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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50144/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fedi e dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandra Majorana, elettivamente domiciliata in Varese, Viale Aguggiari n. 8
ATTRICE contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Controparte_1 P.IVA_1
Corigliano, elettivamente domiciliata in Milano, Via Cerva, n. 18
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta M. Battaini, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Milano, Via Conservatorio, 15
CONVENUTI
e contro rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_3
Dell'Acqua, elettivamente domiciliata in Milano, via Alfonso Lamarmora 44
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il dott. e la Parte_1 CP_2 per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica eseguito dal primo presso la casa di cura, danni quantificati nell'importo complessivo di euro 53.040,80, oltre alla ripetizione dell'esborso corrisposto per l'intervento pari ad euro 5.688,00. pagina 1 di 16 L'attrice ha allegato di essere stata sottoposta in data 23 luglio 2018 ad intervento di mastoplastica additiva eseguita dal dott. presso e che il medico non aveva posto rimedio al problema CP_2 Controparte_1 dell'inestetismo delle mammelle per la risoluzione del quale si era sottoposta all'intervento.
La paziente ha infatti lamentato che dopo l'intervento era residuata una evidente asimmetria delle mammelle, ptosi ghiandolare, nonché ptosi della cute dei quadranti inferiori maggiori a sinistra rispetto a destra, deducendo altresì l'inadeguatezza delle informazioni rese alla stessa nel corso dell'acquisizione del consenso.
L'attrice ha dedotto che nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla stessa i CTU nominati avevano riconosciuto l'inadeguatezza della programmazione dell'intervento da parte del medico convenuto, fonte di insuccesso e della conseguente necessità di eseguire un secondo intervento, la sussistenza delle lesioni iatrogene lamentate dalla paziente e delle conseguenti menomazioni residuate, l'inadempimento del dott. CP_2 ed il nesso causale tra le menomazioni e la condotta del sanitario.
L'attrice ha tuttavia dedotto che i consulenti non avevano adeguatamente considerato le conseguenze correlate alla necessità di un nuovo intervento correttivo, né tenuto conto della omessa informazione circa le scelte di tecnica chirurgica compiuta ed in ordine al rischio di contrattura capsulare, né, infine, delle conseguenze derivanti dal danno psicologico occorso.
La attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, estetico e psicologico, nonché del danno morale, del danno alla salute e di quello da lesione del diritto all'autodeterminazione conseguiti all'intervento chirurgico eseguito dal medico convenuto nella misura accertata in corso di causa, oltre alla ripetizione dell'esborso corrisposto per l'intervento.
Si è costituita in giudizio la convenuta , eccependo la propria totale estraneità Controparte_1 ad eventuali profili di responsabilità per i fatti dedotti affermando che il dott. era stato contattato CP_2 direttamente dalla sig. e non era mai stato dipendente o collaboratore della struttura sanitaria Pt_1 convenuta.
Secondo la prospettazione della convenuta, la stessa si era limitata a fornire alla paziente prestazioni di natura esclusivamente alberghiera, nonché la fornitura di presidi medici, dei materiali di consumo e quant'altro formava oggetto dell'intervento effettuato.
La convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea;
in subordine, ha svolto domanda di regresso nei confronti del convenuto dott. chiedendo di essere manlevata per intero o in misura prevalente dalle CP_2 conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea, nonché la condanna della attrice alla restituzione della somma di €3500,00 offerta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. il quale ha contestato la fondatezza delle doglianze dell' CP_2 attrice sostenendo che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito e che quanto lamentato dall'attrice sarebbe derivato da complicanze prevedibili ma non prevenibili, peraltro espressamente menzionate nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente.
Il convenuto ha dunque contestato an e quantum debeatur della domanda attorea in principalità nonché la richiesta di rivalsa/regresso svolta nei propri confronti dalla struttura ospedaliera, chiedendo, inoltre,
pagina 2 di 16 l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Controparte_4 per sentirla condannare, in via subordinata, a tenere indenne l'assicurato da qualsiasi danno fosse chiamato a risarcire nei confronti dell'attrice.
La si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_4 inoperatività della polizza assicurativa stipulata in relazione al sinistro oggetto del giudizio essendo lo stesso stato denunciato dalla signora al dott. quando la polizza non era più vigente e contenendo la Pt_1 CP_2 polizza stipulata dall'assicurato una clausola claims made prevedente la copertura solo per i sinistri occorsi e denunciati dal terzo danneggiato durante la vigenza del contratto stesso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo della consulenza tecnica preventiva e la assunzione delle prove orali richieste dalle parti, mentre è stata rigettata l'istanza di rinnovazione e di integrazione della consulenza svolta da parte attrice.
La causa è poi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere e la consulenza tecnica preventiva
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti e dott. sotto il profilo della Controparte_1 CP_2 inadeguatezza dell'intervento chirurgico del 23 luglio 2018 e della non corretta esecuzione dello stesso, sull'accertamento tra la condotta colposa ascritta ai convenuti e i danni lamentati da nonché Parte_1 sulla domanda di regresso svolta dalla struttura sanitaria nei confronti del dott. CP_2
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. (medico legale) e (specialista Persona_1 Persona_2 in chirurgia plastica), emergono i seguenti dati:
a) in data 23 luglio 2018 la sig. è stata sottoposta in anestesia generale ad intervento di Pt_1 mastoplastica additiva con impianto di protesi in gel di silicone rotonde del volume di 410 cc. in sede sottomuscolare bilaterale;
b) la prestazione fornita coincide con quella indicata nell'informativa: in cartella si riscontra infatti un modulo di “consenso all'intervento di mastoplastica additiva” e un più specifico e dettagliato documento denominato “Certificazione di informativa, dichiarazione di assenso e richiesta di intervento” di mastoplastica additiva, completo di indicazione delle possibili complicanze e dei risultati attendibili (pag. 5 della “Certificazione di informativa”) e indicazioni comportamentali post-operatorie;
c) si è rilevato che, in base al quadro anatomo-clinico in essere al momento della visita del dott. non CP_2 risultava indicato l'intervento di sola mastoplastica additiva in un caso che, secondo quanto diagnosticato dallo stesso chirurgo operatore, era caratterizzato da ipoplasia mammaria (seno di volume ridotto) e ptosi (seno cadente) mammaria. Secondo i consulenti, in tali casi l'indicazione corretta pagina 3 di 16 sarebbe stata quella di un approccio combinato di mastoplastica additiva (con l'inserimento di protesi) e di mastopessi (intervento volto a risollevare il seno cadente) quantomeno periareolare.
Nell'ambito di tale valutazione i consulenti hanno precisato l'insussistenza di specifiche linee guida, da intendersi quali raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate mediante un processo sistematico di revisione della letteratura specifica, ma che le uniche linee guida disponibili sull'argomento sono quelle edite dall'AICPE in Minerva Chirurgica 68 del 2013;
d) si è riscontrato che nella cartella clinica non risulta una adeguata valutazione del quadro ptosico, non essendo dettagliate nell'esame obiettivo le misure preoperatorie. In base alle fotografie fornite dal dott.
lo stato preoperatorio della paziente era assimilabile ad una ptosi di grado 2. CP_2
Si è quindi osservato come sia una buona pratica, in caso di ptosi mammaria similare, eseguire anche una mastopessi e non limitarsi alla semplice introduzione della protesi, anche se è a volte possibile riuscire a correggere la ptosi mammaria non grave abbassando il solco mammario di pochi centimetri e consentire al complesso areola-capezzolo di risalire quanto basta inserendo una protesi voluminosa per riempire la tasca mammaria.
Tuttavia, si tratta di scelta presa in considerazione soprattutto quando il tipo di ptosi lo consente (grado 1
e 2) e quando la paziente non desidera avere esiti cicatriziali sul cono mammario.
Nel caso in esame, dalla documentazione esaminata dai consulenti non è emerso se tali possibilità siano state rappresentate e discusse con la paziente, non risultando esplicitate nella modulistica, seppur dettagliata, riguardo l'informazione e il consenso;
e) si è poi evidenziato come, in base alla visita della paziente, l'allestimento della tasca per alloggiare la protesi non sia stato condotto nel rispetto dei principi sopraesposti, in quanto svolto in maniera difforme rispetto al normoposizionamento del complesso areola-capezzolo nella parte centrale del cono mammario;
f) con riferimento alla riscontrata contrattura capsulare, secondo i consulenti è da riferire ad una risposta del sistema immunitario dell'organismo al materiale impiantato.
In via generale, la contrattura capsulare si verifica quando la capsula reattiva delle fibre di collagene
“stringe” intorno alla protesi;
come tale, è una complicazione che può essere molto dolorosa e fastidiosa e può falsare l'estetica della protesi e del seno.
Si è quindi ritenuto che nel caso specifico si sia in presenza di una complicanza possibile, prevedibile ma non prevenibile, e da ritenersi non dipendente dall'operato del chirurgo;
g) in base all'obiettività riscontrata in occasione dell'esame della paziente, si è ritenuto che, vi sia stato, in associazione ad una incipiente ed evidente contrattura capsulare, un difettoso allestimento delle tasche protesiche che condiziona l'aspetto morfologico della regione interessata dall'intervento, da ritenersi insoddisfacente per la tipologia di intervento ed il risultato atteso.
h) il risultato complessivo attuale è rappresentato da un quadro disarmonico ed inestetico con residua asimmetria e ptosi delle mammelle;
il pregiudizio estetico conseguente, valutabile nella seconda classe,
pagina 4 di 16 integra un danno biologico quantificabile nella misura del 7-8%.;
i) si è rilevato che la condotta operatoria non corretta non ha causato un prolungamento dei processi di guarigione e non ha quindi condotto ad un periodo di inabilità temporanea biologica, non essendo comparse problematiche postoperatorie;
j) è ipotizzabile l'esecuzione di un nuovo intervento chirurgico per potere ottenere il risultato inizialmente atteso, con una spesa complessiva di circa € 8.000,00. Tale intervento sarebbe suscettibile di emendare grandemente il quadro attuale, nella misura del 90% circa. In caso di esecuzione di tale intervento, sarebbe prospettabile un periodo di inabilità temporanea biologica ad esso conseguente nella misura di un giorno in forma assoluta (relativo al giorno di degenza ospedaliera per l'espletamento dell'intervento), seguiti da 15 giorni in forma parziale al 75% (relativi al primo periodo postoperatorio) e da 15 giorni al 50% relativi al successivo periodo di progressiva guarigione delle ferite chirurgiche e possibilità di ripresa delle attività quotidiane;
k) le spese documentate pertinenti alla vicenda riguardano quelle sostenute per l'intervento di mastoplastica additiva.
Nella risposta alle osservazioni dei CTP, i consulenti tecnici hanno confermato integralmente le valutazioni espresse nella bozza.
2. La valutazione del dedotto inadempimento dei convenuti e il nesso causale
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza preventiva, con le precisazioni che verranno illustrate nel prosieguo, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate in modo esaustivo.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costitutivi dell'illecito ascritto a titolo contrattuale alla casa di cura e al medico convenuto.
In particolare, il primo profilo di inesatto adempimento riguarda la scelta del tipo di intervento, ovvero la sola e semplice mastoplastica additiva, scelta che, in adesione ai puntuali rilievi dei CTU, non era quella specificamente indicata alle condizioni cliniche della paziente in quanto non avrebbe potuto ex ante risolvere il problema della ipoplasia e ptosi mammaria: in tali casi, come evidenziato dai consulenti, l'indicazione corretta consiste in un approccio combinato di mastoplastica additiva (con l'inserimento di protesi) e mastopessi
(intervento volto a risollevare il seno cadente) quantomeno periareolare, intervento - quest'ultimo - che tuttavia non risulta essere stato eseguito dal dott. a causa di una inadeguata valutazione del quadro ptosico della CP_2 paziente.
Il secondo profilo attiene al fatto che l'intervento di mastoplastica additiva non è neppure stato realizzato in modo corretto, come accertato in occasione della visita consulenziale, nell'ambito della quale è stato riscontrato un difettoso allestimento delle tasche protesiche che condiziona l'aspetto sia sotto il profilo morfologico che morfodinamico.
Le osservazioni svolte dalla difesa dei convenuti non consentono di pervenire a diverse conclusioni.
Invero, si richiamano al riguardo le esaustive risposte fornite dai consulenti tecnici alle note critiche dei pagina 5 di 16 consulenti di parte, laddove hanno ribadito la non adeguata valutazione del quadro ptosico preoperatorio e, in base alla documentazione fotografica prodotta, la sua assimilabilità alla ptosi di grado 2 mista ghiandolare e del
CAC, richiedente per l'appunto un diverso approccio chirurgico.
A fronte di ciò, ed in assenza di elementi obiettivi desumibili dal verbale operatorio e dalla cartella clinica sulle condizioni pregresse della paziente, le deduzioni dei convenuti non si reputano sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova liberatoria dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte e della derivazione dell'evento dannoso da causa non imputabile.
In base ai citati rilievi è quindi configurabile la responsabilità contrattuale di entrambi i convenuti.
Invero, con riferimento al dott. dalle allegazioni dell'attrice, non contestate dal convenuto, si evince che il CP_2 rapporto con tale sanitario ha natura contrattuale, in quanto la paziente si è rivolta, prima del ricovero presso la struttura, a tale professionista, che ha poi suggerito l'esecuzione degli interventi chirurgici in esame.
Per quanto riguarda la , come rilevato dalla Corte di Cassazione, "il rapporto che si Controparte_1 instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. civ. Sez. 3, 14 giugno 2007 e
Cass. civ., sez. 3, 22 settembre 2015 n. 18610).
Quanto alla responsabilità della struttura non rileva, dunque, il fatto – posto in evidenza dalla - che CP_1
l'attrice abbia stipulato direttamente con il dott. il contratto per l'intervento di mastoplastica additiva e sia CP_2 stata sottoposta dal dott. alle visite preoperatorie presso il proprio studio medico, atteso che - come CP_2 peraltro esplicitato dall'art. 7 della L. 24/2017, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame alla luce del contesto temporale in cui è stato eseguito l'intervento chirurgico de quo - la struttura sanitaria che si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile della loro condotta dolosa o colposa.
Pertanto, il fatto che, secondo quanto prospettato dalla difesa di , tale istituto si sarebbe limitato a CP_1 mettere a disposizione i locali e le strutture attrezzate per lo svolgimento dell'attività medica, non comporta il venire meno di tale responsabilità.
pagina 6 di 16 Peraltro, occorre rilevare che la cartella clinica relativa all'intervento del 23 luglio 2018 (doc. 1 fascicolo di parte attrice) evidenzia come sia il modello di consenso informato, sia tutte le etichette relative a materiali e strumenti utilizzati, sia la scheda anestesiologica, siano redatti su modulistica recante i dati della;
inoltre, è CP_1 pacifico che le prestazioni di assistenza infermieristica rese alla paziente in fase di ricovero siano state rese dal personale di , il che dimostra come l'ambito delle prestazioni svolte da tale casa di cura sia stato più CP_1 ampio rispetto a quello indicato dalla parte.
Vi è poi prova del nesso causale tra l'evento dannoso lamentato dalla paziente e l'operato dei sanitari.
In via generale, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28992).
Nel caso in esame come già rilevato, l'esame della documentazione prodotta dalla parte attrice e l'elaborato peritale evidenziano che l'intervento eseguito ha comportato, sotto il profilo estetico, un risultato insufficiente al seno, riconducibile, in particolare, ad un quadro disarmonico ed inestetico con residua asimmetria e ptosi delle mammelle.
La procedura chirurgica ha quindi lasciato un indubbio ed evidente inestetismo, differentemente dai normali esiti della procedura.
Pertanto, si ritiene configurabile la responsabilità contrattuale dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso lamentato dall'attrice.
3. Il danno risarcibile
In base a quanto fin qui esposto, risultano sussistenti gli inadempimenti dedotti, ascrivibili alle condotte dei convenuti ed il nesso causale tra tali violazioni e i conseguenti danni psico-fisici subiti dall'attrice costituiti dal danno permanente relativo agli esiti descritti e valutati in sede di consulenza tecnica preventiva.
Va quindi in primo luogo risarcito il danno di natura biologica, che, tenuto conto dell'intenzione di parte attrice di sottoporsi all'intervento correttivo idoneo alla riduzione dei postumi, manifestata attraverso la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale costituito dal rimborso dei relativi costi futuri - nonché confermata dalle dichiarazioni rese dal teste secondo cui “la signora mi aveva detto che voleva rioperarsi Testimone_1 perché si sentiva non a posto, a disagio anche nel mettersi i vestiti”- si ritiene stimabile nella misura residuale dell'1%, dal momento che, come rilevato dai consulenti, l'esecuzione di tale intervento emenderebbe nella misura del 90% i postumi accertati.
Invero, poiché i CTU hanno chiarito che l'esecuzione dell'intervento ridurrà l'entità dei postumi, la scelta dell'attrice di chiedere, come danno patrimoniale, la corresponsione delle spese per tale intervento esclude che la stessa possa anche ottenere la liquidazione del danno biologico richiesto, pari al 7%, in quanto corrispondente pagina 7 di 16 alla percentuale di invalidità che residuerebbe in assenza dell'intervento correttivo.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, in condivisione con l'orientamento fatto proprio della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28994), trova applicazione alla fattispecie l'art. 7 comma 4 L. n. 24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Utilizzando il citato criterio, spetta a a titolo di danno permanente l'importo di € 819,41, Parte_1 considerando l'età della parte al momento del fatto (37 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni aggiornate al 2024.
Quanto all'inabilità temporanea, si condivide la valutazione espressa dai consulenti tecnici sulla non configurabilità di tale voce di danno in relazione all'intervento originario.
Va tuttavia considerato che, avendo la attrice manifestato l'intenzione di sottoporsi all'intervento correttivo, ciò comporterà un periodo di inabilità temporanea, così come stimato dai consulenti, che va risarcito;
spetta a tale titolo all'attrice l'importo complessivo di €1.090,99 (determinato considerando come valore base la somma di €
55,24 per ogni giorno di invalidità ridotta proporzionalmente per il grado di inabilità riconosciuta, e quindi €
55,24 per un giorno al 100%, € 621,45 per i 15 giorni al 75%, € 414,30 per 15 giorni al 50%).
Si arriva quindi alla somma di € 1910,40.
In base al comma terzo del citato art. 138, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Dalle allegazioni contenute nell'atto di citazione si desume che l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno da sofferenza non solo sotto il profilo fisico, ma anche sotto il profilo morale, sul rilievo della sofferenza per la notevole alterazione estetica subita che ha inciso anche sul suo attuale benessere psicologico.
A tal proposito, si ritiene di dover operare una personalizzazione relativa a quei profili riconducibili al c.d. danno morale, da ritenersi sussistente avuto riguardo alle conseguenze in termini di sofferenza patite dalla parte a causa dell'esito del trattamento cui è stato sottoposto, confermate dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla testimone
, secondo cui “dopo l'intervento del luglio del 2018 la signora era un po' Testimone_2 Pt_1 depressa ed avvilita anche perché aveva preso degli impegni economici per fare questa operazione. […] Ricordo che mi aveva detto che dopo l'intervento non riusciva a vestirsi più come prima e tendeva a coprirsi di più per nascondere il disagio che provava”.
Le allegazioni dell'attrice, le dichiarazioni testimoniali acquisite, unitamente alla constatazione della zona interessata dagli inestetismi, consentono di ritenere accertato in via presuntiva lo stato di patimento e di disagio risentito dall'attrice per effetto della vicenda.
pagina 8 di 16 Al riguardo, tenuto conto dei citati elementi, si ritiene quindi che la somma riconosciuta all'attrice a titolo di danno dinamico relazionale permanente possa essere aumentata del 20% per il danno da sofferenza.
Tale aumento va calcolato solo sul danno permanente e deve considerare che per i sei anni intercorrenti tra l'intervento e la proposizione del giudizio e fino all'esecuzione dell'intervento correttivo, la parte si è trovata con un grado di invalidità maggiore (corrispondente a quella valutata dai CTU nella misura del 7%). Pertanto, in via equitativa, va mediante il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 300,00.
Diversamente, per ciò che attiene alla personalizzazione del danno biologico (inteso, secondo il disposto di cui all'art. 139 cod. ass., come la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito), non si ravvisa la allegazione e dimostrazione di quelle circostanze “anomale o affatto peculiari” che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono presupposto necessario della personalizzazione del danno dinamico relazionale, posto che la valutazione dei postumi tiene conto proprio del danno estetico e del conseguente impatto sulla vita di relazione della paziente.
Il danno biologico ammonta quindi alla somma di €2.210,40 , espressa in moneta attuale.
Con riferimento alla dedotta lesione del diritto al consenso informato si osserva quanto segue.
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente.
Il medico è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili.
Questo dovere di informazione è particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, perché il medico è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuota anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte “il miglioramento del proprio aspetto fisico - che è il risultato che il paziente intende raggiungere con l'intervento acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perché soltanto in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica. In questa materia, infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all'eliminazione di inestetismi
e che, come tali, devono essere oggetto di un'informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto. Sotto questo profilo, le caratteristiche e le finalità del trattamento medico - estetico, impongono un'informazione completa proprio in ordine all'effettivo conseguimento del miglioramento fisico e - per converso - ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica. La necessità di una informazione puntuale, completa e capillare è funzionale alla delicata scelta del paziente: se
pagina 9 di 16 rifiutare l'intervento o accettarlo correndo il rischio del peggioramento delle sue condizioni estetiche. E' questa la fondamentale caratteristica dell'intervento estetico non necessario” (Cass. 12830/2014).
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, il medico convenuto non ha provato di aver informato, in modo puntuale e completo, l'attrice delle possibili alternative terapeutiche e in particolare del fatto che in casi (come quello in esame) di ptosi mammaria è buona prassi eseguire anche una mastopessi e non limitarsi alla semplice introduzione della protesi. Come confermato dai CTU, infatti, i moduli di consenso informato in atti, seppur completi di indicazione delle possibili complicanze e dei risultati attendibili nonché di indicazioni comportamentali post-operatorie, nulla dicono in ordine alle possibili diverse scelte terapeutiche, dovendosi perciò desumere che queste ultime non siano state preventivamente discusse con la paziente, come dalla stessa affermato.
Al contrario, diversamente da quanto prospettato dalla difesa attorea, i moduli di consenso sottoscritti dalla paziente attestano l'informazione sul rischio di contrattura capsulare a seguito dell'intervento (cfr. pag. 14 del doc. 1 del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis di parte attrice).
Venendo alle conseguenze della violazione di tale obbligo, i danni non patrimoniali astrattamente risarcibili, possono essere di duplice natura: 1) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
2) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente, tutelato dall'art. 32
Cost.
In particolare, la risarcibilità dei primi può essere riconosciuta anche se non sussista lesione della salute purchè siano specificamente allegate e configurabili conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé stesso considerato e sia raggiunta la prova, a carico del danneggiato, del fatto che il paziente, laddove correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all'intervento (cfr. di recente Cass.civ., sez. 3, 12 giugno 2023 n. 16633).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione la attrice ha specificamente dedotto la violazione dell'obbligo di informazione, ha allegato che, ove correttamente informata, avrebbe esercitato una scelta diversa da quella poi effettuata ed ha formulato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Dalle deposizioni dei testi escussi offerto prova della circostanza che se la sig. avesse conosciuto la Pt_1 possibilità di incorrere nel tipo di lesione a lei occorsa, avrebbe rifiutato l'intervento (cfr. verbale d'udienza del
12.10.2023, nel corso della quale il teste ha dichiarato: “Abbiamo parlato a lungo con lei di Testimone_1 questa cosa e posso dire che la sig. aveva detto che se avesse saputo che quello era l'esito non si Pt_1 sarebbe operata”; parimenti la teste ha affermato: “la signora mi aveva detto Testimone_2 Pt_1 che se avesse saputo che andava a finire come era andata a finire non avrebbe fatto l'intervento”).
In base a tali emergenze istruttorie e alle allegazioni della parte, è possibile affermare che l'attrice, ove correttamente informata in ordine alle alternative chirurgiche praticabili e maggiormente indicate nel caso concreto, avrebbe sicuramente optato per una via diversa da quella seguita.
pagina 10 di 16 Tuttavia, con riferimento al danno conseguenza allegato, l'esame degli atti porta a ricondurre le conseguenze pregiudizievoli allegate al verificarsi del danno alla salute più che alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Invero, i riferimenti alle sofferenze dell'attrice ed al danno morale svolti a pag. 12 e 13 dell'atto di citazione sono collegati al danno estetico risentito a seguito dell'intervento, mentre le argomentazioni sviluppate alle pag. 14-17 dell'atto riguardano in generale i presupposti di risarcibilità del danno da violazione del consenso informato.
Anche nelle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 e n.2 c.p.c. non si rinvengono allegazioni specifiche di pregiudizi di natura non patrimoniale derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione e diversi quelli relative alle sofferenze fisiche e morali conseguenti alla lesione del diritto alla salute per l'insuccesso dell'intervento ed i capitoli di prova ivi formulati attengono per l'appunto a tali profili.
Venendo al danno patrimoniale, l'attrice ha in primo luogo allegato di avere subito il pregiudizio economico derivante dal versamento del corrispettivo per le prestazioni mal eseguite dal dott. CP_2
Il fatto che la parte non abbia formulato una domanda di risoluzione del contratto non preclude l'esame di tale domanda.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia, “nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno” (Cass. civ., sez. 3, 29 dicembre 2023 n. 36497).
Nella motivazione, la Corte ha osservato che nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del danno, il rimedio della risoluzione ed il rimedio del risarcimento del danno hanno carattere omogeneo, in quanto entrambi costituiscono una reazione al fatto che lo scambio insito nei contratti a prestazione corrispettiva è rimasto inattuato.
Nel caso in cui la parte faccia valere la tutela risarcitoria, il danno risarcibile si deve intendere esteso al cd.
“interesse positivo”, dovendo il contraente adempiente essere messo nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Pertanto, indipendentemente dall'esperimento della tutela risarcitoria, in caso di mancato o inadeguato conseguimento della prestazione subita, è configurabile una perdita in capo al contraente adempiente, che si individua nelle spese sostenute invano.
Il caso in esame va quindi affrontato facendo applicazione di tali principi.
È infatti evidente, alla luce delle risultanze della relazione peritale, che la prestazione svolta dal dott. non è CP_2 stata correttamente eseguita e ha determinato un significativo peggioramento dello status quo ante della paziente, con conseguente lesione dell'interesse positivo sotteso alla stipula del contratto.
Ne deriva che il compenso versato al sanitario e alla casa di cura per lo svolgimento di prestazioni che di fatto hanno comportato un aggravamento sotto il profilo estetico dell'aspetto delle regioni interessate dall'intervento pagina 11 di 16 svolto ha determinato una perdita nel patrimonio nella paziente che, oltre a dover convivere con gli esiti permanenti accertati, ha dovuto subire una diminuzione economica del proprio patrimonio derivante dalla spesa sostenuta per ottenere la prestazione fonte di danno.
Inoltre, tale danno patrimoniale rientra anche tra le conseguenze dirette della violazione degli obblighi informativi, essendosi ritenuta raggiunta la prova del fatto che la attrice, ove correttamente informata delle alternative terapeutiche, non si sarebbe sottoposta all'intervento.
Va quindi risarcita tale voce di danno, pari alle spese mediche documentate da correlarsi all'intervento eseguito dal dott. di € 5.688,00 (cfr. doc. da 4 a 8 del fascicolo procedimento istruzione preventiva di parte attrice), CP_2 somma che rivalutata dalla data degli esborsi ammonta a € 6666,34.
Va poi accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese future legate al nuovo intervento correttivo, quantificate, come da valutazione dei consulenti, in un totale di € 8.000,00.
Per quanto riguarda le spese documentate, si rileva che esborsi per l'assistenza legale e per il pagamento degli onorari del CTP e CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non costituiscono danno risarcibile ma rientrano tra le spese del giudizio e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Spetta quindi all'attrice, a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma di € 14.666,34 già liquidata in moneta attuale, da cui va dedotto l'acconto versato da nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. pari a CP_1
€3.500,00, che rivalutata dalla data del pagamento (25 giugno 2019) alla data odierna ammonta a € 4091,50.
Risulta quindi dovuta a titolo di danno patrimoniale la residua somma di € 10.574,84.
Il credito risarcitorio complessivo dell'attrice ammonta quindi a € 12.785,24.
Spettano poi alla parte attrice gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod.civ. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale voce di danno può essere liquidata equitativamente nella somma di € 1.189,56, che si ottiene prendendo come base di calcolo la somma devalutata alla data dell'illecito (luglio 2018), pari a € 10908,91, con applicazione di interessi da calcolarsi anno per anno sui singoli scaglioni via via rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrale al tasso legale di interessi.
Alla luce di tutto quanto premesso, i convenuti dott. e vanno dunque CP_2 Controparte_1 condannati, in solido, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 13.974,80, oltre Parte_1 ad interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione del provvedimento al saldo.
4. La domanda di regresso svolta da nei confronti del medico CP_1
La struttura convenuta, in via subordinata, ha svolto domanda di regresso nei confronti del dott. ritenendo CP_2 imputabile a quest'ultimo il danno accertato in questa sede e rispetto al quale è stata pronunziata condanna solidale.
Nel caso in esame, trovano applicazione le disposizioni previste nella L. 24/2017, e segnatamente l'art. 9, a norma del quale l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
pagina 12 di 16 Secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, è la struttura che svolge tale azione a dovere dimostrare la colpa grave del sanitario, quale il fatto costitutivo del diritto a rivalersi nei suoi confronti, e quindi la derivazione del danno da violazioni evidenti e rilevanti dei doveri di diligenza, prudenza o perizia.
Nel caso di specie, la non ha adempiuto al suddetto onere probatorio. Controparte_1
Al riguardo, dalle risultanze della consulenza non si ravvisano elementi da cui poter desumere una condotta gravemente imperita del dott. CP_2
Occorre considerare al riguardo sia la rilevata assenza in relazione alla materia in esame di linee guida da intendersi quali raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate mediante un processo sistematico di revisione della letteratura specifica, sia la circostanza che, come evidenziato dai CTU, in base al quadro anatomo-clinico in essere al momento della visita del dott. l'indicazione all'intervento è stata ritenuta CP_2 difettosa in relazione all'utilizzo della sola e semplice mastoplastica additiva, anziché contestualmente alla mastopessi, pur sottolineandosi la possibilità in alcuni casi di correggere la ptosi mammaria non grave abbassando il solco mammario di pochi centimetri, in modo da consentire al complesso areola-capezzolo di risalire quanto basta inserendo una protesi voluminosa per riempire la tasca mammaria.
Va poi rilevato che, oltre al riscontrato errore tecnico chirurgico nell'allestimento della tasca protesica, si è aggiunta una complicanza non imputabile all'operatore sanitario in quanto coincidente con una contrattura capsulare interamente riferibile ad una risposta del sistema immunitario dell'organismo al materiale impiantato.
Tali circostanze non consentono quindi di qualificare la condotta del convenuto in termini di colpa grave.
Pertanto, la domanda di rivalsa svolta da nei confronti del medico convenuto va pertanto respinta. CP_1
5. La domanda di manleva svolta dal dott. nei confronti di CP_2 Controparte_4
[...]
Il convenuto dott. ha chiesto alla compagnia di essere manlevato CP_2 Controparte_4 di quanto dovesse essere tenuto a pagare in favore dell'attrice, in virtù della polizza n° 179400768 in vigore dal
31.12.09 al 31.12.2018.
La terza chiamata ha dedotto la inoperatività della garanzia assicurativa in base al contenuto della clausola contenuta all'art. 2 delle Condizioni Particolari di Polizza (cfr. doc. 1 fascicolo della terza chiamata).
In particolare, nella suddetta clausola è espressamente previsto che: “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall' nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e Parte_2 relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo”.
Gli elementi contenuti nella clausola valgono a definire la polizza in oggetto come contratto di assicurazione impostato e connotato integralmente dal regime “claims made” o “a richiesta fatta”, in cui oggetto dell'assicurazione è proprio la richiesta risarcitoria avanzata dal terzo garantito, determinata da un evento dannoso ascrivibile a responsabilità dell'assicurato.
Trattasi, dunque, di contratto assicurativo in cui l'obbligazione di garanzia non sorge con il fatto generatore di responsabilità, ma con la richiesta risarcitoria del terzo.
pagina 13 di 16 In merito a tali clausole occorre preliminarmente dare atto delle recenti sentenze arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
In particolare, nella pronuncia n. 9140/2016, la Corte ha affermato il principio secondo cui "nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia
del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata".
Nella successiva pronuncia n. 22437/2018, le Sezioni Unite hanno inoltre affermato: “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare
l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati”.
Nel caso in esame, viene in rilievo una clausola "claims made impura”, essendo operante la garanzia per i soli fatti dannosi accaduti nel corso del periodo di validità del contratto.
Tale tipologia di contratto è caratterizzata dalla maggiore alea per l'assicurato di vedersi non indennizzati i sinistri che vengono a verificarsi in prossimità della scadenza della polizza (qualora entro tale termine non venga altresì formulata la richiesta risarcitoria).
In presenza di tali clausole, il giudizio demandato al giudice di merito non verte più sulla compatibilità della clausola "claims made", in sé considerata, con la struttura del tipo negoziale della assicurazione della responsabilità civile, ma, come affermato dalla Corte, “sulla "tenuta" di tale clausola rispetto al complessivo programma che le parti hanno inteso concordemente attuare al fine della regolazione dei rispettivi interessi - indizio sintomatico della esclusione di un abusivo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, che
pagina 14 di 16 potrebbe, invece, ravvisarsi nel caso in cui la predetta clausola, inserita nel complesso delle altre disposizioni contrattuali (accanto ad una clausola di recesso unilaterale posta a favore dell'assicuratore, nonché ad altre clausole che stabiliscono termini di decadenza o particolari oneri a carico dell'assicurato), venga a realizzare
"un sistema di restrizioni" delle condizioni di adempimento della obbligazione indennitaria talmente intenso da eludere sostanzialmente la stessa funzione causale del contratto, che, pertanto, verrebbe ad esaurirsi nella mera
onerosità del premio anticipatamente corrisposto dall'assicurato e nella riduzione o addirittura nell'assenza dell'alea di rischio per l'assicuratore” (cfr. Cass. civ. n. 5269/2021).
Viene quindi richiesto al giudice un controllo sulle complessive clausole del contratto assicurativo ed al risultato operativo finale, onde verificare se il modello e la regolamentazione prescelta sia effettivamente funzionale a regolare gli interessi per la cura dei quali le parti hanno inteso definire il programma negoziale.
Ciò posto, nel caso in esame, in accoglimento dell'eccezione svolta dalla difesa del convenuto, deve essere dichiarata la nullità della clausola contenuta nell'art. 2 delle condizioni generali di contratto.
Devono, infatti, essere considerati i seguenti elementi:
- la polizza in esame richiede che, in un solo anno, si verifichi sia il fatto generatore di responsabilità che la richiesta di risarcimento;
- non è prevista alcuna estensione della garanzia agli anni precedenti, né è prevista alcuna ultrattività, neppure annuale;
- il contratto prevede la possibilità di disdetta in caso di sinistro da parte dell'assicurazione, anche in caso di rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 30 giorni;
- per effetto di tali disposizioni, diviene consistente la possibilità che si crei una scopertura della garanzia per parte del periodo per cui è stata stipulata l'assicurazione, con specifico riferimento a quei sinistri che possano essersi verificati nell'ultimo anno di vigenza della polizza e per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso riconosciuto all'assicurazione, senza che ciò sia bilanciato dalla previsione di una originaria copertura con effetto retroattivo.
In base a tali rilievi, ritiene questo giudice che la previsione di una clausola di tale natura, anche a fronte dell'entità del premio pagato dall'assicurato, non sia meritevole di tutela e debba, pertanto, essere dichiarata nulla.
Trattandosi di clausola immeritevole e accertato che il fatto dannoso si è verificato nel periodo di durata dell'assicurazione, ex art. 1419 c.c. deve ritenersi operante la garanzia assicurativa vigente al momento della verificazione del fatto dannoso, dal momento che l'errore professionale risale al luglio 2018.
va quindi condannata a tenere indenne il dott. da quanto lo stesso dovrà Controparte_4 CP_2 versare all'attrice per capitale e spese così come determinati nella presente sentenza
6. Le spese del giudizio
I convenuti e , data la soccombenza, vanno condannati in solido alla Controparte_1 CP_2 rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio e delle spese relative alla fase della consulenza pagina 15 di 16 preventiva, comprensive di spese legali e di spese di CTU ed al rimborso delle spese di CTP di cui alle fatture prodotte.
Le spese del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si liquidano ai sensi del DM 55/2014, con riferimento al valore dell'accolto, secondo valori medi e vanno vanno distratte in favore degli avv. Fabio Fedi e
Alessandra Majorana, che si sono dichiarati antistatari.
Considerato l'esito del giudizio, va disposta la compensazione delle spese tra i convenuti.
in quanto soccombente, va condannata alla rifusione delle spese del presente Controparte_4 giudizio in favore del dott. liquidate in base ai criteri sopra indicati. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna e in via CP_2 Controparte_1 solidale, al pagamento in favore di della complessiva somma di €13.974,80, oltre ad Parte_1 interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
2. condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che liquida in € 759,00 per spese, €5077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv. Fabio Fedi e Alessandra Majorana, nonché alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in €259,00 per spese, €2337,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, distrarsi in favore dei procuratori antistatari Fabio Fedi e Alessandra Majorana, oltre al rimborso delle spese di CTU di cui alle fatture prodotte di parte attrice;
3. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del dott. Controparte_1
CP_2
4. in accoglimento della domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti della terza chiamata CP_2
, condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto dott. Controparte_4 da quanto lo stesso dovrà versare all'attrice per capitale, interessi e spese così come CP_2 determinati ai capi 1 e 2 del dispositivo;
5. condanna la terza chiamata alla rifusione in favore del dott. delle spese del presente CP_2 giudizio che liquida in € 759,00 per spese, €5077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta)
e Cpa come per legge, nonché alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in €2337,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge
Milano, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Fedi e dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandra Majorana, elettivamente domiciliata in Varese, Viale Aguggiari n. 8
ATTRICE contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Controparte_1 P.IVA_1
Corigliano, elettivamente domiciliata in Milano, Via Cerva, n. 18
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta M. Battaini, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Milano, Via Conservatorio, 15
CONVENUTI
e contro rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_3
Dell'Acqua, elettivamente domiciliata in Milano, via Alfonso Lamarmora 44
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il dott. e la Parte_1 CP_2 per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica eseguito dal primo presso la casa di cura, danni quantificati nell'importo complessivo di euro 53.040,80, oltre alla ripetizione dell'esborso corrisposto per l'intervento pari ad euro 5.688,00. pagina 1 di 16 L'attrice ha allegato di essere stata sottoposta in data 23 luglio 2018 ad intervento di mastoplastica additiva eseguita dal dott. presso e che il medico non aveva posto rimedio al problema CP_2 Controparte_1 dell'inestetismo delle mammelle per la risoluzione del quale si era sottoposta all'intervento.
La paziente ha infatti lamentato che dopo l'intervento era residuata una evidente asimmetria delle mammelle, ptosi ghiandolare, nonché ptosi della cute dei quadranti inferiori maggiori a sinistra rispetto a destra, deducendo altresì l'inadeguatezza delle informazioni rese alla stessa nel corso dell'acquisizione del consenso.
L'attrice ha dedotto che nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla stessa i CTU nominati avevano riconosciuto l'inadeguatezza della programmazione dell'intervento da parte del medico convenuto, fonte di insuccesso e della conseguente necessità di eseguire un secondo intervento, la sussistenza delle lesioni iatrogene lamentate dalla paziente e delle conseguenti menomazioni residuate, l'inadempimento del dott. CP_2 ed il nesso causale tra le menomazioni e la condotta del sanitario.
L'attrice ha tuttavia dedotto che i consulenti non avevano adeguatamente considerato le conseguenze correlate alla necessità di un nuovo intervento correttivo, né tenuto conto della omessa informazione circa le scelte di tecnica chirurgica compiuta ed in ordine al rischio di contrattura capsulare, né, infine, delle conseguenze derivanti dal danno psicologico occorso.
La attrice ha quindi chiesto il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, estetico e psicologico, nonché del danno morale, del danno alla salute e di quello da lesione del diritto all'autodeterminazione conseguiti all'intervento chirurgico eseguito dal medico convenuto nella misura accertata in corso di causa, oltre alla ripetizione dell'esborso corrisposto per l'intervento.
Si è costituita in giudizio la convenuta , eccependo la propria totale estraneità Controparte_1 ad eventuali profili di responsabilità per i fatti dedotti affermando che il dott. era stato contattato CP_2 direttamente dalla sig. e non era mai stato dipendente o collaboratore della struttura sanitaria Pt_1 convenuta.
Secondo la prospettazione della convenuta, la stessa si era limitata a fornire alla paziente prestazioni di natura esclusivamente alberghiera, nonché la fornitura di presidi medici, dei materiali di consumo e quant'altro formava oggetto dell'intervento effettuato.
La convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea;
in subordine, ha svolto domanda di regresso nei confronti del convenuto dott. chiedendo di essere manlevata per intero o in misura prevalente dalle CP_2 conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea, nonché la condanna della attrice alla restituzione della somma di €3500,00 offerta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. il quale ha contestato la fondatezza delle doglianze dell' CP_2 attrice sostenendo che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito e che quanto lamentato dall'attrice sarebbe derivato da complicanze prevedibili ma non prevenibili, peraltro espressamente menzionate nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente.
Il convenuto ha dunque contestato an e quantum debeatur della domanda attorea in principalità nonché la richiesta di rivalsa/regresso svolta nei propri confronti dalla struttura ospedaliera, chiedendo, inoltre,
pagina 2 di 16 l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Controparte_4 per sentirla condannare, in via subordinata, a tenere indenne l'assicurato da qualsiasi danno fosse chiamato a risarcire nei confronti dell'attrice.
La si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_4 inoperatività della polizza assicurativa stipulata in relazione al sinistro oggetto del giudizio essendo lo stesso stato denunciato dalla signora al dott. quando la polizza non era più vigente e contenendo la Pt_1 CP_2 polizza stipulata dall'assicurato una clausola claims made prevedente la copertura solo per i sinistri occorsi e denunciati dal terzo danneggiato durante la vigenza del contratto stesso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo della consulenza tecnica preventiva e la assunzione delle prove orali richieste dalle parti, mentre è stata rigettata l'istanza di rinnovazione e di integrazione della consulenza svolta da parte attrice.
La causa è poi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere e la consulenza tecnica preventiva
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti e dott. sotto il profilo della Controparte_1 CP_2 inadeguatezza dell'intervento chirurgico del 23 luglio 2018 e della non corretta esecuzione dello stesso, sull'accertamento tra la condotta colposa ascritta ai convenuti e i danni lamentati da nonché Parte_1 sulla domanda di regresso svolta dalla struttura sanitaria nei confronti del dott. CP_2
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. (medico legale) e (specialista Persona_1 Persona_2 in chirurgia plastica), emergono i seguenti dati:
a) in data 23 luglio 2018 la sig. è stata sottoposta in anestesia generale ad intervento di Pt_1 mastoplastica additiva con impianto di protesi in gel di silicone rotonde del volume di 410 cc. in sede sottomuscolare bilaterale;
b) la prestazione fornita coincide con quella indicata nell'informativa: in cartella si riscontra infatti un modulo di “consenso all'intervento di mastoplastica additiva” e un più specifico e dettagliato documento denominato “Certificazione di informativa, dichiarazione di assenso e richiesta di intervento” di mastoplastica additiva, completo di indicazione delle possibili complicanze e dei risultati attendibili (pag. 5 della “Certificazione di informativa”) e indicazioni comportamentali post-operatorie;
c) si è rilevato che, in base al quadro anatomo-clinico in essere al momento della visita del dott. non CP_2 risultava indicato l'intervento di sola mastoplastica additiva in un caso che, secondo quanto diagnosticato dallo stesso chirurgo operatore, era caratterizzato da ipoplasia mammaria (seno di volume ridotto) e ptosi (seno cadente) mammaria. Secondo i consulenti, in tali casi l'indicazione corretta pagina 3 di 16 sarebbe stata quella di un approccio combinato di mastoplastica additiva (con l'inserimento di protesi) e di mastopessi (intervento volto a risollevare il seno cadente) quantomeno periareolare.
Nell'ambito di tale valutazione i consulenti hanno precisato l'insussistenza di specifiche linee guida, da intendersi quali raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate mediante un processo sistematico di revisione della letteratura specifica, ma che le uniche linee guida disponibili sull'argomento sono quelle edite dall'AICPE in Minerva Chirurgica 68 del 2013;
d) si è riscontrato che nella cartella clinica non risulta una adeguata valutazione del quadro ptosico, non essendo dettagliate nell'esame obiettivo le misure preoperatorie. In base alle fotografie fornite dal dott.
lo stato preoperatorio della paziente era assimilabile ad una ptosi di grado 2. CP_2
Si è quindi osservato come sia una buona pratica, in caso di ptosi mammaria similare, eseguire anche una mastopessi e non limitarsi alla semplice introduzione della protesi, anche se è a volte possibile riuscire a correggere la ptosi mammaria non grave abbassando il solco mammario di pochi centimetri e consentire al complesso areola-capezzolo di risalire quanto basta inserendo una protesi voluminosa per riempire la tasca mammaria.
Tuttavia, si tratta di scelta presa in considerazione soprattutto quando il tipo di ptosi lo consente (grado 1
e 2) e quando la paziente non desidera avere esiti cicatriziali sul cono mammario.
Nel caso in esame, dalla documentazione esaminata dai consulenti non è emerso se tali possibilità siano state rappresentate e discusse con la paziente, non risultando esplicitate nella modulistica, seppur dettagliata, riguardo l'informazione e il consenso;
e) si è poi evidenziato come, in base alla visita della paziente, l'allestimento della tasca per alloggiare la protesi non sia stato condotto nel rispetto dei principi sopraesposti, in quanto svolto in maniera difforme rispetto al normoposizionamento del complesso areola-capezzolo nella parte centrale del cono mammario;
f) con riferimento alla riscontrata contrattura capsulare, secondo i consulenti è da riferire ad una risposta del sistema immunitario dell'organismo al materiale impiantato.
In via generale, la contrattura capsulare si verifica quando la capsula reattiva delle fibre di collagene
“stringe” intorno alla protesi;
come tale, è una complicazione che può essere molto dolorosa e fastidiosa e può falsare l'estetica della protesi e del seno.
Si è quindi ritenuto che nel caso specifico si sia in presenza di una complicanza possibile, prevedibile ma non prevenibile, e da ritenersi non dipendente dall'operato del chirurgo;
g) in base all'obiettività riscontrata in occasione dell'esame della paziente, si è ritenuto che, vi sia stato, in associazione ad una incipiente ed evidente contrattura capsulare, un difettoso allestimento delle tasche protesiche che condiziona l'aspetto morfologico della regione interessata dall'intervento, da ritenersi insoddisfacente per la tipologia di intervento ed il risultato atteso.
h) il risultato complessivo attuale è rappresentato da un quadro disarmonico ed inestetico con residua asimmetria e ptosi delle mammelle;
il pregiudizio estetico conseguente, valutabile nella seconda classe,
pagina 4 di 16 integra un danno biologico quantificabile nella misura del 7-8%.;
i) si è rilevato che la condotta operatoria non corretta non ha causato un prolungamento dei processi di guarigione e non ha quindi condotto ad un periodo di inabilità temporanea biologica, non essendo comparse problematiche postoperatorie;
j) è ipotizzabile l'esecuzione di un nuovo intervento chirurgico per potere ottenere il risultato inizialmente atteso, con una spesa complessiva di circa € 8.000,00. Tale intervento sarebbe suscettibile di emendare grandemente il quadro attuale, nella misura del 90% circa. In caso di esecuzione di tale intervento, sarebbe prospettabile un periodo di inabilità temporanea biologica ad esso conseguente nella misura di un giorno in forma assoluta (relativo al giorno di degenza ospedaliera per l'espletamento dell'intervento), seguiti da 15 giorni in forma parziale al 75% (relativi al primo periodo postoperatorio) e da 15 giorni al 50% relativi al successivo periodo di progressiva guarigione delle ferite chirurgiche e possibilità di ripresa delle attività quotidiane;
k) le spese documentate pertinenti alla vicenda riguardano quelle sostenute per l'intervento di mastoplastica additiva.
Nella risposta alle osservazioni dei CTP, i consulenti tecnici hanno confermato integralmente le valutazioni espresse nella bozza.
2. La valutazione del dedotto inadempimento dei convenuti e il nesso causale
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza preventiva, con le precisazioni che verranno illustrate nel prosieguo, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate in modo esaustivo.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costitutivi dell'illecito ascritto a titolo contrattuale alla casa di cura e al medico convenuto.
In particolare, il primo profilo di inesatto adempimento riguarda la scelta del tipo di intervento, ovvero la sola e semplice mastoplastica additiva, scelta che, in adesione ai puntuali rilievi dei CTU, non era quella specificamente indicata alle condizioni cliniche della paziente in quanto non avrebbe potuto ex ante risolvere il problema della ipoplasia e ptosi mammaria: in tali casi, come evidenziato dai consulenti, l'indicazione corretta consiste in un approccio combinato di mastoplastica additiva (con l'inserimento di protesi) e mastopessi
(intervento volto a risollevare il seno cadente) quantomeno periareolare, intervento - quest'ultimo - che tuttavia non risulta essere stato eseguito dal dott. a causa di una inadeguata valutazione del quadro ptosico della CP_2 paziente.
Il secondo profilo attiene al fatto che l'intervento di mastoplastica additiva non è neppure stato realizzato in modo corretto, come accertato in occasione della visita consulenziale, nell'ambito della quale è stato riscontrato un difettoso allestimento delle tasche protesiche che condiziona l'aspetto sia sotto il profilo morfologico che morfodinamico.
Le osservazioni svolte dalla difesa dei convenuti non consentono di pervenire a diverse conclusioni.
Invero, si richiamano al riguardo le esaustive risposte fornite dai consulenti tecnici alle note critiche dei pagina 5 di 16 consulenti di parte, laddove hanno ribadito la non adeguata valutazione del quadro ptosico preoperatorio e, in base alla documentazione fotografica prodotta, la sua assimilabilità alla ptosi di grado 2 mista ghiandolare e del
CAC, richiedente per l'appunto un diverso approccio chirurgico.
A fronte di ciò, ed in assenza di elementi obiettivi desumibili dal verbale operatorio e dalla cartella clinica sulle condizioni pregresse della paziente, le deduzioni dei convenuti non si reputano sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova liberatoria dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte e della derivazione dell'evento dannoso da causa non imputabile.
In base ai citati rilievi è quindi configurabile la responsabilità contrattuale di entrambi i convenuti.
Invero, con riferimento al dott. dalle allegazioni dell'attrice, non contestate dal convenuto, si evince che il CP_2 rapporto con tale sanitario ha natura contrattuale, in quanto la paziente si è rivolta, prima del ricovero presso la struttura, a tale professionista, che ha poi suggerito l'esecuzione degli interventi chirurgici in esame.
Per quanto riguarda la , come rilevato dalla Corte di Cassazione, "il rapporto che si Controparte_1 instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. civ. Sez. 3, 14 giugno 2007 e
Cass. civ., sez. 3, 22 settembre 2015 n. 18610).
Quanto alla responsabilità della struttura non rileva, dunque, il fatto – posto in evidenza dalla - che CP_1
l'attrice abbia stipulato direttamente con il dott. il contratto per l'intervento di mastoplastica additiva e sia CP_2 stata sottoposta dal dott. alle visite preoperatorie presso il proprio studio medico, atteso che - come CP_2 peraltro esplicitato dall'art. 7 della L. 24/2017, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame alla luce del contesto temporale in cui è stato eseguito l'intervento chirurgico de quo - la struttura sanitaria che si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile della loro condotta dolosa o colposa.
Pertanto, il fatto che, secondo quanto prospettato dalla difesa di , tale istituto si sarebbe limitato a CP_1 mettere a disposizione i locali e le strutture attrezzate per lo svolgimento dell'attività medica, non comporta il venire meno di tale responsabilità.
pagina 6 di 16 Peraltro, occorre rilevare che la cartella clinica relativa all'intervento del 23 luglio 2018 (doc. 1 fascicolo di parte attrice) evidenzia come sia il modello di consenso informato, sia tutte le etichette relative a materiali e strumenti utilizzati, sia la scheda anestesiologica, siano redatti su modulistica recante i dati della;
inoltre, è CP_1 pacifico che le prestazioni di assistenza infermieristica rese alla paziente in fase di ricovero siano state rese dal personale di , il che dimostra come l'ambito delle prestazioni svolte da tale casa di cura sia stato più CP_1 ampio rispetto a quello indicato dalla parte.
Vi è poi prova del nesso causale tra l'evento dannoso lamentato dalla paziente e l'operato dei sanitari.
In via generale, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28992).
Nel caso in esame come già rilevato, l'esame della documentazione prodotta dalla parte attrice e l'elaborato peritale evidenziano che l'intervento eseguito ha comportato, sotto il profilo estetico, un risultato insufficiente al seno, riconducibile, in particolare, ad un quadro disarmonico ed inestetico con residua asimmetria e ptosi delle mammelle.
La procedura chirurgica ha quindi lasciato un indubbio ed evidente inestetismo, differentemente dai normali esiti della procedura.
Pertanto, si ritiene configurabile la responsabilità contrattuale dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso lamentato dall'attrice.
3. Il danno risarcibile
In base a quanto fin qui esposto, risultano sussistenti gli inadempimenti dedotti, ascrivibili alle condotte dei convenuti ed il nesso causale tra tali violazioni e i conseguenti danni psico-fisici subiti dall'attrice costituiti dal danno permanente relativo agli esiti descritti e valutati in sede di consulenza tecnica preventiva.
Va quindi in primo luogo risarcito il danno di natura biologica, che, tenuto conto dell'intenzione di parte attrice di sottoporsi all'intervento correttivo idoneo alla riduzione dei postumi, manifestata attraverso la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale costituito dal rimborso dei relativi costi futuri - nonché confermata dalle dichiarazioni rese dal teste secondo cui “la signora mi aveva detto che voleva rioperarsi Testimone_1 perché si sentiva non a posto, a disagio anche nel mettersi i vestiti”- si ritiene stimabile nella misura residuale dell'1%, dal momento che, come rilevato dai consulenti, l'esecuzione di tale intervento emenderebbe nella misura del 90% i postumi accertati.
Invero, poiché i CTU hanno chiarito che l'esecuzione dell'intervento ridurrà l'entità dei postumi, la scelta dell'attrice di chiedere, come danno patrimoniale, la corresponsione delle spese per tale intervento esclude che la stessa possa anche ottenere la liquidazione del danno biologico richiesto, pari al 7%, in quanto corrispondente pagina 7 di 16 alla percentuale di invalidità che residuerebbe in assenza dell'intervento correttivo.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, in condivisione con l'orientamento fatto proprio della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28994), trova applicazione alla fattispecie l'art. 7 comma 4 L. n. 24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Utilizzando il citato criterio, spetta a a titolo di danno permanente l'importo di € 819,41, Parte_1 considerando l'età della parte al momento del fatto (37 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni aggiornate al 2024.
Quanto all'inabilità temporanea, si condivide la valutazione espressa dai consulenti tecnici sulla non configurabilità di tale voce di danno in relazione all'intervento originario.
Va tuttavia considerato che, avendo la attrice manifestato l'intenzione di sottoporsi all'intervento correttivo, ciò comporterà un periodo di inabilità temporanea, così come stimato dai consulenti, che va risarcito;
spetta a tale titolo all'attrice l'importo complessivo di €1.090,99 (determinato considerando come valore base la somma di €
55,24 per ogni giorno di invalidità ridotta proporzionalmente per il grado di inabilità riconosciuta, e quindi €
55,24 per un giorno al 100%, € 621,45 per i 15 giorni al 75%, € 414,30 per 15 giorni al 50%).
Si arriva quindi alla somma di € 1910,40.
In base al comma terzo del citato art. 138, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Dalle allegazioni contenute nell'atto di citazione si desume che l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno da sofferenza non solo sotto il profilo fisico, ma anche sotto il profilo morale, sul rilievo della sofferenza per la notevole alterazione estetica subita che ha inciso anche sul suo attuale benessere psicologico.
A tal proposito, si ritiene di dover operare una personalizzazione relativa a quei profili riconducibili al c.d. danno morale, da ritenersi sussistente avuto riguardo alle conseguenze in termini di sofferenza patite dalla parte a causa dell'esito del trattamento cui è stato sottoposto, confermate dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla testimone
, secondo cui “dopo l'intervento del luglio del 2018 la signora era un po' Testimone_2 Pt_1 depressa ed avvilita anche perché aveva preso degli impegni economici per fare questa operazione. […] Ricordo che mi aveva detto che dopo l'intervento non riusciva a vestirsi più come prima e tendeva a coprirsi di più per nascondere il disagio che provava”.
Le allegazioni dell'attrice, le dichiarazioni testimoniali acquisite, unitamente alla constatazione della zona interessata dagli inestetismi, consentono di ritenere accertato in via presuntiva lo stato di patimento e di disagio risentito dall'attrice per effetto della vicenda.
pagina 8 di 16 Al riguardo, tenuto conto dei citati elementi, si ritiene quindi che la somma riconosciuta all'attrice a titolo di danno dinamico relazionale permanente possa essere aumentata del 20% per il danno da sofferenza.
Tale aumento va calcolato solo sul danno permanente e deve considerare che per i sei anni intercorrenti tra l'intervento e la proposizione del giudizio e fino all'esecuzione dell'intervento correttivo, la parte si è trovata con un grado di invalidità maggiore (corrispondente a quella valutata dai CTU nella misura del 7%). Pertanto, in via equitativa, va mediante il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 300,00.
Diversamente, per ciò che attiene alla personalizzazione del danno biologico (inteso, secondo il disposto di cui all'art. 139 cod. ass., come la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito), non si ravvisa la allegazione e dimostrazione di quelle circostanze “anomale o affatto peculiari” che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono presupposto necessario della personalizzazione del danno dinamico relazionale, posto che la valutazione dei postumi tiene conto proprio del danno estetico e del conseguente impatto sulla vita di relazione della paziente.
Il danno biologico ammonta quindi alla somma di €2.210,40 , espressa in moneta attuale.
Con riferimento alla dedotta lesione del diritto al consenso informato si osserva quanto segue.
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente.
Il medico è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili.
Questo dovere di informazione è particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, perché il medico è tenuto a prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico, che si ripercuota anche favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte “il miglioramento del proprio aspetto fisico - che è il risultato che il paziente intende raggiungere con l'intervento acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perché soltanto in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica. In questa materia, infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all'eliminazione di inestetismi
e che, come tali, devono essere oggetto di un'informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto. Sotto questo profilo, le caratteristiche e le finalità del trattamento medico - estetico, impongono un'informazione completa proprio in ordine all'effettivo conseguimento del miglioramento fisico e - per converso - ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica. La necessità di una informazione puntuale, completa e capillare è funzionale alla delicata scelta del paziente: se
pagina 9 di 16 rifiutare l'intervento o accettarlo correndo il rischio del peggioramento delle sue condizioni estetiche. E' questa la fondamentale caratteristica dell'intervento estetico non necessario” (Cass. 12830/2014).
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, il medico convenuto non ha provato di aver informato, in modo puntuale e completo, l'attrice delle possibili alternative terapeutiche e in particolare del fatto che in casi (come quello in esame) di ptosi mammaria è buona prassi eseguire anche una mastopessi e non limitarsi alla semplice introduzione della protesi. Come confermato dai CTU, infatti, i moduli di consenso informato in atti, seppur completi di indicazione delle possibili complicanze e dei risultati attendibili nonché di indicazioni comportamentali post-operatorie, nulla dicono in ordine alle possibili diverse scelte terapeutiche, dovendosi perciò desumere che queste ultime non siano state preventivamente discusse con la paziente, come dalla stessa affermato.
Al contrario, diversamente da quanto prospettato dalla difesa attorea, i moduli di consenso sottoscritti dalla paziente attestano l'informazione sul rischio di contrattura capsulare a seguito dell'intervento (cfr. pag. 14 del doc. 1 del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis di parte attrice).
Venendo alle conseguenze della violazione di tale obbligo, i danni non patrimoniali astrattamente risarcibili, possono essere di duplice natura: 1) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
2) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente, tutelato dall'art. 32
Cost.
In particolare, la risarcibilità dei primi può essere riconosciuta anche se non sussista lesione della salute purchè siano specificamente allegate e configurabili conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé stesso considerato e sia raggiunta la prova, a carico del danneggiato, del fatto che il paziente, laddove correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all'intervento (cfr. di recente Cass.civ., sez. 3, 12 giugno 2023 n. 16633).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione la attrice ha specificamente dedotto la violazione dell'obbligo di informazione, ha allegato che, ove correttamente informata, avrebbe esercitato una scelta diversa da quella poi effettuata ed ha formulato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Dalle deposizioni dei testi escussi offerto prova della circostanza che se la sig. avesse conosciuto la Pt_1 possibilità di incorrere nel tipo di lesione a lei occorsa, avrebbe rifiutato l'intervento (cfr. verbale d'udienza del
12.10.2023, nel corso della quale il teste ha dichiarato: “Abbiamo parlato a lungo con lei di Testimone_1 questa cosa e posso dire che la sig. aveva detto che se avesse saputo che quello era l'esito non si Pt_1 sarebbe operata”; parimenti la teste ha affermato: “la signora mi aveva detto Testimone_2 Pt_1 che se avesse saputo che andava a finire come era andata a finire non avrebbe fatto l'intervento”).
In base a tali emergenze istruttorie e alle allegazioni della parte, è possibile affermare che l'attrice, ove correttamente informata in ordine alle alternative chirurgiche praticabili e maggiormente indicate nel caso concreto, avrebbe sicuramente optato per una via diversa da quella seguita.
pagina 10 di 16 Tuttavia, con riferimento al danno conseguenza allegato, l'esame degli atti porta a ricondurre le conseguenze pregiudizievoli allegate al verificarsi del danno alla salute più che alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Invero, i riferimenti alle sofferenze dell'attrice ed al danno morale svolti a pag. 12 e 13 dell'atto di citazione sono collegati al danno estetico risentito a seguito dell'intervento, mentre le argomentazioni sviluppate alle pag. 14-17 dell'atto riguardano in generale i presupposti di risarcibilità del danno da violazione del consenso informato.
Anche nelle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 e n.2 c.p.c. non si rinvengono allegazioni specifiche di pregiudizi di natura non patrimoniale derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione e diversi quelli relative alle sofferenze fisiche e morali conseguenti alla lesione del diritto alla salute per l'insuccesso dell'intervento ed i capitoli di prova ivi formulati attengono per l'appunto a tali profili.
Venendo al danno patrimoniale, l'attrice ha in primo luogo allegato di avere subito il pregiudizio economico derivante dal versamento del corrispettivo per le prestazioni mal eseguite dal dott. CP_2
Il fatto che la parte non abbia formulato una domanda di risoluzione del contratto non preclude l'esame di tale domanda.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia, “nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno” (Cass. civ., sez. 3, 29 dicembre 2023 n. 36497).
Nella motivazione, la Corte ha osservato che nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del danno, il rimedio della risoluzione ed il rimedio del risarcimento del danno hanno carattere omogeneo, in quanto entrambi costituiscono una reazione al fatto che lo scambio insito nei contratti a prestazione corrispettiva è rimasto inattuato.
Nel caso in cui la parte faccia valere la tutela risarcitoria, il danno risarcibile si deve intendere esteso al cd.
“interesse positivo”, dovendo il contraente adempiente essere messo nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Pertanto, indipendentemente dall'esperimento della tutela risarcitoria, in caso di mancato o inadeguato conseguimento della prestazione subita, è configurabile una perdita in capo al contraente adempiente, che si individua nelle spese sostenute invano.
Il caso in esame va quindi affrontato facendo applicazione di tali principi.
È infatti evidente, alla luce delle risultanze della relazione peritale, che la prestazione svolta dal dott. non è CP_2 stata correttamente eseguita e ha determinato un significativo peggioramento dello status quo ante della paziente, con conseguente lesione dell'interesse positivo sotteso alla stipula del contratto.
Ne deriva che il compenso versato al sanitario e alla casa di cura per lo svolgimento di prestazioni che di fatto hanno comportato un aggravamento sotto il profilo estetico dell'aspetto delle regioni interessate dall'intervento pagina 11 di 16 svolto ha determinato una perdita nel patrimonio nella paziente che, oltre a dover convivere con gli esiti permanenti accertati, ha dovuto subire una diminuzione economica del proprio patrimonio derivante dalla spesa sostenuta per ottenere la prestazione fonte di danno.
Inoltre, tale danno patrimoniale rientra anche tra le conseguenze dirette della violazione degli obblighi informativi, essendosi ritenuta raggiunta la prova del fatto che la attrice, ove correttamente informata delle alternative terapeutiche, non si sarebbe sottoposta all'intervento.
Va quindi risarcita tale voce di danno, pari alle spese mediche documentate da correlarsi all'intervento eseguito dal dott. di € 5.688,00 (cfr. doc. da 4 a 8 del fascicolo procedimento istruzione preventiva di parte attrice), CP_2 somma che rivalutata dalla data degli esborsi ammonta a € 6666,34.
Va poi accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese future legate al nuovo intervento correttivo, quantificate, come da valutazione dei consulenti, in un totale di € 8.000,00.
Per quanto riguarda le spese documentate, si rileva che esborsi per l'assistenza legale e per il pagamento degli onorari del CTP e CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non costituiscono danno risarcibile ma rientrano tra le spese del giudizio e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Spetta quindi all'attrice, a titolo di danno patrimoniale, la complessiva somma di € 14.666,34 già liquidata in moneta attuale, da cui va dedotto l'acconto versato da nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. pari a CP_1
€3.500,00, che rivalutata dalla data del pagamento (25 giugno 2019) alla data odierna ammonta a € 4091,50.
Risulta quindi dovuta a titolo di danno patrimoniale la residua somma di € 10.574,84.
Il credito risarcitorio complessivo dell'attrice ammonta quindi a € 12.785,24.
Spettano poi alla parte attrice gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod.civ. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale voce di danno può essere liquidata equitativamente nella somma di € 1.189,56, che si ottiene prendendo come base di calcolo la somma devalutata alla data dell'illecito (luglio 2018), pari a € 10908,91, con applicazione di interessi da calcolarsi anno per anno sui singoli scaglioni via via rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrale al tasso legale di interessi.
Alla luce di tutto quanto premesso, i convenuti dott. e vanno dunque CP_2 Controparte_1 condannati, in solido, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 13.974,80, oltre Parte_1 ad interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione del provvedimento al saldo.
4. La domanda di regresso svolta da nei confronti del medico CP_1
La struttura convenuta, in via subordinata, ha svolto domanda di regresso nei confronti del dott. ritenendo CP_2 imputabile a quest'ultimo il danno accertato in questa sede e rispetto al quale è stata pronunziata condanna solidale.
Nel caso in esame, trovano applicazione le disposizioni previste nella L. 24/2017, e segnatamente l'art. 9, a norma del quale l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
pagina 12 di 16 Secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, è la struttura che svolge tale azione a dovere dimostrare la colpa grave del sanitario, quale il fatto costitutivo del diritto a rivalersi nei suoi confronti, e quindi la derivazione del danno da violazioni evidenti e rilevanti dei doveri di diligenza, prudenza o perizia.
Nel caso di specie, la non ha adempiuto al suddetto onere probatorio. Controparte_1
Al riguardo, dalle risultanze della consulenza non si ravvisano elementi da cui poter desumere una condotta gravemente imperita del dott. CP_2
Occorre considerare al riguardo sia la rilevata assenza in relazione alla materia in esame di linee guida da intendersi quali raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate mediante un processo sistematico di revisione della letteratura specifica, sia la circostanza che, come evidenziato dai CTU, in base al quadro anatomo-clinico in essere al momento della visita del dott. l'indicazione all'intervento è stata ritenuta CP_2 difettosa in relazione all'utilizzo della sola e semplice mastoplastica additiva, anziché contestualmente alla mastopessi, pur sottolineandosi la possibilità in alcuni casi di correggere la ptosi mammaria non grave abbassando il solco mammario di pochi centimetri, in modo da consentire al complesso areola-capezzolo di risalire quanto basta inserendo una protesi voluminosa per riempire la tasca mammaria.
Va poi rilevato che, oltre al riscontrato errore tecnico chirurgico nell'allestimento della tasca protesica, si è aggiunta una complicanza non imputabile all'operatore sanitario in quanto coincidente con una contrattura capsulare interamente riferibile ad una risposta del sistema immunitario dell'organismo al materiale impiantato.
Tali circostanze non consentono quindi di qualificare la condotta del convenuto in termini di colpa grave.
Pertanto, la domanda di rivalsa svolta da nei confronti del medico convenuto va pertanto respinta. CP_1
5. La domanda di manleva svolta dal dott. nei confronti di CP_2 Controparte_4
[...]
Il convenuto dott. ha chiesto alla compagnia di essere manlevato CP_2 Controparte_4 di quanto dovesse essere tenuto a pagare in favore dell'attrice, in virtù della polizza n° 179400768 in vigore dal
31.12.09 al 31.12.2018.
La terza chiamata ha dedotto la inoperatività della garanzia assicurativa in base al contenuto della clausola contenuta all'art. 2 delle Condizioni Particolari di Polizza (cfr. doc. 1 fascicolo della terza chiamata).
In particolare, nella suddetta clausola è espressamente previsto che: “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall' nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e Parte_2 relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo”.
Gli elementi contenuti nella clausola valgono a definire la polizza in oggetto come contratto di assicurazione impostato e connotato integralmente dal regime “claims made” o “a richiesta fatta”, in cui oggetto dell'assicurazione è proprio la richiesta risarcitoria avanzata dal terzo garantito, determinata da un evento dannoso ascrivibile a responsabilità dell'assicurato.
Trattasi, dunque, di contratto assicurativo in cui l'obbligazione di garanzia non sorge con il fatto generatore di responsabilità, ma con la richiesta risarcitoria del terzo.
pagina 13 di 16 In merito a tali clausole occorre preliminarmente dare atto delle recenti sentenze arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
In particolare, nella pronuncia n. 9140/2016, la Corte ha affermato il principio secondo cui "nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia
del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata".
Nella successiva pronuncia n. 22437/2018, le Sezioni Unite hanno inoltre affermato: “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare
l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati”.
Nel caso in esame, viene in rilievo una clausola "claims made impura”, essendo operante la garanzia per i soli fatti dannosi accaduti nel corso del periodo di validità del contratto.
Tale tipologia di contratto è caratterizzata dalla maggiore alea per l'assicurato di vedersi non indennizzati i sinistri che vengono a verificarsi in prossimità della scadenza della polizza (qualora entro tale termine non venga altresì formulata la richiesta risarcitoria).
In presenza di tali clausole, il giudizio demandato al giudice di merito non verte più sulla compatibilità della clausola "claims made", in sé considerata, con la struttura del tipo negoziale della assicurazione della responsabilità civile, ma, come affermato dalla Corte, “sulla "tenuta" di tale clausola rispetto al complessivo programma che le parti hanno inteso concordemente attuare al fine della regolazione dei rispettivi interessi - indizio sintomatico della esclusione di un abusivo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, che
pagina 14 di 16 potrebbe, invece, ravvisarsi nel caso in cui la predetta clausola, inserita nel complesso delle altre disposizioni contrattuali (accanto ad una clausola di recesso unilaterale posta a favore dell'assicuratore, nonché ad altre clausole che stabiliscono termini di decadenza o particolari oneri a carico dell'assicurato), venga a realizzare
"un sistema di restrizioni" delle condizioni di adempimento della obbligazione indennitaria talmente intenso da eludere sostanzialmente la stessa funzione causale del contratto, che, pertanto, verrebbe ad esaurirsi nella mera
onerosità del premio anticipatamente corrisposto dall'assicurato e nella riduzione o addirittura nell'assenza dell'alea di rischio per l'assicuratore” (cfr. Cass. civ. n. 5269/2021).
Viene quindi richiesto al giudice un controllo sulle complessive clausole del contratto assicurativo ed al risultato operativo finale, onde verificare se il modello e la regolamentazione prescelta sia effettivamente funzionale a regolare gli interessi per la cura dei quali le parti hanno inteso definire il programma negoziale.
Ciò posto, nel caso in esame, in accoglimento dell'eccezione svolta dalla difesa del convenuto, deve essere dichiarata la nullità della clausola contenuta nell'art. 2 delle condizioni generali di contratto.
Devono, infatti, essere considerati i seguenti elementi:
- la polizza in esame richiede che, in un solo anno, si verifichi sia il fatto generatore di responsabilità che la richiesta di risarcimento;
- non è prevista alcuna estensione della garanzia agli anni precedenti, né è prevista alcuna ultrattività, neppure annuale;
- il contratto prevede la possibilità di disdetta in caso di sinistro da parte dell'assicurazione, anche in caso di rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 30 giorni;
- per effetto di tali disposizioni, diviene consistente la possibilità che si crei una scopertura della garanzia per parte del periodo per cui è stata stipulata l'assicurazione, con specifico riferimento a quei sinistri che possano essersi verificati nell'ultimo anno di vigenza della polizza e per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso riconosciuto all'assicurazione, senza che ciò sia bilanciato dalla previsione di una originaria copertura con effetto retroattivo.
In base a tali rilievi, ritiene questo giudice che la previsione di una clausola di tale natura, anche a fronte dell'entità del premio pagato dall'assicurato, non sia meritevole di tutela e debba, pertanto, essere dichiarata nulla.
Trattandosi di clausola immeritevole e accertato che il fatto dannoso si è verificato nel periodo di durata dell'assicurazione, ex art. 1419 c.c. deve ritenersi operante la garanzia assicurativa vigente al momento della verificazione del fatto dannoso, dal momento che l'errore professionale risale al luglio 2018.
va quindi condannata a tenere indenne il dott. da quanto lo stesso dovrà Controparte_4 CP_2 versare all'attrice per capitale e spese così come determinati nella presente sentenza
6. Le spese del giudizio
I convenuti e , data la soccombenza, vanno condannati in solido alla Controparte_1 CP_2 rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio e delle spese relative alla fase della consulenza pagina 15 di 16 preventiva, comprensive di spese legali e di spese di CTU ed al rimborso delle spese di CTP di cui alle fatture prodotte.
Le spese del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si liquidano ai sensi del DM 55/2014, con riferimento al valore dell'accolto, secondo valori medi e vanno vanno distratte in favore degli avv. Fabio Fedi e
Alessandra Majorana, che si sono dichiarati antistatari.
Considerato l'esito del giudizio, va disposta la compensazione delle spese tra i convenuti.
in quanto soccombente, va condannata alla rifusione delle spese del presente Controparte_4 giudizio in favore del dott. liquidate in base ai criteri sopra indicati. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna e in via CP_2 Controparte_1 solidale, al pagamento in favore di della complessiva somma di €13.974,80, oltre ad Parte_1 interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
2. condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che liquida in € 759,00 per spese, €5077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv. Fabio Fedi e Alessandra Majorana, nonché alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in €259,00 per spese, €2337,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, distrarsi in favore dei procuratori antistatari Fabio Fedi e Alessandra Majorana, oltre al rimborso delle spese di CTU di cui alle fatture prodotte di parte attrice;
3. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del dott. Controparte_1
CP_2
4. in accoglimento della domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti della terza chiamata CP_2
, condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto dott. Controparte_4 da quanto lo stesso dovrà versare all'attrice per capitale, interessi e spese così come CP_2 determinati ai capi 1 e 2 del dispositivo;
5. condanna la terza chiamata alla rifusione in favore del dott. delle spese del presente CP_2 giudizio che liquida in € 759,00 per spese, €5077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta)
e Cpa come per legge, nonché alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in €2337,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge
Milano, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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