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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 821 /2024 tra
Sig. (c.f. ), residente in [...] C.F._1 Cantau 10/12, con L'Avv. Antonino Ardagna (c.f.: ) che lo rappresenta e C.F._2 difende per mandato in atti
- attore
(c.f.: - P.E.C. , con sede in Via Parte_2 P.IVA_1 Email_1
Canturina 49 a Como
- convenuta contumace
, C.F. e P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore in CP_1 P.IVA_2 forza della procura speciale Dott. con sede in 38123 Trento (TN), Piazza delle CP_2
Donne Lavoratrici n. 2, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Andrea Girardi (C.F.
PEC: del Foro di Trento CodiceFiscale_3 Email_2
- convenuta
Oggetto: sinistro stradale.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi in Albisola Superiore in data 23/03/2022 e che ha visto coinvolto il sig. alla guida del motoveicolo Suzuki tg. AS 85379 è ascrivibile Parte_1
a fatto e colpa della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 quale proprietaria del complesso veicolare composto dalla motrice tg. EN769XK e dal rimorchio tg.
AD77387 per le causali di cui in premessa e, conseguentemente, dichiarare tenute e condannare la convenuta in solido con il di lei assicuratore in persona dei loro Parte_2 CP_1 legali rappresentanti protempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal conchiudente nella misura risultante dalle perizie, dalle certificazioni mediche e dalla documentazione allegata e/o nella misura diversa accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, al rimborso delle spese mediche anticipate nella misura accertata in istruttoria e delle spese legali per la fase di assistenza stragiudiziale, oltre rivalutazione monetaria sul danno ed interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo risarcimento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
CP_1
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
1 *****
MOTIVI DELLA DECISIONE A. L'attore riferisce che in data 23/03/2022, verso le ore 19,30 stava percorrendo Corso IP
RR (SS1 Aurelia) ad Albisola Superiore con direzione levante alla guida del motoveicolo
Suzuki tg. AS 85379, di proprietà della quando, giunto all'altezza del civico 7, Controparte_3 perdeva il controllo del mezzo a causa di materiale presente sull'asfalto, non visibile e che lo rendeva scivoloso, cadendo rovinosamente a terra. Nell'occorso il motoveicolo si danneggiava e il ricorrente riportava gravi lesioni a carico del ginocchio destro, con fattura dell'emipiatto tibiale, infossamento della corticale del piano tibiale laterale e distacco corticale lamellare diastasato nel comparto posteriore, la lesione totale del legamento crociato anteriore, una distrazione del legamento crociato posteriore ed una lesione del menisco mediale;
a carico dell'emitorace la frattura della XII costa, abrasioni e contusioni varie. Tali lesioni hanno comportato un lunghissimo periodo di inabilità permanente perché hanno richiesto prima un trattamento conservativo tramite un intenso programma riabilitativo, cui è seguito, a causa dell'insoddisfacente risultato clinico raggiunto, intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore mediante tendine del semitendinoso quadruplicato e meniscectomia mediale.
Fattosi esaminare da un medico legale di propria fiducia, questi determinava la durata della inabilità temporanea totale in giorni 2, la inabilità temporanea parziale in giorni 60 al 75%, giorni 200 al
50% e giorni 296 al 25%, con postumi permanenti residuali in misura determinabile tra 11 e 12 punti percentuali.
Agiva dunque nei confronti dei soggetti responsabili per il conseguente risarcimento.
Si è costituita la sola senza contestare l'an dell'altrui pretesa, appuntando la propria CP_1 attenzione sulla sola quantificazione dell'obbligazione risarcitoria, ritenendo eccessiva la pretesa attorea (“La controversia ha ad oggetto solo il quantum dei danni non patrimoniali e delle spese mediche patiti dal ricorrente a seguito delle lesioni riportate nel sinistro del 23.03.2022; si ritiene infatti di non contestare (anche in un'ottica di massima buona fede, anche processuale) l'an del diritto e la ricostruzione del sinistro versata in atti dall'attore”), facendo presente che
“contrariamente a quanto prospettato da controparte, in un'ottica transattiva, il ricorrente è stato sottoposto a visita medico-legale del dott. fiduciario della Compagnia, il quale ha Per_1 effettuato una valutazione assolutamente congrua e giustificata, che in particolare ha ravvisato un danno biologico permanente nella misura del 8,5%, oltre ad una ITT 1GG, IT75% 57GG, IT 50% 90GG e IT 25% 150 GG”. Afferma in particolare che “la invalidità temporanea del danneggiato può essere conteggiata solo fino a fine Aprile 2023 (tenendo conto che l'ultima prescrizione specialistica risale al 31/03/2023 e successivamente il restante periodo è documentato solo da certificazioni del medico curante) e nei postumi permanenti (rappresentati da esiti anatomici di infrazione della VII costa sinistra e da compromissione funzionale di grado moderato del ginocchio destro in esiti di trauma contusivo- distorsivo con riscontro di lesione del legamento crociato anteriore trattata con ricostruzione e lesione del menisco mediale trattata con meniscectomia parziale) non può essere inclusa la frattura del piatto tibiale che, a parte essere menzionata nella prima TC, non risulta essere confermata dai successivi esami strumentali.”. Rilevava inoltre che:
1. in ossequio al principio indennitario relativamente poste omogenee, dalla liquidazione del danno dovranno essere detratte eventuali poste risarcitorie e/o indennizzi che l'attore abbia eventualmente percepito da Enti previdenziali/assistenziali o polizze private.
2. Negava la sussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno essendo a tal fine
“necessario che la lesione subita dal danneggiato abbia provocato conseguenze del tutto anomale e affatto peculiari, al di là quindi di quelle che una persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire secondo l'id quod plerumque accidit. L'aumento della personalizzazione, quindi, può essere riconosciuto solo laddove il caso concreto presenti
2 conseguenze specifiche ed eccezionali (che devono essere allegate e provate dal danneggiato), le quali abbiano procurato un pregiudizio diverso e maggiore rispetto ad altri casi con il medesimo grado di invalidità”.
*****
B. La dinamica del sinistro non è contestata, così come l'an del diritto dell'attore al risarcimento del danno subito. In relazione alla quantificazione della posta risarcitoria lo scrivente farà riferimento alle valutazioni medico legali del CTU dott. da assumere quali parametri per Persona_2
l'applicazione dei criteri di cui alla tabella del Tribunale di Milano 2024 applicabile ratione temporis2.
Si precisa, peraltro, sin d'ora che non si ravvisano motivi per disporre la personalizzazione in aumento rispetto al dato enucleabile sulla base di detta tabella, posto che – come correttamente afferma la convenuta, a tal fine occorrerebbe la prova di circostanze del tutto eccezionali, non allegate dall'attore, mentre i disagi e le sofferenze descritte in atti sono già ricompresi nella quantificazione ordinaria.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 57
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 120 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 169
Danno biologico risarcibile € 17.895,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 22.548,00
Invalidità temporanea totale € 115,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.916,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.858,75
Totale danno biologico temporaneo € 16.790,00
Spese mediche € 1.404,79
Totale generale: € 40.742,79
La somma complessiva spettante ammonta ad € 40.742,79 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento ed oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata come indicato da Cass. SS. UU. N. 1712/1995.
Le spese di lite seguono la soccombenza previa parziale compensazione nella misura del 20% stante la parziale acquiescenza della convenuta alle richieste della controparte in punto an debeatur, e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 821/2024, così decide:
1. accerta e dichiara che il sinistro verificatosi in Albisola Superiore in data 23/03/2022 e che ha visto coinvolto il sig. alla guida del motoveicolo Suzuki tg. AS 85379 è Parte_1 ascrivibile a fatto e colpa della in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, quale proprietaria del complesso veicolare composto dalla motrice tg. EN769XK e dal rimorchio tg. AD77387
2. Condanna e in Parte_2 Controparte_4 solido tra loro al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
40.742,79 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento ed oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata come indicato da Cass. SS. UU. N. 1712/1995
3. Condanna e in Parte_2 Controparte_4 solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida – già Parte_1 operata la parziale compensazione - in € 4.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge oltre refusione delle spese di CTU e di CTP nella misura dell'80%.
Savona, 8.4.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Le suddette lesioni appaiono in verosimile rapporto causale con l'incidente stradale del 23.03.2022 che ha agito, altresì, con meccanismo patocinetico diretto in un soggetto che, all'epoca del fatto lesivo, contava anni 64 di età; peraltro, dalla disamina dei documenti sanitari in atti, risulta che al momento dell'incidente de quo, il Sig. Pt_1 fosse portatore a carico del ginocchio destro di preesistenze morbose gonartrosiche, come più avanti specificato ... per le motivazioni ampiamente esposte nel paragrafo delle “Considerazioni M-L” la durata dell'inabilità temporanea conseguita alle lesioni di cui al Giudizio diagnostico M-L, relativamente all'incapacità di attendere alle normali manifestazioni della vita personale e di relazione (danno biologico temporaneo) merita di essere quantificata in complessivi gg. 347 (trecentoquarantasette) dei quali: gg. 1 (uno) di ITT (ricovero per intervento artroscopico ginocchio Dx del 19.09.2022) seguita da gg. 57 di ITP 75% comprendente i periodi di inabilità pre- e post-intervento
(dei quali gg. 36 fino alla visita ortopedica ambulatoriale del 29.04.2022 per immobilizzazione con ginocchiera articolata e divieto di carico A.I. Dx e poi per ulteriori gg. 21 post-intervento artroscopico dovuti all'utilizzo della ginocchiera articolata); gg. 120 ITP 50% per l'espletamento di cure riabilitative ed ulteriori gg. 169 di ITP 25% per ultimazione trattamenti riabilitativi e recupero funzionalità articolare. 4) Sussistono, nel complesso, verosimili disturbi soggettivi ed esiti anatomo-funzionali di grado modesto-moderato a carico del ginocchio destro attualmente stabilizzati e tali da determinare menomazioni permanenti valutabili nella misura globale del 10 (dieci)% come danno biologico permanente”. 2 La Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 è applicabile ai sinistri avvenuti successivamente alla data del 5.3.25.
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