Articolo 1 della Legge 8 agosto 1957, n. 800
Articolo 2
Versione
25 settembre 1957
Art. 1.
E' autorizzato la concessione a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire dall'esercizio finanziario 1957-58 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 25 settembre 1957