Sentenza 9 settembre 1963
Massime • 3
Il valore della materia non e decisivo per stabilire se si ha vendita ovvero contratto d'opera o appalto, dovendosi, aver riguardo essenzialmente alla volonta delle parti nel giudizio di prevalenza tra l'elemento lavoro e l'elemento fornitura di materiale. Tale giudizio si risolve in un apprezzamento di fatto. ( V 1958 e 686/60, 2679/58, 426/41, 3499/32).*
L'apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza delle prove acquisite e sull'opportunita di disporre ulteriori mezzi istruttori, purche motivato correttamente, e incensurabile in Cassazione.*
Una volta esclusa l'essenzialita ed in Mancanza di diffida ad adempiere l'inosservanza del termine puo costituire inadempimento di non scarsa importanza soltanto quando ecceda ogni normale limite di tolleranza. ( Conf 4497'57' 3990'56).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/09/1963, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 9 settembre 1963 |
Testo completo
Il valore della materia non e decisivo per stabilire se si ha vendita ovvero contratto d'opera o appalto, dovendosi, aver riguardo essenzialmente alla volonta delle parti nel giudizio di prevalenza tra l'elemento lavoro e l'elemento fornitura di materiale. Tale giudizio si risolve in un apprezzamento di fatto. ( V 1958 e 686/60, 2679/58, 426/41, 3499/32).*