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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/07/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 23/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma
1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito telematico
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FABIO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE PER TERAMO N. 246, 64022
GIULIANOVA, presso il difensore avv. DI FABIO MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16, 64100 TERAMO, presso il difensore avv.
MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente formulava, ai Parte_1 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
1 condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, a seguito di rigetto in via amministrativa della prestazione previdenziale per insussistenza dei requisiti prescritti, ritenendo di essere affetto da patologie che riducono a meno di un terzo la sua capacità lavorativa specifica.
Il c.t.u. nominato nella procedura rubricata al n. 2175/2022 R.G. concludeva la sua relazione ritenendo che la capacità di lavoro della parte ricorrente, sia al momento della visita peritale sia alla data della domanda, non fosse ridotta permanentemente a meno di un terzo, pertanto, non riconoscibile appariva la prestazione richiesta.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 6.12.2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e pertanto, qualora riconosciuta come dovuta, chiedeva volersi “…RICONOSCERE IL RICORRENTE LAVORATORE
ASSICURATO LA CUI CAPACITA' DI LAVORO, IN OCCUPAZIONI CONFACENTI
ALLE SUE ATTITUDINI, SI E'RIDOTTA IN MODO PERMANENTE A MENO DI UN
TERZO,CON DIRITTO ALL' ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' EX ART. 1
LEGGE 12 GIUGNO 1984 N.222, CON DECORRENZA DAL31/08/2021DATA DELLA
DOMANDA AMMINISTRATIVA N. 2178900900161 DI PROTOCOLLO ”. CP_2
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la CP_2 conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo dovendosi ricondurre i lamentati motivi di opposizione a mere contestazioni diagnostiche e quindi l'opposizione inammissibile per manifesta genericità delle contestazioni.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza.
All'esito dell'accertamento peritale il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. con Persona_1 argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che quindi questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto un grado di invalidità limitante la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo sin dal momento della domanda presentata il 31/08/2021, contrariamente, dunque,
a quanto disposto dal consulente nominato nel corso dell'ATP e contestato da parte ricorrente con indicazione puntuale dei motivi di contestazione.
Ed invero la rinnovata consulenza medico-legale ha consentito di acclarare
2 l'incidenza delle patologie da cui è affetto la parte ricorrente sulla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. In particolare, il consulente d'ufficio, alla luce dell'esame obiettivo e delle certificazioni esibite, ha accertato che il ricorrente è affetto da:
DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE CRONICO GRAVE, ANSIA GRAVE,
SPONDILO-UNCO-DISCO-ARTROSI AVANZATA, CERVICOARTROSI E
PROTRUSIONI ERNIARIE, RADICOLOPATIA C7 BILATERALE,
RADICOLOPATIA L5-S1 A DESTRA, PATOLOGIA DELLA CUFFIA DEI
ROTATORI BILATERALE, SINDROME DEL TUNNEL CARPALE BILATERALE,
TENDINOSI DEL SOVRASPINOSO A DESTRA, MENISCOPATIA BILATERALE DA
ESITI DISTRATTIVI LCA, ESITI FRATTURA BIOSSEA GAMBA DESTRA.
Tale condizione di salute appare limitante l'attività lavorativa del Parte_2 pregiudicando la sua idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa quale operaio generico “…che comporta sforzi continui, posture fisse prolungate e movimenti ripetitivi degli arti superiori. Il quadro clinico presentato dall'interessato risulta connesso l'attività trentennale svolta, sempre nel medesimo inquadramento operativo”.
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data
9.07.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità e la decorrenza della stessa.
Si tratta di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamento peritale.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che le infermità da cui è affetto il ricorrente ne riducono la capacità lavorativa in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaio generico e l'impossibilità di attendere ad altre proficue attività lavorative. Tutte le patologie rilevate erano presenti e documentate al momento della presentazione della domanda presentata all' . Le conclusioni CP_2 raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che l' deve, quindi, essere condannato a riconoscere detto grado di CP_2 invalidità e a beneficiare il ricorrente di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario sin
3 dalla data della domanda in sede amministrativa, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione del grado di difficoltà della causa e della concreta attività difensiva svolta nonché del valore della controversia;
le spese delle CTU sono a carico dell' liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è affetto Parte_1 da patologie che ne riducono in modo permanente la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo ai sensi dell'art. 1 L. 12.06.1984 n. 222 con decorrenza dalla data del 31/08/2021;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente del CP_2 presente giudizio ed in quello di ATP, liquidate complessivamente in € 2.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 23 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Di Biase
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 23/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma
1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito telematico
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FABIO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE PER TERAMO N. 246, 64022
GIULIANOVA, presso il difensore avv. DI FABIO MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16, 64100 TERAMO, presso il difensore avv.
MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente formulava, ai Parte_1 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
1 condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, a seguito di rigetto in via amministrativa della prestazione previdenziale per insussistenza dei requisiti prescritti, ritenendo di essere affetto da patologie che riducono a meno di un terzo la sua capacità lavorativa specifica.
Il c.t.u. nominato nella procedura rubricata al n. 2175/2022 R.G. concludeva la sua relazione ritenendo che la capacità di lavoro della parte ricorrente, sia al momento della visita peritale sia alla data della domanda, non fosse ridotta permanentemente a meno di un terzo, pertanto, non riconoscibile appariva la prestazione richiesta.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 6.12.2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e pertanto, qualora riconosciuta come dovuta, chiedeva volersi “…RICONOSCERE IL RICORRENTE LAVORATORE
ASSICURATO LA CUI CAPACITA' DI LAVORO, IN OCCUPAZIONI CONFACENTI
ALLE SUE ATTITUDINI, SI E'RIDOTTA IN MODO PERMANENTE A MENO DI UN
TERZO,CON DIRITTO ALL' ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' EX ART. 1
LEGGE 12 GIUGNO 1984 N.222, CON DECORRENZA DAL31/08/2021DATA DELLA
DOMANDA AMMINISTRATIVA N. 2178900900161 DI PROTOCOLLO ”. CP_2
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la CP_2 conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo dovendosi ricondurre i lamentati motivi di opposizione a mere contestazioni diagnostiche e quindi l'opposizione inammissibile per manifesta genericità delle contestazioni.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza.
All'esito dell'accertamento peritale il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. con Persona_1 argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che quindi questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto un grado di invalidità limitante la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo sin dal momento della domanda presentata il 31/08/2021, contrariamente, dunque,
a quanto disposto dal consulente nominato nel corso dell'ATP e contestato da parte ricorrente con indicazione puntuale dei motivi di contestazione.
Ed invero la rinnovata consulenza medico-legale ha consentito di acclarare
2 l'incidenza delle patologie da cui è affetto la parte ricorrente sulla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. In particolare, il consulente d'ufficio, alla luce dell'esame obiettivo e delle certificazioni esibite, ha accertato che il ricorrente è affetto da:
DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE CRONICO GRAVE, ANSIA GRAVE,
SPONDILO-UNCO-DISCO-ARTROSI AVANZATA, CERVICOARTROSI E
PROTRUSIONI ERNIARIE, RADICOLOPATIA C7 BILATERALE,
RADICOLOPATIA L5-S1 A DESTRA, PATOLOGIA DELLA CUFFIA DEI
ROTATORI BILATERALE, SINDROME DEL TUNNEL CARPALE BILATERALE,
TENDINOSI DEL SOVRASPINOSO A DESTRA, MENISCOPATIA BILATERALE DA
ESITI DISTRATTIVI LCA, ESITI FRATTURA BIOSSEA GAMBA DESTRA.
Tale condizione di salute appare limitante l'attività lavorativa del Parte_2 pregiudicando la sua idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa quale operaio generico “…che comporta sforzi continui, posture fisse prolungate e movimenti ripetitivi degli arti superiori. Il quadro clinico presentato dall'interessato risulta connesso l'attività trentennale svolta, sempre nel medesimo inquadramento operativo”.
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data
9.07.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità e la decorrenza della stessa.
Si tratta di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamento peritale.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che le infermità da cui è affetto il ricorrente ne riducono la capacità lavorativa in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini di operaio generico e l'impossibilità di attendere ad altre proficue attività lavorative. Tutte le patologie rilevate erano presenti e documentate al momento della presentazione della domanda presentata all' . Le conclusioni CP_2 raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che l' deve, quindi, essere condannato a riconoscere detto grado di CP_2 invalidità e a beneficiare il ricorrente di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario sin
3 dalla data della domanda in sede amministrativa, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione del grado di difficoltà della causa e della concreta attività difensiva svolta nonché del valore della controversia;
le spese delle CTU sono a carico dell' liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è affetto Parte_1 da patologie che ne riducono in modo permanente la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo ai sensi dell'art. 1 L. 12.06.1984 n. 222 con decorrenza dalla data del 31/08/2021;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente del CP_2 presente giudizio ed in quello di ATP, liquidate complessivamente in € 2.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 23 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
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