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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 19/08/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
56/2024 r.g. lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Camilla Gattiboni Presidente
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il
21/11/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 56/2024 r.g. lavoro;
promossa da
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'Institore Avv. Parte_1 P.IVA_1
Nicola Nero (C.F. ), a mezzo dei suoi difensori e C.F._1
procuratori Avv. Giovanni Ruberto (C.F. , Avv. Maria C.F._2
Giovanna Conti (C.F. e Avv. Alessandro Novarini (C.F. C.F._3
C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._5
dall'avv. Carlo Pompeati Marchetti (C.F. ) del foro di C.F._6
Trento, e presso lo stesso elett. dom.to in Trento;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito
- Accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 110/2024 del Giudice Unico del Lavoro del
Tribunale di Trento, pubblicata in data 23.5.2024, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 452/2022, non notificata, accertarsi e dichiararsi la legittimità della sanzione irrogata da nei confronti del Sig. Parte_1 CP_1
in data 9.3.2022 pari a giorni sei di sospensione dal servizio e dalla
[...]
retribuzione ex art. 61 CCNL, ovvero, in subordine e salvo gravame, applicarsi la sanzione di giorni 4 della sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex art. 60 CCNL, ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
CP_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Trento - Sezione Lavoro, per tutti i motivi rassegnati dall'esponente nel presente atto e nelle precedenti fasi e gradi del giudizio e per tutti quelli che risulteranno in corso di causa o di giustizia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in accoglimento della presente memoria così giudicare:
NEL MERITO: in via principale:
– rigettare il gravame proposto da siccome infondato in fatto e Parte_1
in diritto;
in via di appello incidentale: – riformare la sentenza del Tribunale di Trento Sezione Lavoro n. 110/2024 pubblicata in data 23.05.2024 sub R.G. 452/2022 nei limiti del motivo di appello incidentale formulato dal signor CP_1
– per l'effetto condannare alla rifusione integrale, o quantomeno Parte_1
parziale, delle spese di lite sostenute dal signor nel primo grado di CP_1
giudizio, quantificate come da nota spese depositata nel relativo fascicolo ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
in ogni caso:
– spese del grado integralmente rifuse, oltre 15% per spese generali, accessori ed I.V.A., se ed in quanto dovuta;
in via istruttoria: omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dipendente di con mansioni di CP_1 Parte_1
macchinista, ricorse al giudice del lavoro presso il tribunale di Trento per impugnare la sanzione disciplinare inflittagli dalla società datrice di lavoro in data 10/3/2022, consistente in 6 giorni di sospensione da servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 61 lett. C) del CCNL applicato. Al lavoratore era stato contestato di essersi fatto sostituire da un collega nell'espletamento di servizi accessori a un treno, cui era stato comandato il giorno 14/1/2022, tra le h
12,20 e le h 13,05, senza aver preventivamente informato l'ufficio distribuzione turni e senza essere stato autorizzato.
Il ricorrente espose che il 14/1/2022, essendogli sopraggiunta una ineludibile esigenza familiare, riguardante la figlia di 10 anni che non poteva restare da sola all'uscita da scuola, aveva contattato l'ufficio distribuzione turni di Bolzano alle h. 8.09, per chiedere di poter essere sostituito nelle operazioni necessarie al treno, previste tra le h 12,00 e le h 13.05 e che il distributore presente, , aveva acconsentito e gli aveva indicato i nominativi Testimone_1
dei macchinisti, che sarebbero stati presenti alla stazione ferroviaria di Trento all'ora della richiesta sostituzione, affinché lui si accordasse direttamente con uno di loro;
ottenuta la disponibilità del collega ne aveva fatto Tes_2
comunicazione all'Ufficio distribuzione turni con telefonata delle h 10,42, affinché venisse effettuata la registrazione nel programma informatico apposito;
aveva però disatteso le sue spiegazioni ed aveva irrogato la Parte_1
sanzione.
Il ricorrente sostenne che il provvedimento sanzionatorio era illegittimo per insussistenza del fatto contestato, dal momento che l'Ufficio distribuzione turni era stato avvisato e aveva autorizzato la sostituzione, e comunque per insussistenza dell'elemento soggettivo, stante la sua totale buona fede, comprovata dal fatto che il sostituto aveva inserito la propria “patente” Tes_2
elettronica nel treno durante la sostituzione, informando al termine dell'intervento il suo istruttore;
eccepì la violazione della procedura sanzionatoria, prescritta dal CCNL, per mancato rispetto del termine decadenziale e, quindi, l'estinzione del procedimento disciplinare per tardiva notifica della sanzione;
contestò, ancora, la tardività della contestazione del fatto, intervenuta dopo oltre un mese dallo stesso, quando si era in lui ingenerato l'affidamento circa la correttezza della propria condotta;
per la denegata ipotesi che la sua condotta fosse stata ritenuta rilevante sotto il profilo disciplinare, chiese comunque l'annullamento in quanto le condotte potevano tutt'al più rientrare in fattispecie meno gravi punibili con sanzione più lieve. Chiese, in conseguenza dell'annullamento della sanzione, la condanna di al Parte_1
pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione che sarebbe maturata nei sei giorni di sospensione, pari ad € 596,50 (o al diverso importo di giustizia) e al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per lo stesso periodo. si costituì in giudizio resistendo all'impugnazione e Parte_1
chiedendone il rigetto. Assunte prove orali, il giudice adito accolse l'impugnazione di CP_1
ed annullò la sanzione irrogata, dopo aver disatteso le doglianze di
[...]
decadenza e tardività della contestazione.
Avverso la sentenza, resa il 23/5/2024, ha interposto Parte_1
appello con ricorso depositato il 21/11/2024.
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza Parte_1
sia per l'interpretazione delle norme collettive che per la valutazione delle conseguenze dei fatti contestati al dipendente avendo errato il primo CP_1
giudice nel ritenere che la condotta censurata non era sussumibile tra le condotte sanzionate a norma dell'art. 61 lett. C) CCNL e nel comparare norme contrattuali che disciplinavano condotte diverse;
ha contestato la conclusione cui il primo giudice era pervenuto nel ritenere che il vantaggio conseguito dal dipendente sanzionato dovesse essere di una consistenza eccedente il minimo ed esprimere soggettivamente la volontà di strumentalizzare a fini personali la propria posizione lavorativa, e nel ritenere che l'assenza retribuita dal lavoro per 45 minuti per un'esigenza familiare non presentasse detti requisiti.
Con il secondo motivo, in subordine, l'appellante ha lamentato la mancata applicazione della sanzione della sospensione da uno a quattro giorni come previsto dall'art. 60 co. 1 lett. A) CCNL;
premesso che il primo giudice aveva escluso l'applicazione della sanzione più lieve in mancanza di richiesta in tal senso da parte di , l'appellante ha eccepito la superfluità della Parte_1
proposizione di tale domanda subordinata, dal momento che era stato lo stesso lavoratore a chiedere in subordine, rispetto all'annullamento della sanzione,
l'applicazione di una sanzione più lieve. ha quindi concluso come in epigrafe. Parte_1
si è costituito in giudizio, ha resistito all'appello e ne ha CP_1
chiesto il rigetto, reputando corretta la sentenza in punto illegittimità della sospensione disciplinare comminata da . Parte_1 Ha inoltre proposto appello incidentale lamentando l'erroneità della compensazione delle spese della lite, a fronte dell'accoglimento integrale della sua domanda e della conseguente soccombenza esclusiva di , con Parte_1
violazione, quindi, degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 12/6/2025 l'appello è stato deciso con lettura pubblica del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza gravata ha ritenuto illegittima e di conseguenza annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 6 giorni irrogata a ciò in quanto ha ritenuto che la condotta CP_1
contestata ed accertata non fosse sussumibile nella previsione dell'art. 61 CCNL, consistendo in un illecito previsto da una disposizione del CCNL diversa da quella applicata da ovvero l'art. 59 co. 1 lett. h), punibile con la Parte_1
sanzione di cui all'art. 60 lett. a). Quale effetto dell'annullamento della sanzione, il giudice ha condannato a pagare al dipendente la somma pari Parte_1
alla retribuzione maturata nei giorni della illegittima sospensione, con accessori di legge.
Nel suo appello lamenta l'erroneità di tale interpretazione delle Parte_1
norme del contratto collettivo e la violazione delle disposizioni codicistiche sull'interpretazione del contratto e sulle sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore, chiedendo la riforma dei punti 5) e 6) del dispositivo.
Sugli altri profili di dedotta illegittimità della sanzione, oggetto della domanda di e disattesi dal primo giudice nei punti 1), 2) 3) e 4) del CP_1
dispositivo, è sceso il giudicato.
In punto di fatto è rimasto irrevocabilmente accertato che CP_1
non si era presentato in servizio alle h 12,20 del giorno 14/1/2022, così come gli era prescritto secondo la turnazione in vigore, mentre al posto suo si era presentato il collega con cui si era accordato, senza Persona_1 CP_1 mettere al corrente di tale accordo il responsabile dell'Ufficio Turni di Bolzano, che non aveva pertanto autorizzato la sostituzione. Da qui l'addebito contestatogli con comunicazione del 17/2/2022, di aver arbitrariamente concordato la propria sostituzione con un collega nel turno che avrebbe dovuto svolgere dalle h 12,20 alle h 13.05 nell'espletamento dei servizi accessori al treno 1668, e di non essersi quindi presentato in servizio all'ora prescritta, contravvenendo al disposto dell'art. 56 punto 1 e punto 2 lett. e) del CCNL
Mobilità, con indebita percezione della retribuzione per 45 minuti di prestazione lavorativa non resa. Tale disposizione contrattuale sancisce l'obbligo del dipendente di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere alle formalità per la rilevazione della presenza nel rispetto puntuale delle disposizioni emanate.
L'art. 61 CCNL Mobilità prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni, tra l'altro, ai sensi della lett. c), per aver commesso il dipendente, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l'azienda, salvo che la particolare gravità della mancanza la stessa non sia diversamente perseguibile.
Il primo giudice ha ritenuto che con la condotta dianzi descritta il dipendente non abbia ottenuto il vantaggio previsto nella CP_1
disposizione in esame, sostenendo che tale vantaggio, per assumere rilevanza disciplinare, sotto il profilo oggettivo, deve essere di una consistenza eccedente il minimo, e, sotto il profilo soggettivo, esprimere una volontà di strumentalizzare a fini personali la propria posizione lavorativa.
La Corte non ritiene condivisibile tale interpretazione della clausola contrattuale.
Premesso che gli “atti” presi in considerazione dalla clausola sono tutte le condotte difformi dagli obblighi facenti capo al lavoratore, sia per inosservanza da leggi e regolamenti, sia per difformità dalle prescrizioni datoriali, la disposizione in oggetto non dà del vantaggio alcuna qualificazione;
se ne deve arguire che nella sua nozione rientri qualsiasi risultato favorevole per il dipendente, rispondente ai suoi interessi ed esigenze, non necessariamente di natura patrimoniale, con il limite che non si tratti di un favore astratto, evanescente, o meramente morale e confinato al foro interno del dipendente, neppure apprezzabile da terzi (tra cui il datore).
La natura e la consistenza del vantaggio conseguito possono invece rilevare sotto il profilo del disvalore del fatto e ai fini della misura della sanzione, unitamente alla valutazione di gravità degli atti commessi, che può essere tale da rendere l'atto (la mancanza) diversamente perseguibile, come previsto dalla stessa disposizione contrattuale.
Quanto all'elemento soggettivo, è evidente, dalla formulazione stessa della clausola in esame, che il vantaggio debba costituire l'effetto voluto della condotta, compiendo il dipendente determinati atti, in difformità dai doveri e dalle prescrizioni datoriali, per trarne un effetto a sé favorevole,
Nella fattispecie non può essere revocato in dubbio che abbia CP_1
compiuto atti di tale natura ed abbia conseguito un vantaggio per sé, così come previsto dall'art. 61 del CCNL: l'iniziativa di farsi sostituire da un collega, senza avvisare il responsabile dell'ufficio turni e, soprattutto, senza la sua preventiva autorizzazione, hanno comportato l'arbitraria ed indebita ingerenza nell'organizzazione del lavoro, demandata alla parte datoriale, al fine di conformarla al proprio estemporaneo interesse di non presentarsi in servizio per dedicarsi ad un'esigenza di natura personale (per quanto riferito, motivi familiari), oltretutto percependo la retribuzione riferita ai tempi di assenza.
Risulta, pertanto, perfezionata la fattispecie disciplinare prevista dall'art. 61
CCNL, non assumendo rilievo il dato, pacifico, della mancata erogazione della corrispondente retribuzione al lavoratore sostituto, per il turno da lui coperto, atteso che la produzione di un danno per l'azienda è prevista come alternativa al vantaggio conseguito dal dipendente;
peraltro, che il sostituto non abbia preteso dalla società il pagamento della retribuzione per il tempo in cui prestò servizio in luogo di costituisce una circostanza successiva alla condotta dello CP_1
stesso, che non vale ad eliderne la rilevanza disciplinare.
Tanto premesso, resta assorbito il secondo motivo dell'appello , Parte_1
incentrato sulla sussunzione del fatto nella meno grave fattispecie di cui all'art. 60 CCNL, negata in prime cure;
anche nell'ambito della medesima fattispecie disciplinare, peraltro, è inibito al giudice il potere di rideterminare la sanzione, riducendone la misura, spettando unicamente al datore di lavoro il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato (cfr. CASS. 8910/2007; CASS. 3896/2019).
Per l'effetto, la domanda di annullamento della sanzione disciplinare, proposta da deve essere rigettata, in riforma della sentenza CP_1
gravata, specificamente sui punti 5 e 6 del dispositivo (annullamento della sanzione e condanna di al pagamento della retribuzione maturata nei Parte_1
giorni di sospensione).
Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione CP_1
delle spese di ambo i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, così, conseguentemente, a modifica anche del punto 8 del dispositivo della sentenza appellata;
resta così assorbito l'appello incidentale di sulle spese. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Trento, giudice del lavoro, n. 110/2024 del
23/5/2024
In accoglimento dell'appello di e in riforma dei punti 5, 6 e 8 del Parte_1
dispositivo della sentenza gravata
Respinge le domande di CP_1
Condanna a rifondere a le spese di ambo i gradi CP_1 Parte_1
di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in € 641,00 quale compenso della difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 515,00 quale compenso della difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio del contributo a norma dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 a carico di CP_1
Trento, 12/6/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr.ssa Camilla Gattiboni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Camilla Gattiboni Presidente
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il
21/11/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 56/2024 r.g. lavoro;
promossa da
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'Institore Avv. Parte_1 P.IVA_1
Nicola Nero (C.F. ), a mezzo dei suoi difensori e C.F._1
procuratori Avv. Giovanni Ruberto (C.F. , Avv. Maria C.F._2
Giovanna Conti (C.F. e Avv. Alessandro Novarini (C.F. C.F._3
C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._5
dall'avv. Carlo Pompeati Marchetti (C.F. ) del foro di C.F._6
Trento, e presso lo stesso elett. dom.to in Trento;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito
- Accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 110/2024 del Giudice Unico del Lavoro del
Tribunale di Trento, pubblicata in data 23.5.2024, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 452/2022, non notificata, accertarsi e dichiararsi la legittimità della sanzione irrogata da nei confronti del Sig. Parte_1 CP_1
in data 9.3.2022 pari a giorni sei di sospensione dal servizio e dalla
[...]
retribuzione ex art. 61 CCNL, ovvero, in subordine e salvo gravame, applicarsi la sanzione di giorni 4 della sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex art. 60 CCNL, ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
CP_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Trento - Sezione Lavoro, per tutti i motivi rassegnati dall'esponente nel presente atto e nelle precedenti fasi e gradi del giudizio e per tutti quelli che risulteranno in corso di causa o di giustizia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in accoglimento della presente memoria così giudicare:
NEL MERITO: in via principale:
– rigettare il gravame proposto da siccome infondato in fatto e Parte_1
in diritto;
in via di appello incidentale: – riformare la sentenza del Tribunale di Trento Sezione Lavoro n. 110/2024 pubblicata in data 23.05.2024 sub R.G. 452/2022 nei limiti del motivo di appello incidentale formulato dal signor CP_1
– per l'effetto condannare alla rifusione integrale, o quantomeno Parte_1
parziale, delle spese di lite sostenute dal signor nel primo grado di CP_1
giudizio, quantificate come da nota spese depositata nel relativo fascicolo ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
in ogni caso:
– spese del grado integralmente rifuse, oltre 15% per spese generali, accessori ed I.V.A., se ed in quanto dovuta;
in via istruttoria: omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dipendente di con mansioni di CP_1 Parte_1
macchinista, ricorse al giudice del lavoro presso il tribunale di Trento per impugnare la sanzione disciplinare inflittagli dalla società datrice di lavoro in data 10/3/2022, consistente in 6 giorni di sospensione da servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 61 lett. C) del CCNL applicato. Al lavoratore era stato contestato di essersi fatto sostituire da un collega nell'espletamento di servizi accessori a un treno, cui era stato comandato il giorno 14/1/2022, tra le h
12,20 e le h 13,05, senza aver preventivamente informato l'ufficio distribuzione turni e senza essere stato autorizzato.
Il ricorrente espose che il 14/1/2022, essendogli sopraggiunta una ineludibile esigenza familiare, riguardante la figlia di 10 anni che non poteva restare da sola all'uscita da scuola, aveva contattato l'ufficio distribuzione turni di Bolzano alle h. 8.09, per chiedere di poter essere sostituito nelle operazioni necessarie al treno, previste tra le h 12,00 e le h 13.05 e che il distributore presente, , aveva acconsentito e gli aveva indicato i nominativi Testimone_1
dei macchinisti, che sarebbero stati presenti alla stazione ferroviaria di Trento all'ora della richiesta sostituzione, affinché lui si accordasse direttamente con uno di loro;
ottenuta la disponibilità del collega ne aveva fatto Tes_2
comunicazione all'Ufficio distribuzione turni con telefonata delle h 10,42, affinché venisse effettuata la registrazione nel programma informatico apposito;
aveva però disatteso le sue spiegazioni ed aveva irrogato la Parte_1
sanzione.
Il ricorrente sostenne che il provvedimento sanzionatorio era illegittimo per insussistenza del fatto contestato, dal momento che l'Ufficio distribuzione turni era stato avvisato e aveva autorizzato la sostituzione, e comunque per insussistenza dell'elemento soggettivo, stante la sua totale buona fede, comprovata dal fatto che il sostituto aveva inserito la propria “patente” Tes_2
elettronica nel treno durante la sostituzione, informando al termine dell'intervento il suo istruttore;
eccepì la violazione della procedura sanzionatoria, prescritta dal CCNL, per mancato rispetto del termine decadenziale e, quindi, l'estinzione del procedimento disciplinare per tardiva notifica della sanzione;
contestò, ancora, la tardività della contestazione del fatto, intervenuta dopo oltre un mese dallo stesso, quando si era in lui ingenerato l'affidamento circa la correttezza della propria condotta;
per la denegata ipotesi che la sua condotta fosse stata ritenuta rilevante sotto il profilo disciplinare, chiese comunque l'annullamento in quanto le condotte potevano tutt'al più rientrare in fattispecie meno gravi punibili con sanzione più lieve. Chiese, in conseguenza dell'annullamento della sanzione, la condanna di al Parte_1
pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione che sarebbe maturata nei sei giorni di sospensione, pari ad € 596,50 (o al diverso importo di giustizia) e al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per lo stesso periodo. si costituì in giudizio resistendo all'impugnazione e Parte_1
chiedendone il rigetto. Assunte prove orali, il giudice adito accolse l'impugnazione di CP_1
ed annullò la sanzione irrogata, dopo aver disatteso le doglianze di
[...]
decadenza e tardività della contestazione.
Avverso la sentenza, resa il 23/5/2024, ha interposto Parte_1
appello con ricorso depositato il 21/11/2024.
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza Parte_1
sia per l'interpretazione delle norme collettive che per la valutazione delle conseguenze dei fatti contestati al dipendente avendo errato il primo CP_1
giudice nel ritenere che la condotta censurata non era sussumibile tra le condotte sanzionate a norma dell'art. 61 lett. C) CCNL e nel comparare norme contrattuali che disciplinavano condotte diverse;
ha contestato la conclusione cui il primo giudice era pervenuto nel ritenere che il vantaggio conseguito dal dipendente sanzionato dovesse essere di una consistenza eccedente il minimo ed esprimere soggettivamente la volontà di strumentalizzare a fini personali la propria posizione lavorativa, e nel ritenere che l'assenza retribuita dal lavoro per 45 minuti per un'esigenza familiare non presentasse detti requisiti.
Con il secondo motivo, in subordine, l'appellante ha lamentato la mancata applicazione della sanzione della sospensione da uno a quattro giorni come previsto dall'art. 60 co. 1 lett. A) CCNL;
premesso che il primo giudice aveva escluso l'applicazione della sanzione più lieve in mancanza di richiesta in tal senso da parte di , l'appellante ha eccepito la superfluità della Parte_1
proposizione di tale domanda subordinata, dal momento che era stato lo stesso lavoratore a chiedere in subordine, rispetto all'annullamento della sanzione,
l'applicazione di una sanzione più lieve. ha quindi concluso come in epigrafe. Parte_1
si è costituito in giudizio, ha resistito all'appello e ne ha CP_1
chiesto il rigetto, reputando corretta la sentenza in punto illegittimità della sospensione disciplinare comminata da . Parte_1 Ha inoltre proposto appello incidentale lamentando l'erroneità della compensazione delle spese della lite, a fronte dell'accoglimento integrale della sua domanda e della conseguente soccombenza esclusiva di , con Parte_1
violazione, quindi, degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 12/6/2025 l'appello è stato deciso con lettura pubblica del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza gravata ha ritenuto illegittima e di conseguenza annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 6 giorni irrogata a ciò in quanto ha ritenuto che la condotta CP_1
contestata ed accertata non fosse sussumibile nella previsione dell'art. 61 CCNL, consistendo in un illecito previsto da una disposizione del CCNL diversa da quella applicata da ovvero l'art. 59 co. 1 lett. h), punibile con la Parte_1
sanzione di cui all'art. 60 lett. a). Quale effetto dell'annullamento della sanzione, il giudice ha condannato a pagare al dipendente la somma pari Parte_1
alla retribuzione maturata nei giorni della illegittima sospensione, con accessori di legge.
Nel suo appello lamenta l'erroneità di tale interpretazione delle Parte_1
norme del contratto collettivo e la violazione delle disposizioni codicistiche sull'interpretazione del contratto e sulle sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore, chiedendo la riforma dei punti 5) e 6) del dispositivo.
Sugli altri profili di dedotta illegittimità della sanzione, oggetto della domanda di e disattesi dal primo giudice nei punti 1), 2) 3) e 4) del CP_1
dispositivo, è sceso il giudicato.
In punto di fatto è rimasto irrevocabilmente accertato che CP_1
non si era presentato in servizio alle h 12,20 del giorno 14/1/2022, così come gli era prescritto secondo la turnazione in vigore, mentre al posto suo si era presentato il collega con cui si era accordato, senza Persona_1 CP_1 mettere al corrente di tale accordo il responsabile dell'Ufficio Turni di Bolzano, che non aveva pertanto autorizzato la sostituzione. Da qui l'addebito contestatogli con comunicazione del 17/2/2022, di aver arbitrariamente concordato la propria sostituzione con un collega nel turno che avrebbe dovuto svolgere dalle h 12,20 alle h 13.05 nell'espletamento dei servizi accessori al treno 1668, e di non essersi quindi presentato in servizio all'ora prescritta, contravvenendo al disposto dell'art. 56 punto 1 e punto 2 lett. e) del CCNL
Mobilità, con indebita percezione della retribuzione per 45 minuti di prestazione lavorativa non resa. Tale disposizione contrattuale sancisce l'obbligo del dipendente di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere alle formalità per la rilevazione della presenza nel rispetto puntuale delle disposizioni emanate.
L'art. 61 CCNL Mobilità prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni, tra l'altro, ai sensi della lett. c), per aver commesso il dipendente, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l'azienda, salvo che la particolare gravità della mancanza la stessa non sia diversamente perseguibile.
Il primo giudice ha ritenuto che con la condotta dianzi descritta il dipendente non abbia ottenuto il vantaggio previsto nella CP_1
disposizione in esame, sostenendo che tale vantaggio, per assumere rilevanza disciplinare, sotto il profilo oggettivo, deve essere di una consistenza eccedente il minimo, e, sotto il profilo soggettivo, esprimere una volontà di strumentalizzare a fini personali la propria posizione lavorativa.
La Corte non ritiene condivisibile tale interpretazione della clausola contrattuale.
Premesso che gli “atti” presi in considerazione dalla clausola sono tutte le condotte difformi dagli obblighi facenti capo al lavoratore, sia per inosservanza da leggi e regolamenti, sia per difformità dalle prescrizioni datoriali, la disposizione in oggetto non dà del vantaggio alcuna qualificazione;
se ne deve arguire che nella sua nozione rientri qualsiasi risultato favorevole per il dipendente, rispondente ai suoi interessi ed esigenze, non necessariamente di natura patrimoniale, con il limite che non si tratti di un favore astratto, evanescente, o meramente morale e confinato al foro interno del dipendente, neppure apprezzabile da terzi (tra cui il datore).
La natura e la consistenza del vantaggio conseguito possono invece rilevare sotto il profilo del disvalore del fatto e ai fini della misura della sanzione, unitamente alla valutazione di gravità degli atti commessi, che può essere tale da rendere l'atto (la mancanza) diversamente perseguibile, come previsto dalla stessa disposizione contrattuale.
Quanto all'elemento soggettivo, è evidente, dalla formulazione stessa della clausola in esame, che il vantaggio debba costituire l'effetto voluto della condotta, compiendo il dipendente determinati atti, in difformità dai doveri e dalle prescrizioni datoriali, per trarne un effetto a sé favorevole,
Nella fattispecie non può essere revocato in dubbio che abbia CP_1
compiuto atti di tale natura ed abbia conseguito un vantaggio per sé, così come previsto dall'art. 61 del CCNL: l'iniziativa di farsi sostituire da un collega, senza avvisare il responsabile dell'ufficio turni e, soprattutto, senza la sua preventiva autorizzazione, hanno comportato l'arbitraria ed indebita ingerenza nell'organizzazione del lavoro, demandata alla parte datoriale, al fine di conformarla al proprio estemporaneo interesse di non presentarsi in servizio per dedicarsi ad un'esigenza di natura personale (per quanto riferito, motivi familiari), oltretutto percependo la retribuzione riferita ai tempi di assenza.
Risulta, pertanto, perfezionata la fattispecie disciplinare prevista dall'art. 61
CCNL, non assumendo rilievo il dato, pacifico, della mancata erogazione della corrispondente retribuzione al lavoratore sostituto, per il turno da lui coperto, atteso che la produzione di un danno per l'azienda è prevista come alternativa al vantaggio conseguito dal dipendente;
peraltro, che il sostituto non abbia preteso dalla società il pagamento della retribuzione per il tempo in cui prestò servizio in luogo di costituisce una circostanza successiva alla condotta dello CP_1
stesso, che non vale ad eliderne la rilevanza disciplinare.
Tanto premesso, resta assorbito il secondo motivo dell'appello , Parte_1
incentrato sulla sussunzione del fatto nella meno grave fattispecie di cui all'art. 60 CCNL, negata in prime cure;
anche nell'ambito della medesima fattispecie disciplinare, peraltro, è inibito al giudice il potere di rideterminare la sanzione, riducendone la misura, spettando unicamente al datore di lavoro il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato (cfr. CASS. 8910/2007; CASS. 3896/2019).
Per l'effetto, la domanda di annullamento della sanzione disciplinare, proposta da deve essere rigettata, in riforma della sentenza CP_1
gravata, specificamente sui punti 5 e 6 del dispositivo (annullamento della sanzione e condanna di al pagamento della retribuzione maturata nei Parte_1
giorni di sospensione).
Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione CP_1
delle spese di ambo i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, così, conseguentemente, a modifica anche del punto 8 del dispositivo della sentenza appellata;
resta così assorbito l'appello incidentale di sulle spese. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Trento, giudice del lavoro, n. 110/2024 del
23/5/2024
In accoglimento dell'appello di e in riforma dei punti 5, 6 e 8 del Parte_1
dispositivo della sentenza gravata
Respinge le domande di CP_1
Condanna a rifondere a le spese di ambo i gradi CP_1 Parte_1
di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in € 641,00 quale compenso della difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 515,00 quale compenso della difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio del contributo a norma dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 a carico di CP_1
Trento, 12/6/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr.ssa Camilla Gattiboni