Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 12241 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. DI MITRI GIOVANNI)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. Adriana Giovanna Rizzo ) CP_1
Resistente
◊
All'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che lo stesso possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello stato di
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso, la parte ricorrente, in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del riconoscimento del diritto per il riconoscimento dello stato di invalidità nella misura del 100% ed il diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/80 e L. 118/71, riconoscendolo portatore di disabilità grave ai sensi del comma 3, art. 3 L.
104/92. Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
11.10.2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo che precede. Il
c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento da IO 24 . Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro termini di cui al dispositivo. Può, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del diritto con diritto dell'indennità di accompagnamento da
IO 24. Tenuto conto dello spostamento della decorrenza dal momento in cui
è maturato il prescritto requisito sanitario rispetto a quello indicato nella domanda,
appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
liquidate.
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◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25.02.2025
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
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