui sia ritenuto il fatto insussistente, ovvero ove il fatto sia ritenuto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo, applicare le sanzioni previste al comma 4 dell' Art. 18 e, cioè, annullare il licenziamento e condannare la , in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore) alla reintegrazione del ricorrente nel posto precedentemente occupato e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro –tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale;
4) nelle altre ipotesi in cui dovesse emergere in giudizio che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo, e, in particolare, ove il licenziamento non sia ritenuto proporzionato,
o sia violato il principio di tempestività nell'irrogazione della sanzione, alle caratteristiche del comportamento ascritto, applicare le sanzioni previste al comma 4 dell'18 e, cioè, annullare il licenziamento e condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, alla reintegrazione del Sig. nel posto Parte_1
precedentemente occupato e a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al versamento dei Controparte_1
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale ovvero, in via subordinata, applicare le sanzioni di cui al comma 5 dell'Art. 18 Legge n° 300/70 e dichiarare risolto il rapporto dalla data del licenziamento, e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti;
5) nel caso in cui dovesse essere ritenuta viziata la procedura di cui all'Art. 7 Legge n° 300/70, applicare le sanzioni previste al comma 4 dell' Art. 18 e, cioè, annullare il licenziamento e condannare la , in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto precedentemente occupato e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, al versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale ovvero, in via subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti;
6) previa declaratoria di nullità / illegittimità / inefficacia di una o di tutte le sanzioni conservative presupposte e contestate con la recidiva, ritenere e dichiarare il provvedimento di licenziamento intimato al Sig. dalla con Parte_1 Controparte_1
lettera del 27.10.2020 illegittimo, inefficace, invalido e/o nullo e, pertanto, annullarlo e condannare
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla Controparte_1
reintegrazione del ricorrente nel posto precedentemente occupato e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle dodici mensilità e condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale ovvero, in via subordinata, applicare le sanzioni di cui al comma 5 dell'Art. 18 Legge n°
300/70 e dichiarare risolto il rapporto dalla data del licenziamento, e condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento, nei Controparte_1 confronti del Sig. di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra Parte_1
un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, come si evince dalla busta paga in atti;
7) in ogni caso, condannare la società reclamata, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese, compensi e competenze professionali del presente giudizio di reclamo nonché di quello del giudizio della fase sommaria e di opposizione, di cui si chiede la distrazione: per il giudizio di reclamo, in favore dei sottoscritti procuratori costituiti che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
- per il giudizio di fase sommaria e di opposizione (di primo grado), con distrazione, in favore dell' Avv. Sabina Pizzuto che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi per entrambi i gradi di giudizio.
Riproponeva infine le istanze istruttorie già articolate in primo grado.
Parte_
3.2. Costituitasi la resisteva al reclamo e ne chiedeva il rigetto
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'errore denunciato nell'incipit del reclamo, ovvero l'affermazione del giudice di prime cure relativa ad una presunta immutabilità della causa petendi, nel giudizio di opposizione , è sussistente ma irrilevante, posto che anche il reclamante concorda che non sia stato articolato alcun nuovo motivo di doglianza nella fase di opposizione rispetto alla fase sommaria.
Ciò posto, si dà atto di condividere e fare proprio ex art 118 c.p.c. il percorso motivazionale già seguito da questa Corte in analoga controversia( giudizio iscritto al n.2233/24),di cui vengono riportati i passi salienti, con la precisazione che i passaggi motivazionali fondati sull'istruttoria espletata in quel giudizio sono aderenti anche alla presente fattispecie, in quanto l'appellante ha depositato in giudizio i verbali della prova testi espletata - ritenendo che dagli stessi potessero trarsi argomenti a suo favore e chiedendo, su tale presupposto, che, anche in questo giudizio, si svolgesse analoga istruttoria- che sono stati condivisibilmente valutati come non probanti delle giustificazioni rese dal lavoratore.
Nel merito, deve essere esaminata la doglianza avente ad oggetto l'insussistenza di alcuna
Parte_ pattuizione individuale o collettiva su obiettivi di prestazione e/o di alcun risultato minimo e aveva omesso di provare i dati necessari all'individuazione di una performance tipo: la media di 6,3 container/ora appariva quantificata in modo arbitrario e non riscontrato, considerando altresì che il periodo di riferimento era molto contenuto: dal 1° maggio al 18 agosto.
Inoltre, era stata presa a riferimento una prestazione lavorativa singola, quando invece essa era a squadre ed era complessa (ben dodici processi lavorativi),. Non sussisteva il fatto contestato e, ove esistente, non raggiungeva quel minimum che lo rendeva giuridicamente esistente con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18,
IV comma, Legge 300/1970.
5.1. La doglianza è fondata.
Appare incontroverso che lo standard di prestazione, media di 6,3 container/ora, non sia stato mai oggetto di pattuizione privata o collettiva e, ove ritenuto tale dalla società, non sia stato mai comunicato al prestatore di lavoro.
Ciò, tuttavia, non impedisce al datore di lavoro di poter riscontrare lo scarso rendimento e anche procedere al licenziamento, posto che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 4.9.2014, n.
18678).
Ciò perché “il licenziamento per scarso rendimento è riconducibile ad una ipotesi di recesso per giustificato motivo soggettivo che, per essere legittimo, deve consistere in una condotta imputabile al lavoratore la quale, complessivamente valutata e sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, manifesti una violazione della diligente collaborazione del dipendente con conseguente sproporzione tra gli obiettivi fissati e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione con conseguente grave inadempimento del lavoratore dei compiti a lui affidati. Infatti, la nozione di scarso rendimento è legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile e non piuttosto al dato obiettivo della inidoneità della prestazione al conseguimento degli obiettivi aziendali. …”
(Cass. civ. sez. lav., 27/04/2023, n. 11174).
Conformemente Cass. civ. sez. lav., 06/04/2023, n. 9453, secondo cui “il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. c.c. sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un apprezzabile periodo di tempo. Pertanto è stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento nell'ipotesi in cui sia provata, sulla base della valutazione complessiva dell'attività svolta dal lavoratore ed in base agli elementi provati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento”.
È, dunque, ben possibile che, pur in assenza di una performance pattuita collettivamente o individualmente e pur in assenza di una predeterminazione da parte del datore di lavoro, possa esser contestato al lavoratore di avere, per fatto a lui imputabile, conseguito un risultato inferiore alla media delle prestazioni rese dai colleghi con la medesima mansione.
Ciò che è, invece, decisivo è che lo scarso rendimento, per essere rilevante, deve essere registrato per un apprezzabile periodo di tempo ed integrare una “enorme sproporzione” tra i risultati dei vari dipendenti così confrontati (cfr. Cass. n. 1632/19; conf. Cass. n. 7522/17).
Orbene, l'arco temporale di rilevazione non appare particolarmente ampio, risultando circoscritto al periodo 1° maggio 2020/18 agosto 2020, ma soprattutto la prestazione resa dal
, 4,47 container/ora in luogo che 6,3 container/ora, non può qualificarsi come Pt_1 inadempimento notevole o integrare un'enorme sproporzione rispetto alle prestazioni rese dai colleghi, come richiesto, invece, dal giudice di legittimità.
Secondo la percentuale quantificata dalla stessa società, la prestazione resa dal reclamante si attesta sul 30% in meno rispetto alla media degli operatori del terminal: questa misura percentuale non integra la necessaria abnormità e, per conseguenza, non può ritenersi sussistente lo scarso rendimento rilevante ai fini per i quale si procede.
Né tale insufficienza può mutare connotazione e divenire rilevante ove valutata congiuntamente con i ritardi/anticipi di cui si è detto
Anche in questo caso, infatti, una prestazione inadeguata, pur se consequenziale anche ai ritardi/anticipi, può acquisire valenza di scarso rendimento ai fini del recesso del datore di lavoro, allorquando una tale valenza essa ex se non possieda.
La percentuale di rendimento inferiore del 30% rispetto alla media degli altri operatori
(accertata in un periodo di poco più di tre mesi, quand'anche consequenziale al mancato rispetto degli orari di lavoro (anche di inizio dell'attività lavorativa, oltre che di accesso al luogo di lavoro) non integra, da qualunque causa determinata, lo scarso rendimento che giustifica il recesso del datore di lavoro.
Deve, ora, procedersi alla valutazione delle condotte, anch'esse poste a fondamento della lettera di contestazione del 17/10/20, costituenti ritardi/anticipi rispetto all'orario di lavoro, mancanze contemplate dall'art. 33 CCNL, rispetto alle quali è stata contestata la recidiva contemplata alla lett. l) dell'art. 35 (licenziamento disciplinari) CCNL.
Anche tali condotte sono state poste a fondamento del licenziamento disciplinare ex art. 35 A lett. l CCNL Lavoratori Portuali del 27.10.2020, norma che prevede il licenziamento con preavviso per recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente, salvo quanto disposto dall'art. 33 ultimo comma (Provvedimenti disciplinari) (previsione che dispone: “Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione”, n.d.e.).
La lettera di contestazione disciplinare del i7/10/20, riporta in dettaglio le condotte riscontrate e contestate:
1.In data 2 maggio 2020, il Reclamante addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00). registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:48 e – una volta a bordo del mezzo assegnato
(SC106) – anziché avviare l'attività alle ore 19:05 ed interromperla alle ore 00:30 del 3.5.2020
(come da richiamata istruzione operativa), la avviava alle ore 19:22, interrompendola alle ore 00:03
50.
2.In data 9 maggio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 (come da richiamata istruzione operativa), la avviava alle ore
7:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC105).
3. In data 21 maggio 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:56 e , una volta a bordo del mezzo assegnato
(SC193), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 ed interromperla alle ore 12:30 (come da richiamata istruzione operativa), la avviava alle ore 7:09, interrompendola alle ore 12:23.
4. In data 24 maggio 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché interrompere l'attività alle ore 6:30 (come da richiamata istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 6:24, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato (SC195).
5. In data 25 maggio 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 ed interromperla alle ore 6:30 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 1:12, interrompendola alle ore 6:23.
6. In data 3 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 19:19, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio a bordo del mezzo CP_2
assegnato (SC184).
7. In data 8 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), anziché avviare l'attività alle ore 7:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
7:13, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC171).
8. In data 11 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
1:18, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC193).
9. In data 12 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
1:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC94).
10. In data 15 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:47, e, anziché avviare l'attività alle ore 7:05
(come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 7:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo a Lei assegnato (SC82).
11. In data 28 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da richiamata istruzione operativa, l'avviava alle ore
19:27, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio a bordo del mezzo assegnato CP_2
(SC147). 12. In data 29 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 30 luglio 2020 (come da richiamata istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 00:19, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio Modat a bordo del mezzo a assegnato (SC107).
13. In data 30 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 31 luglio 2020 (come da richiamata avviare l'attività alle ore 7:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 7:13, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato(SC171).
14. In data 11 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
1:18, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC193).
15. In data 12 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), anziché avviare l'attività alle ore 1:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
1:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato
(SC94).
16. In data 15 giugno 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:4 e, anziché avviare l'attività alle ore 7:05
(come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore 7:12, quando provvedeva alla connessione dell'apparecchio modat a bordo del mezzo assegnato (SC82).
17. In data 28 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché avviare l'attività alle ore 19:05 (come da richiamata istruzione operativa), l'avviava alle ore
19:27, quando provvedeva alla connession dell'apparecchio a bordo del mezzo assegnato CP_2
(SC147).
18. In data 29 luglio 2020, il Reclamante, era addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 30 luglio 2020 (come da richiamata istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 00:19, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio Modat a bordo del mezzo assegnato (SC107). 19. In data 30 luglio 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), anziché interrompere l'attività alle ore 00:30 del 31 luglio 2020 (come da richiamata istruzione operativa), la interrompeva quantomeno alle ore 00:24, quando provvedeva alla disconnessione dell'apparecchio Modat a bordo del mezzo assegnato(SC145).
20. Inoltre, in data 13 agosto 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore
7:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 00:48.
21. In data 14 agosto 2020, il Reclamante, addetto al 1° turno (i.e. dalle ore 00:45 alle ore 7:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 00:46. 65.
22. In data 24 agosto 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:52.
23. In data 30 agosto 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:47.
24. In data 1° settembre 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:47.
25. In data 5 settembre 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:56.
26. In data 18 settembre 2020, il Reclamante, addetto al 4° turno (i.e. dalle ore 18:45 alle ore 1:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 18:46.
26. In data 21 settembre 2020, il Reclamante, addetto al 3° turno (i.e. dalle ore 12:45 alle ore
19:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 12:48.
27. In data 2 ottobre 2020, il Reclamante, addetto al 2° turno (i.e. dalle ore 6:45 alle ore 13:00), registrava in ritardo l'ingresso in Terminal alle ore 6:46.
Il reclamante ha dedotto che degli episodi di ritardo solo pochi avevano riguardato ritardi nell'accesso al terminal, ossia ritardi sull'orario di lavoro in senso proprio ed alcuni corrispondevano ad un ritardo estremamente contenuto, di appena due o tre minuti, segnatamente quelli che riguardavano episodi che si erano verificati in data 10.07.2020 (ritardo di 3 minuti), in data
7.08.2020 (ritardo di 2 minuti).
Il reclamante ha dedotto che degli episodi di ritardo solo pochi avevano riguardato ritardi nell'accesso al terminal, ossia ritardi sull'orario di lavoro in senso proprio ed alcuni corrispondevano ad un ritardo estremamente contenuto, di appena uno, due o tre minuti.
Tutti gli altri episodi non facevano riferimento ad un ritardo sull'orario di lavoro, ma ad una ritardata accensione del mezzo, ovvero un ritardo rispetto ai 20 minuti che la società riteneva necessari per arrivare al mezzo assegnato dall'inizio del turno.
La società ha evidenziato, invece, che tali condotte integravano la violazione dell'istruzione aziendale 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011, che disciplinava la gestione del cambio turno e che prevedeva che l'avvio delle attività alla guida del carrello doveva avvenire entro le ore XX:05 mentre l'interruzione, stante l'emergenza sanitaria COVID 19, doveva avvenire entro le ore XX:30, tale che il lavoratore aveva ritardato ingiustificatamente la prestazione o interrotto ingiustificatamente la prestazione in anticipo sulle tempistiche id cui all'istruzione.
Ritiene la Corte che la distinzione operata dal reclamante fra ritardi sull'orario di lavoro e ritardi sull'accensione del mezzo non sia decisiva, posto che non v'è dato normativo o pattizio che possa far ritenere irrilevante la seconda e rilevante la prima.
L'istruzione aziendale 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011 disciplinava con precisa parametrazione oraria il cambio turno, con indicazione dell'orario di inizio e di cessazione dell'attività - avvio dell'attività alla guida del carrello entro le ore xx:05 (1:05 per il primo turno, 7:05 per il secondo il turno, 13:05 per il terzo turno e 19:05 per il quarto turno) e interruzione dell'attività, in ragione dell'emergenza sanitaria alle ore xx:30 (6:30 per il primo turno, 12:30 per il secondo il turno, 18:30 per il terzo turno e 00:30 per il quarto turno - tale che la reiterata violazione degli orari regolamentati integra una violazione dell'obbligo di collaborazione all'organizzazione aziendale di cui all'art. 2094 c.c. e del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., per aver reiteratamente omesso l'osservanza delle disposizioni impartite per l'esecuzione del lavoro.
Non appare infine l'evidenza, ai fini per i quali in questa sede si procede, dell'affermazione del reclamante, secondo cui tutti gli episodi relativi ai ritardi nell'accensione o anticipi nello spegnimento del on comportavano alcun effetto sul complessivo orario di lavoro. CP_2
Sicuramente, tali ritardi non mutavano l'orario di lavoro, inteso come orario di ingresso e uscita dal luogo di lavoro, ma sicuramente incidevano sulla complessiva durata della prestazione e quantità della prestazione che, secondo contratto, il lavoratore era tenuto a rendere e, quindi, assumono rilevanza.
Contrariamente all'assunto del reclamante, l'art. 34 del CCNL prevede, quale condotta disciplinarmente rilevante, la condotta del lavoratore che senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione.
La norma pattizia contempla come comportamento rilevante anche il ritardo nell'inizio del lavoro, con ciò dovendosi intendere non solo l'arrivo al luogo di lavoro, ma anche l'effettivo avvio della prestazione lavorativa, e l'anticipata cessazione.
Con l'applicazione della formulata riportata in calce alla pag. 16 della memoria di costituzione in fase di opposizione, la società ha calcolato che il numero di ore lavorate in meno era pari a 43,06: si trattava di ore di totale improduttività che, raffrontate al numero di ore teoriche di operatività per ogni turno (5,5), corrispondeva a n. 7,81 turni teorici di operatività in meno nel periodo dal 1° maggio 2020 al 18 agosto 2020.
Il rilievo del reclamante è, dunque, per la pluralità dei motivi esposti, infondato.
Quanto alle modifiche degli orari di lavoro dovute alle misure preventive adottate in costanza di emergenza pandemica di cui ai verbali di incontri sindacali, invocati dal reclamante a sostegno della legittimità del proprio comportamento, la società, in ciò non contestata dal lavoratore, ha fatto notare che gli orari, dei quali era stata riscontrata l'inosservanza, già tenevano conto dei mutamenti concordati quali misure di prevenzione al contagio Covid, come segnalato nella memoria difensiva della fase sommaria, richiamando l'istruzione 9.0.13 Rev.
1.5 del 25.03.2011: “Tale istruzione, in particolare, prevede che l'avvio dell'attività alla guida del carrello debba avvenire entro le ore xx:05
(1:05 per il primo turno, 7:05 per il secondo il turno, 13:05 per il terzo turno e 19:05 per il quarto turno), mentre l'interruzione della suddetta attività, in ragione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria (presente anche all'epoca dei fatti) e delle azioni di prevenzione adottate, deve avvenire alle ore xx:30 (6:30 per il primo turno, 12:30 per il secondo il turno, 18:30 per il terzo turno e 00:30 per il quarto turno)”.
Nel prosieguo, va considerato che le ragioni che il reclamante ha addotto a giustificazione del proprio operato - corse dei pullman raddoppiate e a volte anche triplicate, sì che a volte non era possibile prendere né la prima, né la seconda corsa;
limitazione al n. di 20 di passeggeri a bordo del pullman;
carrello non posizionato dietro la gru, bensì parcheggiato molto distante e il carrellista doveva aspettare la navetta per cercare di raggiungerlo o doveva contattare gli uffici per conoscere la sua ubicazione o per sapere se veniva assegnato un altro mezzo, con ritardato inizio dell'attività lavorativa;
carrelli posizionati tutti in fila vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione e quindi, il lavoratore per raggiungere quello a lui assegnato doveva percorrere a piedi un lungo tratto di strada - non appaiono dirimenti, posto che esse si sostanziano nella mera prospettazione di evenienze verificabili, ma della cui effettiva verificazione non è stata offerta prova.
Inoltre, esse sono state smentite dalla società, la quale ha fatto notare che era vero che per far fronte dell'emergenza COVID su ogni pullman potevano salire massimo 20 persone, ma era altrettanto vero che erano stati aggiunti n. 3 pullman, che partivano insieme a quelli che già operavano prima dell'inizio del COVID;
la seconda corsa del pullman era stata inserita solo a partire dal 19 agosto 2020, giorno successivo al periodo preso a riferimento per la verifica e, anzi,
“la limitazione alla data del 18 agosto 2020 è conseguenza della variazione dell'organizzazione dei turni in concomitanza di tale data”.
Il teste ha riferito: “nel periodo covid sono state aumentate le corse dell'autobus, ma le Tes_1
tempistiche sono state sempre le stesse. Non è cambiato nulla in termine di raggiungimento del mezzo e di tempistica, sono stati previsti solo più autobus”.
Ha osservato la società che secondo giro di bus per accompagnare i lavoratori in servizio, con possibilità di “iniziare il servizio anche un'ora dopo” di cui alle dichiarazioni del teste Tes_2
Parte_ doveva collocarsi successivamente al 19 agosto 2020, non preso in considerazione da proprio per tali motivi.
I lavori di rifacimento del capannone officina erano iniziati il 20 luglio 2020 e si erano conclusi il 30 ottobre 2020, per come risultava dal giornale lavori redatto dal Direttore Lavori ing. Parte_3
mentre le contestazioni per ritardato inizio attività riguardavano il periodo che andava dal 3
[...]
maggio al 18 agosto 2020, quindi 21 episodi di ritardo di inizio attività in giornate antecedenti rispetto al 20 luglio 2020.
La società ha, infine, segnalato che i carrelli adibiti a ciclo nave erano parcheggiati di norma sottobordo, in prossimità della gru di riferimento, disponibili per inizio attività; poteva accadere che i carrelli assegnati agli operatori ad inizio turno, oltre che sottobordo, potevano trovarsi in un'area dedicata in prossimità della bitta 71; più raramente il carrello si trovava posizionato vicino alla recinzione, dopo il capannone della manutenzione.
Queste possibilità, tuttavia, non potevano esser cause dei ritardi, posto che, nell'area vicino alla recinzione, il lavoratore arrivava con l'autobus (o anche a piedi) ancor prima rispetto a colui che doveva essere assegnato a un mezzo posizionato sottobordo oppure alla bitta 71, trovandosi l'area nella prima parte del percorso dell'autobus.
Ciò posto, non può comunque la Corte esimersi dal prendere atto che, secondo quanto risultante dalla prova testimoniale, se il mezzo non veniva trovato nell'area indicata sul turno di lavoro
(visualizzato sul monitor), il lavoratore era tenuto a segnalarlo al coordinatore nave che gestiva la sostituzione, al fine di consentire all'operatore di iniziare l'attività sul mezzo.
Ebbene, dalla prova testimoniale non è emersa alcuna indicazione che il lavoratore in una o più occasioni abbia operato segnalazione alcuna.
Contrariamente all'assunto del reclamante, la deposizione del teste non offre la prova Tes_3 dell'assunto da questi rassegnato, posto che il teste ha riferito: “a me non è arrivata alcuna segnalazione da parte del in merito a qualche problematica, non so se ha segnalato Parte_4 qualcosa non ricordo alcun evento”, sì che deve prendersi atto che il teste ha, in via di principalità, escluso che a lui fosse giunta una qualche segnalazione dal , affermando comunque di Parte_4
non ricordare alcun evento in tal senso.
Comunque si voglia interpretare l'assenza di ricordo riferita dal , a fini probatori, il Tes_3
risultato è sempre il medesimo: il lavoratore non ha provato che i ritardi, tutti o soltanto alcuni di essi, fossero imputabili non a lui, bensì all'organizzazione aziendale.
Al medesimo fine, priva di conferenza si rileva l'osservazione del reclamante a tenore della quale il medesimo teste poco prima aveva dichiarato che il lavoratore, in caso di difficoltà a reperire il mezzo era tenuto a “segnalarlo al coordinatore che si trova sotto le navi”, non quindi al , Tes_3
che ammissione svolgeva il ruolo di responsabile dei capi turno.
Il rilievo non è dirimente, posto che gravava sul lavoratore l'onere di provare di aver operato le segnalazioni al coordinatore e la precisazione del nulla apporta dalla tesi del reclamante, Tes_3
non protendo consentire di ritenere provato un fatto che provato non è.
Da ultimo, l'elevato numero di ritardi nell'inizio dell'attività e di interruzioni anticipate, nel ristretto arco temporale circoscritto dal 1° maggio 2020 al 18 agosto 2020, rendere davvero arduo poter ritenere che essi fossero stati tutti causati da un deficit dell'organizzazione aziendale, deficit del quale non è stata raggiunta la prova.
7. Con altro motivo, il ha contestato la violazione del principio dell'immediatezza Pt_1
nella contestazione, osservando che non poteva esigersi che un soggetto potesse ricordare un ritardo avvenuto a distanza di alcuni mesi e potesse su di esso giustificarsi, trattandosi di fatti di poco conto il cui ricordo sbiadiva in breve tempo.
Il principio di immediatezza della contestazione rispondeva all'esigenza sia all'esercizio di difesa e alla possibilità di verifica giudiziale della fondatezza degli addebiti ascritti al lavoratore, sia alla tutela dell'affidamento del lavoratore in merito alla tolleranza da parte del datore di lavoro della condotta posta in essere o, comunque, alla rinuncia al potere sanzionatorio. Pertanto, la contestazione dell'illecito disciplinare al dipendente doveva avvenire in stretta connessione temporale con il fatto disciplinarmente rilevante, onde consentire all'interessato di predisporre validamente le proprie giustificazioni e di non ledere il suo diritto di difesa.
Proprio il tipo di infrazione, puntuale e di modesto rilievo, avrebbe imposto al datore di lavoro un intervento rapido e l'irrogazione di una sanzione conservativa, che avrebbe consentito al lavoratore di riconoscere i suoi eventuali errori e modificare il suo comportamento.
Nel caso negli anticipi nella disconnessione poi sarebbe addirittura bastato un immediato richiamo orale da parte del coordinatore operativo per porre fine alla condotta.
Il motivo è infondato.
Il principio di immediatezza e tempestività della contestazione deve intendersi in senso
“relativo”, ben potendo essere compatibile anche con un intervallo di tempo più o meno lungo, laddove l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore.
È principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che la regola di immediatezza della contestazione deve essere intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (Cass.,
1 aprile 2000, n. 3948; Cass., 6 settembre 2007, n. 18711; Cass., 22 ottobre 2007, n. 22066; Cass.,
17 settembre 2008, n. 23739; Cass., 21 febbraio 2008, n. 4502; da ultimo, Cass., 19 giugno 2014, n.
13955). La prudente attesa del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (così Cass., n. 23739/2008, cit., che richiama Cass., 11 gennaio 2006,
n. 241, e Cass., 18 gennaio 2007, n. 1101).." (così, ad es., Cass. n. 26304 del 15/12/2014). Proprio per queste ragioni, "La regola dell'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi dell'illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni...può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore (Cass. 22 febbraio 1995 n. 2108, 27 marzo 2008 n. 7983). In altre parole la complessità della fattispecie da accertare rende possibile una formazione progressiva della conoscenza, che legittimamente distoglie il datore di lavoro da una formulazione di capi d'incolpazione prematura, ossia inutilmente pregiudizievole per l'interesse dell'incolpato, e lo induce piuttosto ad attendere l'acquisizione di dati più sicuri prima di assumere iniziative disciplinari" (così, Cass. n. 21439 del 21/10/2015).
La “conoscenza” del fatto presuppone, infatti, la valutazione di tutte le circostanze concrete, che consentano di verificarne non solo l'imputabilità, ma anche la gravità. Ciò che rileva non è tanto il momento di possibile e immediata conoscenza di anomalie e irregolarità nel comportamento del dipendente, quanto la consapevolezza "piena ed effettiva" di esse. Peraltro, i ritardi/anticipi riguardavano il periodo 1° maggio 2020 -18 agosto 2020, sì che il divario temporale rispetto alla lettera di contestazione, 17.10.2020, non è ampio e non può ritenersi tale da violare il principio in esame, posto che la rilevanza delle condotte assumeva vieppiù pregnanza in raffronto alla reiterazione delle stesse, trattandosi di violazioni non isolate o circoscritte a qualche episodio, ma in numero elevato e necessitava di un minimo di spatium deliberandi, anche ai fini di una valutazione complessiva delle stesse.
8. Il reclamante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che il giudice era vincolato alle previsioni del contratto collettivo e non era consentito di ritenere la legittimità del licenziamento qualora il C.C.N.L. prevedesse per la stessa infrazione una sanzione disciplinare conservativa.
Il ritardo nell'accensione del Modat non poteva essere equiparato al ritardo sull'orario di lavoro, giacché questo iniziava e finiva con la timbratura del badge all'ingresso del terminal e, comunque, la fattispecie non rientrava nella previsione dell'art. 34 CCNL lett. B che prevedeva la sanzione per chi “senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione”.
I ritardi non potevano condurre al licenziamento poiché puniti con sanzione conservativa dall'art. 34 CCNL (ammonizione scritta o multa), impedendo che potesse irrogarsi il licenziamento.
Il motivo è infondato, posto che, lo si è già riportato, è stata fatta applicazione della previsione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 35 A lett. l CCNL Lavoratori Portuali del 22.10.2020, laddove è previsto il licenziamento con preavviso per recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente, salvo quanto disposto dall'art. 33 ultimo comma (Provvedimenti disciplinari) (previsione che dispone: “Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione”, n.d.e.).
Nella fattispecie in esame, oltre ai numerosi ritardi contestati, hanno assunto rilievo le sospensioni disposte nel corso dell'ultimo anno: 1) sospensione nella misura di 1 giorno all'esito del procedimento disciplinare avviato in data 22/11/20 e concluso con sanzione comminata in data11/12/12; 2) sospensione nella misura di 1 giorno all'esito del procedimento disciplinare avviato in data 5/3/20 e concluso con sanzione comminata in data 16/3/20 ; 3) sospensione nella misura di 10 giorni all'esito del procedimento disciplinare avviato in data 15/6/20 e concluso con sanzione comminata in data 13/7/20.
Il reclamante ha avversato anche la contestata recidiva, affermando che dei provvedimenti disciplinari irrogati in data 11/12/20, 16/3/20, 13/7/2020, non poteva tenersene conto, posta l'insussistenza del c.d. scarso rendimento e l'inesistenza dei ritardi, comunque, punibili con sanzione conservativa, rendendo del tutto superflua l'analisi dei fatti e dei provvedimenti indicati dal datore quale recidiva.
Il rilievo non è assistito da , posto che, pur escluso, ai fini in esame, lo scarso CP_3
rendimento, rilevano le reiterate condotte di ritardi anticipi, punite ex se con sanzione conservativa, ma che, in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 35 A lett. l CCNL Lavoratori Portuali, giustificano il licenziamento con preavviso.
Con il reclamo è stato affermato che, comunque, l'impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative non era soggetta, a differenza del licenziamento, a termini se non quello di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lav. 21.05.2008 n° 12.958; Cass. Civ. Sez.
Lav. 30.03.2006 n. 7546), illegittimi erano i provvedimenti disciplinari irrogati in data11.1/12/2012,
5/3/2020,13/7/2020.
Sul punto sosteneva che:
il primo provvedimento disciplinare, con il quale il datore di lavoro aveva sanzionato il lavoratore per il rendimento tenuto dallo stesso e per alcuni ritardi in ingresso al terminal e nell'inizio della prestazione lavorativa, era illegittimo per insussistenza del fatto e sproporzione ai sensi dell'art 34 CCNL;
il secondo provvedimento disciplinare procedimento disciplinare, con il quale la società aveva sanzionato il lavoratore per la mancata produzione del certificato medico relativo all'assenza del 25 febbraio 2020 ,era illegittimo in quanto sproporzionato;
il terzo provvedimento disciplinare, con il quale il datore di lavoro aveva sanzionato il lavoratore per mancata produzione del certificato medico relativo all'assenza del 26 maggio 2020, era illegittimo, in quanto il fatto non era sussistente, posto il certificato medico era stato redatto in forma cartacea e non telematica per mancato “per non connessione telematica” e la sanzione sproporzionata.
Le doglianze sono infondate.
I ritardi le assenze ingiustificate sono provati documentalmente ( la redazione di un certificato in forma cartacea non esime il lavoratore dall'attivarsi per far pervenire lo stesso al datore di lavoro)
Si è consumata, dunque, la condotta sanzionata dall'art. 34 CCNL, secondo cui incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che, salvo il caso di impedimento giustificato e senza giustificato motivo - il mancato accertamento dello stato di malessere per fatto imputabile esclusivamente al lavoratore integra l'assenza di giustificato motivo - ritardi l'inizio del lavoro.
Le sanzioni, poi, non sono certamente sproporzionate, se sol si tiene mente alla circostanza che il lavoratore è stato destinatario nella sua carriera di ben 68 procedimenti disciplinari.. A tal proposito si ricorda il consolidato e risalente principio di diritto “secondo cui i fatti non tempestivamente contestati "possono esser considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni"; con la conseguenza che "sotto tale profilo può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7,
u.c."(ex multis Cass. n. 8803/20)
Correttamente, dunque, è stata contestata la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo precedente quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente (così art. 35 CCNL) e il licenziamento appare conforme ai principi di proporzionalità e correttezza, in costanza di comportamenti reiterati e contrattualmente rilevanti del lavoratore.
Peraltro “la molteplicità degli episodi, oltre ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinea una persistenza che costituisce ulteriore negazione degli obblighi del dipendente ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento degli obblighi stessi” (Cass.
14/09/2007 n. 19232).
Tutte le condotte, complessivamente considerate, determinano a concludere per un comportamento del lavoratore in violazione dell'obbligo di collaborare con il datore di lavoro, rispettandone le direttive e rendendo la prestazione con la dovuta diligenza, compromettendo, non foss'altro che per la reiterazione, l'elemento fiduciario e porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.
Peraltro, la reiterazione della condotte di rilievo disciplinare è sintomatica di un atteggiamento del dipendente connotato da intensità dell'elemento intenzionale e colposo.
Per i motivi esposti, il reclamo è infondato e deve essere confermata l'impugnata sentenza.
La soccombenza del reclamante ne impone la condanna, in favore della società resistente, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 836/2023 emessa dal Tribunale di
Palmi, pubblicata il 4 luglio 2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta il reclamo.
2. Condanna il reclamante alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)