TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3387/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dr. Bruno PERLA - Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI - Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRARDI - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
(C.F. ), nato a [...] il 29 dicembre Parte_1 C.F._1
1968, rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina MITARITONNA, nel cui studio in Bologna Galleria Cavour n. 2 è elettivamente domiciliato ATTORE contro (C.F. ), nata in Controparte_1 C.F._2
Parnaiba (Brasile) il 15 giugno 1981, rappresentata e difesa dall' Avv. Federica REPOSSI, nel cui studio in Bologna via Santo Stefano n. 29, è elettivamente domiciliato CONVENUTA con l'intervento di P.M. Avv. Annamaria CIAMPA in qualità di curatore speciale del minore Persona_1
[...]
*** OGGETTO: <>
*** CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 12 novembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dato atto che con sentenza n. 2012/2023 in data 11.10.2023 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e : Controparte_1 Parte_1
- disporre l'affidamento super esclusivo di al padre -con facoltà di assumere in via Persona_1 esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater, ultimo co. c.c;
pagina 1 di 23 - disporre la collocazione prevalente e la residenza del figlio minore presso il padre nell'abitazione della nonna paterna in Zola Predosa (BO), Largo della Cooperazione n. 14, ovvero presso la casa familiare in Bologna, Via Botticelli n. 8, che -nel caso- gli dovrà essere assegnata;
- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo alla madre, SIa CP_1
sul figlio minore;
[...] _2
- disporre che la madre veda il figlio solo con modalità protetta vietando qualunque forma di comunicazione e con divieto per la madre di avvicinarsi alla casa del padre, dei nonni paterni e ai luoghi frequentati dal minore senza l'autorizzazione del Servizio sociale e al di fuori del calendario indicato dal predetto servizio sociale;
- disporre che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario del figlio minore stabilendo che la madre contribuisca al pagamento del 50% delle sole spese straordinarie per _2
, così come disciplinate dal vigente Protocollo del Triunale di Bologna;
[...]
- disporre che l'Assegno Unico venga versato al 100% in favore del solo padre;
- revocare e/o comunque ridurre l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie in mancanza dei presupposti di legge. In ogni caso, con condanna della resistente alla refusione delle spese e dei compensi di causa”
La convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 14 novembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) confermare l'importo di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da versarsi da parte del sig. anticipatamente entro il giorno 5 ER di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_1
2) disporre la collocazione e l'affidamento del figlio minore secondo quanto risulterà ER maggiormente rispondente al suo interesse, in ogni caso disponendo che la madre possa vedere il figlio con le modalità che saranno ritenute adeguate e ripristinando, quanto prima, le visite in modalità protetta almeno a cadenza quindicinale così come disposto dal decreto definitivo del Tribunale di Minorenni n. 3920/2023 del 01.09.2023;
3) disporre il mantenimento ordinario e straordinario del minore a carico del padre come ex adverso richiesto, tenuto conto che la Sig.ra non hai mai percepito e non percepisce tutt'ora alcun CP_1 reddito proprio né tantomeno la quota di assegno unico come per legge;
4) rigettare la domanda di dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla Sig.ra In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di Controparte_1 legge.”
L'Avv. CIAMPA ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 13 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa istanza disattesa:
- Disporre l'affido del minore al Servizio Sociale competente per territorio;
di _2 conseguenza limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al padre e nello specifico il Servizio Sociale dovrà provvedere ad assumere le decisioni di maggior interesse per il minore in campo sanitario, scolastico, educativo, ludico-sportivo e religioso, consultando il padre e coinvolgendolo in via preventiva;
qualora il padre opponga rifiuti ingiustificati oppure ometta o ritardi di esprimere il proprio parere, il Servizio Sociale potrà adottare le decisioni in autonomia ed anche in difformità del parere del padre, se esse corrispondano ai diritti ed interessi del minore;
- Conferire al Servizio Sociale l'incarico di programmazione e calendarizzazione degli incontri protetti tra madre e figlio, solo se richiesti dal minore, con la facoltà di modificarli in modo corrispondente alle necessità di con la facoltà altresì di sospenderli se disturbanti o non graditi al _2 minore ed onere di comunicazione al Tribunale, vietando altre forme di comunicazione (via telefono, posta, via mail, web ecc.); proseguire con il sostegno psicologico ora in atto in favore del minore;
vigilare sull'attività scolastica del minore e programmare attività ludico ricreative e sportive adeguate e gradite al minore;
programmare con la necessaria gradualità il rientro del minore presso la famiglia pagina 2 di 23 paterna, dapprima presso la residenza della nonna paterna, ove dimora anche il padre e in seguito, qualora se ne presentino le condizioni, presso una autonoma abitazione del padre;
sostenere il padre nell'esercizio della funzione, con l'obiettivo di rafforzarne la capacità decisionale e protettiva verso il figlio;
sostenere la nonna paterna nel suo ruolo;
effettuare visite domiciliari per verificare l'adeguatezza del contesto dove il minore andrà poi collocato stabilmente;
sostenere la madre affinchè possa partecipare agli incontri col figlio in modo positivo e utile per sempre che il _2 minore chieda di poterli effettuare;
- Dichiarare la madre, SIa decaduta dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore;
_2
- Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di €. 150,00 mensili o nella diversa e maggiore somma che si riterrà di Giustizia, corrispondendo il contributo al padre;
disporre che la madre rimborsi al padre il 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
- Ridurre il contributo al mantenimento per la SIa a partire dal momento in cui il Controparte_1 minore verrà dimesso dalla struttura protetta e collocato presso i parenti/padre, nella misura ritenuta di Giustizia”
Il P.M. ha concluso: “visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 17 settembre 2005 a Bologna.
Dalla loro unione è nato il [...]. Persona_1
Il SI ha lasciato la casa familiare una prima volta il 2 luglio 2021, ER trasferendosi presso i genitori, ma vi è rientrato il 25 aprile 2022 per allontanarsene definitivamente il 28 maggio 2022, recandosi a vivere nell'appartamento di suo padre e di sua madre. La SIa è rimasta nella residenza coniugale, di proprietà Controparte_1 dei genitori del marito. Dal 13 dicembre 2022 è ospitato in una casa-famiglia. Persona_1
2. Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 , ha chiesto che: a) Parte_1 sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) nulla sia disposto sull'assegnazione della casa coniugale in mancanza dei presupposti di legge;
c) nulla sia previsto sull'affidamento, sul collocamento e sul mantenimento di già Persona_1 affidato al Servizio Sociale e collocato in struttura protetta.
si è costituita con memoria depositata il 9 Controparte_1 giugno 2023 con cui ha chiesto che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) sia disposto che concorra al suo mantenimento con la Parte_1 corresponsione dell'importo mensile di 1.000,00 euro, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 20 giugno 2023 e hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima la Presidente delegata, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha pronunciato ordinanza con la quale:
pagina 3 di 23 - ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha confermato le modalità di affido e collocamento del figlio minorenne delle parti,
disposti dal Tribunale per i Minorenni con il decreto 21 ottobre 2022, Persona_1 nonché il mandato ai servizi sociali stabilito nel suddetto provvedimento, precisando che i servizi dovranno adottare le decisioni di straordinaria amministrazione, previo confronto con i genitori (e adoperandosi per ricostruire il dialogo tra loro e ove possibile acquisendone il consenso) e con la curatrice nominata;
- con decorrenza dalla data di deposito della memoria di costituzione ha posto a carico del SI l'obbligo di versare alla SIa ER Controparte_1 come contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 700,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT. Si è costituita in giudizio l'Avv. CIAMPA, nominata curatrice speciale di Per_1 aderendo alla richiesta di separazione personale tra i coniugi, rimettendosi a
[...] giustizia sulla richiesta di assegnazione della casa familiare e domandando che:
- il figlio sia affidato in forma esclusiva al padre;
- sia confermato il collocamento protetto del minore presso la struttura comunitaria dove è attualmente ospitato;
- sia confermata la sospensione della responsabilità genitoriale della madre;
- sia disposto che il minore prosegua gli incontri solo in forma protetta con la SIa
vietando altre forme di comunicazione (via telefono, posta, via Controparte_1 mail, web ecc.) e che il padre possa, in accordo e su programmazione del Servizio, vedere il figlio in forma anche libera;
- sia confermato l'incarico al servizio Sociale in ordine a: programmazione e calendarizzazione degli incontri protetti tra madre e figlio, con la facoltà di modificarli in modo corrispondente alle necessità di quest'ultimo, nonché di sospenderli se disturbanti o non graditi al minore e onere di comunicazione al Tribunale;
prosecuzione del sostegno psicologico in atto in favore del minore;
vigilanza sull'attività scolastica di e programmazione delle attività ludico ricreative e sportive adeguate e Persona_1 gradite al medesimo;
programmazione con la necessaria gradualità il rientro del minore in famiglia, dapprima presso la residenza dei nonni paterni ove dimora anche il padre e in seguito, qualora se ne presentino le condizioni, in un'autonoma abitazione del padre;
sostegno al SI nell'esercizio della funzione, con l'obiettivo di rafforzarne ER la capacità decisionale e protettiva verso il figlio;
sostegno ai nonni paterni nel loro ruolo;
esecuzione di visite domiciliari per verificare l'adeguatezza del contesto dove il minore andrà poi collocato stabilmente;
sostegno alla madre affinchè possa partecipare agli incontri col figlio in modo positivo e utile per Persona_1
- sia previsto che il minore possa portare a compimento l'anno scolastico 2023/2024, ultimo del ciclo della scuola media inferiore, prima di essere trasferito altrove rispetto all'attuale collocamento protetto;
- sia ridotto il contributo al mantenimento per la SIa a Controparte_1 partire dal momento in cui il minore verrà dimesso dalla struttura protetta e collocato presso i parenti/padre, nella misura ritenuta di Giustizia.
pagina 4 di 23 Con sentenza n. 2012/2023 pubblicata l'11 ottobre 2023 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi. Con ordinanza emessa lo stesso giorno la causa è stata rimessa in istruttoria e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.. Nell'udienza del 14 novembre 2023 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.. Rimessa sul ruolo per consentire l'audizione del minore, la causa è stata nuovamente rimessa alla decisione del Collegio il 10 aprile 2025, con concessione alle parti dei termini per memorie conclusionali e di replica. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Il Tribunale per il Minorenni con un decreto non definitivo emesso il 17 dicembre 2020:
- ha rilevato che la madre -la quale non si era mai presentata agli incontri con i servizi sociali- nei colloqui telefonici con gli operatori era apparsa confusa e poco lucida, era da diversi anni seguita dal C.S.M. in quanto soffriva di un disturbo della personalità che ne provocava disregolazione emotiva e isolamento, aveva subito due T.S.O. e pareva abusasse di alcool e cannabinoidi;
- ha evidenziato che il padre aveva espresso le sue difficoltà nel dovere gestire da solo l'intero nucleo familiare, faticava a mantenere gli impegni e la sua collaborazione con gli operatori era altalenante;
- ha concluso che i SIi e presentavano ER Controparte_1 significative carenze e difficoltà (scarsa consapevolezza delle responsabilità genitoriali;
difficoltà ad affrontare le questioni sociali, scolastiche e sanitarie del bambino;
conflitti di coppia);
- ha osservato che viveva una situazione di isolamento sociale (non usciva ER quasi mai di casa) e dispersione scolastica;
seguito dal 2017 dalla Neuropsichiatria Infantile, gli era stato diagnosticato un “disturbo della sfera emozionale e disturbo misto delle capacità scolastiche” ed era stata evidenziata “fragilità nelle funzioni esecutive e nell'attenzione … difficoltà nell'area del calcolo e della scrittura”;
- ha pertanto affidato il bambino ai servizi sociali, con il compito di monitorare le condizioni emotive e di benessere psico-fisico dello stesso, fornirgli il sostegno necessario e attuare gli interventi opportuni, valutare le competenze genitoriali del padre e della madre, approfondire le dinamiche familiari dando il supporto ritenuto opportuno. La stessa Autorità Giudiziaria con decreto non definitivo depositato il 21 ottobre 2022:
- ha osservato che il padre e la madre non avevano collaborato con i servizi;
- ha dato atto che continuava a vivere in una condizione di isolamento e la ER sua situazione sanitaria rappresentava un importante elemento di rischio a cui i genitori non erano in grado di fare fronte, poiché saltavano numerose visite e non svolgevano gli accertamenti e le analisi richieste;
pagina 5 di 23 - ha sottolineato che il ricorso di psicoterapia del minore ha evidenziato “lo scarso contatto con le proprie emozioni, la scarsa capacità di mentalizzare e di porsi in modo riflessivo rispetto a sé, le difficoltà dell'area affettivo-relazionale, con fatica a gestire i vissuti di frustrazione, che attivavano comportamenti di disregolazione emotiva, atteggiamento di ritiro ed evitamento”, nonché che lo stesso necessita di un supporto a livello emotivo, psicologico e scolastico;
- ha evidenziato che la madre usava gli strumenti informatici per controllare ER
e spesso lo condizionava;
che in un'occasione aveva puntato una pistola ad aria compressa contro un'educatrice; che il 24 maggio 2022 aveva dichiarato che non intendeva seguire le indicazioni degli operatori;
che aveva rifiutato l'accesso al C.S.M.; che non si era presentata alle convocazioni per la valutazione delle capacità genitoriali;
che non riconosceva alcuna criticità nelle sue condotte;
- ha dato atto che il padre si era invece sottoposto alla valutazione genitoriale da cui era emersa “una modalità tendente alla procrastinazione delle azioni ritenute necessarie ostacolando il raggiungimento di una maggiore stabilità del sistema”; pertanto, pur essendo consapevole del contesto difficile in cui viveva e delle condotte ER disfunzionali della moglie, di fatto tendeva a rimanere agganciato alle situazioni consolidate, pur se pregiudizievoli;
- alla luce della grave situazione emersa, ha:
• sospeso la madre dalla responsabilità genitoriale;
• confermato l'affidamento del minore ai servizi sociali con il mandato: a) di collocarlo in via provvisoria presso una famiglia affidataria o in altro ambito familiare protetto nell'ottica di approfondire la disponibilità e idoneità del padre a occuparsi stabilmente del figlio (anche con il sostegno dei nonni paterni o di altri interventi assistenziali e di supporto alla genitorialità) e a proteggerlo dai comportamenti disfunzionali della madre;
b) di vigilare sulle condizioni di verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo;
c) ER di monitorare le attuali condizioni psico-sanitarie e di benessere emotivo del minore, anche raccordandosi con la Neuropsichiatria Infantile per i necessari aggiornamenti;
d) di rivalutare l'idoneità e disponibilità del padre e dei nonni paterni a occuparsi di in maniera stabile e in caso di esito positivo ER formulare un progetto che preveda il rientro di quest'ultimo presso il SI
e/o i suoi genitori in condizioni di sicurezza e benessere;
ER
• nominato curatore speciale l'Avv. Annamaria CIAMPA. Infine, con decreto definitivo 3920/23 del 1° settembre 2023 il Tribunale per i Minorenni:
- ha evidenziato che dall'istruttoria espletata dopo l'emissione del secondo decreto provvisorio è emerso che:
• i genitori non hanno compreso le motivazioni sottostanti a quest'ultimo provvedimento, ritenendo di avere sempre collaborato con i servizi e non riconoscendo la necessità della SIa di riprendere Controparte_1 un percorso presso il C.S.M.; pagina 6 di 23 • nel corso degli incontri protetti tra le parti e il figlio è emerso il forte legame affettivo che legava quest'ultimo ai primi due;
peraltro, i SIi e ER hanno inserito un cellulare nel peluche del minore e Controparte_1 la SIa nel corso del primo incontro ha girato un video con Per_1
e l'ha pubblicato su Instagram, nonostante avesse sottoscritto un
[...] regolamento redatto dai servizi che vietava tali condotte e consentiva solo una fotografia;
• nella visita del marzo 2023 la madre è apparsa “poco stabile nel camminare e salire le scale all'interno della sede del servizio sociale”, ma ha negato ogni forma di criticità, ha contestato lo stato di trascuratezza del ragazzo (obesità e indumenti non conformi alla sua taglia) e ha assunto “un atteggiamento minaccioso e aggressivo con le operatrici”;
• il padre è apparso “collaborativo e pronto ad impegnarsi maggiormente nel perseguimento del suo progetto di autonomia e di emancipazione dalla moglie”;
• “si era gradualmente integrato nella casa famiglia, Persona_1 acquisendo un ritmo di sonno regolare che anche a casa non aveva, dichiarando di sentirsi osservato dall'esterno, aveva iniziato una dieta a seguito di una visita presso l'endocrinologo e l'attività fisica ove temeva di perdere l'equilibrio e prendere delle storte;
era stato iscritto in una nuova scuola, ove si era inserito positivamente;
tuttavia subiva notevoli frustrazioni a causa delle lacune accumulate in passato dovute alle numerose assenze scolastiche;
egli pertanto, non potendo neppure avvalersi di un insegnante di sostegno, si sentiva incompetente, affaticato e incapaci di stare in relazione in maniera lineare e funzionale;
egli di conseguenza preferiva svolgere delle attività da solo e isolarsi, mostrando dispiacere profondo nel caso in cui gli venisse chiesto di mettersi in gioco in altre attività; si erano verificati episodi di angoscia profonda, ove egli dichiarava di sentirsi una completa disgrazia e di non riuscire a trovare un senso alla sua vita;
talvolta si procurava del male fisico;
sentiva la mancanza del videogioco on line che svolgeva con amici conosciuti online, dei suoi oggetti e del cane, ma anche dei genitori e in particolare del padre;
riconosceva gli aspetti positivi del percorso comunitario, ma provava tristezza per la mancanza della sua vita passata;
aveva comunque concluso l'anno scolastico con un buon rendimento;
aveva cominciato la graduale riduzione della terapia farmacologica per l'epilessia; aveva perso peso, era cresciuto e faceva delle passeggiate;
stava acquisendo diverse autonomie e partecipava alle attività proposte dalla casa famiglia;
utilizzava il tablet solo per trenta minuti al giorno, effettuando attività alternative come la lettura dei fumetti”;
• agli incontri tra il ragazzo e i due genitori insieme sono state sostituite visite in forma separata, ma sempre protetta da un lato con il padre a casa dei nonni e dall'altro lato con la SIa Controparte_1
pagina 7 di 23 • quest'ultima ha avviato un percorso psicoterapeutico;
• nell'udienza del 15 giugno 2023 ha dichiarato “di essere molto _2 preoccupato per le possibili reazioni della madre e che quest'ultima a casa
<prendeva la cinghia e mi tirava le cinghiate perché era arrabbiata con me < i>
perché avevo fatto qualcosa;
con mio padre usava un cavo e lo usava come cinghia, colpiva dove capitava>; tale condotta poteva verificarsi <venti volte all'anno, cinque in un mese, tre una settimana>; ricordava che lui piangeva e andava dal padre, ma la mattina successiva la madre si scusava a la consolava;
la madre inoltre, a dire ER di , non aveva mai voglia di cucinare e dunque ordinavano i panini del ER
Mc Donald's; solo il papà cucinava in casa;
infine il ragazzo dichiarava che quando era a casa si chiudeva per isolarsi dai genitori che litigavano ”;
- alla luce delle emergenze istruttorie ha concluso che:
• entrambi i genitori hanno violato i doveri genitoriali e omesso di tutelare il figlio;
la madre “assumendo condotte inadeguate e a dire del minore e del padre anche maltrattanti e tali da integrare fattispecie di reato penalmente rilevanti, nonché in ogni caso trascurando i bisogni del figlio di garantire la frequenza scolastica, provvedere alle cure mediche necessarie, assicuragli il sostegno psicologico e scolastico, garantire un'alimentazione sana e regolare, soddisfare il bisogno di socializzazione e da astensione da abuso di videogiochi, che necessariamente hanno condotto il minore al ritiro e isolamento sociale”; il padre, dal canto suo, “non provvedendo a tutelare il figlio dalle condotte inadeguate della madre, presumibilmente per il desiderio di mantenere unita la famiglia a scapito tuttavia della serenità del figlio, che ha avvertito la necessità di chiudersi in una cupola di ferro, pur di isolarsi dai gravi litigi familiari e dalle condotte trascuranti dei genitori (lo stesso minore ha dichiarato di aver sofferto per non avere frequentato la scuola in quanto nessuno lo svegliava di mattina per garantirgli la frequenza scolastica”;
• tuttavia, il SI ha dimostrato di possedere idonee capacità ER accuditive, intrattiene buone relazione con il figlio, ha compreso la necessità di proteggere anche a costo di separarsi dalla moglie;
Persona_1
• la madre, “dopo avere ostinatamente rifiutato gli interventi del servizio sociale (anche con minacce di morte rivolte agli educatori e agli assistenti sociali con l'uso di una pistola ad aria compressa) e la stessa valutazione delle sue competenze genitoriali a fronte della grave incuria e trascuratezza verso il minore e dell'esposizione alla grave conflittualità familiare, solo recentemente e a seguito dell'instaurazione del giudizio di separazione personale, [ha] avviato un percorso di cura, di valutazione delle sue competenze genitoriali e di sostegno alla genitorialità, la cui tenuta [deve] essere verificata parallelamente all'accertamento in sede penale delle sue eventuali condotte maltrattanti o di abuso dei mezzi di correzione”; pagina 8 di 23 - hanno confermato l'affido del minore al servizio sociale, persistendo la situazione di pregiudizio;
- hanno ritenuto necessario garantire a un rientro graduale Persona_1 nell'abitazione paterna e ampliare già nell'immediato i momenti di permanenza libera e vigilata del minore presso il SI e i di lui genitori nell'ottica di un futuro ER rientro.
4. Sono state allegate agli atti varie relazioni redatte dai servizi sociali, sia nel procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, sia nel corso del presente giudizio. Di quelle depositate al T.M. e in questa causa in data precedente alla chiusura del menzionato processo -tutte compendiate nei decreti emessi dalla suddetta A.G.- si è dato atto nel paragrafo precedente. Successivamente al 1° settembre 2023 sono state depositate tre relazioni. Nella prima, datata 5 ottobre 2023, la redattrice ha dato atto che:
- in relazione agli incontri con la madre appare “spesso pensieroso e non ER mostra molto entusiasmo e felicità” e quando l'educatrice gli chiede se va tutto bene e se è contendo di vedere la convenuta “è sempre molto incerto nel rispondere, a volte accenna a un sì, altre volte dice “insomma” e altre afferma di non avere molta voglia”; ha inoltre riferito ai responsabili della struttura di non gradire che la madre lo baci in tutto il corpo e lo massaggi nella schiena, ma di essere in difficoltà nel comunicarglielo;
ha altresì manifestato paura di dire alla SIa di non volere Controparte_1 leggere la IA negli incontri con lei per timore che si arrabbi. Quando la psicologa dr.ssa LUKOLIC ha toccato l'argomento dei baci parlando con la madre e le ha riferito della difficoltà del minore e della sua preoccupazione a interromperla o a contraddirla, ella ha ribattuto che “avrebbe continuato a baciare il figlio come voleva e che avrebbe smesso solo se glielo avesse detto il figlio”. Nell'incontro successivo a un confronto avuto con gli operatori e la dr.ssa LUKOLIC volto a sostenerlo nelle difficoltà comunicative con la madre, Per_1
a avuto il coraggio di dire a quest'ultima che i baci lo infastidiscono un poco,
[...] confermando l'assunto quando la SIa gli ha chiesto se si Controparte_1 trattava di un fastidio suo o delle figure professionali che lo circondano. Il ragazzo ha dichiarato di essere fiero di sé per avere trovato il coraggio di dire di no alla genitrice. Rispetto ai primi incontri la convenuta è più partecipe e interessata alla quotidianità del figlio e non è mai apparsa in stato alterato. Ha tuttavia manifestato un forte dissenso rispetto alle modalità di gestione del minore da parte dei servizi. Nell'ultimo incontro protetto, tuttavia, la SIa ha fatto Controparte_1 ripetute allusioni all'operato dei servizi, non riconoscendo i miglioramenti del ragazzo e, quando ha cercato di esternare il suo punto di vista e le ha più volte domandato ER di non mettere in dubbio il suo percorso di crescita dopo l'ingresso nella casa-famiglia, ha continuato a contraddirlo. Secondo quanto riportato dall'educatrice “Prima di andare via la mamma mette le mani sugli avambracci di e gli dà qualche piccola pacca ER che poi diventa sempre più forte in una escalation di rabbia mentre con faccia infuriata
pagina 9 di 23 e agitata ripete a di aspettare che quello che lei ha sempre detto arriverà. ER
rimane basito e senza parole e con un'espressione sconcertata in volto”. Dopo ER avere posto in essere questo gesto ha detto con fermezza al figlio che nel prossimo incontro avrebbe dovuto portare la IA per leggerla insieme a lei. Il minore ha risposto affermativamente, ma ha poi detto all'educatrice di non volerlo fare. Al termine della visita ha parlato con l'educatrice e gli operatori della casa- ER famiglia riferendo di essere stanco di partecipare agli incontri con la madre ed esprimendo il desiderio di non vederla o almeno di incontrarla con minore frequenza;
- il minore vede il padre nella casa dei nonni e passa il tempo in parte con il SI
e in parte con lui e gli avi;
prima e dopo queste visite è sempre “sorridente e ER contento”;
- nella casa-famiglia ha instaurato relazioni di fiducia con gli operatori, ai ER quali si affida, e buoni rapporti con i pari, mostrando disponibilità ad aiutare gli altri quando ritiene di averne la possibilità e gli strumenti, mentre nelle situazioni di conflittualità o che turbano il suo equilibrio non reagisce mai con violenza, tenendo piuttosto a chiudersi in attività individuali (lettura di fumetti, costruzioni lego, giochi di costruzioni). Attualmente il ragazzo “sembra essere più consapevole delle sue emozioni e dei suoi bisogni che condivide con gli adulti presenti nella casa famiglia ai quali chiede pareri e conferme” e “riconosce i suoi miglioramenti, le capacità acquisite e i benefici ottenuti grazie al percorso educativo e terapeutico intrapreso”. Il minore ha acquisito importanti capacità ed autonomie sia rispetto ad azioni concrete (cura della persona, alimentazione, stile di vita, frequenza scolastica, utilizzo dei videogiochi), sia rispetto alle relazioni con gli adulti e con i pari, sia rispetto alle proprie emozioni. Tuttavia “necessita di essere supportato nell'elaborazione dei propri sentimenti e vissuti passati, ma anche rispetto alle situazioni in cui non si sente pienamente a suo agio”. Deve inoltre essere affiancato nella relazione con la madre, per aiutarlo ad acquisire una maggiore sicurezza nell'esprimere i suoi desideri e sentimenti;
- nella sua relazione la dott.ssa ha osservato relativamente alla Persona_3 SIa che ella “ha mantenuto una visione egosintonica non Controparte_1 riconoscendo alcuna criticità nelle sue condotte e nella relazione con il figlio” e ha inoltre mostrato scarsa consapevolezza e capacità riflessiva sul suo ruolo genitoriale minimizzando le condotte relative alla relazione con il minore non riconoscendone i rischi riferibili alla sua evoluzione;
- data la difficoltà della madre e la necessità di sostenere , gli incontri tra ER quest'ultimo e la SIa debbono proseguire in forma protetta;
Controparte_1
- va inoltre mantenuta anche la sospensione della convenuta dalla responsabilità genitoriale, atteso che ancora non accetta le disposizioni del Tribunale per i Minorenni del 2020 non riconoscendo le criticità e la situazione di pregiudizio relativa all'intero nucleo familiare;
pagina 10 di 23 - il SI ha dimostrato maggiore collaborazione e adesione alle ER indicazioni degli operatori, si è rivelato adeguato durante gli incontri con il figlio, il quale si confronta e dialoga apertamente con lui.
Nella relazione del 26 aprile 2024 i servizi sociali hanno dato atto che:
- dal settembre 2023 ha svolto un percorso di valutazione presso il Persona_1 centro specialistico “Il Faro”, partecipando agli incontri regolarmente e con disponibilità. I risultati dei test sono nella norma, ma dall'analisi delle risposte e degli approfondimenti diagnostici attraverso i colloqui è emerso che “persistono difficoltà nella regolazione del cibo, del sonno e delle autonomie scolastiche, che evidenziano meccanismi disregolati a livello dei sistemi di azione. Quando le capacità integrative, come emerse al test non sono sufficienti, azioni gerarchicamente inferiori Tes_1 sostituiscono quelle più adattive nei momenti di maggiore vulnerabilità, lasciando emergere una sintomatologia subclinica di stress postraumatico (la sottolineatura è dell'estensore del provvedimento: n.d.r.) non rilevabile ai test, ma colta durante i colloqui. Problemi di concentrazione, difficoltà a dormire, sintomi di evitamento e intrusione delle immagini del passato determinano in Matteo sintomi dissociativi transitori, come depersonalizzazione e deralizzazione che creano screzi nella coscienza e problemi di adattamento”;
- durante i colloqui il minore è stato aperto al dialogo, raccontandosi e riconoscendo l'importanza degli strumenti di sostegno attivati, utili a continuare a migliorare il suo percorso di crescita e di autonomia;
comprende la necessità di proseguire il percorso intrapreso ed esprime il desiderio di andare a vivere con il padre in casa della nonna materna;
rispetto alla madre manifesta preoccupazioni: una volta ha chiesto all'operatrice come stesse la SIa e se stesse seguendo i Controparte_1 percorsi di aiuto attivati in suo favore e prendesse le medicine;
ha inoltre riferito pensieri contrastanti rispetto alla possibilità di incontrarla: da un lato vorrebbe accertarsi delle sue condizioni e dall'altro lato è spaventato all'idea di vederla ed è irritato per l'episodio avvenuto nell'ultimo incontro del settembre 2023;
- nell'ottobre 2023 è stato organizzato un colloquio tra e la convenuta alla ER presenza dell'assistente sociale, della dott.ssa LUKOLIC, della psichiatra che segue la SIa e del legale di quest'ultima. La madre nell'incontro “ha Controparte_1 mantenuto un atteggiamento di rivendicazione nei confronti del servizio scrivente, negando ogni dichiarazione fatta dagli operatori e dal figlio”;
- dopo questo incontro la convenuta per diverso tempo non ha contattato i servizi sociali, mentre dopo la revoca dell'Avv. BERSELLI e la nomina dell'Avv. MOSCATO è stato organizzato un nuovo colloquio, nel corso del quale la SIa CP_1
“è stata aggressiva sia verbalmente che attraverso gesti (es. battendo forte le
[...] mani sul tavolo e sul proprio corpo indicando i suoi genitali) e ha utilizzato il turpiloquio con tono di voce molto alto. Inoltre ha verbalizzato frasi come <godete adesso perché dopo godrò io e voi proprio no> oppure ”; richiesta di fornire spiegazioni su quest'ultima osservazione ha ribattuto “non vi dirò un cazzo, non capite un cazzo”. pagina 11 di 23 Hanno concluso evidenziando che:
- il progetto sviluppato ha dato significativi risultati: ha acquisito Persona_1 importanti capacità ed autonomie e grazie alla psicoterapia ha avviato l'elaborazione dei propri vissuti traumatici;
- la famiglia paterna nella prospettiva di un graduale ricongiungimento familiare deve interiorizzare un sistema di regolazione, promozione e consolidamento delle capacità raggiunte dal minore;
- prima di riprendere le visite tra madre e figlio è opportuno attendere che il secondo superi le vicende traumatiche che lo hanno visto coinvolto, nonché auspicare l'inizio da parte della prima di un “percorso che la conduca al riconoscimento dell'assunzione di responsabilità circa gli agiti maltrattanti rivolti al figlio, così come dallo stesso riferiti”. Infine, nella relazione datata 28 ottobre 2024 è stato dato atto che:
- il percorso di presso la struttura in cui è ospitato prosegue Persona_1 positivamente, anche sotto il profilo del conseguimento di autonomia (ad esempio si reca a scuola da solo con i mezzi); pratica nuoto una volta alla settimana e due pomeriggi (il martedì e il venerdì) va dal padre;
scolasticamente ha recuperato in quasi tutte le lacune le lacune dovute alla mancata frequenza scolastica;
ha un elevato quoziente intellettivo, ma permane la diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità, disturbo misto delle capacità scolastiche, Anamnesi familiare di altri disturbi psichici e di comportamento”;
- il ragazzo ha raggiunto una buona consapevolezza rispetto al suo passato, riconoscendo che la sua condizione di vita precede ha rappresentato per lui un forte pregiudizio;
esprime inoltre la sua contentezza per il percorso di crescita che sta affrontando e si affida agli operatori che lo hanno seguito nei vari ambiti di intervento per affrontare le difficoltà di vita, pratiche ed emotive;
- dal gennaio 2024 non ci sono stati contatti con la SIa Controparte_1 la quale non ha richiesto informazioni sulla crescita e lo sviluppo del figlio;
- quest'ultimo si dice ancora “arrabbiato” con la madre e preoccupato per i rapporti ancora esistenti tra i genitori;
ha dichiarato di avere pensato di avere un colloquio con la genitrice “solo per farla ragionare”, ma di avere desistito poiché sarebbe “impossibile riuscirci”, poiché la stessa crederebbe solo alla giustizia divina e non riconoscerebbe le azioni compiute contro di lui e contro il padre.
Hanno concluso:
- suggerendo che il SI segua un percorso di sostegno psicologico volto ER
a elaborare i suoi vissuti soprattutto nella relazione con la SIa CP_1
[...]
- manifestando l'intenzione di ampliare gli incontri tra il padre e il figlio nell'abitazione della nonna paterna, nell'ottica di un ricongiungimento tra loro, che peraltro potrà avvenire solo dopo che il minore avrà ripreso il percorso di rielaborazione dei propri vissuti passati e abbia acquisito gli strumenti per affrontare i cambiamenti che ci saranno;
pagina 12 di 23 - osservando che la ripresa degli incontri tra la madre e potrà _2 avvenire solo a seguito di un percorso di riconoscimento e di assunzione delle proprie responsabilità da parte della stessa, previo ascolto dei desideri del figlio.
5. Nell'udienza del 10 aprile 2025 la Giudice istruttrice ha sentito Persona_1 il quale ha dichiarato che:
- frequenta con ottimi risultati l'istituto Salvemini, con indirizzo affaristica, finanza e marketing;
- in struttura si trova bene: “è praticamente una famiglia” e si è fatto degli amici;
svolge molte attività sia da solo (lettura, studio, nuoto), sia con gli altri ospiti e con gli educatori (passeggiate, chiacchierate su argomenti vari e soprattutto l'attualità, gite, vacanze);
- vede il padre -che vive a casa di sua madre- due volte alla settimana: il martedì dalle 16,00 alle 20,00, cenando anche con lui, e il venerdì dalle 13,00 alle 17,00 pranzando con lui;
quando è con il SI principalmente studia, ma capita che ER facciano giri in bicicletta, passeggiate con il cane, o che costruiscano una F24 di lego, o ancora che facciano giochi di società o di carte;
- desidererebbe stare con il padre tutti i fine settimana e poi tornare in struttura;
gli piacerebbe anche trasferirsi in casa sua, dato che con lui si trova bene;
in realtà, fino ad alcuni mesi fa non avrebbe voluto andare a vivere a casa del SI , perché ER questi continuava ad avere rapporti con la moglie, cosa che arrecava disturbo al ragazzo che con la SIa vorrebbe avere a che fare il meno possibile;
Controparte_1 tuttavia negli ultimi tempi il padre ha “messo la testa a posto”;
- non ha rapporti con la madre da circa un anno e non la vuole sentire: “con lei
[vuole] avere a che fare meno possibile, dato che se [si trovano] in questa situazione la responsabilità è prevalentemente sua”. Era infatti vero che suo padre non lo aveva portato via alla moglie, ma avevano tutti paura di lei e il SI ne era ER soggiogato. Egli, in particolare, aveva “paura di lei perché [lo] picchiava: quando vivev[a] con lei passav[a] le giornate in camera per avere meno contatti possibile con lei”. Prima di essere portato in struttura era arrabbiato con il mondo intero e aveva violenza dentro di lui: avrebbe voluto “tirare sprangate sui denti a tutti”: “non er[a] consapevole della situazione e [gli] pareva che la vita fosse quella”;
- la SIa era violenta: aveva più volte picchiato il marito Controparte_1 con la cintura e con il cavo di una prolunga davanti a lui. Aveva anche minacciato i suoceri di mandare loro gente malintenzionata sotto casa loro e il SI di ER fargli del male, arrivando in alcuni casi a mandarlo fuori di casa per tutta la notte;
era inoltre convinta di essere la sola a sapere qual era il bene del figlio;
- si sentirebbe a disagio se vedesse la madre: “ogni volta che [si incontravano lo] baciava dalla testa ai piedi e [gli] diceva cose nell'orecchio in brasiliano, che non sentiv[a]; inoltre, nel corso di una visita dopo che era stato accolto nella casa-famiglia mentre discutevano ed egli cercava “di farla ragionare”, gli aveva “tirato due colpi sulle spalle, come se avesse voluto svegliar[lo]. Non [ha] capito cosa volesse fare. In
pagina 13 di 23 quell'occasione [si è] molto arrabbiato, sia per il suo comportamento che per i colpi che
[gli] ha dato”.
6. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni poste all'attenzione del Collegio. 6a. In questa sede non verrà emessa pronuncia sul vincolo, essendo la separazione personale tra i coniugi stata già adottata. 6b. Va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1
[...] CP_1
Come noto, la costante giurisprudenza di legittimità reputa che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ordinanza n. 12237 del 9 maggio 2023). La Suprema Corte ha precisato altresì che “la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (cfr., in termini, Cass., Sez. I, ordinanza 24708 del 16 settembre 2024). Orbene, fin dal 17 dicembre 2020 è affidato ai servizi sociali in _2 quanto il Tribunale per i Minorenni ha rilevato che lo stesso si trovava in una situazione di isolamento sociale (non usciva quasi mai di casa) e dispersione scolastica;
seguito dal 2017 dalla Neuropsichiatria Infantile, gli era stato diagnosticato un “disturbo della sfera emozionale e disturbo misto delle capacità scolastiche” ed era stata evidenziata
“fragilità nelle funzioni esecutive e nell'attenzione … difficoltà nell'area del calcolo e della scrittura”. Nel periodo successivo la condizione del minore non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata, tanto che il 13 dicembre 2022 ne è stata disposta la collocazione in una casa-famiglia. In particolare, la SIa che pure era disoccupata, Controparte_1 contrariamente a quanto concordato con gli operatori spesso chiedeva al padre di provvedere ad accompagnare a scuola il figlio e non lo portava alle attività pomeridiane, cosa che non poteva fare neppure il SI a causa delle sue esigenze di ER lavoro. Inoltre, aderiva a tutte le richieste del minore, consentendogli di consumare cibi non sani che avevano comportato un importante aumento ponderale del medesimo e gli consentiva di passare molte ora giocando al computer, anche con amici che incontrava in rete. Controllava infine mentre dormiva usando telecamere. _2
L'educatrice inviata al domicilio della convenuta ha rilevato che:
pagina 14 di 23 - nell'appartamento vi era un forte odore di cannabinoidi e le finestre erano chiuse e con le tapparelle abbassate, in modo da non consentire un adeguato ricambio dell'aria a discapito dei problemi respiratori di dovuti alle allergie;
ER
- la SIa nel corso di un accesso domiciliare le aveva Controparte_1 puntato alla guancia una pistola ad aria compressa minacciandola di morte;
- in molte occasioni le aveva negato l'accesso in casa, adducendo impegni del minore;
- la madre non pareva avere “capacità adeguate di lettura e di risposta alle emozioni del figlio” e spesso lo condizionava, tanto che sembrava che quest'ultima quasi gli imponesse “come doveva sentirsi o cosa doveva rispondere in alcune situazioni”. La psicologa dott.ssa LUKOLIC ha osservato che la convenuta mostra “una totale inconsapevolezza in merito alle modalità disfunzionali che mette in atto nella relazione con il figlio ” e risulta “indisponibile alla messa in discussione dei suoi agiti, ER arrivando a negare anche quelli documentati nei report educativi”. Gli operatori hanno evidenziato che con queste ultime condotte la SIa
[...]
“di fatto” impediva “a tutti gli operatori coinvolti di potere realizzare CP_1 interventi a sostegno del minore”. Hanno aggiunto che ella presentava “un'importante Parte fragilità personale, non accettando di essere seguita dal ” e assumendo “un atteggiamento pervasivo e controllante nella vita del figlio”, che era coinvolto nella situazione familiare di elevata complessità (cfr. per tutto quanto sopra esposto relazione datata 11 luglio 2022). Come si è esposto nel paragrafo 4 la situazione del minore dopo essere stato accolto nella casa-famiglia è sensibilmente migliorata.
Se inizialmente egli sentiva la mancanza delle lunghe ore trascorse nei videogiochi, aveva difficoltà a compiere anche i più semplici movimenti fisici come camminare temendo di farsi male, mostrava problemi nei ritmi sonno-veglia, tendeva a isolarsi e aveva difficoltà ad accettare il cibo più sano offertogli, con il tempo ha superato tutti questi problemi. Attualmente ha recuperato tutte le lacune provocate dalla scarsa frequentazione scolastica nei tempi di convivenza con la madre e ha una media superiore all'8, si è molto bene integrato nella struttura e ambisce a diventare un punto di riferimento per gli ospiti più giovani, utilizza con responsabilità i dispositivi informatici per non più di trenta minuti al giorno come propostogli dagli operatori, fa lunghe passeggiate e frequenta un corso di nuoto, ha acquisito importanti autonomie di cui è fiero e contento. Dal canto suo, non si può ritenere che la SIa si sia Controparte_1 impegnata per sfruttare i molti strumenti che le sono stati messi a disposizione per superare le sue fragilità, dovute anche alla patologia da cui è affetta. Come emerge dalle relazioni compensiate nel paragrafo 4, infatti, ella si è sempre posta nei confronti degli operatori con un atteggiamento di sfida, oppositivo e rivendicatorio e addirittura dal gennaio 2024 non ha più contattato i servizi, neppure per aveva notizie del figlio.
pagina 15 di 23 Si è inoltre mostrata incurante dei desideri di continuando a Persona_1 comportarsi come voleva (si richiamano tra gli altri gli episodi sopra riportati dei baci e della reazione di fronte alla richiesta del minore di cessare tale comportamento a lui non gradito, delle continue richieste di portare la IA agli incontri per poterla leggere insieme, dei colpi inferti agli avambracci del ragazzo all'esito di una visita). Non ha accettato la collocazione del figlio nella casa-famiglia, rifiutando di riconoscere gli oggettivi e numerosi benefici che lo stesso ha avuto. Presa in carico dal dal 2017 al 2020 e poi per un breve periodo nel CP_2
2021/2022, ha interrotto il percorso per sua scelta per poi riprenderlo il 17 maggio 2023 seguendo il consiglio dei servizi sociali. La dott.ssa psichiatra che l'ha avuta in cura, nella relazione Testimone_2 datata 11 gennaio 2024 ha tratteggiato un quadro a tinte piuttosto fosche, che si reputa opportuno riportare nella parte di interesse: “Sin dai primi incontri, effettuati nei mesi di maggio e giugno 2023, la paziente ha mostrato un quadro clinico caratterizzato da atteggiamenti di rivendicazione, rabbia e rancore nei confronti del servizio sociale minori non comprendendo le motivazioni alla base dell'allontanamento del figlio. Non venivano obiettivate, dai professionisti della salute mentale con cui è entrata in contatto, problematiche di natura depressiva o alterazioni vistose dell'umore. La SIa anzi appariva solo superficialmente demoralizzata per quanto accaduto, mantenendo sempre un grande controllo dell'emotività, risultante da un'impressione di freddezza, distacco e perentorietà. Anche quando messa a confronto con le gravi accuse mosse a suo carico, nel corso di una riunione di equipe in presenza di un avvocato da lei ingaggiato, dalla psicologa dei SS minori e da altri operatori, la SIa dimostrava una scarsa CP_1 risonanza affettiva per quanto riportato se non declinata nel senso dei vissuti di rabbia e rivendicatività, dimostrando assenza di empatia per le parti coinvolte nella vicenda (il figlio e l'ex marito). La SIa non ha mai mostrato, nel corso delle sue prese CP_1 in carico, sintomatologia psicotica in forma di deliri e/ di allucinazioni. Durante i colloqui svolti ha più volte mentito di fronte alle figure presenti, negando parte della storia clinica documentata in cartella, al fine di manipolare la narrazione relativa alla sua storia passata. La SIa ha dato in più occasioni una rappresentazione di CP_1 sé megalomanica ed egocentrica, mostrando inoltre assenza di rimorso o sensi di colpa per il malessere del figlio. Nel passato della SIa sono documentati comportamenti impulsivi e irresponsabili fra cui anche abuso di sostanze stupefacenti e di alcol. Alla luce di quanto osservato negli ultimi mesi ho formulato la diagnosi di ”.
E' appena il caso di precisare che nel corpo della motivazione dell'ordinanza n. 32.290 emessa dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione il 21 novembre 2023 è precisato che “i servizi sociali -nel processo che riguarda i minori- possono assumere di volta in volta funzioni e ruoli diversi, anche contestuali, poiché ad essi può essere affidata indagine conoscitiva sulle condizioni di vita del minore, con il compito di rendere una relazione che ha ingresso nel giudizio come mezzo di prova e che le parti hanno diritto di esaminare e contestare (Cass. n. 14675 del 29/12/1999; Cass. 2780 del
pagina 16 di 23 06/02/2013; Cass. n. 23976 del 24/11/2015)”. Ne discende che i fatti esposti nelle relazioni di cui si è dato conto nel presente provvedimento costituiscono mezzi di prova che possono essere valutati per la decisione.
Va altresì sottolineato che lo stesso -che attualmente rifiuta di Persona_1 vedere la madre- nelle sue audizioni dinnanzi al Tribunale per i Minorenni del 15 giugno 2023 e alla Giudice istruttrice del presente giudizio ha riferito comportamenti violenti e maltrattanti della SIa nei confronti suoi e del padre, Controparte_1 aggiungendo che è preoccupato quando incontra la madre perché non sa “cosa farà o cosa dirà” e perché ricorda che quando era a casa con lei gli tirava delle cinghiate quando era arrabbiata con lui e colpiva il padre dove capitava con un cavo che usava come una cinghia. Si deve dunque concludere che la SIa nonostante i Controparte_1 molteplici interventi posti in essere a suo favore non ha superato le gravi fragilità che erano emerse e che avevano imposto la collocazione di in una casa-famiglia. Al ER contrario, ella ha mantenuto il proprio atteggiamento di chiusura e negazione, totalmente incurante delle esigenze e delle richieste del figlio. Tali condotte -perpetrate sia in passato che, sotto diverse forme, da quando non convive più con il minore- costituiscono un grave pregiudizio per quest'ultimo, che non solo è stato ed è privato della cura e del supporto della genitrice nel processo di maturazione e di crescita, ma anzi è, in concreto, ostacolato dalla madre, tanto da essere arrivato a rifiutare i contatti con la stessa. La circostanza che probabilmente tale comportamento è almeno in parte determinato dalla patologia da cui la convenuta è affetta non può portare a cambiare le riportate conclusioni, atteso che il pregiudizio cagionato a dalla SIa Persona_1 [...]
è oggettivo e grave e quest'ultima non ha mai neppure cercato di CP_1 comprendere i punti di vista altrui, arroccandosi nella propria rabbia e nel proprio rancore. Né -tanto più a fronte di un quadro probatorio tanto granitico- può essere attribuito alcun valore probatorio in favore della SIa alle dichiarazioni Controparte_1 scritte asseritamente redatte da persone che, a detta della stessa, sarebbero i genitori di compagni di scuola del figlio (ma che non sono state ammesse a deporre nel presente procedimento) e che sono state contestate dalla curatrice speciale. Oltre al fatto che non vi è prova che i dichiaranti siano in effetti genitori di compagni di scuola di i loro scritti sono infarciti di espressioni valutative Persona_1
(“pulita”, “organizzata”, “gentile”, “ospitale”) e l'attenzione affermata in questi scritti che la madre avrebbe avuto per l'alimentazione del minore è purtroppo contraddetta dallo stato fisico dello stesso al momento del suo allontanamento, quando era molto in sovrappeso e quasi incapace di camminare. Sulla base delle sopra esposte considerazioni deve essere dichiarata a decadenza di dalla responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1 ER
[...]
6c. Deve essere confermato l'affidamento di ai servizi sociali. _2
pagina 17 di 23 Invero, inizialmente il SI aveva alternato momenti di presenza e di ER assenza dalla casa familiare (da cui si era allontanato senza nulla avere detto ai servizi sociali) e si era dimostrato incapace di gestire la complessità della situazione e di fronteggiare i gravi problemi della moglie nella relazione tra i genitori e il figlio. Non si era inoltre dimostrato in grado di occuparsi di e soprattutto di svolgere Persona_1 il fondamentale ruolo di protezione del medesimo, che all'epoca era un bambino e si trovava in uno stato di soggezione fisica e psicologica nei confronti della madre, e ciò nonostante la SIa tenesse condotte violente sia nei confronti Controparte_1 del figlio che dell'odierno attore alla presenza del primo (il quale, come si è visto, le ha riferite nel corso delle audizioni del 15 giugno 2023 e del 14 aprile 2025). Dopo il collocamento del ragazzo nella casa-famiglia la situazione è sensibilmente migliorata, tanto che a oggi ha con il padre una buona relazione e Persona_1 desidera vedere e stare con il SI e condividere con lui momenti di vita ER quotidiana e familiare in cui sono positivamente presenti la nonna e lo zio paterni. Proprio grazie a questo positivo rapporto i servizi stanno valutando se reinserire il minore nella residenza paterna. Tuttavia, non può non rilevarsi che -nonostante i notevoli progressi sopra descritti- persiste per la diagnosi formulata dalla NPI di “Episodio depressivo di media ER gravità, Disturbo misto delle capacità scolastiche, Anamnesi familiare di altri disturbi psichici e di comportamento” ed è da poco stato riattivato ed è ancora in corso il proficuo percorso che aveva iniziato presso il centro “Il Faro”, che era stato interrotto per problemi organizzativi del suddetto centro. Al fine di consolidare i risultati raggiunti e di completare l'iter intrapreso con successo appare dunque necessario non privare delle figure adulte di Persona_1 riferimento che lo hanno accompagnato e aiutato in questo percorso in modo che continuino a supportarlo rafforzando in lui la sua ancora scarsa autostima, contenendo i suoi residui aspetti di fragilità (tra cui il pericolo di abuso dei mezzi informatici connessi alla rete, che per lui rappresentano una modalità di fuga dalla realtà e che al contempo lo portano a dissociarsi eccessivamente da essa, e quello di abuso alimentare. Inoltre, va sottolineato che rende a oggi impraticabile in affidamento esclusivo del minore al SI la persistente fragilità dello stesso. ER
L'attore, infatti, non appena il figlio è stato in possesso del cellulare e ha ottenuto il permesso di scaricare l'applicazione “Whatsapp”, ha subito esorbitato dalle regole concordate con la casa-famiglia e gli ha spedito messaggi senza limiti di tempo, per di più cercando la sua complicità e la condivisione del segreto. Tale comportamento appare particolarmente grave, atteso che poteva comportare la rottura del rapporto di fiducia reciproco tra e i responsabili e gli educatori della struttura, qualora il Persona_1 minore avesse assentito ai sotterfugi propostigli. Fortunatamente il ragazzo ha dimostrato di avere acquisito una notevole maturità e senso di responsabilità e ha percepito l'inadeguatezza di tale comportamento, vissuto anche come tradimento della fiducia risposta in lui dai responsabili della casa-famiglia. Ha quindi agito di conseguenza condividendo le inopportune richieste paterne con il personale della pagina 18 di 23 struttura e l'assistente sociale che lo segue. Ne è seguito un pronto intervento dei servizi sociali, che hanno convocato il SI , il quale pare avere compreso l'errore ER fatto e non averlo più ripetuto. Inoltre, non è chiaro il rapporto tra l'attore e la SIa in Controparte_1 quanto il primo ha dimostrato di non riuscire a opporsi ad alcune richieste della seconda e di cedere alle sue pressioni;
per esempio, si è occupato di lei portandole la spesa a casa e ha accettato di scattare foto di durante gli incontri protetti e di _2 inviargliele nonostante il divieto in tal senso. Tali comportamenti inducono a ritenere che il SI non sia (ancora) in grado di non farsi strumentalizzare dalla ER convenuta e che tra i due genitori si siano instaurate temporanee alleanze non mirate a ottenere risultati costruttivi e favorevoli per il figlio, ma volte alla violazione delle regole imposte, ancora una volta senza tener conto delle ripercussioni sul percorso del minore in comunità. In presenza di queste persistenti e gravi fragilità -e tenendo conto che in passato l'attore è stato ondivago nel gestire la rottura della relazione con la moglie e incapace di proteggere pur essendo consapevole della grave situazione in cui Persona_1 versava (isolamento sociale, diserzione scolastica, incuria grave e disinteresse relativo alla sua salute)- appare opportuno mantenere per il periodo di diciotto mesi l'affido del minore ai servizi, non potendosi ancora formulare un giudizio pienamente positivo sulle capacità genitoriali del padre. 6d. In attesa che il percorso psicologico presso “Il Faro”, recentemente riavviato, consenta a di conseguire gli strumenti che permettano un suo Persona_1 reinserimento dell'abitazione della nonna in cui vive anche il padre, nonché che quest'ultimo intraprenda e porti a compimento un necessario percorso di sostegno alla genitorialità e di rielaborazione dei suoi vissuti con la SIa Controparte_1 deve essere confermato il collocamento del minore presso la casa-famiglia in cui è attualmente ospitato. E' infatti indubbio che nel periodo in cui ha vissuto in questa struttura ha superato molte delle fragilità e delle problematiche che lo affliggevano, raggiungendo un ottimo rendimento scolastico e molte importanti autonomie, acquisendo ottime capacità di inserimento e di interazione con i pari e con gli adulti, dimostrando una notevole maturità.
Appare pertanto opportuno concludere questo percorso che sta dando ottimi risultati e attendere che sia in grado di affrontare il cambiamento senza mettere a _2 rischio gli ottimi risultati conseguiti. Le visite al padre possono continuare con le modalità fino ad ora attuate e con ulteriori visite libere concordate tra il SI e gli operatori. Quando i servizi ER sociali affidatari riterranno che vi siano le condizioni potranno organizzare il rientro del minore nell'abitazione paterna con le modalità che ritengano più opportune. Le visite alla madre potranno riprendere, solo in forma protetta, qualora Per_1 lo desideri e previo espletamento da parte della SIa
[...] CP_1
pagina 19 di 23 di un percorso volto al riconoscimento delle proprie fragilità e responsabilità CP_1 nei confronti del figlio e al superamento delle stesse. 6e. Nulla va previsto in ordine al mantenimento del figlio, che non spetta a nessuno dei due genitori, presso il quale lo stesso attualmente non è collocato. Peraltro, è appena il caso di precisare che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione “In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (cfr., in termini, Cass. Sez. I, ordinanza 17578 del 20 giugno 2023). Ne discende che, sebbene nessun provvedimento possa essere adottato in questo giudizio, qualora la struttura di accoglienza ne faccia richiesta, i SIi e ER avranno l'obbligo di rifondere e sostenere i costi della Controparte_1 permanenza del figlio nella struttura. 6f. Deve essere accolta la richiesta dell'attore di ricevere per intero l'erogazione dell'assegno unico. Invero, egli, pur non essendo l'affidatario del minore, è l'unico genitore che trascorre del tempo con lui, tempo che in prospettiva verosimilmente aumenterà sensibilmente.
Al contrario, la SIa non vede da un Controparte_1 Persona_1 anno e mezzo e anche nel prossimo futuro potrà eventualmente incontrarlo solo con modalità protesse, cosicchè non contribuirà in alcun modo al suo mantenimento. 6g. Va accolta la richiesta della convenuta di riconoscimento in suo favore di un assegno maritale. Come noto, secondo la costante giurisprudenza “la separazione personale, a differenza della scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessaria mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. In. 12196 del 16 maggio 2017). Ebbene, il ricorrente:
- vive a casa dei genitori senza avere alcun onere abitativo;
pagina 20 di 23 - dal 20 aprile 2004 lavora in forza di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della “GD”;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 26.725,00 euro (2.227,00 mensili), a 27.079,00 euro (2.257,00 mensili) e a 25.177,00 euro (2.098,00 mensili);
- ha inoltre ereditato una quota del patrimonio del padre , deceduto in corso Per_4 di causa, ammontante per l'intero a 269.451,00 euro. Dal canto suo la resistente:
- dovrà reperire un nuovo alloggio e sostenerne il canone;
- ha autocertificato di non avere lavorato e avuto redditi per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- è tuttavia una donna giovane con capacità lavorativa e la possibilità di procurarsi un impiego. Non può essere dunque posto in dubbio che tra le parti vi è un forte squilibrio reddituale e pertanto va riconosciuto alla SIa un assegno di Controparte_1 mantenimento. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare equo e congruo quantificarlo in 700,00 euro.
7. Le spese di lite tra i coniugi debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca. I SIi e debbono invece essere condannati, in ER Controparte_1 solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese della costituzione della curatrice speciale. Vanno poste a carico dei genitori i compensi della curatrice speciale. Essi, invero, con il loro comportamento ne hanno imposto la nomina e di conseguenza ne debbono sostenere i costi. Essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito dalle due parti private in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di
pagina 21 di 23 quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020).
I compensi debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 in vigore all'epoca del compimento delle ultime attività professionali, quantificando il dovuto in valori compresi tra quelli medio e minimo dello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro per la prima, la seconda e la quarta fase e in quello minimo per la terza, essendosi l'istruttoria svolta solo con l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta;
1) dichiara decaduta dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale;
2) affida ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di Persona_1 diciotto mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato:
- mantenere collocato il minore nella casa-famiglia, valutando se ampliare i momenti di permanenza del medesimo con il SI e se sia rispondente al suo interesse ER un rientro presso il padre;
- qualora tale valutazione sia positiva, garantire un rientro graduale presso l'abitazione del SI , tenendo conto sia del percorso di recupero del padre ER sia della capacità auspicabilmente acquisita di proteggere il figlio da condotte inadeguate della madre e di soddisfare i bisogni anche emotivi dello stesso;
- vigilare sulle condizioni del ragazzo, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo, fornendo il sostegno giudicato necessario in ambito scolastico, piscologico, ricreativo e sportivo, socializzante;
- monitorare le attuali condizioni psico-sanitarie e di benessere emotivo del minore, anche raccordandosi con la Neuropsichiatria Infantile per i necessari aggiornamenti;
- al termine del percorso di nella casa-famiglia supportare il padre e Persona_1 la nonna paterna con un intervento di educativa familiare;
- sostenere la madre nel percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità, raccordandosi con la psicoterapeuta privata scelta dalla stessa e completando il percorso di valutazione delle competenze territoriali;
3) avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale del minore il nominativo del responsabile del procedimento;
4) dispone che il SI , quando è con il figlio, possa assumere le decisioni di ER ordinaria amministrazione che lo riguardano anche autonomamente;
5) conferma il collocamento di nella casa-famiglia in cui si trova;
Persona_1 prevede che, qualora i servizi sociali affidatari ritengano che vi siano le condizioni, gli pagina 22 di 23 stessi possano organizzare il rientro del minore nell'abitazione paterna con le modalità che ritengano più opportune;
6) dispone che -fino a quanto il figlio sarà collocato nella struttura- il SI ER lo possa vedere con le modalità fino ad ora attuate e con ulteriori visite libere concordate tra il medesimo e gli operatori;
7) sancisce che le visite alla madre possano riprendere, solo in forma protetta, qualora lo desideri e previo espletamento da parte della SIa Persona_1 CP_1 di un percorso volto al riconoscimento delle proprie fragilità e responsabilità
[...] nei confronti del figlio e al superamento delle stesse;
8) dispone che il SI riceva per intero l'assegno unico universale;
ER
9) nomina curatrice speciale di l'Avv. Annamaria CIAMPA, cui _2 attribuisce i compiti di coadiuvare il padre nella comunicazione funzionale necessaria nell'interesse della prole e di assumere, d'intesa con il SI e i Servizi ER
Sociali, le decisioni più rilevanti in ambito scolastico ed extrascolastico, come la scelta delle attività educative di supporto, sportive e ludiche, ivi comprese quelle da svolgere in periodi festivi ed estivi;
10) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale (a decorrere dalla mensilità di luglio 2025); 11) invita il SI a intraprendere con la massima possibile celerità un ER percorso di sostegno alla genitorialità e di elaborazione dei propri vissuti soprattutto nella relazione con la SIa Controparte_1
12) con decorrenza dalla data di deposito della memoria di costituzione pone a carico del SI l'obbligo di versare alla SIa come ER Controparte_1 contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 700,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
13) compensa integralmente le spese di lite tra i genitori;
14) condanna i SIi e in solido tra loro, a ER Controparte_1 rifondere all'Erario i compensi per la curatrice speciale del figlio, Avv. Annamaria CIAMPA, compensi che liquida in complessivi 5.400,00 euro, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le seguenti comunicazioni:
- ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui è assegnato termine di successivi giorni 15 per la individuazione del responsabile dell'affidamento e la conseguente comunicazione del predetto nominativo al padre, al Giudice Tutelare e al curatore, Avv. Annamaria CIAMPA;
- alla curatrice nominata, Avv. Annamaria CIAMPA del Foro di Bologna, per quanto di spettanza. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dr. Bruno PERLA - Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI - Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRARDI - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
(C.F. ), nato a [...] il 29 dicembre Parte_1 C.F._1
1968, rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina MITARITONNA, nel cui studio in Bologna Galleria Cavour n. 2 è elettivamente domiciliato ATTORE contro (C.F. ), nata in Controparte_1 C.F._2
Parnaiba (Brasile) il 15 giugno 1981, rappresentata e difesa dall' Avv. Federica REPOSSI, nel cui studio in Bologna via Santo Stefano n. 29, è elettivamente domiciliato CONVENUTA con l'intervento di P.M. Avv. Annamaria CIAMPA in qualità di curatore speciale del minore Persona_1
[...]
*** OGGETTO: <>
*** CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 12 novembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dato atto che con sentenza n. 2012/2023 in data 11.10.2023 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e : Controparte_1 Parte_1
- disporre l'affidamento super esclusivo di al padre -con facoltà di assumere in via Persona_1 esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater, ultimo co. c.c;
pagina 1 di 23 - disporre la collocazione prevalente e la residenza del figlio minore presso il padre nell'abitazione della nonna paterna in Zola Predosa (BO), Largo della Cooperazione n. 14, ovvero presso la casa familiare in Bologna, Via Botticelli n. 8, che -nel caso- gli dovrà essere assegnata;
- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo alla madre, SIa CP_1
sul figlio minore;
[...] _2
- disporre che la madre veda il figlio solo con modalità protetta vietando qualunque forma di comunicazione e con divieto per la madre di avvicinarsi alla casa del padre, dei nonni paterni e ai luoghi frequentati dal minore senza l'autorizzazione del Servizio sociale e al di fuori del calendario indicato dal predetto servizio sociale;
- disporre che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario del figlio minore stabilendo che la madre contribuisca al pagamento del 50% delle sole spese straordinarie per _2
, così come disciplinate dal vigente Protocollo del Triunale di Bologna;
[...]
- disporre che l'Assegno Unico venga versato al 100% in favore del solo padre;
- revocare e/o comunque ridurre l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie in mancanza dei presupposti di legge. In ogni caso, con condanna della resistente alla refusione delle spese e dei compensi di causa”
La convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 14 novembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) confermare l'importo di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da versarsi da parte del sig. anticipatamente entro il giorno 5 ER di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_1
2) disporre la collocazione e l'affidamento del figlio minore secondo quanto risulterà ER maggiormente rispondente al suo interesse, in ogni caso disponendo che la madre possa vedere il figlio con le modalità che saranno ritenute adeguate e ripristinando, quanto prima, le visite in modalità protetta almeno a cadenza quindicinale così come disposto dal decreto definitivo del Tribunale di Minorenni n. 3920/2023 del 01.09.2023;
3) disporre il mantenimento ordinario e straordinario del minore a carico del padre come ex adverso richiesto, tenuto conto che la Sig.ra non hai mai percepito e non percepisce tutt'ora alcun CP_1 reddito proprio né tantomeno la quota di assegno unico come per legge;
4) rigettare la domanda di dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla Sig.ra In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di Controparte_1 legge.”
L'Avv. CIAMPA ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 13 gennaio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa istanza disattesa:
- Disporre l'affido del minore al Servizio Sociale competente per territorio;
di _2 conseguenza limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al padre e nello specifico il Servizio Sociale dovrà provvedere ad assumere le decisioni di maggior interesse per il minore in campo sanitario, scolastico, educativo, ludico-sportivo e religioso, consultando il padre e coinvolgendolo in via preventiva;
qualora il padre opponga rifiuti ingiustificati oppure ometta o ritardi di esprimere il proprio parere, il Servizio Sociale potrà adottare le decisioni in autonomia ed anche in difformità del parere del padre, se esse corrispondano ai diritti ed interessi del minore;
- Conferire al Servizio Sociale l'incarico di programmazione e calendarizzazione degli incontri protetti tra madre e figlio, solo se richiesti dal minore, con la facoltà di modificarli in modo corrispondente alle necessità di con la facoltà altresì di sospenderli se disturbanti o non graditi al _2 minore ed onere di comunicazione al Tribunale, vietando altre forme di comunicazione (via telefono, posta, via mail, web ecc.); proseguire con il sostegno psicologico ora in atto in favore del minore;
vigilare sull'attività scolastica del minore e programmare attività ludico ricreative e sportive adeguate e gradite al minore;
programmare con la necessaria gradualità il rientro del minore presso la famiglia pagina 2 di 23 paterna, dapprima presso la residenza della nonna paterna, ove dimora anche il padre e in seguito, qualora se ne presentino le condizioni, presso una autonoma abitazione del padre;
sostenere il padre nell'esercizio della funzione, con l'obiettivo di rafforzarne la capacità decisionale e protettiva verso il figlio;
sostenere la nonna paterna nel suo ruolo;
effettuare visite domiciliari per verificare l'adeguatezza del contesto dove il minore andrà poi collocato stabilmente;
sostenere la madre affinchè possa partecipare agli incontri col figlio in modo positivo e utile per sempre che il _2 minore chieda di poterli effettuare;
- Dichiarare la madre, SIa decaduta dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore;
_2
- Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di €. 150,00 mensili o nella diversa e maggiore somma che si riterrà di Giustizia, corrispondendo il contributo al padre;
disporre che la madre rimborsi al padre il 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
- Ridurre il contributo al mantenimento per la SIa a partire dal momento in cui il Controparte_1 minore verrà dimesso dalla struttura protetta e collocato presso i parenti/padre, nella misura ritenuta di Giustizia”
Il P.M. ha concluso: “visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 17 settembre 2005 a Bologna.
Dalla loro unione è nato il [...]. Persona_1
Il SI ha lasciato la casa familiare una prima volta il 2 luglio 2021, ER trasferendosi presso i genitori, ma vi è rientrato il 25 aprile 2022 per allontanarsene definitivamente il 28 maggio 2022, recandosi a vivere nell'appartamento di suo padre e di sua madre. La SIa è rimasta nella residenza coniugale, di proprietà Controparte_1 dei genitori del marito. Dal 13 dicembre 2022 è ospitato in una casa-famiglia. Persona_1
2. Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 , ha chiesto che: a) Parte_1 sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) nulla sia disposto sull'assegnazione della casa coniugale in mancanza dei presupposti di legge;
c) nulla sia previsto sull'affidamento, sul collocamento e sul mantenimento di già Persona_1 affidato al Servizio Sociale e collocato in struttura protetta.
si è costituita con memoria depositata il 9 Controparte_1 giugno 2023 con cui ha chiesto che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) sia disposto che concorra al suo mantenimento con la Parte_1 corresponsione dell'importo mensile di 1.000,00 euro, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 20 giugno 2023 e hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima la Presidente delegata, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha pronunciato ordinanza con la quale:
pagina 3 di 23 - ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha confermato le modalità di affido e collocamento del figlio minorenne delle parti,
disposti dal Tribunale per i Minorenni con il decreto 21 ottobre 2022, Persona_1 nonché il mandato ai servizi sociali stabilito nel suddetto provvedimento, precisando che i servizi dovranno adottare le decisioni di straordinaria amministrazione, previo confronto con i genitori (e adoperandosi per ricostruire il dialogo tra loro e ove possibile acquisendone il consenso) e con la curatrice nominata;
- con decorrenza dalla data di deposito della memoria di costituzione ha posto a carico del SI l'obbligo di versare alla SIa ER Controparte_1 come contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 700,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT. Si è costituita in giudizio l'Avv. CIAMPA, nominata curatrice speciale di Per_1 aderendo alla richiesta di separazione personale tra i coniugi, rimettendosi a
[...] giustizia sulla richiesta di assegnazione della casa familiare e domandando che:
- il figlio sia affidato in forma esclusiva al padre;
- sia confermato il collocamento protetto del minore presso la struttura comunitaria dove è attualmente ospitato;
- sia confermata la sospensione della responsabilità genitoriale della madre;
- sia disposto che il minore prosegua gli incontri solo in forma protetta con la SIa
vietando altre forme di comunicazione (via telefono, posta, via Controparte_1 mail, web ecc.) e che il padre possa, in accordo e su programmazione del Servizio, vedere il figlio in forma anche libera;
- sia confermato l'incarico al servizio Sociale in ordine a: programmazione e calendarizzazione degli incontri protetti tra madre e figlio, con la facoltà di modificarli in modo corrispondente alle necessità di quest'ultimo, nonché di sospenderli se disturbanti o non graditi al minore e onere di comunicazione al Tribunale;
prosecuzione del sostegno psicologico in atto in favore del minore;
vigilanza sull'attività scolastica di e programmazione delle attività ludico ricreative e sportive adeguate e Persona_1 gradite al medesimo;
programmazione con la necessaria gradualità il rientro del minore in famiglia, dapprima presso la residenza dei nonni paterni ove dimora anche il padre e in seguito, qualora se ne presentino le condizioni, in un'autonoma abitazione del padre;
sostegno al SI nell'esercizio della funzione, con l'obiettivo di rafforzarne ER la capacità decisionale e protettiva verso il figlio;
sostegno ai nonni paterni nel loro ruolo;
esecuzione di visite domiciliari per verificare l'adeguatezza del contesto dove il minore andrà poi collocato stabilmente;
sostegno alla madre affinchè possa partecipare agli incontri col figlio in modo positivo e utile per Persona_1
- sia previsto che il minore possa portare a compimento l'anno scolastico 2023/2024, ultimo del ciclo della scuola media inferiore, prima di essere trasferito altrove rispetto all'attuale collocamento protetto;
- sia ridotto il contributo al mantenimento per la SIa a Controparte_1 partire dal momento in cui il minore verrà dimesso dalla struttura protetta e collocato presso i parenti/padre, nella misura ritenuta di Giustizia.
pagina 4 di 23 Con sentenza n. 2012/2023 pubblicata l'11 ottobre 2023 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi. Con ordinanza emessa lo stesso giorno la causa è stata rimessa in istruttoria e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.. Nell'udienza del 14 novembre 2023 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.. Rimessa sul ruolo per consentire l'audizione del minore, la causa è stata nuovamente rimessa alla decisione del Collegio il 10 aprile 2025, con concessione alle parti dei termini per memorie conclusionali e di replica. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Il Tribunale per il Minorenni con un decreto non definitivo emesso il 17 dicembre 2020:
- ha rilevato che la madre -la quale non si era mai presentata agli incontri con i servizi sociali- nei colloqui telefonici con gli operatori era apparsa confusa e poco lucida, era da diversi anni seguita dal C.S.M. in quanto soffriva di un disturbo della personalità che ne provocava disregolazione emotiva e isolamento, aveva subito due T.S.O. e pareva abusasse di alcool e cannabinoidi;
- ha evidenziato che il padre aveva espresso le sue difficoltà nel dovere gestire da solo l'intero nucleo familiare, faticava a mantenere gli impegni e la sua collaborazione con gli operatori era altalenante;
- ha concluso che i SIi e presentavano ER Controparte_1 significative carenze e difficoltà (scarsa consapevolezza delle responsabilità genitoriali;
difficoltà ad affrontare le questioni sociali, scolastiche e sanitarie del bambino;
conflitti di coppia);
- ha osservato che viveva una situazione di isolamento sociale (non usciva ER quasi mai di casa) e dispersione scolastica;
seguito dal 2017 dalla Neuropsichiatria Infantile, gli era stato diagnosticato un “disturbo della sfera emozionale e disturbo misto delle capacità scolastiche” ed era stata evidenziata “fragilità nelle funzioni esecutive e nell'attenzione … difficoltà nell'area del calcolo e della scrittura”;
- ha pertanto affidato il bambino ai servizi sociali, con il compito di monitorare le condizioni emotive e di benessere psico-fisico dello stesso, fornirgli il sostegno necessario e attuare gli interventi opportuni, valutare le competenze genitoriali del padre e della madre, approfondire le dinamiche familiari dando il supporto ritenuto opportuno. La stessa Autorità Giudiziaria con decreto non definitivo depositato il 21 ottobre 2022:
- ha osservato che il padre e la madre non avevano collaborato con i servizi;
- ha dato atto che continuava a vivere in una condizione di isolamento e la ER sua situazione sanitaria rappresentava un importante elemento di rischio a cui i genitori non erano in grado di fare fronte, poiché saltavano numerose visite e non svolgevano gli accertamenti e le analisi richieste;
pagina 5 di 23 - ha sottolineato che il ricorso di psicoterapia del minore ha evidenziato “lo scarso contatto con le proprie emozioni, la scarsa capacità di mentalizzare e di porsi in modo riflessivo rispetto a sé, le difficoltà dell'area affettivo-relazionale, con fatica a gestire i vissuti di frustrazione, che attivavano comportamenti di disregolazione emotiva, atteggiamento di ritiro ed evitamento”, nonché che lo stesso necessita di un supporto a livello emotivo, psicologico e scolastico;
- ha evidenziato che la madre usava gli strumenti informatici per controllare ER
e spesso lo condizionava;
che in un'occasione aveva puntato una pistola ad aria compressa contro un'educatrice; che il 24 maggio 2022 aveva dichiarato che non intendeva seguire le indicazioni degli operatori;
che aveva rifiutato l'accesso al C.S.M.; che non si era presentata alle convocazioni per la valutazione delle capacità genitoriali;
che non riconosceva alcuna criticità nelle sue condotte;
- ha dato atto che il padre si era invece sottoposto alla valutazione genitoriale da cui era emersa “una modalità tendente alla procrastinazione delle azioni ritenute necessarie ostacolando il raggiungimento di una maggiore stabilità del sistema”; pertanto, pur essendo consapevole del contesto difficile in cui viveva e delle condotte ER disfunzionali della moglie, di fatto tendeva a rimanere agganciato alle situazioni consolidate, pur se pregiudizievoli;
- alla luce della grave situazione emersa, ha:
• sospeso la madre dalla responsabilità genitoriale;
• confermato l'affidamento del minore ai servizi sociali con il mandato: a) di collocarlo in via provvisoria presso una famiglia affidataria o in altro ambito familiare protetto nell'ottica di approfondire la disponibilità e idoneità del padre a occuparsi stabilmente del figlio (anche con il sostegno dei nonni paterni o di altri interventi assistenziali e di supporto alla genitorialità) e a proteggerlo dai comportamenti disfunzionali della madre;
b) di vigilare sulle condizioni di verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo;
c) ER di monitorare le attuali condizioni psico-sanitarie e di benessere emotivo del minore, anche raccordandosi con la Neuropsichiatria Infantile per i necessari aggiornamenti;
d) di rivalutare l'idoneità e disponibilità del padre e dei nonni paterni a occuparsi di in maniera stabile e in caso di esito positivo ER formulare un progetto che preveda il rientro di quest'ultimo presso il SI
e/o i suoi genitori in condizioni di sicurezza e benessere;
ER
• nominato curatore speciale l'Avv. Annamaria CIAMPA. Infine, con decreto definitivo 3920/23 del 1° settembre 2023 il Tribunale per i Minorenni:
- ha evidenziato che dall'istruttoria espletata dopo l'emissione del secondo decreto provvisorio è emerso che:
• i genitori non hanno compreso le motivazioni sottostanti a quest'ultimo provvedimento, ritenendo di avere sempre collaborato con i servizi e non riconoscendo la necessità della SIa di riprendere Controparte_1 un percorso presso il C.S.M.; pagina 6 di 23 • nel corso degli incontri protetti tra le parti e il figlio è emerso il forte legame affettivo che legava quest'ultimo ai primi due;
peraltro, i SIi e ER hanno inserito un cellulare nel peluche del minore e Controparte_1 la SIa nel corso del primo incontro ha girato un video con Per_1
e l'ha pubblicato su Instagram, nonostante avesse sottoscritto un
[...] regolamento redatto dai servizi che vietava tali condotte e consentiva solo una fotografia;
• nella visita del marzo 2023 la madre è apparsa “poco stabile nel camminare e salire le scale all'interno della sede del servizio sociale”, ma ha negato ogni forma di criticità, ha contestato lo stato di trascuratezza del ragazzo (obesità e indumenti non conformi alla sua taglia) e ha assunto “un atteggiamento minaccioso e aggressivo con le operatrici”;
• il padre è apparso “collaborativo e pronto ad impegnarsi maggiormente nel perseguimento del suo progetto di autonomia e di emancipazione dalla moglie”;
• “si era gradualmente integrato nella casa famiglia, Persona_1 acquisendo un ritmo di sonno regolare che anche a casa non aveva, dichiarando di sentirsi osservato dall'esterno, aveva iniziato una dieta a seguito di una visita presso l'endocrinologo e l'attività fisica ove temeva di perdere l'equilibrio e prendere delle storte;
era stato iscritto in una nuova scuola, ove si era inserito positivamente;
tuttavia subiva notevoli frustrazioni a causa delle lacune accumulate in passato dovute alle numerose assenze scolastiche;
egli pertanto, non potendo neppure avvalersi di un insegnante di sostegno, si sentiva incompetente, affaticato e incapaci di stare in relazione in maniera lineare e funzionale;
egli di conseguenza preferiva svolgere delle attività da solo e isolarsi, mostrando dispiacere profondo nel caso in cui gli venisse chiesto di mettersi in gioco in altre attività; si erano verificati episodi di angoscia profonda, ove egli dichiarava di sentirsi una completa disgrazia e di non riuscire a trovare un senso alla sua vita;
talvolta si procurava del male fisico;
sentiva la mancanza del videogioco on line che svolgeva con amici conosciuti online, dei suoi oggetti e del cane, ma anche dei genitori e in particolare del padre;
riconosceva gli aspetti positivi del percorso comunitario, ma provava tristezza per la mancanza della sua vita passata;
aveva comunque concluso l'anno scolastico con un buon rendimento;
aveva cominciato la graduale riduzione della terapia farmacologica per l'epilessia; aveva perso peso, era cresciuto e faceva delle passeggiate;
stava acquisendo diverse autonomie e partecipava alle attività proposte dalla casa famiglia;
utilizzava il tablet solo per trenta minuti al giorno, effettuando attività alternative come la lettura dei fumetti”;
• agli incontri tra il ragazzo e i due genitori insieme sono state sostituite visite in forma separata, ma sempre protetta da un lato con il padre a casa dei nonni e dall'altro lato con la SIa Controparte_1
pagina 7 di 23 • quest'ultima ha avviato un percorso psicoterapeutico;
• nell'udienza del 15 giugno 2023 ha dichiarato “di essere molto _2 preoccupato per le possibili reazioni della madre e che quest'ultima a casa
<prendeva la cinghia e mi tirava le cinghiate perché era arrabbiata con me < i>
perché avevo fatto qualcosa;
con mio padre usava un cavo e lo usava come cinghia, colpiva dove capitava>; tale condotta poteva verificarsi <venti volte all'anno, cinque in un mese, tre una settimana>; ricordava che lui piangeva e andava dal padre, ma la mattina successiva la madre si scusava a la consolava;
la madre inoltre, a dire ER di , non aveva mai voglia di cucinare e dunque ordinavano i panini del ER
Mc Donald's; solo il papà cucinava in casa;
infine il ragazzo dichiarava che quando era a casa si chiudeva
- alla luce delle emergenze istruttorie ha concluso che:
• entrambi i genitori hanno violato i doveri genitoriali e omesso di tutelare il figlio;
la madre “assumendo condotte inadeguate e a dire del minore e del padre anche maltrattanti e tali da integrare fattispecie di reato penalmente rilevanti, nonché in ogni caso trascurando i bisogni del figlio di garantire la frequenza scolastica, provvedere alle cure mediche necessarie, assicuragli il sostegno psicologico e scolastico, garantire un'alimentazione sana e regolare, soddisfare il bisogno di socializzazione e da astensione da abuso di videogiochi, che necessariamente hanno condotto il minore al ritiro e isolamento sociale”; il padre, dal canto suo, “non provvedendo a tutelare il figlio dalle condotte inadeguate della madre, presumibilmente per il desiderio di mantenere unita la famiglia a scapito tuttavia della serenità del figlio, che ha avvertito la necessità di chiudersi in una cupola di ferro, pur di isolarsi dai gravi litigi familiari e dalle condotte trascuranti dei genitori (lo stesso minore ha dichiarato di aver sofferto per non avere frequentato la scuola in quanto nessuno lo svegliava di mattina per garantirgli la frequenza scolastica”;
• tuttavia, il SI ha dimostrato di possedere idonee capacità ER accuditive, intrattiene buone relazione con il figlio, ha compreso la necessità di proteggere anche a costo di separarsi dalla moglie;
Persona_1
• la madre, “dopo avere ostinatamente rifiutato gli interventi del servizio sociale (anche con minacce di morte rivolte agli educatori e agli assistenti sociali con l'uso di una pistola ad aria compressa) e la stessa valutazione delle sue competenze genitoriali a fronte della grave incuria e trascuratezza verso il minore e dell'esposizione alla grave conflittualità familiare, solo recentemente e a seguito dell'instaurazione del giudizio di separazione personale, [ha] avviato un percorso di cura, di valutazione delle sue competenze genitoriali e di sostegno alla genitorialità, la cui tenuta [deve] essere verificata parallelamente all'accertamento in sede penale delle sue eventuali condotte maltrattanti o di abuso dei mezzi di correzione”; pagina 8 di 23 - hanno confermato l'affido del minore al servizio sociale, persistendo la situazione di pregiudizio;
- hanno ritenuto necessario garantire a un rientro graduale Persona_1 nell'abitazione paterna e ampliare già nell'immediato i momenti di permanenza libera e vigilata del minore presso il SI e i di lui genitori nell'ottica di un futuro ER rientro.
4. Sono state allegate agli atti varie relazioni redatte dai servizi sociali, sia nel procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni, sia nel corso del presente giudizio. Di quelle depositate al T.M. e in questa causa in data precedente alla chiusura del menzionato processo -tutte compendiate nei decreti emessi dalla suddetta A.G.- si è dato atto nel paragrafo precedente. Successivamente al 1° settembre 2023 sono state depositate tre relazioni. Nella prima, datata 5 ottobre 2023, la redattrice ha dato atto che:
- in relazione agli incontri con la madre appare “spesso pensieroso e non ER mostra molto entusiasmo e felicità” e quando l'educatrice gli chiede se va tutto bene e se è contendo di vedere la convenuta “è sempre molto incerto nel rispondere, a volte accenna a un sì, altre volte dice “insomma” e altre afferma di non avere molta voglia”; ha inoltre riferito ai responsabili della struttura di non gradire che la madre lo baci in tutto il corpo e lo massaggi nella schiena, ma di essere in difficoltà nel comunicarglielo;
ha altresì manifestato paura di dire alla SIa di non volere Controparte_1 leggere la IA negli incontri con lei per timore che si arrabbi. Quando la psicologa dr.ssa LUKOLIC ha toccato l'argomento dei baci parlando con la madre e le ha riferito della difficoltà del minore e della sua preoccupazione a interromperla o a contraddirla, ella ha ribattuto che “avrebbe continuato a baciare il figlio come voleva e che avrebbe smesso solo se glielo avesse detto il figlio”. Nell'incontro successivo a un confronto avuto con gli operatori e la dr.ssa LUKOLIC volto a sostenerlo nelle difficoltà comunicative con la madre, Per_1
a avuto il coraggio di dire a quest'ultima che i baci lo infastidiscono un poco,
[...] confermando l'assunto quando la SIa gli ha chiesto se si Controparte_1 trattava di un fastidio suo o delle figure professionali che lo circondano. Il ragazzo ha dichiarato di essere fiero di sé per avere trovato il coraggio di dire di no alla genitrice. Rispetto ai primi incontri la convenuta è più partecipe e interessata alla quotidianità del figlio e non è mai apparsa in stato alterato. Ha tuttavia manifestato un forte dissenso rispetto alle modalità di gestione del minore da parte dei servizi. Nell'ultimo incontro protetto, tuttavia, la SIa ha fatto Controparte_1 ripetute allusioni all'operato dei servizi, non riconoscendo i miglioramenti del ragazzo e, quando ha cercato di esternare il suo punto di vista e le ha più volte domandato ER di non mettere in dubbio il suo percorso di crescita dopo l'ingresso nella casa-famiglia, ha continuato a contraddirlo. Secondo quanto riportato dall'educatrice “Prima di andare via la mamma mette le mani sugli avambracci di e gli dà qualche piccola pacca ER che poi diventa sempre più forte in una escalation di rabbia mentre con faccia infuriata
pagina 9 di 23 e agitata ripete a di aspettare che quello che lei ha sempre detto arriverà. ER
rimane basito e senza parole e con un'espressione sconcertata in volto”. Dopo ER avere posto in essere questo gesto ha detto con fermezza al figlio che nel prossimo incontro avrebbe dovuto portare la IA per leggerla insieme a lei. Il minore ha risposto affermativamente, ma ha poi detto all'educatrice di non volerlo fare. Al termine della visita ha parlato con l'educatrice e gli operatori della casa- ER famiglia riferendo di essere stanco di partecipare agli incontri con la madre ed esprimendo il desiderio di non vederla o almeno di incontrarla con minore frequenza;
- il minore vede il padre nella casa dei nonni e passa il tempo in parte con il SI
e in parte con lui e gli avi;
prima e dopo queste visite è sempre “sorridente e ER contento”;
- nella casa-famiglia ha instaurato relazioni di fiducia con gli operatori, ai ER quali si affida, e buoni rapporti con i pari, mostrando disponibilità ad aiutare gli altri quando ritiene di averne la possibilità e gli strumenti, mentre nelle situazioni di conflittualità o che turbano il suo equilibrio non reagisce mai con violenza, tenendo piuttosto a chiudersi in attività individuali (lettura di fumetti, costruzioni lego, giochi di costruzioni). Attualmente il ragazzo “sembra essere più consapevole delle sue emozioni e dei suoi bisogni che condivide con gli adulti presenti nella casa famiglia ai quali chiede pareri e conferme” e “riconosce i suoi miglioramenti, le capacità acquisite e i benefici ottenuti grazie al percorso educativo e terapeutico intrapreso”. Il minore ha acquisito importanti capacità ed autonomie sia rispetto ad azioni concrete (cura della persona, alimentazione, stile di vita, frequenza scolastica, utilizzo dei videogiochi), sia rispetto alle relazioni con gli adulti e con i pari, sia rispetto alle proprie emozioni. Tuttavia “necessita di essere supportato nell'elaborazione dei propri sentimenti e vissuti passati, ma anche rispetto alle situazioni in cui non si sente pienamente a suo agio”. Deve inoltre essere affiancato nella relazione con la madre, per aiutarlo ad acquisire una maggiore sicurezza nell'esprimere i suoi desideri e sentimenti;
- nella sua relazione la dott.ssa ha osservato relativamente alla Persona_3 SIa che ella “ha mantenuto una visione egosintonica non Controparte_1 riconoscendo alcuna criticità nelle sue condotte e nella relazione con il figlio” e ha inoltre mostrato scarsa consapevolezza e capacità riflessiva sul suo ruolo genitoriale minimizzando le condotte relative alla relazione con il minore non riconoscendone i rischi riferibili alla sua evoluzione;
- data la difficoltà della madre e la necessità di sostenere , gli incontri tra ER quest'ultimo e la SIa debbono proseguire in forma protetta;
Controparte_1
- va inoltre mantenuta anche la sospensione della convenuta dalla responsabilità genitoriale, atteso che ancora non accetta le disposizioni del Tribunale per i Minorenni del 2020 non riconoscendo le criticità e la situazione di pregiudizio relativa all'intero nucleo familiare;
pagina 10 di 23 - il SI ha dimostrato maggiore collaborazione e adesione alle ER indicazioni degli operatori, si è rivelato adeguato durante gli incontri con il figlio, il quale si confronta e dialoga apertamente con lui.
Nella relazione del 26 aprile 2024 i servizi sociali hanno dato atto che:
- dal settembre 2023 ha svolto un percorso di valutazione presso il Persona_1 centro specialistico “Il Faro”, partecipando agli incontri regolarmente e con disponibilità. I risultati dei test sono nella norma, ma dall'analisi delle risposte e degli approfondimenti diagnostici attraverso i colloqui è emerso che “persistono difficoltà nella regolazione del cibo, del sonno e delle autonomie scolastiche, che evidenziano meccanismi disregolati a livello dei sistemi di azione. Quando le capacità integrative, come emerse al test non sono sufficienti, azioni gerarchicamente inferiori Tes_1 sostituiscono quelle più adattive nei momenti di maggiore vulnerabilità, lasciando emergere una sintomatologia subclinica di stress postraumatico (la sottolineatura è dell'estensore del provvedimento: n.d.r.) non rilevabile ai test, ma colta durante i colloqui. Problemi di concentrazione, difficoltà a dormire, sintomi di evitamento e intrusione delle immagini del passato determinano in Matteo sintomi dissociativi transitori, come depersonalizzazione e deralizzazione che creano screzi nella coscienza e problemi di adattamento”;
- durante i colloqui il minore è stato aperto al dialogo, raccontandosi e riconoscendo l'importanza degli strumenti di sostegno attivati, utili a continuare a migliorare il suo percorso di crescita e di autonomia;
comprende la necessità di proseguire il percorso intrapreso ed esprime il desiderio di andare a vivere con il padre in casa della nonna materna;
rispetto alla madre manifesta preoccupazioni: una volta ha chiesto all'operatrice come stesse la SIa e se stesse seguendo i Controparte_1 percorsi di aiuto attivati in suo favore e prendesse le medicine;
ha inoltre riferito pensieri contrastanti rispetto alla possibilità di incontrarla: da un lato vorrebbe accertarsi delle sue condizioni e dall'altro lato è spaventato all'idea di vederla ed è irritato per l'episodio avvenuto nell'ultimo incontro del settembre 2023;
- nell'ottobre 2023 è stato organizzato un colloquio tra e la convenuta alla ER presenza dell'assistente sociale, della dott.ssa LUKOLIC, della psichiatra che segue la SIa e del legale di quest'ultima. La madre nell'incontro “ha Controparte_1 mantenuto un atteggiamento di rivendicazione nei confronti del servizio scrivente, negando ogni dichiarazione fatta dagli operatori e dal figlio”;
- dopo questo incontro la convenuta per diverso tempo non ha contattato i servizi sociali, mentre dopo la revoca dell'Avv. BERSELLI e la nomina dell'Avv. MOSCATO è stato organizzato un nuovo colloquio, nel corso del quale la SIa CP_1
“è stata aggressiva sia verbalmente che attraverso gesti (es. battendo forte le
[...] mani sul tavolo e sul proprio corpo indicando i suoi genitali) e ha utilizzato il turpiloquio con tono di voce molto alto. Inoltre ha verbalizzato frasi come <godete adesso perché dopo godrò io e voi proprio no> oppure ”; richiesta di fornire spiegazioni su quest'ultima osservazione ha ribattuto “non vi dirò un cazzo, non capite un cazzo”. pagina 11 di 23 Hanno concluso evidenziando che:
- il progetto sviluppato ha dato significativi risultati: ha acquisito Persona_1 importanti capacità ed autonomie e grazie alla psicoterapia ha avviato l'elaborazione dei propri vissuti traumatici;
- la famiglia paterna nella prospettiva di un graduale ricongiungimento familiare deve interiorizzare un sistema di regolazione, promozione e consolidamento delle capacità raggiunte dal minore;
- prima di riprendere le visite tra madre e figlio è opportuno attendere che il secondo superi le vicende traumatiche che lo hanno visto coinvolto, nonché auspicare l'inizio da parte della prima di un “percorso che la conduca al riconoscimento dell'assunzione di responsabilità circa gli agiti maltrattanti rivolti al figlio, così come dallo stesso riferiti”. Infine, nella relazione datata 28 ottobre 2024 è stato dato atto che:
- il percorso di presso la struttura in cui è ospitato prosegue Persona_1 positivamente, anche sotto il profilo del conseguimento di autonomia (ad esempio si reca a scuola da solo con i mezzi); pratica nuoto una volta alla settimana e due pomeriggi (il martedì e il venerdì) va dal padre;
scolasticamente ha recuperato in quasi tutte le lacune le lacune dovute alla mancata frequenza scolastica;
ha un elevato quoziente intellettivo, ma permane la diagnosi di “Episodio depressivo di media gravità, disturbo misto delle capacità scolastiche, Anamnesi familiare di altri disturbi psichici e di comportamento”;
- il ragazzo ha raggiunto una buona consapevolezza rispetto al suo passato, riconoscendo che la sua condizione di vita precede ha rappresentato per lui un forte pregiudizio;
esprime inoltre la sua contentezza per il percorso di crescita che sta affrontando e si affida agli operatori che lo hanno seguito nei vari ambiti di intervento per affrontare le difficoltà di vita, pratiche ed emotive;
- dal gennaio 2024 non ci sono stati contatti con la SIa Controparte_1 la quale non ha richiesto informazioni sulla crescita e lo sviluppo del figlio;
- quest'ultimo si dice ancora “arrabbiato” con la madre e preoccupato per i rapporti ancora esistenti tra i genitori;
ha dichiarato di avere pensato di avere un colloquio con la genitrice “solo per farla ragionare”, ma di avere desistito poiché sarebbe “impossibile riuscirci”, poiché la stessa crederebbe solo alla giustizia divina e non riconoscerebbe le azioni compiute contro di lui e contro il padre.
Hanno concluso:
- suggerendo che il SI segua un percorso di sostegno psicologico volto ER
a elaborare i suoi vissuti soprattutto nella relazione con la SIa CP_1
[...]
- manifestando l'intenzione di ampliare gli incontri tra il padre e il figlio nell'abitazione della nonna paterna, nell'ottica di un ricongiungimento tra loro, che peraltro potrà avvenire solo dopo che il minore avrà ripreso il percorso di rielaborazione dei propri vissuti passati e abbia acquisito gli strumenti per affrontare i cambiamenti che ci saranno;
pagina 12 di 23 - osservando che la ripresa degli incontri tra la madre e potrà _2 avvenire solo a seguito di un percorso di riconoscimento e di assunzione delle proprie responsabilità da parte della stessa, previo ascolto dei desideri del figlio.
5. Nell'udienza del 10 aprile 2025 la Giudice istruttrice ha sentito Persona_1 il quale ha dichiarato che:
- frequenta con ottimi risultati l'istituto Salvemini, con indirizzo affaristica, finanza e marketing;
- in struttura si trova bene: “è praticamente una famiglia” e si è fatto degli amici;
svolge molte attività sia da solo (lettura, studio, nuoto), sia con gli altri ospiti e con gli educatori (passeggiate, chiacchierate su argomenti vari e soprattutto l'attualità, gite, vacanze);
- vede il padre -che vive a casa di sua madre- due volte alla settimana: il martedì dalle 16,00 alle 20,00, cenando anche con lui, e il venerdì dalle 13,00 alle 17,00 pranzando con lui;
quando è con il SI principalmente studia, ma capita che ER facciano giri in bicicletta, passeggiate con il cane, o che costruiscano una F24 di lego, o ancora che facciano giochi di società o di carte;
- desidererebbe stare con il padre tutti i fine settimana e poi tornare in struttura;
gli piacerebbe anche trasferirsi in casa sua, dato che con lui si trova bene;
in realtà, fino ad alcuni mesi fa non avrebbe voluto andare a vivere a casa del SI , perché ER questi continuava ad avere rapporti con la moglie, cosa che arrecava disturbo al ragazzo che con la SIa vorrebbe avere a che fare il meno possibile;
Controparte_1 tuttavia negli ultimi tempi il padre ha “messo la testa a posto”;
- non ha rapporti con la madre da circa un anno e non la vuole sentire: “con lei
[vuole] avere a che fare meno possibile, dato che se [si trovano] in questa situazione la responsabilità è prevalentemente sua”. Era infatti vero che suo padre non lo aveva portato via alla moglie, ma avevano tutti paura di lei e il SI ne era ER soggiogato. Egli, in particolare, aveva “paura di lei perché [lo] picchiava: quando vivev[a] con lei passav[a] le giornate in camera per avere meno contatti possibile con lei”. Prima di essere portato in struttura era arrabbiato con il mondo intero e aveva violenza dentro di lui: avrebbe voluto “tirare sprangate sui denti a tutti”: “non er[a] consapevole della situazione e [gli] pareva che la vita fosse quella”;
- la SIa era violenta: aveva più volte picchiato il marito Controparte_1 con la cintura e con il cavo di una prolunga davanti a lui. Aveva anche minacciato i suoceri di mandare loro gente malintenzionata sotto casa loro e il SI di ER fargli del male, arrivando in alcuni casi a mandarlo fuori di casa per tutta la notte;
era inoltre convinta di essere la sola a sapere qual era il bene del figlio;
- si sentirebbe a disagio se vedesse la madre: “ogni volta che [si incontravano lo] baciava dalla testa ai piedi e [gli] diceva cose nell'orecchio in brasiliano, che non sentiv[a]; inoltre, nel corso di una visita dopo che era stato accolto nella casa-famiglia mentre discutevano ed egli cercava “di farla ragionare”, gli aveva “tirato due colpi sulle spalle, come se avesse voluto svegliar[lo]. Non [ha] capito cosa volesse fare. In
pagina 13 di 23 quell'occasione [si è] molto arrabbiato, sia per il suo comportamento che per i colpi che
[gli] ha dato”.
6. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni poste all'attenzione del Collegio. 6a. In questa sede non verrà emessa pronuncia sul vincolo, essendo la separazione personale tra i coniugi stata già adottata. 6b. Va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1
[...] CP_1
Come noto, la costante giurisprudenza di legittimità reputa che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ordinanza n. 12237 del 9 maggio 2023). La Suprema Corte ha precisato altresì che “la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (cfr., in termini, Cass., Sez. I, ordinanza 24708 del 16 settembre 2024). Orbene, fin dal 17 dicembre 2020 è affidato ai servizi sociali in _2 quanto il Tribunale per i Minorenni ha rilevato che lo stesso si trovava in una situazione di isolamento sociale (non usciva quasi mai di casa) e dispersione scolastica;
seguito dal 2017 dalla Neuropsichiatria Infantile, gli era stato diagnosticato un “disturbo della sfera emozionale e disturbo misto delle capacità scolastiche” ed era stata evidenziata
“fragilità nelle funzioni esecutive e nell'attenzione … difficoltà nell'area del calcolo e della scrittura”. Nel periodo successivo la condizione del minore non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata, tanto che il 13 dicembre 2022 ne è stata disposta la collocazione in una casa-famiglia. In particolare, la SIa che pure era disoccupata, Controparte_1 contrariamente a quanto concordato con gli operatori spesso chiedeva al padre di provvedere ad accompagnare a scuola il figlio e non lo portava alle attività pomeridiane, cosa che non poteva fare neppure il SI a causa delle sue esigenze di ER lavoro. Inoltre, aderiva a tutte le richieste del minore, consentendogli di consumare cibi non sani che avevano comportato un importante aumento ponderale del medesimo e gli consentiva di passare molte ora giocando al computer, anche con amici che incontrava in rete. Controllava infine mentre dormiva usando telecamere. _2
L'educatrice inviata al domicilio della convenuta ha rilevato che:
pagina 14 di 23 - nell'appartamento vi era un forte odore di cannabinoidi e le finestre erano chiuse e con le tapparelle abbassate, in modo da non consentire un adeguato ricambio dell'aria a discapito dei problemi respiratori di dovuti alle allergie;
ER
- la SIa nel corso di un accesso domiciliare le aveva Controparte_1 puntato alla guancia una pistola ad aria compressa minacciandola di morte;
- in molte occasioni le aveva negato l'accesso in casa, adducendo impegni del minore;
- la madre non pareva avere “capacità adeguate di lettura e di risposta alle emozioni del figlio” e spesso lo condizionava, tanto che sembrava che quest'ultima quasi gli imponesse “come doveva sentirsi o cosa doveva rispondere in alcune situazioni”. La psicologa dott.ssa LUKOLIC ha osservato che la convenuta mostra “una totale inconsapevolezza in merito alle modalità disfunzionali che mette in atto nella relazione con il figlio ” e risulta “indisponibile alla messa in discussione dei suoi agiti, ER arrivando a negare anche quelli documentati nei report educativi”. Gli operatori hanno evidenziato che con queste ultime condotte la SIa
[...]
“di fatto” impediva “a tutti gli operatori coinvolti di potere realizzare CP_1 interventi a sostegno del minore”. Hanno aggiunto che ella presentava “un'importante Parte fragilità personale, non accettando di essere seguita dal ” e assumendo “un atteggiamento pervasivo e controllante nella vita del figlio”, che era coinvolto nella situazione familiare di elevata complessità (cfr. per tutto quanto sopra esposto relazione datata 11 luglio 2022). Come si è esposto nel paragrafo 4 la situazione del minore dopo essere stato accolto nella casa-famiglia è sensibilmente migliorata.
Se inizialmente egli sentiva la mancanza delle lunghe ore trascorse nei videogiochi, aveva difficoltà a compiere anche i più semplici movimenti fisici come camminare temendo di farsi male, mostrava problemi nei ritmi sonno-veglia, tendeva a isolarsi e aveva difficoltà ad accettare il cibo più sano offertogli, con il tempo ha superato tutti questi problemi. Attualmente ha recuperato tutte le lacune provocate dalla scarsa frequentazione scolastica nei tempi di convivenza con la madre e ha una media superiore all'8, si è molto bene integrato nella struttura e ambisce a diventare un punto di riferimento per gli ospiti più giovani, utilizza con responsabilità i dispositivi informatici per non più di trenta minuti al giorno come propostogli dagli operatori, fa lunghe passeggiate e frequenta un corso di nuoto, ha acquisito importanti autonomie di cui è fiero e contento. Dal canto suo, non si può ritenere che la SIa si sia Controparte_1 impegnata per sfruttare i molti strumenti che le sono stati messi a disposizione per superare le sue fragilità, dovute anche alla patologia da cui è affetta. Come emerge dalle relazioni compensiate nel paragrafo 4, infatti, ella si è sempre posta nei confronti degli operatori con un atteggiamento di sfida, oppositivo e rivendicatorio e addirittura dal gennaio 2024 non ha più contattato i servizi, neppure per aveva notizie del figlio.
pagina 15 di 23 Si è inoltre mostrata incurante dei desideri di continuando a Persona_1 comportarsi come voleva (si richiamano tra gli altri gli episodi sopra riportati dei baci e della reazione di fronte alla richiesta del minore di cessare tale comportamento a lui non gradito, delle continue richieste di portare la IA agli incontri per poterla leggere insieme, dei colpi inferti agli avambracci del ragazzo all'esito di una visita). Non ha accettato la collocazione del figlio nella casa-famiglia, rifiutando di riconoscere gli oggettivi e numerosi benefici che lo stesso ha avuto. Presa in carico dal dal 2017 al 2020 e poi per un breve periodo nel CP_2
2021/2022, ha interrotto il percorso per sua scelta per poi riprenderlo il 17 maggio 2023 seguendo il consiglio dei servizi sociali. La dott.ssa psichiatra che l'ha avuta in cura, nella relazione Testimone_2 datata 11 gennaio 2024 ha tratteggiato un quadro a tinte piuttosto fosche, che si reputa opportuno riportare nella parte di interesse: “Sin dai primi incontri, effettuati nei mesi di maggio e giugno 2023, la paziente ha mostrato un quadro clinico caratterizzato da atteggiamenti di rivendicazione, rabbia e rancore nei confronti del servizio sociale minori non comprendendo le motivazioni alla base dell'allontanamento del figlio. Non venivano obiettivate, dai professionisti della salute mentale con cui è entrata in contatto, problematiche di natura depressiva o alterazioni vistose dell'umore. La SIa anzi appariva solo superficialmente demoralizzata per quanto accaduto, mantenendo sempre un grande controllo dell'emotività, risultante da un'impressione di freddezza, distacco e perentorietà. Anche quando messa a confronto con le gravi accuse mosse a suo carico, nel corso di una riunione di equipe in presenza di un avvocato da lei ingaggiato, dalla psicologa dei SS minori e da altri operatori, la SIa dimostrava una scarsa CP_1 risonanza affettiva per quanto riportato se non declinata nel senso dei vissuti di rabbia e rivendicatività, dimostrando assenza di empatia per le parti coinvolte nella vicenda (il figlio e l'ex marito). La SIa non ha mai mostrato, nel corso delle sue prese CP_1 in carico, sintomatologia psicotica in forma di deliri e/ di allucinazioni. Durante i colloqui svolti ha più volte mentito di fronte alle figure presenti, negando parte della storia clinica documentata in cartella, al fine di manipolare la narrazione relativa alla sua storia passata. La SIa ha dato in più occasioni una rappresentazione di CP_1 sé megalomanica ed egocentrica, mostrando inoltre assenza di rimorso o sensi di colpa per il malessere del figlio. Nel passato della SIa sono documentati comportamenti impulsivi e irresponsabili fra cui anche abuso di sostanze stupefacenti e di alcol. Alla luce di quanto osservato negli ultimi mesi ho formulato la diagnosi di ”.
E' appena il caso di precisare che nel corpo della motivazione dell'ordinanza n. 32.290 emessa dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione il 21 novembre 2023 è precisato che “i servizi sociali -nel processo che riguarda i minori- possono assumere di volta in volta funzioni e ruoli diversi, anche contestuali, poiché ad essi può essere affidata indagine conoscitiva sulle condizioni di vita del minore, con il compito di rendere una relazione che ha ingresso nel giudizio come mezzo di prova e che le parti hanno diritto di esaminare e contestare (Cass. n. 14675 del 29/12/1999; Cass. 2780 del
pagina 16 di 23 06/02/2013; Cass. n. 23976 del 24/11/2015)”. Ne discende che i fatti esposti nelle relazioni di cui si è dato conto nel presente provvedimento costituiscono mezzi di prova che possono essere valutati per la decisione.
Va altresì sottolineato che lo stesso -che attualmente rifiuta di Persona_1 vedere la madre- nelle sue audizioni dinnanzi al Tribunale per i Minorenni del 15 giugno 2023 e alla Giudice istruttrice del presente giudizio ha riferito comportamenti violenti e maltrattanti della SIa nei confronti suoi e del padre, Controparte_1 aggiungendo che è preoccupato quando incontra la madre perché non sa “cosa farà o cosa dirà” e perché ricorda che quando era a casa con lei gli tirava delle cinghiate quando era arrabbiata con lui e colpiva il padre dove capitava con un cavo che usava come una cinghia. Si deve dunque concludere che la SIa nonostante i Controparte_1 molteplici interventi posti in essere a suo favore non ha superato le gravi fragilità che erano emerse e che avevano imposto la collocazione di in una casa-famiglia. Al ER contrario, ella ha mantenuto il proprio atteggiamento di chiusura e negazione, totalmente incurante delle esigenze e delle richieste del figlio. Tali condotte -perpetrate sia in passato che, sotto diverse forme, da quando non convive più con il minore- costituiscono un grave pregiudizio per quest'ultimo, che non solo è stato ed è privato della cura e del supporto della genitrice nel processo di maturazione e di crescita, ma anzi è, in concreto, ostacolato dalla madre, tanto da essere arrivato a rifiutare i contatti con la stessa. La circostanza che probabilmente tale comportamento è almeno in parte determinato dalla patologia da cui la convenuta è affetta non può portare a cambiare le riportate conclusioni, atteso che il pregiudizio cagionato a dalla SIa Persona_1 [...]
è oggettivo e grave e quest'ultima non ha mai neppure cercato di CP_1 comprendere i punti di vista altrui, arroccandosi nella propria rabbia e nel proprio rancore. Né -tanto più a fronte di un quadro probatorio tanto granitico- può essere attribuito alcun valore probatorio in favore della SIa alle dichiarazioni Controparte_1 scritte asseritamente redatte da persone che, a detta della stessa, sarebbero i genitori di compagni di scuola del figlio (ma che non sono state ammesse a deporre nel presente procedimento) e che sono state contestate dalla curatrice speciale. Oltre al fatto che non vi è prova che i dichiaranti siano in effetti genitori di compagni di scuola di i loro scritti sono infarciti di espressioni valutative Persona_1
(“pulita”, “organizzata”, “gentile”, “ospitale”) e l'attenzione affermata in questi scritti che la madre avrebbe avuto per l'alimentazione del minore è purtroppo contraddetta dallo stato fisico dello stesso al momento del suo allontanamento, quando era molto in sovrappeso e quasi incapace di camminare. Sulla base delle sopra esposte considerazioni deve essere dichiarata a decadenza di dalla responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1 ER
[...]
6c. Deve essere confermato l'affidamento di ai servizi sociali. _2
pagina 17 di 23 Invero, inizialmente il SI aveva alternato momenti di presenza e di ER assenza dalla casa familiare (da cui si era allontanato senza nulla avere detto ai servizi sociali) e si era dimostrato incapace di gestire la complessità della situazione e di fronteggiare i gravi problemi della moglie nella relazione tra i genitori e il figlio. Non si era inoltre dimostrato in grado di occuparsi di e soprattutto di svolgere Persona_1 il fondamentale ruolo di protezione del medesimo, che all'epoca era un bambino e si trovava in uno stato di soggezione fisica e psicologica nei confronti della madre, e ciò nonostante la SIa tenesse condotte violente sia nei confronti Controparte_1 del figlio che dell'odierno attore alla presenza del primo (il quale, come si è visto, le ha riferite nel corso delle audizioni del 15 giugno 2023 e del 14 aprile 2025). Dopo il collocamento del ragazzo nella casa-famiglia la situazione è sensibilmente migliorata, tanto che a oggi ha con il padre una buona relazione e Persona_1 desidera vedere e stare con il SI e condividere con lui momenti di vita ER quotidiana e familiare in cui sono positivamente presenti la nonna e lo zio paterni. Proprio grazie a questo positivo rapporto i servizi stanno valutando se reinserire il minore nella residenza paterna. Tuttavia, non può non rilevarsi che -nonostante i notevoli progressi sopra descritti- persiste per la diagnosi formulata dalla NPI di “Episodio depressivo di media ER gravità, Disturbo misto delle capacità scolastiche, Anamnesi familiare di altri disturbi psichici e di comportamento” ed è da poco stato riattivato ed è ancora in corso il proficuo percorso che aveva iniziato presso il centro “Il Faro”, che era stato interrotto per problemi organizzativi del suddetto centro. Al fine di consolidare i risultati raggiunti e di completare l'iter intrapreso con successo appare dunque necessario non privare delle figure adulte di Persona_1 riferimento che lo hanno accompagnato e aiutato in questo percorso in modo che continuino a supportarlo rafforzando in lui la sua ancora scarsa autostima, contenendo i suoi residui aspetti di fragilità (tra cui il pericolo di abuso dei mezzi informatici connessi alla rete, che per lui rappresentano una modalità di fuga dalla realtà e che al contempo lo portano a dissociarsi eccessivamente da essa, e quello di abuso alimentare. Inoltre, va sottolineato che rende a oggi impraticabile in affidamento esclusivo del minore al SI la persistente fragilità dello stesso. ER
L'attore, infatti, non appena il figlio è stato in possesso del cellulare e ha ottenuto il permesso di scaricare l'applicazione “Whatsapp”, ha subito esorbitato dalle regole concordate con la casa-famiglia e gli ha spedito messaggi senza limiti di tempo, per di più cercando la sua complicità e la condivisione del segreto. Tale comportamento appare particolarmente grave, atteso che poteva comportare la rottura del rapporto di fiducia reciproco tra e i responsabili e gli educatori della struttura, qualora il Persona_1 minore avesse assentito ai sotterfugi propostigli. Fortunatamente il ragazzo ha dimostrato di avere acquisito una notevole maturità e senso di responsabilità e ha percepito l'inadeguatezza di tale comportamento, vissuto anche come tradimento della fiducia risposta in lui dai responsabili della casa-famiglia. Ha quindi agito di conseguenza condividendo le inopportune richieste paterne con il personale della pagina 18 di 23 struttura e l'assistente sociale che lo segue. Ne è seguito un pronto intervento dei servizi sociali, che hanno convocato il SI , il quale pare avere compreso l'errore ER fatto e non averlo più ripetuto. Inoltre, non è chiaro il rapporto tra l'attore e la SIa in Controparte_1 quanto il primo ha dimostrato di non riuscire a opporsi ad alcune richieste della seconda e di cedere alle sue pressioni;
per esempio, si è occupato di lei portandole la spesa a casa e ha accettato di scattare foto di durante gli incontri protetti e di _2 inviargliele nonostante il divieto in tal senso. Tali comportamenti inducono a ritenere che il SI non sia (ancora) in grado di non farsi strumentalizzare dalla ER convenuta e che tra i due genitori si siano instaurate temporanee alleanze non mirate a ottenere risultati costruttivi e favorevoli per il figlio, ma volte alla violazione delle regole imposte, ancora una volta senza tener conto delle ripercussioni sul percorso del minore in comunità. In presenza di queste persistenti e gravi fragilità -e tenendo conto che in passato l'attore è stato ondivago nel gestire la rottura della relazione con la moglie e incapace di proteggere pur essendo consapevole della grave situazione in cui Persona_1 versava (isolamento sociale, diserzione scolastica, incuria grave e disinteresse relativo alla sua salute)- appare opportuno mantenere per il periodo di diciotto mesi l'affido del minore ai servizi, non potendosi ancora formulare un giudizio pienamente positivo sulle capacità genitoriali del padre. 6d. In attesa che il percorso psicologico presso “Il Faro”, recentemente riavviato, consenta a di conseguire gli strumenti che permettano un suo Persona_1 reinserimento dell'abitazione della nonna in cui vive anche il padre, nonché che quest'ultimo intraprenda e porti a compimento un necessario percorso di sostegno alla genitorialità e di rielaborazione dei suoi vissuti con la SIa Controparte_1 deve essere confermato il collocamento del minore presso la casa-famiglia in cui è attualmente ospitato. E' infatti indubbio che nel periodo in cui ha vissuto in questa struttura ha superato molte delle fragilità e delle problematiche che lo affliggevano, raggiungendo un ottimo rendimento scolastico e molte importanti autonomie, acquisendo ottime capacità di inserimento e di interazione con i pari e con gli adulti, dimostrando una notevole maturità.
Appare pertanto opportuno concludere questo percorso che sta dando ottimi risultati e attendere che sia in grado di affrontare il cambiamento senza mettere a _2 rischio gli ottimi risultati conseguiti. Le visite al padre possono continuare con le modalità fino ad ora attuate e con ulteriori visite libere concordate tra il SI e gli operatori. Quando i servizi ER sociali affidatari riterranno che vi siano le condizioni potranno organizzare il rientro del minore nell'abitazione paterna con le modalità che ritengano più opportune. Le visite alla madre potranno riprendere, solo in forma protetta, qualora Per_1 lo desideri e previo espletamento da parte della SIa
[...] CP_1
pagina 19 di 23 di un percorso volto al riconoscimento delle proprie fragilità e responsabilità CP_1 nei confronti del figlio e al superamento delle stesse. 6e. Nulla va previsto in ordine al mantenimento del figlio, che non spetta a nessuno dei due genitori, presso il quale lo stesso attualmente non è collocato. Peraltro, è appena il caso di precisare che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione “In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (cfr., in termini, Cass. Sez. I, ordinanza 17578 del 20 giugno 2023). Ne discende che, sebbene nessun provvedimento possa essere adottato in questo giudizio, qualora la struttura di accoglienza ne faccia richiesta, i SIi e ER avranno l'obbligo di rifondere e sostenere i costi della Controparte_1 permanenza del figlio nella struttura. 6f. Deve essere accolta la richiesta dell'attore di ricevere per intero l'erogazione dell'assegno unico. Invero, egli, pur non essendo l'affidatario del minore, è l'unico genitore che trascorre del tempo con lui, tempo che in prospettiva verosimilmente aumenterà sensibilmente.
Al contrario, la SIa non vede da un Controparte_1 Persona_1 anno e mezzo e anche nel prossimo futuro potrà eventualmente incontrarlo solo con modalità protesse, cosicchè non contribuirà in alcun modo al suo mantenimento. 6g. Va accolta la richiesta della convenuta di riconoscimento in suo favore di un assegno maritale. Come noto, secondo la costante giurisprudenza “la separazione personale, a differenza della scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessaria mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. In. 12196 del 16 maggio 2017). Ebbene, il ricorrente:
- vive a casa dei genitori senza avere alcun onere abitativo;
pagina 20 di 23 - dal 20 aprile 2004 lavora in forza di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della “GD”;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 26.725,00 euro (2.227,00 mensili), a 27.079,00 euro (2.257,00 mensili) e a 25.177,00 euro (2.098,00 mensili);
- ha inoltre ereditato una quota del patrimonio del padre , deceduto in corso Per_4 di causa, ammontante per l'intero a 269.451,00 euro. Dal canto suo la resistente:
- dovrà reperire un nuovo alloggio e sostenerne il canone;
- ha autocertificato di non avere lavorato e avuto redditi per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- è tuttavia una donna giovane con capacità lavorativa e la possibilità di procurarsi un impiego. Non può essere dunque posto in dubbio che tra le parti vi è un forte squilibrio reddituale e pertanto va riconosciuto alla SIa un assegno di Controparte_1 mantenimento. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare equo e congruo quantificarlo in 700,00 euro.
7. Le spese di lite tra i coniugi debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca. I SIi e debbono invece essere condannati, in ER Controparte_1 solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese della costituzione della curatrice speciale. Vanno poste a carico dei genitori i compensi della curatrice speciale. Essi, invero, con il loro comportamento ne hanno imposto la nomina e di conseguenza ne debbono sostenere i costi. Essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito dalle due parti private in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di
pagina 21 di 23 quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020).
I compensi debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 in vigore all'epoca del compimento delle ultime attività professionali, quantificando il dovuto in valori compresi tra quelli medio e minimo dello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro per la prima, la seconda e la quarta fase e in quello minimo per la terza, essendosi l'istruttoria svolta solo con l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta;
1) dichiara decaduta dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale;
2) affida ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di Persona_1 diciotto mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato:
- mantenere collocato il minore nella casa-famiglia, valutando se ampliare i momenti di permanenza del medesimo con il SI e se sia rispondente al suo interesse ER un rientro presso il padre;
- qualora tale valutazione sia positiva, garantire un rientro graduale presso l'abitazione del SI , tenendo conto sia del percorso di recupero del padre ER sia della capacità auspicabilmente acquisita di proteggere il figlio da condotte inadeguate della madre e di soddisfare i bisogni anche emotivi dello stesso;
- vigilare sulle condizioni del ragazzo, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo, fornendo il sostegno giudicato necessario in ambito scolastico, piscologico, ricreativo e sportivo, socializzante;
- monitorare le attuali condizioni psico-sanitarie e di benessere emotivo del minore, anche raccordandosi con la Neuropsichiatria Infantile per i necessari aggiornamenti;
- al termine del percorso di nella casa-famiglia supportare il padre e Persona_1 la nonna paterna con un intervento di educativa familiare;
- sostenere la madre nel percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità, raccordandosi con la psicoterapeuta privata scelta dalla stessa e completando il percorso di valutazione delle competenze territoriali;
3) avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale del minore il nominativo del responsabile del procedimento;
4) dispone che il SI , quando è con il figlio, possa assumere le decisioni di ER ordinaria amministrazione che lo riguardano anche autonomamente;
5) conferma il collocamento di nella casa-famiglia in cui si trova;
Persona_1 prevede che, qualora i servizi sociali affidatari ritengano che vi siano le condizioni, gli pagina 22 di 23 stessi possano organizzare il rientro del minore nell'abitazione paterna con le modalità che ritengano più opportune;
6) dispone che -fino a quanto il figlio sarà collocato nella struttura- il SI ER lo possa vedere con le modalità fino ad ora attuate e con ulteriori visite libere concordate tra il medesimo e gli operatori;
7) sancisce che le visite alla madre possano riprendere, solo in forma protetta, qualora lo desideri e previo espletamento da parte della SIa Persona_1 CP_1 di un percorso volto al riconoscimento delle proprie fragilità e responsabilità
[...] nei confronti del figlio e al superamento delle stesse;
8) dispone che il SI riceva per intero l'assegno unico universale;
ER
9) nomina curatrice speciale di l'Avv. Annamaria CIAMPA, cui _2 attribuisce i compiti di coadiuvare il padre nella comunicazione funzionale necessaria nell'interesse della prole e di assumere, d'intesa con il SI e i Servizi ER
Sociali, le decisioni più rilevanti in ambito scolastico ed extrascolastico, come la scelta delle attività educative di supporto, sportive e ludiche, ivi comprese quelle da svolgere in periodi festivi ed estivi;
10) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale (a decorrere dalla mensilità di luglio 2025); 11) invita il SI a intraprendere con la massima possibile celerità un ER percorso di sostegno alla genitorialità e di elaborazione dei propri vissuti soprattutto nella relazione con la SIa Controparte_1
12) con decorrenza dalla data di deposito della memoria di costituzione pone a carico del SI l'obbligo di versare alla SIa come ER Controparte_1 contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 700,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
13) compensa integralmente le spese di lite tra i genitori;
14) condanna i SIi e in solido tra loro, a ER Controparte_1 rifondere all'Erario i compensi per la curatrice speciale del figlio, Avv. Annamaria CIAMPA, compensi che liquida in complessivi 5.400,00 euro, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le seguenti comunicazioni:
- ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui è assegnato termine di successivi giorni 15 per la individuazione del responsabile dell'affidamento e la conseguente comunicazione del predetto nominativo al padre, al Giudice Tutelare e al curatore, Avv. Annamaria CIAMPA;
- alla curatrice nominata, Avv. Annamaria CIAMPA del Foro di Bologna, per quanto di spettanza. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 23 di 23