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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/12/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1447/2024 V.G. avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 18.07.2024 da: (c.f. Parte_1
, nata alla Spezia il 11.01.1988 (con l'avv. Canese) e C.F._1 [...]
(c.f. , nato a [...] il [...] (con gli avv.ti Parte_2 C.F._2
Bertuccelli e Domenici)
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 18.07.2024 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nate due figlie, Per_ (il 24.06.2007) e (il 11.04.2014), regolarmente riconosciute da entrambi i genitori;
di aver Per_2 deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata); di avere concordato le seguenti Per_ condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse delle figlie e (come da ultimo Per_2 modificate quanto alla clausola di cui al punto 4):
“1) Le figlie minori e , saranno affidate congiuntamente ai Persona_3 Persona_4 Per_ genitori, per quanto riguarda la minore con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre alla Spezia in Corso Nazionale 139, mentre per quanto riguarda la Per_ minore con residenza anagrafica alla Spezia in Corso Nazionale 139 ma collocazione abitativa presso l'abitazione del padre alla Spezia in Via Valdilocchi n.5;
2) in ogni caso i genitori si impegneranno reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con le figlie un rapporto equilibrato e continuativo affinché possano ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligheranno ed impegneranno al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse delle figlie, favorendo altresì le visite e i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che la riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita delle minori;
3) la figlia frequenta l'Istituto Capellini - Sauro, (secondo anno), mentre la figlia Per_1 Per_2 frequenta la scuola primaria (classe quarta); praticano entrambe equitazione, il Persona_5 mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 20, e la domenica partecipano alle competizioni equestri dalle
9,00 in poi;
Per_ 4) Stabilire che il padre avrà diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia , il mercoledì e il venerdì, dalle 15.00 alle 21.30-22,00 e la domenica dalle 7.00 alle 21.30-22.00 e a settimane alternate dal sabato alle ore 7.00 alla domenica alle ore 21.30-22.00, salvo esigenze lavorative della
Sig.ra in conseguenza delle quali, potrà richiedere la disponibilità del padre anche nel Parte_1 Per_ weekend successivo. Si precisa, inoltre, che la minore , pernotterà con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, e che fino ad oggi i pernottamenti non sono stati regolati soltanto per problemi logistici (problemi di spazio nell'immobile)”. Per_ 5) la madre avrà diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia , il lunedì pomeriggio dalle
16.00 alle 18.00, con orario soggetto a modifiche viste le attuali necessità di ripetizioni scolastiche Per_ da parte della figlia;
Per_ Per_ 6) le figlie minori, e trascorreranno con i genitori, alternandosi fra loro, le festività, della
Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Epifania, Pasqua, Pasquetta, le festività laiche, nonché i compleanni. In particolare si precisa che per quanto attiene al giorno di natale 2024 le figlie lo Per_ passeranno con il Sig. , salvo la diversa ed espressa volontà della minore . Parte_2
Le figlie minori avranno diritto di trascorrere una settimana consecutiva con il padre e una consecutiva con la madre durante il periodo estivo (da giugno a settembre) ed una settimana consecutiva con il padre ed una settimana consecutiva con la madre durante il periodo invernale, eventualmente da trascorrere rispettivamente anche presso località di villeggiatura, il tutto comunque previo accordo tra i genitori e previa comunicazione della destinazione.
Tali periodi dovranno essere concordati di volta in volta tra i genitori avuto riguardo agli impegni ed alle esigenze delle minori;
Per_ 7) a titolo di contributo per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della figlia collocata presso la madre, corrisponderà a la somma Parte_2 Parte_1 mensile di €.250,00 (duecentocinquanta/00) - visto che il Sig. ha stipulato polizza Parte_2 assicurativa n. in favore delle figlie di cui paga in via esclusiva il relativo premio che si produce - da versarsi a mezzo bonifico bancario, IBAN [...] con valuta entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, precisando che detto importo verrà rivalutato di anno in anno secondo le variazioni ISTAT accertate per le famiglie di operai e impiegati, e ciò in modo automatico e senza necessità di richiesta alcuna;
8) le spese straordinarie relative alle figlie minori, individuate e regolate dal Protocollo portante le linee guida emesse dal Tribunale della Spezia in data 13.12.2018, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, (ad esclusione delle spese relative ad equitazione di entrambe le figlie, che saranno esclusivamente a carico del padre) mediante rimborso al genitore che le ha sostenute entro il giorno 25 del mese successivo alla richiesta documentata, salvo diverso accordo tra i genitori;
9) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative alle figlie minori, nonché le spese mediche e le altre spese fiscalmente detraibili verranno integralmente detratte, dalla madre per quanto riguarda la Per_ Per_ figlia e dal padre, per quanto riguarda la figlia;
il c.d. assegno unico per le figlie spetterà integralmente alla madre, la quale si impegnerà a versare l'intero importo, percepito per la minore Per_
direttamente in un conto bancario intestato alla minore stessa;
10) i genitori dichiarano che nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in relazione alle vicende economiche inter partes pregresse alla sottoscrizione del presente atto afferenti, direttamente od indirettamente, alla nascita, al mantenimento e quanto necessario alle esigenze delle figlie, nessuna esclusa, salvo il corretto e puntuale adempimento di quanto previsto nella presente sede;
11) la sig.ra dichiara di essere munita di mezzo di trasporto, FIAT PANDA, targata DF460L Pt_1 di sua proprietà; il sig. dichiara di essere munito di mezzo di trasporto Toyota Rav 4 tg. Parte_2
BZ922GF di sua proprietà;
12) ogni parte provvederà al pagamento delle proprie spese processuali”. All'udienza del 17.10.2024 le parti sono comparse insistendo come da ricorso, precisando: quanto al Per_ mantenimento ordinario della figlia che lo stesso è da intendersi a carico esclusivo del padre;
quanto alla suddetta minore, di anni 17, che ella attualmente ha difficoltà di comunicazione e relazione con la madre, da cui il ridotto calendario di visita previsto nelle condizioni di ricorso.
Successivamente, con provvedimento del 28.10.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria a chiarimenti.
Con le successive note autorizzate le parti hanno quindi concordemente modificato la condizione di cui al punto 4, nei termini di cui sopra.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge in data 13.12.2024.
Tanto premesso, si osserva che le pattuizioni di cui sopra, come precisate e da ultimo parzialmente modificate sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne.
Esse possono pertanto essere omologate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto delle figlie minori delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, come da ultimo modificate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 19.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1447/2024 V.G. avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 18.07.2024 da: (c.f. Parte_1
, nata alla Spezia il 11.01.1988 (con l'avv. Canese) e C.F._1 [...]
(c.f. , nato a [...] il [...] (con gli avv.ti Parte_2 C.F._2
Bertuccelli e Domenici)
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 18.07.2024 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nate due figlie, Per_ (il 24.06.2007) e (il 11.04.2014), regolarmente riconosciute da entrambi i genitori;
di aver Per_2 deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata); di avere concordato le seguenti Per_ condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse delle figlie e (come da ultimo Per_2 modificate quanto alla clausola di cui al punto 4):
“1) Le figlie minori e , saranno affidate congiuntamente ai Persona_3 Persona_4 Per_ genitori, per quanto riguarda la minore con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre alla Spezia in Corso Nazionale 139, mentre per quanto riguarda la Per_ minore con residenza anagrafica alla Spezia in Corso Nazionale 139 ma collocazione abitativa presso l'abitazione del padre alla Spezia in Via Valdilocchi n.5;
2) in ogni caso i genitori si impegneranno reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con le figlie un rapporto equilibrato e continuativo affinché possano ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligheranno ed impegneranno al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse delle figlie, favorendo altresì le visite e i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che la riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita delle minori;
3) la figlia frequenta l'Istituto Capellini - Sauro, (secondo anno), mentre la figlia Per_1 Per_2 frequenta la scuola primaria (classe quarta); praticano entrambe equitazione, il Persona_5 mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 20, e la domenica partecipano alle competizioni equestri dalle
9,00 in poi;
Per_ 4) Stabilire che il padre avrà diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia , il mercoledì e il venerdì, dalle 15.00 alle 21.30-22,00 e la domenica dalle 7.00 alle 21.30-22.00 e a settimane alternate dal sabato alle ore 7.00 alla domenica alle ore 21.30-22.00, salvo esigenze lavorative della
Sig.ra in conseguenza delle quali, potrà richiedere la disponibilità del padre anche nel Parte_1 Per_ weekend successivo. Si precisa, inoltre, che la minore , pernotterà con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, e che fino ad oggi i pernottamenti non sono stati regolati soltanto per problemi logistici (problemi di spazio nell'immobile)”. Per_ 5) la madre avrà diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia , il lunedì pomeriggio dalle
16.00 alle 18.00, con orario soggetto a modifiche viste le attuali necessità di ripetizioni scolastiche Per_ da parte della figlia;
Per_ Per_ 6) le figlie minori, e trascorreranno con i genitori, alternandosi fra loro, le festività, della
Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Epifania, Pasqua, Pasquetta, le festività laiche, nonché i compleanni. In particolare si precisa che per quanto attiene al giorno di natale 2024 le figlie lo Per_ passeranno con il Sig. , salvo la diversa ed espressa volontà della minore . Parte_2
Le figlie minori avranno diritto di trascorrere una settimana consecutiva con il padre e una consecutiva con la madre durante il periodo estivo (da giugno a settembre) ed una settimana consecutiva con il padre ed una settimana consecutiva con la madre durante il periodo invernale, eventualmente da trascorrere rispettivamente anche presso località di villeggiatura, il tutto comunque previo accordo tra i genitori e previa comunicazione della destinazione.
Tali periodi dovranno essere concordati di volta in volta tra i genitori avuto riguardo agli impegni ed alle esigenze delle minori;
Per_ 7) a titolo di contributo per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della figlia collocata presso la madre, corrisponderà a la somma Parte_2 Parte_1 mensile di €.250,00 (duecentocinquanta/00) - visto che il Sig. ha stipulato polizza Parte_2 assicurativa n. in favore delle figlie di cui paga in via esclusiva il relativo premio che si produce - da versarsi a mezzo bonifico bancario, IBAN [...] con valuta entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, precisando che detto importo verrà rivalutato di anno in anno secondo le variazioni ISTAT accertate per le famiglie di operai e impiegati, e ciò in modo automatico e senza necessità di richiesta alcuna;
8) le spese straordinarie relative alle figlie minori, individuate e regolate dal Protocollo portante le linee guida emesse dal Tribunale della Spezia in data 13.12.2018, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, (ad esclusione delle spese relative ad equitazione di entrambe le figlie, che saranno esclusivamente a carico del padre) mediante rimborso al genitore che le ha sostenute entro il giorno 25 del mese successivo alla richiesta documentata, salvo diverso accordo tra i genitori;
9) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative alle figlie minori, nonché le spese mediche e le altre spese fiscalmente detraibili verranno integralmente detratte, dalla madre per quanto riguarda la Per_ Per_ figlia e dal padre, per quanto riguarda la figlia;
il c.d. assegno unico per le figlie spetterà integralmente alla madre, la quale si impegnerà a versare l'intero importo, percepito per la minore Per_
direttamente in un conto bancario intestato alla minore stessa;
10) i genitori dichiarano che nulla hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in relazione alle vicende economiche inter partes pregresse alla sottoscrizione del presente atto afferenti, direttamente od indirettamente, alla nascita, al mantenimento e quanto necessario alle esigenze delle figlie, nessuna esclusa, salvo il corretto e puntuale adempimento di quanto previsto nella presente sede;
11) la sig.ra dichiara di essere munita di mezzo di trasporto, FIAT PANDA, targata DF460L Pt_1 di sua proprietà; il sig. dichiara di essere munito di mezzo di trasporto Toyota Rav 4 tg. Parte_2
BZ922GF di sua proprietà;
12) ogni parte provvederà al pagamento delle proprie spese processuali”. All'udienza del 17.10.2024 le parti sono comparse insistendo come da ricorso, precisando: quanto al Per_ mantenimento ordinario della figlia che lo stesso è da intendersi a carico esclusivo del padre;
quanto alla suddetta minore, di anni 17, che ella attualmente ha difficoltà di comunicazione e relazione con la madre, da cui il ridotto calendario di visita previsto nelle condizioni di ricorso.
Successivamente, con provvedimento del 28.10.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria a chiarimenti.
Con le successive note autorizzate le parti hanno quindi concordemente modificato la condizione di cui al punto 4, nei termini di cui sopra.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge in data 13.12.2024.
Tanto premesso, si osserva che le pattuizioni di cui sopra, come precisate e da ultimo parzialmente modificate sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne.
Esse possono pertanto essere omologate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto delle figlie minori delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, come da ultimo modificate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 19.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI