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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2665 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI C/O CP_1 P.IVA_1
AVVOCATURA INPS, 9 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 agosto 2020, la sig.ra Parte_1
ha adito il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato per gli anni 2015 e 2016. La ricorrente ha affermato di avere svolto attività lavorativa agricola, per complessive 102 giornate lavorative, alle dipendenze della società cooperativa agricola "Il Darifoglio". Secondo quanto riferito, le mansioni svolte consistevano in lavori legati alla coltivazione dei fondi, alla raccolta e manutenzione ordinaria delle aree agricole.
L' , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la decadenza CP_1 dall'azione giudiziaria, deducendo che la domanda era stata proposta oltre i termini previsti dalla normativa di settore. Più precisamente, ha richiamato l'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo
1970, n. 83, nonché l'art. 11 del D.lgs. n. 375/1993, che prevedono termini ben definiti per proporre ricorso avverso l'esclusione dagli elenchi anagrafici agricoli.
La cancellazione delle giornate in questione è stata disposta dall' mediante CP_2
il terzo elenco trimestrale 3VD2019, regolarmente pubblicato sul sito internet dell' nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2019. CP_1
Tale modalità di comunicazione è conforme a quanto disposto dall'art. 38, comma
7, della L. n. 111/2011, norma che ha introdotto, quale forma legittima di notifica, la pubblicazione online degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per un periodo minimo di quindici giorni.
Secondo principi consolidati in giurisprudenza e dottrina, il termine per impugnare tali determinazioni è di 120 giorni e ha natura sostanziale, il che significa che non è suscettibile di interruzione o sospensione, nemmeno in presenza di eventi sopravvenuti. Inoltre, tale termine è rilevabile d'ufficio dal giudice e deve essere rispettato a pena di decadenza. Pertanto, l'azione giurisdizionale non può essere intrapresa decorso tale termine, indipendentemente dalla volontà delle parti o dall'esito del tentativo di ricorso amministrativo.
Nel caso specifico, il termine di decadenza ha iniziato a decorrere dal 31 dicembre
2019, giorno di conclusione della pubblicazione dell'elenco. A tale data si aggiungono i trenta giorni previsti per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 375/1993. Decorso tale periodo, il termine giudiziale di 120 giorni doveva necessariamente concludersi, secondo il computo normativo, entro il 29 maggio 2020. Tuttavia, il ricorso è stato depositato solo il
25 agosto 2020, con evidente superamento del termine previsto dalla legge, rendendo l'azione giudiziale tardiva e, quindi, inammissibile.
Sulla questione si è espressa anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 45 del 2021, che ha confermato la legittimità costituzionale della disciplina dell'art. 38, comma 7, della L. 111/2011. La Consulta ha affermato che la pubblicazione telematica degli elenchi risponde a criteri di ragionevolezza e CP_1
proporzionalità, considerando la difficoltà di notificare individualmente atti destinati a un elevato numero di lavoratori, spesso dislocati in territori rurali o privi di un domicilio certo. In tale contesto, la conoscibilità dell'atto si presume legittimamente acquisita allo spirare del periodo di pubblicazione, escludendo così la necessità di ulteriori oneri comunicativi a carico dell' . CP_2
Alla luce di tali argomentazioni, e considerato che la questione della decadenza assume carattere assorbente, non si rende necessario affrontare ulteriori profili di merito, relativi all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e alla sussistenza del rapporto di lavoro.
In relazione alle spese di lite, va rilevato che la fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale presenta elementi di oggettiva complessità. La materia trattata, infatti, è oggetto di una costante evoluzione normativa e giurisprudenziale, il che potrebbe avere ingenerato nella parte ricorrente un ragionevole affidamento sull'esito positivo del giudizio. In ragione di ciò, appare conforme a equità disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la decadenza dall'azione ex art. 22 D.L. 7/1970 e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
contro l' CP_1
dichiara assorbito ogni ulteriore profilo di merito;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 30/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo