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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 637/2022 R.G. tra nato il [...] a [...] c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello CodiceFiscale_1
(Me), via San Giuseppe n. 51 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cinnera Martino che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Messina
APPELLANTE
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
e nato a [...] il [...] c.f. C.F._2 CP_2 elettivamente domiciliati in Spadafora (ME) Messina C.F._3 nella via Nazionale 451 presso lo studio dell'Avv. Antonino Ripa, che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Messina
APPELLATI
********************
1 Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Giudice del Tribunale di Messina in data 3.08.2022 Rep. N. 2215/2022 nel proc. n. 3696/2021 avente ad oggetto: vendita cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21 ottobre 2024 tenuta in “trattazione cartolare” il procuratori delle parti, come da note di trattazione ritualmente depositate in data 18.10.2024, hanno precisato le loro conclusioni e chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“ L'avv. Salvatore Cinnera Martino, nell'interesse dell'appellante precisa le Parte_1 conclusioni come da atti e verbali di causa ed insiste per l'accoglimento del orrezione ed integrazione e per il rigetto delle domande ed eccezioni di parte avversa. Chiede che la causa venga decisa a norma dell'art. 281sexies c.p.c., anche autorizzando il preventivo scambio di memorie conclusionali. Chiede, in subordine, la fissazione dell'udienza ex art. 189 c.p.c. con concessione dei termini ivi previsti..”
Il procuratore delle parti appellate ha così concluso:
“I sig.ri e insistono su quanto dedotto ed eccepito nell'atto di costituzione Controparte_1 CP_2 del prese o anze avversarie. Chiedono, pertanto che la causa venga decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. autorizzando il preventivo scambio di note. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 29.09.2022 ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte nei confronti di e Controparte_1 CP_2
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 3.08.2022 con la quale il Tribunale
[...] di Messina nella causa proposta dalla parte appellante (n. 3696/2021 R.G.) ha così disposto:
“accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del preliminare di vendita stipulato tra e Parte_1 CP_2 autenticato in data 21.12.2012 e trascritto a favore della r
[...] Controparte_3 rt. 2668, 4° comma, c.c., ordina al Conservatore dei lazione della trascrizione del predetto contratto;
condanna al pagamento, a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 1.300,00 a titolo di ri getta la domanda di ricon del a ritenere la caparra confirmatoria;
condanna al pagamento, a favore del Pt_1 Controparte_1 rico le spese processuali, liquidate in euro 427,80 pe 0,00 per compensi ex D.M. n. 55/14 (euro 300,00 fase studio, euro 300,00 fase introduttiva, euro 500,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
La parte appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e fosse condannato il sig. al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
2 giudizio di primo grado, liquidandole almeno secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 o in quell'altra misura ritenuta di giustizia e fosse corretta l'ordinanza impugnata ove aveva ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla cancellazione della CP_2 trascrizione del preliminare di vendita stipulato tra e Parte_1 CP_2 autenticato in data 21.12.2012 e trascritto il 3.1.2013 ai nn. 101/94 a
[...] favore della sull' immobile costituito da un locale Controparte_3 commerciale della superficie catastale di mq. 84, sito al piano terra dell'edificio in Torregrotta (Messina) Via Nazionale, e avente accesso autonomo ed esclusivo dal numero civico 350, indicato in catasto fabbricati al foglio 1 particella 2260 sub 2, ctg. C/1, classe 2, rendita € 1.461,99, confinante con la corte identificata in catasto con la particella 2260 sub 1, con locale al piano terra indicato al sub 3 e con fabbricato di proprietà . Pt_2
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3.01.2023 si sono costituiti gli appellati e per resistere al Controparte_1 CP_2 gravame chiedendone il rigetto in quanto le tariffe dei compensi professionali applicate dal primo giudice e liquidate a carico di erano Controparte_1 regolari;
chiedevano sul punto la conferma del provvedimento impugnato.
La Corte con ordinanza del 20.01.2023, rilevato che non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.10.2024 tenuta in trattazione cartolare, precisate le conclusioni con le note di trattazione di cui infra, la causa è stata assunta in decisione con i termini a sensi dell'art. 190 c.p.c..
Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha chiesto Parte_1 la risoluzione del preliminare di vendita del 21.12.2012 e della contestuale scrittura privata stipulata tra le parti per l'inadempimento della CP_3 di , la cancellazione della trascrizione del preliminare e
[...] Controparte_1 il diritto a ritenere la caparra confirmatoria di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per effetto dell'inadempimento. Ha chiesto altresì la condanna al pagamento degli interessi di cui al D Lgs 231/2002 sulla somma di € 100.000,00 alla data che era stata indicata per la stipula dell'atto sino a quella della cancellazione della trascrizione o, in subordine, a quella somma pari agli interessi e alle competenze pagate dal ricorrente alle banche nella misura
3 risultante dagli estratti conto prodotti con rivalutazione di ulteriori interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso al soddisfo ai sensi dell'att. 1284 co 4 c.c..
Il Giudice di prime cure con articolata motivazione accoglieva la domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato tra l'appellante e il Sig. CP_2
autenticato in data 21.12.2012 e non anche quella dell'altra scrittura
[...] indicata in ricorso motivandone le ragioni, ha condannato al Controparte_1 pagamento di € 1.300,00 a titolo di risarcimento dei danni, ha rigettando la richiesta di condanna a ritenere la caparra confirmatoria condannando CP_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.100,00 per
[...] compensi oltre accessori ed € 427,00 per rimborso spese. Avverso tale statuizione l'appellante ha proposto impugnazione e chiesto al contempo la correzione della ordinanza con la indicazione degli estremi della trascrizione non indicati nel corso del giudizio di primo grado.
1) SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
Con il primo ed unico motivo di gravame si duole la parte appellante che il Giudice di prime cure ha errato a liquidare le spese processuali nella misura indicata nell'ordinanza impugnata in quanto gli stessi erano inferiori agli stessi parametri minimi del D.M. n. 55/2014 per il valore indicato compreso nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00.
La deroga a tali valori minimi ai quali il giudice di prime cure si era discostato non appare neppure motivata e quindi sarebbe illegittima ed ingiusta e non adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Il motivo è fondato.
Dall'esame del ricorso introduttivo l'appellante ha proposto più domande: 1) la risoluzione del preliminare di vendita intervenuto tra e Controparte_4 con scrittura privata autenticata del 21.12.2012 relativa CP_2 all'immobile sito in Torregrotta nella Via Nazionale al prezzo di € 70.000,00; 2) la risoluzione di altra scrittura privata intervenuta tra le stesse parti il 21.12.2012 nella quale veniva indicato il prezzo il reale importo della vendita dell'immobile suddetto in € 100.000,00 da corrispondersi con pagamenti dilazionati e da eseguirsi a determinate scadenze per inadempimento della nominata Make Project s.a.s. 3) il diritto del Controparte_5
4 ricorrente a trattenere la somma data in caparra pari ad € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento; 4) la condanna di al risarcimento dei danni conseguenti al suo Controparte_1 inadempimento pari agli interessi moratori maturati ai sensi del D. Lgs. 231/2002 sulla somma di € 100.000,00 dalla data indicata per l'atto pubblico del 28.02.2013 sino alla cancellazione della trascrizione del preliminare di cui al punto 1) oppure nella misura di una somma pari agli interessi e alle competenze pagate dal ricorrente alle banche nella misura risultante dagli estratti conto allegati o comunque in ulteriore subordine in via equitativa. Il tutto con rivalutazione ed ulteriori interessi di mora ai sensi del medesimo D. Lgs 231/2002 dal deposito del ricorso sino al soddisfo.
Il Giudice di prime cure a fronte delle superiori domande ha accolto la prima relativa alla risoluzione del contratto preliminare stipulato con scrittura privata autenticata e parzialmente la quarta domanda liquidando il risarcimento del danno nei limiti degli interessi al tasso legale liquidati nella misura di € 1.300,00 poiché dalla documentazione allegata l'appellante non aveva dato prova del tasso di interessi praticato dalle banche alle quali lo stesso si era rivolto per eventuali fidi e comunque la documentazione prodotta era antecedente al deposito del ricorso e quindi irrilevante ai fini probatori.
In sostanza la domanda è risultata fondata e avverso la stessa la parte appellata non ha proposto appello incidentale, così che la statuizione sull'inadempimento della parte appellata è passata in cosa giudicata.
Conseguentemente la misura dei compensi disposta dal giudice di prime cure deve essere riliquidata secondo il suo valore (indeterminabile-complessità bassa) nella misura minima tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del contegno assunto dalle parti, pari ad € 2.768,00 oltre spese generali del 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. (€ 810,00 per studio, € 574,00 per introduttiva, € 1.384,00 per la fase decisionale e con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non richiesta dal difensore nella nota spese) oltre € 427,00 per rimborso spese.
Non sussistono, invece, motivi ostativi per disporre la correzione dell'ordinanza impugnata in relazione alla cancellazione della trascrizione del preliminare di vendita – i cui estremi della nota non erano indicati nel ricorso in primo grado - ordinando al Conservatore dei RR. II. di di CP_2 provvedere alla cancellazione della trascrizione del preliminare di vendita tra
5 e autenticato il 21.12.2012 e trascritto il Parte_1 CP_2
3.01.2013 ai nn. 101/94 a favore di Controparte_6 Controparte_1 sull'immobile a piano terra dell'edificio sito a Torregrotta Via Nazionale n. 350 in catasto fabbricato al foglio 1, p.lla 2260 sub. 2 Cat. C/1 classe 2.
Le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico di parte appellata soccombente e quindi Controparte_1 liquidate secondo lo scaglione di valore dichiarato dalla parte appellante (fino a
€ 1.100) nella misura minima, data la non complessità della vicenda, di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 in € 337,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 71,00 per studio, € 71,00 per introduttiva, € 90,00 per trattazione ed € 105,00 per la fase decisionale).
Restano compensate tra le parti le spese processuali tra e Parte_1 poiché nessuna domanda è stata proposta con l'atto d'appello CP_2 nei confronti di quest'ultimo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 29.09.2022, nei confronti di e Controparte_1 CP_2 avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. del 2/08/2022 resa nel proc. n. 3696/2021 del Tribunale Civile di Messina così statuisce:
1. Accoglie l'appello e in parziale riforma della impugnata ordinanza condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1 giudizio di primo grado che liquida in € 2.768,00 oltre spese generali 15%,iva (se dovuta) e C.P.A. oltre al rimborso di € 427,00 come determinate in parte motiva;
2. Accoglie l'istanza di correzione dell'ordinanza impugnata e per l'effetto ordina al Conservatore dei RR. II. di di provvedere alla CP_2 cancellazione della trascrizione del preliminare di vendita intervenuto tra (c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
autenticato il 21.12.2012 e trascritto il 3.01.2013 ai C.F._3 nn. 101/94 in favore di di (c.f. Controparte_3 Controparte_5
sull'immobile a piano terra dell'edificio sito a Torregrotta P.IVA_1
Via Nazionale n. 350 in catasto fabbricato al foglio 1, p.lla 2260 sub. 2 Cat. C/1 classe 2.
6 3. Condanna al pagamento in favore Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio liquidate
[...] come in parte motiva in € 337,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a.. 4. Dichiara reciprocamente compensate le spese nel rapporto processuale tra e Parte_1 CP_2
Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 25.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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