Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2451 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. PEZZINO LUISA e dall'avv. TARRONI ANTONELLA matrimonio celebrato in CESENA il 03/09/2011 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate ed integrate1:
1. I coniugi dichiarano che intendono separarsi consensualmente nonché addivenire allo scioglimento degli effetti civili del loro matrimonio, come previsto dagli artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. e si autorizzano sin da ora a vivere separati.
2. Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ai genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa paritaria presso entrambi i genitori, ma con residenza fissata presso la madre, la quale potrà continuare ad abitare presso la casa familiare fino a quando non verrà effettuata la cessione della quota in favore di di Controparte_1 cui al punto 7. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie devono essere assunte di comune accordo dai genitori che, invece, esercitano la responsabilità genitoriale separatamente su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità: Settimana A) lunedì e giovedì con pernottamento oltre al pernottamento la domenica sera;
Settimana B) lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica con pernottamento, tranne il pernotto della domenica che sarà presso la madre. In questa settimana nella sola giornata del venerdì le figlie, dall'uscita da scuola fino a quando il padre non tornerà dal lavoro, staranno con la madre la quale si impegna a seguirle nello svolgimento dei compiti scolastici. Fino al compimento dei 14 anni di i genitori si impegnano a trascorrere Per_2 insieme le giornate di Natale, Pasqua ed i compleanni delle figlie. Fermo restando quanto sopra, durante le festività di Natale e Capodanno ed esclusivamente in occasione di viaggi/ soggiorni/ vacanze programmate, i genitori potranno tenere con loro le figlie 7 giorni consecutivi, avendo gli stessi cura di
2 passare con loro, alternativamente, un anno il Natale ed un anno il Capodanno e così di seguito. Qualora non vi fossero viaggi/ soggiorni / vacanze prenotate, verrà seguito il regime ordinario settimanale di gestione delle minori. Altrettanto ed alle medesime condizioni, avverrà per 3 giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Pasqua (con il giorno delle festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo alternati negli anni). Durante le vacanze scolastiche estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, comunicandolo all'altro genitore entro il 31 maggio. Il padre nell'esercizio del proprio diritto di vedere e tenere con sé le figlie, si impegna a rispettare le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, il loro stato di salute (lasciandole in caso di indisposizione e/o malattia presso la madre), assecondando, laddove possibile, i loro desideri;
per contro la madre si impegna a favorire le visite paterne. Qualora durante i giorni in cui le figlie stanno con un genitore, subentri un impegno che rende difficile il loro accudimento, è preferibile che sia l'altro genitore – se disponibile – ad occuparsi delle minori in luogo dei nonni e/o baby sitter. In ogni caso i coniugi si impegnano a favorire il mantenimento dei rapporti tra le figlie ed i nonni. Quando le figlie si trovano presso un genitore, l'altro ha la facoltà – previo accordo
– di andarle a visitare. Nel caso di peggioramento del rendimento scolastico delle figlie, i genitori si impegnano a rivedere, se del caso, la loro organizzazione nella gestione dei compiti. I genitori hanno la facoltà di partecipare agli eventi relativi alle figlie, indipendentemente dal genitore presso cui le stesse si trovino in quel momento (es. colloqui scolastici, eventi, gare sportive ecc…) A tutela delle minori ed al fine di evitare confusione sui ruoli genitoriali, i coniugi si impegnano ad evitare alle figlie la frequentazione di persone cui essi siano legati da relazioni sentimentali, fino al compimento dei 14 anni di Per_2
4. A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, Controparte_1 corrisponderà a , entro e non oltre il giorno cinque del mese, la Parte_1 somma di Euro 300,00 mensili (Euro 150,00 per ogni figlia) rivalutata annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolarsi secondo i termini e le modalità di cui all'art. 15 del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Forlì. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro una settimana dal ricevimento della documentazione giustificativa che potrà essere inviata anche a mezzo messaggio whatsapp e potranno essere compensate tra loro ma non con il contributo al mantenimento. L'importo del contributo al mantenimento per le minori è stato calcolato anche considerando l'importo complessivo dell'assegno unico attualmente percepito da . Parte_1
3 5. autorizza espressamente l'erogazione dell'intero assegno unico Controparte_1 universale in favore di . Parte_1
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti in ragione dei rispettivi redditi, talchè rinunciano l'una nei confronti dell'altro a qualsivoglia richiesta e/o contributo al mantenimento.
7. A definizione dei reciproci rapporti economico/patrimoniali, si Parte_1 obbliga a trasferire, dietro versamento di corrispettivo, a la quota Controparte_1 di comproprietà pari al 50% della casa familiare sita in Cesena (FC), Via Della Conserva n. 117, impegnandosi, con la sottoscrizione del presente ricorso, a formalizzare il trasferimento avanti il Notaio entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo differimenti che si rendessero necessari per esigenze di istruttoria notarile. , pertanto, con la sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, si impegna formalmente a cedere a la propria Controparte_1 quota di comproprietà dell'immobile avente la seguente identificazione catastale: Sez. Urb. Comune di Cesena, Foglio 149, Numero 390, Sub. 2, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 7,00 vani, Superficie catastale 123 mq, totale escluse aree scoperte 115 mq, Rendita € 704,96, Via Della Conserva n. 117 Piano S1-T; Sez. Urb. Comune di Cesena, Foglio 149, Numero 390, Sub. 10, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 14 mq, Superficie catastale 14 mq, Rendita € 72,30, Via Della Conserva n. 117 Piano S1. Quale corrispettivo per il trasferimento della quota del 50% dell'immobile sopra descritto e del 50% degli arredi, delle suppellettili e degli elettrodomestici in esso contenuti, il IG. si obbliga: Controparte_1
- a corrispondere la somma di € 126.671,55 di cui €70.000,00 (settantamila/00) già versati alla IG.ra con bonifico bancario del 11/04/2025, a titolo di Parte_1 caparra, mentre il restante importo, pari ad €. 56.671,55= (cinquantaseimilaseicentosettantuno/55), mediante assegno circolare intestato alla IG.ra , contestualmente al rogito notarile con il quale verrà Parte_1 formalizzato il trasferimento della quota di spettanza;
- ad assumere a proprio esclusivo carico, nel predetto atto di trasferimento, laquota parte, di spettanza di , del residuo debito nascente dal mutuo Parte_1 cointestato ad entrambi i coniugi, in essere nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a. Si precisa che l'accollo dovrà essere liberatorio e che il IG. si Controparte_1 obbliga ad ottenere dall'Istituto mutuante la liberazione della IG.ra Parte_1
entro 90 giorni dal trasferimento di proprietà;
[...]
Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale,i coniugi richiedono fin da ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15 aprile 1992 n. 176 e 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale Normativa nella Circolare n.
18/E del 29 maggio 2013e nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014; tale
4 trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale. Sino alla permanenza della IG.ra nella casa coniugale, le imposte e le Parte_1 tasse gravanti sulla proprietà e sui servizi indivisibili, nonché lespese di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie ed indifferibili, saranno sostenute al 50% dai coniugi. Le spese di registrazione e notarili e le imposte in generale relativi all'acquisto dell'immobile saranno al 100% a carico di , mentre rimangono a Controparte_1 carico le spese per gli incombenti spettanti a parte venditrice Parte_1
(APE, eventuale attestato relativo alla regolarità urbanistica dell'immobile ecc…). L'esecuzione della presente condizione e, pertanto l'acquisto da parte di CP_1
della quota di proprietà di , è condizionata all'accollo del
[...] Parte_1 mutuo in favore di parte acquirente.
8. autorizza ad asportare dalla casa familiare i Controparte_1 Parte_1 seguenti beni mobili: corredo matrimoniale, plafoniera camera da letto, divano dello studio, specchio dell'ingresso, parte delle stoviglie, servizio di piatti Ginori, robot da cucina Kitchenaid, lampada Flos sala e due quadri di . Le fotografie Parte_2 saranno da dividere.
9. Le presenti condizioni entreranno in vigore tra le parti nel momento in cui la IG.ra si trasferirà in altro immobile. Parte_1
10. Ciascun coniuge si farà carico del compenso del proprio difensore. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (atto n. 101, P. 2, S. A, anno 2011). PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 16/06/2025
Il Presidente
Massimo Di Patria
5 N. R.G. 2451/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2451/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. PEZZINO LUISA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. TARRONI ANTONELLA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 18/02/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
6 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 16/06/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr note depositate in data 29/30.4.2025