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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato, ex art.127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1536/2024 R. G., promossa da:
nato a [...], il [...] c. f: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv. ti AMELIA BONINA e CARMELA BONINA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SINDONI MILENA;
- resistente -
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/05/2024, premetteva di essere operaio, e di aver subito un infortunio sul lavoro in data 09.07.2013.
Esponeva che, in tale data, subiva un trauma distorsivo con lesione legamentosa alla caviglia destra e che, trattandosi di incidente avvenuto nel corso dell'attività lavorativa, provvedeva all'apertura della pratica n. 515867120 presso e, sottoposto a visita da parte della CP_1
Commissione , veniva riconosciuta una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6%. CP_1
Ritenendo non congrua la valutazione effettuata dall' , il ricorrente proponeva CP_1
opposizione in via amministrativa e chiedeva il riconoscimento di una invalidità nella misura del 9%.
L'opposizione non sortiva alcun effetto in quanto l' , con provvedimento del 24 agosto CP_1
2023, confermava il grado di menomazione al 6%.
Conseguentemente il ricorrente adiva questo Tribunale affinché accertasse, anche a mezzo di
CTU, il grado di menomazione dell'indennità psicofisica riportata a seguito dell'infortunio occorso, in misura complessiva del 9%, ovvero in quella minore o maggiore percentuale accertata, fermo restando la percentuale già riconosciuta, con decorrenza dalla denuncia di infortunio, con conseguente condanna dell' alla liquidazione e al pagamento delle somme a titolo di indennizzo con rendita, CP_1
con interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava le domande di parte ricorrente e CP_1 sosteneva la correttezza dell'operato dell'Istituto e di quanto deliberato in via amministrativa, cioè che in seguito all'infortunio occorso al residuava una menomazione dell'integrità psicofisica pari al
6%.
Sosteneva l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per la genericità delle domande proposte.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale, a seguito del deposito di note ex art.127 ter, veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso che la controversia verte esclusivamente sulla misura della eventuale menomazione permanente conseguente a lesione alla integrità psicofisica, derivante dall'infortunio subito da in data 09.07.2013, non essendo contestata dall' la natura di Parte_1 CP_1
infortunio sul lavoro.
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio Dott. offre un Persona_1
complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che conduce al rigetto della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale- fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici- è emerso che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 09.07.2013, è affetto da: “trauma contusivo alla caviglia dx con ematoma coscia dx e diverse escoriazioni sul lato dx del corpo, ed ematoma gluteo dx.”. Sulla base della suddetta diagnosi, il Consulente ha rilevato che il periziato ha riportato un danno permanente da infortunio pari al 6%, con ciò confermando quanto riconosciuto dall' CP_1
in via amministrativa.
Il Giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, integrato da una attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Inoltre, il Consulente ha compiutamente risposto ai rilievi formulati dal CTP di parte ricorrente, e in particolare, ha espressamente specificato che “le cause di una ernia possono essere molteplici fra i quali l'invecchiamento, sollevamento improprio o eccessivo di pesi (visto il lavoro del ricorrente), obesità, predisposizione genetica , movimenti ripetitivi, lavori che richiedono di stare in piedi per lungo tempo, di piegarsi frequentemente o di sollevare oggetti pesanti, oltre la mancanza di esercizio fisico o una postura non corretta specialmente da seduti possono aumentare il rischio.”
In conclusione, la rivalutazione epicritica del caso de quo effettuata sulla scorta dei rilievi mossi alla relazione di CTU dal consulente di parte ricorrente, induce a confermare il parere già espresso e secondo il quale le menomazioni residuate su operaio, oggi di Parte_1 anni 49, a seguito dell'infortunio sul lavoro patito il 09.07.2013 sono di natura, entità e grado tali da comportare una riduzione della precedente integrità psico-fisica che, in atto, è quantizzabile nella misura del 6% (SEI percento).
La domanda è dunque, nei suddetti termini, infondata e va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con il Parte_1
ricorso depositato il 20.05.2024, lette le conclusioni delle parti, così provvede:
1) Dichiara che a causa dell'infortunio sul lavoro patito il Parte_1
09.07.2013, ha riscontrato postumi invalidanti nella misura del 6%;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio;
4) Pone a carico dell le spese relative alla CTU, liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Patti, 15/05/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena