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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 498 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
(P.VA , ) titolare dell'omonima impresa Parte_1 P.VA_1 CodiceFiscale_1 individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Aiello (c.f. ) pec: C.F._2
Email_1
- Attrice opponente-
CONTRO
C.F. P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_2 legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Valerio Carvetta, , pec C.F._4
Email_2
- Convenuto opposto-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 767/2016 del 19.10.2016
(RG n. 2370/2016) – cessazione della materia del contendere.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.03.2025 i procuratori delle parti costituite precisavano le conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza senza concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Catanzaro l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti d per la Parte_1 somma di € 5.940,00 oltre interessi come da ricorso, sulla base della fattura n. 128-A del 20.12.2010 di importo pari ad € 3.300,00 Iva inclusa per erogazione servizi contabili per l'anno 2009 e della fattura n. 25-A/2011 del 14.02.2011 di € 2.640,00 VA inclusa per erogazione servizi contabili per l'anno 2009.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca. Parte_1
All'udienza del 3.3.2025 entrambe le parti, dando atto del perfezionamento della transazione della lite, hanno chiesto concordemente una pronuncia di cessazione della materia del contendere con spese legali compensate e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. La vertenza può essere, pertanto, definita con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
2.1 Come noto la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico – non regolamentato dal codice di procedura civile – di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti per le più svariate ragioni.
Nel caso di specie l'intervenuto pagamento della somma contesa ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse perseguito nella presente causa, tanto che la richiesta di una pronuncia conclusiva di rito
è provenuta dalle stesse parti in causa.
3. Con specifico riguardo, poi, al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del Giudice dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sezione lavoro, 10 aprile 2000, n. 4531 in
Giustizia civile Mass. 2000, 772).
4. A norma dell'articolo 92 comma 3 c.p.c. - a fronte della conciliazione delle parti e della loro concorde richiesta - le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro 767/2016 del 19.10.2016 (RG n.
2370/2016);
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma
3, c.p.c.
Catanzaro, lì 03.03.2025
Il G.O.P.
dott. Vitullio Marzullo
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 498 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
(P.VA , ) titolare dell'omonima impresa Parte_1 P.VA_1 CodiceFiscale_1 individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Aiello (c.f. ) pec: C.F._2
Email_1
- Attrice opponente-
CONTRO
C.F. P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_2 legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Valerio Carvetta, , pec C.F._4
Email_2
- Convenuto opposto-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 767/2016 del 19.10.2016
(RG n. 2370/2016) – cessazione della materia del contendere.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.03.2025 i procuratori delle parti costituite precisavano le conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza senza concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la ha chiesto ed ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Catanzaro l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti d per la Parte_1 somma di € 5.940,00 oltre interessi come da ricorso, sulla base della fattura n. 128-A del 20.12.2010 di importo pari ad € 3.300,00 Iva inclusa per erogazione servizi contabili per l'anno 2009 e della fattura n. 25-A/2011 del 14.02.2011 di € 2.640,00 VA inclusa per erogazione servizi contabili per l'anno 2009.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca. Parte_1
All'udienza del 3.3.2025 entrambe le parti, dando atto del perfezionamento della transazione della lite, hanno chiesto concordemente una pronuncia di cessazione della materia del contendere con spese legali compensate e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. La vertenza può essere, pertanto, definita con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
2.1 Come noto la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico – non regolamentato dal codice di procedura civile – di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti per le più svariate ragioni.
Nel caso di specie l'intervenuto pagamento della somma contesa ha sostanzialmente soddisfatto l'interesse perseguito nella presente causa, tanto che la richiesta di una pronuncia conclusiva di rito
è provenuta dalle stesse parti in causa.
3. Con specifico riguardo, poi, al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del Giudice dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sezione lavoro, 10 aprile 2000, n. 4531 in
Giustizia civile Mass. 2000, 772).
4. A norma dell'articolo 92 comma 3 c.p.c. - a fronte della conciliazione delle parti e della loro concorde richiesta - le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro 767/2016 del 19.10.2016 (RG n.
2370/2016);
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma
3, c.p.c.
Catanzaro, lì 03.03.2025
Il G.O.P.
dott. Vitullio Marzullo