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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8897/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8897/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Susa n. 42, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. TORRESINI MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Cialdini n. 41 CP_1 C.F._2 bis, presso lo studio dell'avv. MARASCIUOLO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 02/10/1988. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1740 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/06/1993, il 04/11/1996 ed il 22/02/2004, Per_1 Per_2 Per_3
tutti economicamente indipendenti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) la casa coniugale rimane nella disponibilità della Sig.ra che ivi vive con i figli ed Pt_2 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, dandosi atto che il Sig. d'intesa con Per_3 Pt_1 la moglie, se ne è già allontanato.
DISPONE che:
2) Il Sig. si obbliga a versare a favore della moglie a titolo di contributo al suo mantenimento la Pt_1 somma mensile di € 50,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che:
3) Il Sig. si obbliga altresì a pagare integralmente l'assicurazione sanitaria per i figli ed Pt_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
4) L'autovettura Nissan tg FD725VK in comproprietà rimane nella disponibilità del Sig. mentre Pt_1 la FIAT Panda, tg. EZ440MR anch'essa in comproprietà, in quella della Sig.ra I coniugi prestano Pt_2 reciprocamente fin d'ora consenso in caso di vendita di tali autovetture, autorizzandosi reciprocamente a trattenere il ricavato di eventuale vendita per l'intero.
5) I coniugi dichiarano di avere già diviso al 50% le giacenze sul conto corrente comune e che, pertanto, non avanzano reciprocamente alcuna pretesa a tale titolo.
6) A far tempo dall'udienza ex art. 473 bis n. 51, il cane trascorrerà tempi paritari tra i coniugi che Pt_3 ne sosterranno i costi al 50%, salvo diversi accordi.
7) Spese di giudizio compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2024
pagina 2 di 3 Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8897/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Susa n. 42, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. TORRESINI MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Cialdini n. 41 CP_1 C.F._2 bis, presso lo studio dell'avv. MARASCIUOLO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 02/10/1988. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1740 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/06/1993, il 04/11/1996 ed il 22/02/2004, Per_1 Per_2 Per_3
tutti economicamente indipendenti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) la casa coniugale rimane nella disponibilità della Sig.ra che ivi vive con i figli ed Pt_2 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, dandosi atto che il Sig. d'intesa con Per_3 Pt_1 la moglie, se ne è già allontanato.
DISPONE che:
2) Il Sig. si obbliga a versare a favore della moglie a titolo di contributo al suo mantenimento la Pt_1 somma mensile di € 50,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che:
3) Il Sig. si obbliga altresì a pagare integralmente l'assicurazione sanitaria per i figli ed Pt_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
4) L'autovettura Nissan tg FD725VK in comproprietà rimane nella disponibilità del Sig. mentre Pt_1 la FIAT Panda, tg. EZ440MR anch'essa in comproprietà, in quella della Sig.ra I coniugi prestano Pt_2 reciprocamente fin d'ora consenso in caso di vendita di tali autovetture, autorizzandosi reciprocamente a trattenere il ricavato di eventuale vendita per l'intero.
5) I coniugi dichiarano di avere già diviso al 50% le giacenze sul conto corrente comune e che, pertanto, non avanzano reciprocamente alcuna pretesa a tale titolo.
6) A far tempo dall'udienza ex art. 473 bis n. 51, il cane trascorrerà tempi paritari tra i coniugi che Pt_3 ne sosterranno i costi al 50%, salvo diversi accordi.
7) Spese di giudizio compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2024
pagina 2 di 3 Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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