CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 225/2024 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Asaro. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 7/11/2023 il Tribunale di Marsala, decidendo sul ricorso proposto da
[...]
ha rigettato la domanda diretta all'assegnazione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107 del 2015 relativamente agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Pur consapevole delle autorevoli posizioni espresse sull'applicazione dell'istituto denominato “carta docente” introdotto dall'art. 1 comma 121° della Legge n. 107/2015 e di come quest'ultima , programmaticamente riservata ai soli docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, sia stata assoggettata ad una interpretazione conformatrice al dettato della clausola n. 4 par. 1 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE in ragione della quale Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” sicchè la normativa interna, passibile di connotazione discriminatoria, doveva assoggettarsi ad una rivisitazione interpretativa favorevole alla estensione del beneficio anche ai docenti titolari di incarichi a termine, ciò premesso il G.L. ha dato atto dell'intervento nomofilattico da ultimo operato dalla S.C. (sentenza n. 29661/2023) e di come, in base alla suddetta interpretazione, il bonus in parola non poteva essere erogato in forma specifica ai docenti che fossero nel frattempo fuoriusciti dal sistema scolastico. Dal momento che la ricorrente non aveva allegato di essere attualmente in servizio presso il o di essere quanto meno iscritta nelle graduatorie , Controparte_3 dovendosi ritenere che la stessa fosse cessata dal servizio, la carta docenti non poteva esserle riconosciuta. Né poteva darsi corso ad un alternativo rimedio di carattere risarcitorio, stante la mancanza di alcuna domanda al riguardo. La sentenza di primo grado è stata appellata dal docente il quale chiede di potere produrre in questo grado documentazione (contratti a termine per supplenze brevi stipulati con gli Istituti “Pirandello “ di Mazara del Vallo e “Sturzo” di Marsala sino al 23/2/2024) attestante l'attuale inserimento nel sistema scolastico e ne invoca l'ammissione ad onta della prospettabile preclusione processuale trattandosi di elemento rilevante e indispensabile ai fini della decisione della controversia ed, in quanto tale, rientrante nella disponibilità del giudice in adempimento del dovere di ricerca della verità materiale. Resiste il appellato il quale si oppone all'ammissione della documentazione CP_1 richiesta e ne deduce comunque l'inefficacia a sopperire alla carenza allegatoria della circostanza siccome stigmatizzata dalla sentenza impugnata. Tanto premesso l'appello appare fondato. La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della carta docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa nella sua formulazione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015) ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e CGEU del 18/5/2022) che hanno censurato , in quanto discriminatoria, l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine. In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico , senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_4 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che :
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, la problematica devoluta all'esame di questa Corte è anzitutto di natura processuale. Essa ha riguardo alla ritualità della deduzione circa l'attuale appartenenza della docente al sistema scolastico formulata per la prima volta in grado di appello, investendo essa l'ambito dei poteri di cognizione e di sindacato del giudice in ordine all'osservanza degli oneri di allegazione e di prova che nel rito del lavoro vincolano le parti al rispetto di una perentoria tempistica diretta a precludere l'allegazione di fatti e la prova di circostanze non introdotte nel rispetto dei termini assegnati per la costituzione in giudizio (artt. 414 e 416 c.p.c.). Il rigore di tale sistema - soltanto mitigato dal complanare principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il quale autorizza il giudice a ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita - sottopone in particolare l'attore ad uno specifico onere deduttivo degli elementi costitutivi della domanda conseguendo effetti decadenziali della domanda rispetto a profili non tempestivamente dedotti. Fanno eccezione a tale regola i fatti la cui rilevanza nel giudizio sia sorta a causa delle difese della controparte ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al deposito del ricorso. E' stato infatti condivisibilmente affermato che nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod.proc.civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. SS.UU. n. 8202 del 20/04/2005). Alla stregua di tale autorevole indicazione deve allora ritenersi che , rispetto alla rilevanza della circostanza – enucleata dalla S.C. con la pronuncia sopra riportata - costituita dall'attualità dell'inserimento del docente nel circuito scolastico, la deduzione e la prova di tale fatto nel presente grado di appello risponda ad una esigenza assertiva e dimostrativa imprevedibile al momento della instaurazione del giudizio e sia tale da legittimare , in quanto decisiva, l'ammissione in extremiis della fonte documentale diretta a comprovarla. Una volta dato ingresso al documento che dimostra la permanenza della docente all'interno del circuito scolastico , in assenza di altre ragioni di opposizione, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione diretta all'adempimento in forma specifica dell'obbligo formativo costituito dall'assegnazione della carta docente anche per l'annualità in contestazione. Il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione del beneficio fino al soddisfo, ciò rispondendo alla natura di credito di lavoro della obbligazione di pagamento in oggetto come tale rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 429 comma 3° c.p.c. Di tanto andrà pronunciata la parziale riforma della sentenza di primo grado. Trattandosi di questione interpretativa rispetto alla quale l'arresto nomofilattico della S.C. – rilevante sulle questioni trattate – è pervenuto soltanto successivamente alla instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per pronunciare l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.QM.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 786/2023 emessa dal
Tribunale di Marsala in data 7 novembre 2023, dichiara che ha diritto Parte_1 all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto, condanna il appellato all'accreditamento dell'importo di € 500,00 CP_1 per ciascun anno oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo. Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Palermo 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria