TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1216/2025 tra
, con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14 – P. Iva n. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Procuratore , in virtù di procura speciale per Notar del 25.7.2024, Controparte_1 Persona_1 rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto introduttivo – dall'Avv. Giuseppe Vertullo (c.f.
), insieme al quale domicilia elettivamente in Vallo della Lucania alla Via G. Murat n. 20; C.F._1
APPELLANTE
e
, dom.to come in atti;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE nonché
, cod. fisc. , con sede in ROMA, Piazza del Campidoglio, 1, in persona del Sindaco CP_3 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Battistella c.f. ed Controparte_4 C.F._2 elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti in atti;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 16922/2024, resa il
3.5.2023, depositata in Cancelleria in data 10.10.2024, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al n. R.G.
n. 7682/2022
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 16922/2024, resa il 3.5.2023, depositata in Cancelleria in data 10.10.2024, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. n. 7682/2022. Emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pagina 3 ove si legge “In via preliminare, appare opportuno ribadire e precisare che i crediti a cui si riferiscono gli impugnati estratti di ruolo non sono stati mai accertati, mai notificati ed, in ogni caso, abbondantemente prescritti” e laddove si denuncia “la mancanza e/o nullità della notifica degli atti presupposti (Verbali di accertamento prima e cartella di pagamento poi)” e dalle conclusioni ivi rassegnate in cui si chiede, tra l'altro, “di accertare l'omessa notifiche delle cartelle”, che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820160022216552000 dell'importo di €. 1.120,56, derivante da infrazioni del C.d.S. commesse nell'anno 2012 ed avente quale ente impositore il . Controparte_5
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere “l'accertamento della prescrizione del presunto Controparte_2 credito vantato dall'amministrazione finanziaria, l'omessa notifica, secondo legge, dei titoli amministrativi e delle cartelle, l'inesistenza di titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo, l'omessa notifica di qualsivoglia atto recettizio, con conseguente inefficacia dei ruoli e prescrizione del presunto credito con ordine di cancellazione dal ruolo del predetto importo”.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava l Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
L'appellante ha evidenziato: a) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022; la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. data l'assenza di minacce di azioni esecutive o rivendicazioni della pretesa creditoria da parte dell' ; l'incompetenza per territorio del Giudice adìto. Parte_1
Si è costituita eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione attiva aderendo, CP_3 nel merito, all'appello proposto dall . CP_6
Seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
L'appello va pertanto accolto con conseguente condanna dell'appellato al pagamento delle Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1216/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 16922/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord il 3.5.2023, depositata in Cancelleria in data 10.10.2024, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. n.
7682/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1 in primo grado liquidate in €. 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1
e da per la difesa nel presente grado di giudizio che si liquidano, per la prima in €. 64,50 per CP_3 esborsi ed in €. 1.200,00 per compensi professionali e per la seconda in €. 1.200,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Aversa, 26.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1216/2025 tra
, con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14 – P. Iva n. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Procuratore , in virtù di procura speciale per Notar del 25.7.2024, Controparte_1 Persona_1 rappresentato e difeso – come da procura in calce all'atto introduttivo – dall'Avv. Giuseppe Vertullo (c.f.
), insieme al quale domicilia elettivamente in Vallo della Lucania alla Via G. Murat n. 20; C.F._1
APPELLANTE
e
, dom.to come in atti;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE nonché
, cod. fisc. , con sede in ROMA, Piazza del Campidoglio, 1, in persona del Sindaco CP_3 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Battistella c.f. ed Controparte_4 C.F._2 elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti in atti;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 16922/2024, resa il
3.5.2023, depositata in Cancelleria in data 10.10.2024, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al n. R.G.
n. 7682/2022
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 16922/2024, resa il 3.5.2023, depositata in Cancelleria in data 10.10.2024, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. n. 7682/2022. Emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pagina 3 ove si legge “In via preliminare, appare opportuno ribadire e precisare che i crediti a cui si riferiscono gli impugnati estratti di ruolo non sono stati mai accertati, mai notificati ed, in ogni caso, abbondantemente prescritti” e laddove si denuncia “la mancanza e/o nullità della notifica degli atti presupposti (Verbali di accertamento prima e cartella di pagamento poi)” e dalle conclusioni ivi rassegnate in cui si chiede, tra l'altro, “di accertare l'omessa notifiche delle cartelle”, che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820160022216552000 dell'importo di €. 1.120,56, derivante da infrazioni del C.d.S. commesse nell'anno 2012 ed avente quale ente impositore il . Controparte_5
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere “l'accertamento della prescrizione del presunto Controparte_2 credito vantato dall'amministrazione finanziaria, l'omessa notifica, secondo legge, dei titoli amministrativi e delle cartelle, l'inesistenza di titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo, l'omessa notifica di qualsivoglia atto recettizio, con conseguente inefficacia dei ruoli e prescrizione del presunto credito con ordine di cancellazione dal ruolo del predetto importo”.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava l Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
L'appellante ha evidenziato: a) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022; la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. data l'assenza di minacce di azioni esecutive o rivendicazioni della pretesa creditoria da parte dell' ; l'incompetenza per territorio del Giudice adìto. Parte_1
Si è costituita eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione attiva aderendo, CP_3 nel merito, all'appello proposto dall . CP_6
Seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
L'appello va pertanto accolto con conseguente condanna dell'appellato al pagamento delle Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1216/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 16922/2024, resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord il 3.5.2023, depositata in Cancelleria in data 10.10.2024, pronunciata a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. n.
7682/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1 in primo grado liquidate in €. 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1
e da per la difesa nel presente grado di giudizio che si liquidano, per la prima in €. 64,50 per CP_3 esborsi ed in €. 1.200,00 per compensi professionali e per la seconda in €. 1.200,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Aversa, 26.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo