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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4464/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4464 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 25.06.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Direttore p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del procuratore e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Prof. Livia Salvini e dagli Avv.ti Davide De Girolamo e Massimiliano Manduchi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, per l'effetto:
r.g. n. 4464/2019 1 - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare ogni domanda di accertamento e di condanna spiegata nei confronti dell' in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia codesta On.le Corte di Appello adita, per tutte le ragioni esposte, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza nel merito dell'appello dell' con la consequenziale conferma della sentenza n. Parte_1
24670/2018, pubblicata il 27 dicembre 2018, pronunciata dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma. Con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. in proprio e quale società incorporante Controparte_1 CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l' per chiedere ai Parte_1
sensi dell'art. 2033 c.c. la restituzione dell'importo di Euro 2.712.109,00 versato ai sensi degli articoli 8 e 9 legge n. 289/2002 per carenza di titolo alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 17.07.2018, causa C-132/06, che aveva dichiarato il contrasto della disciplina del condono IVA di cui agli artt. 8 e 9 legge n. 289/2002 cit. e succ. modif. con la normativa comunitaria, segnatamente, con gli artt. 2 e 22 della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, n. 77/388/CEE, nonché con l'art. 10 del Trattato CE, così come interpretati dalla stessa Corte, statuendo che l'Italia non poteva introdurre norme che stabilissero “una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili ai fini IVA effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta”. In termini analoghi la stessa Corte si era poi pronunciata con la sentenza C-174/07 dell'11.12.2008, dichiarando l'incompatibilità con la disciplina comunitaria r.g. n. 4464/2019 2 dell'art. 2 comma 44 legge n. 350/2003, che aveva esteso temporalmente i condoni di cui alla legge n. 289/2002.
Si costituiva in giudizio che eccepiva in via Parte_1
preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, avendo la controversia ad oggetto un'istanza di rimborso, presentata peraltro tardivamente, da ritenersi dunque inammissibile pure ove si fosse ritenuta la giurisdizione del giudice adito, e deduceva l'inammissibilità della domanda con riferimento ai rapporti esauriti.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 24670/2018, accoglieva la domanda, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sul presupposto che non si controverteva di rapporti tributari ma di somme versate per la definizione agevolata di procedure tributarie ritenute non conformi alla normativa eurounitaria e trattenute dall'Amministrazione fiscale senza connessione con alcun rapporto di natura tributaria, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di rimborso per le medesime ragioni e l'improprietà del richiamo operato dalla difesa erariale al principio di intangibilità dei rapporti esauriti, potendo gli stessi che non hanno natura tributaria dirsi esauriti all'esito dell'eventuale compimento dell'ordinario periodo di prescrizione.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1
, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i
[...]
seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha censurato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo che: (i) la materia dei condoni fiscali e dei relativi pagamenti è relativa ad un rapporto tra ER e contribuente avente natura tributaria;
(ii) la controversia ha ad oggetto un'istanza di rimborso di somme in relazione alle quali l'Amministrazione finanziaria non ha compiuto alcun riconoscimento in ordine all'effettiva debenza;
(iii) la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la deroga alla giurisdizione del giudice tributario sussiste solo nel caso in cui l'ER abbia riconosciuto la non debenza di quanto versato e il diritto del contribuente al rimborso.
Con il secondo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile la domanda di rimborso, in quanto presentata ben oltre r.g. n. 4464/2019 3 la decorrenza del termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 21 comma
2 ultimo periodo D.L.vo n. 546/1992, che va computato dal momento del pagamento (nel caso di specie, gli anni 2003 e 2004) o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, senza che su tale termine possa incidere la pronuncia comunitaria che è inidonea ad operare retroattivamente.
Alla stessa conclusione si giungerebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, pure se si computasse il termine biennale a far data dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, 17.07.2008.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza laddove ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda di rimborso relativa a rapporti già esauriti, rilevando che le sentenze della Corte di Giustizia UE spiegano i loro effetti anche ai rapporti sorti in precedenza purché non esauriti e che nel caso di specie l'unico rapporto che poteva dirsi non esaurito era la posizione di
[...]
per l'anno 2002 (versamento di Euro 420.000,00 effettuato ai sensi dell'art. Pt_2
8 legge n. 289/2002).
In data 28.10.2019 si è tempestivamente costituita che Controparte_1
ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello o comunque rigettarlo in quanto infondato.
Il primo motivo di appello è fondato e la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice tributario, non avendo l'Amministrazione finanziaria riconosciuto il diritto dell'appellata al rimborso nei termini da questa richiesti.
Occorre rilevare che, a seguito delle già citate sentenze della Corte di
Giustizia UE del 17.07.2008 e dell'11.12.2008 e della conseguente disapplicazione degli artt. 8 e 9 legge n. 289/2002, l'ER ha ritenuto prive di effetto le definizioni dei condoni effettuate dai contribuenti, procedendo in alcuni casi al recupero della maggior IVA dovuta, oltre sanzioni e interessi, per le annualità oggetto di condono, per le quali erano ancora pendenti i termini per l'accertamento. Nel caso in esame, Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale Piemonte ha notificato a un avviso di accertamento CP_1
con cui ha richiesto il versamento relativamente all'anno di imposta 2002 dell'importo di Euro 104.395,00 a titolo di IVA, oltre sanzioni e interessi, per un totale di Euro 266.380,01, in esito al quale la società ha proposto istanza di adesione all'accertamento, richiedendo di poter scomputare da detto importo le r.g. n. 4464/2019 4 somme precedentemente versate ai sensi degli artt. 8 e 9 legge n. 289/2002, respinta dall' Pt_1
Ciò ha indotto l'odierna appellata a presentare il 15.05.2013 istanza di rimborso di tutte le somme versate anche dalle società incorporate a titolo di condono, rimasta inevasa, sul presupposto che le stesse erano prive di qualsiasi collegamento effettivo con l'obbligazione tributaria, essendo state determinate forfetariamente al di fuori delle regole ordinarie di applicazione dell'IVA, e difettavano dunque ab origine di natura tributaria. Alla luce del dictum della
Corte di Giustizia il versamento di dette somme sarebbe, ad avviso dell'appellata, privo di causa ed avrebbe quindi natura di indebito oggettivo, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. dinanzi al giudice ordinario nel termine decennale di prescrizione.
Ritiene, invece, la Corte che non possa prescindersi dalla considerazione del dato normativo e della natura del condono. Nel c.d. condono tombale previsto dall'art. 9 legge n. 289/2002 il contribuente rinunciava ad assoggettare all'IVA quanto dichiarato, versando un importo eccedente la somma che sarebbe risultata dalla dichiarazione, mentre l'ER, accontentandosi della somma versata in eccedenza, rinunciava alla facoltà di verificare la correttezza dei dati dichiarati o che vi fosse effettivamente dell'imponibile. La somma versata a titolo di condono risultava dunque essere una maggiore imposta o, meglio, un'imposta eccedente l'ammontare che, normalmente, sarebbe dovuto conseguire ai dati indicati in dichiarazione, in presenza del quale l'Amministrazione Finanziaria acconsentiva a ritenere definita e non più contestabile la posizione fiscale relativa all'anno condonato. L'altro istituto premiale previsto dall'art. 8 della stessa legge si risolveva invece nella facoltà di integrare i dati indicati nella dichiarazione, con la possibilità di assolvere agli oneri tributari relativi ai nuovi elementi senza dover sottostare ad alcuna sanzione e con il vantaggio di evitare successive contestazioni ad opera dell'ER. In tale ipotesi, dunque, la somma versata a titolo di condono rappresentava a tutti gli effetti un'imposta, dovuta in seguito all'integrazione della dichiarazione.
Il condono IVA di cui si discute, ma più in generale ogni altro tipo di condono in materia di imposte, ha senz'altro natura tributaria, in quanto incide r.g. n. 4464/2019 5 in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, non potendo dar luogo alla restituzione degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (v. Cass. Sez. U.
05/06/2008, n. 14828; Cass. 13/04/2012, n. 584; Cass., 17/07/2014, n. 16339; Cass.
Sez. U., 27/01/2016, n. 1518) e, pur rispondendo in via principale alla finalità di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, persegue anche fini di accertamento tributario. Ne è discussa la riferibilità ad istituti quali la transazione (tesi sostenuta da Cass., 16/02/2007, n. 3682, Cass. Sez. U.,
05/06/2008, n. 14828, e da Cass., 03/06/2015, n. 11427) o la novazione, perché mancherebbe l'origine bilaterale volontaria tipica dei contratti (così, Cass., Sez.
U, 17/01/2016, n. 1518), ma è indubbia la sua natura, essendo il condono ed i pagamenti ad esso legati relativi ad un rapporto ER – contribuente che ha natura tributaria, come ha correttamente dedotto parte appellante.
La natura tributaria del quantum versato al fine di usufruire del condono è, peraltro, ulteriormente dimostrata dall'inclusione delle relative controversie tra quelle appartenenti alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 19 D.L.vo n. 546/1992 (ed ora, degli articoli
46 e 65 D.L.vo n. 175/2024).
Deve quindi ritenersi, al contrario di quanto statuito dal Giudice di prime cure, che si controverta in tema di rapporti tributari e che debba conseguentemente trovare applicazione la disciplina tributaria, e non quella civilistica, della restituzione dell'indebito. Disciplina che prevede un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario, e che esclude, in linea di principio, l'applicabilità della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (v. Cass. Sez. Un., 16/06/2014, n. 13676; Cass., 08/07/2016, n. 13959). La norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 21 comma 2 D.L.vo n. 546/1992
(ora, nell'art. 67 comma 2 D.L.vo n. 175/2024), che stabilisce il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso, decorrente dalla data del pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
In tema di tributo dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria, si ritiene che il suddetto termine decadenziale decorra dalla data del pagamento e r.g. n. 4464/2019 6 non dalla data del deposito della sentenza della Corte di Giustizia UE, non essendo invocabili i principi elaborati in tema di overruling e dovendosi ritenere prevalente un' esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, ancor più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Si ritengono mutuabili tali principi anche in tema di restituzione di quanto versato in adesione a condono dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria, proprio perché tale incompatibilità, seppure riconosciuta dalla Corte di
Giustizia UE a distanza di anni dall'entrata in vigore della normativa interna, deve considerarsi coeva all'introduzione di detta disciplina, avendo le sentenze interpretative pregiudiziali dei Giudici lussemburghesi normalmente efficacia ex tunc.
Non hanno pregio le argomentazioni dell'appellata, secondo le quali
[...]
non avrebbe impugnato le statuizioni della sentenza che Parte_1
qualificavano in termini di obbligazione civile e non tributaria la restituzione dei versamenti, che sarebbero quindi ormai coperte dal giudicato, avendo invece parte appellante in tutti i motivi di gravame, specialmente nel primo, espressamente dedotto la natura tributaria del rapporto (“Del resto non è revocabile in dubbio che la materia dei condoni fiscali e dei pagamenti ad essi legati è relativa ad un rapporto tra ER e contribuente avente indubbia natura tributaria”, pag. 7 atto di appello;
e ancora: “Erra, in particolare, il Tribunale, laddove, per superare tale obiezione, rileva che si tratterebbe di un normale indebito civilistico. Non si comprende, invero, come, a fronte del versamento di somme che furono versate per
“sanare” e “condonare” una obbligazione tributaria, alla quale sono intimamente connesse (tant'è che le somme sono state versate con un apposito codice tributo), si possa ritenere che la domanda di restituzione di quelle somme sia qualificabile come un indebito meramente civilistico, soggetto alla relativa disciplina”, pag. 10 atto di appello).
Riconosciute dunque la natura tributaria del rapporto e l'applicabilità della disciplina tributaria in materia di restituzione di indebito, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, che “è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia degli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria” (così, Cass. Sez. U.,
r.g. n. 4464/2019 7 28.09.2016, n. 19069) e che può essere derogata solo quando “non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il "quantum" della restituzione e le modalità della sua esecuzione” (così, Cass. Sez. U., 05.12.2011, n. 25931; conf. Cass.
Sez. U., 12.01.2022, n. 761, Cass. 30.01.2024, n. 2847). Nel caso in esame, essendo contestato dall'ER il diritto alla restituzione di quanto versato, che incidentalmente in un caso analogo la Suprema Corte ha negato (si veda Cass.
29.05.2019, n. 14631: “In sede di adesione al condono ex art. 9 della legge n. 289 del
2002, mentre non si fa luogo al rimborso degli importi versati che valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi, la somma non corrispondente ai parametri legislativi predeterminati versata per errore dal contribuente è da quest'ultimo ripetibile nell'ordinario termine prescrizionale”), oltre alla tempestività dell'istanza di rimborso, la controversia non può che ricadere nella sfera di cognizione della giurisdizione tributaria.
Segue la soccombenza la condanna della parte appellata in entrambi i gradi di giudizio alla rifusione delle spese in favore dell'appellante, che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. annulla la sentenza appellata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. condanna l'appellata a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 30.000,00
[...]
per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado e in
Euro 22.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
10.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4464/2019 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4464 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 25.06.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Direttore p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del procuratore e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Prof. Livia Salvini e dagli Avv.ti Davide De Girolamo e Massimiliano Manduchi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e, per l'effetto:
r.g. n. 4464/2019 1 - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare ogni domanda di accertamento e di condanna spiegata nei confronti dell' in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia codesta On.le Corte di Appello adita, per tutte le ragioni esposte, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza nel merito dell'appello dell' con la consequenziale conferma della sentenza n. Parte_1
24670/2018, pubblicata il 27 dicembre 2018, pronunciata dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma. Con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. in proprio e quale società incorporante Controparte_1 CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l' per chiedere ai Parte_1
sensi dell'art. 2033 c.c. la restituzione dell'importo di Euro 2.712.109,00 versato ai sensi degli articoli 8 e 9 legge n. 289/2002 per carenza di titolo alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 17.07.2018, causa C-132/06, che aveva dichiarato il contrasto della disciplina del condono IVA di cui agli artt. 8 e 9 legge n. 289/2002 cit. e succ. modif. con la normativa comunitaria, segnatamente, con gli artt. 2 e 22 della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, n. 77/388/CEE, nonché con l'art. 10 del Trattato CE, così come interpretati dalla stessa Corte, statuendo che l'Italia non poteva introdurre norme che stabilissero “una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili ai fini IVA effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta”. In termini analoghi la stessa Corte si era poi pronunciata con la sentenza C-174/07 dell'11.12.2008, dichiarando l'incompatibilità con la disciplina comunitaria r.g. n. 4464/2019 2 dell'art. 2 comma 44 legge n. 350/2003, che aveva esteso temporalmente i condoni di cui alla legge n. 289/2002.
Si costituiva in giudizio che eccepiva in via Parte_1
preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, avendo la controversia ad oggetto un'istanza di rimborso, presentata peraltro tardivamente, da ritenersi dunque inammissibile pure ove si fosse ritenuta la giurisdizione del giudice adito, e deduceva l'inammissibilità della domanda con riferimento ai rapporti esauriti.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 24670/2018, accoglieva la domanda, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sul presupposto che non si controverteva di rapporti tributari ma di somme versate per la definizione agevolata di procedure tributarie ritenute non conformi alla normativa eurounitaria e trattenute dall'Amministrazione fiscale senza connessione con alcun rapporto di natura tributaria, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda di rimborso per le medesime ragioni e l'improprietà del richiamo operato dalla difesa erariale al principio di intangibilità dei rapporti esauriti, potendo gli stessi che non hanno natura tributaria dirsi esauriti all'esito dell'eventuale compimento dell'ordinario periodo di prescrizione.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1
, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i
[...]
seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha censurato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo che: (i) la materia dei condoni fiscali e dei relativi pagamenti è relativa ad un rapporto tra ER e contribuente avente natura tributaria;
(ii) la controversia ha ad oggetto un'istanza di rimborso di somme in relazione alle quali l'Amministrazione finanziaria non ha compiuto alcun riconoscimento in ordine all'effettiva debenza;
(iii) la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la deroga alla giurisdizione del giudice tributario sussiste solo nel caso in cui l'ER abbia riconosciuto la non debenza di quanto versato e il diritto del contribuente al rimborso.
Con il secondo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile la domanda di rimborso, in quanto presentata ben oltre r.g. n. 4464/2019 3 la decorrenza del termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 21 comma
2 ultimo periodo D.L.vo n. 546/1992, che va computato dal momento del pagamento (nel caso di specie, gli anni 2003 e 2004) o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, senza che su tale termine possa incidere la pronuncia comunitaria che è inidonea ad operare retroattivamente.
Alla stessa conclusione si giungerebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, pure se si computasse il termine biennale a far data dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, 17.07.2008.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza laddove ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda di rimborso relativa a rapporti già esauriti, rilevando che le sentenze della Corte di Giustizia UE spiegano i loro effetti anche ai rapporti sorti in precedenza purché non esauriti e che nel caso di specie l'unico rapporto che poteva dirsi non esaurito era la posizione di
[...]
per l'anno 2002 (versamento di Euro 420.000,00 effettuato ai sensi dell'art. Pt_2
8 legge n. 289/2002).
In data 28.10.2019 si è tempestivamente costituita che Controparte_1
ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello o comunque rigettarlo in quanto infondato.
Il primo motivo di appello è fondato e la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice tributario, non avendo l'Amministrazione finanziaria riconosciuto il diritto dell'appellata al rimborso nei termini da questa richiesti.
Occorre rilevare che, a seguito delle già citate sentenze della Corte di
Giustizia UE del 17.07.2008 e dell'11.12.2008 e della conseguente disapplicazione degli artt. 8 e 9 legge n. 289/2002, l'ER ha ritenuto prive di effetto le definizioni dei condoni effettuate dai contribuenti, procedendo in alcuni casi al recupero della maggior IVA dovuta, oltre sanzioni e interessi, per le annualità oggetto di condono, per le quali erano ancora pendenti i termini per l'accertamento. Nel caso in esame, Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale Piemonte ha notificato a un avviso di accertamento CP_1
con cui ha richiesto il versamento relativamente all'anno di imposta 2002 dell'importo di Euro 104.395,00 a titolo di IVA, oltre sanzioni e interessi, per un totale di Euro 266.380,01, in esito al quale la società ha proposto istanza di adesione all'accertamento, richiedendo di poter scomputare da detto importo le r.g. n. 4464/2019 4 somme precedentemente versate ai sensi degli artt. 8 e 9 legge n. 289/2002, respinta dall' Pt_1
Ciò ha indotto l'odierna appellata a presentare il 15.05.2013 istanza di rimborso di tutte le somme versate anche dalle società incorporate a titolo di condono, rimasta inevasa, sul presupposto che le stesse erano prive di qualsiasi collegamento effettivo con l'obbligazione tributaria, essendo state determinate forfetariamente al di fuori delle regole ordinarie di applicazione dell'IVA, e difettavano dunque ab origine di natura tributaria. Alla luce del dictum della
Corte di Giustizia il versamento di dette somme sarebbe, ad avviso dell'appellata, privo di causa ed avrebbe quindi natura di indebito oggettivo, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. dinanzi al giudice ordinario nel termine decennale di prescrizione.
Ritiene, invece, la Corte che non possa prescindersi dalla considerazione del dato normativo e della natura del condono. Nel c.d. condono tombale previsto dall'art. 9 legge n. 289/2002 il contribuente rinunciava ad assoggettare all'IVA quanto dichiarato, versando un importo eccedente la somma che sarebbe risultata dalla dichiarazione, mentre l'ER, accontentandosi della somma versata in eccedenza, rinunciava alla facoltà di verificare la correttezza dei dati dichiarati o che vi fosse effettivamente dell'imponibile. La somma versata a titolo di condono risultava dunque essere una maggiore imposta o, meglio, un'imposta eccedente l'ammontare che, normalmente, sarebbe dovuto conseguire ai dati indicati in dichiarazione, in presenza del quale l'Amministrazione Finanziaria acconsentiva a ritenere definita e non più contestabile la posizione fiscale relativa all'anno condonato. L'altro istituto premiale previsto dall'art. 8 della stessa legge si risolveva invece nella facoltà di integrare i dati indicati nella dichiarazione, con la possibilità di assolvere agli oneri tributari relativi ai nuovi elementi senza dover sottostare ad alcuna sanzione e con il vantaggio di evitare successive contestazioni ad opera dell'ER. In tale ipotesi, dunque, la somma versata a titolo di condono rappresentava a tutti gli effetti un'imposta, dovuta in seguito all'integrazione della dichiarazione.
Il condono IVA di cui si discute, ma più in generale ogni altro tipo di condono in materia di imposte, ha senz'altro natura tributaria, in quanto incide r.g. n. 4464/2019 5 in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, non potendo dar luogo alla restituzione degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (v. Cass. Sez. U.
05/06/2008, n. 14828; Cass. 13/04/2012, n. 584; Cass., 17/07/2014, n. 16339; Cass.
Sez. U., 27/01/2016, n. 1518) e, pur rispondendo in via principale alla finalità di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, persegue anche fini di accertamento tributario. Ne è discussa la riferibilità ad istituti quali la transazione (tesi sostenuta da Cass., 16/02/2007, n. 3682, Cass. Sez. U.,
05/06/2008, n. 14828, e da Cass., 03/06/2015, n. 11427) o la novazione, perché mancherebbe l'origine bilaterale volontaria tipica dei contratti (così, Cass., Sez.
U, 17/01/2016, n. 1518), ma è indubbia la sua natura, essendo il condono ed i pagamenti ad esso legati relativi ad un rapporto ER – contribuente che ha natura tributaria, come ha correttamente dedotto parte appellante.
La natura tributaria del quantum versato al fine di usufruire del condono è, peraltro, ulteriormente dimostrata dall'inclusione delle relative controversie tra quelle appartenenti alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 19 D.L.vo n. 546/1992 (ed ora, degli articoli
46 e 65 D.L.vo n. 175/2024).
Deve quindi ritenersi, al contrario di quanto statuito dal Giudice di prime cure, che si controverta in tema di rapporti tributari e che debba conseguentemente trovare applicazione la disciplina tributaria, e non quella civilistica, della restituzione dell'indebito. Disciplina che prevede un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario, e che esclude, in linea di principio, l'applicabilità della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (v. Cass. Sez. Un., 16/06/2014, n. 13676; Cass., 08/07/2016, n. 13959). La norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 21 comma 2 D.L.vo n. 546/1992
(ora, nell'art. 67 comma 2 D.L.vo n. 175/2024), che stabilisce il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso, decorrente dalla data del pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
In tema di tributo dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria, si ritiene che il suddetto termine decadenziale decorra dalla data del pagamento e r.g. n. 4464/2019 6 non dalla data del deposito della sentenza della Corte di Giustizia UE, non essendo invocabili i principi elaborati in tema di overruling e dovendosi ritenere prevalente un' esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, ancor più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Si ritengono mutuabili tali principi anche in tema di restituzione di quanto versato in adesione a condono dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria, proprio perché tale incompatibilità, seppure riconosciuta dalla Corte di
Giustizia UE a distanza di anni dall'entrata in vigore della normativa interna, deve considerarsi coeva all'introduzione di detta disciplina, avendo le sentenze interpretative pregiudiziali dei Giudici lussemburghesi normalmente efficacia ex tunc.
Non hanno pregio le argomentazioni dell'appellata, secondo le quali
[...]
non avrebbe impugnato le statuizioni della sentenza che Parte_1
qualificavano in termini di obbligazione civile e non tributaria la restituzione dei versamenti, che sarebbero quindi ormai coperte dal giudicato, avendo invece parte appellante in tutti i motivi di gravame, specialmente nel primo, espressamente dedotto la natura tributaria del rapporto (“Del resto non è revocabile in dubbio che la materia dei condoni fiscali e dei pagamenti ad essi legati è relativa ad un rapporto tra ER e contribuente avente indubbia natura tributaria”, pag. 7 atto di appello;
e ancora: “Erra, in particolare, il Tribunale, laddove, per superare tale obiezione, rileva che si tratterebbe di un normale indebito civilistico. Non si comprende, invero, come, a fronte del versamento di somme che furono versate per
“sanare” e “condonare” una obbligazione tributaria, alla quale sono intimamente connesse (tant'è che le somme sono state versate con un apposito codice tributo), si possa ritenere che la domanda di restituzione di quelle somme sia qualificabile come un indebito meramente civilistico, soggetto alla relativa disciplina”, pag. 10 atto di appello).
Riconosciute dunque la natura tributaria del rapporto e l'applicabilità della disciplina tributaria in materia di restituzione di indebito, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, che “è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia degli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria” (così, Cass. Sez. U.,
r.g. n. 4464/2019 7 28.09.2016, n. 19069) e che può essere derogata solo quando “non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il "quantum" della restituzione e le modalità della sua esecuzione” (così, Cass. Sez. U., 05.12.2011, n. 25931; conf. Cass.
Sez. U., 12.01.2022, n. 761, Cass. 30.01.2024, n. 2847). Nel caso in esame, essendo contestato dall'ER il diritto alla restituzione di quanto versato, che incidentalmente in un caso analogo la Suprema Corte ha negato (si veda Cass.
29.05.2019, n. 14631: “In sede di adesione al condono ex art. 9 della legge n. 289 del
2002, mentre non si fa luogo al rimborso degli importi versati che valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi, la somma non corrispondente ai parametri legislativi predeterminati versata per errore dal contribuente è da quest'ultimo ripetibile nell'ordinario termine prescrizionale”), oltre alla tempestività dell'istanza di rimborso, la controversia non può che ricadere nella sfera di cognizione della giurisdizione tributaria.
Segue la soccombenza la condanna della parte appellata in entrambi i gradi di giudizio alla rifusione delle spese in favore dell'appellante, che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. annulla la sentenza appellata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. condanna l'appellata a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 30.000,00
[...]
per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado e in
Euro 22.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
10.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4464/2019 8