Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8601/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8601/2023, avente ad oggetto:
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 21.3.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Patrizia Vittoria Maestripieri (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
sito in Giugliano in Campania alla in Controparte_1
persona dell'amministratore p.t.,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 6
(CF: ) Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il
[...] [...]
in persona dell'amministratore p.t., nonché Controparte_3
la quale proprietaria esclusiva di parte del Controparte_2
terrazzo di copertura del suo appartamento sito al terzo e ultimo piano della scala B
del citato condominio, deducendo che da quest'ultimo provenissero infiltrazioni che pagina 2 di 6 provocavano danni al suo immobile.
Nessuno compariva per i convenuti per cui veniva dichiarata la loro contumacia in quanto regolarmente citati.
Dall'istruttoria svolta è emerso che effettivamente l'immobile dell'attrice dalla stessa abitato, fu interessato da infiltrazioni provenienti dal piano superiore che hanno provocato danni al soffitto della stanzetta singola, il balcone lato notte, il bagno, la cucina e il terrazzo zona giorno, provocando il distacco di intonaco e stucco sia della parete che dal soffitto degli ambienti interessati nonché producendo muffe che hanno impedito parzialmente l'utilizzo.
Risulta documentato che di tale circostanza, era stato più volte interessato l'amministratore del condominio nonché la quale Controparte_2
proprietaria esclusiva di una parte del terrazzo.
L'esistenza di tali infiltrazioni veniva confermata nel corso dell'istruttoria, con la prova per testi (dichiarazioni di e , che Testimone_1 Parte_2
riconducevano alla non corretta manutenzione –nel tempo- del piano terrazzo soprastante l'appartamento dell'attore, al terzo piano dello stabile condominiale e,
quindi, di competenza del Condominio. Lo stato descritto veniva riscontrato nella disposta CTU, nelle cui conclusioni si apprende che “...Dal sopralluogo è stato
accertato attraverso verifiche, il fenomeno infiltrativo proviene sicuramente
dall'appartamento del piano sovrastante di proprietà della
[...]
(foto 6-7-8-9-10-11-12). La problematica dell'infiltrazioni e Controparte_2 pagina 3 di 6 direttamente collegato alla rottura dell'impermeabilizzazione (guaina) mancante e
soprattutto in cattivo stato di manutenzione, la guaina bituminosa risulta deteriorata
usurata nel tempo, non aderisce perfettamente piano di calpestio (foto 5-6)”. Causa
del problema dell'infiltrazione proviene dal piano sovrastante (terzo piano).
La CTU, inoltre, accertava la natura ed i costi da affrontare per la manutenzione dell'immobile ricadenti a carico del convenuto nonché quelli a carico CP_1
del proprietario dell'immobile quantificati in euro 5.714,40. CP_2
Risultando provato il nesso di causalità evento-danni, con la documentazione agli atti prodotta dal C.T.U. nella relazione depositata, con motivazione pienamente condivisibile, da cui il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato in continua aderenza al complesso probatorio emerso dalla vicenda processuale, va ritenuta la piena fondatezza della domanda che va accolta nei limiti di quanto accertato.
Per conforme e consolidata giurisprudenza della S. C. “… è pacifico che le parti
comuni dell'edificio sono strumentali al godimento delle proprietà dei singoli per cui
da tale vincolo di destinazione funzionale, sorgono i caratteri della irrinunciabilità e
della indivisibilità delle stesse. Per espressa e inderogabile previsione dell'art. 1118
c.c., il condomino non può rinunciare ai diritti sui beni comuni né sottrarsi
all'obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione”, ciò per quanto riguarda la posizione del convenuto. CP_1
La somma, relativa al danno così quantificata, come conseguenza dell'inerzia pagina 4 di 6 dei convenuti in relazione alle lamentele dell'attore, va pertanto liquidata in favore di quest'ultimo, corredata degli interessi a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14
comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali
(cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Pone a carico dei convenuti in solido fra di loro e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti del e di Controparte_4
pagina 5 di 6 , così provvede: Controparte_2
In accoglimento della domanda di parte attrice,
-Condanna i convenuti, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento dell'importo di € 5.714,40, con interessi a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza;
-Condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00, per compenso professionale ed € 293,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
-Pone a carico dei convenuti in solido fra di loro e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa, 22/03/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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