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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 735/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 14/01/2025, alle ore 09:50, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Canevisio in sostituzione dell'Avv. RANDO GIUSEPPE;
Parte_1
Per essuno compare. Controparte_1
L'a ntumacia. Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. VISTO l'art. 3 bis della L. 53/1994 quanto agli elementi contenuti nella relata di notifica, RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica nei confronti del convenuto (v. deposito della ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica del destinatario, ex art. 6 dpr 68/2005; v. altresì specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 per il formato .eml o .msg);
P.q.m.
DICHIARA la contumacia del convenuto a R.L. Controparte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per essere decisa, invita parte ricorrente alla discussione. Parte ricorrente, avv. Canevisio Sonia, discute la causa riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
ritiene che le domande ed i conteggi siano tacitamente accettati e confermati. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 735/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RANDO Parte_1 C.F._1
studio è , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27/09/2024, ha convenuto Parte_1 [...] avanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società per il periodo dal 01.07.2023 al 07.05.2024, inquadrato nel livello 1° del CCNL di riferimento, Impianti sportivi e palestre, qualifica di impiegato Direttivo, orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
- dell'inadempimento imputabile a controparte e consistente nell'omesso versamento della retribuzione per i mesi di marzo, aprile, maggio 2024, il rimborso dell'indennità di trasferta del mese di febbraio 2024, il TFR;
- dell'omessa consegna dei listini paga del mese di maggio 2024 e della CU relativa all'anno 2023;
- delle lettere di messa in mora notificate alla società.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il proprio credito retributivo e di condannare controparte a corrispondere in suo favore la somma di complessivi € 10.507,79 di cui € 8.211,54 a titolo di retribuzione, €
43,15 a titolo di rivalutazione monetaria, € 93,28 a titolo di interessi legali, € 2.159,82 a titolo di TFR.
La resistente è rimasta contumace nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente ha dimostrato – in base alla documentazione prodotta- la sussistenza, durata e tipologia del
Pag. 1 di 4 rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato alle dipendenze della resistente, per il periodo dal 01.07.2023 al 07.05.2024, (v. buste paga in atti;
v. lettera di assunzione;
v. lettera di dimissioni, docc. nn. 1, 2, 4, 5, 6, fasc. ric.).
Dai listini paga prodotti emergono una serie di elementi di rilievo quali la data di assunzione, la qualifica posseduta, il livello di inquadramento, la sede di lavoro.
Provata la fonte negoziale, il ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di retribuzione e di TFR non corrisposti, la cui prova indiziaria può essere tratta dalla consulenza tecnica di parte a firma dott. (doc. n. 9 fasc. ric.), che è precisa, immune da vizi e non confutata specificamente da controparte, Per_1 rimasta contumace, comprensiva degli importi dovuti a titolo di rivalutazione ed interessi (docc. nn. 7 – 8 ric.)(in argomento, v. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/12/2018, n. 33503, secondo cui: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo”).
La valenza indiziaria della consulenza di parte in atti viene confermata dai dati emergenti dalle buste paga, che confermano la correttezza del computo delle spettanze (v. buste paga dei mesi di febbraio e marzo 2024, in cui, ad es., l'indennità di trasferta è pari ad € 500,00 per ciascuna mensilità).
Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e la resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
È onere della resistente fornire prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992); v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, sent. n. 13533; cfr. Cass. civ. Sez. II
Ord., 27/02/2023, n. 5853).
La resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo della altrui pretesa (es. dimostrando l'avvenuto pagamento).
Pertanto, in virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento della somma lorda di complessivi € 10.371,36 a titolo di retribuzione e TFR (pari ad € 2.159,82) (come da conteggi in atti); il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art.
Pag. 2 di 4 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la contenuta complessità della controversia, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente e per l'effetto condanna la società resistente Parte_1 contumace al pagamento in suo favore dell'importo lordo complessivo di € 10.371,36, di cui €
2.159,82 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 3 di 4
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 14/01/2025, alle ore 09:50, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Canevisio in sostituzione dell'Avv. RANDO GIUSEPPE;
Parte_1
Per essuno compare. Controparte_1
L'a ntumacia. Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. VISTO l'art. 3 bis della L. 53/1994 quanto agli elementi contenuti nella relata di notifica, RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica nei confronti del convenuto (v. deposito della ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica del destinatario, ex art. 6 dpr 68/2005; v. altresì specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 per il formato .eml o .msg);
P.q.m.
DICHIARA la contumacia del convenuto a R.L. Controparte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per essere decisa, invita parte ricorrente alla discussione. Parte ricorrente, avv. Canevisio Sonia, discute la causa riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
ritiene che le domande ed i conteggi siano tacitamente accettati e confermati. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 735/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RANDO Parte_1 C.F._1
studio è , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27/09/2024, ha convenuto Parte_1 [...] avanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società per il periodo dal 01.07.2023 al 07.05.2024, inquadrato nel livello 1° del CCNL di riferimento, Impianti sportivi e palestre, qualifica di impiegato Direttivo, orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
- dell'inadempimento imputabile a controparte e consistente nell'omesso versamento della retribuzione per i mesi di marzo, aprile, maggio 2024, il rimborso dell'indennità di trasferta del mese di febbraio 2024, il TFR;
- dell'omessa consegna dei listini paga del mese di maggio 2024 e della CU relativa all'anno 2023;
- delle lettere di messa in mora notificate alla società.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il proprio credito retributivo e di condannare controparte a corrispondere in suo favore la somma di complessivi € 10.507,79 di cui € 8.211,54 a titolo di retribuzione, €
43,15 a titolo di rivalutazione monetaria, € 93,28 a titolo di interessi legali, € 2.159,82 a titolo di TFR.
La resistente è rimasta contumace nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente ha dimostrato – in base alla documentazione prodotta- la sussistenza, durata e tipologia del
Pag. 1 di 4 rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato alle dipendenze della resistente, per il periodo dal 01.07.2023 al 07.05.2024, (v. buste paga in atti;
v. lettera di assunzione;
v. lettera di dimissioni, docc. nn. 1, 2, 4, 5, 6, fasc. ric.).
Dai listini paga prodotti emergono una serie di elementi di rilievo quali la data di assunzione, la qualifica posseduta, il livello di inquadramento, la sede di lavoro.
Provata la fonte negoziale, il ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di retribuzione e di TFR non corrisposti, la cui prova indiziaria può essere tratta dalla consulenza tecnica di parte a firma dott. (doc. n. 9 fasc. ric.), che è precisa, immune da vizi e non confutata specificamente da controparte, Per_1 rimasta contumace, comprensiva degli importi dovuti a titolo di rivalutazione ed interessi (docc. nn. 7 – 8 ric.)(in argomento, v. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/12/2018, n. 33503, secondo cui: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo”).
La valenza indiziaria della consulenza di parte in atti viene confermata dai dati emergenti dalle buste paga, che confermano la correttezza del computo delle spettanze (v. buste paga dei mesi di febbraio e marzo 2024, in cui, ad es., l'indennità di trasferta è pari ad € 500,00 per ciascuna mensilità).
Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e la resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
È onere della resistente fornire prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992); v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, sent. n. 13533; cfr. Cass. civ. Sez. II
Ord., 27/02/2023, n. 5853).
La resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo della altrui pretesa (es. dimostrando l'avvenuto pagamento).
Pertanto, in virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento della somma lorda di complessivi € 10.371,36 a titolo di retribuzione e TFR (pari ad € 2.159,82) (come da conteggi in atti); il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art.
Pag. 2 di 4 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la contenuta complessità della controversia, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente e per l'effetto condanna la società resistente Parte_1 contumace al pagamento in suo favore dell'importo lordo complessivo di € 10.371,36, di cui €
2.159,82 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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