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Ordinanza 8 febbraio 2025
Ordinanza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 08/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15057/2020
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Vannicelli Presidente
Dott. Manuela Comodi Giudice
Dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale n. 15057/2020 R.G. promosso ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. da
, nato a [...] il [...], CUI 03BC66M, elettivamente Parte_1 domiciliato in Brescia, via Corso Magenta n. 69 presso lo studio dell'avv. Klodjan Kolaj che lo difende in giudizio per delega in atti ricorrente contro
Controparte_1
PRESSO LA
[...] PREFETTURA Controparte_2 resistente con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: ricorso ex artt. 35 bis e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Collegio, sentito il relatore;
premesso che:
- con ricorso ex artt. 35 bis e segg. D. Lgs. n. 25/2008 depositato il 16 aprile 2020, ha Parte_1 adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente il 18.12.2019 e notificato il giorno 4.3.2020; Controparte_1
- la si è costituita, mettendo a disposizione la documentazione ex art. 35 Controparte_1 bis co. 8 D. Lgs. citato;
- con decreto del 19.10.2024 il Tribunale ha fissato udienza per la data 9.12.2024;
- con istanza depositata il 21.10.2024 il difensore munito di procura ha dichiarato di rinunciare al giudizio ed ha chiesto che ne venisse dichiarata l'estinzione; rilevato che:
- sebbene l'art. 306 c.p.c. prescriva che la rinuncia debba essere accettata “dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”, non sia tuttavia individuabile un concreto interesse della - ritualmente costituita - a non accettare la rinuncia, avuto riguardo Controparte_1 all'oggetto della controversia (impugnazione di diniego di riconoscimento di protezione
Pagina 1 internazionale e umanitaria) e all'assenza dei presupposti, per la parte resistente, per chiedere la liquidazione delle spese di lite;
- deve infatti essere qui richiamato il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio - come nel caso di specie - avvalendosi di un funzionario delegato ai sensi dell'art. 35 bis comma 7° del D. Lgs. n. 25/2008, non può ottenere la condanna del ricorrente, soccombente (o, come in questo caso, rinunciante) al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota, non presente in atti (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n.
20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
- va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306, 3° comma c.p.c.
- nulla infine si deve statuire in relazione al gratuito patrocinio, non essendosi il ricorrente avvalso di tale beneficio.
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio promosso da;
Parte_1
- nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024.
Il Presidente
dott. Guido Vannicelli
Il giudice est.
Dott.ssa Elena Masetti Zannini
Pagina 2
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Vannicelli Presidente
Dott. Manuela Comodi Giudice
Dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale n. 15057/2020 R.G. promosso ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. da
, nato a [...] il [...], CUI 03BC66M, elettivamente Parte_1 domiciliato in Brescia, via Corso Magenta n. 69 presso lo studio dell'avv. Klodjan Kolaj che lo difende in giudizio per delega in atti ricorrente contro
Controparte_1
PRESSO LA
[...] PREFETTURA Controparte_2 resistente con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: ricorso ex artt. 35 bis e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Collegio, sentito il relatore;
premesso che:
- con ricorso ex artt. 35 bis e segg. D. Lgs. n. 25/2008 depositato il 16 aprile 2020, ha Parte_1 adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente il 18.12.2019 e notificato il giorno 4.3.2020; Controparte_1
- la si è costituita, mettendo a disposizione la documentazione ex art. 35 Controparte_1 bis co. 8 D. Lgs. citato;
- con decreto del 19.10.2024 il Tribunale ha fissato udienza per la data 9.12.2024;
- con istanza depositata il 21.10.2024 il difensore munito di procura ha dichiarato di rinunciare al giudizio ed ha chiesto che ne venisse dichiarata l'estinzione; rilevato che:
- sebbene l'art. 306 c.p.c. prescriva che la rinuncia debba essere accettata “dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”, non sia tuttavia individuabile un concreto interesse della - ritualmente costituita - a non accettare la rinuncia, avuto riguardo Controparte_1 all'oggetto della controversia (impugnazione di diniego di riconoscimento di protezione
Pagina 1 internazionale e umanitaria) e all'assenza dei presupposti, per la parte resistente, per chiedere la liquidazione delle spese di lite;
- deve infatti essere qui richiamato il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio - come nel caso di specie - avvalendosi di un funzionario delegato ai sensi dell'art. 35 bis comma 7° del D. Lgs. n. 25/2008, non può ottenere la condanna del ricorrente, soccombente (o, come in questo caso, rinunciante) al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota, non presente in atti (Cass. n. 30597/2017; Cass. n. 8413/2016; Cass. n.
20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003; Cass. n. 7597/2001).
- va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306, 3° comma c.p.c.
- nulla infine si deve statuire in relazione al gratuito patrocinio, non essendosi il ricorrente avvalso di tale beneficio.
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio promosso da;
Parte_1
- nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024.
Il Presidente
dott. Guido Vannicelli
Il giudice est.
Dott.ssa Elena Masetti Zannini
Pagina 2