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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore
dott. Maria Assunta Pacelli Giudice
dott. Alessandro Caronia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2635/2022 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Grisolia e Salvatore C.F._1
Scillone, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] (C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Diodati, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, , premesso di aver contratto in Parte_1
AR (Cs) matrimonio con , in data 08.08.1992 (atto n. 49, parte II, CP_1
serie A, reg. atti matrimonio anno 2004); che dal matrimonio nascevano tre figli: Per_1
(il 18.06.1993), (il 19.09.1996) e (il 12.05.2004);
[...] Persona_2 Controparte_2 che il Tribunale di AR – a seguito di mutamento del rito da giudiziale in consensuale - pronunciava la separazione tra i coniugi alle condizioni dai medesimi concordate, le quali prevedevano, in particolare: “1) La casa coniugale resterà assegnata al IG. che la occuperà con il figlio maggiorenne;
2) La figlia , CP_1 Controparte_2
sarà affidata ad entrambi i genitori con domicilio presso la madre;
3) il IG. CP_1
corrisponderà per il mantenimento della figlia un assegno mensile rivalutabile secondo indici di E 200,00; 4) La IG,ra rinuncia all'assegno di mantenimento in suo Pt_1
favore. 5) Le spese straordinarie relative alla figlia minore previamente concordate tra le parti saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”; che essendo trascorso il tempo di legge e non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, in ragione dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi chiedeva: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in AR in data 08/08/1992 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile di detto Comune, Anno 1992, Parte II Serie A N.49; 2) disporre che la casa coniugale resterà assegnata al IG. che la occuperà con il figlio maggiorenne CP_1
2) disporre che la figlia , divenuta maggiorenne, rimarrà a vivere Per_2 Controparte_2
presso il domicilio della madre;
3) disporre che il IG. corrisponderà per il CP_1
mantenimento della figlia , non economicamente autosufficiente un assegno CP_2
mensile rivalutabile secondo indici di E 200,00; 4) disporre che le spese straordinarie relative alla figlia previamente concordate tra le parti saranno a carico di entrambi i CP_2
genitori nella misura del 50% ciascuno;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del seguente giudizio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_1
contestava le avverse deduzioni, opponendosi anche alla domanda di divorzio. In particolare, precisava di non aver interesse a pervenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in ragione delle condizioni psichiche in cui versava la moglie, specificando che il malessere psichico della ed il fatto che la stessa vivesse presso Pt_1 [...]
rappresentava un grande dolore per lo stesso che, invece, avrebbe voluto Pt_2
ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla nell'interesse della figlia Pt_1
maggiorenne , il resistente rilevava come la stessa avesse abbandonato Controparte_2
la scuola e avesse iniziato a lavorare. In particolare, ancor prima di raggiungere la maggiore età, senza previa comunicazione al la avrebbe CP_1 Pt_1
accompagnato la figlia presso la sorella in Germania, dove iniziava a lavorare in CP_2 un bar, abbandonando la scuola. Solo a seguito dell'intervento del che chiedeva CP_1
l'immediato rientro in Italia della figlia, la si recava in Germania per riprenderla e Pt_1
portarla in Italia. Ritornata in Italia, avrebbe abbandonato la scuola per iniziare a CP_2
lavorare e poi ritornare in Germania.
Dunque, chiedeva all'adito Tribunale di: “1) rigettare la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile;
2) accertare e dichiarare che la figlia ha Controparte_2
abbandonato la scuola iniziando a lavorare;
3) modificare le condizioni di separazione nella parte in cui si poneva in capo al sig. l'obbligo di versare a titolo di CP_1
mantenimento un assegno di euro 200,00 al mese alla sig.ra per la figlia Parte_1 [...]
in quanto ormai autosufficiente e trasferitasi all'estero. 4) modificare le CP_2 condizioni di separazione nella parte in cui si poneva in capo al sig. l'obbligo CP_1
di provvedere alle spese straordinarie relative alla figlia previamente concordante CP_2
tra le parti e poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 5) assegnare la casa coniugale al sig. che la occuperà con il figlio CP_1 maggiorenne 5) Con vittoria di spese, diritti e onorari”. Per_2
All'esito dell'udienza presidenziale del 14.03.2023, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, l'adito Tribunale si pronunciava nei seguenti termini: “1) avuto riguardo alla capacità lavorativa della figlia divenuta maggiorenne come emersa a seguito dell'audizione dei coniugi, fermo ed impregiudicato l'approfondimento in sede istruttoria, revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne posto a CP_2 carico di ”. CP_1
Il Giudizio proseguiva nel merito davanti al Giudice Istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 23/2024, pubblicata in data 08.01.2024, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AR (Cs), in data 08.08.1992, tra e (atto n. 49, parte II, serie A, reg. atti Parte_1 CP_1
matrimonio anno 1992) e veniva disposto il prosieguo del giudizio.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al Giudice Istruttore.
All'udienza del 15.01.2025, in relazione al mantenimento richiesto per la figlia dalla CP_2
ricorrente, il Giudice, rilevato il venir meno del rapporto di convivenza, sollevava la questione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'istante. Nella medesima udienza, le parti precisavano come da atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, con comparsa conclusionale, depositata il 12.03.2025, la ricorrente dichiarava espressamente di rinunciare all'assegno di mantenimento richiesto per la figlia maggiorenne . Controparte_2
2. Sul merito del giudizio
2.1. Sul mantenimento della figlia CP_2
Con riferimento all' assegno di mantenimento richiesto in favore della figlia dalla CP_2 ricorrente, si rileva che quest'ultima, con comparsa conclusionale depositata il 12.03.2025,
a seguito della questione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dal Giudice
Istruttore all'udienza del 15.01.2025, ha espressamente dichiarato di rinunciare a tale domanda (v. comparsa conclusionale p.2: “Nella presente comparsa conclusionale corredata di specifica procura, la IG.ra fa espressa rinuncia all'assegno di Parte_1
mantenimento richiesto per la figlia maggiorenne , volendo così modificare Persona_3 la domanda precedentemente formulata”).
Con riferimento alla possibilità di rinunciare alle domande processuali mediante comparsa conclusionale e memoria di replica, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza
Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, ha affermato: “Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni”.
Da tale principio, cui questo Tribunale intende aderire, ne discende che la restrizione del thema decidendum, conseguente alla rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203; Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 25 agosto 1997,
n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965)
Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente,
Cass. 17 marzo 2023, n. 7883).
Orbene, nel caso di specie, Il Tribunale, ritenendo non necessari ulteriori chiarimenti in merito alla domanda rinunciata dalla , considerata la congruità di tale rinuncia Pt_1
con la posizione processuale del resistente e rilevato che, in ogni caso, essendo venuto meno il rapporto di convivenza con entrambi i genitori, la legittimazione ad agire per l'assegno di mantenimento e per il contributo alle spese straordinarie compete esclusivamente alla figlia (cfr. Corte Cass. nn. 25300/013, 24316/013, 11320/05; Corte
Cass. ord. n. 12972/17), la quale, nel presente giudizio, non ha formulato alcuna richiesta in tal senso, ritiene che nulla debba essere statuito in merito al suo mantenimento.
2.2. Sul collocamento della figlia e l'assegnazione della casa coniugale CP_2
In ordine al collocamento della figlia maggiorenne, si osserva che, con il raggiungimento della maggiore età, cessa giuridicamente la responsabilità genitoriale (cfr. Cass.Civ.,
Ordinanza, n. 23019/2019) e la figlia acquisisce la piena capacità di agire, potendo autodeterminarsi in merito alla propria residenza e al luogo in cui vivere.
Alla luce di tali principi, la domanda avanzata dalla ricorrente, volta a ottenere una statuizione che disponga la permanenza della figlia presso il proprio domicilio, CP_2
deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, è giurisprudenza della Suprema Corte che l'articolo 337 sexies c.c. (introdotto dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 18 settembre 2013, n. 21334).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Costituzionale,
30 luglio 2008, n. 308).
La Cassazione ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591).
Nel caso di specie, considerato che l'indipendenza economica dei figli e Per_1 Per_2
risulta pacificamente riconosciuta tra le parti, le quali non hanno formulato alcuna deduzione contraria in merito, e tenuto conto che la figlia non coabita più con il CP_2
padre, il quale ha dichiarato che la figlia vive stabilmente in Germania, dove svolge un'attività lavorativa retribuita (v. verbali d' udienza del 14.03.2023 e del 15.01.2025), non sussistano i presupposti per adottare alcuna statuizione in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
3. Spese del giudizio
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti.
PQM
Il Tribunale di AR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
- RIGETTA la domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di AR il 11.04.25
Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò