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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa iscritta al N. R.G..3761 /2023
L'anno 2025 il giorno 17 del mese di aprile, davanti al giudice dott.ssa Teresa Guerrieri, sono comparsi:
l'Avv. SILVIA BOZZI nell'interesse di . Pt_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale.
L'avv. Bozzi insiste nell'accoglimento dei mezzi istruttori e si riporta agli atti di causa.
Insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Il GIUDICE dato atto di quanto sopra;
si ritira in camera di consiglio. Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa
Guerrieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3761 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, vertente
TRA
(P.I ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bozzi, presso il cui studio sito in Pisa, Via San
Francesco n. 105, elettivamente domicilia RICORRENTE
E
(CF. Controparte_1
- P. IVA ) C.F._1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 aprile 2025 parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 07.12.23, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, chiedeva all'adito Tribunale di condannare l'agenzia
[...]
all'adempimento del contratto Controparte_1
sottoscritto in data 11.10.2023 e, quindi, all'immediato pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo al tasso calcolato in base al
D.Lgs. 231/02, nonché al pagamento delle spese di lite;
1.1 Più in particolare, deduceva che:
a) in data 11.10.2023, in seguito alla partecipazione del titolare dell'agenzia
[...]
ad un corso di formazione organizzato dalla ricorrente a Napoli, le parti CP_1
avevano stipulato un contratto di Coaching Platinum Plus, avente ad oggetto un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche specifiche volte allo svolgimento dell'attività di agente immobiliare, articolato in 40 sessioni telefoniche e in conference call da svolgersi in dodici mesi, per cui era prevista una frequenza e programmazione da stabilirsi in accordo tra il singolo contraente e il coach assegnatogli;
b) il compenso in favore della ra pattuito in € 12.200,00, i.v.a. inclusa, da Parte_1
corrispondere per intero o, in alternativa, in dodici rate mensili, da ritenersi comunque quale prezzo unitario a fronte della prestazione offerta;
c) già al momento della stipula, erano stati attivati in favore del cliente tutti i servizi offerti ovvero la possibilità di eseguire gratuitamente i corsi compresi nel contratto, di essere inseriti in una mailing list relativa agli aggiornamenti e alle novità sulle tecniche di vendita nonché di fruire di materiale formativo didattico di alta formazione e, successivamente, in esecuzione del contratto, la società ricorrente aveva provveduto ad individuare il coach nella persona di Controparte_2
d) tuttavia, in data 27.10.2023, il titolare dell'impresa individuale Controparte_1
comunicava a mezzo pec la propria volontà di recedere dal contratto di
[...]
sottoscritto in data 11.10.2023; Parte_2
e) la in riscontro a detta missiva, rappresentava che il contratto non Parte_1
prevedeva la facoltà di recesso e ribadiva l'invito ad adempiere alle obbligazioni assunte;
f) ciò nonostante, i ripetuti inviti diretti all'odierno resistente, posti in essere sia dall'amministrazione che dal coach incaricato, volti ad intraprendere l'attività formativa nel mese di novembre 2023 come concordato e ottenere il pagamento delle fatture insolute, erano rimasti senza alcun esito;
g) dunque, nonostante la società avesse adempiuto alla propria prestazione, Parte_1
consistente nel predisporre il lavoro prodromico e necessario per fornire una prestazione adeguata secondo le previsioni del contratto, l'esecuzione dello stesso era stata impedita dalla condotta del resistente sintomatica della volontà di sottrarsi alle obbligazioni contrattuali su di lui gravanti;
h) anche l'invito del 6.11.23, finalizzato ad attivare la procedura di negoziazione assistita e a comporre bonariamente la controversia, era rimasto inevaso.
2. Con ordinanza del 14.10.24, emessa all'esito dell'udienza del 10.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., rilevato che parte resistente, pur ritualmente citata, non aveva inteso costituirsi e ritenuti superflui gli approfondimenti istruttori richiesti, fissava l'udienza del 17 aprile 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente fonda la propria pretesa creditoria sul contratto di Coaching Platinum Plus, stipulato tra le parti in data 11.10.2023, che prevedeva, a fronte della prestazione di formazione professionale offerta, un corrispettivo complessivo di € 12.200,00.
Come è noto, in base ai principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c., il creditore che agisce per la risoluzione o per l'adempimento di un contratto è tenuto a provare la fonte del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore, convenuto in giudizio per il pagamento, dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del preteso diritto (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la società ricorrente ha chiaramente adempiuto a tale onere probatorio allegando il titolo, ovvero il contratto di da cui discende il diritto al Parte_2
corrispettivo che, in virtù dell'unitarietà dell'importo pattuito e della clausola di cui al punto 4), è esigibile per l'intero per intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. La causa deve ritenersi sufficientemente istruita mediante produzione documentale, risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria, essendo emerso, in particolare dalla corrispondenza intercorsa, che la si sia attivata Parte_1
per dare regolare esecuzione al contratto concedendo al cliente la possibilità di fruire delle prestazioni offerte.
In particolare, dalla messaggistica di posta elettronica si evince che i servizi offerti siano stati attivati al momento della stipula del contratto, che l'inizio delle sessioni formative era previsto per il mese di novembre 2023, che lo stesso comunicava, Controparte_1
dopo alcuni giorni dalla sottoscrizione, la propria volontà di recedere dal contratto, confermando l'intenzione di non adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Dagli elementi probatori in atti risulta, dunque, dimostrato il diritto della ricorrente al pagamento del corrispettivo discendente dal contratto stipulato in data 11.10.2023; non vi
è prova, viceversa, stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente, dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del preteso diritto.
Pertanto, quest'ultimo dovrà essere condannato al pagamento di € 12.200,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. di riferimento, avuto riguardo alla natura seriale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa
Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della
[...] Parte_1
complessiva somma di € 12.200,00, oltre interessi legali;
2) condanna alla rifusione Controparte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 264 per esborsi ed €
2.540 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Pisa, 17 aprile 2025
IL GIUDICE Teresa Guerrieri