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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento nrg 4608/25, avente ad oggetto: regolamentazione del rapporto di filiazione
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Vincenti, come da mandato in atti
RICORRENTE
RI CP_1, rappresentato e difeso dall'avv. Mercedes Salento, come da mandato in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.25 la ricorrente ha chiesto regolarsi il rapporto di filiazione tra le parti ed il figlio Per_1 nato nel 2024, con previsione dell'affido condiviso e della collocazione prevalente presso di sé; ha invocato la determinazione delle modalità dell'esercizio del diritto di visita paterno e degli obblighi economici gravanti sul resistente.
Il RI, costituendosi, ha dedotto che le parti avessero nel frattempo convenuto le modalità di gestione delle esigenze, economiche e non, del minore.
Nelle dichiarazioni depositate in vista dell'udienza cartolare del 19.11.25 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delineate nell'accordo depositato telematicamente, sicchè il giudizio è stato immediatamente trattenuto in decisione.
Le condizioni concordate, infra riportate, risultano aderenti alle previsioni normative ed appaiono, altresì, consone agli interessi del minore, sicchè non vi è ragione per discostarsene: a) il piccolo LE RI viene affidato ad entrambi i genitori, con llocazione prevalente del bimbo presso la madre, con diritto di visita terno che tenga conto delle esigenze lavorative del sig. RI che tualmente lavora dal lunedì al venerdì dalle 13.00 in poi;
finché il bambino non comincerà le attività scolastiche il padre lo terrà
n sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 fino alle ore 12.30;
a domeniche alternate il padre terrà con sé il bambino dalle ore 9.00 e
10 alle ore 12.30.
Quando il minore comincerà le attività scolastiche, il padre lo terrà
n sé il lunedì ed il mercoledì e il venerdi dalle ore 17:30 e fino alle ore
:30:
a domeniche alternate il padre terrà con sé il bambino dalle ore 09:00 e fino alle ore 19:00:
dal conseguimento del quarto anno di età il minore potrà pernottare col padre a weekend alternati, dalle ore 16:00 del sabato e fino alle ore 15:30
della domenica;
questo regolamento del fine settimana sostituirà quello delle domeniche alternate;
il minore trascorrerà le festività di Natale e Pasqua col padre negli anni pari, mentre in quelli dispari con la madre;
il Capodanno con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale. Resta inteso che, qualora ciò contrasti con i turni lavorativi assegnati al genitore col quale il figlio dovrebbe trascorrere una delle suddette festività, gli si garantirà tale diritto/dovere nella festività
successiva;
negli anni pari LE trascorrerà la giornata del compleanno col padre e quella dell'onomastico con la madre;
viceversa in quelli dispari. In ogni caso trascorrerà con l'altro genitore almeno due ore, che verranno concordate di volta in volta;
a prescindere da quanto sopra, trascorrerà con la madre il giorno usualmente dedicato alla "Festa della mamma" e col padre quello dedicato alla "Festa del papà”.
Trascorrerà inoltre col padre e con la madre i giorni dei rispettivi compleanni ed onomastici;
qualora ciò contrasti con le precedenti previsioni,
occorrerà l'accordo dell'altro genitore cui il figlio sia affidato per quel giorno.
b) Il sig. RI IL verserà mensilmente alla sig.ra LO IA un assegno di contributo al mantenimento del figlio pari ad Euro 250,00
(duecentocinquanta/00), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
detto assegno non è comprensivo delle spese mediche, del costo dei libri scolastici né del costo delle gite di istruzione, spese per accessori, danza o per eventuale saggio di fine anno,
scuola calcio o sport, che verranno sostenute da entrambi in egual misura come da protocollo del Tribunale di Lecce.
c) La sig.ra LO percepirà l'assegno unico per intero e il sig. RI
presta già da ora consenso incondizionato ed irrevocabile;
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, stante l'avvenuta formulazione di conclusioni congiunte
P.T.M. dispone che i rapporti tra le parti ed il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi indicate;
nulla sulle spese di lite. Lecce, 19.12.25
La Presidente est. dott.ssa Francesca Caputo
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento nrg 4608/25, avente ad oggetto: regolamentazione del rapporto di filiazione
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Vincenti, come da mandato in atti
RICORRENTE
RI CP_1, rappresentato e difeso dall'avv. Mercedes Salento, come da mandato in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.25 la ricorrente ha chiesto regolarsi il rapporto di filiazione tra le parti ed il figlio Per_1 nato nel 2024, con previsione dell'affido condiviso e della collocazione prevalente presso di sé; ha invocato la determinazione delle modalità dell'esercizio del diritto di visita paterno e degli obblighi economici gravanti sul resistente.
Il RI, costituendosi, ha dedotto che le parti avessero nel frattempo convenuto le modalità di gestione delle esigenze, economiche e non, del minore.
Nelle dichiarazioni depositate in vista dell'udienza cartolare del 19.11.25 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delineate nell'accordo depositato telematicamente, sicchè il giudizio è stato immediatamente trattenuto in decisione.
Le condizioni concordate, infra riportate, risultano aderenti alle previsioni normative ed appaiono, altresì, consone agli interessi del minore, sicchè non vi è ragione per discostarsene: a) il piccolo LE RI viene affidato ad entrambi i genitori, con llocazione prevalente del bimbo presso la madre, con diritto di visita terno che tenga conto delle esigenze lavorative del sig. RI che tualmente lavora dal lunedì al venerdì dalle 13.00 in poi;
finché il bambino non comincerà le attività scolastiche il padre lo terrà
n sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 fino alle ore 12.30;
a domeniche alternate il padre terrà con sé il bambino dalle ore 9.00 e
10 alle ore 12.30.
Quando il minore comincerà le attività scolastiche, il padre lo terrà
n sé il lunedì ed il mercoledì e il venerdi dalle ore 17:30 e fino alle ore
:30:
a domeniche alternate il padre terrà con sé il bambino dalle ore 09:00 e fino alle ore 19:00:
dal conseguimento del quarto anno di età il minore potrà pernottare col padre a weekend alternati, dalle ore 16:00 del sabato e fino alle ore 15:30
della domenica;
questo regolamento del fine settimana sostituirà quello delle domeniche alternate;
il minore trascorrerà le festività di Natale e Pasqua col padre negli anni pari, mentre in quelli dispari con la madre;
il Capodanno con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale. Resta inteso che, qualora ciò contrasti con i turni lavorativi assegnati al genitore col quale il figlio dovrebbe trascorrere una delle suddette festività, gli si garantirà tale diritto/dovere nella festività
successiva;
negli anni pari LE trascorrerà la giornata del compleanno col padre e quella dell'onomastico con la madre;
viceversa in quelli dispari. In ogni caso trascorrerà con l'altro genitore almeno due ore, che verranno concordate di volta in volta;
a prescindere da quanto sopra, trascorrerà con la madre il giorno usualmente dedicato alla "Festa della mamma" e col padre quello dedicato alla "Festa del papà”.
Trascorrerà inoltre col padre e con la madre i giorni dei rispettivi compleanni ed onomastici;
qualora ciò contrasti con le precedenti previsioni,
occorrerà l'accordo dell'altro genitore cui il figlio sia affidato per quel giorno.
b) Il sig. RI IL verserà mensilmente alla sig.ra LO IA un assegno di contributo al mantenimento del figlio pari ad Euro 250,00
(duecentocinquanta/00), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
detto assegno non è comprensivo delle spese mediche, del costo dei libri scolastici né del costo delle gite di istruzione, spese per accessori, danza o per eventuale saggio di fine anno,
scuola calcio o sport, che verranno sostenute da entrambi in egual misura come da protocollo del Tribunale di Lecce.
c) La sig.ra LO percepirà l'assegno unico per intero e il sig. RI
presta già da ora consenso incondizionato ed irrevocabile;
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, stante l'avvenuta formulazione di conclusioni congiunte
P.T.M. dispone che i rapporti tra le parti ed il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi indicate;
nulla sulle spese di lite. Lecce, 19.12.25
La Presidente est. dott.ssa Francesca Caputo