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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.1523 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1523/2020 del Ruolo Generale dell'anno
2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FORNACIARI CHITTONI Parte_1 P.IVA_1
LUIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attore
contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ZAMBELLA PIERPAOLO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: contratto appalto _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 3.2.2025 __ PARTE ATTRICE1) In via principale CONDANNARE il signor residente a [...] Villaargentina n. 29, C.F.: , al pagamento in favore dell'attrice per i lavori extra capitolato da essa eseguiti e C.F._1 per il saldo dei lavori di cui al capitolato di appalto della somma di Euro 20.746,00 (ventimilasettecentoquarantasei/00), come indicato nella fattura n. 59 del 20 dicembre 2019 allegata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1229 c.c., dalla data di formale messa in mora del 27 gennaio 2020 al saldo effettivo;
2) In via subordinata CONDANNARE il signor residente a [...], C.F.: , al pagamento in Controparte_1 C.F._1 favore dell'attrice per saldo dei lavori extracapitolato indicati in narrativa nell'ammontare che è risultato dovuto dall'espletanda istruttoria, in misura complessiva non inferiore ad Euro 13.022,90 (tredicimilazeroventidue/90), oltre interessi legali e
1 rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1229 c.c., dalla data di formale messa in mora del 27 gennaio 2020 al saldo effettivo;
3) In ogni caso con vittoria di spettanze di causa, spese generali, accessori di legge (IVA E CNPA) e condanna al rimborso spese della CTU. Non si accetta il contradditorio su domande ed eccezioni nuove.) PARTE CONVENUTA: “- in via preliminare disporsi la revoca dll'ordinanza emessa e conseguentemente disporre la chiamata a chiariemtni del C.T.U. al fine di poter riferire a quanto eccespito in merito all'operato da medsimo realizzato;
- nel merito in via principale dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le motivazioni tutte esposte nel presente atto, qui da considerarsi come per integralmente ritrascritte e, conseguentemente respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito ed in via subordinata: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte nel presente atto, qui da considerarsi come per integralmente ritrascritte. Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali oltre accessori come per Legge AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è parzialmente fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, posto che “La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164 del Cpc, sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi” deve essere pronunciata solo quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda,
risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa” (Trib. Latina 8.6.2022 n. 1205); si è ancora osservato che “che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua
2 domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Trib. Brescia 9.11.2021 n. 2743,Cass. n. 1681/2015).
Appare evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio contenga, con sufficiente delineazione, gli elementi essenziali di petitm e causa petendi, vieppiù in relazione ai documenti prodotti con la citazione, che consentono di identificare gli importi richiesti e le ragioni sottese.
Gli elementi che il convenuto ritiene forieri di nullità attengono invece al regime della prova, che le parti possono dialetticamente sviluppare secondo la dinamica prevista,
ratione temporis, dall'art. 183 comma VI c.p.c.
L'intervenuto pagamento del saldo relativo alle opere di cui al capitolato, effettuato dal convenuto in corso di causa, esime dal pronunciare su tale punto (condotta che avrà
comunque rilievo ex art 91 c.p.c. ai fini della c.d. soccombenza virtuale).
Quanto alle opere extracapitolato, di cui l'attore chiede il pagamento, il CTU ne ha verificato la realizzazione e il valore, che per quelle eccedenti i lavori convenuti dalle parti e negozialmente concordati per un costo forfettario di euro 10.000 oltre iva (doc.6 di parte attrice), valuta in euro 9.142,70 (pagine 13 e seguenti relazione CTU ing.
. Per_1
Non potranno essere valutate eccezioni circa la sussistenza di vizi in tali opere, che il convenuto non ha dedotto né in comparsa (peraltro tardiva) né nella prima memoria istruttoria.
3 Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione di cui al dm 147/2022, avuto riguardo al decisum .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
condanna quest'ultimo a versare a parte attrice l'importo di euro 19.142,70 oltre iva e interessi ex lege dalla data delle fatture al saldo
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 265,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per competenze
Pone le spese di ctu, come già liquidate con provvedimento del 12.7.2024, a carico di parte convenuta
Così deciso dal Tribunale di Massa il 23/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1523/2020 del Ruolo Generale dell'anno
2020, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FORNACIARI CHITTONI Parte_1 P.IVA_1
LUIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attore
contro
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ZAMBELLA PIERPAOLO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: contratto appalto _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 3.2.2025 __ PARTE ATTRICE1) In via principale CONDANNARE il signor residente a [...] Villaargentina n. 29, C.F.: , al pagamento in favore dell'attrice per i lavori extra capitolato da essa eseguiti e C.F._1 per il saldo dei lavori di cui al capitolato di appalto della somma di Euro 20.746,00 (ventimilasettecentoquarantasei/00), come indicato nella fattura n. 59 del 20 dicembre 2019 allegata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1229 c.c., dalla data di formale messa in mora del 27 gennaio 2020 al saldo effettivo;
2) In via subordinata CONDANNARE il signor residente a [...], C.F.: , al pagamento in Controparte_1 C.F._1 favore dell'attrice per saldo dei lavori extracapitolato indicati in narrativa nell'ammontare che è risultato dovuto dall'espletanda istruttoria, in misura complessiva non inferiore ad Euro 13.022,90 (tredicimilazeroventidue/90), oltre interessi legali e
1 rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1229 c.c., dalla data di formale messa in mora del 27 gennaio 2020 al saldo effettivo;
3) In ogni caso con vittoria di spettanze di causa, spese generali, accessori di legge (IVA E CNPA) e condanna al rimborso spese della CTU. Non si accetta il contradditorio su domande ed eccezioni nuove.) PARTE CONVENUTA: “- in via preliminare disporsi la revoca dll'ordinanza emessa e conseguentemente disporre la chiamata a chiariemtni del C.T.U. al fine di poter riferire a quanto eccespito in merito all'operato da medsimo realizzato;
- nel merito in via principale dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le motivazioni tutte esposte nel presente atto, qui da considerarsi come per integralmente ritrascritte e, conseguentemente respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito ed in via subordinata: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte nel presente atto, qui da considerarsi come per integralmente ritrascritte. Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali oltre accessori come per Legge AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è parzialmente fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, posto che “La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164 del Cpc, sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi” deve essere pronunciata solo quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda,
risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa” (Trib. Latina 8.6.2022 n. 1205); si è ancora osservato che “che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua
2 domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Trib. Brescia 9.11.2021 n. 2743,Cass. n. 1681/2015).
Appare evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio contenga, con sufficiente delineazione, gli elementi essenziali di petitm e causa petendi, vieppiù in relazione ai documenti prodotti con la citazione, che consentono di identificare gli importi richiesti e le ragioni sottese.
Gli elementi che il convenuto ritiene forieri di nullità attengono invece al regime della prova, che le parti possono dialetticamente sviluppare secondo la dinamica prevista,
ratione temporis, dall'art. 183 comma VI c.p.c.
L'intervenuto pagamento del saldo relativo alle opere di cui al capitolato, effettuato dal convenuto in corso di causa, esime dal pronunciare su tale punto (condotta che avrà
comunque rilievo ex art 91 c.p.c. ai fini della c.d. soccombenza virtuale).
Quanto alle opere extracapitolato, di cui l'attore chiede il pagamento, il CTU ne ha verificato la realizzazione e il valore, che per quelle eccedenti i lavori convenuti dalle parti e negozialmente concordati per un costo forfettario di euro 10.000 oltre iva (doc.6 di parte attrice), valuta in euro 9.142,70 (pagine 13 e seguenti relazione CTU ing.
. Per_1
Non potranno essere valutate eccezioni circa la sussistenza di vizi in tali opere, che il convenuto non ha dedotto né in comparsa (peraltro tardiva) né nella prima memoria istruttoria.
3 Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione di cui al dm 147/2022, avuto riguardo al decisum .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
condanna quest'ultimo a versare a parte attrice l'importo di euro 19.142,70 oltre iva e interessi ex lege dalla data delle fatture al saldo
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 265,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per competenze
Pone le spese di ctu, come già liquidate con provvedimento del 12.7.2024, a carico di parte convenuta
Così deciso dal Tribunale di Massa il 23/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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