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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5782/2017 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_13 C.F._13 Parte_14
, (c.f. ), C.F._14 Parte_15 C.F._15 Parte_16
(c.f. ) e (c.f. ), tutti
[...] C.F._16 Parte_17 C.F._17
elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato che li rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrenti c.f. ), con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_18 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Tusa (ME) presso lo studio dell'avv. Assunta Costanza, che la rappresentata e difende unitamente all'avv. SA AN per procura in atti,
c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Rosa Pino,
che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistenti
oggetto: interposizione illecita di manodopera.
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 12 dicembre 2017 gli istanti adivano questo giudice del lavoro e,
premesso di essere impiegati dal 1 giugno 2008 in forza di contratti a tempo indeterminato con qualifica di operaio livello F1 c.c.n.l. settore delle attività ferroviarie nei servizi di pulizia delle navi di proprietà
della Rete Ferroviaria Italina s.p.a. operanti nello Stretto di Messina, in esecuzione di appalti affidati negli anni a varie società del settore, quali Coopservice, Vesuviana s.p.a. e da ultimo loro attuale Parte_18
datrice di lavoro, lamentavano di essere stati fin dall'inizio sostanzialmente diretti dalla committente nell'ambito di un'interposizione illecita di manodopera, in violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n.
276/2003. Chiedevano, pertanto, previa declaratoria di illegittimità dell'appalto concluso tra le due società,
l'accertamento dell'esistenza ab initio di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di con la medesima qualifica già ricoperta. CP_2
Nella resistenza delle convenute, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 4 febbraio
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va anzitutto respinta l'eccezione, sollevata da di inammissibilità della domanda per Parte_18
carenza di interesse ad agire.
L'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, ratione temporis applicabile, dispone al comma 1 che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore,
del rischio d'impresa.
Il successivo comma 3-bis stabilisce che laddove il contratto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, “il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”.
In tale ipotesi, l'interesse ad agire del lavoratore è, dunque, individuabile ex se nell'esigenza di accertare la reale titolarità passiva del rapporto di lavoro, a prescindere dall'attualità della lesione del diritto, qui contestata dalla società resistente tanto sotto il profilo strettamente economico (avendo essa applicato ai rapporti di lavoro intercorsi con i ricorrenti la medesima contrattazione collettiva applicata da
ON
, quanto in ordine alla garanzia di assunzione, essendo questi tutelati dall'art. 16 c.c.n.l. di categoria nel caso di subentro di altro appaltatore. Tali principi, validi per le azioni di mero accertamento (cfr. ex multis Cass. n. 12893/2015 secondo cui “In tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi
titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente
uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e
degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti
un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con
l'intervento del giudice”) trovano applicazione a fortiori nel caso di specie, ove i ricorrenti hanno richiesto, previo accertamento dell'illegittimità dell'appalto concluso tra le due società, l'emanazione di una
ON pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze di quale utilizzatrice della prestazione ed effettiva datrice di lavoro, senza nulla dedurre in ordine ad eventuali differenze retributive maturate per l'attività lavorativa svolta.
La sussistenza di un'oggettiva situazione di incertezza è poi confermata, nella specie, dall'avvenuto cambio di appalto verificatosi nel corso del giudizio, a seguito del quale tutti i ricorrenti sono passati alle dipendenze della nuova aggiudicataria, a far data dal 1 ottobre 2018. ONroparte_3
3.- La società ha poi eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_2
per decadenza dall'azione ex art. 32 l. n. 183/2010, quantomeno per il periodo antecedente al 3 settembre
2009 (data di stipula del contratto di appalto n. 133/2009), rilevando per il resto l'acquiescenza prestata dai lavoratori al rapporto di lavoro con la Parte_18
L'eccezione è, tuttavia, infondata, seppur nei limiti di seguito specificati.
E' anzitutto pacifico, oltre che documentalmente provato:
ON
- che con contratto di appalto n. 133/2009 del 3 settembre 2009 la ha affidato alla Parte_19
mandataria dell'ATI con la Coopservice s.c.p.a.. - alla quale è successivamente subentrata la
[...]
a seguito di cessione del ramo d'azienda -, la gestione del servizio di pulizia a bordo delle Parte_18
navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, dapprima per la durata di un triennio, poi via via prorogata fino al 1 ottobre 2018, epoca di aggiudicazione del nuovo appalto alla ONroparte_3
[...]
- che durante tale periodo tutti i ricorrenti hanno prestato servizio, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della venendo impiegati nel predetto appalto: Parte_18
- che gli stessi, alla data di deposito del ricorso (12 dicembre 2017) erano ancora formalmente
ON inquadrati quali dipendenti dell'appaltatore e svolgevano la propria attività presso la n esecuzione di detto contratto. Ne consegue che in relazione a tale periodo (3 settembre 2009 – 1 ottobre 2018) la domanda è
pienamente ammissibile, non essendo maturata alcuna decadenza.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il doppio termine
di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto della L. n.
604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), non si applica all'azione
del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera,
l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente ad un atto di recesso”. Né a tali fattispecie si applica il termine di decadenza di 60 giorni di cui all'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 - decorrente dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (circostanza peraltro qui non verificatasi) -, trattandosi di norma riferita alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito e, dunque, non suscettibile di estensione analogica, in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza (v. ex multis Cass. n. 34181/2022 e i precedenti in essa richiamati).
3.1.- Va, invece, rilevato che nulla è stato allegato e provato dai ricorrenti in ordine all'eventuale utilizzo degli stessi ad opera della committente anche nel periodo antecedente al 3 settembre 2009;
l'impugnazione ha, infatti, ad oggetto il solo contratto di appalto n. 133/2009 sicché è solo in relazione ad esso che può essere effettuata l'indagine sulla genuinità dell'appalto, risultando per il resto infondata la domanda volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
ON on decorrenza antecedente a quella di stipula del contratto.
4.- Nel merito, gli istanti hanno dedotto la violazione del divieto di intermediazione di manodopera,
asserendo di aver svolto per l'intera durata del rapporto la propria attività sotto il potere direttivo e
ON organizzativo di la quale tramite proprio personale provvedeva a fornire la pianificazione del lavoro e a controllare la corretta esecuzione della prestazione, essendo demandato al capo squadra, Parte_20
(dipendente della ) il solo compito di approvvigionare le navi del materiale di consumo previsto in Pt_18
appalto (carta igienica, asciugamani di carta, sapone e detergenti).
Hanno, in particolare, eccepito: - che il capo squadra si limitava a consegnare loro il materiale prima dell'inizio del turno di mattina (5:00-13:00) o, a chiamata, durante le soste in porto delle navi, non salendo mai a bordo e rimanendo del tutto assente, anche a terra, durante i turni pomeridiani (13:00-21:00) e notturni (21:00-5:00); - che a bordo della nave era prevista la presenza di un solo pulitore per turno, il quale all'inizio e alla fine del servizio doveva presentarsi sul ponte di comando, sotto il controllo del comandante della nave o degli altri ufficiali in servizio;
- che, dunque, sia in porto che a bordo non era mai presente insieme a loro alcun altro dipendente della;
- che le operazioni di pulizia, sebbene Pt_18 formalmente comandate per i soli periodi di sosta in porto della nave, venivano spesso effettuate anche durante la navigazione, sulla base delle esigenze comunicate di volta in volta dagli ufficiali presenti a bordo.
Tali circostanze sono state contestate dalle società resistenti, le quali hanno escluso la sussistenza di una qualsiasi ingerenza da parte della committente nella gestione dell'attività lavorativa dei ricorrenti,
essendosi essa al più limitata all'esercizio del potere di controllo del rispetto degli standard di qualità
contrattualmente previsti (espressamente riconosciutole dall'art. 4 del contratto) e alla registrazione dei nominativi del personale addetto alle operazioni di pulizia ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti - trattandosi di personale non marittimo imbarcato, ma privo di libretto di navigazione, al quale si applicano le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 21 ottobre
2005 (Gente di Mare, serie XIII), secondo cui i nominativi di tali lavoratori devono risultare da apposito registro numerato e vidimato dalla suddetta Autorità, da conservarsi tra le carte di bordo, previa opportuna annotazione sul giornale nautico.
Ciò posto, va anzitutto precisato che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato,
formatosi già sotto la vigenza dell'art. 1, comma 1, l. n. 1369/1960, ora abrogato dall'art. 85, comma 1,
lett. c) d.lgs. n. 276/2003 e sostituito dal menzionato art. 29, qualora venga prospettata un'intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare l'intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (v.
Cass. n. 12664/2003); conseguentemente, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore (v. Cass. n. 8643/2001).
Con specifico riferimento alla disciplina qui applicabile ratione temporis, la S.C. ha chiarito che con l'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276/2003, il legislatore “ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza
formatasi con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri
qualificatori della genuinità dell'appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione
delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. Dall'applicazione dell'indicato
criterio di relatività deriva, dunque, che ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità (ex
lege) dell'appalto la titolarità da parte dell'appaltante dei mezzi necessari, a condizione che comunque
sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione
dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto. Così il D.Lgs. n. 276
del 2003, art. 29, comma 1, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, ha richiamato i due
principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto,
ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti
dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa" (cfr. in termini Cass. n.
31128/2021).
Ne consegue che si verte in ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro nel caso in cui l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore, rimanendo su quest'ultimo meri compiti di gestione amministrativa del rapporto - quali retribuzione, pianificazione delle ferie e dei permessi - senza una reale organizzazione della prestazione (v. da ultimo Cass. n. 13182/2022).
Tanto premesso in termini generali, occorre in primo luogo evidenziare che nella specie i contratti di appalto intercorsi tra la e la rientrano nella categoria degli appalti cd. ad alta Parte_18 CP_2
intensità di manodopera, trattandosi di contratti finalizzati al solo affidamento del servizio di pulizia
“standard, di mantenimento e radicale”, nonché del servizio di monitoraggio ambientale e di monitoraggio decoro, per il cui svolgimento era preminente la fornitura di prestazione lavorativa rispetto a quella dei materiali (trattandosi di strumentazione modesta e di uso comune quale, a titolo esemplificativo, “carta
igienica, sacchetti portarifiuti in plastica anche di diversa colorazione per la raccolta differenziata dei rifiuti, tovagliolini, asciugamani usa e getta, prodotti detergenti”), giusto art. 2 del contratto;
la stessa ON disposizione prevedeva, inoltre, la possibilità di di richiedere all'appaltatore ulteriori servizi non compresi nei corrispettivi contrattuali, tra i quali interventi di bonifica ambientale e fornitura di altri materiali come “asciugamani non usa e getta, cestini portacarte/portarifiuti, accessori per i bagni, posaceneri”.
Si osserva, dunque, che con specifico riferimento agli appalti cd. labour intensive la Suprema Corte
ha chiarito che per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice “effettui un'attenta
verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, tenendo
presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo,
rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama” (v. Cass. n. 12551/2020 e precedenti ivi richiamati).
In tali casi, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sui lavoratori che agiscono in giudizio per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente, quale reale datrice di lavoro, l'onere di fornire la prova dell'esercizio, da parte di quest'ultima, del potere direttivo, organizzativo e disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore (v. Cass. n. 5568/2014 e n.
13388/2000).
Nella specie, i ricorrenti non hanno pienamente assolto al predetto onere probatorio.
In particolare, nulla hanno dedotto in relazione all'eventuale loro sottoposizione al potere
ON disciplinare di (circostanza neppure oggetto dei capitolati di prova articolati in ricorso), essendosi limitati sul punto a produrre copia della nota del 7 settembre 2016 dalla quale risulta, però, unicamente che tale società si limitava a segnalare alla eventuali comportamenti illeciti degli addetti alle pulizie Pt_18
(nel caso, l'allontanamento volontario dal posto di lavoro) ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima,
degli opportuni provvedimenti.
Tali circostanze trovano conferma nella documentazione prodotta dalla , dalla quale emerge Pt_18
che i richiami per eventuali ritardi al lavoro o per scarso rendimento, nonché la contestazione e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari, avvenivano esclusivamente da parte della stessa società appaltatrice, su segnalazione del responsabile o dei comandanti di bordo delle navi, quale unica Pt_20
titolare del relativo potere (cfr. a titolo esemplificativo lettere di richiamo del 27 ottobre 2010 e del 14
ottobre 2013 e contestazione disciplinare del 20 giugno 2011).
ON Quanto, poi, al potere organizzativo, è anzitutto da escludere che esercitasse un autonomo controllo sulla presenza in servizio del personale , risultando dalla documentazione in atti che i Pt_18
nominativi dei lavoratori addetti alle pulizie venivano registrati sul giornale di bordo ai soli fini della menzionata autorizzazione all'imbarco da parte del MIT (cfr. sul punto autorizzazione all'imbarco rilasciata dal Ministero in data 5 giugno 2017, dalla quale risulta che “l'autorità marittima del porto dal quale ha inizio la tratta di navigazione dovrà accertare, all'inizio dell'imbarco del personale, che
sussistano tutte le condizioni richiamate dalla società armatrice nella propria istanza, per l'utilizzo a
bordo del personale medesimo, i cui nominativi, con l'indicazione dei movimenti di imbarco e sbarco,
dovranno risultare da apposito registro, numerato e vidimato da codesta Autorità, conforme a quello
previsto dalla Lettera Circolare 5323 del 19/03/2013, da conservarsi tra le carte di bordo, previa opportuna annotazione sul giornale nautico parte seconda, da parte del Comandante della nave”); né vi ON è prova che avesse facoltà di scegliere i lavoratori da adibire ai singoli turni (circostanza, questa,
neppure genericamente allegata).
I ricorrenti hanno, invece, per lo più insistito sulla loro effettiva sottoposizione al potere direttivo della committente, la quale provvedeva, nella persona del comandante o di altri ufficiali ivi presenti, a pianificare il lavoro di pulizia e a controllarne la corretta esecuzione, non essendovi, né a bordo né in porto,
personale dell'appaltatrice a ciò addetto;
hanno, in particolare, precisato che la possedeva nel Pt_18 Comune di Messina un solo magazzino presso la stazione ferroviaria e che al capo squadra, , Parte_20
erano rimessi unicamente compiti di approvvigionamento delle navi dei relativi materiali di consumo previsti in appalto, i quali venivano consegnati agli istanti prima dell'imbarco o durante le soste in porto e nel solo turno mattutino (dalle 5 alle 13), risultando egli del tutto assente nei restanti turni (dalle 13 alle 21
e dalle 21 alle 5).
Tali circostanze sono state, tuttavia, confermate solo da alcuni dei testimoni escussi.
ON
dipendente di al 1981 al 2016, da ultimo con qualifica di marinaio, e Testimone_1
[...]
dipendente della dal 2008, impiegato presso il bar delle navi traghetto di Tes_2 Parte_21
ON proprietà di nonché cognato di uno dei ricorrenti), hanno riferito: -che le direttive in ordine alle attività
da eseguire venivano impartite agli addetti alle pulizie solo dal Comandante della nave o da altri ufficiali presenti a bordo, i quali si occupavano altresì del controllo della corretta esecuzione della prestazione, non essendo mai presente a bordo altro personale della;
- che , quale caposquadra nominato Pt_18 Pt_20
dall'appaltatrice, si limitava a salire a bordo durante le soste in porto, permanendo sulla nave per pochi minuti e riscendendo prima della partenza, dopo aver parlato con l'addetto alla pulizia e consegnato i relativi materiali;
- che le operazioni di pulizia venivano sempre effettuate anche durante la navigazione.
Indicazioni più dettagliate sono state fornite da anch'egli dipendente della Testimone_3 [...]
dal 2008 con qualifica di barista, il quale ha precisato: - che saliva a bordo intorno alle Parte_21 Pt_20
9:30 per la consegna dei materiali, riscendendo poco prima dell'imbarco del treno;
- che egli alle volte saliva anche intorno alle 13 o nel pomeriggio, in tal caso anche per sostituire uno dei dipendenti in malattia ovvero, in generale, sempre per pochi minuti;
- che all'incirca fino al 2019/2020 (tre o quattro anni prima
ON rispetto all'audizione del teste, avvenuta in data 26 giugno 2023) era il personale di a controllare la corretta esecuzione della prestazione dei ricorrenti, compilando le schede di attestazione delle attività di pulizia;
- che la giustificazione per eventuali ritardi doveva essere rivolta al Comandante della nave e non al responsabile del servizio nominato da (circostanza, questa, non riferita da alcun altro testimone Pt_18
e neppure allegata dai ricorrenti).
Di segno totalmente opposto sono, invece, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su intimazione delle società resistenti, i quali hanno riferito: - che il controllo e il coordinamento del personale addetto ai servizi di pulizia erano rimessi esclusivamente alla , per il tramite del proprio responsabile del Pt_18
servizio, il quale provvedeva a predisporre i turni di lavoro e a richiamare il personale in caso di disservizi,
ritardi e scarso rendimento ( , all'epoca dei fatti direttore della Direzione Navigazione Persona_1
ON di;
- che, sebbene non vi fosse personale di presente a bordo durante la navigazione, il controllo Pt_18
della corretta esecuzione delle prestazioni veniva effettuato dallo porto, anche sulla base di Pt_22 ON eventuali segnalazioni del personale cui era rimesso per contratto il potere di verifica del rispetto degli standard di qualità contrattualmente previsti ( ); - che le schede di attestazione delle attività di Pt_20
pulizia venivano compilate da e controfirmate dal Comandante ai soli fini della rendicontazione Pt_18
contabile, per la liquidazione delle somme spettanti ( e ); - che gli addetti alle pulizie erano Per_1 Pt_20
ON già a conoscenza delle attività da svolgere e che per eventuali disservizi l'unico interlocutore della ra
ON il responsabile ( comandante sulle navi traghetto di ino al 2019). Quanto Pt_20 Persona_2
alla natura dell'appalto, il teste ha precisato che il contratto era di tipo “assicurazione – qualità”, Per_1
per cui era riconosciuto alla committente il potere di effettuare controlli al fine di valutare il rispetto, da parte dell'appaltatrice e non dei singoli lavoratori, delle obbligazioni contrattuali.
Le circostanze dedotte in ricorso non trovano, poi, conferma nella documentazione in atti.
Dall'esame del contratto di appalto è emerso, in particolare, che le attività di pulizia oggetto dell'appalto erano state dettagliatamente previste dall'appaltatrice già in sede di stipula dell'accordo, tramite la redazione del Progetto Tecnico delle prestazioni di pulizia e della Specifica Tecnica, in cui sono analiticamente descritte le singole attività da svolgere (“pulizia ad umido, spazzatura, spolveratura, lavaggio, disincrostazione e raschiatura, pulizia a fondo, lavaggio a fondo, ceratura”), i turni di servizio per ciascuna nave e i relativi tempi delle prestazioni, la tipologia delle attrezzature utilizzate, nonché gli standard di qualità da garantire.
ON La ha prodotto, inoltre, copia dello schema di pianificazione del lavoro a bordo, redatto dall'appaltatrice in data 22 settembre 2009, dal quale risulta che la tipologia di attività da eseguire e le relative modalità di esercizio venivano predeterminate da quest'ultima in base alle caratteristiche delle navi (ferroviarie, bidirezionali e mezzi veloci, suddivise in due, tre o quattro aree omogenee) e specificando le attività che il singolo operatore era tenuto a svolgere in ognuno dei tre turni, sicché lo spazio per un'eventuale ingerenza nella gestione da parte della committente appare piuttosto limitato.
ON Dallo stesso contratto di appalto risulta, altresì, che la firma del personale di sulle schede di controllo qualità redatte da (qui dedotta dai ricorrenti quale elemento di prova a sostegno Pt_18
dell'esercizio da parte della committente di un effettivo potere direttivo e di controllo nei loro confronti) veniva apposta, in realtà, a meri fini di verifica degli esiti dei controlli stessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 (“l'appaltatore dovrà effettuare sia controlli di corretta esecuzione dei servizi, sia ON verifiche ispettive – pianificate dall'appaltatore e approvate da – mirate alla valutazione della corretta applicazione del Piano della Qualità (…) trasmettendone i relativi risultati ad (…) in caso CP_2
di mancata comunicazione degli esiti degli stessi, saranno applicate all'appaltatore le penali di cui al successivo 26”). Lo stesso dicasi in relazione alle schede di verifica delle prestazioni rese, compilate direttamente dall'appaltatrice ai sensi dell'art. 9 del capitolato tecnico e organizzativo, ai fini del controllo di effettiva esecuzione degli interventi previsti nei Programmi e nei Piani di Lavoro Giornalieri e solo controfirmate
ON (e non “formate” come indicato dai ricorrenti) da nella persona del Comandante della relativa nave,
ai fini della successiva fatturazione per le effettive prestazioni rese (cfr. sul punto artt. 7 e 8 del contratto);
ciò trova conferma, inoltre, nella stessa nota n. 5219 del 9 novembre 2007 richiamata dagli istanti (“in
riferimento al contratto di pulizia sulle navi di cui all'oggetto, si ricorda che le schede tecniche operative
– indicate più correttamente in oggetto come “schede di attestazione attività di pulizia” – che attestano
l'attività di pulizia eseguita siano firmate in modo chiaro e leggibile sempre e solo dal Comandante”), la quale risulta in ogni caso irrilevante nel caso di specie, essendo stata emessa in data antecedente rispetto alla stipula del contratto di appalto in questione.
ON In tale contesto, la prova della sottoposizione dei ricorrenti al potere direttivo e di controllo di non può trarsi neppure dalla successiva modifica apportata dal comandante Totaro alla pianificazione del lavoro di pulizia sulla nave Messina;
è, infatti, rimasto incontestato che la nave, entrata in esercizio solo nel 2013 e, dunque, in epoca successiva a quella di stipula dell'appalto, presentasse delle caratteristiche peculiari rispetto alle altre navi della flotta (nel dettaglio, un'estensione significativa del ponte salone) che richiedevano, pertanto, una nuova articolazione dei turni per la pulizia dell'intero spazio.
Tali modifiche, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, sono state apportate in conformità a
ON quanto previsto dal richiamato art. 7 del contratto, a norma del quale veva la facoltà, “esplicitamente
accettata dall'Appaltatore, di apportare in qualsiasi momento nel corso di validità del ONratto,
variazioni, temporanee o definitive, ai servizi affidati (…) a titolo esemplificativo e non esaustivo,
modifiche ai piani di lavoro, modifiche alle tipologie di pulizia, alle relative frequenze e/o periodicità, modifiche alle fasce orarie di esecuzione, aumenti o riduzioni delle aree”.
Va in ogni caso chiarito che avuto riguardo alla natura dell'appalto e alla specificità del servizio richiesto (pulizia per lo più giornaliera e di mantenimento), eventuali ingerenze della committente nella gestione del lavoro, tramite indicazioni più o meno specifiche sulle attività giornaliere da svolgere, nonché
attraverso modifiche parziali della programmazione, risultano pienamente compatibili con le legittime interazioni tra committente e appaltatore;
né rileva in senso contrario il fatto che a bordo non fosse costantemente presente un responsabile dell'appaltatrice, trattandosi come sopra evidenziato di prestazioni a carattere standardizzato, quali spazzatura e lavaggio della pavimentazione, spolveratura degli arredi e svuotamento dei cassetti di immondizia, già dettagliatamente definite in contratto e per le quali non era richiesto un monitoraggio continuo da parte del responsabile del servizio. Ne consegue che l'esecuzione del lavoro ben poteva avvenire attraverso il rispetto delle modalità
tecniche concordate tra le parti anche con riferimento al raggiungimento di determinati obiettivi di qualità
del servizio, rientrando così nella facoltà della committente interessarsi delle tecniche e delle modalità
organizzative dell'appaltatrice, anche tramite l'emanazione di istruzioni (come peraltro espressamente previsto in contratto).
In definitiva, in assenza di seri elementi dai quali dedurre un'effettiva ingerenza della committente nella scelta dei lavoratori o nell'attribuzione delle mansioni ai singoli dipendenti, o di un controllo esteso a tutta l'attività lavorativa svolta, ovvero ancora di un contatto diretto tra l'appaltante e i ricorrenti, le domande volte alla declaratoria di illegittimità dell'appalto e al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle effettive dipendenze della committente vanno integralmente respinte.
Ogni ulteriore eccezione resta assorbita.
5.- La controvertibilità della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività compiuta ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in
4.628,5 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle società resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e condanna i ricorrenti a rimborsare alla e alla metà delle spese processuali, liquidata per ciascuna Parte_18 ONroparte_1
in 4.628,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 5.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro