Cass. civ., sez. III, sentenza 09/09/1963, n. 2455
CASS
Sentenza 9 settembre 1963

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Il valore della materia non e decisivo per stabilire se si ha vendita ovvero contratto d'opera o appalto, dovendosi, aver riguardo essenzialmente alla volonta delle parti nel giudizio di prevalenza tra l'elemento lavoro e l'elemento fornitura di materiale. Tale giudizio si risolve in un apprezzamento di fatto. ( V 1958 e 686/60, 2679/58, 426/41, 3499/32).*

L'apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza delle prove acquisite e sull'opportunita di disporre ulteriori mezzi istruttori, purche motivato correttamente, e incensurabile in Cassazione.*

Una volta esclusa l'essenzialita ed in Mancanza di diffida ad adempiere l'inosservanza del termine puo costituire inadempimento di non scarsa importanza soltanto quando ecceda ogni normale limite di tolleranza. ( Conf 4497'57' 3990'56).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/09/1963, n. 2455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2455
    Data del deposito : 9 settembre 1963

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