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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6582 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Lucibello e Aldo Gagliotta coi quali è elettivamente domiciliata in Castelnuovo Cilento alla via Nazionale n. 38 presso lo studio del primo avvocato;
- OPPONENTE - E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maila Controparte_1
Migliorino e Aniello Cioffi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Agropoli alla piazza V. Veneto n. 6;
- OPPOSTA - OGGETTO: tfr.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2024 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno - Sezione Lavoro col quale le era stato ingiunto di corrispondere a favore della sua ormai ex dipendente la somma di € Controparte_1
1.157,44 a titolo di retribuzione per tfr sostenendo di aver già corrisposto detto emolumento una volta cessato il rapporto di lavoro. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la CP_1
sostenendo di non aver mai ricevuto l'eccepito pagamento. Chiedeva, quindi,
la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e va, pertanto, Parte_1
rigettata per le ragioni che si vengono ad indicare.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto della a percepire il tfr come riconosciutole in via monitoria col decreto CP_1
ingiuntivo opposto in questa sede. Giova anzitutto sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova ("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al tfr, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Orbene provati dalla il rapporto di lavoro e la sua ormai avvenuta CP_1
cessazione (trattasi, del resto, di circostanze non specificatamente contestate),
la sostiene di aver già corrisposto il tfr. Parte_1
Sennonchè, deve tenersi presente che si tratta anzitutto di un'eccezione generica. Non viene specificato in quale precisa data e in che modo (contanti,
bonifico, ect) avrebbe realizzato detto pagamento.
In ogni caso, si tratta d'una circostanza non provata in alcun modo. Nessuno
dei documenti allegati al ricorso attesta detto pagamento.
Fondata è, quindi, la pretesa della con riguardo al tfr. CP_1
Passando alla quantificazione di detta voce retributiva, occorre evidenziare che i conteggi analitici inseriti nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio monitorio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte della
[...]
che a tanto era onerata in base alle disposizioni normative che Parte_1
disciplinano il rito del lavoro. Come noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c.,
con la conseguenza che la mancata o generica contestazione,
rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata,
in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006
e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere
della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli
artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione
dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata,
in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un
sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente
la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la
mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in
via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva
in grado di appello è tardiva ed inammissibile"). Nel caso di specie, parte opponente si è limitata a escludere in radice la spettanza rivendicata nella convinzione del suo avvenuto pagamento senza soffermarsi in alcun modo sul suo calcolo.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, confermato per intero anche in ordine al suo importo.
Quindi, tirando le somme, l'opposizione proposta dalla si Parte_1
è rilevata del tutto pretestuosa e infondata. La più che manifesta infondatezza di tutte le doglianze fatte valere non trova altra plausibile spiegazione che in un intento dilatorio di parte opponente. Le spese di lite non possono allora che essere poste a suo carico seguendo la regola generale della soccombenza dell'art. 91, 1 comma, c.p.c. Sovvengono al riguardo i criteri dettati dal d.m.
55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo ingiunto in sede monitoria - € 1.157,44 -). La semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prender atto dell'assenza di prova del pagamento del tfr impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Inoltre la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere un'effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite. Tuttavia, la temerarietà dell'opposizione,
consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (purtroppo, con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attore-opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., che si liquida equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6582 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 750/2024 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro;
2) condanna la al pagamento in favore della delle Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge;
3) condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
dell'ulteriore somma equitativamente determinata in € 1.030,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6582 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Lucibello e Aldo Gagliotta coi quali è elettivamente domiciliata in Castelnuovo Cilento alla via Nazionale n. 38 presso lo studio del primo avvocato;
- OPPONENTE - E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maila Controparte_1
Migliorino e Aniello Cioffi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Agropoli alla piazza V. Veneto n. 6;
- OPPOSTA - OGGETTO: tfr.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2024 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno - Sezione Lavoro col quale le era stato ingiunto di corrispondere a favore della sua ormai ex dipendente la somma di € Controparte_1
1.157,44 a titolo di retribuzione per tfr sostenendo di aver già corrisposto detto emolumento una volta cessato il rapporto di lavoro. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la CP_1
sostenendo di non aver mai ricevuto l'eccepito pagamento. Chiedeva, quindi,
la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e va, pertanto, Parte_1
rigettata per le ragioni che si vengono ad indicare.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto della a percepire il tfr come riconosciutole in via monitoria col decreto CP_1
ingiuntivo opposto in questa sede. Giova anzitutto sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova ("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al tfr, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Orbene provati dalla il rapporto di lavoro e la sua ormai avvenuta CP_1
cessazione (trattasi, del resto, di circostanze non specificatamente contestate),
la sostiene di aver già corrisposto il tfr. Parte_1
Sennonchè, deve tenersi presente che si tratta anzitutto di un'eccezione generica. Non viene specificato in quale precisa data e in che modo (contanti,
bonifico, ect) avrebbe realizzato detto pagamento.
In ogni caso, si tratta d'una circostanza non provata in alcun modo. Nessuno
dei documenti allegati al ricorso attesta detto pagamento.
Fondata è, quindi, la pretesa della con riguardo al tfr. CP_1
Passando alla quantificazione di detta voce retributiva, occorre evidenziare che i conteggi analitici inseriti nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio monitorio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte della
[...]
che a tanto era onerata in base alle disposizioni normative che Parte_1
disciplinano il rito del lavoro. Come noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c.,
con la conseguenza che la mancata o generica contestazione,
rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata,
in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006
e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere
della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli
artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione
dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata,
in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un
sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente
la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la
mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in
via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva
in grado di appello è tardiva ed inammissibile"). Nel caso di specie, parte opponente si è limitata a escludere in radice la spettanza rivendicata nella convinzione del suo avvenuto pagamento senza soffermarsi in alcun modo sul suo calcolo.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, confermato per intero anche in ordine al suo importo.
Quindi, tirando le somme, l'opposizione proposta dalla si Parte_1
è rilevata del tutto pretestuosa e infondata. La più che manifesta infondatezza di tutte le doglianze fatte valere non trova altra plausibile spiegazione che in un intento dilatorio di parte opponente. Le spese di lite non possono allora che essere poste a suo carico seguendo la regola generale della soccombenza dell'art. 91, 1 comma, c.p.c. Sovvengono al riguardo i criteri dettati dal d.m.
55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie pari all'importo ingiunto in sede monitoria - € 1.157,44 -). La semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prender atto dell'assenza di prova del pagamento del tfr impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Inoltre la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere un'effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite. Tuttavia, la temerarietà dell'opposizione,
consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (purtroppo, con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attore-opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., che si liquida equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6582 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 750/2024 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro;
2) condanna la al pagamento in favore della delle Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge;
3) condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
dell'ulteriore somma equitativamente determinata in € 1.030,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro