Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 19/05/2022, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 00538/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2022, proposto da
SA Diamante, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gallipoli, via Cavallotti 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'Ordinanza n. 44 del 16.02.2022, notificata in data 18.02.2022, con cui il Comune di Gallipoli ha disposto la “ rimozione delle unità esterne (pompe di calore) dei condizionatori installate sulla facciata dell'immobile ricadente in centro storico su immobile in via De Pace n. 72 ”, nonché di ogni atto alla stessa connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che l’ordinanza impugnata reca l’ingiunzione a rimuovere le unità esterne (pompe di calore) dei condizionatori installate sulla facciata dell'immobile utilizzato per l’esercizio del bar denominato “Caffè Duomo”;
Rilevato che parte ricorrente ha riferito che la rimozione degli impianti comprometterebbe “lo svolgimento dell’attività di impresa esercitata all’interno del locale adibito a bar/caffetteria”, dal momento che il locale “è privo di spazi esterni e all’interno non presenta finestre che affacciano all’esterno e pertanto tali da permettere quanto meno una areazione del locale”;
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, quindi, sospende gli effetti dell’ordinanza n. 44 del 16.02.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10.05.2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO