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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3386/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Marco Colacicco presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta alla piazza Vanvitelli n. 25/26
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Manuela Massa
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva che con provvedimenti CP_ del 14 luglio 2020, tutti notificati il 31 luglio 2020, l' aveva richiesto la restituzione degli importi, analiticamente indicati nell'atto introduttivo, liquidati in proprio favore, a titolo di indennità di disoccupazione agricola negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e concludeva per l'annullamento degli atti impugnati. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente eccepisce in ricorso, quale unico motivo di doglianza, la prescrizione del diritto dell'ente previdenziale di ripetere le somme oggetto dei provvedimenti di indebito notificati in data
31 luglio 2020. L'eccezione è parzialmente fondata.
Il credito azionato dall' resistente ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme CP_1 indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola, per la quale non è previsto un regime prescrizionale speciale, per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
E' pacifico, infatti, che anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell' delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine CP_1 ordinario di prescrizione decennale e che tale prescrizione decorra dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito. CP_ Nel caso di specie il pagamento delle somme assunte quali indebitamente corrisposte dall' è avvenuto negli anni dal 2003 al 2008 come dichiarato dalle parti e comprovato dalla documentazione in atti.
L' convenuto ha documentato di aver inoltrato alla ricorrente, in data 02.04.2012, missive CP_1 nelle quali comunicava alla parte il riesame della domanda di disoccupazione in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008, comunicando, altresì, l'importo a tale titolo indebitamente percepito CP_ dalla (cfr. doc. in atti prod.ne . Parte_1
Tali missive, ritualmente notificate alla ricorrente, devono ritenersi idonei atti interruttivi della prescrizione con riguardo alle somme oggetto della richiesta restitutoria in relazione alle annualità
2006, 2007 e 2008. Ed, infatti, avuto riguardo alla data del pagamento, quale dies a quo del termine, considerato che l'ente previdenziale ha notificato alla parte dapprima la comunicazione del
02.04.2012 e, poi, il provvedimento di indebito per cui è causa, ricevuto dalla parte istante in data
31.07.2020, alcuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento agli importi ricevuti dalla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2006, 2007 e 2008.
In relazione a tali annualità, l' resistente ha, dunque, proceduto al recupero delle somme CP_1 pagate nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale per cui l'eccezione non può che essere respinta.
Deve, viceversa, essere accolta l'eccezione di prescrizione in relazione alla richiesta di ripetizione concernente le somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2003, 2004 e 2005 attesa la data dei relativi pagamenti e la data della notifica del provvedimento di indebito
(31.07.2020), in assenza di prova di ulteriori validi atti interruttivi.
L'eccezione di prescrizione va, dunque, accolta limitatamente a tali annualità per le quali va dichiarata la prescrizione del diritto dell' alla ripetizione. CP_1
L'accoglimento parziale della domanda e la soccombenza reciproca giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiarata la irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per le annualità 2003, 2004 e 2005 per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dall' con i provvedimenti oggetto di impugnativa;
CP_1
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3386/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Marco Colacicco presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta alla piazza Vanvitelli n. 25/26
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Manuela Massa
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva che con provvedimenti CP_ del 14 luglio 2020, tutti notificati il 31 luglio 2020, l' aveva richiesto la restituzione degli importi, analiticamente indicati nell'atto introduttivo, liquidati in proprio favore, a titolo di indennità di disoccupazione agricola negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e concludeva per l'annullamento degli atti impugnati. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente eccepisce in ricorso, quale unico motivo di doglianza, la prescrizione del diritto dell'ente previdenziale di ripetere le somme oggetto dei provvedimenti di indebito notificati in data
31 luglio 2020. L'eccezione è parzialmente fondata.
Il credito azionato dall' resistente ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme CP_1 indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola, per la quale non è previsto un regime prescrizionale speciale, per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
E' pacifico, infatti, che anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell' delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine CP_1 ordinario di prescrizione decennale e che tale prescrizione decorra dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito. CP_ Nel caso di specie il pagamento delle somme assunte quali indebitamente corrisposte dall' è avvenuto negli anni dal 2003 al 2008 come dichiarato dalle parti e comprovato dalla documentazione in atti.
L' convenuto ha documentato di aver inoltrato alla ricorrente, in data 02.04.2012, missive CP_1 nelle quali comunicava alla parte il riesame della domanda di disoccupazione in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008, comunicando, altresì, l'importo a tale titolo indebitamente percepito CP_ dalla (cfr. doc. in atti prod.ne . Parte_1
Tali missive, ritualmente notificate alla ricorrente, devono ritenersi idonei atti interruttivi della prescrizione con riguardo alle somme oggetto della richiesta restitutoria in relazione alle annualità
2006, 2007 e 2008. Ed, infatti, avuto riguardo alla data del pagamento, quale dies a quo del termine, considerato che l'ente previdenziale ha notificato alla parte dapprima la comunicazione del
02.04.2012 e, poi, il provvedimento di indebito per cui è causa, ricevuto dalla parte istante in data
31.07.2020, alcuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento agli importi ricevuti dalla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2006, 2007 e 2008.
In relazione a tali annualità, l' resistente ha, dunque, proceduto al recupero delle somme CP_1 pagate nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale per cui l'eccezione non può che essere respinta.
Deve, viceversa, essere accolta l'eccezione di prescrizione in relazione alla richiesta di ripetizione concernente le somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2003, 2004 e 2005 attesa la data dei relativi pagamenti e la data della notifica del provvedimento di indebito
(31.07.2020), in assenza di prova di ulteriori validi atti interruttivi.
L'eccezione di prescrizione va, dunque, accolta limitatamente a tali annualità per le quali va dichiarata la prescrizione del diritto dell' alla ripetizione. CP_1
L'accoglimento parziale della domanda e la soccombenza reciproca giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiarata la irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per le annualità 2003, 2004 e 2005 per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dall' con i provvedimenti oggetto di impugnativa;
CP_1
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni