Ordinanza collegiale 8 aprile 2021
Sentenza 17 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/09/2021, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2021
N. 01102/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2018, proposto da
Jacopo IO, GI MB, rappresentati e difesi dall'avvocato Jacopo IO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fiesso D'Artico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Fiesso D'Artico assunto al prot. n. 5947 del 29.5.2018, avente ad oggetto la “Istanza di rateizzazione sanzione pecuniaria ordinanza n. 21 del 21.12.2017 – P17/0128”; nonchè di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti deducono che, con istanza data 13.3.2018, la sig.ra MB ha chiesto al Comune di Fiesso D’Astico di rateizzare l’importo di € 26.383,82, oggetto dell’ordinanza n. 21 del 21/12/2017, irrogativa della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ad essa notificata in qualità di attuale proprietaria di un immobile (acquistato dal sig. IO) sul quale sono stati accertati abusi edilizi (modifica della falda del tetto e realizzazione di 4 lucernai nella falda nord).
A sostegno del ricorso gli istanti deducono di aver depositato tutta la documentazione atta a dimostrare la situazione di difficoltà economica della sig.ra MB (dichiarazioni dei redditi mod. UNICO 2016 2017; modello ISEE).
Con provvedimento prot. n. 5947 del 29.5.2018, notificato in data 19.6.2018, il Comune di Fiesso D’Astico ha negato la rateazione sulla scorta della seguente motivazione: “si comunica che l’Amministrazione non intende disporre il pagamento rateizzato possibile ai sensi dell’art. 26 L. 689/1981.
Considerato che i termini per l’adempimento degli obblighi di pagamento di cui alla citata Ordinanza sono già decorsi e che la sanzione irrogata per le opere irrogate sub A) sempre della richiamata Ordinanza, pari ad € 23.770,90 unitamente alla somma quale contributo di costruzione, pari ad € 2.096,92, non sono state versate, si procederà conformemente a quanto indicato dall’art. 43 del D.P.R. 380/01 e richiamato nell’Ordinanza, alla riscossione del credito ”.
I ricorrenti impugnano il provvedimento negativo per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L.N n. 241/90.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 della L.N. 689/1981. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta ed estrinseca. Illogicità della motivazione. Sviamento di potere.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L.N. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria. Carenza di motivazione. Sviamento di potere.
4) Violazione del giusto procedimento previsto dalla legge. Sviamento di potere. Violazione dell’art. 97 Cost.
5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L.N. n. 241/’90. Eccesso di potere per sviamento.
6) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Violazione dei canoni di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e all’art. 1 della L.N. n. 241/90, nonché del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 26 della L.N. n. 689/1981.
7) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Contraddittorietà ed illogicità. Sviamento di potere. Violazione del principio di legalità. Violazione dell’art.117 Cost.
Il Comune di Fiesso D’Astico non si è costituito, ma ha depositato una relazione documentata in ottemperanza all’ordinanza istruttoria disposta da questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 460 del 8 aprile 2021.
All’udienza del 14 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, risultando fondati il primo e il quinto motivo di ricorso.
Il provvedimento presenta una motivazione apodittica dalla quale non è possibile ricavare l’iter logico seguito dal Comune.
Le considerazioni riportate nella relazione depositata dal Comune non possono essere prese in considerazione, stante il divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento.
Per costante giurisprudenza, infatti, “l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto è ammissibile solo se effettuata mediante adozione di un autonomo provvedimento che intervenga all'esito di una rinnovata istruttoria (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 28). Deve, viceversa, ritenersi inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, in quanto la motivazione costituisce contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata (Cons. Stato, Sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860).” (così T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 07/04/2021, n.2295).
Nel caso di specie, peraltro, trattandosi di attività discrezionale, nella quale l’amministrazione deve valutare se il debitore versi in “ condizioni economiche disagiate ” e se la riscossione in forma rateale (tenuto anche conto della decadenza del beneficio in caso di omesso tempestivo pagamento anche di una sola rata) possa agevolare la soddisfazione del credito (T.A.R. Lazio, sez. I, 21 gennaio 2019, n. 776), sarebbe stato necessario garantire il contraddittorio procedimentale.
Per quanto si è detto, risulta integrata anche la violazione dell’art. 10-bis L. 241/90.
Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO